RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sul sistema volontario di progettazione ecocompatibile per decoder complessi /* COM/2012/0684 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO sul sistema volontario di progettazione
ecocompatibile per decoder complessi (Testo rilevante ai fini del SEE) 1. Introduzione e
quadro giuridico La direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa
all’istituzione di un quadro per l’elaborazione
di specifiche per la progettazione ecocompatibile di prodotti connessi all’energia (la direttiva sulla progettazione ecocompatibile)[1] fornisce
un quadro giuridico per la definizione
di specifiche di progettazione ecocompatibile per gruppi selezionati di
prodotti prioritari. Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a c), della direttiva
sulla progettazione ecocompatibile, un gruppo di
prodotti prioritari è oggetto di
una misura di esecuzione vincolante (ad
esempio un regolamento della Commissione) o di una misura di autoregolamentazione (ad esempio un accordo volontario concluso dall’industria), se soddisfa tre condizioni: (i) rappresenta
un significativo volume di vendite, (ii) ha un significativo impatto ambientale e (iii) possiede
significative potenzialità di miglioramento. Inoltre, il considerando 18 della
direttiva sulla progettazione ecocompatibile afferma che i gruppi di
prodotti prioritari dovrebbero
essere soggetti a iniziative alternative quali l’autoregolamentazione da parte dell’industria
o gli accordi volontari e non a misure
di esecuzione vincolanti, allorché ciò permette di conseguire gli obiettivi
in maniera più rapida o meno costosa
che tramite specifiche vincolanti. Gli accordi volontari o le altre misure di autoregolamentazione possono
essere considerati come alternative alle misure di esecuzione nel contesto della
direttiva sulla progettazione ecocompatibile, a
condizione che siano conformi ai criteri
di cui all’allegato VIII della
direttiva sulla progettazione ecocompatibile. 2. Sistema
volontario proposto dall’industria per i CSTB L’articolo 16, paragrafo 2, lettera a) della direttiva sulla
progettazione ecocompatibile stabilisce che la
Commissione introduce, se del caso, misure di esecuzione iniziando dai prodotti di
elettronica di consumo che
presentano un potenziale elevato
per una riduzione efficiente in termini di costi delle emissioni di gas serra. La Commissione europea ha
commissionato studi preparatori
per gruppi di prodotti di elettronica di
consumo, tra cui i decoder complessi, ovvero i ricevitori per la televisione a pagamento[2]. Lo studio preparatorio sui decoder complessi (CSTB)[3]
ha confermato che questa categoria di prodotti
soddisfa i criteri di cui all’articolo
15 della direttiva sulla progettazione
ecocompatibile. In particolare, essa
rappresenta significativi volumi di vendita, ha un significativo impatto ambientale e possiede
significative potenzialità di miglioramento. Di conseguenza, i CSTB possono essere oggetto di una misura
di esecuzione o di autoregolamentazione. Le imprese attive sul mercato dei CSTB hanno proposto un sistema volontario per il gruppo di prodotti CSTB nell’UE e, a tal
fine, hanno concluso un accordo
volontario che stabilisce requisiti specifici per la progettazione ecocompatibile
degli CSTB immessi e/o messi in servizio sul mercato dell’UE.
Il sistema volontario è in vigore dal 1º
luglio 2010. Secondo tale sistema, ogni firmatario del contratto
si impegna a garantire che almeno il 90%
di tutti i modelli di CSTB che immette sul mercato e/o mette in servizio rispetti gli obiettivi
di consumo energetico concordati per
il periodo di tempo in questione,
come definito nell’accordo volontario. L’aspetto
ambientale dei CSTB, considerato
significativo per stabilire le
specifiche per la progettazione ecocompatibile dei
CSTB nell’accordo volontario, è il
consumo di elettricità nella fase
di utilizzo. Gli impegni assunti dai
firmatari dell’accordo volontario
ridurranno il consumo di energia
elettrica (tra il 2011 e il
2020) a 115 TWh (terawatt/ora)
con un risparmio di 44 TWh, corrispondenti a 21 Mt di emissioni
di CO2. Il
sistema volontario proposto dall’industria è stato oggetto di una valutazione d’impatto completa da parte della Commissione[4]
e di consultazioni delle parti
interessate nel corso del forum
consultivo sulla progettazione ecocompatibile[5] istituito ai
sensi dell’articolo 18 della direttiva
sulla progettazione ecocompatibile. Inoltre, nel
marzo 2012, l’industria ha fornito alla
Commissione le informazioni aggiornate circa la copertura del mercato del sistema[6]
che erano necessarie per completare
la valutazione del sistema da parte della Commissione. La valutazione dell’impatto ha concluso che il sistema
volontario proposto potrebbe conseguire gli obiettivi politici più rapidamente e a minor costo rispetto alle specifiche vincolanti. Ha inoltre concluso che, come richiesto dall’allegato
VIII della direttiva sulla progettazione
ecocompatibile, il sistema proposto ha rispettato tutte le disposizioni del trattato (in particolare le regole del mercato
interno e della concorrenza), gli impegni
internazionali dell’UE (comprese le norme commerciali multilaterali), gli obiettivi della
direttiva sulla progettazione ecocompatibile e i criteri di valutazione specifici, ossia (i)
partecipazione aperta, (ii) valore aggiunto, (iii) rappresentatività, (iv) obiettivi quantificati e scaglionati, (v)
coinvolgimento della società civile, (vi)
monitoraggio e relazioni, (vii)
rapporto costi/efficacia della gestione di un’iniziativa di autoregolamentazione, (viii)
sostenibilità e (ix) compatibilità
con gli incentivi. 3. Elementi dell’accordo
volontario L’accordo volontario concluso dall’industria stabilisce
requisiti specifici per la
progettazione ecocompatibile di CSTB introdotti sul mercato e/o messi in servizio.
Ogni firmatario dell’accordo si impegna affinché almeno il 90% dei propri
CSTB immessi sul mercato
dell’UE (a prescindere dalla loro
origine) sia conforme ai requisiti minimi di efficienza in termini di consumo
totale di energia (total energy consumption, TEC). Oltre a fissare i requisiti di
progettazione ecocompatibile, l’accordo istituisce
due organi amministrativi: ·
il comitato direttivo, composto da rappresentanti dei firmatari dell’accordo
e dalla Commissione europea, che
gestisce l’accordo[7],
e ·
l’ispettore indipendente, che verifica la conformità dei firmatari individuali con gli impegni indicati nel contratto e fornisce
alla Commissione le relazioni di
conformità[8]. L’accordo definisce inoltre: ·
obblighi di presentare relazioni, specificando che ogni
firmatario deve fornire le
informazioni richieste all’ispettore indipendente e che la società
inadempiente rischia di perdere il
suo status di firmatario, e ·
monitoraggio delle regole, specificando che l’efficacia
del contratto sarà regolarmente valutata
dalla Commissione e dal forum consultivo
sulla progettazione ecocompatibile (composto
da rappresentanti degli Stati membri, dell’industria e delle ONG). Inoltre, l’accordo prevede una
procedura che consente al comitato direttivo di modificare le disposizioni dell’accordo,
in particolare di regolare la severità dei requisiti alla situazione del
mercato. Un approccio flessibile
in termini di definizione
dei parametri rilevanti e delle
specifiche applicabili è particolarmente importante
nel caso dei CSTB, poiché le loro funzioni evolvono rapidamente. Per fornire a tutte le parti interessate, e in particolare ai potenziali firmatari,
le informazioni corrette e aggiornate
sui requisiti applicabili ai CSTB in tempo utile, la
versione più recente dell’accordo volontario sarà sempre pubblicata insieme alla valutazione d’impatto e alla presente
relazione sul sito web Europa della Commissione, dedicato alla politica di progettazione
ecocompatibile[9]. L’accordo volontario sarà completato da altre
iniziative esistenti, in
particolare dal codice europeo di condotta per i servizi di televisione digitale stilato dal Centro comune
di ricerca della Commissione europea[10], che cerca
soluzioni tecnologiche innovative e
stabilisce norme di efficienza auspicabili per i CSTB. 4. Accettazione del sistema volontario Poiché il sistema volontario proposto dall’industria per i CSTB raggiungerà obiettivi
politici in maniera più rapida o meno costosa delle specifiche vincolanti
ed è inoltre conforme a tutti i criteri
di cui all’allegato VIII della direttiva
sulla progettazione ecocompatibile, la Commissione
ritiene che i CSTB immessi e/o
messi in servizio sul mercato dell’UE
debbano essere soggetti al sistema
volontario di progettazione ecocompatibile
istituito dall’industria per i CSTB.
Le condizioni di tale sistema sono
stabilite nell’accordo volontario concluso dall’industria. La Commissione ritiene che questo sistema
volontario sia una valida alternativa a una misura di esecuzione per la progettazione ecocompatibile. Di
conseguenza, la Commissione si
asterrà dallo stabilire specifiche vincolanti per la
progettazione ecocompatibile dei CSTB immessi sul mercato dell’Unione europea
fintanto che l’accordo volontario e le
versioni successive stipulate ai
sensi dello schema volontario proposto
raggiungano, a giudizio della Commissione,
gli obiettivi e i principi generali definiti nella direttiva sulla progettazione
ecocompatibile. In particolare, il sistema volontario deve
continuare a rispettare, per
tutta la durata della sua applicazione, i principi generali definiti nella direttiva sulla progettazione ecocompatibile, tra
cui: contributo al conseguimento degli obiettivi politici della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, apertura
alla partecipazione di tutte le aziende
attive sul mercato dei CSTB, copertura di una grande
maggioranza del settore economico
interessato[11],
chiarezza e univocità dei termini e delle condizioni,
trasparenza, sistema di monitoraggio ben
concepito e nessun onere
amministrativo eccessivo. Inoltre, i requisiti specifici per la progettazione ecocompatibile dei CSTB
immessi e/o messi in servizio sul
mercato dell’UE, che sono definiti nel contratto volontario e nelle versioni successive stipulate nell’ambito del sistema volontario, devono
fornire un valore aggiunto in termini
di miglioramento della prestazione ambientale
nel suo complesso dei prodotti presi in considerazione. Inoltre, i firmatari del sistema volontario
sono tenuti a: ·
valutare costantemente i progressi nell’applicazione del sistema, ·
cooperare con i servizi della Commissione, gli Stati membri e le parti interessate per migliorare in modo continuativo
le prestazioni ambientali dei CSTB,
in particolare riducendo costantemente
gli obiettivi di consumo di energia definiti
nell’accordo volontario, e
includere altri aspetti ambientali,
se del caso, ·
cooperare con i servizi della Commissione, gli Stati membri e le parti interessate per migliorare il
meccanismo di relazione e le regole di monitoraggio, ·
fornire,
entro i termini previsti dall’accordo
volontario, i dati pertinenti per
consentire alla Commissione e alle parti interessate
di controllare il raggiungimento degli
obiettivi dell’accordo, in base al quale
ogni firmatario si impegna a fornire
informazioni su tutti i modelli di
CSTB che ha immesso
e/o messo in servizio sul mercato dell’UE e sul consumo di energia
di ciascun modello di CSTB oggetto dell’accordo volontario, e ·
adoperarsi per garantire la partecipazione
attiva nel sistema da parte dei potenziali firmatari. 5. Monitoraggio del sistema volontario Come richiesto dal punto 6 dell’allegato VIII della direttiva sulla progettazione
ecocompatibile, la Commissione, assistita
dal forum consultivo sulla
progettazione ecocompatibile e dal comitato di cui
all’articolo 19, paragrafo 1, della
direttiva sulla progettazione ecocompatibile, seguirà l’applicazione del sistema volontario, in particolare il rispetto dei principi generali,
nonché l’adeguatezza delle specifiche di progettazione
ecocompatibile indicate nell’accordo volontario e nelle eventuali versioni successive. La Commissione rivolgerà particolare attenzione agli obblighi di relazione
e alle regole di monitoraggio di cui alla direttiva sulla progettazione
ecocompatibile, nelle linee guida
della Commissione esistenti e nell’accordo
stesso. In particolare, la
Commissione verificherà se le disposizioni del contratto e la loro applicazione da parte dei firmatari consentono
alla Commissione e alle parti interessate (comprese le autorità nazionali) di controllare adeguatamente l’efficacia
dell’accordo e in che misura raggiunge gli
obiettivi. Se la Commissione conclude che gli obiettivi e i
principi generali della direttiva
sulla progettazione ecocompatibile, come risulta dal sistema volontario, non saranno raggiunti
e/o i firmatari del sistema volontario non ridurranno
in modo costante gli obiettivi di consumo energetico specificati
nell’accordo volontario o non
includeranno, se del caso, altri aspetti ambientali nelle versioni successive, essa adotterà le specifiche
per la progettazione ecocompatibile dei CSTB
per mezzo di una misura di esecuzione
vincolante. 6. Conclusioni Il sistema di progettazione ecocompatibile volontario
proposto dall’industria per i CSTB è conforme a tutte le disposizioni del trattato, agli impegni
internazionali dell’Unione europea e ai criteri di valutazione specifici, pertanto è considerato valido ai sensi della direttiva sulla progettazione
ecocompatibile. Dalla valutazione della
Commissione risulta che il presente sistema di progettazione
ecocompatibile volontario conseguirà
gli obiettivi strategici più rapidamente e a minor costo rispetto alle specifiche
vincolanti. La Commissione riconosce che i CSTB immessi e/o messi in
servizio sul mercato dell’UE dovrebbero
essere soggetti al sistema volontario di progettazione
ecocompatibile. Le condizioni di tale
schema sono stabilite nell’accordo volontario concluso dall’industria. La Commissione ritiene tale sistema volontario
una valida alternativa a una misura di esecuzione per la progettazione ecocompatibile, pertanto si
asterrà, per il momento, dallo
stabilire specifiche di progettazione ecocompatibile
vincolanti per i CSTB immessi e/o messi in servizio sul mercato dell’UE. La Commissione monitorerà l’applicazione del
sistema volontario. Qualora tale
monitoraggio rivelasse che gli obiettivi e i principi generali della direttiva sulla progettazione
ecocompatibile non vengono rispettati, la
Commissione prenderà in considerazione la
possibilità di stabilire delle specifiche per la progettazione ecocompatibile
dei CSTB in una
misura di esecuzione vincolante. [1] GU L 285 del
31.10.2009, pag. 10. [2] Ricevitori dei
seguenti tipi di segnali di
televisione digitali: cavo, satellite, protocollo internet, terrestre. [3] Studio preparatorio
EuP "Lotto 18 - decoder complesso, Bio Intelligence Service SAS, Francia, relazione
finale del dicembre 2008. Documentazione
disponibile sul sito web della DG
ENER per la progettazione ecocompatibile
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/studies/ecodesign_en.htm. [4] Il comitato per
la valutazione d’impatto ha
espresso il proprio parere favorevole sulla valutazione d’impatto il 1º dicembre
2010. [5] Riunione del forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile del 12 ottobre 2009. [6] Secondo i risultati
di uno studio sulla penetrazione sul mercato nel mese di gennaio 2012, il mercato dell’UE avrebbe
spedito un totale di 23,5 milioni di CSTB nel 2012, di cui 18,2
milioni da parte di firmatari dell’accordo
volontario e 19,6 milioni da
firmatari e potenziali firmatari. [7] I rappresentanti degli
Stati membri dell’UE, dei paesi
EFTA/SEE e delle ONG hanno lo
status di osservatore. [8] Relazioni di conformità sono messe a disposizione e discusse con le parti interessate. [9] http://ec.europa.eu/energy/efficiency/labelling/agreements_en.htm. [10] http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/html/standby_initiative_main.htm. [11] Almeno il 70%
dei prodotti immessi sul mercato.