52012JC0022

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran /* JOIN/2012/022 final - 2012/0203 (NLE) */


RELAZIONE

(1) Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012 che ha abrogato e sostituito il regolamento (UE) n. 961/2010.

(2) Detto regolamento dispone, tra l'altro, il congelamento di tutti i fondi e di tutte le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità o organismi di cui ai suoi allegati VIII e IX.

(3) Occorre modificare la lettera e) del paragrafo 3 dell'articolo 23 per chiarire i criteri su cui si basa l'inserimento di persone, entità e organismi nell'allegato IX.

(4) L'Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea propongono di modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 267/2012.

2012/0203 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC[1],

vista la proposta congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio[2], del 23 marzo 2012, attua le misure di cui alla decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran. Detto regolamento dispone, tra l'altro, il congelamento di tutti i fondi e di tutte le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità o organismi di cui ai suoi allegati VIII e IX.

(2)       Occorre modificare la lettera e) del paragrafo 3 dell'articolo 23 per chiarire i criteri su cui si basa l'inserimento di persone, entità e organismi nell'allegato IX del regolamento.

(3)       Poiché la misura in questione rientra nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la sua attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(4)       Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 267/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 267/2012 è così modificato:

(1) all'articolo 23, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dall’Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) o persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscono per suo conto.”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il Presidente

[1]               GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.

[2]               GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.