52012DC0684

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sul sistema volontario di progettazione ecocompatibile per decoder complessi /* COM/2012/0684 final */


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sul sistema volontario di progettazione ecocompatibile per decoder complessi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.           Introduzione e quadro giuridico

La direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile di prodotti connessi all’energia (la direttiva sulla progettazione ecocompatibile)[1] fornisce un quadro giuridico per la definizione di specifiche di progettazione ecocompatibile per gruppi selezionati di prodotti prioritari.

Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a c), della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, un gruppo di prodotti prioritari è oggetto di una misura di esecuzione vincolante (ad esempio un regolamento della Commissione) o di una misura di autoregolamentazione (ad esempio un accordo volontario concluso dall’industria), se soddisfa tre condizioni: (i) rappresenta un significativo volume di vendite, (ii) ha un significativo impatto ambientale e (iii) possiede significative potenzialità di miglioramento.

Inoltre, il considerando 18 della direttiva sulla progettazione ecocompatibile afferma che i gruppi di prodotti prioritari dovrebbero essere soggetti a iniziative alternative quali l’autoregolamentazione da parte dell’industria o gli accordi volontari e non a misure di esecuzione vincolanti, allorché ciò permette di conseguire gli obiettivi in maniera più rapida o meno costosa che tramite specifiche vincolanti.

Gli accordi volontari o le altre misure di autoregolamentazione possono essere considerati come alternative alle misure di esecuzione nel contesto della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, a condizione che siano conformi ai criteri di cui all’allegato VIII della direttiva sulla progettazione ecocompatibile.

2.           Sistema volontario proposto dall’industria per i CSTB

L’articolo 16, paragrafo 2, lettera a) della direttiva sulla progettazione ecocompatibile stabilisce che la Commissione introduce, se del caso, misure di esecuzione iniziando dai prodotti di elettronica di consumo che presentano un potenziale elevato per una riduzione efficiente in termini di costi delle emissioni di gas serra.

La Commissione europea ha commissionato studi preparatori per gruppi di prodotti di elettronica di consumo, tra cui i decoder complessi, ovvero i ricevitori per la televisione a pagamento[2].

Lo studio preparatorio sui decoder complessi (CSTB)[3] ha confermato che questa categoria di prodotti soddisfa i criteri di cui all’articolo 15 della direttiva sulla progettazione ecocompatibile. In particolare, essa rappresenta significativi volumi di vendita, ha un significativo impatto ambientale e possiede significative potenzialità di miglioramento. Di conseguenza, i CSTB possono essere oggetto di una misura di esecuzione o di autoregolamentazione.

Le imprese attive sul mercato dei CSTB hanno proposto un sistema volontario per il gruppo di prodotti CSTB nell’UE e, a tal fine, hanno concluso un accordo volontario che stabilisce requisiti specifici per la progettazione ecocompatibile degli CSTB immessi e/o messi in servizio sul mercato dell’UE. Il sistema volontario è in vigore dal 1º luglio 2010.

Secondo tale sistema, ogni firmatario del contratto si impegna a garantire che almeno il 90% di tutti i modelli di CSTB che immette sul mercato e/o mette in servizio rispetti gli obiettivi di consumo energetico concordati per il periodo di tempo in questione, come definito nell’accordo volontario. L’aspetto ambientale dei CSTB, considerato significativo per stabilire le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei CSTB nell’accordo volontario, è il consumo di elettricità nella fase di utilizzo. Gli impegni assunti dai firmatari dell’accordo volontario ridurranno il consumo di energia elettrica (tra il 2011 e il 2020) a 115 TWh (terawatt/ora) con un risparmio di 44 TWh, corrispondenti a 21 Mt di emissioni di CO2.

Il sistema volontario proposto dall’industria è stato oggetto di una valutazione d’impatto completa da parte della Commissione[4] e di consultazioni delle parti interessate nel corso del forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile[5] istituito ai sensi dell’articolo 18 della direttiva sulla progettazione ecocompatibile. Inoltre, nel marzo 2012, l’industria ha fornito alla Commissione le informazioni aggiornate circa la copertura del mercato del sistema[6] che erano necessarie per completare la valutazione del sistema da parte della Commissione.

La valutazione dell’impatto ha concluso che il sistema volontario proposto potrebbe conseguire gli obiettivi politici più rapidamente e a minor costo rispetto alle specifiche vincolanti. Ha inoltre concluso che, come richiesto dall’allegato VIII della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, il sistema proposto ha rispettato tutte le disposizioni del trattato (in particolare le regole del mercato interno e della concorrenza), gli impegni internazionali dell’UE (comprese le norme commerciali multilaterali), gli obiettivi della direttiva sulla progettazione ecocompatibile e i criteri di valutazione specifici, ossia (i) partecipazione aperta, (ii) valore aggiunto, (iii) rappresentatività, (iv) obiettivi quantificati e scaglionati, (v) coinvolgimento della società civile, (vi) monitoraggio e relazioni, (vii) rapporto costi/efficacia della gestione di un’iniziativa di autoregolamentazione, (viii) sostenibilità e (ix) compatibilità con gli incentivi.

3.           Elementi dell’accordo volontario

L’accordo volontario concluso dall’industria stabilisce requisiti specifici per la progettazione ecocompatibile di CSTB introdotti sul mercato e/o messi in servizio. Ogni firmatario dell’accordo si impegna affinché almeno il 90% dei propri CSTB immessi sul mercato dell’UE (a prescindere dalla loro origine) sia conforme ai requisiti minimi di efficienza in termini di consumo totale di energia (total energy consumption, TEC).

Oltre a fissare i requisiti di progettazione ecocompatibile, l’accordo istituisce due organi amministrativi:

· il comitato direttivo, composto da rappresentanti dei firmatari dell’accordo e dalla Commissione europea, che gestisce l’accordo[7], e

· l’ispettore indipendente, che verifica la conformità dei firmatari individuali con gli impegni indicati nel contratto e fornisce alla Commissione le relazioni di conformità[8].

L’accordo definisce inoltre:

· obblighi di presentare relazioni, specificando che ogni firmatario deve fornire le informazioni richieste all’ispettore indipendente e che la società inadempiente rischia di perdere il suo status di firmatario, e

· monitoraggio delle regole, specificando che l’efficacia del contratto sarà regolarmente valutata dalla Commissione e dal forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile (composto da rappresentanti degli Stati membri, dell’industria e delle ONG).

Inoltre, l’accordo prevede una procedura che consente al comitato direttivo di modificare le disposizioni dell’accordo, in particolare di regolare la severità dei requisiti alla situazione del mercato. Un approccio flessibile in termini di definizione dei parametri rilevanti e delle specifiche applicabili è particolarmente importante nel caso dei CSTB, poiché le loro funzioni evolvono rapidamente.

Per fornire a tutte le parti interessate, e in particolare ai potenziali firmatari, le informazioni corrette e aggiornate sui requisiti applicabili ai CSTB in tempo utile, la versione più recente dell’accordo volontario sarà sempre pubblicata insieme alla valutazione d’impatto e alla presente relazione sul sito web Europa della Commissione, dedicato alla politica di progettazione ecocompatibile[9].

L’accordo volontario sarà completato da altre iniziative esistenti, in particolare dal codice europeo di condotta per i servizi di televisione digitale stilato dal Centro comune di ricerca della Commissione europea[10], che cerca soluzioni tecnologiche innovative e stabilisce norme di efficienza auspicabili per i CSTB.

4.           Accettazione del sistema volontario

Poiché il sistema volontario proposto dall’industria per i CSTB raggiungerà obiettivi politici in maniera più rapida o meno costosa delle specifiche vincolanti ed è inoltre conforme a tutti i criteri di cui all’allegato VIII della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, la Commissione ritiene che i CSTB immessi e/o messi in servizio sul mercato dell’UE debbano essere soggetti al sistema volontario di progettazione ecocompatibile istituito dall’industria per i CSTB. Le condizioni di tale sistema sono stabilite nell’accordo volontario concluso dall’industria.

La Commissione ritiene che questo sistema volontario sia una valida alternativa a una misura di esecuzione per la progettazione ecocompatibile. Di conseguenza, la Commissione si asterrà dallo stabilire specifiche vincolanti per la progettazione ecocompatibile dei CSTB immessi sul mercato dell’Unione europea fintanto che l’accordo volontario e le versioni successive stipulate ai sensi dello schema volontario proposto raggiungano, a giudizio della Commissione, gli obiettivi e i principi generali definiti nella direttiva sulla progettazione ecocompatibile.

In particolare, il sistema volontario deve continuare a rispettare, per tutta la durata della sua applicazione, i principi generali definiti nella direttiva sulla progettazione ecocompatibile, tra cui: contributo al conseguimento degli obiettivi politici della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, apertura alla partecipazione di tutte le aziende attive sul mercato dei CSTB, copertura di una grande maggioranza del settore economico interessato[11], chiarezza e univocità dei termini e delle condizioni, trasparenza, sistema di monitoraggio ben concepito e nessun onere amministrativo eccessivo. Inoltre, i requisiti specifici per la progettazione ecocompatibile dei CSTB immessi e/o messi in servizio sul mercato dell’UE, che sono definiti nel contratto volontario e nelle versioni successive stipulate nell’ambito del sistema volontario, devono fornire un valore aggiunto in termini di miglioramento della prestazione ambientale nel suo complesso dei prodotti presi in considerazione.

Inoltre, i firmatari del sistema volontario sono tenuti a:

· valutare costantemente i progressi nell’applicazione del sistema,

· cooperare con i servizi della Commissione, gli Stati membri e le parti interessate per migliorare in modo continuativo le prestazioni ambientali dei CSTB, in particolare riducendo costantemente gli obiettivi di consumo di energia definiti nell’accordo volontario, e includere altri aspetti ambientali, se del caso,

· cooperare con i servizi della Commissione, gli Stati membri e le parti interessate per migliorare il meccanismo di relazione e le regole di monitoraggio,

· fornire, entro i termini previsti dall’accordo volontario, i dati pertinenti per consentire alla Commissione e alle parti interessate di controllare il raggiungimento degli obiettivi dell’accordo, in base al quale ogni firmatario si impegna a fornire informazioni su tutti i modelli di CSTB che ha immesso e/o messo in servizio sul mercato dell’UE e sul consumo di energia di ciascun modello di CSTB oggetto dell’accordo volontario, e

· adoperarsi per garantire la partecipazione attiva nel sistema da parte dei potenziali firmatari.

5.           Monitoraggio del sistema volontario

Come richiesto dal punto 6 dell’allegato VIII della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, la Commissione, assistita dal forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile e dal comitato di cui all’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, seguirà l’applicazione del sistema volontario, in particolare il rispetto dei principi generali, nonché l’adeguatezza delle specifiche di progettazione ecocompatibile indicate nell’accordo volontario e nelle eventuali versioni successive.

La Commissione rivolgerà particolare attenzione agli obblighi di relazione e alle regole di monitoraggio di cui alla direttiva sulla progettazione ecocompatibile, nelle linee guida della Commissione esistenti e nell’accordo stesso. In particolare, la Commissione verificherà se le disposizioni del contratto e la loro applicazione da parte dei firmatari consentono alla Commissione e alle parti interessate (comprese le autorità nazionali) di controllare adeguatamente l’efficacia dell’accordo e in che misura raggiunge gli obiettivi.

Se la Commissione conclude che gli obiettivi e i principi generali della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, come risulta dal sistema volontario, non saranno raggiunti e/o i firmatari del sistema volontario non ridurranno in modo costante gli obiettivi di consumo energetico specificati nell’accordo volontario o non includeranno, se del caso, altri aspetti ambientali nelle versioni successive, essa adotterà le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei CSTB per mezzo di una misura di esecuzione vincolante.

6.           Conclusioni

Il sistema di progettazione ecocompatibile volontario proposto dall’industria per i CSTB è conforme a tutte le disposizioni del trattato, agli impegni internazionali dell’Unione europea e ai criteri di valutazione specifici, pertanto è considerato valido ai sensi della direttiva sulla progettazione ecocompatibile.

Dalla valutazione della Commissione risulta che il presente sistema di progettazione ecocompatibile volontario conseguirà gli obiettivi strategici più rapidamente e a minor costo rispetto alle specifiche vincolanti.

La Commissione riconosce che i CSTB immessi e/o messi in servizio sul mercato dell’UE dovrebbero essere soggetti al sistema volontario di progettazione ecocompatibile. Le condizioni di tale schema sono stabilite nell’accordo volontario concluso dall’industria.

La Commissione ritiene tale sistema volontario una valida alternativa a una misura di esecuzione per la progettazione ecocompatibile, pertanto si asterrà, per il momento, dallo stabilire specifiche di progettazione ecocompatibile vincolanti per i CSTB immessi e/o messi in servizio sul mercato dell’UE.

La Commissione monitorerà l’applicazione del sistema volontario. Qualora tale monitoraggio rivelasse che gli obiettivi e i principi generali della direttiva sulla progettazione ecocompatibile non vengono rispettati, la Commissione prenderà in considerazione la possibilità di stabilire delle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei CSTB in una misura di esecuzione vincolante.

[1]               GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

[2]               Ricevitori dei seguenti tipi di segnali di televisione digitali: cavo, satellite, protocollo internet, terrestre.

[3]               Studio preparatorio EuP "Lotto 18 - decoder complesso, Bio Intelligence Service SAS, Francia, relazione finale del dicembre 2008. Documentazione disponibile sul sito web della DG ENER per la progettazione ecocompatibile http://ec.europa.eu/energy/efficiency/studies/ecodesign_en.htm.

[4]               Il comitato per la valutazione d’impatto ha espresso il proprio parere favorevole sulla valutazione d’impatto il 1º dicembre 2010.

[5]               Riunione del forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile del 12 ottobre 2009.

[6]               Secondo i risultati di uno studio sulla penetrazione sul mercato nel mese di gennaio 2012, il mercato dell’UE avrebbe spedito un totale di 23,5 milioni di CSTB nel 2012, di cui 18,2 milioni da parte di firmatari dell’accordo volontario e 19,6 milioni da firmatari e potenziali firmatari.

[7]               I rappresentanti degli Stati membri dell’UE, dei paesi EFTA/SEE e delle ONG hanno lo status di osservatore.

[8]               Relazioni di conformità sono messe a disposizione e discusse con le parti interessate.

[9]               http://ec.europa.eu/energy/efficiency/labelling/agreements_en.htm.

[10]             http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/html/standby_initiative_main.htm.

[11]             Almeno il 70% dei prodotti immessi sul mercato.