52012JC0031

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia /* JOIN/2012/031 final - 2012/0318 (NLE) */


RELAZIONE

(1) Il 31 gennaio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/72/PESC del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia.

(2) La decisione 2012/../PESC del Consiglio del ... modifica le deroghe di cui all’articolo 1 della decisione 2011/72/PESC del Consiglio ampliandone la portata per consentire di sbloccare fondi o risorse economiche quando ciò sia necessario ai fini di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’UE o di una decisione giudiziaria esecutiva in uno Stato membro.

(3) Per attuare la decisione occorre modificare il regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia.

(4) L’articolo 9 del regolamento (UE) n. 101/2011 riguarda la comunicazione di informazioni da parte delle persone, delle entità e degli organismi per facilitare il rispetto del regolamento. A norma dell’articolo 9, paragrafo 2, le informazioni fornite o ricevute sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute. La modifica specifica che questo non impedisce agli Stati membri di comunicare dette informazioni alla Tunisia e agli altri Stati membri, a norma del diritto nazionale, per facilitare il recupero di beni acquisiti indebitamente in determinate circostanze.

(5) L’Alta rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea propongono di modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 101/2011.

2012/0318 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia[1],

vista la proposta congiunta dell’Alta rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Il regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia[2], attua le misure previste dalla decisione 2011/72/PESC del Consiglio.

(2)       La decisione 2012/../PESC del Consiglio del ... dispone una modifica della decisione 2011/72/PESC del Consiglio per consentire di sbloccare fondi o risorse economiche quando ciò sia necessario ai fini di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’UE o di una decisione giudiziaria esecutiva in uno Stato membro.

(3)       L’articolo 9 del regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio riguarda le informazioni che le persone, le entità e gli organismi devono fornire alle autorità competenti degli Stati membri e trasmettere alla Commissione per facilitare il rispetto del regolamento. A norma dell’articolo 9, paragrafo 2, le informazioni fornite o ricevute sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute. Questo non impedisce agli Stati membri di comunicare dette informazioni alla Tunisia e agli altri Stati membri, a norma del diritto nazionale, quando ciò sia necessario e al solo scopo di facilitare il recupero di beni acquisiti indebitamente.

(4)       Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 101/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 101/2011 è così modificato:

(1) l’articolo 5 è sostituito da quanto segue:

“Articolo 5

1. In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato II, possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui all’articolo 2 nell’elenco figurante nell’allegato I, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’UE o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o siano riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencata/o all’allegato I;

d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato.

2. L’autorità competente informerà l’autorità competente degli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo.”

Articolo 2

(2) Dopo il paragrafo 2 dell’articolo 9 è inserito il seguente paragrafo 3:

“3.     Il paragrafo 2 non impedisce agli Stati membri di comunicare dette informazioni alla Tunisia e agli altri Stati membri, a norma del diritto nazionale, quando ciò sia necessario e al solo scopo di facilitare il recupero di beni acquisiti indebitamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il Presidente

[1]               GU L 28 del 2.2.2011, pag. 62.

[2]               GU L 31 del 5.2.2011, pag. 1.