RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO che valuta l’attuazione e l’impatto delle misure adottate in conformità della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo /* COM/2012/0660 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO che valuta l’attuazione e l’impatto delle
misure adottate in conformità della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo
da parte dello Stato di approdo (Testo rilevante ai fini del SEE) 1. INTRODUZIONE Uno dei più importanti elementi della
sicurezza marittima è il controllo da parte dello Stato di approdo che può
essere definito come l’ispezione di navi straniere in altri porti nazionali
allo scopo di verificare che le competenze del comandante e degli ufficiali a
bordo, le condizioni della nave e la sua attrezzatura siano conformi ai
requisiti previsti dalle convenzioni internazionali e che l’imbarcazione
disponga di un equipaggio e sia gestita nel rispetto delle norme internazionali
applicabili. Il sistema dell’UE per il controllo da parte
dello Stato di approdo si basa sulla direttiva 2009/16/CE[1] che ha rifuso e rafforzato la
precedente legislazione in materia introdotta nel 1995. Il sistema dell’UE si
basa sulla preesistente struttura del memorandum di intesa di Parigi sul
controllo da parte dello Stato di approdo (di seguito “il memorandum”). Tutti
gli Stati costieri membri dell’UE, nonché Canada, Russia, Croazia, Islanda e
Norvegia, sono membri del memorandum. La Commissione e l’Agenzia europea per la
sicurezza marittima (EMSA) operano in stretta collaborazione con i paesi
firmatari del memorandum. La direttiva 2009/16/CE ha introdotto un nuovo
sistema di ispezione per il controllo da parte dello Stato di approdo a
decorrere dal 1° gennaio 2011. Oltre alle azioni intraprese dagli Stati membri,
la direttiva è stata attuata a livello dell’UE mediante l’istituzione di un
sistema per la comunicazione dei risultati delle ispezioni nell’ambito del
controllo da parte dello Stato di approdo (banca dati THETIS). Il sistema
THETIS è stato sviluppato dalla Commissione in stretta collaborazione con l’EMSA,
che lo gestisce per conto della Commissione. La direttiva 2009/16/CE stabilisce diversi
nuovi requisiti in materia di controllo da parte dello Stato di approdo nonché
criteri comuni e procedure armonizzate per il controllo delle navi e mira all’ispezione
di tutte le navi, in base al loro profilo di rischio, dando la priorità alle
imbarcazioni che presentano un rischio maggiore. L’articolo 35 prevede che la Commissione
comunichi al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 30 giugno 2012, in
merito all’attuazione della direttiva e, in particolare, al conseguimento di
tutti gli impegni generali di ispezione della Comunità, nonché gli impegni
degli Stati membri (articoli 5, 6, 7 e 8). L’articolo 35 prevede inoltre che la
Commissione comunichi il numero degli ispettori per il controllo da parte dello
Stato di approdo in ciascuno Stato membro, il numero delle ispezioni effettuate
e l’eventuale necessità di proporre una direttiva di modifica o un’ulteriore
legislazione in materia. 2. METODO DI VALUTAZIONE L’attuazione della direttiva da parte degli
Stati membri comporta aspetti giuridici, operativi e tecnici: ·
l’aspetto giuridico consiste nel recepimento
formale della direttiva e nell’applicazione della normativa nazionale che ne
consegue; ·
l’attuazione operativa si consegue assicurando l’ispezione
di tutte le navi che fanno scalo nei porti o negli ancoraggi dell’UE e
rispettando le procedure e i requisiti della direttiva; ·
l’attuazione tecnica implica l’istituzione e la
gestione della banca dati THETIS nonché della necessaria infrastruttura
informatica per registrare le informazioni relative agli scali delle navi[2] prevista all’articolo 24 della
direttiva. Per elaborare la presente relazione, la
Commissione ha chiesto agli Stati membri di fornire informazioni in merito al
recepimento e all’attuazione della direttiva. Inoltre, la Commissione ha
incaricato l’EMSA di effettuare una serie di ispezioni negli Stati membri per
assisterla nella valutazione dell’attuazione della direttiva. 3. Modifiche introdotte dalla direttiva 2009/16/CE La direttiva 2009/16/CE ha introdotto le
seguenti modifiche fondamentali nel sistema dell’UE per il controllo da parte
dello Stato di approdo: 3.1. Copertura totale in materia
di ispezione La direttiva 2009/16/CE stabilisce che siano
ispezionate tutte le navi interessate che fanno scalo nei porti dell’UE. Ciò
avviene in base ai precedenti obblighi (stabiliti dalla direttiva 95/21/CE
modificata) che impongono alle autorità nazionali per il controllo da parte
dello Stato di approdo di ispezionare il 25% delle navi che fanno scalo nei
propri porti. Nell’ambito del nuovo sistema di ispezione, le navi da
ispezionare sono individuate mediante un sistema elaborato del profilo di
rischio delle navi. Ad ogni nave è assegnata la dicitura “rischio elevato”, “rischio
limitato” o “rischio medio”. La frequenza dell’ispezione dipende dal
profilo di rischio della nave: ·
le navi a “rischio elevato” devono essere
sottoposte a ispezioni periodiche ogni 5-6 mesi, ·
le navi a “rischio medio” ogni 10-12 mesi e ·
le navi a “rischio limitato” ogni 24-36 mesi. Quando è necessario sottoporre una determinata
nave a un’ispezione (ad esempio nel caso di una nave con rischio medio, dieci
mesi dopo l’ultima ispezione) in base alle frequenze stabilite in precedenza,
alla nave è assegnato lo status “priorità II” e può essere ispezionata. Quando
il periodo di tempo calcolato in base al profilo di rischio della nave scade (12
mesi dopo l’ultima ispezione nel caso di una nave a rischio medio), la nave
risulta di priorità I e deve essere ispezionata. Il profilo di rischio della nave è stabilito
tenendo conto di sette criteri, ovvero i) il tipo di nave, ii) l’età
della nave, iii) la sua bandiera (lista nera, grigia o bianca in base alla
definizione del memorandum), iv) organizzazione riconosciuta, v) efficienza
della compagnia, vi) numero di carenze rilevate in ciascuna ispezione
della nave nei 36 mesi precedenti e vii) numero di fermi nei 36 mesi
precedenti. È possibile effettuare tre tipi di ispezione: “iniziale”,
“dettagliata” o “estesa”. Di norma, le navi a rischio elevato sono soggette a
un’ispezione estesa, mentre le navi a rischio medio e limitato sono sottoposte
a un’ispezione iniziale o dettagliata. 3.2. Prestazioni dello Stato di
bandiera Uno dei criteri per determinare il profilo di
rischio di una nave sono le prestazioni dello Stato di bandiera. Il regolamento
(UE) n. 801/2010[3]
della Commissione, del 13 settembre 2010, attua l’articolo 10, paragrafo 3,
della direttiva 2009/16/CE per quanto riguarda i criteri dello Stato di
bandiera. In base a tale sistema, gli Stati di bandiera sono classificati nella
lista nera, grigia o bianca, in funzione del numero totale di ispezioni e di
fermi di navi battenti la propria bandiera e operanti nella regione del
memorandum per un periodo di tre anni. La classificazione è aggiornata
annualmente. 3.3. Livello di efficienza della
compagnia Il parametro dell’efficienza della compagnia
(che non è stato preso in considerazione nel precedente sistema di ispezione)
si basa sul numero di ispezioni, fermi e carenze registrati rispetto alle navi
appartenenti alla stessa società (responsabile del codice internazionale di
gestione della sicurezza (ISM) della nave). Il livello delle compagnie può
essere: “alto”, “medio”, “basso” e “molto basso”. Il regolamento (UE) n. 802/2010[4] della Commissione, del 13 settembre
2010, è stato adottato al fine di stabilire i criteri per determinare l’efficienza
della compagnia. L’efficacia operativa del presente regolamento è attualmente
in fase di valutazione. 3.4. Informazioni sull’effettivo
orario di arrivo e di partenza delle navi che approdano nei propri porti e
ancoraggi La direttiva prevede che la banca dati THETIS
riceva le informazioni sullo scalo delle navi dal sistema SafeSeaNet al fine di
pianificare e di programmare le ispezioni nell’ambito del controllo da parte
dello Stato di approdo. La precedente banca dati sulle ispezioni (SIRENAC) non
forniva questo elemento. SafeSeaNet è stato istituito[5] come una piattaforma centrale
europea per lo scambio di dati marittimi che consente agli Stati membri dell’UE,
alla Norvegia e all’Islanda di fornire e ricevere informazioni sulle navi, i
loro movimenti e il trasporto di merci pericolose. Questo aspetto del nuovo sistema di controllo
da parte dello Stato di approdo è fondamentale, poiché la pianificazione delle
ispezioni da parte degli Stati membri e il rispetto dei propri impegni in
materia si basano su conoscenze immediate e complete delle informazioni
relative al profilo di rischio delle navi che hanno fatto scalo nei loro porti.
3.5. Ispezioni negli ancoraggi Un ulteriore elemento di novità introdotto
dalla direttiva 2009/16/CE è la possibilità di ispezionare le navi negli
ancoraggi qualora si verifichi un’attività di interfaccia nave/porto. Ciò
richiede modalità di controllo e risorse supplementari. 3.6. Rifiuto di accesso Ai sensi della direttiva 2009/16/CE, la regola
del rifiuto di accesso (divieto) per fermi ripetuti è stata estesa per
includere gli Stati di bandiera inseriti nella lista grigia e tutti i tipi di
nave. Il nuovo sistema di ispezione prevede il divieto di una nave battente
bandiera di un paese inserito in una “lista nera” che è stata sottoposta a
fermo più di due volte nei precedenti 36 mesi. Nel caso di una nave
battente bandiera di un paese figurante nella “lista grigia”, anche più di due
fermi nel corso dei precedenti 24 mesi comporteranno un divieto. Nel quadro del
nuovo sistema di controllo da parte dello Stato di approdo vengono introdotti
termini minimi di divieto: 3 mesi per il primo divieto, 12 mesi per il secondo
e 24 per il terzo. Il terzo divieto può essere sospeso solo se vengono
rispettate determinate condizioni e se viene effettuata una nuova ispezione
durante il periodo di divieto di 24 mesi. I fermi successivi al terzo divieto
comportano il divieto permanente di accesso in qualsiasi porto dell’UE. 4. APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 4.1. Attuazione giuridica –
recepimento nella legislazione nazionale La direttiva 2009/16/CE è entrata in vigore il
17 giugno 2009. Gli Stati membri dovevano recepire la direttiva nei rispettivi
ordinamenti entro il 1° gennaio 2011. Gli Stati membri non costieri non erano tenuti
a recepire la direttiva. Solo la Slovacchia ha attuato la direttiva[6], quattro Stati membri
(Ungheria, Lussemburgo, Austria e Repubblica ceca) hanno formalmente dichiarato
che non l’avrebbero recepita. Dei 23 Stati membri, solo la metà circa ha
comunicato tutte le misure di recepimento all’incirca nei tempi previsti,
ovvero entro tre mesi a decorrere dalla data limite di recepimento. Di
conseguenza, il nuovo sistema d’ispezione non ha potuto produrre appieno i
propri effetti dal 1° gennaio 2011. La Commissione ha avviato procedure di
infrazione nei confronti di tutti gli Stati membri che non hanno rispettato il
termine di recepimento e ormai è stato quasi conseguito il recepimento
completo. I servizi della Commissione stanno attualmente
analizzando il rispetto del diritto dell’UE delle misure comunicate. Inoltre, l’EMSA
ha cominciato a effettuare ulteriori visite negli Stati membri per verificare l’attuazione
(circa 5 visite l’anno). 4.2. Misure di recepimento, la
normativa dell’UE Oltre ai regolamenti della Commissione[7] adottati in relazione alle
prestazioni dello Stato di bandiera e ai criteri relativi al profilo di rischio
della nave, è stato adottato anche il regolamento (UE) n. 428/2010[8] della Commissione, del 20
maggio 2010, recante attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2009/16/CE per
quanto riguarda le ispezioni estese delle navi. 4.3. Attuazione operativa Il nuovo sistema d’ispezione intende eliminare
il trasporto marittimo inferiore alle norme, aumentando la frequenza delle
ispezioni di navi che non soddisfano le norme, riducendo al tempo stesso la
frequenza delle ispezioni di navi di qualità. Ciò necessita di un sistema
complementare d’informazione (THETIS) che raccoglie e diffonde i dati relativi
al controllo da parte dello Stato di approdo ma che è anche un grado di
calcolare i criteri necessari per guidare l’identificazione delle navi da
controllare negli Stati membri, partendo da tali dati. Il sistema SafeSeaNet
fornisce a THETIS tutte le informazioni relative all’arrivo e alla partenza di
una nave in tutti i porti e gli ancoraggi dell’UE. 4.4. Attuazione tecnica Prima del 1° gennaio 2011, l’EMSA ha
organizzato una campagna di sensibilizzazione per migliorare la
familiarizzazione con i nuovi obblighi di comunicazione imposti agli Stati
membri e alle imprese del settore. L’interfaccia tecnica tra i due sistemi
(THETIS e SafeSeaNet), che consente la registrazione delle informazioni sullo
scalo delle navi in THETIS, era in vigore dal novembre 2010. THETIS è diventato
pienamente operativo il 15 dicembre 2010. Prima di tale data, l’EMSA ha
garantito la formazione degli utenti di THETIS. In seguito all’avvio delle attività di THETIS
(1° gennaio 2011) è stato creato un helpdesk e da allora vengono forniti
sostegno e assistenza tecnica agli utenti di THETIS. Nel 2011 sono state
ricevute 2 331 richieste in totale con tempo di risoluzione medio pari a 1,3
ore. Nel primo trimestre del 2011 la maggior parte
degli Stati membri ha completato l’attuazione dei propri sistemi nazionali
relativi agli scali. Per valutare la completezza delle informazioni relative
agli scali registrate in THETIS nel 2011, l’EMSA ha messo a confronto gli
scali, paragonando il numero di domande registrate in THETIS, in SafeSeaNet e
nella “List Intelligence” di Lloyd (un fornitore di servizi commerciali). È
stato rilevato quanto segue: ·
la maggior parte degli Stati membri ha completato
la propria attuazione nazionale dell’interfaccia THETIS – SafeSeaNet nel primo
trimestre del 2011. Pertanto, a partire da aprile 2011, per la maggior parte
degli Stati membri è stato osservato un rendimento più coerente in relazione al
trasferimento delle informazioni da SafeSeaNet a THETIS; ·
la Finlandia ha completato l’attuazione nazionale
dell’interfaccia THETIS-SafeSeaNet a metà giugno 2011; ·
a fine 2011 il Regno Unito non aveva ancora
completato la propria attuazione nazionale dell’interfaccia THETIS –
SafeSeaNet. Di conseguenza, per il 2011 le informazioni relative agli scali
britannici in THETIS sono limitate unicamente alle voci inserite manualmente e
non rispecchiano la situazione reale. 5. QUESTIONI ESSENZIALI PER L’ATTUAZIONE
DELLA DIRETTIVA La presente relazione analizza e valuta in
modo più approfondito le seguenti questioni. 5.1. Impegno generale dell’UE in
materia di ispezione Ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2009/16/CE,
ogni Stato membro deve rispettare il proprio impegno di ispezione annuale (a)
ispezionando tutte le navi di priorità I che fanno
scalo nei propri porti e ancoraggi; ed (b)
effettuando un certo numero di ispezioni (priorità
I e priorità II) ogni anno, corrispondente almeno alla propria quota di
ispezioni rispetto al numero totale di ispezioni da effettuare ogni anno all’interno
dell’UE e nella regione del memorandum. Il numero di ispezioni che devono essere
effettuate dalle autorità nazionali (la quota equa) è ottenuto in base ad un
meccanismo provvisorio istituito dal memorandum. Dal 1° gennaio 2014 tali
informazioni saranno interamente basate sulle informazioni contenute nella
banca dati THETIS. La tabella 1 in allegato illustra la percentuale di ispezioni
di ciascuno Stato che ha sottoscritto il memorandum per il 2011. Sulla base delle informazioni contenute nella
banca dati THETIS la Commissione può concludere che, da un punto di vista
generale, l’impegno di ispezione è stato rispettato. 5.2. Rispetto dell’impegno annuale
in materia di ispezione da parte degli Stati membri e analisi dell’applicazione
degli articoli 6, 7 e 8 della direttiva 2009/16/CE Mentre l’articolo 5 della direttiva 2009/16/CE
definisce l’impegno di ispezione, gli articoli 6, 7 e 8 stabiliscono le
modalità di rispetto di tale impegno per gli Stati membri. 5.2.1 Impegno di ispezione e mancate
ispezioni di priorità I (articolo 6) L’articolo 6 della direttiva contiene disposizioni
applicabili agli Stati membri che non hanno effettuato le ispezioni di cui all’articolo
5, paragrafo 2, lettera a) (ispezione di tutte le navi di priorità I che fanno
scalo nei suoi porti e ancoraggi). Lo Stato membro che si trova in tale
situazione sarà tenuto ad adempiere al suo impegno finché le ispezioni mancate
non superano: (a)
il 5% del numero totale di ispezioni di navi a
rischio elevato (HRS) di priorità I e (b)
il 10% per le altre navi di priorità I che fanno
scalo nei porti e negli ancoraggi. Nel 2011, 12[9]
Stati membri dell’UE[10] su 22 erano in tale situazione. La tabella 2 illustra l’impegno e il
numero di ispezioni effettuate dagli Stati membri cui si applica l’articolo 6. La Commissione osserva innanzitutto che, sebbene l’impegno
generale di ispezione sia stato raggiunto, pare che in alcuni Stati membri vi
sia una serie di problemi che devono essere affrontati. Il numero di mancate
ispezioni di priorità I in alcuni Stati membri genera particolari
preoccupazioni. 5.2.2 Il numero complessivo di scali
di navi di priorità I supera la percentuale di ispezioni dello Stato membro
(articolo 7, paragrafo 1) L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva fa
riferimento ai cosiddetti Stati membri “sovraccarichi”, in cui il numero di
scali di navi di priorità I supera la quota d’ispezione. Nel 2011, 5[11] Stati membri dell’UE erano in
tale situazione. In tal caso l’articolo stabilisce che uno Stato membro
rispetta il proprio impegno nel caso in cui: (a)
il numero delle ispezioni di navi di priorità I
effettuate dallo Stato membro in questione corrisponda almeno alla percentuale di
ispezioni; (b)
lo Stato membro non perda più del 30% del totale
delle navi di priorità I che fanno scalo nei suoi porti e ancoraggi. Alla tabella 3 figura l’impegno e il numero di
ispezioni effettuate da tali Stati membri “sovraccarichi”. A tale riguardo la
Commissione prende atto ancora una volta del numero di mancate ispezioni di
navi di priorità I. 5.2.3 Il numero complessivo di scali
di navi di priorità I e II è inferiore alla percentuale di ispezioni dello
Stato membro (articolo 7, paragrafo 2) L’articolo 7, paragrafo 2, fa riferimento agli
Stati membri “non sovraccarichi”, in cui il numero complessivo di scali di navi
di priorità I e II è inferiore alla percentuale di ispezioni. Nel 2011, 5[12] Stati membri dell’UE erano in
tale situazione. In questo caso si ritiene che lo Stato membro rispetti il
proprio impegno nel caso in cui: (a)
ispeziona tutte le navi di priorità I, e (b)
ispeziona almeno l’85% delle navi di priorità II. Alla tabella 4 figura l’impegno e il numero di
ispezioni effettuate dagli Stati membri “non sovraccarichi”. In proposito, la
Commissione osserva che gli Stati membri hanno rispettato i propri obblighi in
materia di ispezione delle navi di priorità I e che quasi tutti hanno
effettuato il numero richiesto di ispezioni di navi di priorità II. Per quanto riguarda le mancate ispezioni delle
navi di priorità I precedentemente citate, la Commissione/EMSA collaborerà con
gli Stati membri interessati per analizzare le ragioni di questi problemi,
tenendo conto dell’adeguamento del nuovo sistema d’ispezione. Ogni Stato membro
deve effettuare il numero di ispezioni che gli è assegnato, altrimenti il
principio dell’equa condivisione è compromesso. 5.2.4 Rinvio delle ispezioni e
circostanze eccezionali (articolo 8) L’articolo 8, paragrafo 1, prevede che gli Stati
membri possano rinviare l’esecuzione di un’ispezione di navi di priorità I al
successivo arrivo della nave nel medesimo Stato membro (se la richiesta avviene
entro 15 giorni e se la nave in questione non approda nel frattempo in un altro
porto nell’UE) o in un altro porto dell’UE (se la richiesta avviene entro 15
giorni, e se il paese dove avverrà lo scalo successivo abbia accettato di
effettuare l’ispezione). Nel 2011 sono state 190 le richieste di questo
tipo registrate in THETIS da 18 Stati membri. Di queste, 153 (80,5%) sono state
accettate dagli Stati membri destinatari e l’ispezione è stata effettuata. Inoltre, l’articolo 8, paragrafo 2, indica le
circostanze eccezionali in cui è possibile giustificare le mancate ispezioni
delle navi di priorità I. Ciò avviene quando, a giudizio dell’autorità
competente, lo svolgimento dell’ispezione metterebbe a rischio la sicurezza
degli ispettori, della nave, dell’equipaggio, del porto o dell’ambiente marino,
e quando la nave fa scalo soltanto di notte. Delle 1 614 mancate ispezioni giustificate di
navi di priorità I registrate in THETIS nel 2011 dagli Stati membri del
memorandum, 121 (7,5%) sono state attribuite al rischio, 582 (36%) riguardano
scali notturni, 799 (49,5%) sono state attribuite a scali brevi presso un
ancoraggio e 112 (7%) a inesattezza tecnica. L’inesattezza tecnica è stata
introdotta nella fase iniziale del funzionamento di THETIS per problemi
relativi alla graduale introduzione del sistema e/o per altri motivi non
stabiliti. Tale opzione non esiste più. 5.3. Numero e natura dei controlli
effettuati La tabella 5 fornisce una rappresentazione
grafica delle tendenze relative alle tipologie di ispezione (iniziale –
dettagliata – estesa) nella regione del memorandum nel periodo 2009‑2011.
Il numero più elevato di ispezioni estese suggerisce che nell’ ambito del nuovo
sistema d’ispezione si svolgono controlli più minuziosi. 5.4. Numero di ispettori per il
controllo da parte dello Stato di approdo in ciascuno Stato membro L’articolo 4 della direttiva prevede che gli
Stati membri dispongano delle adeguate autorità competenti, in particolare del
numero di ispettori qualificati previsto incaricato di ispezionare le navi. La
tabella 6 riporta il numero di ispettori per il controllo da parte dello Stato
di approdo in ciascuno Stato membro. I dati variano tra gli Stati membri, in
quanto non tutti i posti equivalgono a un tempo pieno. La Commissione osserva
che, in generale, gli Stati membri dispongono di un numero adeguato di
ispettori per effettuare le ispezioni necessarie. 5.5. Rifiuto di accesso Nel 2011 gli Stati membri hanno imposto 18
ordini di rifiuto di accesso. Di essi, 16 sono stati imposti per fermo
ripetuto, 1 per mancato scalo nei cantieri di riparazione indicati e 1 a causa
del mancato rispetto dell’ordine di fermo[13]. 5.6. Ispezioni negli ancoraggi La direttiva 2009/16/CE prevede che una nave
può essere sottoposta a ispezione in un ancoraggio all’interno della
giurisdizione portuale. La tabella 7 dell’allegato fornisce informazioni in merito
all’attuazione di tale obbligo nel 2011. Desta particolare preoccupazione il
fatto che in alcuni Stati si rilevi un elevato livello di mancate ispezioni di
navi di priorità I negli ancoraggi. Tale questione dovrà essere chiarita con
gli Stati membri. 5.7. Problemi/questioni sollevati
dagli Stati membri Nell’ambito della sua valutazione la
Commissione ha inviato un questionario agli Stati membri in cui invitava le
autorità nazionali a indicare carenze o possibili miglioramenti della
direttiva. Diversi Stati membri si sono avvalsi di tale possibilità. Le principali questioni sollevate sono
indicate in seguito: ·
La direttiva consente di rinviare le ispezioni
delle navi di priorità I in circostanze eccezionali. Tale possibilità non è
prevista per le ispezioni delle navi di priorità II che non sono obbligatorie.
Tuttavia, se uno Stato membro risulta “non sovraccarico” a norma dell’articolo 7,
paragrafo 2, della direttiva esso deve (di fatto) considerare obbligatorie le
ispezioni delle navi di priorità II. Diversi Stati membri hanno chiesto che la
possibilità di rinviare le ispezioni sia applicata anche alle ispezioni delle
navi di priorità II “obbligatorie”. ·
L’articolo 8, paragrafo 3, lettera b), consente di
non effettuare l’ispezione in un ancoraggio se la sosta della nave è “troppo
breve”. Gli Stati membri hanno chiesto di estendere tale possibilità ai porti. ·
L’articolo 15 della direttiva 2002/59/CE permette
agli Stati membri di esonerare i servizi di linea effettuati tra porti situati
nel loro territorio dall’osservanza dei requisiti di notifica di merci
pericolose o inquinanti trasportate a bordo. Gli Stati membri hanno proposto di
estendere tale esenzione al controllo da parte dello Stato di approdo. ·
Gli Stati membri hanno indicato che THETIS non
comprende i requisiti delle direttive 2002/59/CE e 2009/20/CE sull’assicurazione
degli armatori per i crediti marittimi e che è opportuno tenere conto di questo
elemento. ·
Qualora il livello di priorità di una nave cambi
mentre mentre essa si trova in un porto, gli Stati membri hanno proposto che
THETIS avverta lo Stato in questione, il quale dovrebbe disporre di un periodo
di moratoria affinché non gli sia imputata una mancata ispezione. ·
L’allegato III della direttiva contiene un elenco
di informazioni che devono essere fornite nella notifica dell’arrivo di una
nave. Gli Stati membri hanno proposto che l’obbligo di cui alla lettera f) “data
dell’ultima ispezione estesa nella regione del memorandum” sia eliminato,
poiché THETIS comprende già queste informazioni. La Commissione sta attualmente esaminando i
problemi individuati, nel corso dell’attuazione, nonché le questioni
evidenziate dagli Stati membri e la necessità di apportare modifiche alla
direttiva 2009/16/CE. In particolare, la Commissione (con l’EMSA) cercherà di
stabilire se si tratta di anomalie statistiche relative al primo anno di
attuazione o inerenti al sistema e se esse avranno ripercussioni sugli stessi
Stati membri ogni anno. 6. CONCLUSIONI 6.1. Risultato delle azioni di
attuazione L’attuazione della direttiva ha richiesto uno
sforzo e notevoli risorse finanziarie da parte dello Stato membro e a livello
dell’UE. A seguito di questo lavoro, la direttiva è stata ampiamente attuata
soprattutto all’inizio del 2011. L’impressione generale è che la direttiva sia
sostanzialmente attuata. Ogni lacuna giuridica, tecnica e operativa constatata
sarà affrontata tempestivamente dalla Commissione. 6.2. Impatto sulla sicurezza
marittima, sull’efficienza del trasporto marittimo e sulla prevenzione dell’inquinamento Il nuovo sistema d’ispezione stabilisce una
copertura totale in materia di ispezione delle navi che fanno scalo nei porti e
negli ancoraggi dell’UE e un sistema maggiormente basato sui rischi per l’individuazione
delle navi che devono essere ispezionate, mentre la comunicazione in tempo
reale delle informazioni relative allo scalo della nave facilita il processo
decisionale in merito alle navi da sottoporre a ispezione. In generale gli Stati membri dell’UE hanno
soddisfatto l’impegno di ispezione. Rispetto agli anni precedenti, nel 2011 il
numero totale di ispezioni da effettuare è diminuito. Di conseguenza, sono
state effettuate ispezioni di qualità più elevata, concentrate sulle navi
inferiori alle norme. Ciò significa che le risorse del controllo da parte dello
Stato di approdo si concentrano sulle ispezioni delle navi di qualità inferiore
e che le ispezioni effettuate sono più approfondite. 6.3. Sviluppi futuri Come indicato in precedenza, alla luce delle
questioni individuate durante l’attuazione e comunicate dagli Stati membri alla
Commissione, quest’ultima sta attualmente valutando se sia necessario
modificare la direttiva. Nei prossimi anni si prevede che il sistema UE
di controllo da parte dello Stato di approdo venga adeguato alle future
esigenze che potrebbero derivare, tra l’altro, dalle convenzioni internazionali
che entreranno in vigore e che diventeranno strumenti pertinenti ai fini della
direttiva 2009/16/CE. THETIS dovrà sostenere la prossima entrata in
vigore della convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (MLC 2006) e l’applicazione
della relativa direttiva 2009/13/CE[14].
Una proposta della Commissione intesa a modificare la direttiva 2009/16/CE in
tal senso è attualmente in discussione al Parlamento europeo e al Consiglio[15]. Inoltre, con l’entrata in vigore della
Convenzione sul controllo e la gestione dell’acqua di zavorra dell’OMI (BWM 2004)
si prevede che l’attuazione sarà effettuata nel contesto della direttiva 2009/16/CE
e di THETIS. ALLEGATO Tabelle cui si fa riferimento nella
relazione* Dato che la direttiva fa riferimento alla
regione del memorandum, le informazioni relative a paesi terzi sono incluse
nella presente tabella ove appropriato. Tabella 1 – Impegni di ispezione degli Stati membri
del memorandum || Scali totali di navi nel 2011 in THETIS || Singole navi THETIS 2011 2011 || Percentuale 2011 || Impegno 2011 a norma dell’articolo art. 5, paragrafo 2, lettera b) Belgio || 23 233 || 5 255 || 6,30% || 1 168 Bulgaria || 2 909 || 1 277 || 1,69% || 313 Canada || 913 || 872 || 3,48% || 645 Croazia || 1 927 || 624 || 1,10% || 203 Cipro || 2 410 || 800 || 1,20% || 223 Danimarca || 8 387 || 2 053 || 3,18% || 588 Estonia || 5 096 || 1 507 || 1,77% || 328 Finlandia || 12 727 || 1 170 || 1,75% || 324 Francia || 27 654 || 5 447 || 7,04% || 1 305 Germania || 27 503 || 4 941 || 6,35% || 1 177 Grecia || 20 314 || 3 295 || 3,18% || 590 Islanda || 1 935 || 322 || 0,31% || 58 Irlanda || 9 528 || 1 139 || 1,45% || 268 Italia || 31 810 || 5 049 || 6,49% || 1 203 Lettonia || 7 149 || 1 965 || 2,32% || 430 Lituania || 4 080 || 1 605 || 1,87% || 347 Malta || 2 607 || 819 || 1,80% || 333 Paesi Bassi || 42 686 || 7 235 || 8,24% || 1 527 Norvegia || 14 391 || 1 514 || 3,08% || 570 Polonia || 11 034 || 2 380 || 2,86% || 531 Portogallo || 3 683 || 1 536 || 3,10% || 574 Romania || 4 087 || 1 703 || 2,32% || 430 Federazione russa || 16 728 || 3 403 || 3,34% || 618 Slovenia || 1 417 || 612 || 0,88% || 163 Spagna || 31 865 || 6 234 || 10,58% || 1 960 Svezia || 24 680 || 2 567 || 3,28% || 608 Regno Unito || 4 266 || 2 231 || 11,04% || 2 046 Totale || 345 019 || 67 555 || 100% || 18 530 * (Fonte per tutte le tabelle: EMSA) Tabella 2 – Impegno e ispezioni di cui all’articolo 6
della direttiva 2009/16/CE || Impegni 2011 || Scali di navi di priorità I || Scali di navi di priorità I ispezionate || Scali di navi di priorità II || Scali di navi di priorità II ispezionate || Scali di navi di priorità I e II ispezionate || Belgio || 1 168 || 521 || 475 || 1 082 || 496 || 971 || Bulgaria || 313 || 290 || 273 || 310 || 255 || 528 || Cipro || 223 || 207 || 52 || 232 || 73 || 125 || Finlandia || 324 || 94 || 78 || 527 || 238 || 316 || Germania || 1 177 || 559 || 517 || 964 || 887 || 1 404 || Islanda || 58 || 22 || 19 || 55 || 43 || 62 || Malta || 333 || 194 || 185 || 303 || 45 || 230 || Paesi Bassi || 1 527 || 1 456 || 1 026 || 1 964 || 557 || 1 583 || Norvegia || 570 || 374 || 234 || 811 || 360 || 594 || Portogallo || 574 || 263 || 239 || 397 || 206 || 445 || Romania || 430 || 374 || 339 || 467 || 437 || 776 || Slovenia || 163 || 98 || 97 || 149 || 143 || 240 || Svezia || 608 || 166 || 130 || 650 || 226 || 356 || Regno Unito || 2 046 || 1 634 || 765 || 1 773 || 776 || 1 541 || Totale || 9 514 || 6 252 || 4 429 || 9 684 || 4 742 || 9 171 || Tabella 3 – Impegno e ispezioni di cui all’articolo 7,
paragrafo 1, della direttiva 2009/16/CE || Impegni 2011 || Scali di navi di priorità I || Scali di navi di priorità I ispezionate || Scali di navi di priorità II || Scali di navi di priorità II ispezionate || Scali di navi di priorità I e II ispezionate || Francia || 1 305 || 1 314 || 492 || 2 300 || 733 || 1 225 || Grecia || 590 || 1 469 || 656 || 2 836 || 334 || 990 || Irlanda || 268 || 562 || 81 || 475 || 153 || 234 || Italia || 1 203 || 1 464 || 1 084 || 3 440 || 622 || 1 706 || Spagna || 1 960 || 2 513 || 1 216 || 3 537 || 511 || 1 727 || Totale || 5 326 || 7 322 || 3 529 || 12 588 || 2 353 || 5 882 || Tabella 4 – Impegno e ispezioni di cui all’articolo 7,
paragrafo 2, della direttiva 2009/16/CE || Impegni 2011 || Scali di navi di priorità I || Scali di navi di priorità I ispezionate || Scali di navi di priorità II || Scali di navi di priorità II ispezionate || Scali di navi di priorità I e II ispezionate || Danimarca || 588 || 196 || 173 || 320 || 209 || 382 || Estonia || 328 || 68 || 65 || 134 || 120 || 185 || Lettonia || 430 || 71 || 66 || 187 || 180 || 246 || Lituania || 347 || 66 || 62 || 125 || 120 || 182 || Polonia || 531 || 156 || 139 || 324 || 293 || 432 || Totale || 2 224 || 557 || 505 || 1 090 || 713 || 1 427 || Tabella 5 – Tendenza generale in materia di ispezione
ed evoluzione dei tipi di ispezione nella regione del memorandum Tabella 6 – Numero di ispettori competenti in materia
di controllo da parte dello Stato di approdo in ciascuno Stato membro || Numero di ispettori competenti in materia di controllo da parte dello Stato di approdo Belgio || 9 Bulgaria || 14 Cipro || 11 Danimarca || 27 Estonia || 9 Finlandia || 23 Francia || 84 Germania || 40 Grecia || 51 Islanda || 2 Irlanda || 22 Italia || 111 Lettonia || 9 Lituania || 12 Malta || 3 Paesi Bassi || 29 Norvegia || 79 Polonia || 16 Portogallo || 11 Romania || 13 Slovenia || 4 Spagna || 96 Svezia || 44 Regno Unito || 113 Totale || 832 Tabella 7 – Scali e ispezioni negli ancoraggi || Scali totali || Scali negli ancoraggi || Ispezioni negli ancoraggi || Scali di navi di priorità I negli ancoraggi || Ispezioni delle navi di priorità I negli ancoraggi || Fermi di navi di priorità I negli ancoraggi Belgio || 18 649 || - || || - || - || - Bulgaria || 2 633 || 283 || 62 || 18 || 13 || - Cipro || 2 304 || 147 || 3 || 25 || - || Danimarca || 8 920 || 1 || 1 || 1 || 1 || - Estonia || 3 754 || - || || - || - || - Finlandia || 18 229 || 17 || 1 || 1 || - || - Francia || 29 204 || 148 || 10 || 14 || - || - Germania || 23 330 || - || || - || - || - Grecia || 18 080 || 2 446 || 210 || 294 || 47 || - Islanda || 1 567 || 3 || || - || - || - Irlanda || 7 450 || 5 || || - || - || - Italia || 73 290 || 15 541 || 421 || 5 682 || 53 || - Lettonia || 5 318 || - || || - || - || - Lituania || 3 439 || 22 || || - || - || - Malta || 2 942 || - || || - || - || - Paesi Bassi || 47 686 || 382 || 17 || 26 || 2 || - Norvegia || 14 201 || 130 || 82 || 12 || 11 || - Polonia || 8 570 || 294 || 23 || 3 || 1 || - Portogallo || 3 189 || 7 || 4 || 3 || 1 || - Romania || 3 886 || 829 || 113 || 15 || 4 || - Slovenia || 1 248 || 22 || 11 || - || - || - Spagna || 38 490 || 1 916 || 113 || 363 || 29 || 1 Svezia || 30 168 || 2 || || - || - || - Regno Unito || 3 851 || 245 || 36 || 182 || 13 || - [1] Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di
approdo (rifusione) (GU L 136 del 28.5.2009, pag. 57). [2] L’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2009/16/CE
stabilisce che gli Stati membri garantiscono che le informazioni sugli scali
siano trasferite entro un periodo ragionevole, alla banca dati THETIS tramite
il sistema comunitario per lo scambio di dati marittimi “SafeSeaNet” di cui
all’articolo 3, lettera s) della direttiva 2002/59/CE al fine di consentire
all’autorità per il controllo da parte dello Stato di approdo di selezionare le
navi da ispezionare. [3] GU L 241 del 14.9.2010, pag. 1. [4] GU L 241 del 14.9.2010, pag. 4. [5] Direttiva 2002/59/CE del 27.6.2002 e successive
modifiche. [6] Sebbene la Slovacchia abbia recepito la direttiva, non
esistono dati relativi all’esecuzione, dato che il paese non dispone di porti
marittimi. Di conseguenza la presente relazione si riferisce all’attuazione da
parte dei 22 Stati membri costieri e/o (se del caso) ai 27 membri del
memorandum. [7] Regolamenti (UE) n. 801/2010 e 802/2010. [8] GU L 125 del 21.5.2010, pag. 2. [9] Belgio, Bulgaria, Cipro, Finlandia, Germania, Malta,
Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Slovenia, Svezia e Regno Unito. [10] Si applica anche alla Croazia, all’Islanda, alla Norvegia
e alla Federazione russa [11] Francia, Grecia, Irlanda, Italia e Spagna. [12] Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia. [13] Articolo 21, paragrafo 4, della direttiva. [14] GU L 124 del 20.5.2009, pag. 30. [15] COM(2012) 129 del 23.3.2012.