52012JC0016

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria /* JOIN/2012/016 final - 2012/0147 (NLE) */


RELAZIONE

(1) Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria. Tale regolamento ha abrogato e sostituito il regolamento (UE) n. 442/2011.

(2) Il 28 febbraio 2012 il Consiglio ha modificato il regolamento (UE) n. 36/2012 per introdurre nuove misure nei confronti della Siria, segnatamente un divieto relativo alla vendita, all’acquisto, al trasporto o all’intermediazione di oro, metalli preziosi e diamanti, misure restrittive nei confronti della Banca centrale della Siria e l’inserimento di nuove voci nell’elenco delle persone e entità designate. Inoltre il Consiglio ha ampliato l’elenco delle persone e entità designate a più riprese: il 23 gennaio, il 23 marzo e il 14 maggio 2012.

(3) La decisione 2012/206/PESC del Consiglio, del 23 aprile 2012, ha stabilito l’adozione di misure supplementari, segnatamente il divieto o l’obbligo di autorizzazione preventiva per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione in Siria di beni e tecnologie che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna, nonché il divieto di esportazione di beni di lusso in Siria.

(4) L’Alta rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea propongono di modificare il regolamento (UE) n. 36/2012 per attuare tali misure.

2012/0147 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2012/206/PESC del Consiglio che modifica la decisione 2011/782/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Siria[1],

vista la proposta congiunta dell’Alta rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria[2] per dare attuazione alla maggior parte delle misure stabilite dalla decisione n. 2011/782/PESC del Consiglio.

(2)       Tenuto conto della brutale repressione e delle violazioni dei diritti umani perpetrate sistematicamente dal governo siriano, la decisione 2012/206/PESC del Consiglio, che modifica la decisione 2011/782/PESC, prevede nuove misure, segnatamente il divieto o l’obbligo di autorizzazione preventiva per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione in Siria di beni e tecnologie che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna, nonché il divieto di esportazione di beni di lusso in Siria.

(3)       Le misure in questione rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, al fine in particolare di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione.

(4)       È opportuno modificare il regolamento (UE) n. 36/2012 per dare attuazione alle nuove misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:

(1)          L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Articolo 2

1.           È vietato:

a)      vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature, beni o tecnologie che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna o per la fabbricazione e la manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna elencati nell’allegato I, originari o meno dell’Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria;

b)      partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti di cui alla lettera a).

2.           Il paragrafo 1 non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Siria da personale delle Nazioni Unite (ONU), da personale dell’Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media o da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e persone associate, per uso esclusivamente individuale.

3.           In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell’allegato III possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature, beni o tecnologie che potrebbero essere usati per la repressione interna elencati nell’allegato I, parti A, B e C, alle condizioni che ritengono appropriate, se stabiliscono che tali attrezzature sono destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo.”

(2)          È inserito il seguente articolo 2 bis:

“Articolo 2 bis

4.           Occorre un’autorizzazione preventiva per vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le attrezzature, i beni e le tecnologie elencati nell’allegato IX, originari o meno dell’Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria.

5.           Le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell’allegato III non autorizzano la vendita, la fornitura, il trasferimento e l’esportazione delle attrezzature, dei beni o delle tecnologie di cui all’allegato IX se hanno fondati motivi di ritenere che la vendita, la fornitura, il trasferimento e l’esportazione delle attrezzature, dei beni o delle tecnologie sono o potrebbero essere finalizzate alla repressione interna o alla fabbricazione e manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna.”

(3)          È inserito il seguente articolo 3 bis:

“Articolo 3 bis

6.           1.       È soggetta all’autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro interessato, identificata nei siti web elencati nell’allegato III, la fornitura di:

a)      assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ad attrezzature, beni o tecnologie che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna o per la fabbricazione e la manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna elencati nell’allegato IX e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali prodotti, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria;

b)      finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie di cui all’allegato IX, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali prodotti, ovvero la fornitura della relativa assistenza tecnica a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria, o per un uso in Siria.

7.           Le autorità competenti degli Stati membri non autorizzano le operazioni di cui al paragrafo 1 se hanno fondati motivi di ritenere che l’azione sia o possa essere finalizzata a contribuire alla repressione interna o alla fabbricazione e manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna.”

(4)          È inserito il seguente articolo 3 ter:

“Articolo 3 ter

1.           In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell’allegato III possono concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un’autorizzazione per operazioni, servizi di intermediazione o assistenza connessi alle attrezzature, ai beni e alle tecnologie elencati nell’allegato I, parte C, del presente regolamento, a condizione che le attrezzature, i beni o le tecnologie siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari.

2.           Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro quattro settimane dall’autorizzazione.”

(5)          È inserito il seguente articolo 11 ter:

“Articolo 11 ter

È vietato:

a)           vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, gli articoli di lusso elencati nell’allegato X a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria;

b)           partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto, diretto o indiretto, di eludere il divieto di cui alla lettera a).”

Articolo 2

L’allegato I del regolamento (UE) n. 36/2012 è sostituito dal testo di cui all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

Il testo di cui all’allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato IX del regolamento (UE) n. 36/2012.

Articolo 4

Il testo di cui all’allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato X del regolamento (UE) n. 36/2012.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il Presidente

ALLEGATO I

“ALLEGATO I

Attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna o per la fabbricazione e la manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna di cui all’articolo 2

PARTE A

I.A.1.     Armi da fuoco, munizioni e accessori connessi:

1.1    armi da fuoco non sottoposte ad autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell’elenco comune delle attrezzature militari;

1.2    munizioni specificamente progettate per le armi da fuoco elencate al punto 1.1 e loro componenti appositamente progettati;

1.3    congegni di mira non sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari.

I.A.2.     Bombe e granate non sottoposte ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari.

I.A.3.     Veicoli:

3.1    veicoli equipaggiati con un cannone ad acqua, appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;

3.2    veicoli specificamente progettati o modificati per essere elettrificati onde respingere gli assalitori;

3.3    veicoli specificamente progettati o modificati per rimuovere barricate, incluse apparecchiature da costruzione con protezione balistica;

3.4    veicoli specificamente progettati per il trasporto dei detenuti e/o degli imputati in custodia preventiva;

3.5    veicoli specificamente progettati per installare barriere mobili;

3.6    componenti per i veicoli di cui ai punti da 3.1 a 3.5, specificamente progettati a fini antisommossa.

Nota 1  Questo punto non sottopone ad autorizzazione i veicoli specificamente progettati a fini antincendio.

Nota 2  Ai fini del punto 3.5 il termine “veicoli” include i rimorchi.

I.A.4.     Sostanze esplosive e attrezzature collegate:

4.1    apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e i relativi componenti appositamente progettati; tranne quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l’attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l’innesco di un’esplosione (ad esempio, gonfiatori degli air bag per autoveicoli, limitatori di tensione o azionatori antincendio a sprinkler);

4.2    cariche esplosive a taglio lineare non sottoposte ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari;

4.3    altri esplosivi non sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari e sostanze collegate:

a)       amatolo;

b)      nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5% di azoto);

c)       nitroglicole;

d)      tetranitrato di pentaeritrite (PETN);

e)       cloruro di picrile;

f)       2,4,6 trinitrotoluene (TNT).

I.A.5.     Apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell’elenco comune delle attrezzature militari:

5.1    giubbotto antiproiettile per la protezione da armi da fuoco e/o da taglio;

5.2    elmetti con protezione balistica e/o protezione da antiframmentazione, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.

Nota:   questo punto non sottopone ad autorizzazione:

– le apparecchiature specificamente progettate per attività sportive;

– le apparecchiature specificamente progettate per esigenze di sicurezza sul lavoro.

I.A.6.     Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell’elenco comune delle attrezzature militari, per la formazione nell’uso delle armi da fuoco, e software appositamente progettato.

I.A.7.     Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d’immagine, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari.

I.A.8.     Filo spinato tagliente.

I.A.9.     Coltelli militari, coltelli e baionette da combattimento con lama eccedente in lunghezza i 10 cm.

I.A.10.   Apparecchiature di fabbricazione specificamente progettate per gli articoli di cui al presente elenco.

I.A.11.   Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l’uso degli articoli di cui al presente elenco.

PARTE B

Note introduttive

1.           Questa parte comprende i beni, il software e le tecnologie elencate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

2.           Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata “N.” si riferiscono al numero dell’elenco di controllo e la colonna intitolata “Descrizione” si riferisce alle descrizioni di controllo dei prodotti a duplice uso e delle tecnologie di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

3.           Per le definizioni dei termini tra ‘virgolette singole’ si veda la nota tecnica relativa alla voce in questione.

4.           Per le definizioni dei termini tra “virgolette doppie” si veda l’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

Note generali

1.           Sono sottoposti ad autorizzazione per l’esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti — specificati nell’elenco — che ne costituiscano l’elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

N.B.: per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l’elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l’elemento principale dei beni in esportazione.

2.           I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.

Nota generale sulla tecnologia (NGT)

(Da leggersi congiuntamente alla sezione B)

1.           La vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione della “tecnologia” “necessaria” per lo “sviluppo”, la “produzione” o l’”utilizzazione” di beni di cui nelle parti A, B, C e D sono sottoposti a controllo, a norma di quanto disposto nella parte E.

2.           La “tecnologia” “necessaria” per lo “sviluppo”, la “produzione” o l’”utilizzazione” di beni specificati nell’elenco rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per beni non specificati nell’elenco.

3.           I controlli non si applicano alla quantità minima di “tecnologia” necessaria per l’installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono controllati o di cui è stata autorizzata l’esportazione a norma del presente regolamento.

4.           I controlli relativi al trasferimento di «tecnologia» non si applicano alle informazioni «di pubblico dominio», alla «ricerca scientifica di base» o alla quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

A. ATTREZZATURE

N. || Descrizione

I.B.1A004 || Apparecchiature e componenti di protezione e rivelazione diversi da quelli specificati nell’elenco dei materiali di armamento, come segue: a.    maschere antigas, filtri e relative apparecchiature di decontaminazione, progettati o modificati per la difesa da uno degli agenti o materiali seguenti, e loro componenti appositamente progettati:        1.     agenti biologici “modificati per uso bellico”;        2.     materiali radioattivi “modificati per uso bellico”;        3.     agenti di guerra chimica (CN); oppure        4.    “Agenti antisommossa”, inclusi:                     a) a-Bromobenzeneacetonitrile, (cianuro di bromobenzile) (CA) (CAS 5798-79-8);                     b)      [(2-clorofenil) metilene] propanedinetrile,     (o-clorobenzilidenemalononitrile) (CS) (CAS 2698-41-1)                     c)      2-Cloro-1-feniletanone,       fenil-acil-cloruoro (cloroacetofenone) (CN) (CAS 532-27-4);                     d)      dibenz-(b, f)-1,4-ossazina, (CR) (CAS 257-07-8)                     e)       10-Cloro-5,10-diidrofenarsazina (cloruro di fenarsazina) (adamsite), (DM) (CAS 578-94-9);                     f)      N-nonanoilmorfolina (MPA) (CAS 5299-64-9); b)     abiti, guanti e calzature protettivi, appositamente progettati o modificati per la difesa da uno dei seguenti agenti o materiali:         1.   agenti biologici “modificati per uso bellico”;         2.   materiali radioattivi “modificati per uso bellico”; oppure         3.   agenti di guerra chimica (CN); c)    Sistemi di rivelazione appositamente progettati o modificati per rivelare o individuare uno degli agenti o materiali seguenti, e loro componenti appositamente progettati: 1.   agenti biologici “modificati per uso bellico”; 2.   materiali radioattivi “modificati per uso bellico”; oppure 3.   agenti di guerra chimica (CN). d)     Apparecchiature elettroniche progettate per la rivelazione o l’individuazione automatica della presenza di residui di “esplosivi” facenti uso di tecniche di ‘rivelazione di tracce’ (per esempio onde acustiche di superficie, spettrometria a mobilità ionica, spettrometria a mobilità differenziale, spettrometria di massa).        Nota tecnica        Per ‘rivelazione di tracce’ si intende la capacità di rivelare meno di 1 ppm di vapore, o 1 mg di solido o di liquido.        Nota 1:         1A004.d. non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature appositamente progettate per uso di laboratorio.        Nota 2:          1A004.d. non sottopone ad autorizzazione i portali elettromagnetici di sicurezza senza contatto Nota:     1A004 non sottopone ad autorizzazione:        a)      Dosimetri per il controllo delle radiazioni assorbite dalle persone; b)   Apparecchiature esclusivamente destinate, per progettazione o per applicazione, alla protezione dai rischi specifici connessi con le attività industriali civili, compresi:        1.      settore minerario.        2.      estrattivo;        3.      agricolo;        4.      farmaceutico;        5.      medico;        6.      veterinario;        7.      ambientale;        8.      della gestione dei rifiuti;        9.      alimentare. Note tecniche: 1A004 include apparecchiature e componenti che sono stati individuati, collaudati con successo in conformità delle norme nazionali o altrimenti dimostrati efficaci, per la rivelazione di materiali radioattivi “modificati per uso bellico”, agenti biologici “modificati per uso bellico”, agenti di guerra chimica, ‘simulanti’ o “agenti antisommossa” o la difesa da essi, anche se tali apparecchiature o componenti sono impiegati nelle attività industriali civili nei settori estrattivo, agricolo, farmaceutico, medico, veterinario, ambientale, della gestione dei rifiuti e alimentare. Il ‘simulante’ è una sostanza o un materiale usato al posto di un agente tossico (chimico o biologico) nell’addestramento, nella ricerca, nel collaudo o nella valutazione.

I.B.9A012 || “Veicoli aerei senza equipaggio” (“UAV”), sistemi, apparecchiature e componenti associati, come segue: “UAV” aventi una delle caratteristiche seguenti: 1.   capacità autonoma di controllo di volo e di navigazione (ad es. autopilota con sistema di navigazione inerziale); o 2.   capacità di volo controllato al di fuori del campo visivo diretto di un operatore umano (ad es. controllo televisivo a distanza). b)  sistemi, apparecchiature e componenti associati, come segue: 1.   apparecchiature appositamente progettate per il controllo a distanza degli “UAV” specificati in 9A012.a.; 2.   sistemi di navigazione, assetto, guida o controllo, diversi da quelli specificati in 7A nell’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, appositamente progettati per fornire agli “UAV” specificati in 9A012.a. capacità autonoma di controllo di volo o di navigazione; 3.   apparecchiature e componenti appositamente progettati per convertire un “veicolo aereo” con equipaggio in un “UAV” specificato in 9A012.a.; 4.   aeroreattori di tipo alternativo o rotativo appositamente progettati o modificati per spingere “UAV” ad altitudini superiori a 50 000 piedi (15 240 metri).

I.B.9A350 || Sistemi a spruzzo o di nebulizzazione, appositamente progettati o modificati per essere installati su aeromobili, “veicoli più leggeri dell’aria” o veicoli aerei senza equipaggio, e loro componenti appositamente progettati, come segue: Sistemi completi a spruzzo o di nebulizzazione in grado di erogare, da una sospensione liquida, una gocciolina iniziale di DMV inferiore a 50 µm con un flusso superiore a due litri al minuto; Barre irroranti o schiere di unità generatrici di aerosol in grado di erogare, da una sospensione liquida, una gocciolina iniziale di ‘DMV’ inferiore a 50 µm con un flusso superiore a due litri al minuto; Unità generatrici di aerosol appositamente progettate per essere integrate nei sistemi specificati in 9A350.a. e b. Nota:   Le unità generatrici di aerosol sono dispositivi appositamente progettati o modificati per essere installati su aeromobili, quali ugelli, atomizzatori a tamburo rotante e dispositivi similari. Nota:     il 9A350 non sottopone ad autorizzazione i sistemi a spruzzo o di nebulizzazione e i loro componenti in relazione dei quali sia stato dimostrato che non sono in grado di diffondere agenti biologici sotto forma di aerosol infettivi. Note tecniche: 1.     La dimensione delle goccioline per le apparecchiature a spruzzo o gli ugelli appositamente progettati per l’impiego su aeromobili, “veicoli più leggeri dell’aria” o veicoli aerei senza equipaggio dovrà essere misurata secondo uno dei metodi seguenti: a.   laser Doppler; diffrazione mediante laser frontale. 2.     In 9A350 ‘DMV’ significa Diametro Mediano Volumetrico che, per i sistemi a base acquosa, equivale al Diametro Mediano di Massa (DMM).

B. APPARECCHIATURE DI COLLAUDO E DI PRODUZIONE

N. || Descrizione

I.B.2B350 || Apparecchiature, componenti e mezzi di produzione di sostanze chimiche, come segue: a.     contenitori per reazioni o reattori, con o senza agitatori di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m3 (100 litri) ma inferiore a 20 m3 (20 000 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno qualsiasi dei materiali seguenti: 1.      ‘leghe’ contenenti in peso più del 25% di nichelio e 20% di cromo; 2.      fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35% di fluoro); 3.      vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); 4.      nichelio o ‘leghe’ contenenti in peso più del 40% di nichelio; 5.      tantalio o ‘leghe’ di tantalio; 6.      titanio o ‘leghe’ di titanio; 7.      zirconio o ‘leghe’ di zirconio; oppure 8.      niobio (columbiom) o ‘leghe’ di niobio; b.     Agitatori per l’impiego in contenitori per reazioni o in reattori specificati in 2B350a; e giranti, pale o assi progettati per detti agitatori aventi tutte le superfici dell’agitatore in diretto contatto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: 1.      ‘leghe’ contenenti in peso più del 25% di nichelio e 20% di cromo; 2.      fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35% di fluoro); 3.      vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); 4.      nichelio o ‘leghe’ contenenti in peso più del 40% di nichelio; 5.      tantalio o ‘leghe’ di tantalio; 6.      titanio o ‘leghe’ di titanio; 7.      zirconio o ‘leghe’ di zirconio; oppure 8.      niobio (columbiom) o ‘leghe’ di niobio; c.     serbatoi di stoccaggio, contenitori o serbatoi di accumulo di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m3 (100 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: 1.      ‘leghe’ contenenti in peso più del 25% di nichelio e 20% di cromo; 2.      fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35% di fluoro); 3.      vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); 4.      nichelio o ‘leghe’ contenenti in peso più del 40% di nichelio; 5.      tantalio o ‘leghe’ di tantalio; 6.      titanio o ‘leghe’ di titanio; 7.      zirconio o ‘leghe’ di zirconio; oppure 8.      niobio (columbiom) o ‘leghe’ di niobio; d.     Scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l’area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,15 m2 e inferiore a 20 m2; tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: 1.      ‘leghe’ contenenti in peso più del 25% di nichelio e 20% di cromo; 2.      fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35% di fluoro); 3.      vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); 4.      grafite o «carbonio grafite»; 5.      nichelio o ‘leghe’ contenenti in peso più del 40% di nichelio; 6.      tantalio o ‘leghe’ di tantalio; 7.      titanio o ‘leghe’ di titanio; 8.      zirconio o ‘leghe’ di zirconio; 9.      carburo di silicio 10.    carburo di titanio oppure 11.    niobio (columbiom) o ‘leghe’ di niobio; e.     colonne di distillazione o torri di assorbimento di diametro interno superiore a 0,1 m; e distributori di liquido, distributori di vapore o collettori di liquido progettati per dette colonne di distillazione o torri di assorbimento aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare ricavate da uno qualunque dei materiali seguenti: 1.      ‘leghe’ contenenti in peso più del 25% di nichelio e 20% di cromo; 2.      fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35% di fluoro); 3.      vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); 4.      grafite o «carbonio grafite»; 5.      nichelio o ‘leghe’ contenenti in peso più del 40% di nichelio; 6.      tantalio o ‘leghe’ di tantalio; 7.      titanio o ‘leghe’ di titanio; 8.      zirconio o ‘leghe’ di zirconio; oppure 9.      niobio (columbiom) o ‘leghe’ di niobio; f.      apparecchiature di riempimento manovrate a distanza aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: 1.      ‘leghe’ contenenti in peso più del 25% di nichelio e 20% di cromo; o 2.      nichelio o ‘leghe’ contenenti in peso più del 40% di nichelio; g.     valvole di dimensioni nominali superiori a 10 mm e involucri (corpi delle valvole) o rivestimenti degli involucri preformati progettati per tali valvole aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: 1.      ‘leghe’ contenenti in peso più del 25% di nichelio e 20% di cromo; 2.      fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35% di fluoro); 3.      vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); 4.      nichelio o ‘leghe’ contenenti in peso più del 40% di nichelio; 5.      tantalio o ‘leghe’ di tantalio; 6.      titanio o ‘leghe’ di titanio; 7.      zirconio o ‘leghe’ di zirconio; 8.      niobio (columbiom) o ‘leghe’ di niobio; oppure 9.      materiali ceramici, come segue: a.      carburo di silicio avente una purezza uguale o superiore all’80% in peso; b)      ossido di alluminio (allumina) avente una purezza uguale o superiore al 99,9% in peso; c)      ossido di zirconio; Nota tecnica La “dimensione nominale” è definita come il più piccolo tra i diametri di entrata e di uscita. h.     tubazioni a pareti multiple che incorporano una porta di rivelazione delle perdite, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: 1.      ‘leghe’ contenenti in peso più del 25% di nichelio e 20% di cromo; 2.      fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35% di fluoro); 3.      vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); 4.      grafite o «carbonio grafite»; 5.      nichelio o ‘leghe’ contenenti in peso più del 40% di nichelio; 6.      tantalio o ‘leghe’ di tantalio; 7.      titanio o ‘leghe’ di titanio; 8.      zirconio o ‘leghe’ di zirconio; oppure 9.      niobio (columbiom) o ‘leghe’ di niobio; i.      Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m3/ora o pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiore a 5 m3/ora (alla temperatura standard di 273 K (0 °C) e pressioni di 101,3 kPa) involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei seguenti materiali: 1.      ‘leghe’ contenenti in peso più del 25% di nichelio e 20% di cromo; 2.      materiali ceramici; 3.      ferrosilicio (leghe di ferro con elevato tenore di silicio); 4.      fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35% di fluoro); 5.      vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); 6.      grafite o «carbonio grafite»; 7.      nichelio o ‘leghe’ contenenti in peso più del 40% di nichelio; 8.      tantalio o ‘leghe’ di tantalio; 9.      titanio o ‘leghe’ di titanio; 10.    zirconio o ‘leghe’ di zirconio; oppure 11.    niobio (columbiom) o ‘leghe’ di niobio; j.      inceneritori progettati per la distruzione di sostanze chimiche specificate in 1C350, aventi sistemi di alimentazione dei rifiuti appositamente progettati, attrezzature speciali per la manipolazione e temperatura media nella camera di combustione superiore a 1273 K (1000°C) e tutte le superfici di smaltimento dei rifiuti, in diretto contatto con tali prodotti, costruite o rivestite con uno dei materiali seguenti: 1.      ‘leghe’ contenenti in peso più del 25% di nichelio e 20% di cromo; 2.      materiali ceramici; oppure 3.      nichelio o ‘leghe’ contenenti in peso più del 40% di nichelio. Note tecniche: 1.     Il “carbonio grafite” è una composizione formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l’8% di grafite. 2.     Per i materiali elencati alle voci precedenti, il termine ‘lega’ se non accompagnato da una specifica concentrazione elementare si intende individuare quelle leghe in cui il metallo identificato è presente in percentuale maggiore in peso rispetto a qualsiasi altro elemento.

I.B.2B351 || Sistemi di monitoraggio di gas tossico e le apposite componenti di rilevazione, diversi da quelli specificati in 1A004, come segue, e loro rilevatori; sensori e cartucce di ricambio dei sensori: a.     progettati per funzionamento continuo ed utilizzabili per la rivelazione di agenti di guerra chimica o di sostanze chimiche specificate in 1C350, con concentrazioni inferiori a 0,3 mg/m3; o b)    progettati per rivelare l’attività di inibizione della colinesterasi.

I.B.2B352 || Apparecchiature utilizzabili nel trattamento dei materiali biologici, come segue: a.     mezzi di contenimento biologico completi a livello di contenimento P3, P4; Nota tecnica I livelli di contenimento P3 o P4 (BL3, BL4, L3, L4) sono specificati nel manuale WHO Laboratory Biosafety (terza edizione, Ginevra 2004). b.     fermentatori, in grado di coltivare “microrganismi” patogeni, virus o di produrre tossine, senza la propagazione di aerosol, aventi capacità totali uguale o superiore a 20 litri; Nota tecnica I fermentatori includono i bioreattori, i chemostati e i sistemi a flusso continuo. c.     separatori centrifughi, in grado di effettuare una separazione continua senza la propagazione di aerosol, aventi tutte le caratteristiche seguenti: 1.      flusso superiore a 100 l/h; 2.      componenti costruiti con acciaio inossidabile lucidato o titanio; 3.      uno o più giunti di tenuta entro l’area di contenimento del vapore nonché 4.      in grado di realizzare la sterilizzazione in situ in condizione di chiusura; Nota tecnica I separatori centrifughi includono i decantatori. d.     apparecchiature di filtraggio a flusso incrociato (tangenziale) e loro componenti, come segue: 1.      apparecchiature di filtraggio a flusso incrociato (tangenziale) in grado di effettuare la separazione di microrganismi patogeni, virus, tossine o colture cellulari, senza la propagazione di aerosol, aventi tutte le caratteristiche seguenti: a.      una superficie di filtraggio totale uguale o superiore a 1 m2; nonché b.     aventi una delle caratteristiche seguenti: 1.   in grado di essere sterilizzate o disinfettate in situ; o 2.   che impiegano apparecchiature di filtraggio a perdere o monouso; Nota tecnica Nel 2B352.d.1.b. per sterilizzazione si intende l’eliminazione di tutti i microbi vitali dalle apparecchiature mediante l’uso di agenti fisici (ad es. vapore) o chimici. Per disinfettazione si intende la distruzione della potenziale infettività microbica nelle apparecchiature mediante l’uso di agenti chimici a effetto germicida. La disinfettazione e la sterilizzazione si distinguono dalla sanificazione, che si riferisce a procedimenti di pulizia volti a ridurre il contenuto microbico delle apparecchiature senza necessariamente eliminare l’intera infettività o vitalità microbica. 2.     componenti di filtraggio a flusso incrociato (tangenziale) (ad esempio moduli, elementi, cassette, cartucce, unità o piastre) con superficie di filtraggio uguale o superiore a 0,2 m2 per ogni componente e progettati per l’uso nelle apparecchiature di filtraggio a flusso incrociato (tangenziale) specificate in 2B352.d.; Nota:      2B352.d. non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature per l’osmosi inversa, quali specificate dal fabbricante e.     apparecchiature di disidratazione per congelamento sterilizzabili a vapore con capacità del condensatore superiore a 10 kg di ghiaccio in 24 ore e inferiore a 1000 kg di ghiaccio in 24 ore; f.      apparecchiature protettive e di contenimento, come segue: 1.      abiti protettivi completi o parziali o cappe collegate ad un rifornimento d’aria esterno e funzionanti a pressione positiva; Nota:   2B352.f.1 non sottopone ad autorizzazione gli abiti progettati per essere indossati con autorespiratori. 2.      cabine di sicurezza biologica di classe III o isolatori con prestazioni di caratteristiche similari; Nota:      in 2B352.f.2 gli isolatori comprendono anche gli isolatori flessibili, i contenitori asciutti, le camere anaerobiche, le celle a guanti e le cappe a flusso laminare (con chiusura a flusso verticale). g.     camere progettate per il confronto aerosol con “microrganismi”, virus o “tossine” ed aventi una capacità uguale o superiore a 1 m3.

C. MATERIALI

N. || Descrizione

I.B.1C350 || Prodotti chimici, che possono essere utilizzati come precursori per agenti tossicologici, come segue e “miscele chimiche” contenenti una o più delle seguenti sostanze: N.B.    VEDERE ANCHE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO E 1C450 1.    tiodiglicole (111-48-8); 2.    ossicloruro di fosforo (10025-87-3), 3.    metilfosfonato di dimetile (DMMP) (756-79-6), 4.    VEDERE L’ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO PER IL difluoruro di metil-fosfonile (df) (676-99-3), 5.    dicloruro di metil-fosfonile (676-97-1), 6.    fosfito di dimetile (DMP) (868-85-9); 7.    tricloruro di arsenico (7719-12-2), 8.    fosfito di trimetile (TMP) (121-45-9); 9.    cloruro di tionile (7719-09-7); 10.  3-idrossi-1-metilpiperidina (3554-74-3), 11.  cloruro di N,N-diisopropile-2-amminoetile (96-79-7), 12.  cloruro di N,N-diisopropile-2-amminoetile (5842-79-7); 13.  chinuclidin-3 olo (1619-34-7), 14.  fluoruro di potassio (7789-23-3); 15.  2-cloroetanolo (107-07-3), 16.  dimetilammina (124-40-3); 17.  etilfosfonato di dietile (78-38-6); 18.  N,N-dimetilfosforammidato di dietile (2404-03-7), 19.  fosfito di dietile (762-04-9), 20.  cloridrato di dimetilammina (506-59-2); 21.  dicloruro di etilfosfinile (1498-40-4), 22.  dicloruro di etilfosfonile (1066508); 23.  VEDERE L’ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO PER IL difloruro di etilfosfonile (753-98-0), 24.  acido fluoridrico (7664-39-3); 25.  benzilato di metile (76-89-1); 26.  dicloruro di metilfosfinile (676-83-5), 27.  N,N-diisopropile-2-amminoetanolo (96-80-0), 28.  alcool pinacolilico (464-07-3); 29.  VEDERE L’ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO PER L’o-etil-2-diisopropilammino-etil- metilfosfonato (ql) (57856-11-8), 30.  fosfito di trietile (122-52-1), 31.  tricloruro di arsenico (7784-34-1), 32.  acido benzilico (76-93-7), 33.  metilfosfonito di dietile (15715-41-0), 34.  etilfosfonato di dimetile (6163-75-3), 35.  difluoruro di etilfosfinile (430-78-4), 36.  difluoruro di metilfosfinile (753-59-3), 37.  3-chinuclidinone (3731-38-2), 38.  pentacloruro di fosforo (10026-13-8), 39.  pinacolone (75-97-8), 40.  cianuro di potassio (151-50-8), 41.  bifluoruro di potassio (7789-29-9); 42.  bifluoruro di ammonio (1341-49-7), 43.  fluoruro di sodio (7681-49-4), 44.  bifluoruro di sodio (1333-83-1), 45.  cianuro di sodio (143-33-9), 46.  trietanolammina (102-71-6), 47.  pentasolfuro di fosforo (1314-80-3), 48.  diisopropilammina (108-18-9), 49.  dietilamminoetanolo (100-37-8), 50.  solfuro di sodio (1313-82-2), 51.  monocloruro di zolfo (10025-67-9), 52.  dicloruro di zolfo (10545-99-0), 53.  cloridrato di trietanolamina (637-39-8), 54.  cloridrato di N,N-diisopropile-2-amminoetilcloruro (4261-68-1), 55.  acido Metilfosfonico (993-13-5), 56.  dietilMetilfosfonato (683-08-9), 57.  dicloruro di N,N-Dimetilfosforammide (677-43-0); 58.  fosfito di triisopropile (116-17-6), 59.  etildietanolammina (139-87-7), 60.  O, O-Dietilfosforotioato (2465-65-8), 61.  O, O-Dietilfosforoditioato (298-06-6), 62.  esafluorosilicato di sodio (16893-85-9), 63.  acido diclorometilfosfonico (676-98-2), Nota 1: Per le esportazioni verso gli “Stati che non aderiscono alla convenzione sulle armi chimiche”, 1C350 non sottopone ad autorizzazione le “miscele chimiche” contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alle voci 1C350.1,.3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 e .63 nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 10% in peso della miscela. Nota 3: 1C350 non sottopone ad autorizzazione le “miscele chimiche” contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alle voci 1C350 .2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61 e .62 nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 30% in peso della miscela. Nota 4: 1C350 non sottopone ad autorizzazione i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio ad uso personale o imballati per uso individuale

I.B.1C351 || Agenti patogeni per l’uomo, zoonosi e “tossine”, come segue: a.    virus, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di “colture vive isolate” che in quella di materiale vivo deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue: 1.   virus Andes; 2.   Virus Chapare; 3.   virus Chikungunya, 4.   virus Choclo; 5.   virus della febbre emorragica del Congo-Crimea, 6.   virus delle rompiossa o dengue, 7.   virus Dobrava-Belgrado; 8.   virus dell’encefalite orientale equina, 9.   virus di Ebola, 10. virus Guaranito; 11. virus di Hantaan, 12. virus Hendra (Morbillivirus equino), 13. virus dell’encefalite giapponese, 14. virus di Junin, 15. virus della Foresta di Kyasanur, 16. virus della Laguna Negra; 17. virus della febbre di Lassa, 18. virus Louping ill, 19. Virus Lujo; 20. virus della coriomeningite linfatica, 21. virus di Machupo, 22. virus di Marburg, 23. virus del vaiolo delle scimmie, 24. virus dell’encefalite della Valle Murray, 25. virus Nipah; 26. virus della febbre emorragica di Omsk, 27. virus Oropouche, 28. virus Powassan, 29. virus della febbre valle del Rift, 30. virus Rocio; 31. Virus Sabia; 32. Virus Seoul; 33. Virus Sin nombre; 34. virus dell’encefalite di St. Louis, 35. virus dell’encefalite da zecche (virus dell’encefalite russa primaverile-estiva), 36. virus del vaiolo, 37. virus dell’encefalite equina venezuelana, 38. virus dell’encefalite equina occidentale, 39. virus della febbre gialla, b.    rickettsiae, naturali, potenziate o modificate, sia nella forma di “colture vive isolate” che in quella di materiale vivo deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue: 1.   coxiella burnetii, 2.   bartonella quintana (rochalimaea quintana, rickettsia quintana), 3.   rickettsia prowasecki, 4.   rickettsia rickettsii; c.    batteri, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di “colture vive isolate” che in quella di materiale vivo deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue: 1.      bacillus anthracis, 2.      brucella abortus, 3.      brucella melitensis, 4.      brucella suis, 5.      chlamydia psittaci, 6.      clostridium botulinum, 7.      francisella tularensis, 8.      burkholderia mallei (pseudomonas mallei), 9.      burkholderia pseudomallei (pseudomonas pseudomallei), 10.    salmonella typhi, 11.    shigella dysenteriae, 12.    vibrio cholerae, 13.    yersinia pestis; 14.    tipi di clostridium perfringens che producono tossine epsiloni 15.    escherichia coli enteromorragica, serotipo 0157 e altri serotipi produttori di verotossine. d)   “tossine” e relative “sottounità di tossine”, come segue: 1.      tossine Botulinum, 2.      tossine Clostridium, 3.      conotossina, 4.      ricino, 5.      sassitossina, 6.      tossina Shiga, 7.      tossina dello staffilococco aureo, 8.      tetrodotossina, 9.      verotossina e proteine inattivanti i ribosani tipo Shiga, 10.    microcistina (Cyanginosin), 11.    aflatossine, 12.    abrina, 13.    tossina del colera, 14.    diacetossiscirpenolo-tossina, 15.    tossina T-2, 16.    tossina HT-2, 17.    modexina, 18.    volkensina, 19.    lectina 1 Viscum album (viscumina); Nota:     1C351.d. non sottopone ad autorizzazione le tossine Botulinum o le conotossine sotto forma di prodotti che rispettino tutti i criteri seguenti: 1.   essere formulazioni farmaceutiche destinate ad essere somministrate all’uomo nell’ambito di trattamenti medici; 2.   essere preimballate per la distribuzione come prodotti medici; 3.   essere autorizzate da un’autorità statale ai fini della commercializzazione come prodotti medici. e)    funghi, anche naturali, potenziati o modificati, sia in forma di “colture vive isolate” o come materiale comprendente materiale vivo intenzionalmente inoculato o contaminato con tali colture, come segue: 1.      coccidioides immitis; 2.      coccidiodes posadasii. Nota:     1C351 non sottopone ad autorizzazione i “vaccini” o le “immunotossine”.

I.B.1C352 || Agenti patogeni per gli animali, come segue: a.    virus, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di “colture vive isolate” che in quella di materiale deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue: 1.   virus della febbre suina africana, 2.   virus dell’influenza avicola, come segue: a.   non caratterizzato; o b)   appartenente a quelli definiti nell’allegato I, punto 2, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16) ed aventi elevata patogenicità, come segue: 1.   virus di tipo A con un IVPI (indice di patogenicità intravenosa) superiore a 1,2 nei polli di 6 settimane; o 2.   virus di tipo A dei sottotipi H5 o H7 con una sequenza genomica che codifica per molteplici amminoacidi basici a livello del sito di clivaggio dell’emoagglutinina, analoga a quella osservata per altri virus dell’HPAI, indicativa del fatto che l’emoagglutinina può essere clivata da una proteasi ubiquitaria dell’ospite; 3.      virus della bluetongue; 4.      virus dell’afta epizootica; 5.      virus del vaiolo caprino; 6.      virus dell’herpes porcino (morbo di Aujeszky); 7.      virus della febbre suina (virus della peste suina); 8.      virus di Lissa; 9.      virus della malattia di Newcastle; 10.    virus della peste dei piccoli ruminanti; 11.    enterovirus porcino tipo 9 (virus dell’esantema vescicolare dei suini); 12.    virus della peste bovina; 13.    virus della malattia esantematica delle pecore; 14.    virus della malattia di Teschen; 15.    virus della stomatite vescicolare; 16.    virus della dermatite modulare del bovino; 17.    virus della peste equina. b)   micoplasmi, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di “colture vive isolate” che in quella di materiale vivo deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue: 1.   micoidi di micoplasma sottospecie micoidi SC (tipo Small colony); 2.   micoplasma capricolum sottospecie capripneumoniae. Nota:     1C352 non sottopone ad autorizzazione i “vaccini”.

I.B.1C353 || Elementi genetici e organismi geneticamente modificati, come segue: a)    organismi geneticamente modificati o elementi genetici che contengono sequenze di acido nucleico associate alla patogenicità di organismi specificati in 1C351.a., 1C351.b., 1C351.c., IC351.e., 1C352 o 1C354; b)   organismi geneticamente modificati o elementi genetici che contengono sequenze di acido nucleico che codificano una qualsiasi delle “tossine” specificate in 1C351.d. o le relative “sottounità di tossine”. Note tecniche: 1.    Gli elementi genetici includono, tra gli altri, cromosomi, genomi, plasmidi, trasposoni e vettori geneticamente modificati o non geneticamente modificati. 2.    Per sequenze di acido nucleico associate alla patogenicità dei microrganismi specificati in 1C351.a, 1C351.b., 1C351.c., 1C351.e., 1C352 o 1C354 si intende una qualsiasi sequenza propria del microrganismo specificato che: a.   in quanto tale o tramite i suoi prodotti trascritti o trasposti rappresenta un rischio significativo per la salute degli esseri umani, degli animali o delle piante; o b.   ha la proprietà riconosciuta di accrescere la capacità di un microrganismo specifico, o di qualsiasi altro organismo in cui possa essere inserito o altrimenti integrato, di provocare gravi danni alla salute degli esseri umani, degli animali o delle piante. Nota:     1C353 non si applica alle sequenze di acido nucleico associate alla patogenicità da Escherichia coli enteromorragica, serotipo 0157 e ad altri ceppi produttori di verotossine diverse da quelle che codificano la verotossina o le relative sottounità.

I.B.1C354 || Agenti patogeni per le piante, come segue: a)    virus, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di “colture vive isolate” che quella di materiale deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue: 1.   Tymavirus latente andino della patata; 2.   Viroide del tubero fusiforme della patata; b)   batteri, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di “colture vive isolate” che in quella di materiale deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue: 1.   xnthomonas albilineans; 2.   xanthomonas campestris pv. citri compresi i ceppi definiti come Xanthomonas campestris pv. citri tipi A, B, C, D, E o invece classificati come Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia o Xanthomonas campestris pv. citrumelo; 3.   xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv. pv. Oryzae); 4.   clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum o Corynebacterium Sepedonicum); 5.   ralstonia solanacearum Razze 2 e 3 (Pseudomonas solanacearum Razze 2 e 3 Burkholderia solanacearum Razze 2 e 3). c)    funghi, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di “colture vive isolate” che in quella di materiale deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue: 1.   colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae); 2.   cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae); 3.   microcyclus ulei (sin. Dothidella ulei); 4.   puccinia graminis (sin. Puccinia graminis f. sp. tritici); 5.   puccinia striiformis (sin. Puccinia glumarum); 6.   magnaporthe grisea (Pyricularia grisea/Pyricularia oryzae).

I.B.1C450 || Prodotti chimici tossici e precursori di prodotti chimici tossici, come segue: N.B.    CFR. ANCHE 1C350, 1C351.d E L’ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO. a.    Prodotti chimici tossici, come segue: 1.   amiton: O,O-dietil-S-[2-(dietilammino) etil] tiofosfato (78-53-5) e corrispondenti sali alchilati e protonati; 2.   PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro2-(trifluorometil)1-  propene (382-21-8); 3.   CFR. L’ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO PER BZ: benzilato di 3-chinuclidinile (6581-06-2); 4.   fosgene: dicloruro di carbonile (75-44-5); 5.   cloruro di cianogeno (506-77-4); 6.   cianuro di idrogeno (74-90-8); 7.   cloropicrina: Tricloronitrometano (76‑06‑2). Nota 1:  Per le esportazioni verso gli “Stati che non aderiscono alla convenzione sulle armi chimiche”, 1C450 non sottopone ad autorizzazione le “miscele chimiche” contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alle voci 1C450.a.1 e .a.2 nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più dell’1% in peso della miscela. Nota 3:  1C450 non sottopone ad autorizzazione le “miscele chimiche” contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alle voci 1C450.a.4, .a.5, .a.6 e .a.7 nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 30% in peso della miscela. Nota 4:  1C450 non sottopone a divieto i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio ad uso personale o imballati per uso individuale. b.    Precursori di prodotti chimici tossici, come segue: 1.      prodotti chimici, diversi da quelli specificati nell’elenco dei materiali di armamento o in 1C350, contenenti un atomo di fosforo cui è collegato un gruppo di metile, etile o propile (normale o iso) ma non altri atomi di carbonio; Nota:   IC450.b.1 non sottopone ad autorizzazione il Fonofos: etilditiofosfonato di 0-etile e fenile (944-22-9). 2.      dialogenuri fosforammidici di N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] diversi dall’N,N-dimetilfosforamidedicloruro; N.B.     per il N,N-dimetilfosforamidedicloruro cfr. 1C350.57. 3.      N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] — fosforammidati di dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)], diversi dall’N,N-dimetilfosforammidato di dietile specificato in 1C350; 4.      N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] -amminoetil2-cloruri e corrispondenti sali protonati, diversi dal cloruro di N,N-diisopropile-2-amminoetile e dal cloridrato di N,N-diisopropile-2-amminoetilcloruro specificati in 1C350; 5.      N,N-dialchile [metile, etile o propile(normale o iso)] -amminoetan2-oli e corrispondenti sali protonati, diversi dal N,N-diisopropile-2-amminoetanolo (96-80-0) e dall’N,N-dietilamminoetanolo (100378) specificati in 1C350; Nota:      1C450.b.5. non sottopone ad autorizzazione le sostanze e i prodotti seguenti: a)   N,N-dimetilamminoetanolo (108-01-0) e corrispondenti sali protonati; b)   sali protonati dell’N,N-dietilamminoetanolo (100)37)8; 6.      N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] -amminoetane2-tioli e corrispondenti sali protonati, diversi dall’N,N-diisopropile-2-amminoetantiolo specificato in 1C350; 7.      cfr. 1C350 per etildietanoloammina (139-87-7); 8.      metildietanolammina (105-59-9). Nota 1:  Per le esportazioni verso gli “Stati che non aderiscono alla convenzione sulle armi chimiche”, 1C450 non sottopone ad autorizzazione le “miscele chimiche” contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alle voci 1C450.b.1, .b.2, .b.3, .b.4, .b.5 e .b.6 nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 10% in peso della miscela. Nota 3:  1C450 non sottopone ad autorizzazione le “miscele chimiche” contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alla voce 1C450.b.8 nella quale nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 30% in peso della miscela. Nota 4:  1C450 non sottopone a divieto i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio ad uso personale o imballati per uso individuale.

D. SOFTWARE

N. || Descrizione

I.B.1D003 || “Software” appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature di eseguire le funzioni delle apparecchiature specificate in 1A004.c. o 1A004.d.

I.B.2D351 || “Software” diverso da quello specificato in 1D003, appositamente progettato per l’”utilizzazione” delle apparecchiature specificate in 2B351.

I.B.9D001 ||             “Software” appositamente progettato o modificato per lo “sviluppo” delle apparecchiature o delle “tecnologie” specificate in 9A012.

I.B.9D002 || “Software” appositamente progettato o modificato per la “produzione” delle apparecchiature specificate in 9A012.

E. TECNOLOGIE

N. || Descrizione

I.B.1E001 ||             “Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo “sviluppo” o la “produzione” di apparecchiature o materiali specificati in 1A004, da 1C350 a C354 o 1C450.

I.B.2E001 ||             “Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo “sviluppo” di apparecchiature o di “software” specificati in 2B350, 2B351, 2B352 o 2D351

I.B.2E002 ||             “Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per la “produzione” di apparecchiature specificate in 2B350, 2B351 o 2B352.

I.B.2E301 ||             “Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l’”utilizzazione” dei beni specificati in 2B350 fino a 2B352.

I.B.9E001 || “Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per lo “sviluppo” di apparecchiature o di “software” specificati in 9A012 o 9A350.

I.B.9E002 || “Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per la “produzione” di apparecchiature specificate in 9A350.

I.B.9E101 || “Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per la “produzione” di ‘UAV’ specificati in 9A012. Nota tecnica In 9E101.b. per ‘UAV’ si intendono sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

I.B.9E102 || “Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per “l’utilizzazione” di ‘UAV’ specificati in 9A012. Nota tecnica In 9E101.b. per ‘UAV’ si intendono sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

PARTE C

Attrezzature, beni o tecnologie di cui agli articoli 2 e 3 ter.

Note introduttive

1.           Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata «Descrizione» si riferiscono alle descrizioni dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

2.           Un numero di riferimento nella colonna intitolata ‘Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009’ sta ad indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna ‘Descrizione’ esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento.

3.           Per le definizioni dei termini tra ‘virgolette singole’ si veda la nota tecnica relativa alla voce in questione.

4.           Per le definizioni dei termini tra “virgolette doppie” si veda l’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

Note generali

1.           Sono sottoposti ad autorizzazione per l’esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti — specificati nell’elenco — che ne costituiscano l’elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

N.B.: per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l’elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l’elemento principale dei beni in esportazione.

2.           I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.

Nota generale sulla tecnologia (NGT)

(Da leggersi congiuntamente alla sezione B)

1.           La vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione della “tecnologia” “necessaria” per lo “sviluppo”, la “produzione” o l’”utilizzazione” di beni di cui la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione sono sottoposti a controllo nella parte A (Beni) sono sottoposti a controllo a norma di quanto disposto dalla sezione B.

2.           La “tecnologia” necessaria per lo “sviluppo”, la “produzione” o l’”utilizzazione” di beni specificati nell’elenco rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per beni non specificati nell’elenco.

4.           I controlli non si applicano alla quantità minima di “tecnologia” necessaria per l’installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono controllati o di cui è stata autorizzata l’esportazione a norma del presente regolamento.

5.           I controlli relativi al trasferimento di “tecnologia” non si applicano alle informazioni «di pubblico dominio», alla “ricerca scientifica di base” o alla quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

I.C.A. BENI (Materiali e prodotti chimici)

N. || Descrizione || Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

I.C.A.001 || Sostanze chimiche concentrate al 95% o più, come segue: 1. Dicloruro di etilene (CAS 107-06-2) ||

I.C.A.002 || Sostanze chimiche concentrate al 95% o più, come segue: 1. Nitrometano (CAS RN 75-52-5) 2. Acido picrico (CAS 88-89-1) ||

I.C.A.003 || Sostanze chimiche concentrate al 95% o più, come segue: 1. Alluminio cloruro (CAS 7446-70-0) 2. Arsenico (CAS 7440-38-2) 3. Triossido di arsenico (CAS 1327-53-3) 4. Bis(2-cloroetil)ammina, cloridrato (CAS 3590-07-6) 5. Bis(2-clorometil)ammina, cloridrato (CAS 55-86-7) 6. tris(2-cloroetil)ammina, cloridrato (CAS 817-09-4) ||

I.C.B. TECNOLOGIE

B.001 || ‘Tecnologie’ necessarie per lo “sviluppo”, la “produzione” o “l’utilizzo” degli articoli elencati nella parte A (Beni). Nota tecnica: il termine ‘tecnologie’ comprende anche il software. ||

ALLEGATO II

“ALLEGATO IX

Attrezzature, beni e tecnologie di cui all’articolo 2 bis

Note introduttive

1.           Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata «Descrizione» si riferiscono alle descrizioni dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

2.           Un numero di riferimento nella colonna intitolata ‘Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009’ sta ad indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna ‘Descrizione’ esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento.

3.           Per le definizioni dei termini tra ‘virgolette singole’ si veda la nota tecnica relativa alla voce in questione.

4.           Per le definizioni dei termini tra “virgolette doppie” si veda l’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

Note generali

1.           Sono sottoposti ad autorizzazione per l’esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti — specificati nell’elenco — che ne costituiscano l’elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

N.B.: per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l’elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l’elemento principale dei beni in esportazione.

2.           I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.

Nota generale sulla tecnologia (NGT)

(Da leggersi congiuntamente alla sezione B)

1.           La vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione della “tecnologia” “necessaria” per lo “sviluppo”, la “produzione” o l’”utilizzazione” di beni di cui la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione sono sottoposti a controllo nella parte A (Beni) sono sottoposti a controllo a norma di quanto disposto dalla sezione B.

2.           La “tecnologia” necessaria per lo “sviluppo”, la “produzione” o l’”utilizzazione” di beni specificati nell’elenco rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per beni non specificati nell’elenco.

3.           I controlli non si applicano alla quantità minima di “tecnologia” necessaria per l’installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono controllati o di cui è stata autorizzata l’esportazione a norma del presente regolamento.

4.           I controlli relativi al trasferimento di “tecnologia” non si applicano alle informazioni “di pubblico dominio”, alla «ricerca scientifica di base» o alla quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

IX.A. BENI

IX. A1. Materiali, prodotti chimici, «microrganismi» e «tossine»

N. || Descrizione || Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

IX.A1.001 || Sostanze chimiche concentrate al 95% o più, come segue: Tributil fosfato (CAS 102-85-2) Isocianato di metile (CAS 624-83-9) Chinaldina (CAS 91-63-4) 1-bromo-2-cloroetano (CAS 107-04-0) ||

IX.A1.002 || Sostanze chimiche concentrate al 95% o più, come segue: Benzile (CAS 134-81-6) Dietilammina (CAS 109-89-7) Etere etilico (CAS 60-29-7) Dimetiletere (CAS 115-10-6) Dimetilamminoetanolo (CAS 108-0-9) ||

IX.A1.003 || Sostanze chimiche alla concentrazione di 95% o più, come segue: 2-metossietanolo (CAS n. 109-86-4) Butiril-colinesterasi (BCHE) Dietilentriammina (CAS 111-40-0) Diclorometano (CAS 75-09-3) N-Dimetilanilina (CAS 121-69-7) Bromoetano (CAS 74-96-4) Cloruro di etile (CAS 75-3-4) Etilammina (CAS 07.04.1975) Esammina (CAS 100-97-0) 2-bromopropano (CAS 75-26-3) Ossido di isopropile (CAS 108-20-3) Metilammina (CAS 74-89-5) Bromometano (CAS 74-83-9) Monoisopropilammina (CAS 75-31-0) Cloruro di obidossina (CAS 114-90-9). Bromuro di potassio (CAS 7758-02-3) Piridina (CAS 110-86-1) Bromuro di piridostigmina (CAS 101-26-8) Bromuro di sodio (CAS 7647-15-6) Sodio metallico (CAS 7440-23-5) Tributilammina (CAS 102-82-9) Trietilammina (CAS 121-44-8) Trimetilammina (CAS 75-50-3) ||

IX.A2. Trattamento e lavorazione dei materiali

N. || Descrizione || Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

IX.A2.001 || Cappe aspiranti fissate a pavimento (di tipo walk-in) aventi una larghezza nominale minima di 2,5 metri. ||

IX.A2.002 || Maschera respiratoria completa alimentate in aria purificata diversa da quelle specificate in 1A004 o 2B352fl. || 1A004.a

IX.A2.003 || Cabine di sicurezza biologica di classe II o isolatori con prestazioni di caratteristiche similari. || 2B352.f.2

IX.A2.004 || Centrifughe a funzionamento discontinuo con rotore di una capacità di 4 litri o più, utilizzabile con materiali biologici. ||

IX.A2.005 || Fermentatori per la coltura di “microrganismi” patogeni o virus o per la produzione di tossine, senza emissione di aerosol, aventi una capacità totale pari o superiore a 5 litri ma inferiore a 20 litri Nota tecnica I fermentatori includono i bioreattori, i chemostati e i sistemi a flusso continuo. || 2B352.b

IX.A2.007 || Celle in atmosfera controllata convenzionale o a flusso turbolento e unità autonome a ventilatore con filtro HEPA o ULPA che possono essere utilizzate per mezzi di contenimento P3 o P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4). || 2B352.a

IX.A2.008 || Apparecchiature, componenti e mezzi di produzione di sostanze chimiche diversi da quelli specificati in B350 o A2.009 nell’Allegato I bis e nell’Allegato I ter, come segue: a. contenitori per reazioni o reattori, con o senza agitatori, di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m3 (100 litri) ma inferiore a 20 m3 (20 000 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno qualsiasi dei materiali seguenti:       1. Acciai inossidabili contenenti cromo in misura pari o superiore al 10,5% e carbonio in misura pari o inferiore all’1,2%. b. Agitatori per l’impiego in contenitori per reazioni o in reattori specificati in 2B350a aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:       1. Acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al 10,5% e in carbonio pari o inferiore all’1,2%. c. Serbatoi di stoccaggio, contenitori o serbatoi di accumulo di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m3 (100 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:       1. acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al 10,5% e in carbonio pari o inferiore all’1,2%. d. Scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l’area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m² e inferiore a 30 m²; tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:       1. Acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al 10,5% e in carbonio pari o inferiore all’1,2%. Nota tecnica I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore. e. Colonne di distillazione o torri di assorbimento di diametro interno superiore a 0,1 m aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:       1. acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al 10,5% e in carbonio pari o inferiore all’1,2%. f. Valvole di dimensioni nominali superiori a 10 mm e involucri (corpi delle valvole) progettati per tali valvole aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: 1. acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al 10,5% e in carbonio pari o inferiore all’1,2%. Nota tecnica 1.   I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo della valvola. 2.   La “dimensione nominale” è definita come il più piccolo tra i diametri di entrata e di uscita. g. Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m 3 /ora aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:       1. acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al 10,5% e in carbonio pari o inferiore all’1,2%. h. Pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiore a 1 m3 /ora (alla temperatura standard di 273K (0°C) e pressioni di 101,3 kPa); e involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori e ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: 1.   ‘leghe’ contenenti in peso più del 25% di nichelio e 20% di cromo; 2.   materiali ceramici; 3.   ferrosilicio; 4.   fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35% di fluoro); 5.   vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); 6.   grafite o «carbonio grafite»; 7.   nichelio o ‘leghe’ contenenti in peso più del 40% di nichelio; 8. acciai inossidabili contenenti in peso il 20% di nichelio e il 19% di cromo; 9.   tantalio o ‘leghe’ di tantalio; 10. titanio o ‘leghe’ di titanio; 11. zirconio o ‘leghe’ di zirconio; oppure 12. niobio (columbiom) o ‘leghe’ di niobio; Note tecniche: 1. I materiali utilizzati per membrane o guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore. 2. Il «carbonio grafite» è una composizione formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l’8% di grafite. 3. I ferrosilici sono leghe di ferro e silicio contenenti in peso l’8% o più di silicio. Per i materiali elencati alle voci precedenti, il termine ‘lega’ se non accompagnato da una specifica concentrazione elementare si intende individuare quelle leghe in cui il metallo identificato è presente in percentuale maggiore in peso rispetto a qualsiasi altro elemento. || 2B350.a-e 2B350.g 2B350.i

IX.A2.009 || Apparecchiature, componenti e mezzi di produzione di sostanze chimiche diversi da quelli specificati in 2B350 o A2.008, come segue: Contenitori per reazioni o reattori, con o senza agitatori di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m3 (100 litri) ma inferiore a 20 m3 (20 000 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno qualsiasi dei materiali seguenti: acciai inossidabili contenenti in peso il 20% di nichelio e il 19% di cromo; agitatori per l’impiego in contenitori per reazioni o in reattori specificati in a) aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: acciai inossidabili contenenti in peso almeno il 20% di nichelio e il 19% di cromo; Serbatoi di stoccaggio, contenitori o serbatoi di accumulo di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m3 (100 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: acciai inossidabili contenenti in peso il 20% di nichelio e il 19% di cromo; Scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l’area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m² e inferiore a 30 m²; tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: acciai inossidabili contenenti in peso il 20% di nichelio e il 19% di cromo; Nota tecnica I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore. Colonne di distillazione o torri di assorbimento di diametro interno superiore a 0,1 m; e distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi in cui tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare sono: acciai inossidabili contenenti in peso il 20% di nichelio e il 19% di cromo; Valvole di diametro nominale pari o superiore a 10 mm e involucri (corpi delle valvole) o sfere o tappi progettati per tali valvole in cui tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche contenute o da trattare sono: acciai inossidabili contenenti in peso il 20% di nichelio e il 19% di cromo; Nota tecnica: La “dimensione nominale” è definita come il più piccolo tra i diametri di entrata e di uscita. Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m 3/ora (misurata alla temperatura standard di 273 K (0 °C) e pressioni di 101,3 kPa); involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei seguenti materiali: materiali ceramici; Ferrosilici (leghe di ferro contenenti in peso l’8% o più di silicio) Acciai inossidabili contenenti in peso il 20% di nichelio e il 19% di cromo; Note tecniche: I materiali utilizzati per membrane, guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo della valvola. Nota tecnica: Per i materiali elencati alle voci precedenti, il termine ‘lega’ se non accompagnato da una specifica concentrazione elementare si intende individuare quelle leghe in cui il metallo identificato è presente in percentuale maggiore in peso rispetto a qualsiasi altro elemento. ||

|| ||

B. TECNOLOGIE

N. || Descrizione || Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

IX.B.001 || Tecnologie necessarie per lo “sviluppo”, la “produzione” o “l’utilizzo” degli articoli elencati nella parte A (Beni). Nota tecnica: Il termine ‘tecnologie’ comprende anche il software. ||

“

ALLEGATO III

“ALLEGATO X

Articoli di lusso di cui all’articolo 11 ter

1. Cavalli di razza pura

Codici SA: 0101 21 00

2. Caviale e suoi succedanei; nel caso dei succedanei del caviale, se i prezzi di vendita sono superiori a 20 € per 100 grammi

Codici SA: ex1604 31 00, ex 1604 32 00

3. Tartufi

Codici SA: 2003 90 10

4. Vini (compresi i vini spumanti) il cui prezzo di vendita è superiore a 30 € per litro, acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione il cui prezzo di vendita è superiore a 50 € per litro

Codici SA: da ex 2204 21 a ex 2204 29

5. Sigari e sigaretti il cui prezzo unitario di vendita è superiore a 10 €

Codici SA: ex 2402 10 00

6. Profumi, acque da toletta e cosmetici, compresi prodotti di bellezza e per il trucco, il cui prezzo unitario di vendita è superiore a 50 €

Codici SA: ex 3303 00 10, ex 3303 00 90, ex 3304, ex 3307, ex 3401

7. Pelletteria, selleria, articoli da viaggio, borsette e articoli simili, il cui prezzo unitario di vendita è superiore a 200 €

Codici NC: ex 4201 00 00, ex 4202, ex 4205 00 90

8. Indumenti, accessori di abbigliamento e calzature (indipendentemente dal materiale), il cui prezzo unitario di vendita è superiore a 600 €

Codici SA: ex 4203, ex 4303, ex 61, ex 62, ex 6401, ex 6402, ex 6403, ex 6404, ex 6405, ex 6504, ex 6605 00, ex 6506 99, ex 6601 91 00, ex 6601 99, ex 6602 00 00

9. Perle, pietre preziose e semipreziose, articoli di perle, di gioielleria o di oreficeria

Codici SA: 7101, 7102, 7103, 7104 20, 7104 90, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7113, 7114, 7115, 7116

10. Monete e banconote non aventi corso legale

Codici SA: ex 4907 00, 7118 10, ex 7118 90

11. Articoli di coltelleria di metalli preziosi o placcati/ricoperti di metalli preziosi

Codici SA: ex 7114, ex 7115, ex 8214, ex 8215, ex 9307

12. Vasellame di porcellana, di gres, di maiolica o di terraglia, il cui prezzo unitario di vendita è superiore a 500 €

Codici SA: ex 6911 10 00, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50

13. Articoli di cristallo al piombo il cui prezzo unitario di vendita è superiore a 200 €

Codici SA: ex 7009 91 00, ex 7009 92 00, ex 7010, ex 7013 22, ex 7013 33, ex 7013 41, ex 7013 91, ex 7018 10, ex 7018 90, ex 7020 00 80, ex 9405 10 50, ex 9405 20 50, ex 9405 50, ex 9405 91

14. Apparecchi elettrici/elettronici od ottici di alta gamma per la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini il cui prezzo unitario di vendita è superiore a 1 000 €

Codici SA: ex 8519, ex 8521, ex 8525 80 30, ex 8525 80 91, ex 8525 80 99, ex 8527 13, ex 8527 21, ex 8527 91, ex 8528 71, ex 8528 72, ex 9006, ex 9007

15. Veicoli di lusso per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, loro accessori e pezzi di ricambio; nel caso dei veicoli nuovi, se i prezzi di vendita sono superiori a 25 000 €; nel caso dei veicoli usati, se i prezzi di vendita sono superiori a 15 000 €. Questo divieto non si applica ai veicoli destinati ad essere utilizzati dal personale consolare e diplomatico dell’UE e delle Nazioni Unite distaccato in Siria

Codici SA: ex 4011 10 00, ex 4011 20, ex 4011 30 00, ex 4011 40, ex 4011 50 00, ex 4011 69 00, ex 4011 99 00, ex 7009 10 00, ex 8407, ex 8408, ex 8409, ex 8411, ex 8483, ex 8511, ex 8512 20, ex 8512 30 10, ex 8512 40 00, ex 8526 91, ex 8527, ex 8544 30 00, ex 8603, ex 8605 00 00, ex 8607, ex 8702, ex 8703, ex 8706, ex 8707, ex 8708, ex 8711, ex 8712 00, ex 8714, ex 8716 10, ex 8716 40 00, ex 8716 80 00, ex 8716 90, ex 8801 00, ex 8802 11 00, ex 8802 12 00, ex 8802 20 00, ex 8802 30 00, ex 8802 40 00, ex 8803 10 00, ex 8803 20 00, ex 8803 30 00, ex 8803 90 10, ex 8803 90 90, ex 8805 10, ex 8901 10, ex 8903

16. Orologi pregiati e loro parti se il prezzo unitario di vendita è superiore a 500 €

Codici SA: ex 9101,

ex 9102, ex 9103, ex 9104, ex 9105, ex 9108, ex 9109, ex 9110, ex 9111, ex 9112, ex 9113, ex 9114

17. Oggetti d’arte, da collezione o di antichità

Codici SA: 97

18. Articoli ed attrezzature per lo sci, il golf, gli sport subacquei ed acquatici, se il prezzo unitario di vendita è superiore a 500 €

Codici SA: ex 4015 19 00, ex 4015 90 00, ex 6112 20 00, ex 6112 31, ex 6112 39, ex 6112 41, ex 6112 49, ex 6113 00, ex 6114, ex 6210 20 00, ex 6210 30 00, ex 6210 40 00, ex 6210 50 00, ex 6211 11 00, ex 6211 12 00, ex 6211 20, ex 6211 32 90, ex 6211 33 90, ex 6211 39 00, ex 6211 42 90, ex 6211 43 90, ex 6211 49 00, ex 6402 12, ex 6403 12 00, ex 6404 11 00, ex 6404 19 90, ex 9004 90, ex 9020, ex 9506 11, ex 9506 12, ex 9506 19 00, ex 9506 21 00, ex 9506 29 00, ex 9506 31 00, ex 9506 32 00, ex 9506 39, ex 9507

19. Articoli ed attrezzature per il biliardo, il bowling automatico, i giochi per casinò ed i giochi azionati da monete o banconote, se il prezzo unitario di vendita è superiore a 500 €

Codici SA: ex 9504 20, ex 9504 30, ex 9504 40 00, ex 9504 90 80 ”

[1]               GU L 110 del 24.4.2012, pagg. 36-37.

[2]               GU L 16 del 19.1.2012, pagg. 1-32.