13.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 264/94


Giovedì 24 maggio 2012
Situazione dei profughi nordcoreani

P7_TA(2012)0229

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2012 sulla situazione dei rifugiati nordcoreani (2012/2655(RSP))

2013/C 264 E/16

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Corea del Nord (Repubblica democratica popolare di Corea – RDPC), in particolare quella approvata l'8 luglio 2010 (1),

visto il vertice UE-Cina del 14 febbraio 2012 e il 29o dialogo UE-Cina sui diritti umani svoltosi a Madrid il 29 giugno 2010, durante il quale è stata discussa la questione dei rifugiati nordcoreani,

vista la relazione sulla RDPC presentata in occasione della 6a sessione del gruppo di lavoro sull'esame universale periodico del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani (30 novembre-11 dicembre 2009),

vista la relazione presentata il 21 febbraio 2011 dal relatore speciale sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica democratica popolare di Corea, nella quale egli esprime preoccupazione per il fatto che «la Repubblica democratica popolare di Corea non abbia finora mostrato alcun impegno nell'attuazione delle raccomandazioni e delle conclusioni dell'esame universale periodico»,

viste la risoluzione A/HRC/19/L.29, approvata all'unanimità dal Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani il 19 marzo 2012, nella quale si esprime viva preoccupazione per le gravi, diffuse e sistematiche violazioni dei diritti umani in atto nella Repubblica democratica popolare di Corea, e la risoluzione A/RES/66/174 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, approvata il 29 marzo 2012,

vista la relazione, del maggio 2012, della commissione nazionale sudcoreana per i diritti dell'uomo sulle violazioni dei diritti umani nella Corea del Nord, che si basa su circa 800 interviste a rifugiati, tra cui diverse centinaia di disertori sopravvissuti ai campi di prigionia,

visto il decreto emanato nel 2010 dal ministero della Pubblica sicurezza, che considera la diserzione un reato di «tradimento della nazione»,

vista la dichiarazione rilasciata dalle autorità della RDPC nel dicembre 2011, nella quale indicano l'intenzione di «eliminare» fino a tre generazioni di una famiglia se uno dei suoi membri fugge dal paese durante i cento giorni di lutto per la morte di Kim Jong-il,

visti l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che la summenzionata risoluzione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani deplora i gravi, diffusi e sistematici abusi dei diritti umani nella Corea del Nord, in particolare il ricorso alla tortura e ai campi di lavoro per i prigionieri politici e i cittadini rimpatriati della RDPC; che le autorità pubbliche praticano sistematicamente e autorizzano esecuzioni extragiudiziarie, detenzioni arbitrarie e sparizioni forzate;

B.

considerando che ampie fasce della popolazione soffrono la fame e che, secondo quanto riportato dal Programma alimentare mondiale nel settembre 2009, un terzo delle donne e dei bambini della Corea del Nord è malnutrito;

C.

considerando che, come conseguenza diretta delle politiche del governo della RDPC e nonostante i pericoli, si stima che nel corso degli anni siano fuggiti dal paese fino a 400 000 nordcoreani, molti dei quali vivono nella vicina Cina come «immigrati clandestini»;

D.

considerando che la maggior parte dei rifugiati della RDPC non ha intenzione di restare in Cina, ma deve attraversare il paese per dirigersi verso la Corea del Sud o altre parti del mondo;

E.

considerando che, sulla base dell'accordo di rimpatrio del 1986 con la Corea del Nord, la Cina impedisce ai cittadini nordcoreani l'accesso alle procedure di asilo dell'UNHCR, in violazione della convenzione ONU sui rifugiati del 1951 e del relativo protocollo del 1967, a cui la Repubblica popolare cinese (RPC) ha aderito; che, secondo le stime delle ONG, la RPC arresta e obbliga al rimpatrio nella RDPC fino a 5 000 nordcoreani ogni anno;

F.

considerando che un gran numero di rifugiati nordcoreani in Cina sono donne, molte delle quali sono vittime della tratta di esseri umani, della schiavitù sessuale e di matrimoni forzati, e che i bambini concepiti attraverso tali violazioni sono considerati apolidi in Cina e sono abbandonati o lasciati alla stessa sorte delle madri;

G.

considerando che il 29 marzo 2012 Kim Young-hwan e altri tre attivisti della rete per la democrazia e i diritti umani nella Corea del Nord, con sede a Seoul, sono stati arrestati nella città cinese di Dalian (provincia del Liaoning) con l'accusa di rappresentare «una minaccia per la sicurezza nazionale cinese» mentre, stando a quanto riferito, cercavano di aiutare disertori nordcoreani;

H.

considerando che, secondo i racconti di testimoni oculari, i rifugiati obbligati al rimpatrio nella Corea del Nord subiscono sistematicamente torture, sono imprigionati in campi di concentramento e rischiano addirittura l'esecuzione, mentre le donne sarebbero obbligate ad abortire e i bambini figli di padri cinesi rischiano di essere uccisi; che la prassi adottata dallo Stato della «colpevolezza per associazione» si traduce nell'incarceramento di intere famiglie, compresi bambini e anziani;

I.

considerando che le immagini satellitari e varie testimonianze di disertori nordcoreani confermano le accuse secondo le quali la RDPC gestirebbe almeno sei campi di concentramento e numerosi campi di rieducazione, che accoglierebbero oltre 200 000 prigionieri, in gran parte politici;

1.

ribadisce il suo invito alla RDPC a porre immediatamente fine alle gravi, diffuse e sistematiche violazioni dei diritti umani perpetrate contro la sua stessa popolazione, che costringono i nordcoreani a fuggire dal loro paese;

2.

invita le autorità della RDPC a dare seguito alle raccomandazioni contenute nella relazione del gruppo di lavoro sull'esame universale periodico del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani e, come primo passo, ad autorizzare l'ispezione delle strutture di detenzione di ogni tipo ad opera di esperti internazionali indipendenti;

3.

esorta gli Stati membri ad adottare un approccio più sistematico nell'organizzare la protezione europea e internazionale dei nordcoreani che fuggono dal loro paese e invita la Commissione a continuare a sostenere le organizzazioni della società civile che offrono aiuto ai rifugiati nordcoreani;

4.

deplora vivamente che, nel caso di Kim Young-hwan e degli altri attivisti, le autorità cinesi, secondo quanto si riferisce, abbiano applicato per la prima volta l'accusa di «minaccia per la sicurezza nazionale», che può comportare la pena di morte; invita le autorità cinesi a garantire pieno accesso ai servizi consolari delle autorità sudcoreane nonché assistenza legale ai quattro attivisti detenuti, e a liberarli immediatamente;

5.

invita la RPC a ottemperare agli obblighi derivanti dal diritto internazionale, in particolare la convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati e il relativo protocollo del 1967 e la convenzione del 1984 contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, e a porre fine alla deportazione di cittadini nordcoreani nella RDPC, dal momento che i rimpatriati e le loro famiglie sono fortemente esposti al rischio di abusi e addirittura esecuzioni;

6.

esorta pertanto la RPC a porre fine all'accordo del 1986 con la Corea del Nord relativo al rimpatrio dei rifugiati e si compiace delle recenti notizie secondo cui la Cina intenderebbe operare una svolta politica; ricorda che i cittadini nordcoreani sono considerati cittadini a pieno titolo della Repubblica di Corea e invita la RPC a garantire loro un passaggio sicuro verso la Corea del Sud o altri paesi terzi;

7.

chiede alle autorità cinesi di trattare i disertori nordcoreani come rifugiati «sur place», di permettere l'accesso dell'UNHCR al fine di determinare le loro condizioni e contribuire a un loro reinsediamento in sicurezza, a liberare tutti i disertori attualmente detenuti, a non sanzionare penalmente coloro che cercano di aiutare i rifugiati sulla base di motivi umanitari e a concedere alle donne nordcoreane sposate con cittadini cinesi lo status di residenti legali;

8.

invita inoltre la Cina a porre fine alla cooperazione con gli agenti di sicurezza nordcoreani per rintracciare i rifugiati nordcoreani allo scopo di arrestarli; esorta la RPC a permettere invece l'accesso umanitario delle ONG e dei fornitori di servizi di utilità sociale ai rifugiati e ai richiedenti asilo nordcoreani in Cina, anche per l'approvvigionamento alimentare, la prestazione di cure mediche e di servizi scolastici, legali e di altro tipo;

9.

invita il vicepresidente/alto rappresentante e la Commissione a sollevare le questioni della situazione dei diritti umani nella RDPC e dei rifugiati nordcoreani nella RPC in tutti i colloqui di alto livello tra l'Unione europea e la Cina e nel dialogo UE-Cina sui diritti umani;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, agli Stati membri, al Consiglio, alla Commissione, ai governi della Repubblica di Corea, della Repubblica democratica popolare di Corea e della Repubblica popolare cinese, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, al relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica democratica popolare di Corea e al Segretario generale delle Nazioni Unite.


(1)  GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 132.