Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran /* JOIN/2012/022 final - 2012/0203 (NLE) */
RELAZIONE (1)
Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il
regolamento (UE) n. 267/2012 che ha abrogato e sostituito il regolamento (UE)
n. 961/2010. (2)
Detto regolamento dispone, tra l'altro, il
congelamento di tutti i fondi e di tutte le risorse economiche appartenenti,
posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità o organismi di cui ai
suoi allegati VIII e IX. (3)
Occorre modificare la lettera e) del paragrafo 3
dell'articolo 23 per chiarire i criteri su cui si basa l'inserimento di
persone, entità e organismi nell'allegato IX. (4)
L'Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari
esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea propongono di
modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 267/2012. 2012/0203 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012
concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, vista la decisione 2010/413/PESC del
Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti
dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC[1], vista la proposta congiunta dell'Alta
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e
della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE)
n. 267/2012 del Consiglio[2],
del 23 marzo 2012, attua le misure di cui alla decisione 2010/413/PESC relativa
a misure restrittive nei confronti dell'Iran. Detto regolamento dispone, tra
l'altro, il congelamento di tutti i fondi e di tutte le risorse economiche
appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità o
organismi di cui ai suoi allegati VIII e IX. (2) Occorre modificare la lettera
e) del paragrafo 3 dell'articolo 23 per chiarire i criteri su cui si basa
l'inserimento di persone, entità e organismi nell'allegato IX del regolamento. (3) Poiché la misura in questione
rientra nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, la sua attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione,
in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli
operatori economici di tutti gli Stati membri. (4) Occorre pertanto modificare
opportunamente il regolamento (UE) n. 267/2012, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (UE) n. 267/2012 è così
modificato: (1)
all'articolo 23, paragrafo 2, la lettera e) è
sostituita dalla seguente: “e) persone giuridiche, entità o organismi
posseduti o controllati dall’Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) o
persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscono per suo conto.” Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
Presidente [1] GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39. [2] GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.