Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia /* JOIN/2012/031 final - 2012/0318 (NLE) */
RELAZIONE (1)
Il 31 gennaio 2011 il Consiglio ha adottato la
decisione 2011/72/PESC del Consiglio concernente misure restrittive nei
confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione
in Tunisia. (2)
La decisione 2012/../PESC del Consiglio del ...
modifica le deroghe di cui all’articolo 1 della decisione 2011/72/PESC del
Consiglio ampliandone la portata per consentire di sbloccare fondi o risorse
economiche quando ciò sia necessario ai fini di una decisione giudiziaria o
amministrativa emessa nell’UE o di una decisione giudiziaria esecutiva in uno
Stato membro. (3)
Per attuare la decisione occorre modificare il
regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente
misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in
considerazione della situazione in Tunisia. (4)
L’articolo 9 del regolamento (UE) n. 101/2011
riguarda la comunicazione di informazioni da parte delle persone, delle entità
e degli organismi per facilitare il rispetto del regolamento. A norma dell’articolo
9, paragrafo 2, le informazioni fornite o ricevute sono utilizzate unicamente
per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute. La modifica specifica
che questo non impedisce agli Stati membri di comunicare dette informazioni alla
Tunisia e agli altri Stati membri, a norma del diritto nazionale, per
facilitare il recupero di beni acquisiti indebitamente in determinate
circostanze. (5)
L’Alta rappresentante dell’Unione per gli Affari
esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea propongono di
modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 101/2011. 2012/0318 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 101/2011
del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei
confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della
situazione in Tunisia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 215, vista la decisione 2011/72/PESC del Consiglio,
del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di
determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia[1], vista la proposta congiunta dell’Alta
rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e
della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 101/2011
del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei
confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della
situazione in Tunisia[2],
attua le misure previste dalla decisione 2011/72/PESC del Consiglio. (2) La decisione 2012/../PESC del
Consiglio del ... dispone una modifica della decisione 2011/72/PESC del
Consiglio per consentire di sbloccare fondi o risorse economiche quando ciò sia
necessario ai fini di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’UE
o di una decisione giudiziaria esecutiva in uno Stato membro. (3) L’articolo 9 del regolamento
(UE) n. 101/2011 del Consiglio riguarda le informazioni che le persone, le
entità e gli organismi devono fornire alle autorità competenti degli Stati
membri e trasmettere alla Commissione per facilitare il rispetto del
regolamento. A norma dell’articolo 9, paragrafo 2, le informazioni fornite o
ricevute sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state
fornite o ricevute. Questo non impedisce agli Stati membri di comunicare dette
informazioni alla Tunisia e agli altri Stati membri, a norma del diritto
nazionale, quando ciò sia necessario e al solo scopo di facilitare il recupero
di beni acquisiti indebitamente. (4) Occorre pertanto modificare
opportunamente il regolamento (UE) n. 101/2011, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento
(UE) n. 101/2011 è così modificato: (1)
l’articolo 5 è sostituito da quanto segue: “Articolo 5 1. In deroga all’articolo 2, le autorità
competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato II,
possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano
sbloccati a condizione che: a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto
di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento
della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui all’articolo
2 nell’elenco figurante nell’allegato I, di una decisione giudiziaria o
amministrativa emessa nell’UE o di una decisione giudiziaria esecutiva nello
Stato membro interessato, prima o dopo tale data; b) i fondi o le risorse economiche siano usati
esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o siano
riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai
regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori; c) la decisione non vada a favore di una persona
fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencata/o all’allegato I; d) il riconoscimento della decisione non sia
contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato. 2. L’autorità competente informerà l’autorità
competente degli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni
concesse ai sensi del presente articolo.” Articolo 2 (2)
Dopo il paragrafo 2 dell’articolo 9 è inserito il
seguente paragrafo 3: “3. Il paragrafo 2 non impedisce agli Stati
membri di comunicare dette informazioni alla Tunisia e agli altri Stati membri,
a norma del diritto nazionale, quando ciò sia necessario e al solo scopo di
facilitare il recupero di beni acquisiti indebitamente. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
Presidente [1] GU L 28 del 2.2.2011, pag. 62. [2] GU L 31 del 5.2.2011, pag. 1.