RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull’applicazione della direttiva 2006/48/CE al microcredito /* COM/2012/0769 final */
INDICE 1........... Introduzione................................................................................................................... 3 2........... Il panorama del microcredito nell’Unione
europea........................................................... 4 2.1........ Il microcredito: un concetto con
tante definizioni.............................................................. 4 2.2........ La vasta gamma di definizioni si
riflette nella varietà dei fornitori di microcredito................ 5 2.2.1..... Panoramica delle tipologie di enti
che forniscono microcredito nell’UE............................. 5 2.2.2..... Gli istituti bancari hanno un ruolo
chiave nell’UE, sebbene il microcredito sia spesso un’attività accessoria 5 2.2.3..... Gli istituti non bancari che
concedono principalmente microcrediti sono un altro fornitore importante 6 2.2.4..... Il settore pubblico è uno dei
protagonisti più influenti sul mercato del microcredito............ 6 3........... Vigilanza prudenziale delle
attività di microcredito all’interno dell’UE risultanti dall’applicazione della
direttiva 2006/48/CE................................................................................................................... 7 3.1........ Gran parte dei fornitori di
microcredito sono esclusi dall’applicazione dei requisiti prudenziali definiti
dalla direttiva 2006/48/CE................................................................................................................... 7 3.2........ Diversi fattori tendono a mitigare l’impatto
dei requisiti prudenziali definiti nella direttiva 2006/48/CE sulle attività di
microcredito, sebbene possano emergere alcuni effetti negativi......................................... 8 3.2.1..... La direttiva 2006/48/CE non tiene in
considerazione la natura specifica del microcredito... 8 3.2.2..... L’accesso ai sistemi pubblici di
garanzia consente ai fornitori di microcredito di ridurre significativamente il
livello di fondi propri necessario per coprire il rischio di credito a cui sono
esposti.......................... 8 3.2.3..... Gran parte del microcredito può
essere esentato dal limite per i grandi fidi ideato per circoscrivere il
rischio di concentrazione.............................................................................................................. 10 3.2.4..... I requisiti della direttiva in
termini di gestione del rischio aiutano i microfinanziatori bancari a mitigare i
rischi 10 3.2.5..... La direttiva 2006/48/CE impone ai
fornitori bancari di microcredito di adempiere alle norme prudenziali per
mitigare il rischio di liquidità........................................................................................... 10 3.2.6..... La direttiva 2006/48/CE potrebbe
implicare elevati oneri amministrativi, che andrebbero a ridurre il grado di
attrattiva del microcredito inteso come attività bancaria, rafforzando invece
la fiducia degli investitori finanziari nei fornitori di microcredito................................................................................................. 10 4........... Conclusioni................................................................................................................... 11 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO sull’applicazione della direttiva 2006/48/CE
al microcredito 1. Introduzione Gli Stati membri, le istituzioni finanziarie, le
autorità di vigilanza nazionali e altri soggetti considerano comunemente il
microcredito come un canale di finanziamento efficace per la creazione di posti
di lavoro e per l’inclusione sociale, in grado di attenuare gli effetti
negativi della crisi finanziaria attuale, contribuendo al tempo stesso a
favorire l’imprenditorialità e la crescita economica nell’UE. Questo è il
motivo per cui, negli ultimi anni, lo sviluppo del microcredito ha
rappresentato una delle priorità del programma della Commissione europea. Nel novembre 2007 la Commissione europea ha
pubblicato la comunicazione dal titolo “Iniziativa europea per lo sviluppo del
microcredito a sostegno della crescita e dell’occupazione”, allo scopo di promuovere
un contesto più favorevole alla concessione di microcredito. Negli ultimi mesi
la Commissione ha collaborato attivamente con il settore del microcredito e le
autorità pubbliche nazionali, non solo per individuare gli ostacoli che i
fornitori di microcredito devono affrontare per offrire i propri servizi nell’UE,
ma anche per valutare in che modo questi possano essere superati e se sussista
la necessità di una regolamentazione a livello nazionale o UE. Nell’ambito
della fase di riesame e discussione, guidata dalla Commissione europea, il 2
dicembre 2011 si è svolta una conferenza organizzata in collaborazione con il
Comitato economico e sociale europeo. Anche i colegislatori
hanno condiviso la volontà di sviluppare il microcredito a livello UE durante
il processo di negoziazione della direttiva 2009/111/CE[1], invitando la
Commissione a riesaminare l’applicazione della direttiva 2006/48/CE[2] al microcredito. Come previsto all’articolo 156 di quest’ultima
direttiva, alla Commissione europea è stato chiesto di presentare i risultati
del riesame al Parlamento europeo e al Consiglio, unitamente a eventuali
proposte appropriate. La successiva sezione chiarisce il significato di
microcredito, focalizzandosi in particolare sui microfinanziatori, individuando
in maniera chiara i partecipanti alle attività di prestito e i vari aspetti in
questione. La terza sezione offre una panoramica sulla vigilanza prudenziale
dei microfinanziatori nell’UE, individuando gli effetti dei requisiti
prudenziali sulle attività di microcredito derivanti dall’applicazione della
direttiva 2006/48/CE. L’ultima parte formula valuta se sia necessario o no
modificare i requisiti prudenziali fissati a livello UE per il settore
bancario. 2. Il panorama del
microcredito nell’Unione europea 2.1. Il
microcredito: un concetto con tante definizioni Non esiste una singola definizione di
microcredito. Infatti, il termine “microcredito” viene generalmente utilizzato
per indicare piccoli prestiti offerti a soggetti esclusi dal sistema
finanziario tradizionale o non aventi accesso alle banche, per aiutarli a
creare o a sviluppare un’attività. Tuttavia, la definizione di microcredito
varia sensibilmente in base allo Stato membro e alla parte interessata, a
seconda del contesto sociale, della situazione economica e delle finalità
politiche. La domanda di microcredito è alimentata da un
ampio spettro di debitori. Il microcredito può essere accessibile unicamente ai
“microimprenditori”, ossia lavoratori autonomi che cercano di finanziare
piccole attività, ma può anche essere rivolto esclusivamente ad altri gruppi,
come ad esempio persone socialmente emarginate che si trovano a dover
affrontare emergenze, finanziare gli studi o persino acquistare beni essenziali
per la famiglia. Generalmente, i microcrediti hanno importo e
durata ridotti e non sono garantiti, prevedono rimborsi più frequenti e tassi
di interesse maggiori rispetto ai prestiti bancari tradizionali. Tuttavia, al
di là di queste caratteristiche generali, i microcrediti presentano termini e
condizioni di prestito estremamente vari. Ad esempio, il termine di rimborso
dei prestiti è generalmente inferiore a sei mesi, ma può arrivare anche a dieci
anni. Per quanto riguarda i tassi di interesse, un fattore importante che ne
determina il livello è l’esistenza o no di leggi sull’usura. Laddove siano in
vigore tali leggi, i finanziatori non possono applicare un tasso di interesse
superiore a un livello massimo definito. Negli Stati membri che non prevedono
restrizioni di questo tipo, i tassi di interesse possono essere superiori
rispetto a quelli applicati negli Stati in cui sono in vigore leggi sull’usura.
Per quanto riguarda gli importi, il microcredito si riferisce generalmente a
prestiti che non superano i 25 000 EUR[3]. In realtà, in
Europa molti portatori di interesse definiscono il microcredito facendo
riferimento a prestiti di importo molto inferiore o molto superiore. Le attività svolte dai microfinanziatori possono
andare oltre al prestito e includere altri servizi finanziari, come prodotti di
risparmio, conti correnti, servizi di pagamento e trasferimento, assicurazioni,
leasing, ecc. Tuttavia, questa vasta gamma di servizi finanziari dovrebbe
essere definita con il termine di “microfinanza”, che andrebbe utilizzato in un’accezione
più ampia rispetto a “microcredito”. L’assenza di una definizione uniforme e
comunemente utilizzata del termine “microcredito” costituisce un’ostacolo alla
raccolta di informazioni e di dati in merito a questa attività, rendendo
difficile monitorare l’evoluzione del microcredito nell’UE. È difficile trovare
fatti e dati solidi sul volume del microcredito e dei servizi correlati, in
particolare per l’UE nel suo complesso. Prestiti che presentano caratteristiche
analoghe possono essere classificati sia come microcredito che come prestiti
convenzionali, a seconda del contesto. Possono essere recensiti come prestiti
al consumo, prestiti al dettaglio, prestiti societari o prestiti alle
piccole-medie imprese (PMI). 2.2. La
vasta gamma di definizioni si riflette nella varietà dei fornitori di
microcredito 2.2.1. Panoramica
delle tipologie di enti che forniscono microcredito nell’UE Questa ampia varietà di definizioni si riflette
nella varietà di forme giuridiche utilizzate dai fornitori di microcredito, che
vengono classificati in varie categorie: banche commerciali e casse di
risparmio, cooperative, istituti di microfinanza, istituti finanziari non
bancari, cooperative di credito, fondazioni e altri tipi di organizzazioni
senza scopo di lucro, come ONG e associazioni. Il settore del microcredito nell’UE
è diversificato anche in termini di dimensioni e modelli aziendali. Oltre alla
classificazione in base alla tipologia istituzionale, i microfinanziatori
possono essere raggruppati sulla base di altri criteri: –
istituti che devono ottenere una licenza per poter
svolgere attività bancarie; istituti che devono registrarsi presso un’autorità
di vigilanza bancaria senza dover ottenere una licenza e istituti che devono
unicamente essere registrati come persona giuridica; –
istituti aventi lo statuto di organizzazioni senza
scopo di lucro e istituti che perseguono un fine lucrativo; –
istituti privati e istituti pubblici; –
finanziatori la cui attività principale è
rappresentata dai microprestiti e finanziatori per i quali i microprestiti
rappresentano una porzione relativamente limitata del proprio portafoglio di
attività. I finanziatori possono essere differenziati anche
in base alle categorie dei rispettivi debitori: gli istituti non bancari
concedono spesso microcrediti a nuclei familiari poveri mentre sono
principalmente le banche che forniscono microcrediti alle microimprese e alle
piccole imprese. I microfinanziatori si differenziano anche in base ai prodotti
e ai servizi che sono autorizzati per legge a offrire, all’assoggettamento alle
norme di vigilanza prudenziale e alle modalità di finanziamento delle
operazioni amministrative e commerciali. Questa diversità è legata al contesto normativo di
ogni singolo paese (cfr. sezione 3). Alcuni Stati membri dell’UE hanno un
monopolio bancario, per cui le attività di prestito sono riservate
esclusivamente agli istituti bancari. Al contrario, in altri Stati membri gli
istituti non bancari sono autorizzati a concedere microcrediti. Vi sono però
eccezioni: alcune giurisdizioni autorizzano specifici istituti non bancari a
concedere microcrediti nonostante l’esistenza del monopolio bancario. Vale la
pena sottolineare che la normativa bancaria dell’UE vieta ai microfinanziatori
non bancari soltanto la raccolta dei depositi. 2.2.2. Gli
istituti bancari hanno un ruolo chiave nell’UE, sebbene il microcredito sia
spesso un’attività accessoria Il sistema bancario è un importante fornitore
istituzionale di microcredito nell’UE, attraverso le casse di risparmio, le
cooperative e le banche commerciali. Queste ultime possono essere suddivise in
quattro gruppi principali, in base al modello aziendale: –
banche che svolgono regolari attività di
microcredito mediante servizi specializzati; –
banche che concedono microcrediti attraverso
fondazioni separate; –
banche che operano in partenariato con istituzioni
finanziarie pubbliche, le quali definiscono la politica del credito e si
assumono l’intero rischio per i prestiti (a determinate condizioni), mentre le
banche restano responsabili delle decisioni di concessione del credito; –
banche che partecipano indirettamente al
microcredito attraverso prestiti all’ingrosso e linee di credito e di liquidità
a istituti finanziari specializzati in microcredito. Sebbene il microcredito rappresenti soltanto un’attività
accessoria per gran parte di questi istituti bancari, viene spesso considerato
un’opportunità per partecipare allo sviluppo di attività e di clienti che
potrebbero rivelarsi redditizi in futuro. La “vendita incrociata” (in cui la
concessione di prestiti offre alle banche l’opportunità di vendere anche altri
servizi ai debitori) può allora concorrere a rendere più redditizio il
finanziamento del microcredito. Le banche possono essere incentivate anche dai
potenziali vantaggi derivanti dalla collaborazione con enti pubblici nel quadro
di partenariati tra settore pubblico e privato. 2.2.3. Gli
istituti non bancari che concedono principalmente microcrediti sono un altro
fornitore importante Nella maggioranza degli Stati membri, gli istituti
non bancari erogano gran parte dei microcrediti. I modelli istituzionali non
bancari esistenti spaziano da organizzazioni non governative, associazioni
senza scopo di lucro, enti di beneficienza, trust e fondazioni fino a
cooperative di credito e istituzioni religiose. Conformemente alla normatica
bancaria UE, tranne alcune eccezioni, gli istituti non bancari non sono
autorizzati a ricevere depositi dal pubblico, attività che è riservata agli
istituti bancari abilitati e soggetti a vigilanza. L’attività principale di
questi istituti non bancari è quella di concedere microcrediti a gruppi
emarginati da un punto di vista sociale o finanziario. Nel tempo alcune di queste organizzazioni di
microcredito non bancarie si trasformano in società a scopo di lucro, come
istituti bancari regolamentati. Questa trasformazione istituzionale è spesso
generata dalla necessità di reperire fonti aggiuntive di capitale e dal
desiderio di offrire una più ampia gamma di servizi, come la raccolta dei
depositi. In alcuni Stati membri, vengono creati
partenariati tra organizzazioni senza scopo di lucro e istituti bancari o
pubblici. Le prime effettuano una selezione informale dei soggetti che
richiedono il finanziamento e offrono loro assistenza dopo la concessione del
credito, mentre i secondi si occupano di finanziare i crediti. 2.2.4. Il
settore pubblico è uno dei protagonisti più influenti sul mercato del
microcredito Nonostante sia difficile misurare le dimensioni
del settore del microcredito, nell’UE uno dei protaonisti più influenti è il
settore pubblico, che offre supporto agli istituti bancari e non bancari, allo
scopo di colmare eventuali lacune o inadempienze nel mercato del microcredito.
Questo supporto è offerto a livello nazionale, regionale ed europeo da una
vasta gamma di soggetti pubblici, dalle banche statali ai fondi strutturali UE
e altri sistemi pubblici di garanzia, di credito o di partecipazione al
capitale. La politica dell’UE attribuisce grande priorità ai
microcrediti, consentendo agli istituti di ricevere finanziamenti da varie
fonti europee, come il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di sviluppo
regionale, il Fondo europeo per gli investimenti, le Risorse europee congiunte
per le micro, le piccole e le medie imprese (programma JEREMIE finanziato dai
fondi strutturali), il Programma per la competitività e l’innovazione (CIP) e
lo Strumento europeo di microfinanziamento Progress (Progress di microfinanza).
L’obiettivo di questi programmi UE è quello di incoraggiare gli istituti
finanziari a concedere microcrediti. Vi sono anche altri programmi UE che
aiutano i fornitori di microcredito a migliorare la governance, mitigare
i rischi e compensare in parte gli elevati costi amministrativi legati al
microcredito attraverso garanzie e supporto tecnico, come l’Azione congiunta a
favore degli istituti microfinanziari in Europa (JASMINE), che si concentra
principalmente sullo sviluppo delle capacità dei fornitori non bancari di
microcredito. A livello nazionale e regionale vengono intraprese
varie misure per promuovere il finanziamento del microcredito e condividere una
parte del rischio con i microfinanziatori attraverso sistemi di garanzia.
Inoltre, vengono attuati programmi pubblici che offrono un sostegno finanziario
diretto ai microfinanziatori e ai debitori. Le banche statali, ove presenti,
sono tendenzialmente i principali finanziatori delle attività di microcredito. 3. Vigilanza prudenziale
delle attività di microcredito all’interno dell’UE risultanti dall’applicazione
della direttiva 2006/48/CE 3.1. Gran
parte dei fornitori di microcredito sono esclusi dall’applicazione dei
requisiti prudenziali definiti dalla direttiva 2006/48/CE La varietà di forme istituzionali utilizzate dai
microfinanziatori si riflette nel panorama diversificato di quadri normativi
applicati ai fornitori di microcredito nell’UE. In generale, soltanto i
microfinanziatori che operano in base al diritto bancario europeo devono
rispettare i requisiti della direttiva 2006/48/CE. La condizione per rientrare
nell’ambito del diritto bancario europeo è quella di ricevere depositi o altri
fondi rimborsabili dal pubblico e, al tempo stesso, concedere crediti per
proprio conto conformemente alla definizione di ente creditizio di cui
all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE. Ciò significa che
i microfinanziatori che non raccolgono depositi non devono ottenere una licenza
bancaria e soddisfare i requisiti prudenziali della direttiva 2006/48/CE, a
meno che gli Stati membri non adottino un approccio più rigido, consentendo
esclusivamente agli istituti bancari autorizzati di concedere microcrediti. Inoltre, sebbene la normativa prudenziale cui sono
soggetti gli istituti bancari sia in qualche misura armonizzata dalla direttiva
2006/48/CE, l’approccio alla regolamentazione del microcredito concesso dagli
istituti non bancari varia molto da paese a paese. In gran parte degli Stati
membri non esistono norme specifiche relative ai microfinanziatori non bancari,
i quali rientrano nell’ambito del diritto societario generalmente applicabile;
tuttavia, nell’ambito della legislazione nazionale possono essere definiti
quadri normativi specifici per la concessione di microcredito, come succede, ad
esempio, in Italia. Ne derivano due implicazioni: –
gli istituti con attività analoghe non sono
soggetti agli stessi requisiti normativi a livello UE e –
con riferimento al microcredito, la direttiva
2006/48/CE potrebbe non essere così penalizzante come previsto, dato il campo
di applicazione limitato. 3.2. Diversi
fattori tendono a mitigare l’impatto dei requisiti prudenziali definiti nella
direttiva 2006/48/CE sulle attività di microcredito, sebbene possano emergere
alcuni effetti negativi 3.2.1. La
direttiva 2006/48/CE non tiene in considerazione la natura specifica del
microcredito La natura specifica del microcredito non viene
presa in considerazione dalla normativa bancaria UE. La concessione di
microcredito è considerata una normale attività di prestito e rientra nell’ambito
delle norme applicabili in materia di finanziamento e concessione di prestiti.
Ciò è vero per quanto riguarda la direttiva 2006/48/CE, che non fissa norme
prudenziali specifiche relative al microcredito. Questo significa che non
esiste né una deroga che consenta alle banche di esonerare le proprie attività
di microcredito dai requisiti prudenziali, né norme specifiche che mitighino i
requisiti prudenziali rispetto a quelli applicati ad altre attività bancarie. 3.2.2. L’accesso
ai sistemi pubblici di garanzia consente ai fornitori di microcredito di
ridurre significativamente il livello di fondi propri necessario per coprire il
rischio di credito a cui sono esposti I
microcrediti possono implicare un rischio di credito elevato (ossia il rischio
che il debitore diventi inadempiente prima di aver rimborsato il capitale e gli
interessi programmati in base al contratto di prestito) dovuto al possibile
sovraindebitamento dei micromutuatari e all’assenza di garanzie che vengono
invece tradizionalmente richieste dalle banche. Questo rischio di credito
potrebbe essere sottovalutato a causa di un’asimmetria informativa. La direttiva 2006/48/CE prevede che i
microfinanziatori bancari detengano una somma minima di fondi propri a
copertura del rischio di credito, in modo tale da garantire la solvibilità in
caso di inadempienza dei debitori. Conformemente a questa direttiva, gli
istituti bancari possono calcolare il capitale minimo ricorrendo a vari metodi
caratterizzati da diversi livelli di complessità: il metodo standardizzato e il
metodo IRB (basato sui rating interni). In base al metodo standardizzato, il
più semplice e il più utilizzato dagli istituti bancari di piccole dimensioni,
il livello minimo di fondi propri è determinato in relazione alla rischiosità
dei microcrediti. Tale rischiosità viene misurata in termini di fattori di
ponderazione del rischio (ossia più il prestito è rischioso per la banca, più
elevato sarà il fattore di ponderazione del rischio). In base al metodo
standardizzato, ai microcrediti viene attribuita una ponderazione del 75%[4], vista la scarsa correlazione tra microcrediti[5]. Alle banche viene richiesto di detenere capitale
di classe 1 pari ad almeno il 4% dell’importo dei microcrediti ponderato per il
rischio e un capitale complessivo di almeno l’8%. Ciò significa che laddove il
valore del microprestito sia pari a 10 000 EUR il capitale
complessivo minimo è pari a 600 EUR (ossia il 6% del valore del prestito, dopo
una ponderazione del 75%). Tuttavia, in gran parte degli Stati membri, le
autorità pubbliche locali, regionali o nazionali hanno attuato sistemi di
garanzia del credito che sopportano alcuni dei rischi assunti dai
microfinanziatori. In linea generale, questi sistemi di garanzia fissano un
importo massimo che può essere garantito, espresso in termini assoluti e/o in
percentuale dell’importo del credito (generalmente dal 60% all’80% del
prestito). Sia il metodo standardizzato sia il metodo basato sui rating interni
consentono agli istituti bancari di assegnare il fattore di ponderazione del
rischio del garante alla quota coperta (mentre il fattore di ponderazione del
rischio del micromutuatario viene assegnato alla quota non coperta). Dal
momento che le garanzie pubbliche di questo tipo sono spesso caratterizzate da
un fattore di ponderazione del rischio dello 0%-20%, il livello minimo di fondi
propri che i fornitori bancari di microcredito devono detenere per coprire il
rischio di credito generato dai microprestiti può essere ampiamente mitigato.
Pertanto, i requisiti patrimoniali esistenti non sembrano penalizzare le
attività di microcredito, dal momento che il livello di fondi propri può essere
nettamente inferiore al 6% dell’importo del prestito. Le future norme prudenziali attualmente in fase di
negoziazione, “CRD IV/CRR”, che dal 2013 andranno a sostituire la direttiva
2006/48/CE, apporteranno un miglioramento generale dei requisiti patrimoniali e
un rafforzamento della qualità del capitale. Queste nuove norme, che
recepiscono il quadro di Basilea III nella normativa bancaria europea, mirano a
rafforzare il settore bancario e la stabilità finanziaria dell’UE. Tuttavia, le
PMI hanno espresso preoccupazione sull’impatto delle nuove norme[6] sulle condizioni di prestito, data la limitata disponibilità di fonti
di finanziamento alternative al canale bancario. Questo è il motivo per cui
nella proposta CRD IV/CRR è stata introdotta una disposizione (articolo 485 del
CRR) che impone alla Commissione europea di rivedere i requisiti patrimoniali
per le esposizioni nei confronti delle PMI dopo tre anni dall’entrata in vigore
del pacchetto CRD IV/CRR. Nel frattempo, nel luglio 2011, la Commissione
europea ha incaricato l’Autorità bancaria europea (ABE) di analizzare l’adeguatezza
degli attuali fattori di ponderazione del rischio applicabili ai prestiti alle
PMI[7] e di valutare l’impatto di i) una possibile riduzione di tali fattori
e ii) un eventuale aumento, da 1 milione a 5 milioni di EUR, della soglia
sotto la quale le esposizioni nei confronti delle PMI beneficiano di questi
fattori di ponderazione. Nel suo rapporto concluso nell’ottobre 2012, l’ABE
mette in guardia contro eventuali modifiche permanenti dei fattori di ponderazione
o della soglia di rischio in assenza di elementi di prova adeguati che
giustifichino un allontanamento dall’accordo di Basilea. Tuttavia, l’ABE
suggerisce misure alternative per allentare le condizioni del prestito alle
PMI, quali i) l’introduzione di un’esenzione temporanea per quanto
riguarda la riserva di conservazione del capitale, ii) l’allegerimento dei
requisiti patrimoniali in periodi di difficoltà economica o iii) l’introduzione
di uno sconto provvisorio di sostegno applicato ai requisiti patrimoniali,
senza modificare i fattori di ponderazione del rischio. Senza compromettere l’esito
del processo di negoziazione relativo alla proposta CRD IV/CRR, le misure
indicate favorirebbero anche i fornitori di microcredito, dal momento che quest’ultimo
viene disciplinato analogamente ai prestiti alle PMI. 3.2.3. Gran
parte del microcredito può essere esentato dal limite per i grandi fidi ideato
per circoscrivere il rischio di concentrazione Vista l’entità ridotta dei microcrediti, in teoria
non vi sono prestiti il cui valore possa superare il 25% dei fondi propri di
vigilanza dei fornitori bancari di microcredito (limite del rischio di
concentrazione). Tuttavia, nel caso in cui i microcrediti siano garantiti dalla
stessa controparte, come un’autorità statale o locale, la quota di prestiti
garantita potrebbe essere considerata come concessa al garante e non ai
micromutuatari, con una possibile violazione del limite del 25%. In realtà, l’esposizione
verso il garante pubblico può essere esentata dall’applicazione del limite per
i grandi fidi. 3.2.4. I
requisiti della direttiva in termini di gestione del rischio aiutano i
microfinanziatori bancari a mitigare i rischi La direttiva 2006/48/CE prevede che i
microfinanziatori bancari mettano in atto un processo completo di gestione del
rischio allo scopo di individuare, valutare, monitorare e controllare tutti i
propri rischi. Questi requisiti aiutano i microfinanziatori a rafforzare i
propri sistemi di controllo interno e a sviluppare abilità e strategie efficaci
per la gestione del rischio, che a loro volta contribuiscono a rafforzare la
loro credibilità e redditività, migliorando al tempo stesso la stabilità
finanziaria del settore del microcredito. Inoltre, lo sviluppo di sistemi di
controllo interno efficaci consente ai microfinanziatori bancari di essere meno
esposti al rischio di credito, al riciclaggio di denaro e alle frodi perpetrate
dai dipendenti. 3.2.5. La
direttiva 2006/48/CE impone ai fornitori bancari di microcredito di adempiere
alle norme prudenziali per mitigare il rischio di liquidità Con riferimento alle attività, i microfinanziatori
bancari potrebbero non disporre di attività liquide non gravate e di elevata
qualità che consentirebbero loro di affrontare gli stress di liquidità, dal
momento che i microcrediti sono spesso illiquidi e dfficilmente trasformabili
in strumenti liquidi (attraverso emissione di obbligazioni garantite o
cartolarizzazione). Sul lato delle passività, gli istituti che raccolgono
depositi potrebbero dover far fronte al rischio di corsa agli sportelli,
soprattutto nei casi in cui non abbiano accesso a fonti stabili di liquidità
provenienti da altri istituti bancari, pubblici o internazionali. La direttiva 2006/48/CE impone agli istituti
bancari, tra cui i microfinanziatori, di dotarsi non solo di strategie,
politiche e processi solidi di gestione della liquidità per individuare,
misurare, monitorare e controllare il rischio di liquidità su base giornaliera,
ma anche di piani di intervento per la gestione dei problemi di liquidità. 3.2.6. La
direttiva 2006/48/CE potrebbe implicare elevati oneri amministrativi, che
andrebbero a ridurre il grado di attrattiva del microcredito inteso come
attività bancaria, rafforzando invece la fiducia degli investitori finanziari
nei fornitori di microcredito L’applicazione dei requisiti prudenziali previsti
nella direttiva 2006/48/CE potrebbe rivelarsi eccessivamente costosa sia per le
autorità di vigilanza sia per i microfinanziatori bancari, soprattutto nel caso
in cui quest’ultimi non rappresentino un grave rischio per il sistema bancario
e di pagamento nel suo complesso. In termini di percentuale delle attività
complessive, più piccoli sono i microfinanziatori bancari, maggiori possono
essere i costi derivanti dall’applicazione dei requisiti prudenziali, a
discapito della redditività dei microprestiti e del grado di attrattiva come
attività bancaria. Tuttavia, alcuni requisiti prudenziali, in particolare
quelli relativi all’informativa prudenziale, al processo di valutazione del
rischio e all’adeguatezza patrimoniale, possono essere commisurati alla
dimensione e alla complessità ridotte di questi istituti, contribuendo così a
ridurre gli oneri amministrativi. Sebbene gli istituti
di microcredito non abbiano un impatto sistemico significativo in termini di
stabilità finanziaria, il fallimento di uno solo di essi potrebbe incidere
sulla credibilità degli altri fornitori bancari di microcredito. Pertanto, il
fatto che la direttiva limiti la probabilità di fallimento delle imprese in
questione dovrebbe essere accolta con favore. Inoltre, i requisiti prudenziali
bancari possono contribuire ad aumentare la fiducia degli investitori
finanziari nei fornitori di microcredito, considerandoli una destinazione
sicura per i fondi d’investimento. Questa fiducia può aiutare gli istituti di
microcredito ad attirare finanziamenti a lungo termine, in modo tale da
raggiungere così dimensioni più significative e offrire una vasta gamma di
servizi ai propri clienti. 4. Conclusioni La Commissione europea riconosce la necessità di
promuovere la concessoine di microcredito e lo sviluppo dei relativi fornitori.
È opportuno ricordare che la Commissione europea è molto attiva in questo
settore, in particolare grazie alle iniziative JEREMIE e JASMINE e allo
Strumento europeo di microfinanziamento Progress lanciato nel 2010 allo scopo
di incrementare la disponibilità di microcredito per attenuare la
disoccupazione tra i giovani, aiutandoli a creare o sviluppare la loro
attività. In questo contesto, né la Commissione europea né
le autorità pubbliche nazionali ritengono che i requisiti prudenziali stabiliti
nella direttiva 2006/48/CE ostacolino lo sviluppo delle attività di
microcredito. Come già affermato in precedenza, queste norme prudenziali non
sembrerebbero essere così penalizzanti per il microcredito nell’UE come ci si
poteva attendere, il che evita di doverle necessariamente adattare alle
caratteristiche specifiche delle attività di microcredito. Inoltre, il
microcredito raggruppa un’ampia gamma di protagonisti che non sono soggetti a
leggi o norme simili ed è un settore disciplinato in maniera estremamente
diversa nei vari Stati membri, in base al quadro politico e alla legislazione
in vigore. Data l’eterogeneità della situazione, contestualmente alla mancanza
di una definizione di microcredito uniforme e comunemente utilizzata, qualsiasi
azione volta a modificare il quadro prudenziale e regolamentare richiederebbe
un’attenta analisi preventiva in modo da garantire che le attività di
microcredito vengano promosse in maniera efficace. Si potrebbe inoltre sostenere che un’eventuale
riforma prudenziale sia inutile, laddove si ritenga che lo sviluppo del
microcredito sia prevalentemente trainato da fattori non prudenziali. Ciò non
significa che la normativa prudenziale non abbia alcun effetto sullo sviluppo
di queste attività, ma che i fattori prudenziali non hanno un ruolo chiave
nello sviluppo del microcredito, rendendo così inutile ogni riforma
prudenziale. Al contrario, le riforme potrebbero concentrarsi su una serie di
settori che esulano dalla sfera prudenziale. Ad esempio, un modo per favorire
la concessione di microcrediti potrebbe essere quello di creare un contesto
generale più favorevole per gli istituti specializzati in microcredito che ne
agevoli l’accesso alle risorse finanziarie. Questo sviluppo potrebbe essere
promosso attraverso una più ampia concessione di garanzie su crediti,
incoraggiando una collaborazione più stretta tra le banche e gli istituti non
bancari, oppure una maggiore trasparenza finanziaria. In base a questo approccio, lo sviluppo di codici
di condotta applicabili su base volontaria, come ad esempio quelli elaborati
negli ultimi anni dallo stesso settore del microcredito o più recentemente
dalla Commissione europea[8], possono contribuire a offrire un livello maggiore di riconoscimento e
credibilità ai fornitori di microcredito che decidono di aderirvi. Anche la
revisione del quadro di tutela dei consumatori nel settore del microcredito,
che esula dalla direttiva 2006/48/CE, e ogni suo adeguato miglioramento
potrebbero avere effetti positivi sulle attività di microcredito. Infine, la maggiore attenzione dedicata al quadro
istituzionale che disciplina l’attività autonoma e le microimprese potrebbe
accrescerne le opportunità di successo e rendere più redditizie le attività di
microcredito. Inoltre, potrebbero essere promosse misure atte a semplificare i
regimi giuridici e amministrativi o a facilitare il passaggio dalla
disoccupazione o dalla dipendenza dall’assistenza sociale al lavoro autonomo. [1] Direttiva 2009/111/CE, del 16
settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE
per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni
elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione
delle crisi. [2] Direttiva 2006/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività
degli enti creditizi ed al suo esercizio. [3] La Commissione europea fa
riferimento a questo importo nei programmi di microcredito dell’UE. [4] In realtà, tutte le esposizioni nei confronti di piccole e medie
imprese, microcrediti inclusi, hanno lo stesso fattore di ponderazione del
rischio, indipendentemente dalle dimensioni, dalla tipologia (linee di credito
o di liquidità, prestiti personali, ecc.) e dal profilo di rischio della
controparte. [5] Un portafoglio di microcrediti
dovrebbe presentare un rischio inferiore rispetto al rischio medio ponderato
dei microcrediti che lo compongono se il numero dei prestiti è significativo e
il rischio di credito di questi prestiti non peggiora né migliora
simultaneamente. [6] Nello specifico, l’introduzione
della cosiddetta riserva di conservazione del capitale (2,5% delle attività
ponderate per il rischio, oltre all’attuale requisito dell’8%) che verrebbe
gradualmente introdotta tra il 2016 e il 2019. [7] La proposta CRD IV/CRR non
modifica i fattori di ponderazione del rischio. [8] Nell’ottobre del 2011 la
Commissione europea ha presentato un codice europeo di buona condotta per l’erogazione
di microcrediti, sviluppato in collaborazione con singoli fornitori di
microcredito, banche e rispettivi organismi commerciali, autorità di
regolamentazione, studiosi e agenzie di rating, a livello nazionale ed europeo.