11.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 72/77


Venerdì 26 ottobre 2012
Relazioni commerciali UE-Russia a seguito dell'adesione della Russia all'OMC

P7_TA(2012)0409

Risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2012 sulle relazioni commerciali tra l'UE e la Russia a seguito dell'adesione di quest'ultima all'OMC (2012/2695(RSP))

2014/C 72 E/10

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Russia, in particolare quella del 14 dicembre 2011 (1) sul vertice UE-Russia del 15 dicembre 2011 e quella del 9 giugno 2011 (2) sul vertice UE-Russia del 9-10 giugno 2011,

visti l'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra l'UE e la Federazione russa (3), e i negoziati avviati nel 2008 per un nuovo accordo UE-Russia, nonché il "partenariato per la modernizzazione" avviato nel 2010,

visti la relazione del gruppo di lavoro sull'adesione della Federazione russa all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (4) e il relativo addendum (5) del 17 novembre 2011,

vista la decisione del Consiglio del 14 dicembre 2011 che definisce la posizione che l'Unione europea deve adottare in seno alle istanze competenti dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione della Federazione russa all'OMC (6),

vista la sua posizione del 4 luglio 2012 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Federazione russa concernente la salvaguardia degli impegni relativi agli scambi di servizi definiti dall'attuale accordo di partenariato e di cooperazione tra l'UE e la Russia (7),

vista la sua posizione del 4 luglio 2012 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sugli scambi commerciali di parti e di componenti per autoveicoli tra l'Unione europea e la Federazione russa (8),

vista la sua posizione del 4 luglio 2012 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda l'introduzione o l'aumento dei dazi all'esportazione sulle materie prime (9),

visto il progetto di risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell'Unione europea e del protocollo tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sulle modalità tecniche in applicazione dell'accordo in parola (10),

vista la relazione della Commissione al Consiglio europeo dal titolo "Relazione 2011 sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti – Impegnare i nostri partner economici strategici a migliorare l'accesso al mercato: interventi prioritari per l'eliminazione degli ostacoli agli scambi" (COM(2011)0114),

vista la relazione della Commissione al Consiglio europeo intitolata "Ostacoli al commercio e agli investimenti - Relazione 2012" (COM(2012)0070),

visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il 16 dicembre 2011 la Federazione russa è entrata ufficialmente a far parte dell'OMC, dopo 18 anni di negoziati multilaterali conclusisi il 10 novembre 2011;

B.

considerando che, conformemente al principio di condizionalità, la politica estera e di sicurezza comune e quella energetica dell'UE, nella loro evoluzione, dovrebbero comprendere la Russia quale partner importante, a condizione che vengano condivisi e sostenuti i valori fondamentali sui quali si basa l'Unione, quali la democrazia, lo Stato di diritto, l'universalità e l'indivisibilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali, il rispetto della dignità umana, i principi di uguaglianza e di solidarietà nonché il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale;

C.

considerando che l'UE è un partner commerciale strategico della Russia, in quanto rappresenta la sua principale fonte di importazioni, peraltro tuttora in crescita, la principale destinazione delle sue esportazioni e un partner chiave per gli investimenti (con riferimento agli investimenti esteri diretti in entrata) e raggiunge in totale il 47,1 % degli scambi commerciali della Russia; considerando che tale relazione continua a svilupparsi, mentre la Russia è dal canto suo diventata la seconda fonte delle importazioni dell'UE (158,6 miliardi di EUR) e la quarta destinazione per le esportazioni (86,1 miliardi di EUR) (dati 2010);

D.

considerando che le importazioni dalla Russia riguardano principalmente l'energia e i combustibili minerali (79,5 %), mentre le esportazioni europee verso la Russia sono varie e coprono pressoché tutte le categorie di macchinari e attrezzature per i trasporti (44,7 %), prodotti finiti, generi alimentari e animali vivi (dati 2010);

E.

considerando che l'UE e la Russia hanno avviato, in occasione del vertice di Khanty-Mansyisk tenutosi il 26 e 27 giugno 2008, i negoziati per sostituire l'accordo di partenariato e di cooperazione con un nuovo accordo e predisporre un quadro contrattuale aggiornato per le relazioni UE-Russia negli anni a venire che comprenda disposizioni sostanziali e giuridicamente vincolanti in materia di scambi commerciali, investimenti ed energia;

F.

considerando che tali mutamenti, insieme alle nuove sfide e opportunità che si aprono per le relazioni UE-Russia, devono essere affrontati a livello sia bilaterale sia multilaterale; che, nonostante l'attuale scarso entusiasmo da parte russi, un nuovo accordo di partenariato e cooperazione ambizioso, globale e giuridicamente vincolante, che copra i principali settori di cooperazione e che si fondi sui valori comuni di democrazia, rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, potrebbe costituire la base per un autentico partenariato strategico; considerando altresì che occorre porre l'accento in particolare sulla necessità di creare un autentico partenariato tra le società dell'Unione e della Russia;

1.

accoglie positivamente l'adesione della Russia all'OMC, ratificata da parte della Duma di Stato russa il 10 luglio 2012; ritiene che l'aggancio della Russia al sistema commerciale multilaterale e alle relative regole rappresenti un ulteriore passo verso il rafforzamento delle relazioni bilaterali UE-Russia;

2.

constata con preoccupazione, tuttavia, che la Russia, prima del completamento del processo di adesione all'OMC, non si è mostrata pienamente all'altezza dei suoi obblighi futuri quale membro dell'OMC, in quanto ha adottato e ampliato numerose misure commerciali potenzialmente restrittive, tra cui il divieto di importare animali vivi dall'UE, norme preferenziali in materia di appalti pubblici a favore dei produttori nazionali e decisioni che istituiscono dazi stagionali sulle importazioni di alcuni tipi di zucchero nonché una nuova legislazione su un programma di riciclaggio per veicoli;

3.

chiede alla Russia di eliminare i divieti provvisori, gli aumenti temporanei unilaterali delle tariffe e le misure e gli ostacoli protezionistici non giustificati che ostacolano gli scambi commerciali aperti ed equi, come indicato nella relazione semestrale del G-20 sulle misure relative agli scambi commerciali e agli investimenti e nelle relazioni della Commissione sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti, e che hanno gravemente danneggiato gli esportatori dell'UE;

4.

sottolinea che l'UE e la Russia sono partner commerciali interdipendenti, segnatamente per quanto concerne le materie prime e le fonti energetiche essenziali; reputa che l'adesione all'OMC contribuirà alla concretizzazione delle forti potenzialità delle loro relazioni economiche;

5.

ritiene che gli elenchi d'impegni dell'OMC per la Russia prevedano una riduzione e un consolidamento considerevole dei dazi tariffari su beni e servizi; invita la Russia a procedere senza indugio alla piena attuazione di tutti i suoi impegni, al fine di trarre tutti i benefici derivanti dall'appartenenza all'OMC;

6.

esprime profonda preoccupazione per il persistente problema della produzione e vendita di prodotti contraffatti in Russia; invita la Federazione russa ad adottare misure in materia di diritti di proprietà intellettuale (DPI) e a dare attuazione quanto prima, e nella misura più completa, agli impegni assunti in sede OMC, nell'ambito dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS);

7.

ritiene che, così facendo, la Russia dimostrerebbe il suo forte impegno a rafforzare il suo ruolo e la partecipazione delle sue imprese al sistema multilaterale degli scambi; reputa che l'apertura dell'economia russa a maggiori scambi e investimenti internazionali sia un incentivo supplementare per il governo russo a perseguire fermamente le riforme in corso, a lottare contro la corruzione, ad attuare lo Stato di diritto e rafforzare il clima imprenditoriale;

8.

invita la Commissione europea e il SEAE a sostenere gli sforzi della Russia per aderire all'OCSE, un processo che comporta l'impegno a rispettare una serie di orientamenti e principi connessi agli scambi commerciali e riguardanti, tra l'altro, il grado di apertura dei mercati, la lotta alla corruzione, le agenzie di credito all'esportazione e la governance delle imprese statali; esorta altresì la Russia ad aderire ad altri accordi dell'OMC, in particolare quello sugli appalti pubblici, per il quale già possiede lo status di osservatore;

9.

sollecita la Russia a favorire il riavvio dei negoziati bilaterali sul nuovo accordo di partenariato e cooperazione; insiste affinché i negoziati si tengano soltanto tra l'UE e la Russia; ritiene che il coinvolgimento di altri membri dell'unione doganale, non aderenti all'OMC, rappresenti un ostacolo per i negoziati;

10.

considera il pieno rispetto delle norme dell'OMC e la graduale attuazione degli impegni da parte della Russia un requisito indispensabile per portare avanti tali negoziati futuri, che mirano a stabilire norme comuni per dodici importanti settori di regolamentazione, anche per quanto concerne gli impegni reciproci non preferenziali per lo scambio di beni e servizi, l'accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS), i diritti di proprietà intellettuale, gli appalti, la concorrenza, l'energia e gli investimenti;

11.

chiede alla Commissione di difendere in quanto elementi fondamentali in tali negoziati:

l'uso di regolamentazioni tecniche, norme e procedure di valutazione di conformità europee; invita gli organismi di normalizzazione europei e russi a pervenire a un accordo e chiede che in Russia venga rapidamente istituito un sistema unificato di valutazione di conformità e di accreditamento;

un capitolo solido e giuridicamente vincolante relativo all'energia, che si riallacci alla buona volontà dimostrata in occasione della firma, nel 2011, del Meccanismo di allarme preventivo e si basi su chiari principi di trasparenza, concorrenza leale, reciprocità e non discriminazione; sostiene che l'obiettivo è comunque un mercato energetico aperto e trasparente tra UE e Russia;

l'eliminazione, da parte della Russia, del regime di duplice fissazione dei prezzi, come pure la chiarificazione e stabilizzazione delle condizioni di insediamento per le società di servizi, onde incrementare gli investimenti di questo tipo di società europee in Russia;

l'accesso al vasto mercato inutilizzato degli appalti pubblici; chiede alla Commissione di stabilire norme e procedure eque, basate sulla reciprocità, in materia di assegnazione degli appalti pubblici in entrambi i mercati, a livello nazionale e subnazionale;

una riforma delle procedure doganali russe in linea con le convenzioni internazionali;

un capitolo relativo all'accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie per far sì che ciascuna parte possa applicare soltanto giustificati divieti provvisori nei confronti, in particolare, di prodotti agricoli, animali e generi alimentari, nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e di giustificazione scientifica;

un capitolo relativo allo sviluppo sostenibile, basato sulla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e sulle convenzioni di base dell'OIL attualmente in vigore, per sottolineare la necessità di rispettare e far rispettare pienamente i diritti umani e dei lavoratori, nonché un impegno a dare attuazione alle pertinenti norme internazionali in materia di ambiente; chiede, a tal fine, l'avvio di un dialogo tra i soggetti interessati e la società civile;

un capitolo globale sulla protezione di ogni forma di diritti di proprietà intellettuale; chiede che tale capitolo comprenda i principi relativi alla protezione delle indicazioni geografiche (IG) e un elenco di queste ultime;

il rafforzamento dell'attuale regime di risoluzione delle controversie, al fine di accrescere tanto la trasparenza quanto la non discriminazione nel quadro degli investimenti in Russia;

un capitolo esauriente e ambizioso sugli investimenti, comprendente disposizioni in materia di liberalizzazioni e misure a tutela degli investimenti, sulla base delle raccomandazioni del Parlamento europeo relative alla nuova competenza dell'UE in materia di investimenti (risoluzione del 6 aprile 2011 sulla futura politica europea in materia di investimenti internazionali (11));

12.

chiede, inoltre, che sia facilitata la circolazione dei capitali tra le parti, sulla base del rispetto delle convenzioni internazionali sul riciclaggio di denaro; sostiene i negoziati per un trattato bilaterale sugli investimenti tra UE e Russia, che contenga disposizioni sulle controversie Stato-investitore e, se del caso, investitore-Stato, così da instaurare condizioni di concorrenza eque per gli investitori dell'UE e rafforzare e stabilizzare il quadro giuridico degli investimenti europei in Russia;

13.

invita la Commissione a monitorare da vicino l'attuazione dei vari programmi settoriali in Russia, al fine di individuare le eventuali disposizioni distorsive degli scambi e discriminatorie ivi contenute, quali elementi di sovvenzione e requisiti in materia di contenuto locale nel settore degli appalti e degli investimenti pubblici, ed esorta la Commissione a impegnarsi attivamente con la Russia per garantire che quest'ultima rispetti pienamente gli impegni assunti in sede OMC, dopo esserne diventata membro a pieno titolo; ritiene, a tale riguardo, che la Commissione dovrebbe ricorrere nuovamente agli strumenti di difesa degli scambi compatibili con le norme dell'OMC, se del caso;

14.

è del parere che il partenariato UE-Russia per la modernizzazione sia un'iniziativa utile per potenziare le nuove relazioni economiche e commerciali tra le due parti nel quadro dell'OMC e a livello bilaterale; sottolinea che la Commissione europea e il governo russo devono garantire un uso efficiente del finanziamento dei progetti attuati nell'ambito del partenariato; ritiene che, favorendo sinergie tra le strategie commerciali e di investimento di entrambe le parti, si possa realizzare più efficacemente tutto il potenziale di modernizzazione economica e di diversificazione della Russia;

15.

esorta il governo russo a commissionare un'indagine indipendente e imparziale sul caso Yukos;

16.

ritiene che l'attuazione delle azioni comuni verso l'abolizione dei visti costituisca un elemento delle relazioni UE-Russia in materia di scambi commerciali e investimenti e prende atto dei recenti sviluppi dei negoziati relativi a un accordo sulla soppressione dei visti tra l'UE e la Russia;

17.

teme che l'unione doganale tra Russia, Kazakhstan e Bielorussia introdurrà ulteriori ostacoli agli scambi con la Russia, in contrasto con le norme dell'OMC e con gli impegni presi dalla Russia nell'ambito dell'organizzazione;

18.

invita la Russia a valorizzare la sua appartenenza all'OMC, facendo fronte comune con l'UE e altri paesi dell'Europa orientale partecipanti all'organizzazione, per fornire assistenza alla Bielorussia affinché attui norme e pratiche commerciali compatibili con l'OMC, nell'ottica di un'adesione del paese nei tempi più brevi;

19.

ritiene che l'adesione della Russia all'OMC possa agevolare i flussi commerciali tra l'UE e la Russia, stimolando al contempo la crescita economica e la creazione di posti di lavoro in entrambi i territori; considera la possibilità di concludere un nuovo accordo di partenariato e cooperazione come un'ulteriore opportunità per rafforzare i rapporti tra le due parti, promuovendo al tempo stesso lo sviluppo sostenibile nel loro vicinato comune;

20.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione europea nonché al governo e al parlamento della Federazione russa.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2011)0575.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2011)0268.

(3)  GU L 327 del 28.11.1997, pag. 1.

(4)  WT/ACC/RUS/70; WT/MIN(11)/2.

(5)  WT/ACC/RUS/70/Add.1; WT/MIN(11)/2/Add.1.

(6)  GU L 6 del 10.1.2012, pag. 6.

(7)  Testi approvati, P7_TA(2012)0284.

(8)  Testi approvati, P7_TA(2012)0285.

(9)  Testi approvati, P7_TA(2012)0286.

(10)  (vedi relazione A7-0177/2012 –16775/2011 – C7-0515/2011 – 2011/0322(NLE)).

(11)  Testi approvati, P7_TA(2011)0141.