COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Rafforzare la cooperazione in materia di applicazione della legge nell’UE: il modello europeo di scambio di informazioni (EIXM) /* COM/2012/0735 final */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Rafforzare la
cooperazione in materia di applicazione della legge nell’UE:
il modello europeo di scambio di informazioni (EIXM) 1. Introduzione Garantire un elevato livello di sicurezza nell’UE
e nello spazio Schengen implica un’azione concertata a livello europeo nella
lotta alle reti criminali[1].
Una tale azione è necessaria per affrontare non solo le forme gravi di
criminalità organizzata, come la tratta di esseri umani, il traffico di droga o
di armi da fuoco, ma anche reati meno gravi commessi su larga scala da gruppi
criminosi organizzati e mobili, così come i crimini commessi da singoli
trasgressori che operano in più Stati membri. Lo scambio di informazioni tra Stati membri è,
in questo contesto, uno strumento fondamentale per le autorità di contrasto
della criminalità. Gli accordi internazionali e bilaterali sono stati pertanto integrati
da sistemi e strumenti a livello dell’Unione – quali il sistema di informazione
Schengen e il sistema di informazione Europol – che sono predisposti in modo da
garantire pienamente la tutela della riservatezza e dei dati personali,
conformemente alla Carta dei diritti fondamentali. La presente comunicazione
traccia un bilancio di come funziona, oggi, nell’UE lo scambio di
informazioni a livello transfrontaliero, e formula raccomandazioni per
eventuali miglioramenti. La comunicazione giunge alla conclusione che
complessivamente lo scambio di informazioni è efficiente, come dimostrano dai risultati
positivi riportati di seguito a titolo d’esempio. Pertanto, non si ravvisa
la necessità – a questo stadio – di introdurre a livello dell’UE nuove banche
dati o nuovi strumenti per lo scambio di informazioni nel settore della lotta
alla criminalità. Tuttavia, gli attuali strumenti dell’UE potrebbero e
dovrebbero essere impiegati meglio, e gli scambi dovrebbero essere organizzati
in modo più coerente. La presente comunicazione formula pertanto raccomandazioni
agli Stati membri sulle modalità di migliorare l’applicazione degli
strumenti esistenti e razionalizzare i canali di comunicazione utilizzati,
sottolineando la necessità di assicurare un elevato livello di qualità,
sicurezza e protezione dei dati. La comunicazione spiega quale sostegno la
Commissione intende fornire agli Stati membri, anche in materia di finanziamenti
ed attività di formazione. In tal senso, propone un modello per orientare le
attività dell’UE e degli Stati membri. La presente comunicazione dà seguito al
programma di Stoccolma, che invitava la Commissione a valutare la necessità di
sviluppare un modello europeo di scambio delle informazioni basato sulla
valutazione degli strumenti esistenti. Essa si basa sulla comunicazione della
Commissione del 2010, che illustrava un “Panorama generale della gestione delle
informazioni nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia” (di seguito la
«Comunicazione del 2010»)[2]
e sulla strategia di gestione delle informazioni per la sicurezza interna dell’UE
approvata nel 2009[3],
nonché sulle azioni intraprese dagli Stati membri, la Commissione e Europol per
attuarla. Inoltre, essa si fonda su una ricognizione degli scambi di informazione
a livello dell’UE che ha coinvolto esperti nazionali ed altri esperti (il
garante europeo della protezione dei dati, altre agenzie dell’UE, Interpol), su
uno studio degli scambi di informazione tra le autorità incaricate dell’applicazione
della legge[4]
e sulle discussioni con le parti interessate, comprese le autorità per la
protezione dei dati. 2. La situazione attuale Le autorità di
contrasto della criminalità si scambiano informazioni per diversi fini: lo
svolgimento di indagini penali, la prevenzione del crimine, l’individuazione
dei reati (per esempio mediante operazioni di intelligence criminale) e il
mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica. Per quanto riguarda le
dimensioni degli scambi transfrontalieri, il citato studio del 2010 riporta
quanto riferito dalle agenzie nazionali negli Stati membri, ovvero che in circa
un quarto delle loro indagini e operazioni di intelligence in materia penale sono
stati interpellati altri Stati membri dell’UE o dello spazio Schengen. 2.1. Strumenti La Comunicazione del 2010 descrive tutte le
misure a livello UE che disciplinano la raccolta, la conservazione o lo scambio
transfrontaliero di informazioni personali a fini repressivi o di gestione dell’immigrazione.
La presente comunicazione verte in particolare sugli strumenti utilizzati
per gli scambi transfrontalieri tra Stati membri. Gli Stati membri hanno
fornito esempi del modo in cui utilizzano tali strumenti. L’iniziativa svedese[5] stabilisce le regole, comprese
le scadenze, per lo scambio di informazioni e intelligence tra le autorità
degli Stati membri incaricate dell’applicazione della legge ai fini dello
svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale. L’iniziativa
si basa sul principio dell’«accesso equivalente»: le informazioni devono essere
fornite agli Stati membri richiedenti a condizioni che non siano più severe di
quelle applicabili a livello nazionale. Le informazioni devono essere comunicate
anche a Europol e Eurojust, nella misura in cui lo scambio si riferisce a reati
che rientrano nell’ambito del loro mandato. Nel 2012 una società svedese è indotta da un noto truffatore italiane a
versare 65 000 EUR su un conto italiano. Lo “sportello unico” svedese
(cfr. 3.2) riceve, attraverso i canali SIRENE (cfr. infra), una richiesta
dell’Italia di contattare il direttore della società per verificare se il
pagamento era avvenuto, nel qual caso l’Italia avrebbe bloccare il denaro. La
Svezia risponde nell’ambito dell’iniziativa svedese in meno di 24 ore. Grazie alla
rapida reazione, la polizia svedese ha ricevuto notizia di una frode perpetrata
ai danni di un’impresa e le autorità italiane hanno ottenuto le informazioni
necessarie per intervenire e il denaro potrà probabilmente essere recuperato. Nel 2012, al pronto soccorso di un ospedale nei pressi di Parigi, un
uomo di origine belga racconta confusamente in che modo è stato gravemente
ferito da un colpo d’arma da fuoco. Le dichiarazioni della persona che lo
accompagna portano gli investigatori a seguire una pista in Belgio. Dai primi
accertamenti emerge che l’uomo era schedato in Belgio, anche per omicidio. Le
autorità francesi inviano immediatamente di propria iniziativa, nell’ambito
dell’iniziativa svedese, informazioni alla polizia belga che individua rapidamente
il collegamento con i fatti accaduti due giorni prima in Belgio quando quattro
uomini armati avevano rapito il dipendente di una gioielleria. L’intervento
della polizia aveva messo in fuga i criminali, che erano riusciti a dileguarsi,
ma uno di loro era rimasto ferito in una sparatoria con la polizia. Sulla base
di tale informazione le autorità francesi trattengono l’uomo in attesa di un
mandato di arresto europeo (MAE), che viene emesso il giorno stesso in Belgio e
trasmesso alla Francia tramite SIRENE. La decisione Prüm[6] prevede lo scambio
automatizzato di dati relativi a profili DNA, impronte digitali e
immatricolazione di veicoli ai fini di indagine penale (DNA, impronte,
veicoli), prevenzione di reati (impronte, veicoli) e mantenimento della
pubblica sicurezza (veicoli). Il confronto dei dati biometrici (DNA, impronte)
opera sulla base “riscontro positivo/riscontro negativo” (“hit/no hit"):
un raffronto automatizzato produce un riscontro positivo se il DNA o l’impronta
in possesso dello Stato membro richiedente corrisponde ai dati detenuti in un
altro Stato membro. I dati relativi alle persone o al caso vengono forniti solo
a seguito di una successiva, distinta domanda. Il cadavere di un uomo pugnalato a morte è trovato in un appartamento
di una città tedesca. Sul telaio della porta la polizia rinviene un’impronta
digitale. Una ricerca automatizzata Prüm ha un riscontro positivo nella banca
dati bulgara. Le pertinenti informazioni richieste alla Bulgaria il giorno dopo
vengono trasmesse in 3 ore e immediatamente inserite nel sistema d’informazione
Schengen (SIS – cfr. infra). Il giorno dopo il criminale in questione viene arrestato
in Austria. Nel 2007, all’inizio degli scambi Prüm, da un’automobile della polizia
a Vienna è sottratto del materiale. Una traccia di DNA proveniente dall’auto trova
riscontro positivo nella banca dati austriaca con una traccia rilevata in un
caso analogo, ma è il riscontro positivo Prüm nella base dati tedesca che porta
all’individuazione di un criminale polacco responsabile di numerosi furti con
scasso. Un mandato d’arresto europeo è emesso in Austria. Il sospetto è
arrestato in Polonia (sulla base di un riscontro positivo su una segnalazione
SIS) e successivamente condannato in Austria. Europol sostiene l’azione
degli Stati membri e la cooperazione per prevenire e combattere la criminalità
organizzata, il terrorismo e altre forme gravi di criminalità (quali elencate
nell’allegato della decisione del Consiglio che istituisce Europol[7]) che interessano due o più
Stati membri. Offre agli Stati membri - attraverso le unità nazionali di
Europol (“UNE”) — una piattaforma per lo scambio di informazioni e intelligence
in materia penale. Il sistema di informazione Europol è una banca dati
contenente informazioni (183 000 voci) fornite dagli Stati membri sui
reati transfrontalieri che ricadono nel mandato di Europol, sulle persone coinvolte
(41 000) e altri dati pertinenti. Europol lo utilizza a fini di analisi e
gli Stati membri possono consultarlo a fini investigativi. Dal 2011 gli Stati
membri possono designare autorità di contrasto diverse dalle UNE che possono
accedere alle funzioni di ricerca su base “hit/no hit”. Gli archivi di lavoro
per fini di analisi consentono a Europol di fornire le analisi operative a
sostegno di indagini transfrontaliere. In Slovenia, carte di pagamento contraffatte
sono state utilizzate per ritirare ingenti somme di denaro dai distributori
automatici. Due cittadini bulgari sono indagati; la consultazione del Sistema
di informazione Europol (SIE) consente di dimostrare che uno di loro aveva
commesso reati simili in Francia e in Italia. La Francia fornisce informazioni
dettagliate al SIE. Grazie ad una rapida risposta della Francia via SIENA (cfr.
infra), seguito da una verifica delle impronte digitali e dalla soppressione di
una restrizione di trattamento, le autorità slovene hanno potuto utilizzare i
dati come prova in giudizio. L’archivio di lavoro per fini di analisi dell’Europol
ha rivelato l’esistenza di collegamenti tra casi avvenuti in SI, BG, FR, IE, IT
e NO. Il sistema d’informazione
Schengen (SIS) contiene le segnalazioni di persone e oggetti. Come misura
compensativa per l’abolizione dei controlli alle frontiere interne, è
utilizzato sia all’interno dello spazio Schengen, sia alle sue frontiere
esterne, al fine di mantenere un elevato livello di sicurezza. Si tratta di un
sistema su larga scala (oltre 43 milioni di segnalazioni) accessibile agli operatori
sul campo su base “hit/no hit”. In caso di riscontro positivo (vale a dire
quando i dettagli di una persona o un oggetto corrispondono alla segnalazione),
è possibile ottenere informazioni supplementari tramite gli uffici SIRENE (cfr.
infra). Il SIS sarà sostituito dal sistema d’informazione Schengen di
seconda generazione (SIS II), che apporterà alcuni miglioramenti, quali la
possibilità di collegare segnalazioni tra loro attinenti (ad esempio una
segnalazione su una persona e un veicolo), nuove categorie di segnalazioni, e
un archivio per conservare impronte digitali, fotografie, copie di mandati d’arresto
europei. La decisione del Consiglio relativa a SIS II[8] definisce le categorie di
segnalazioni a sostegno della cooperazione tra le autorità giudiziarie e di
polizia in materia penale. A tal fine, tutti gli Stati membri dell’UE
parteciperanno al SIS II, e Europol e Eurojust continueranno ad avervi accesso.
La gestione delle componenti centrali del SIS II sarà trasferita all’agenzia IT[9]. Altri strumenti dell’UE o sistemi informativi consentono lo scambio di informazioni a fini
repressivi tra le autorità doganali (Convenzione Napoli II; sistema d’informazione
doganale nell’ambito delle banche dati del sistema d’informazione antifrode
gestite dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode - OLAF), le unità di
informazione finanziaria, gli uffici per il recupero dei beni e le piattaforme
di segnalazione dei reati informatici[10].
L’accesso a fini repressivi di altri sistemi a livello di Unione è previsto
(Sistema Informazione Visti) o è proposto (EURODAC[11]) a fini di prevenzione,
individuazione e investigazione di atti di terrorismo o altri reati gravi. La
questione relativa all’autorizzazione di accesso alle autorità di polizia e, in
tal caso, a quali condizioni, rientra nei lavori preparatori attualmente in
corso finalizzati alla proposta di un sistema di ingressi/uscite che sarà
presentata a breve. Si sta lavorando ad un sistema europeo di
sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) per lo scambio di informazioni e la
cooperazione operativa tra i centri di coordinamento nazionali e Frontex, al
fine di migliorare la conoscenza della situazione alle frontiere esterne dell’UE
e la capacità di reazione per prevenire la migrazione irregolare e la
criminalità transfrontaliera. Un sistema comune per la condivisione delle
informazioni (CISE) relative alla sorveglianza del settore marittimo dell’UE,
inteso tra l’altro a migliorare la consapevolezza della situazione nelle
operazioni marittime, è stato concepito per consentire scambi di informazioni
tra autorità pubbliche di sette settori pertinenti (comprese le generiche
attività di applicazione della legge) e tra paesi, e al contempo garantire l’interoperabilità
tra i sistemi di sorveglianza esistenti e futuri, quali EUROSUR. Gli Stati membri si
scambiano informazioni anche in applicazione della legislazione nazionale e di
accordi bilaterali. Essi sono anche tutti membri di Interpol, che consente di
scambiare informazioni con paesi di tutto il mondo attraverso gli avvisi e le banche
dati Interpol (ad esempio documenti di viaggio rubati o smarriti) o
bilateralmente utilizzando il canale Interpol. 2.2. Canali e strumenti di
comunicazione Tre canali principali sono utilizzati per lo scambio di informazioni transfrontaliero,
ciascuno basato, in ogni Stato membro, su unità nazionali che utilizzano uno
specifico strumento di comunicazione: (1)
Gli uffici SIRENE[12] possono, a seguito di
riscontro positivo di una segnalazione nel SIS, ottenere informazioni
supplementari dallo Stato membro che ha effettuato la segnalazione. Esse
operano 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e seguono le procedure previste nel
manuale SIRENE. Attualmente, esse scambiano informazioni utilizzando un sistema
denominato SISNET, che sarà sostituito dalla rete di comunicazione SIS II entro
fine marzo 2013. (2)
Le unità nazionali di Europol scambiano
informazioni con Europol, ma possono anche trasmettere informazioni a livello
bilaterale sulla criminalità al di fuori del mandato di Europol e senza il suo coinvolgimento.
Tali unità possono comunicare direttamente o per il tramite degli ufficiali di
collegamento Europol, che dipendono da un’unità nazionale ma sono distaccati
presso la sede centrale di Europol. Strumento di comunicazione sicuro, SIENA[13], è stato sviluppato da Europol
per gli scambi con Europol e tra Stati membri. Nel 2011, gli Stati membri hanno
trasmesso 222 000 messaggi tramite SIENA; nel 53% dei casi le informazioni
sono state condivise con Europol. (3)
Gli uffici centrali nazionali Interpol,
operanti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, scambiano informazioni con l’Interpol ed
anche a livello bilaterale, senza il suo coinvolgimento. Gli uffici centrali
nazionali utilizzano lo strumento di comunicazione I-24/7 sviluppato dall’Interpol. Altri canali
includono gli ufficiali di collegamento bilaterali (distaccati in altri Stati
membri e generalmente coinvolti nei casi più complessi) e centri di
cooperazione di polizia e doganale (istituiti da Stati membri confinanti per
favorire lo scambio di informazioni e la cooperazione operativa nelle regioni
di frontiera). La scelta del
canale è in parte disciplinato dal diritto dell’UE: le richieste di
informazioni supplementari a seguito di un riscontro positivo nel SIS devono
essere effettuate tramite gli uffici Sirene, mentre lo scambio di informazioni
con Europol deve passare attraverso le unità nazionali. Negli altri casi la
scelta spetta agli Stati membri. 2.3. Interazione tra i diversi
strumenti, canali e dispositivi Esistono vari strumenti, canali e dispositivi,
ciascuno destinato ad un uso specifico. Un’indagine penale può richiedere un
utilizzo contestuale o sequenziale di più di uno strumento. In un caso
transfrontaliero di reato grave o di criminalità organizzata, una persona o un
oggetto potrebbero essere confrontate sia con il sistema di informazione
Europol sia con SIS, e qualora vi fossero riscontri positivi le richieste di
follow-up possono essere trasmesse, rispettivamente, via Europol o i canali
SIRENE. Una traccia biometrica potrebbe essere oggetto di uno scambio Prüm
seguito da una richiesta di follow-up nell’ambito dell’iniziativa svedese
attraverso lo strumento SIENA. Qualunque sia la
combinazione o la sequenza, vanno rispettate le disposizioni applicabili a
ciascuno strumento. Ciò vale in particolare per le disposizioni sulla protezione
dei dati, sulla sicurezza e qualità dei dati, e sullo scopo per il quale gli
strumenti sono utilizzati. Il trattamento nazionale di dati per gli scambi
transfrontalieri deve inoltre rispettare la legislazione dell’Unione sulla
protezione dei dati personali[14]. Deve
essere rispettato il principio di proporzionalità; ad esempio, possono essere
respinte richieste nell’ambito dell’iniziativa svedese nel caso in cui fornire
informazioni fosse chiaramente sproporzionato rispetto alla finalità della
richiesta. Il rispetto di tali disposizioni esige che le domande e le risposte
siano convalidate da personale altamente qualificato e dotato di strumenti
informatici adeguati. 2.4. Interfaccia con la
cooperazione giudiziaria Il processo della giustizia penale coinvolge
sia le autorità di contrasto della criminalità sia le autorità giudiziarie, ma esistono
differenze tra gli Stati membri anche sulla misura in cui l’autorità
giudiziaria (compreso il pubblico ministero) dirige o controlla l’indagine. Se
sono le autorità giudiziarie a condurre l’indagine, così come quando le
informazioni sono necessarie come elementi di prova, si deve generalmente far
ricorso alle procedure di assistenza giudiziaria reciproca in materia di
cooperazione giudiziaria. Per contro, le informazioni direttamente
accessibili alle autorità di contrasto in uno Stato membro possono essere
soggette all’autorizzazione giudiziaria in un altro. L’iniziativa svedese
stabilisce che, qualora le informazioni richieste siano fornite solo previa
autorizzazione giudiziaria, l’autorità richiedente deve rivolgersi all’autorità
giudiziaria, la quale è tenuta ad applicare le medesime regole valide per i casi
di dimensione esclusivamente nazionale. L’esercizio di ricognizione ha constatato, tuttavia, che gli esperti
nel campo del contrasto della criminalità percepiscono la diversità delle norme
applicabili come fonte di ritardi nelle indagini transfrontaliere. Anche se
esula dalla finalità della presente comunicazione, giova osservare che Eurojust
è disponibile per facilitare la cooperazione giudiziaria. Anche l’ordine
europeo di indagine, attualmente in discussione, potrebbe essere utile e potrebbe
sostituire le norme esistenti per l’acquisizione di mezzi di prova basandosi
sul principio del reciproco riconoscimento. L’ordine dovrebbe essere riconosciuto
ed eseguito con la stessa rapidità riservata ai casi simili a livello nazionale
e, in ogni caso, entro i termini definiti. 2.5. Principi Nella sua Comunicazione del 2010 la
Commissione ha esposto principi sostanziali e principi orientati al processo
per lo sviluppo di nuove iniziative e la valutazione degli strumenti in vigore.
I principi sostanziali sono: (1)
Salvaguardia dei diritti fondamentali, in
particolare del diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei
dati. Si tratta dei diritti sanciti agli articoli 7 e
8 della Carta e all’articolo 16 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea. (2)
Necessità. Una
restrizione del diritto al rispetto della vita privata può essere giustificato
soltanto se prevista per legge, persegue un obiettivo legittimo e se è
necessario in una società democratica. (3)
Sussidiarietà. (4)
Attenta gestione del rischio. La verifica della necessità e la limitazione delle finalità sono
presupposti essenziali. I principi orientati
al processo sono: (1)
Efficacia economica.
Ciò significa che si deve tener conto delle soluzioni preesistenti e valutare
se un uso ottimale degli strumenti esistenti possa conseguire gli obiettivi di
una proposta. (2)
Elaborazione delle politiche “dal basso”. Un esempio in proposito è dato dall’esercizio di ricognizione al quale
hanno partecipato esperti incaricati dell’applicazione della legge per la
preparazione della presente comunicazione. (3)
Ripartizione chiara delle responsabilità. La Comunicazione del 2010 ha constatato che gli Stati membri non
dispongono di un capo progetto al quale rivolgersi per consulenze in materia di
attuazione della decisione Prüm. La relazione sull’attuazione della decisione Prüm
della Commissione osserva che questa lacuna è oggi in parte coperta dal sostegno
offerto da Europol. Per quanto concerne l’idea, espressa nella Comunicazione
del 2010, che l’Agenzia IT possa fornire consulenza tecnica, si deve riscontare
che le attuali priorità dell’Agenzia risiedono altrove. Un’occasione per
riesaminare quest’opzione sarà la valutazione triennale prevista entro la fine
del 2015. (4)
Clausole di revisione e caducità. La Commissione ha pubblicato le relazioni sull’applicazione dell’iniziativa
svedese e della decisione Prüm. La presente comunicazione tiene conto di
entrambe. 3. Valutazione e raccomandazioni La presente sezione verte sull’iniziativa
svedese, sulla decisione Prüm e sul canale Europol. Anche se SIS e il canale SIRENE
vantano un elevato volume di scambi di informazioni, non vengono definite raccomandazioni
in proposito perché sono già in corso estese modifiche dei due canali, in
particolare con il passaggio imminente al SIS II. 3.1. Migliorare l’uso degli
strumenti esistenti Al di fuori della futura riforma di Europol,
la Commissione non intende, a breve termine, proporre modifiche ai citati strumenti
dell’Unione, né risultano necessari nuovi strumenti nel contesto attuale. Prima
di tutto occorre dare piena attuazione agli strumenti esistenti. Ciò vale in special modo per la decisione
Prüm. La relazione sull’applicazione della decisione Prüm della Commissione che
accompagna la presente comunicazione ritiene che lo scambio di dati in ambito Prüm
sia molto apprezzato ai fini investigativi, ma che l’attuazione della decisione
abbia subito un grave ritardo. Molti Stati membri non scambiano ancora dati in
ambito Prüm, benché la scadenza di recepimento della decisione fosse fissata al
26 agosto 2011[15].
Le ragioni principali sono difficoltà di natura tecnica e la mancanza di
risorse umane e finanziarie negli Stati membri. Tuttavia, tenuto conto delle
possibilità di sostegno dell’UE (finanziamenti, Mobile Competence Team,
helpdesk), sembrerebbe piuttosto che manchi la volontà politica di dare
attuazione allo strumento. Come indicato nella relazione, la Commissione
continuerà ad offrire sostegno attraverso i finanziamenti dell’UE. Tuttavia, la
situazione è destinata a cambiare nel dicembre 2014, quando la Commissione sarà
in grado di avviare procedimenti di infrazione. Fino a tale data, infatti, non
si può far ricorso alle norme in materia di controllo dell’applicazione a
livello nazionale giacché la decisione Prüm, così come l’iniziativa svedese, è
stata adottata in base al vecchio terzo pilastro. Per quanto riguarda l’iniziativa svedese,
la Commissione ha riferito nel 2011 che lo strumento non aveva ancora
realizzato pienamente il suo potenziale, ma che la sua importanza era destinata
a crescere[16].
Tale valutazione resta valida; non tutti gli Stati membri si sono conformati
all’obbligo di attuazione[17].
La maggior parte degli Stati membri ha notificato il recepimento degli
strumenti nel diritto interno[18],
mentre alcuni hanno dichiarato che ciò non era necessario poiché la loro
normativa nazionale è già conforme a detti strumenti[19]. Tuttavia, nonostante i
vantaggi che comporta, segnatamente il principio dell’accesso equivalente e le
scadenze, lo strumento rimane in pratica ancora poco utilizzato. Le motivazioni
addotte includono, tra l’altro, l’esistenza di alternative adeguate e la
difficoltà di compilare il modulo di richiesta (anche nella sua versione
semplificata del 2010[20]). È stato chiesto alla Commissione di valutare
la sua utilità per le richieste di follow-up a seguito di riscontri positivi in
ambito Prüm[21].
Se è necessario disporre di informazioni di follow-up come elemento di prova
dinanzi a un giudice, è generalmente necessaria una richiesta di cooperazione
giudiziaria. Tuttavia, nel caso in cui l’utilizzazione come elementi di prova
non sia o non sia ancora necessaria, l’uso sistematico dell’iniziativa svedese
come base giuridica e di SIENA come canale di comunicazione dovrebbe essere
promosso in modo da sfruttare appieno i vantaggi di ciascuno e allineare gli
Stati membri sulla medesima buona pratica. Per quanto riguarda Europol, una
valutazione del 2012[22]
fornisce ulteriori riscontri del fatto che gli Stati membri non condividono le
informazioni con Europol (e quindi reciprocamente) in misura adeguata. La
Commissione affronterà questo aspetto in una proposta di modifica della base
giuridica di Europol. Da parte sua, il Consiglio ha invitato gli Stati membri a
fare maggiore uso del sistema di informazione Europol[23]. In linea con il
programma di Stoccolma, la Commissione ha ordinato uno studio su un eventuale Indice
europeo dei casellari giudiziali (EPRIS)[24].
Dato l’aumento dei reati di natura transfrontaliera, l’idea è di rispondere
alla necessità avvertita dai funzionari di polizia in uno Stato membro di
sapere se il sospetto è noto alla polizia di un altro. In linea con il
principio del buon rapporto costo/efficacia, la Commissione ritiene che la
creazione di un EPRIS non sia al momento giustificato dato che gli
strumenti e i mezzi esistenti, che potrebbero offrire, in parte o del tutto, lo
stesso servizio grazie ad un utilizzo migliore o rafforzato, non sono pienamente
sfruttati. Ciò riguarda in particolare il sistema di informazione Europol
(caricamento dati pertinenti e ampliamento dell’accesso a livello nazionale),
il SIS II (uso crescente di segnalazioni di persone o veicoli ai fini di
controllo per la repressione di infrazioni penali e per prevenire minacce alla
sicurezza pubblica), SIENA (ulteriore miglioramento dell’accesso a livello
nazionale, l’interconnessione con i sistemi nazionali e, eventualmente, l’automatizzazione
di alcune funzioni), e di Prüm (piena attuazione al fine di migliorare l’identificazione
dei criminali che operano in diversi Stati membri). Gli Stati membri sono invitati a ·
attuare pienamente l’iniziativa svedese, compreso
il principio dell’accesso equivalente; ·
dare piena attuazione alla decisione Prüm,
avvalendosi delle possibilità di sostegno dell’UE; ·
a seguito delle richieste di follow-up successive a
riscontri positivi in ambito Prüm, avvalersi dell’iniziativa svedese e dello
strumento SIENA. La Commissione intende: ·
continuare a fornire finanziamenti dell’UE per
sostenere l’attuazione della decisione Prüm; ·
entro dicembre 2014: prepararsi ad applicare in
questo settore le disposizioni che assicurino l’attuazione nazionale del
diritto dell’Unione. 3.2. Razionalizzare e gestire i
canali Scelta del canale.
Una delle conseguenze della libertà di scelta del canale da parte degli Stati
membri (con l’eccezione delle disposizioni vincolanti concernenti gli uffici
SIRENE e gli uffici nazionali di Europol) è che essi tendono ad utilizzare i
diversi canali in diversa misura. Il manuale di buone prassi riguardanti la
cooperazione internazionale tra forze di polizia a livello nazionale (“Manuale
del 2008”)[25],
messo a punto sotto l’egida dei capi della polizia europei, contiene dei criteri[26], che tuttavia non sono
vincolanti e non hanno portato alla convergenza delle pratiche nazionali.
Alcuni Stati membri sono passati a un ricorso più sistematico del canale
Europol. Altri continuano a basarsi ampiamente sul canale Interpol, la cui
attrattiva sembra risiedere in parte nel suo tradizionale ruolo centrale nella
cooperazione internazionale di polizia e in parte nella sua facilità d’uso.
SISNET è utilizzato da alcuni Stati membri per le questioni non attinenti al SIS,
ad esempio le richieste nell’ambito dell’iniziativa svedese. La Commissione ritiene che sia giunto il
momento di procedere all’interno dell’UE a un approccio più coerente, che
conferisca al canale Europol un ruolo centrale. In tal senso, quando la scelta
del canale non è giuridicamente definita, il canale Europol, tramite lo
strumento SIENA, dovrebbe diventare il canale prescelto, tranne quando ragioni
particolari impongano di utilizzarne un altro. Così, ad esempio, le richieste
di cooperazione di polizia attualmente effettuate utilizzando la rete SISNET
(che giungerà a termine non appena SIS II diventerà operativo[27]) dovrebbero in futuro essere
effettuate tramite SIENA. Alcuni Stati membri privilegiano un approccio
che lascia ampia flessibilità di utilizzare i diversi canali. La Commissione
non è d’accordo. La definizione da parte di tutti gli Stati membri di norme
nazionali applicabili alla scelta dei canali e la convergenza verso un unico
approccio comune risulterebbero più efficaci rispetto all’attuale approccio
dispersivo. La scelta del canale Europol è giustificabile in base ai suoi
vantaggi. Gli ufficiali di collegamento Europol possono essere chiamati a
intervenire in caso di necessità. Lo strumento SIENA, utilizzato per gli scambi
bilaterali diretti, può anche favorire lo scambio di informazioni con Europol conformemente
ai requisiti della decisione Europol e dell’iniziativa svedese. I messaggi
SIENA sono strutturati, possono gestire grandi volumi di dati e sono trasmessi
con un livello elevato di sicurezza. La protezione dei dati è rafforzata dallo
scambio di informazioni in un formato strutturato, ad esempio tramite SIENA. L’approccio
suggerito è pienamente in linea con la proposta della Commissione di riforma di
Europol e con gli orientamenti strategici definiti dal Consiglio europeo nel
programma di Stoccolma, che afferma che “Europol dovrebbe diventare il punto
nodale dello scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati
membri, un fornitore di servizi e una piattaforma per i servizi di applicazione
della legge”. Gestione dei canali. Un unico punto di contatto (SPOC) è uno “sportello unico” per la
cooperazione internazionale tra le forze di polizia, che operano 24 ore su 24 e
7 giorni su 7, in cui uno Stato membro riunisce il proprio ufficio SIRENE, l’unità
nazionale Europol e gli uffici centrali nazionali Interpol, e i punti di
contatto per altri canali. La creazione da parte di ciascuno Stato membro, di
un punto di contatto unico (anche se questo termine non è sempre utilizzato) figurava
nel 2007 tra le conclusioni della terza tornata di visite[28] di valutazione reciproca e tra
le raccomandazioni del manuale del 2008. La maggior parte degli Stati membri
dispone di un dipartimento per la cooperazione internazionale tra forze di
polizia, ma solo alcuni sono dotati delle caratteristiche di un autentico “sportello
unico”. Nel 2012, il Consiglio ha invitato gli Stati membri ad esaminare le
possibilità di istituire uno “sportello unico"[29]. La Commissione andrebbe
oltre: per migliorare lo scambio di informazioni in materia di applicazione
della legge nell’UE nel suo insieme, tutti gli Stati membri dovrebbero
istituire uno “sportello unico” con determinate caratteristiche minime. Per le richieste rivolte a un altro Stato
membro, il fatto di riunire i vari canali in un’unica struttura organizzativa
che segua le norme nazionali applicabili alla scelta del canale, garantirà la
corretta e coerente scelta dei canali, nonché la qualità delle richieste. La
qualità è garantita dal fatto che lo “sportello unico” convalida le richieste
per confermare se siano necessarie e appropriate. Quando le informazioni non
vengono scambiate mediante uno “sportello unico” (ma passano, ad esempio, per i
Centri di cooperazione di polizia e doganale (CCPD) o tramite le agenzie
nazionali che effettuano scambi diretti tramite SIENA), uno “sportello unico” può
garantire un coordinamento nazionale. Per le richieste in arrivo, gli “sportelli
unici” dovrebbero, se la legge lo consente, avere accesso diretto alle banche
dati nazionali per rispondere alle richieste rapidamente, in particolare entro
i termini prescritti dall’iniziativa svedese. Le regole del Manuale SIRENE (ad
esempio in materia di sicurezza, sistemi di flusso di lavoro, la qualità dei
dati e il personale) potrebbero costituire una base per organizzare tutti i canali
in modo coerente. La condivisione delle risorse, ad esempio relative al
personale e alle infrastrutture, può contribuire alla riduzione dei costi o
almeno a un uso migliore delle risorse. Gli “sportelli unici” dovrebbero comprendere
tutte le autorità di contrasto della criminalità, comprese le dogane. Si
dovrebbe instaurare una cooperazione tra “sportelli unici” e i centri nazionali
di coordinamento (CNC) per la sorveglianza delle frontiere. Se compatibile con
i sistemi giuridici nazionali, dovrebbero essere instaurati collegamenti con le
autorità giudiziarie, in particolare laddove queste dirigono le indagini
penali. Un numero crescente di CCPD[30] effettuano soddisfacenti
scambi di informazioni a livello locale e regionale. Le conferenze annuali a
livello dell’UE consentono di condividere le esperienze e di discutere approcci
comuni. Sebbene il numero generalmente elevato di scambi non riguardi per lo
più i casi più gravi di criminalità organizzata, una delle sfide consiste nel
garantire che le informazioni nei casi in questione raggiunga il livello
nazionale (“sportello unico”) e, se del caso, Europol. In questo contesto, la
Commissione attende con impazienza i risultati di un progetto pilota in corso
(nell’ambito di un’azione relativa alla strategia di gestione dell’informazione)
che utilizza SIENA in un centro di cooperazione di polizia e doganale. La piattaforma di scambio delle
informazioni è un’azione relativa alla strategia di gestione delle
informazioni condotta da Europol intesa a sviluppare un portale comune per
accedere ai canali e ai sistemi esistenti, nel pieno rispetto delle rispettive norme
di sicurezza e della protezione dei dati. La Commissione ritiene che sia
vantaggioso facilitare l’utilizzo dei canali e dei sistemi esistenti, ma che
sia necessario un’ulteriore valutazione del rapporto costi/benefici di una
piattaforma di scambio di informazioni, di riflettere sulle fonti di finanziamento,
e sulla conduzione del progetto. Tale valutazione dovrebbe coinvolgere anche l’Agenzia
IT[31]. Gli Stati membri sono invitati a: ·
utilizzare, per gli scambi in cui il canale non è
giuridicamente definito, il canale Europol utilizzando lo strumento SIENA come
canale prescelto, a meno che esistano ragioni particolari di utilizzarne un
altro; ·
elaborare istruzioni nazionali per la scelta del
canale; ·
in particolare, quando il SIS II sarà operativo e
SISNET sarà dismesso, utilizzare il canale Europol e lo strumento SIENA per gli
scambi nel settore della cooperazione di polizia che attualmente sono
effettuati utilizzando la rete SISNET; ·
creare, se non già esistente, un punto di contatto
unico (Single Point of Contact - SPOC) per tutti i principali canali,
disponibile 24/7, che riunisca tutte le autorità di contrasto della criminalità,
con accesso alle banche dati nazionali; ·
garantire che le informazioni scambiate attraverso
i centri di cooperazione di polizia e doganale siano, come opportuno, trasmesse
al più alto livello nazionale, e, se del caso, a Europol; ·
instaurare una cooperazione tra gli sportelli unici
e i centri nazionali di contatto EUROSUR. Il Consiglio è invitato a: ·
modificare le raccomandazioni a livello UE al fine
di tener conto degli orientamenti relativi alla scelta di canali di cui sopra. La Commissione intende: ·
partecipare ai lavori volti a valutare la
fattibilità di una piattaforma di scambio di informazioni. 3.3. Garantire la qualità dei
dati, la sicurezza e la protezione Le garanzie in materia di protezione dei dati contenute
negli strumenti esistenti devono essere scrupolosamente osservate. Ai sensi
della proposta della Commissione, del 25 gennaio 2012, relativa a una direttiva
applicabile al trattamento dei dati personali fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati[32],
vanno rivedute le norme di protezione dei dati contenute negli strumenti
esistenti al fine di valutare la necessità di renderli coerenti con la
direttiva. Un elevato livello di sicurezza dei dati è necessario per proteggere l’integrità dei dati personali scambiati e
per garantire la fiducia degli Stati membri nello scambio di informazioni. La
solidità di una catena è quella del suo anello più debole. Gli Stati membri e
le agenzie dell’UE devono garantire lo scambio dei dati tramite reti che presentano
un alto grado di sicurezza. La menzionata proposta di direttiva contiene norme
in materia di sicurezza dei dati[33],
e a livello dell’UE esistono dettagliate norme di sicurezza per la protezione
delle informazioni classificate UE[34].
Un elevato livello di qualità dei dati è altrettanto importante. In questo contesto rivestono grande
importanze le “procedure operative”, ossia il modo in cui lo scambio di
informazioni avviene nella pratica. Si tratta ad esempio, ove sia possibile e
opportuno, di automatizzare determinati compiti. Ad esempio, trattare una
richiesta di informazioni proveniente da un altro Stato membro richiede che i
dati registrati in un sistema nazionale vengano reinseriti nel mezzo di
comunicazione utilizzato. Una procedura manuale comporta il rischio dell’introduzione
di errori ed è dispendiosa in termini di tempo. Automatizzare tali compiti sarà
reso possibile dal progetto UMF II[35],
un’altra azione relativa della strategia di gestione delle informazioni. Questo
progetto finanziato dall’UE e condotto da Europol mira a normalizzare il
formato dei messaggi utilizzati per chiedere informazioni e fornire risposte.
Ciò consentirebbe l’automazione del trasferimento di dati tra i diversi sistemi
nazionali, ad esempio i sistemi di gestione dei dossier nazionali e SIENA. Oltre
ai potenziali risparmi sui costi, o almeno un migliore utilizzo delle risorse,
l’eliminazione del reinserimento manuale dei dati comporterebbe duplici
vantaggi. Da un lato, il personale che si rende così disponibile può essere
impiegato in compiti di convalida, e, dall’altro, riducendo gli errori di
copiatura e facilitando lo scambio di informazioni in formati strutturati, la
gestione e la protezione dei dati risulteranno migliorati. L’automatizzazione dei compiti non implica che
ogni funzionario di polizia nell’UE debba avere accesso a tutte le informazioni
di polizia nell’UE. Gli scambi devono essere limitati a quanto necessario e
opportuno e devono essere gestiti in modo da garantire che rimangano all’interno
di tali limiti. Le ricerche automatizzate, intese a superare i problemi di
capacità, funzionano quindi nell’ambito dei vigenti strumenti dell’UE di
scambio di informazioni su base “hit/no hit” (ad esempio, SIS, DNA e
impronte digitali in ambito Prüm), oppure sono limitate a determinati tipi di
dati (ad esempio dati di immatricolazione dei veicoli in ambito Prüm). Alcuni
compiti non possono e non devono essere automatizzati, in particolare la
convalida delle domande e delle risposte. Ciò è particolarmente importante nel
contesto dell’iniziativa svedese, che prevede che le richieste siano giustificate. Infine, l’interoperabilità tra i
diversi sistemi nazionali e strutture amministrative può generare benefici in
termini di coerenza delle procedure, rapidità dei tempi di risposta, migliore
qualità dei dati e semplificazione di progettazione e sviluppo. Il quadro
europeo di interoperabilità[36]
individua quattro livelli di interoperabilità: tecnico, linguistico,
organizzativo e giuridico. Il progetto UMF II svilupperà il livello
semantico[37].
L’allineamento verso pratiche comuni (sportelli unici, scelta dei canali)
promuoverà il livello organizzativo. In ogni caso, le informazioni saranno
sempre scambiate e utilizzate solo se consentito per legge. Europol e gli Stati membri sono invitati a: ·
proseguire lo sviluppo degli standard UMF II. 3.4. Migliorare la formazione e la
sensibilizzazione Per dotare i funzionari delle autorità di
contrasto della criminalità delle conoscenze e delle competenze necessarie per
cooperare in modo efficace, la Commissione sta elaborando un programma di
formazione europea in materia di applicazione della legge. Uno studio dell’UE
ha dimostrato che il tema degli strumenti di scambio di informazioni è trattato
nella formazione iniziale del personale delle autorità incaricate dell’applicazione
della legge, senza però dare una valutazione qualitativa della formazione. I
funzionari specializzati, ad esempio, coloro che lavorano presso uno “sportello
unico”, devono ricevere una formazione approfondita. Sono stati riconosciuti
proficui anche gli scambi di tale personale[38],
che dovrebbero essere incoraggiati. Gli Stati membri sono invitati a: ·
assicurare che tutti i funzionari delle autorità di
contrasto della criminalità ricevano una formazione appropriata in materia di scambio
di informazioni transfrontaliero; ·
organizzare scambi di personale degli “sportelli
unici”; La Commissione intende: ·
garantire che il programma di formazione europea nel
settore del contrasto della criminalità includa una formazione in materia di scambio
di informazioni transfrontaliero. 3.5. Finanziamento Nell’ambito del Fondo per la prevenzione e la
lotta contro la criminalità (ISEC), l’Unione ha finanziatoprogetti nel settore
dello scambio di informazioni, quali il progetto UMF II (830 000 EUR)
e l’attuazione della decisione Prüm (11,9 milioni di EUR). Il fondo sarà sostituito
nel periodo 2014-2020 da un Fondo europeo per la sicurezza interna dell’UE, di
cui potranno beneficiare anche i progetti di scambio di informazioni. Parte del Fondo per la sicurezza interna sarà amministrato
dagli Stati mediante la “gestione concorrente”, conformemente ai programmi
pluriennali. Tali programmi dovrebbero tenere conto delle pertinenti
priorità nazionali in materia di scambio di informazioni, in linea con le
raccomandazioni formulate nella presente comunicazione. La Commissione intende
parallelamente considerare come alcune parti del Fondo per la sicurezza interna
sottoposte a gestione diretta possono sostenere in particolare dei progetti
pilota, ad esempio lo sviluppo ulteriore di UMF II. Per quanto riguarda la spesa degli Stati membri,
altre raccomandazioni (in tema di “sportelli unici”, UMF II) potrebbero,
come indicato, contribuire alla riduzione dei costi o almeno a un uso migliore
delle risorse. Gli Stati membri sono invitati a: ·
tener conto di determinate priorità in materia di scambio
di informazioni nei programmi pluriennali nazionali nell’ambito del Fondo per
la sicurezza interna dell’UE 2014-2020. La Commissione intende: ·
integrare le regole in materia di scambi di
informazioni nel dialogo con gli Stati membri relativo alla programmazione del
Fondo per la sicurezza interna; ·
avviare un bando per il finanziamento diretto (Commissione)
di progetti pilota pertinenti. 3.6. Statistiche Le statistiche esistenti, benché pertinenti in
alcuni settori (ad esempio SIS, SIENA), non sono complete. Migliorare le
statistiche potrebbero migliorare la conoscenza della reale applicazione dell’iniziativa
svedese (per la quale si conoscono solo le cifre trasmesse via SIENA) e della
decisione Prüm. La rilevazione statistica implica tuttavia un
notevole impiego di risorse, in particolare se non rientra nel normale flusso
di lavoro. Le esercitazioni ad hoc devono essere evitate. È preferibile
privilegiare un approccio progressivo, basandosi sulle procedure già in essere
quali, come descritto nella relazione Prüm, la ricognizione dei riscontri
positivi che hanno contribuito all’avanzamento delle indagini. Un maggiore uso
di SIENA per le richieste nell’ambito dell’iniziativa svedese, come sopra raccomandato,
si tradurrà in un aumento delle statistiche relative allo strumento SIENA. Gli Stati membri sono invitati a: ·
migliorare le statistiche relative alla decisione Prüm. 4. Conclusioni Migliorare lo scambio di informazioni
transfrontaliero non un fine in se stesso, bensì mira a rendere più efficace la
lotta contro la criminalità e quindi a ridurre i danni subiti dalle vittime e dall’economia
dell’UE. Lo scambio di informazioni a livello
transfrontaliero in generale funziona bene e, come dimostrano gli esempi
precedenti, apporta un contributo prezioso nella lotta contro le forme gravi di
criminalità transfrontaliera nell’UE. Esiste tuttavia un margine di
miglioramento. La normativa adottata deve essere pienamente applicata da tutti
gli Stati membri. In futuro, gli Stati membri dovrebbero, in particolare,
convergere verso un uso più sistematico del canale Europol e istituire punti di
contatto unici a livello nazionale, completi di tutte le caratteristiche
necessarie. Da parte sua, la Commissione continuerà ad
esaminare l’attuazione e l’utilizzo degli strumenti, a fornire finanziamenti
dell’UE e a riunire tutti i diversi elementi indispensabili per garantire la
coerenza generale. La Commissione non propone un nuovo strumento a questo
stadio. Se ciò si renderà necessario in futuro, applicherà i principi
sostanziali enunciati nella Comunicazione del 2010: salvaguardia dei diritti
fondamentali, garanzia della necessità, sussidiarietà e un’attenta gestione del
rischio. Sono necessari sforzi considerevoli per garantire
che le informazioni pertinenti siano condivise con Europol, in modo da creare
un quadro completo a livello dell’UE della criminalità transfrontaliera. La
proposta della Commissione relativa alla riforma di Europol permetterà di
rispondere a tali esigenze. Tuttavia, l’applicazione delle raccomandazioni
contenute nella presente comunicazione per un ricorso più sistematico al canale
Europol e al suo mezzo di comunicazione sicura SIENA permetterebbe già da ora
di facilitare la trasmissione di informazioni a Europol . Per dare seguito alla presente comunicazione, la Commissione continuerà
a lavorare con gli Stati membri nel contesto della strategia di gestione delle
informazioni dell’UE per la sicurezza interna, e invita il Consiglio a
organizzare un dibattito annuale nell’ambito del suo comitato permanente per la
sicurezza interna. La Commissione invita inoltre il Parlamento europeo a
discutere le raccomandazioni proposte, anche in seno alla commissione speciale
sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro. [1] La
strategia di sicurezza interna dell’UE in azione, COM (2010) 673. [2] COM
(2010) 385. [3] Conclusioni
del Consiglio del 30 novembre 2009, doc. 16637/09. [4] http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/categories/studies/index_en.htm. [5] Decisione
quadro 2006/960/JHA del Consiglio. [6] Decisione
2008/615/GAI del Consiglio. [7] Decisione
2009/371/GAI del Consiglio. [8] Decisione
2007/533/GAI del Consiglio. [9] Agenzia
europea per la gestione operativa di sistemi IT su larga scala nello spazio di
libertà, sicurezza e giustizia (Agenzia IT). [10] La
prossima strategia europea in materia di sicurezza informatica offrirà
l’occasione di valutare le future esigenze di scambio di informazioni tra le
autorità competenti in materia di sicurezza delle reti e dell’informazione e le
autorità di contrasto della criminalità, ad esempio attraverso il Centro
europeo per la lotta alla criminalità informatica. [11] Banca
dati dell’UE delle impronte digitali dei richiedenti asilo e coloro che
valicano le frontiere clandestinamente. [12] “Supplementary
Information REquest at the National Entries”. [13] “Secure
Information Exchange Network Application”. [14] Decisione
quadro 2008/977/GAI del Consiglio. [15] I seguenti Stati membri si sono conformati all’obbligo di
attuazione:
DNA: BG/CZ/DE/ES/EE/FR/CY/LV/LT/LU/HU/NL/AT/PT/RO/SI/SK/FI;
Impronte digitali: BG/CZ/DE/EE/ES/FR/CY/LT/LU/HU/NL/AT/SI/SK;
Immatricolazione di veicoli: BE/DE/ES/FR/LT/LU/NL/AT/PL/RO/SI/FI/SE.
Per ulteriori informazioni, si rimanda alla relazione Prüm [16] SEC
(2011) 593. [17] I
seguenti Stati membri devono ancora adottare la normativa di attuazione:
BE/EL/IT/LU. [18] BG/CZ/DK/DE/EE/ES/FR/CY/HU/LT/LV/NL/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE. [19] IE/MT/AT/UK. [20] Doc.
9512/1/10. [21] Conclusioni
del Consiglio del27 e 28 ottobre 2011, doc. 15277/11. [22] https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/rand_evaluation_report.pdf [23] Conclusioni
del Consiglio del 7 e 8 giugno 2012. [24] http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/categories/studies/index_en.htm. [25] Doc.
7968/08. [26] Ripetuti
negli Orientamenti sull’attuazione dell’iniziativa svedese, doc. 9512/1/10. [27] La
rete di comunicazione SIS II è giuridicamente limitata ai dati SIS II e alle
informazioni supplementari. [28] Doc.
13321/3/07. [29] Conclusioni
del Consiglio del 7 e 8 giugno 2012, doc. 10333/12. [30] 38
a fine 2011. [31] Agenzia
europea per la gestione operativa di sistemi IT su larga scala nello spazio di
libertà, sicurezza e giustizia (Agenzia IT). [32] COM
(2012) 10. [33] Articoli
da 27 a 29 della proposta. [34] Decisione
2011/292/UE del Consiglio. [35] Universal
Message Format (formato del messaggio universale). [36] COM
(2010) 744. [37] UMF
II tiene conto di altri lavori sulla semantica, quali i modelli di dati comuni
elaborati nell’ambito del programma UE sulle soluzioni di interoperabilità per
le pubbliche amministrazioni europee. [38] Doc.
10333/12.