23.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/34 |
P7_TA(2012)0476
Ordinamento giurisdizionale per le controversie brevettuali
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 su un ordinamento giurisdizionale per le controversie brevettuali (2011/2176(INI))
(2015/C 434/04)
Il Parlamento europeo,
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vista la decisione 2011/167/UE del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (1), |
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vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (COM(2011)0215), |
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vista la proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile (COM(2011)0216), |
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visto il parere 1/09 della Corte di giustizia dell'8 marzo 2011 (2), |
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visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per gli affari costituzionali (A7-0009/2012), |
A. |
considerando che un efficace sistema dei brevetti in Europa è un presupposto necessario per stimolare la crescita attraverso l'innovazione e aiutare le imprese europee, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), ad affrontare la crisi economica e la concorrenza mondiale; |
B. |
vista la decisione 2011/167/UE del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, il Belgio, la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l'Estonia, l'Irlanda, la Grecia, la Francia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, i Paesi Bassi, l'Austria, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito sono stati autorizzati a instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, applicando le pertinenti disposizioni dei trattati; |
C. |
considerando che il 13 aprile 2011, sulla base di una decisione di autorizzazione del Consiglio, la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e una proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile; |
D. |
considerando che l'8 marzo 2011 la Corte di giustizia ha espresso il proprio parere in merito al Tribunale dei brevetti europeo e comunitario sollevando il punto della sua incompatibilità con il diritto dell'Unione; |
E. |
considerando che un'efficace tutela brevettuale unitaria può essere garantita solo attraverso un efficiente sistema di risoluzione delle controversie brevettuali; |
F. |
considerando che, a seguito del parere della Corte di giustizia, gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata hanno avviato la creazione di un Tribunale unificato delle controversie brevettuali per mezzo di un accordo internazionale; |
G. |
considerando che, a tale proposito, esiste una sostanziale differenza tra gli accordi internazionali ordinari e i trattati istitutivi dell'Unione europea, i quali hanno instaurato un nuovo ordinamento giuridico, dotato di proprie istituzioni, a favore del quale gli Stati hanno limitato, in settori sempre più ampi, i loro poteri sovrani e che riconosce come soggetti non soltanto gli Stati membri, ma anche i loro cittadini, e il rispetto di quest'ordinamento giuridico è assicurato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e dagli organi giurisdizionali ordinari degli Stati membri; |
H. |
considerando che il Tribunale unificato dei brevetti deve rispettare e applicare integralmente il diritto dell'Unione, in collaborazione con la Corte di giustizia dell'Unione europea, come avviene per qualsiasi tribunale nazionale; |
I. |
considerando che il Tribunale unificato dei brevetti dovrebbe basarsi sulla giurisprudenza della Corte di giustizia, chiedendo pronunce pregiudiziali ai sensi dell'articolo 267 del TFUE; |
J. |
considerando che il rispetto del primato del diritto dell'Unione e la sua corretta applicazione dovrebbero essere garantiti a norma degli articoli 258, 259 e 260 del TFUE; |
K. |
considerando che il Tribunale unificato dei brevetti dovrebbe essere parte dei sistemi giudiziari degli Stati membri contraenti, con competenza esclusiva per i brevetti europei con effetto unitario e per i brevetti europei che designano uno o più Stati membri contraenti; |
L. |
considerando che un sistema giudiziario efficiente ha bisogno di un primo grado decentrato; |
M. |
considerando che l'efficienza del sistema di risoluzione delle controversie dipende dalla qualità e dall'esperienza dei giudici; |
N. |
considerando l'opportunità di disporre di una serie di norme procedurali applicabili a procedimenti dinanzi a tutte le divisioni e gradi del tribunale; |
O. |
considerando che il Tribunale unificato dei brevetti dovrebbe cercare di fornire decisioni di alta qualità senza inutili lungaggini procedurali e dovrebbe aiutare, in particolare, le PMI a proteggere i propri diritti o a difendersi contro le richieste infondate o i brevetti degni di revoca; |
1. |
chiede l'istituzione di un sistema unificato delle controversie brevettuali, poiché un mercato dei brevetti frammentato e disparità nell'applicazione della legge frenano l'innovazione e il progresso del mercato interno, complicano l'utilizzo del sistema dei brevetti, sono onerosi e impediscono l'efficace tutela dei diritti brevettuali, in particolare delle PMI; |
2. |
incoraggia gli Stati membri a concludere i negoziati e a ratificare l'accordo internazionale («l'accordo») tra tali Stati membri («Stati membri contraenti») creando un Tribunale unificato dei brevetti («il Tribunale») senza indebiti ritardi e incoraggia la Spagna e l'Italia ad esaminare l'eventualità di aderire alla procedura di cooperazione rafforzata; |
3. |
insiste affinché la Corte di giustizia, in quanto custode del diritto dell'Unione, assicuri l'uniformità dell'ordinamento giuridico dell'Unione e il primato del diritto europeo in tale contesto; |
4. |
ritiene che gli Stati membri che non hanno ancora deciso di partecipare alla cooperazione rafforzata nel settore della creazione della tutela brevettuale unitaria possano partecipare al sistema unificato delle controversie brevettuali in materia di brevetti europei validi nei loro territori; |
5. |
sottolinea che la priorità del Tribunale unificato dei brevetti dovrebbe essere quella di rafforzare la certezza giuridica e migliorare l'applicazione dei brevetti, trovando un giusto equilibrio tra gli interessi dei titolari dei diritti e le parti interessate; |
6. |
sottolinea la necessità di un sistema di risoluzione delle controversie efficiente sotto il profilo dei costi, finanziato in modo tale da garantire l'accesso alla giustizia per tutti i titolari di brevetti, in particolare per le PMI, i privati e le organizzazioni senza fini di lucro; |
Impostazione generale
7. |
riconosce che l'accordo dovrebbe procedere all'istituzione di un coerente sistema di risoluzione delle controversie in materia di brevetti negli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata; |
8. |
sottolinea pertanto che:
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9. |
plaude alla creazione di un centro di mediazione e arbitrato nel quadro dell'accordo; |
Struttura del sistema delle controversie brevettuali
10. |
ritiene che un tribunale ed un sistema delle controversie efficienti debbano essere decentrati ed è del parere che:
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Composizione del Tribunale e qualifiche dei giudici
11. |
sottolinea che l'efficienza del sistema di risoluzione delle controversie dipende soprattutto dalla qualità e dall'esperienza dei giudici; |
12. |
A tale riguardo,
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Procedimento
13. |
ritiene, per quanto riguarda le questioni procedurali, che:
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Competenza giurisdizionale ed effetti delle decisioni del Tribunale
14. |
sottolinea quanto segue:
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Diritto sostanziale
15. |
è del parere che il Tribunale debba basare le proprie decisioni sul diritto dell'Unione, sull'accordo, sulla convenzione sul brevetto europeo (CBE) e sul diritto nazionale adottato in conformità della CBE, sulle disposizioni degli accordi internazionali applicabili ai brevetti e vincolanti per tutti gli Stati membri contraenti e sul diritto nazionale degli Stati membri contraenti alla luce del diritto applicabile dell'Unione; |
16. |
sottolinea che un brevetto europeo con effetto unitario dovrebbe conferire al suo titolare il diritto di impedire l'uso diretto e indiretto dell'invenzione da parte di terzi non aventi il consenso del titolare nel territorio degli Stati membri contraenti, che il titolare dovrebbe avere il diritto al risarcimento dei danni in caso di uso illecito dell'invenzione e che il titolare dovrebbe avere il diritto di recuperare sia il mancato guadagno a causa della violazione che altre perdite, un adeguato diritto di licenza o il profitto derivante dall'uso illecito dell'invenzione; |
o
o o
17. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 76 del 22.3.2011, pag. 53.
(2) GU C 211 del 16.7.2011, pag. 2.
(3) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale («Bruxelles I») (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1).