6.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 257/74


Giovedì 29 marzo 2012
Relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione

P7_TA(2012)0120

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sulla relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione: eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione (2011/2182(INI))

2013/C 257 E/10

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulle deliberazioni della commissione per le petizioni,

visto il diritto di petizione di cui all'articolo 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'articolo 20 del TFUE, che definisce il concetto di cittadinanza,

visti la parte seconda del TFUE, intitolata Non discriminazione e cittadinanza dell'Unione, e i titoli III e V della Carta dei diritti fondamentali,

visto l'articolo 45 del TFUE, secondo cui la garanzia della libera circolazione dei lavoratori dell'UE implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità tra i lavoratori degli Stati membri per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro,

visti gli articoli 3, 10 e 11 del trattato sull’Unione europea e l'articolo 8 del TFUE,

vista la comunicazione della Commissione del 27 ottobre 2010 intitolata "Relazione 2010 sulla cittadinanza dell’Unione – Eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione" (COM(2010)0603),

vista la comunicazione della Commissione del 27 ottobre 2010, intitolata "Verso un atto per il mercato unico – Per un'economia sociale di mercato altamente competitiva" (COM(2010)0608),

visto il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (1),

vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (2) (in appresso "direttiva sulla libera circolazione"),

vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (3) (in appresso "direttiva sulle qualifiche"),

visto il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (4),

vista la sua risoluzione del 2 aprile 2009 sui problemi e le prospettive concernenti la cittadinanza europea (5),

vista la proposta di decisione del parlamento europeo e del Consiglio relativa all'anno europeo dei cittadini (2013), presentata dalla Commissione l'11 agosto 2011 (COM(2011)0489),

visto il Programma di Stoccolma, che pone il cittadino al centro dell'azione europea in materia di libertà, sicurezza e giustizia, garantendo il rispetto della diversità e la protezione dei cittadini più vulnerabili,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le petizioni e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per gli affari costituzionali (A7-0047/2012),

A.

considerando che i cittadini dell'Unione, indipendentemente dalle proprie disabilità, hanno, tra l'altro, il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, il diritto di godere della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro nei paesi terzi, nonché il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al Mediatore europeo e di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell'Unione in una qualsiasi delle lingue del trattato (6);

B.

considerando che il trattato di Lisbona ha rafforzato e specificato il concetto di cittadinanza dell'UE – introdotto dal trattato di Maastricht nel 1992 – e i diritti che ne derivano, che sono sviluppati anche dalla giurisprudenza, rafforzando la posizione e l'immagine dell'Unione europea come difensore dei diritti dei cittadini, fornendo i mezzi legislativi per stimolare la partecipazione attiva dei cittadini dell'UE e creando o promuovendo nuovi diritti, come l’iniziativa dei cittadini europei e i diritti individuali contenuti nella Carta dei diritti fondamentali; considerando che la cittadinanza europea dovrebbe essere vista come una fonte di diritti e doveri;

C.

considerando che questo dimostra gli sforzi dell'UE di porre i suoi cittadini al centro della sua azione e di adoperarsi a favore della creazione di uno spazio di libertà, di giustizia e di diritti per tutti i cittadini dell'Unione;

D.

accoglie con favore la giurisprudenza della Corte di giustizia europea concernente l'interpretazione dell'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali, in particolare la sentenza ERT, la quale evidenzia che le istituzioni degli Stati membri, qualora vogliano limitare le libertà fondamentali garantite dal TFUE attraverso provvedimenti nazionali, sono anch'esse vincolate ai diritti fondamentali preminenti dell’Unione;

E.

considerando che la libertà di circolazione è parte integrante dei concetti di diritti dell'uomo e di cittadinanza dell'Unione e rappresenta uno dei diritti e delle libertà fondamentali riconosciuti ai cittadini dell'Unione dai trattati;

F.

considerando che, sette anni dopo l'entrata in vigore della direttiva sulla libera circolazione, sussistono ancora troppi problemi in relazione alla sua attuazione; considerando che la maggior parte delle denunce da parte dei cittadini dell'UE verte sul diritto di ingresso, il diritto di soggiorno per più di tre mesi, la validità dei permessi di soggiorno, il mantenimento del diritto di soggiorno e del diritto di soggiorno permanente e i diritti dei familiari;

G.

considerando che molti cittadini non possiedono tutte le informazioni pertinenti in merito ai loro diritti tutelati dalla direttiva sulla libera circolazione, in particolare per quanto riguarda i diritti dei familiari che sono cittadini di paesi terzi;

H.

considerando che i cittadini dell'Unione che risiedono abitualmente nel Regno Unito e che fanno richiesta di alcune prestazioni di sicurezza sociale sono tenuti a sottoporsi alla cosiddetta prova del diritto di soggiorno, che impone condizioni supplementari ai cittadini non britannici;

I.

considerando che la questione della deportazione dei rom dalla Francia nel 2010 è stata controversa non solo dal punto di vista dei diritti fondamentali, ma anche da quello del diritto alla libera circolazione e della discriminazione basata sulla nazionalità e sull'origine razziale ed etnica;

J.

considerando che il 15 dicembre 2011 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea, ponendo l'accento sui diritti dei lavoratori rumeni e bulgari nel mercato unico (7); considerando che numerosi Stati membri hanno deciso di introdurre o di continuare ad applicare disposizioni transitorie che limitano l'accesso dei cittadini rumeni e bulgari ai loro mercati del lavoro; considerando che tali misure possono condurre allo sfruttamento dei lavoratori, al lavoro nero e alla mancanza di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale;

K.

ritiene che la libera circolazione o la mobilità volontaria dei lavoratori condizioni o favorisca l'esercizio di un'ampia gamma di diritti conferiti ai cittadini dalla legislazione dell'Unione; che, pertanto, l'agevolazione della libera circolazione può rafforzare la possibilità dei cittadini di beneficiare pienamente del mercato unico fungendo al contempo da vettore essenziale di crescita;

L.

ritiene che il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri permetta una migliore comprensione dei valori dell'integrazione europea solo se è accompagnato da misure specifiche adottate dall'Unione e dagli Stati membri in materia di informazione, formazione, riconoscimento delle qualifiche e mobilità dei lavoratori (tra cui lavoratori stagionali, transfrontalieri, distaccati, dislocati per trasferimento di sede, ecc.);

M.

considerando che un gran numero di petizioni ha messo in luce problemi in materia di accesso a prestazioni di sicurezza sociale, derivanti in particolare dalla mancanza di cooperazione da parte delle autorità nazionali, da un'errata applicazione del principio di aggregazione delle prestazioni dovute in più Stati membri (in particolare per quanto riguarda la portabilità della pensione), dalla mancanza di informazioni corrette sulle norme applicabili o da lungaggini amministrative; considerando che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 luglio 2011 (8) conferma il diritto dei cittadini dell'Unione di trasferirsi in un altro Stato membro dell'Unione europea mantenendo la copertura previdenziale;

N.

considerando che il processo di Bologna, che uniforma i titoli di studio attestanti il completamento di un percorso universitario, rappresenta una tappa verso un riconoscimento più agevole dei titoli di studio;

O.

considerando i problemi legati all'incorretta applicazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (misure compensatorie, richieste di documenti aggiuntivi, decisioni negative ingiustificate da parte dello Stato membro ospitante, ritardi ingiustificati nel trattamento delle domande, imposizione sistematica di test linguistici specifici), che costituiscono un notevole ostacolo all'esercizio dei diritti dei cittadini in tutta l'UE privando pertanto i cittadini dei vantaggi della coesione sociale;

P.

considerando che firmatari di petizioni denunciano un comportamento discriminatorio da parte dell'Ufficio tedesco di assistenza ai minori (Jugendamt) nei confronti dei coniugi non tedeschi nei matrimoni misti; considerando che detto ufficio, per l'autonomia operativa di cui gode, in certi casi contribuisce alle difficoltà incontrate dai genitori stranieri divorziati che desiderano lasciare il territorio tedesco con i propri figli;

Q.

considerando che il 25 ottobre 2011 il Parlamento ha approvato una risoluzione (9) sulla mobilità e l'integrazione delle persone con disabilità; considerando che numerose petizioni sono presentate da disabili, i quali incontrano quotidianamente numerose barriere che impediscono loro di fruire dei diritti di cittadini dell'UE, vale a dire il normale utilizzo del sistema educativo e l'accesso alle assicurazioni o alle infrastrutture di trasporto pubblico; considerando che è sentita l'esigenza di disporre di un sistema coerente a livello dell'Unione per la determinazione del grado di disabilità e che la mancanza di un tale sistema può generare disparità e persino esclusione sociale;

R.

considerando che ogni cittadino dell'UE condotto dinanzi alla giustizia di uno Stato membro ha il diritto, per la sua difesa, di accedere a documenti tradotti nella sua lingua materna, così da evitare discriminazioni basate sulla lingua, e in particolare che ogni cittadino deve essere informato di qualsiasi procedura giudiziaria a suo carico, il tutto in tempi accettabili sotto il profilo giudiziario;

S.

considerando che i maggiori ostacoli all'esercizio della cittadinanza attiva dell'Unione consistono nella mancanza di consapevolezza da parte delle persone sui propri diritti di cittadini dell'Unione nonché nella mancanza di servizi di informazione ben strutturati e ampiamente pubblicizzati; considerando che il Parlamento e la Commissione, nella loro azione per rafforzare la cittadinanza dell'Unione, devono di conseguenza concentrarsi su una comunicazione migliore e adeguatamente finanziata rivolta ai cittadini e agli Stati membri, a livello sia locale che nazionale, eliminando tutti i rimanenti ostacoli giuridici e amministrativi che impediscono ai cittadini dell'UE di esercitare i propri diritti e al tempo stesso garantendo che essi possano facilmente accedere a consulenze chiare e precise;

1.

accoglie con favore la relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione, che mira a eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione europea, e ritiene che le proposte ivi contenute costituiscano misure concrete atte a ridurre le spese inutili e pertanto a contribuire al potere d'acquisto dei cittadini dell'Unione, fattore particolarmente importante in tempi di crisi; invita la Commissione a garantire che le misure legislative e non legislative previste nella relazione siano presentate quanto prima possibile e approvate, in modo da garantire che i diritti dei cittadini dell'Unione europea divengano effettivi e che tutti gli Stati membri aboliscano i summenzionati ostacoli e introducano al tempo stesso misure amministrative che favoriscano il godimento di tali diritti, eliminando possibili contraddizioni tra il diritto nazionale e quello europeo;

2.

rileva che, sebbene il diritto di petizione al Parlamento europeo sia espressamente previsto dai trattati, non è sufficientemente conosciuto o utilizzato, e chiede pertanto una comunicazione migliore e attiva con i cittadini, che contempli giustificazioni e spiegazioni, in merito al loro diritto di petizione in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea; invita inoltre la Commissione, al fine di raggiungere il maggior numero di cittadini possibile e di condividere le migliori pratiche, a unirsi al Parlamento nello sforzo di pubblicizzare maggiormente il diritto di petizione, avvalendosi degli uffici di rappresentanza di entrambe le istituzioni negli Stati membri, delle loro reti di informazione decentrate, di tutte le organizzazioni che collaborano con esse e della rete di difensori civici nazionali;

3.

ritiene che l'iniziativa dei cittadini europei, che entrerà in vigore il 1o aprile 2012, costituisca il primo strumento di democrazia partecipativa transnazionale e darà ai cittadini la possibilità di partecipare più attivamente alla definizione delle politiche e della legislazione europee; chiede l'effettiva, responsabile e trasparente attuazione del regolamento concernente l'iniziativa dei cittadini europei, e in particolare invita le istituzioni UE e gli Stati membri a porre tempestivamente in atto tutte le necessarie disposizioni amministrative e pratiche, ad assumere un ruolo attivo e a partecipare efficacemente alle attività di informazione dei cittadini su questo nuovo strumento, in modo tale che tutti i cittadini dell'UE possano beneficiarne pienamente, e in particolare a utilizzare l'Anno europeo dei cittadini (2013) come occasione per potenziare la sensibilizzazione; ritiene inoltre che la commissione per le petizioni, in ragione della sua esperienza in termini di relazioni dirette con i cittadini, dovrebbe avere l'incarico di condurre audizioni pubbliche dei responsabili delle iniziative dei cittadini europei ben riuscite, come previsto dall'articolo 11 del regolamento concernente l'iniziativa dei cittadini europei; propone che la Commissione europea presenti alla commissione per le petizioni relazioni periodiche sull'attuazione dell'iniziativa dei cittadini europei;

4.

invita la Commissione, al momento di elaborare la relazione annuale sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, a concentrarsi non solo sull'applicazione della Carta ma anche su tutti gli articoli del trattato UE in materia di diritti fondamentali e sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea; invita la Commissione a includere in tale relazione informazioni più dettagliate riguardanti l'attuazione della Carta da parte degli Stati membri quando applicano il diritto europeo e le questioni sollevate dai cittadini presso di essa, il modo in cui le ha affrontate e le misure concrete adottate per dare seguito a tali osservazioni;

5.

invita tutte le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione ad assicurare che il diritto di accesso ai documenti previsto dal regolamento (CE) n. 1049/2001 (10), un importante diritto dei cittadini dell'Unione europea, sia garantito migliorando la trasparenza e rendendo l'accesso a documenti e informazioni agevole, di facile uso e comprensibile, anche tramite tecnologie senza barriere, in modo da consentire ai cittadini di partecipare più da vicino al processo decisionale; fa presente, in tale contesto, l'importante significato dell'attività svolta dal Mediatore europeo per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti delle istituzioni dell'Unione;

6.

pur considerando il diritto all'accesso all'informazione una delle pietre angolari della democrazia, sottolinea che l'accesso all'informazione non deve portare alla violazione di altri diritti fondamentali, come il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati; sottolinea che l'accesso alle informazioni detenute dalle istituzioni dell'UE è di primario interesse per i cittadini che mirano a comprendere le deliberazioni politiche ed economiche alla base del processo decisionale; ritiene che la Commissione potrebbe accordare maggiore accesso alle informazioni sulle indagini e sui fascicoli riguardanti le infrazioni senza che ciò comprometta il fine delle indagini e che un interesse pubblico prevalente potrebbe ben giustificare l'accesso a tali fascicoli, soprattutto nei casi in cui potrebbero essere a rischio i diritti fondamentali, la salute umana o la protezione dell'ambiente da danni irreversibili o qualora siano in corso procedimenti riguardanti discriminazioni nei confronti di una minoranza o violazioni della dignità umana, purché vengano salvaguardati i segreti commerciali e le informazioni sensibili connesse ad azioni giudiziarie, cause di concorrenza e fascicoli personali;

7.

incoraggia la Commissione a continuare ad adoperarsi come fa ora per garantire che gli Stati membri recepiscano e attuino integralmente e correttamente la direttiva sulla libera circolazione, facendo pieno uso del suo potere di avviare procedure d'infrazione; invita gli Stati membri a eliminare gli attuali ostacoli di natura giuridica e pratica alla libera circolazione dei cittadini e a non introdurre procedure amministrative onerose e ingiustificate o tollerare prassi inaccettabili che limitino l'applicazione di tale diritto; invita inoltre la Commissione a intensificare gli sforzi per sensibilizzare maggiormente i cittadini circa il loro diritto alla libera circolazione e ad assisterli nell'esercitarlo, in particolare quando esso è negato o limitato, o laddove sono attuate prassi risultanti in discriminazione diretta o indiretta; invita la Commissione, in tale contesto, a presentare una valutazione delle politiche correlate alla libera circolazione nella prossima relazione sulla cittadinanza dell'Unione e a proporre modalità e strumenti concreti di sostegno all'applicazione della libertà di circolazione; segnala che, sebbene il concetto di cittadinanza dell'Unione sia strettamente connesso al diritto di libera circolazione, tutti i cittadini che non lasciano il proprio paese di origine beneficiano anch'essi dei diritti di cittadini dell’Unione;

8.

ribadisce le sue precedenti richieste agli Stati membri di garantire la libera circolazione per tutti i cittadini dell'UE e le loro famiglie, senza discriminazioni sulla base dell'orientamento sessuale o della nazionalità; ribadisce la sua richiesta agli Stati membri di dare piena attuazione ai diritti sanciti dall'articolo 2 e dall'articolo 3 della direttiva 2004/38/CE (11) e di riconoscere tali diritti non soltanto ai coniugi di sesso diverso, ma anche ai partner legati da un'unione registrata, ai membri del nucleo familiare e ai partner con cui un cittadino dell'UE abbia una relazione stabile e debitamente attestata, ivi compresi i membri di coppie dello stesso sesso, in accordo con i principi di reciproco riconoscimento, uguaglianza, non discriminazione, dignità e rispetto della vita privata e familiare; invita la Commissione, in tale contesto, a garantire che la direttiva sia applicata rigorosamente;

9.

invita gli Stati membri a rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione dei cittadini dell'UE e ad attivarsi per orientare e consigliare i lavoratori migranti in merito alle opportunità di impiego e alle condizioni di vita e di lavoro nell'UE, sensibilizzando al contempo i cittadini riguardo ai rischi connessi al lavoro nero e ai benefici derivanti dallo svolgimento di un lavoro regolare (vantaggi fiscali, previdenza sociale, diritto alla formazione professionale, diritto di cittadinanza, diritto all'alloggio, diritto al ricongiungimento familiare, accesso all'istruzione e alla formazione per i figli) mediante strumenti già esistenti (EURES);

10.

chiede un migliore coordinamento tra gli Stati membri nell'affrontare questioni quali la doppia tassazione e la mancanza di armonizzazione della tassazione delle pensioni per i cittadini dell'UE, e invita pertanto gli Stati membri a migliorare e aggiornare i loro accordi bilaterali di cooperazione; appoggia gli sforzi della Commissione volti a proporre una nuova legislazione per eliminare le barriere fiscali e ritiene che occorra prestare un'attenzione particolare alle tasse di immatricolazione per autoveicoli precedentemente registrati in un altro Stato membro.

11.

invita gli Stati membri che, nel quadro del trattato di adesione all'UE di Romania e Bulgaria, hanno deciso di introdurre una moratoria di sette anni, fino al 1o gennaio 2014, sul diritto alla libera circolazione all'interno dell'UE per i lavoratori provenienti da questi due paesi o di continuare ad applicare le disposizioni transitorie che limitano l'accesso dei cittadini di detti paesi ai loro mercati del lavoro (12), a rivedere le proprie decisioni quanto prima possibile, tenendo conto del principio di uguaglianza, del divieto di discriminazione, della natura ingiustificata di tali decisioni e del principio di solidarietà, in modo che i diritti del lavoro associati alla cittadinanza europea non siano più limitati per i cittadini rumeni e bulgari;

12.

invita la Commissione a prestare maggiore attenzione e a rispondere con più precisione alle numerose petizioni ricevute in merito alle difficoltà di circolazione dei documenti di stato civile e al riconoscimento di detti documenti e dei loro effetti (13); sottolinea l'importanza di avanzare il più rapidamente possibile verso il riconoscimento reciproco e di assicurare la libera circolazione dei documenti di stato civile, senza discriminazione, alla luce dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali;

13.

sottolinea il fatto che le espulsioni di massa rappresentano una violazione della direttiva sulla libera circolazione, oltre a violare i valori e i principi fondamentali su cui si fonda l'Unione europea; ricorda inoltre che, ai sensi della direttiva sulla libera circolazione, possono essere imposte restrizioni alla libertà di circolazione e di soggiorno per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza esclusivamente sulla base della condotta personale, senza alcuna discriminazione per motivi quali disabilità o origine etnica o nazionale, e che la mancanza di mezzi economici o qualsiasi altro motivo connesso a compensazione, sanzione o privazione dei diritti civili non può essere addotto come giustificazione per l'espulsione automatica di cittadini dell'Unione europea (considerando 16, articolo 14);

14.

esorta gli Stati membri ad abolire le politiche e ad annullare e abrogare le leggi che discriminano, direttamente o indirettamente, i rom e altri gruppi minoritari per motivi di razza ed etnia, e li invita a porre termine a tutti i casi di persecuzione, sgombero ed espulsione o di confisca dei beni di qualsiasi gruppo minoritario; invita tutti gli Stati membri e l'UE ad assumersi la responsabilità congiunta di promuovere e facilitare l'integrazione delle comunità rom, riconoscendo loro gli stessi diritti e doveri riconosciuti agli altri cittadini dell'Unione, in linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2011 sulla strategia dell'UE per l'inclusione dei rom (14) e con il "Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020" (COM(2011)0173), e a promuovere e proteggere i loro diritti fondamentali;

15.

invita la Commissione a collegare le priorità di inclusione sociale a un chiaro pacchetto di obiettivi che comprendano la protezione dei cittadini contro la discriminazione in tutti gli ambiti della vita e la promozione del dialogo sociale tra rom e non rom al fine di combattere il razzismo e la xenofobia; invita la Commissione, in quanto custode dei trattati, a garantire che la legislazione pertinente sia pienamente attuata e che siano imposte sanzioni adeguate per i crimini a sfondo razziale (15);

16.

esprime preoccupazione per il fatto che, sebbene il diritto alla libera circolazione e il diritto di soggiorno trovino radici profonde nel diritto primario dell'Unione e siano notevolmente sviluppati nel diritto derivato, l'applicazione delle norme giuridiche resta insoddisfacente; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero partecipare all'eliminazione di tutti gli ostacoli amministrativi e legali esistenti che sono stati loro evidenziati dalle istituzioni dell'UE e dalla commissione per le petizioni; chiede alla Commissione di valutare attentamente se le legislazioni e le prassi degli Stati membri ledano i diritti dei cittadini dell'UE riconosciuti nei trattati e nella direttiva sulla libera circolazione e se pongano ostacoli ingiustificati ai cittadini dell'UE e alle loro famiglie limitando indirettamente il loro diritto alla libera circolazione;

17.

rammenta che i quasi 80 milioni di disabili nell'Unione europea devono affrontare tuttora ostacoli spesso insormontabili nell'esercizio del loro diritto di cittadini dell'Unione alla libera circolazione; invita pertanto le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a individuare ed eliminare gli ostacoli e le barriere che limitano la capacità delle persone con disabilità di beneficiare dei diritti di cittadini dell'UE e di rendere più facile per le persone con disabilità l'accesso a tutti i mezzi di trasporto, alle infrastrutture, all'istruzione pubblica e all'informazione, senza ritardi o costi aggiuntivi, quanto prima possibile in conformità con la strategia europea sulla disabilità 2010-2020 (COM(2010)0636) e la risoluzione del Parlamento sopra menzionata del 25 ottobre 2011 basata su tale strategia; fa inoltre notare il numero sproporzionatamente elevato di persone anziane con mobilità ridotta; chiede l'istituzione di un programma di tipo Erasmus per le persone con disabilità;

18.

esorta gli Stati membri a garantire ad assicurare a indagati e imputati con problemi uditivi, comprese le parti lese in caso di reati penali, qualora lo richiedano, l'interpretazione nella lingua dei segni, nell'interesse della salvaguardia dei loro diritti e della tutela della loro dignità, e richiama l'attenzione della Commissione alla necessità di disporre di tali ausili;

19.

invita la Commissione e gli Stati membri, per quanto riguarda le proposte della Commissione di agevolare l'accesso all'assistenza sanitaria transfrontaliera e data l'importanza fondamentale del diritto dei pazienti all'informazione, a informare meglio i cittadini dell'UE sui loro diritti e sugli strumenti disponibili per farli rispettare, compresi gli aspetti pratici, quali il rimborso dei costi sulla base della tessera europea di assicurazione malattia; invita la Commissione e gli Stati membri a sfruttare al massimo le potenzialità già esistenti della telemedicina e dell'assistenza sanitaria online (eHealth) da qui al 2020, nel pieno rispetto delle norme europee in materia di protezione dei dati; accoglie con favore l'iniziativa della Commissione intesa a sviluppare un nuovo sistema di scambio elettronico dei dati sulla previdenza sociale e chiede di conseguenza una maggiore cooperazione tra i sistemi nazionali di previdenza sociale; sostiene inoltre i progetti pilota intesi a garantire ai cittadini dell'Unione europea un accesso sicuro online ai propri dati sanitari e ad assicurare l'interoperabilità dei registri dei pazienti;

20.

riconosce che i principali ostacoli che impediscono ai cittadini di beneficiare della più ampia gamma di prodotti a prezzi competitivi nel mercato interno sono la mancanza di conoscenza dei diritti dei consumatori negli altri Stati membri e la mancanza di informazioni da parte dei consumatori che fanno acquisti online in altri Stati membri; ritiene che le informazioni destinate ai consumatori siano talvolta complesse e che occorra provvedere alla loro semplificazione, ad esempio per quanto riguarda l'etichettatura;

21.

ricorda le recenti pubblicazioni della Commissione concernenti il rafforzamento della posizione dei consumatori, che mettono in evidenza i divari in termini di informazione, legislazione e attuazione ancora esistenti nel mercato unico, ad esempio per quanto riguarda le pratiche sleali di talune società di compilazione degli annuari; invita la Commissione ad attribuire priorità allo sviluppo del mercato unico digitale; plaude al lavoro e all'impegno profusi dalla Commissione nell'attuazione della "legge sul mercato unico"; chiede ulteriori misure da parte degli Stati membri, in coordinamento con la Commissione, per superare gli ostacoli che impediscono ai cittadini di accedere ai servizi online; nota, a tale proposito, la proposta della Commissione relativa a un diritto contrattuale europeo;

22.

ritiene che occorra facilitare ulteriormente l'accesso ai servizi bancari per i cittadini dell'Unione europea che si stabiliscono in un altro Stato membro; chiede alla Commissione di adottare le misure legislative necessarie per garantire l'accesso di tutti i cittadini dell'Unione a un conto di pagamento di base; sottolinea la necessità di migliorare la trasparenza delle commissioni bancarie;

23.

rileva le disparità tra gli Stati membri in materia di telefonia mobile e abbonamenti a Internet; sottolinea che la riduzione delle tariffe in seguito all'applicazione delle norme sul roaming ha avuto luogo soltanto come risultato di una legislazione dell'UE; chiede quindi la pubblicazione dei costi dei servizi di messaggi SMS e MMS, delle tariffe al minuto per le chiamate e della connessione a Internet in tutti gli Stati membri, al fine di favorire la creazione di pacchetti tariffari europei che consentano di ridurre i costi della telefonia mobile;

24.

condanna la pratica delle vendite abbinate; auspica che l'Anno europeo dei cittadini sia utilizzato come opportunità di attirare l'attenzione dei cittadini sulle misure che hanno tutelato i loro diritti di consumatori e hanno contribuito a mantenere il loro potere d'acquisto in tempi di crisi;

25.

invita la Commissione a monitorare la corretta applicazione da parte degli Stati membri delle normative sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con particolare attenzione alle novità introdotte dai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009, entrati in vigore il 1o maggio 2010;

26.

è preoccupato per il fatto che numerosi firmatari di petizioni abbiano dovuto sottoporsi, su richiesta delle autorità del Regno Unito, alla "prova del diritto di soggiorno" al fine di ottenere l'accesso agli alloggi popolari o ad altri benefici, come ad esempio l'indennità di ricerca di occupazione (16); sottolinea in particolare il fatto che tale requisito introduce una discriminazione indiretta in base alla nazionalità, in violazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004; esorta il Regno Unito ad allineare la propria legislazione con il diritto dell'UE;

27.

esorta il Regno Unito a rispettare le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea per quanto riguarda l'esportabilità delle prestazioni di assistenza sanitaria in denaro (17) e a non applicare la cosiddetta "prova di un soggiorno pregresso" qualora possano essere utilizzati altri elementi rappresentativi per stabilire un vero e proprio collegamento con il sistema di sicurezza sociale del Regno Unito;

28.

ritiene che una direttiva aggiornata sulle qualifiche dovrebbe concentrarsi sull'eliminazione degli ostacoli alla mobilità nel campo dell'istruzione, con particolare attenzione ai giovani, e al tempo stesso sulla razionalizzazione delle fonti di informazioni attualmente a disposizione dei professionisti e garantire il coordinamento con il portale "La tua Europa"; esorta la Commissione a ottimizzare la fornitura di informazioni sulla mobilità destinate a studenti, insegnanti e ricercatori all'interno dell'UE mediante la creazione di un sistema di sportello unico, sostiene l'idea che una tessera professionale europea volontaria potrebbe costituire uno strumento atto a facilitare la mobilità dei cittadini europei e fornire un esempio concreto di un'Europa dei cittadini;

29.

esorta gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto a configurare il sistema dei provvedimenti di compensazione, di cui all'articolo 10 della direttiva sulle qualifiche, nel quadro del sistema generale, poiché in mancanza di ciò si possono creare discriminazioni sulla base della nazionalità; sottolinea a tale riguardo che i cittadini degli Stati membri che hanno aderito all'UE rispettivamente nel 2004 e nel 2007, in particolare gli operatori sanitari (medici, ostetriche e infermieri), hanno riferito di aver riscontrato dei problemi in relazione al riconoscimento delle loro qualifiche o dei loro diritti acquisiti in uno Stato membro diverso dal proprio (18);

30.

ricorda che una tra le petizioni più vecchie ancora all'esame riguarda il trattamento discriminatorio che subiscono i lettori di lingue straniere in varie università italiane (19); invita la Commissione a studiare ulteriormente l'attuale cosiddetta "riforma Gelmini", entrata in vigore nel dicembre 2010; invita le autorità italiane e le rispettive università a risolvere urgentemente questo caso; ritiene tuttavia che non si tratti di un caso isolato e che pertanto i difensori civici degli Stati membri potrebbero riunirsi per scambiarsi pareri riguardo alle soluzioni da apportare in Europa;

31.

propone l'apertura di un portale Internet dedicato e aggiornato regolarmente che consenta alle amministrazioni nazionali, regionali o locali di segnalare i settori professionali in cui si registra una domanda di personale, al fine di agevolare la mobilità volontaria;

32.

ricorda che il regolamento (CE) n. 2201/2003 (20) stabilisce il principio secondo cui i bambini dovrebbero essere in grado di mantenere i loro rapporti con entrambi i genitori dopo che questi si sono separati, anche se vivono in Stati membri diversi; sottolinea che, sebbene l'introduzione e l'applicazione di norme sostanziali in materia di diritti di accesso costituisca attualmente una questione di competenza degli Stati membri, questi ultimi devono rispettare il diritto dell'Unione nell'esercizio delle proprie prerogative, in particolare le disposizioni del trattato concernenti la libertà di tutti i cittadini dell'UE di viaggiare e risiedere in un altro Stato membro (21), nonché la conservazione dei legami tra genitori e figli, nonni e nipoti e fratelli e sorelle; sottolinea inoltre che i tempi talvolta lunghi e i numerosi adempimenti burocratici che pesano sui genitori che desiderano fare rientro nel paese d'origine con i propri figli costituiscono un ostacolo alla libera circolazione dei cittadini dell'UE; invita la Commissione a esaminare le presunte discriminazioni ad opera dell'Ufficio tedesco di assistenza ai minori (Jugendamt) ai danni dei coniugi non tedeschi all'interno di matrimoni misti;

33.

evidenzia l'importanza della cooperazione amministrativa in materia di stato civile; rileva ad esempio che qualsiasi Stato membro che desideri modificare i documenti di stato civile di un bambino riconosciuti in un altro Stato membro dell'Unione deve comunicare tale intenzione allo Stato membro in questione, affinché i documenti quali i certificati di nascita non possano essere modificati in modo tale da cancellare l'origine dell'identità del bambino;

34.

rileva che qualsiasi cittadino dell'Unione riconosciuto come genitore di un bambino nato nel matrimonio o fuori di esso deve essere informato delle possibilità di ricorso in caso di separazione per poter ottenere un diritto di visita, tranne nei casi in cui ciò rappresenti per il bambino un pericolo reale e comprovato, stabilito di comune accordo tra i paesi d'origine dei genitori e del bambino;

35.

chiede l'istituzione di un mediatore o almeno di un mediatore per i minori in ogni Stato membro, che disponga di poteri tali da consentirgli di accedere a qualsiasi documento nonché di riesaminare le decisioni giudiziarie, al fine di conciliare le denunce e le difficoltà giuridiche dei genitori che si separano, per evitare che questi optino per una condotta illegale per far prevalere quello che ritengono essere un diritto loro e dei loro figli; precisa inoltre che ogni cittadino può adire il mediatore del proprio paese d'origine o del paese in cui ritiene che i suoi diritti non siano stati rispettati;

36.

invita gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto a ratificare la decisione del Consiglio, del 12 luglio 2010, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale, onde garantire l'uguaglianza dei cittadini dell'UE rispetto alla scelta del diritto applicabile al proprio divorzio; invita altresì la Commissione a promuovere questo nuovo strumento durante l'anno europeo della cittadinanza, in considerazione del fatto che, inevitabilmente, il numero dei divorzi transnazionali aumenta di pari passo con il numero dei matrimoni transnazionali;

37.

ritiene che tutti i cittadini che credono di aver subito una violazione dei propri diritti debbano disporre di mezzi di ricorso per lo meno a livello locale, nazionale o europeo per poterli difendere;

38.

richiama ancora una volta l'attenzione sui problemi cui sono confrontati i cittadini dell'UE che hanno deciso di esercitare il proprio diritto di stabilimento ai sensi dell'articolo 49 del TFUE e hanno legalmente acquistato proprietà in Spagna, che sono state successivamente rese illegali; sollecita le autorità spagnole a rivedere approfonditamente il modo in cui viene attuata la Ley de Costas (Legge sulle coste) al fine di evitare di compromettere i diritti dei singoli proprietari, tenendo conto del fatto che il diritto di proprietà non rientra nell'ambito delle competenze dell'UE in quanto soggetto al principio di sussidiarietà previsto nei trattati;

39.

ribadisce con enfasi la priorità fondamentale della commissione per le petizioni, che consiste nel trovare una soluzione alle annose preoccupazioni in materia di proprietà; sottolinea che i cittadini dell'UE, cittadini o meno degli Stati membri in questione, hanno registrato una serie di gravi problemi in relazione a transazioni immobiliari e a garanzie bancarie e che la violazione dei diritti di proprietà ha comportato una perdita di fiducia nel mercato immobiliare transfrontaliero e contribuito ai problemi economici dell'Europa; chiede che i principi dell'UE in materia di protezione dei consumatori e libera circolazione siano estesi al settore immobiliare e ribadisce la sua richiesta quanto al pieno rispetto del diritto alla proprietà legittimamente acquisita;

40.

riconosce che vi sono numerosi ostacoli che impediscono ai cittadini dell'UE di beneficiare pienamente dei diritti elettorali quando risiedono in un paese diverso dal proprio, mentre si tratta del diritto politico più tangibile dei cittadini dell'Unione e il suo esercizio deve essere privo di qualsiasi formalità discriminatoria e ostruttiva; invita la Commissione e gli Stati membri a sensibilizzare maggiormente i cittadini a questo diritto attraverso campagne di informazione mirate in periodi pre-elettorali; plaude alla volontà della Commissione di agevolare la procedura che consente ai cittadini dell'UE di candidarsi alle elezioni europee nello Stato membro di residenza e la esorta a condurre il lavoro tecnico preparatorio per il miglioramento dei meccanismi atti a prevenire il doppio voto e la perdita del diritto di voto; propone a questo scopo l'istituzione di un registro elettorale europeo per le elezioni europee; sostiene l'azione della Commissione a favore della pubblicazione simultanea dei risultati delle elezioni del Parlamento europeo in tutti gli Stati membri; invita gli Stati membri a trovare soluzioni più appropriate per migliorare le norme in materia elettorale per promuovere le migliori pratiche; sottolinea che una partecipazione più diretta dei cittadini per mezzo dei partiti politici europei costituisce un passo decisivo per conseguire "più Europa" e una democrazia più autentica;

41.

suggerisce che l'adesione a un partito politico europeo possa essere proposta con maggiore frequenza al momento dell'adesione a un partito nazionale, al fine di incoraggiare la partecipazione dei cittadini alla politica europea;

42.

ritiene che la creazione dello sportello unico fisico e online per i cittadini "La tua Europa" sia di grande importanza per coloro i quali, siano essi residenti di lunga durata o nuovi residenti, cercano informazioni o intendono presentare ricorsi; riconosce al tempo stesso che le reti specifiche istituite dalla Commissione per l'informazione e la risoluzione dei problemi (come Europe Direct, SOLVIT e i centri europei dei consumatori) sono partner importanti nella composizione delle controversie in materia di disfunzioni nel mercato interno o restrizioni dei diritti dei cittadini dell'UE; invita la Commissione a promuovere più attivamente tali servizi on-line e facilmente accessibili, non solo coinvolgendo gli attuali servizi di assistenza e risoluzione dei problemi a livello dell'UE ma anche, in particolare, facendoli conoscere ai cittadini in maniera più attiva e capillare;

43.

ritiene che i lavoratori transfrontalieri, che sono soggetti a notevoli complessità amministrative negli Stati membri, abbiano necessità di disporre di informazioni migliori e più mirate circa i loro diritti sociali e professionali; esorta la Commissione a produrre materiale informativo che definisca in termini chiari e semplici i diritti dei cittadini dell'UE di trasferirsi, studiare, fare acquisti, viaggiare ed esercitare i propri diritti politici oltre frontiera; ritiene che un nuovo meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie per i cittadini fondato su organismi consultivi e strutture amministrative esistenti contribuirebbe notevolmente ad offrire ai consumatori procedure di composizione extragiudiziale economiche, efficaci e accessibili;

44.

propone alla Commissione di condurre un'indagine conoscitiva sul modo in cui i cittadini dell'UE desiderano essere informati sulle attività dell'Unione, allo scopo di rispondere più direttamente alle loro aspettative;

45.

invita la Commissione a migliorare la diffusione in tutta l'UE di informazioni sulle attività dell'Unione aumentando il numero di punti di informazione esistenti a livello locale;

46.

chiede che il numero di documenti che necessitano di una traduzione certificata nel corso di procedimenti giudiziari sia ridotto al minimo necessario in modo da evitare che la difesa del cittadino subisca ritardi e che si determinino spese giudiziarie eccessive;

47.

auspica che tutti i cittadini dell'UE vittime di eccesso di zelo o di abuso di posizione dominante da parte delle autorità amministrative o di polizia di un altro Stato membro possano rivolgersi con facilità all'autorità nazionale o locale responsabile per le denunce contro tali organismi;

48.

auspica che la Commissione europea, che si adopera per la promozione dei gemellaggi tra città europee, non si concentri esclusivamente sulla concessione di assistenza a favore dei gemellaggi che coinvolgono i nuovi Stati membri o paesi terzi, bensì provveda a che anche i gemellaggi di più lunga data possano continuare a beneficiare degli aiuti dell'UE affinché nel lungo termine sia assicurata la continuità, attualmente in pericolo;

49.

ritiene che ogni cittadino dell'Unione abbia diritto al libero accesso a un'informazione neutrale e di elevata qualità; guarda con grande preoccupazione all'istituzione di autorità di monitoraggio dei media aventi legami troppo stretti con il potere politico;

50.

ritiene che l'Unione dovrebbe comunicare più regolarmente tramite la televisione, che è un importante vettore di informazioni; plaude pertanto allo stanziamento di ulteriori fondi destinati al canale Euronews;

51.

accoglie con favore la recente proposta della Commissione di rafforzare la protezione dei cittadini dell'Unione offerta dalle autorità diplomatiche e consolari di un altro Stato membro, chiarendo in particolare quando un cittadino sia da considerarsi non rappresentato e specificando il tipo di assistenza che gli Stati membri generalmente forniscono in caso di necessità;

52.

si congratula con la Commissione per la realizzazione del portale europeo della giustizia elettronica, che offre un utile compendio delle modalità del diritto di ciascuno Stato membro;

53.

incoraggia la Commissione europea a cooperare con la commissione per le petizioni nella stesura di una nuova relazione sulla cittadinanza nel 2013; precisa al riguardo che la commissione per le petizioni procederà a un'analisi critica dei risultati conseguiti (prima della pubblicazione delle prossima relazione) in termini di rafforzamento della cittadinanza dell'Unione, basandosi in particolare sulle petizioni ricevute, e inviterà la Commissione a prendere ulteriori misure se necessario;

54.

accoglie con favore la proposta della Commissione di proclamare il 2013 "Anno europeo dei cittadini", che susciterebbe e aumenterebbe la consapevolezza dei diritti e dei vantaggi derivanti dalla cittadinanza dell'Unione; esorta la Commissione ad avvalersi – in collaborazione con le autorità locali, regionali e nazionali e i rappresentanti della società civile – di tale opportunità per potenziare i suoi sforzi volti a proteggere e promuovere i diritti dei cittadini, rafforzando in tal modo lo status e l'immagine dell'UE come difensore e promotore dei diritti dei cittadini; sottolinea l'importanza di sfruttare le potenzialità strategiche dell'anno 2013 per accelerare i cambiamenti sociopolitici necessari per affrontare il problema della mancanza di fiducia, che è stato acuito dalle crisi economiche; chiede l'inserimento della cittadinanza dell'Unione tra le priorità dell'attuale Presidenza del Consiglio dell'Unione europea; esprime la speranza che l'Anno europeo dei cittadini 2013 sia l'occasione per affrontare i problemi socioeconomici dell'Unione europea e per agire ai fini di un mercato al servizio dei cittadini, rafforzando nel contempo in modo significativo la consapevolezza generale riguardo allo status di cittadino dell'Unione;

55.

propone alla Commissione di indire nel corso del 2012 un concorso europeo per la creazione di un logo dell'Anno europeo dei cittadini;

56.

invita il Parlamento europeo e il Consiglio a vigilare affinché gli Stati membri dispongano di risorse finanziarie sufficienti per garantire lo svolgimento nelle migliori condizioni dell'Anno europeo dei cittadini del 2013 e delle attività ad esso connesse, in particolare quelle che coinvolgono i mezzi di comunicazione, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati;

57.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2.

(2)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

(3)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

(4)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

(5)  GU C 137 E del 27.5.2010, pag. 14.

(6)  Articolo 20, paragrafo 2, TFUE.

(7)  Testi approvati, P7_TA(2011)0587.

(8)  Cfr. Lucy Stewart contro Secretary of State for Work and Pensions, causa C-503/09.

(9)  Testi approvati, P7_TA(2011)0453

(10)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(11)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

(12)  Cfr., segnatamente, petizioni 0810/2011 e 0900/2011.

(13)  Cfr., segnatamente, petizione 0632/2008.

(14)  Testi approvati, P7_TA(2011)0092.

(15)  Cfr., segnatamente, petizioni 1351/2008, 0945/2010 e 1300/2010.

(16)  Cfr., segnatamente, petizioni 0401/2009 e 1119/2009.

(17)  Causa C-299/05 del 18 ottobre 2007 e, più recentemente, causa C-503/09 del 21 luglio 2011.

(18)  Cfr., segnatamente, petizione 0112/2009.

(19)  Cfr., segnatamente, petizioni 0511/1998 e 0689/1998.

(20)  Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).

(21)  Cfr., segnatamente, petizione 1614/2009.