COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO Partecipazione dell’Unione europea al Gruppo di Stati del Consiglio d’Europa contro la corruzione (GRECO) /* COM/2012/0604 final */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO Partecipazione dell’Unione europea al Gruppo
di Stati del Consiglio d’Europa contro la corruzione (GRECO) 1. Introduzione La presente
comunicazione descrive le modalità con cui la Commissione intende intensificare
la cooperazione tra l’Unione europea e il Gruppo di Stati del Consiglio d’Europa
contro la corruzione (GRECO), a seguito del “pacchetto anticorruzione”
presentato dalla Commissione il 6 giugno 2011[1]. Si prevede un
approccio in due fasi, la prima caratterizzata da uno status di “partecipante a
pieno titolo”[2]
in virtù dell’articolo 220 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(TFUE), che può portare l’Unione a diventare, in una fase successiva, membro a
pieno titolo del GRECO. Grazie a detto
approccio, la cooperazione verrà incrementata abbastanza rapidamente sulla base
dello status di partecipante a pieno titolo e nell’attesa dell’esame delle
modalità con cui verrà organizzata in pratica la piena adesione, che include la
valutazione delle istituzioni dell’Unione da parte del GRECO. 2. Forma di partecipazione considerata e
obiettivi specifici della partecipazione dell’UE al GRECO Il protocollo d’intesa concluso nel 2007[3] contiene
i principi fondamentali, le priorità condivise e i settori d’interesse della
cooperazione tra il Consiglio d’Europa e l’Unione europea. Stando al protocollo d’intesa, la cooperazione
giuridica tra le parti sullo Stato di diritto, comprendente la lotta alla corruzione,
dovrebbe essere ulteriormente sviluppata per garantire coerenza tra il diritto
dell’Unione e le convenzioni del Consiglio d’Europa. Al
capitolo “Cooperazione interistituzionale”, il protocollo stabilisce
inoltre che il Consiglio d’Europa e l’Unione europea approfondiranno la
cooperazione utilizzando le possibilità ad essi fornite dagli accordi parziali
esistenti[4]. In questo contesto
giuridico, è intenzione della Commissione discutere con il GRECO, in una prima
fase, lo status di partecipazione a pieno titolo per l’Unione europea. Una volta conclusasi questa fase di discussioni,
verrà predisposta dall’Unione un’analisi dell’impatto che può avere l’eventuale
assoggettamento delle istituzioni dell’UE alle procedure di valutazione del
GRECO. Su ciò si fonderà la decisione dell’UE,
in una seconda fase, di richiedere o meno l’adesione a pieno titolo al Gruppo. Allo scopo, sarà costituito un gruppo di lavoro a
livello dell’Unione per realizzare detta analisi. In quanto
partecipante a pieno titolo, l’Unione europea prenderebbe parte al GRECO
secondo un livello di coinvolgimento nel sistema di valutazione adattato a
questa prima fase, senza per questo essere soggetta alla valutazione reciproca
e avere diritti di voto o poter nominare un rappresentante presso l’ufficio del
Gruppo, che è composto unicamente da membri a pieno titolo. La partecipazione a pieno titolo dell’Unione
europea al GRECO dovrebbe tendere a realizzare i seguenti obiettivi specifici: ·
coinvolgimento nelle visite che rientrano nella
procedura di valutazione degli Stati membri dell’UE e/o i paesi candidati e
potenziali candidati (con il consenso di questi ultimi); ·
possibilità di formulare suggerimenti sui progetti
di relazioni di valutazione e partecipare ai dibattiti delle sessioni plenarie
del Gruppo sulle relazioni di valutazione/conformità riguardanti gli Stati
membri dell’UE e/o i paesi candidati e potenziali candidati (con il consenso di
questi ultimi); ·
possibilità di formulare proposte all’ufficio del
GRECO[5],
che svolge un ruolo chiave nella preparazione delle valutazioni e nella stesura
delle relazioni; ·
possibilità di tener conto, nella stesura della
relazione dell’UE sulla lotta alla corruzione, dell’analisi comparativa[6] svolta
dal GRECO sulla base delle esistenti relazioni di valutazione e conformità
relative agli Stati membri; ·
possibilità di accedere alle informazioni raccolte
ed aggiornate dal GRECO nel quadro del processo di valutazione; ·
individuazione delle più importanti raccomandazioni
del Gruppo che sono rilevanti per l’Unione europea, alle quali la relazione
dell’UE sulla lotta alla corruzione potrebbe fornire un ulteriore impulso
affinché ne sia garantito il seguito adeguato. Durante la prima fase, la Commissione valuterà
l’eventuale coinvolgimento di un rappresentante del GRECO nel gruppo di esperti
sulla corruzione istituito per supportare la stesura della relazione dell’UE
sulla lotta alla corruzione, al fine di garantire sinergie tra il sistema di
valutazione del GRECO e tale relazione dell’UE istituita dalla Commissione mediante
il “pacchetto anticorruzione” del 6 giugno 2011[7]. In una seconda
fase, al più tardi quattro anni dopo l’inizio della partecipazione dell’Unione
europea al GRECO, la forma di tale partecipazione verrà valutata ulteriormente e, a seconda dei risultati della summenzionata
analisi svolta dall’Unione, potrà essere presa in considerazione l’adesione a
pieno titolo. Esaminando i
risultati delle discussioni preliminari tra la Commissione e il segretariato
del GRECO, la plenaria del Gruppo si è espressa sostenendo che la valutazione
delle istituzioni dell’UE da parte del GRECO dovrebbe essere uno dei punti
principali all’ordine del giorno delle discussioni e che deve essere
considerata ben più di una remota possibilità. Nondimeno, è
necessario esaminare ulteriormente i requisiti, la fattibilità e l’impatto
potenziale di detta valutazione, dal momento
che il sistema di valutazione elaborato dal GRECO è destinato a paesi e non ad
organizzazioni: ciò significa che, ad esempio,
l’applicabilità all’Unione europea dei Venti Principi guida del Consiglio d’Europa
per la lotta contro la corruzione, concepiti come impegni da parte dei paesi,
dovrebbe essere valutata. Le istituzioni
dell’Unione hanno loro caratteristiche specifiche che non coincidono con quelle
delle classiche istituzioni nazionali e che
rappresentano dei limiti alle competenze dell’Unione rispetto a quelle di un
paese. Va chiarito inoltre in che modo
verrebbero costituite le squadre di valutazione nei riguardi delle istituzioni
dell’Unione. Il sistema di valutazione del
GRECO dovrebbe pertanto essere adattato alle specificità del quadro giuridico
ed istituzionale dell’UE. Poiché questo
sistema non è stato ancora sperimentato, entrambe le parti dovrebbero esaminare
attentamente gli aspetti pratici e giuridici di un tale processo, cosa che richiede tempo e riflessione, e il fatto
che l’Unione sia già coinvolta nelle attività del GRECO dovrebbe rafforzare l’analisi
della questione da parte dell’UE. L’approccio in due
fasi è peraltro conforme alla posizione della plenaria del GRECO, nella misura
in cui stabilisce una scadenza chiara per la rivalutazione della forma di
partecipazione dell’UE e subordina l’adozione di una decisione dell’UE a questo
riguardo alle effettive conclusioni del gruppo di lavoro istituito a livello
dell’UE. 3. Fasi giuridiche e procedurali La prima fase
prevista per la partecipazione dell’Unione europea al GRECO (“status di
partecipante a pieno titolo”) non equivale all’adesione ad un’organizzazione
internazionale o ad un trattato internazionale, che comporta la conclusione di
un accordo ai sensi dell’articolo 218 del TFUE[8]. Si tratta piuttosto di definire la forma
appropriata di cooperazione con il GRECO, per la quale è applicabile l’articolo
220 del TFUE, che così recita: ‘1. L’Unione attua ogni utile forma di
cooperazione con (…) il Consiglio d’Europa (…). 2. L’alto rappresentante dell’Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione sono
incaricati dell’attuazione del presente articolo.” Lo status dell’Unione
europea presso il Consiglio d’Europa è parimenti di partecipante a pieno
titolo, come stabilito dalla Commissione sin dall’inizio (ex-articolo 302 TCE)[9]. Dal
momento che le attività del GRECO non riguardano la politica estera e di
sicurezza comune, spetta alla sola Commissione stabilire una forma appropriata
di cooperazione con il GRECO ai sensi dell’articolo 220 del TFUE. La partecipazione
dell’UE al GRECO non inciderà sulle competenze dell’Unione, né sui diritti e
sugli obblighi degli Stati membri nell’ambito del GRECO. La partecipazione
dell’Unione al GRECO seguirà la procedura che prevede l’invito da parte del
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa a prendere parte al GRECO, e non
già quella di adesione alle convenzioni del Consiglio d’Europa in materia di
corruzione. Nello statuto del
GRECO figura una specifica disposizione – diversa da quella relativa all’adesione
– dedicata alla partecipazione della Comunità europea, che così recita: ‘The
European Community may be invited by the Committee of Ministers to participate
in the work of the GRECO. The modalities of its participation shall be
determined in the resolution inviting it to participate’ (“La Comunità
europea può essere invitata dal Comitato dei Ministri a partecipare ai lavori
del GRECO. Le modalità della partecipazione di quest’ultima sono definite
mediante la risoluzione con cui è invitata a partecipare”). Detto invito
deve essere ufficialmente rivolto all’Unione europea una volta che le modalità
di partecipazione dell’Unione al GRECO saranno state convenute tra il Comitato
dei Ministri del Consiglio d’Europa e l’UE sulla base di una proposta
presentata dal GRECO e approvata dal Comitato statutario[10]. In altre parole,
il testo della risoluzione che il Comitato dei Ministri dovrà adottare per
invitare l’Unione europea a partecipare al GRECO sarà di fatto il testo
discusso e concordato dal Comitato dei Ministri e dalla Commissione (in nome
dell’Unione). La Commissione accetterà detto
invito con decisione unilaterale ed informerà il Consiglio, il Parlamento
europeo e il Comitato economico e sociale europeo del risultato delle
discussioni. 4. Aspetti finanziari Per realizzare gli
obiettivi specifici summenzionati, deve essere previsto un contributo
finanziario da parte dell’Unione al bilancio del GRECO pari a 300 000 EUR
l’anno, fatti salvi ulteriori negoziati con il GRECO.
Il contributo versato dai membri del GRECO è disposto mediante decisione
adottata dal Comitato statutario del GRECO e aggiornata periodicamente. Detto contributo dovrebbe corrispondere ai costi
generati dalla partecipazione dell’UE al GRECO e che sono a carico del Gruppo,
così come al grado di coinvolgimento effettivo dell’UE nelle attività del GRECO
(ossia, la mancanza di diritti di voto nella prima fase). Un ulteriore importo di 150 000 EUR verrà
destinato alle attività congiunte con il GRECO, come la raccolta di dati e la
preparazione di studi di contesto per le relazioni dell’UE sulla lotta alla
corruzione. Tenendo conto del
quadro giuridico nel quale sarà definito lo status di partecipante a pieno
titolo per l’Unione europea (cioè l’articolo 220 TFUE), la Commissione
considererà il pagamento del proprio contributo finanziario attraverso la firma
di programmi congiunti con il Consiglio d’Europa. L’importo
necessario sarà assicurato dal Fondo Sicurezza interna[11]. 5. Conclusione La Commissione avvierà le discussioni sullo
status di partecipante a pieno titolo dell’UE al GRECO sulla base della
presente comunicazione ed informerà il
Consiglio, il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale europeo sui
relativi esiti. Allegato Ambito delle discussioni sullo status di partecipante
a pieno titolo La Commissione discuterà a nome dell’Unione le
modalità di partecipazione dell’Unione europea al GRECO. L’esito di tali
discussioni sarà riversato in una risoluzione del Comitato dei Ministri del
Consiglio d’Europa che invita l’Unione a prendere parte al GRECO (di seguito “la
risoluzione”). La risoluzione (comprese le sue appendici) dovrebbe contenere
dichiarazioni chiare sui diritti e sugli obblighi dell’UE nell’ambito del GRECO
e sugli accordi pratici in vista della partecipazione dell’UE in quanto entità
giuridica distinta, dotata di poteri autonomi rispetto a tutti i suoi Stati
membri. La partecipazione dell’UE al GRECO dovrebbe
essere retta dai seguenti principi di base che la risoluzione dovrebbe,
ove necessario, menzionare: ·
la partecipazione deve tener conto della
specificità dell’Unione e dei limiti alle sue competenze. Deve consentire all’UE
di garantire standard più elevati sul suo territorio. Essa non deve pertanto
incidere sulle competenze dell’Unione o sui poteri delle sue istituzioni,
organi o organismi. Speciale considerazione va accordata alla ripartizione
delle competenze tra l’Unione ed i suoi Stati membri, nonché alla preservazione
del diritto dell’Unione e del suo quadro giuridico unico (principio di
neutralità rispetto alle competenze dell’Unione); ·
la partecipazione non incide sui diritti e sugli
obblighi degli Stati membri nel quadro del GRECO (principio di neutralità rispetto
agli obblighi degli Stati membri); ·
la partecipazione non incide sul principio dell’attribuzione
delle competenze sancito dall’articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull’Unione
europea e sul principio di equilibrio istituzionale definito dalla giurisprudenza
della Corte di giustizia dell’Unione europea; ·
il GRECO e i suoi specifici organismi, il Comitato
statutario e il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa non devono essere
chiamati ad interpretare, sia pur implicitamente o incidentalmente, il diritto
dell’Unione ed in particolare le norme relative alle competenze delle
istituzioni, organi e organismi dell’UE, nonché le norme relative al contenuto
e portata degli obblighi degli Stati membri derivanti dal diritto dell’Unione
(principio dell’interpretazione autonoma del diritto dell’Unione); ·
nella misura in cui le attività di altri organismi
del Consiglio d’Europa sono legate alla missione del GRECO, e proporzionalmente
al livello di partecipazione dell’Unione, il rappresentante dell’Unione europea
cerca di ottenere il diritto di partecipare ai suddetti altri organismi. Le discussioni garantiscono che la
partecipazione dell’UE al GRECO assicuri un rapporto di lavoro speciale che
mantenga un approccio coordinato verso la corruzione a livello europeo. Per l’UE
sono estremamente importanti l’accesso alle prime fasi degli esercizi di
valutazione, alla preparazione delle relazioni per paese e alle informazioni
aggiornate raccolte nel contesto della procedura di valutazione, la
partecipazione alla plenaria del GRECO, oltre all’analisi comparativa delle
valutazioni degli Stati membri e l’individuazione delle più importanti
raccomandazioni. Le discussioni devono assicurare che la
partecipazione al GRECO crei sinergie con la relazione dell’UE sulla lotta alla
corruzione. Deve essere evitato qualunque onere aggiuntivo che pesi
ingiustificatamente sulle amministrazioni degli Stati membri nonché la
duplicazione delle attività. Le discussioni devono garantire che la
partecipazione dell’UE al GRECO non interferisca con le competenze della
Commissione rispetto alla relazione dell’UE sulla lotta alla corruzione e che
gli obiettivi specifici menzionati alla sezione 2 della presente comunicazione
siano, per quanto possibile, realizzati. Le discussioni in merito alla status di
partecipante a pieno titolo dell’UE al GRECO devono altresì comportare l’impegno
da parte dell’Unione di svolgere un’analisi dei requisiti, della fattibilità e
del potenziale impatto dell’eventuale assoggettamento delle istituzioni dell’UE
alle procedure di valutazione del GRECO. In base ai suoi esiti, detta analisi
può portare alla piena adesione dell’UE al GRECO. L’analisi deve tener conto
delle specificità del quadro giuridico ed istituzionale dell’UE e delle
competenze dell’Unione quali sancite dai trattati. Una forma nuova di
partecipazione dell’UE al GRECO necessiterebbe una procedura di negoziato. In virtù dello status di partecipante a pieno
titolo, l’UE deve essere ammessa a prendere parte alle sedute plenarie del
GRECO. Le discussioni devono garantire che l’UE possa
nominare una delegazione di al massimo due rappresentanti presso il GRECO e,
ove opportuno, un sostituto per rappresentante. Le discussioni devono assicurare che i
rappresentanti dell’UE godano dei privilegi e delle immunità applicabili ai
sensi dell’articolo 2 del protocollo allegato all’accordo generale sui
privilegi e sulle immunità del Consiglio d’Europa, a parità di condizioni con i
membri del GRECO. Le discussioni sono tese ad assicurare che all’UE
sia consentito nominare fino ad un massimo di cinque esperti in grado di
svolgere i compiti previsti dallo statuto e dal regolamento di procedura del
GRECO relativamente al processo di valutazione, entro i limiti della forma di
partecipazione dell’UE. Le discussioni sono tese a garantire che agli
esperti dell’UE sia consentito il coinvolgimento nel processo di valutazione
degli Stati membri ed eventualmente dei paesi candidati o potenziali candidati
(con il consenso di questi ultimi), quanto meno a titolo di osservatori, e che
possano formulare osservazioni, commenti e proposte riguardanti la preparazione
delle valutazioni e le relative procedure. Le discussioni devono altresì
garantire che l’UE abbia accesso sin dalle prime fasi ai progetti di relazioni
di valutazione e conformità, nonché agli addenda alle relazioni di conformità
che riguardano gli Stati membri e, con il loro consenso, i paesi candidati o
potenziali candidati. La partecipazione dell’UE al GRECO non deve
incidere sulla rappresentanza diretta dei singoli Stati membri, né sul loro
diritto di partecipare a titolo individuale alle votazioni durante le sedute
plenarie del GRECO. Le discussioni devono garantire che, al più
tardi entro quattro anni dall’inizio della partecipazione dell’UE al GRECO, la
forma di tale partecipazione sia rivalutata. Le discussioni devono tenere presente le
possibilità per l’UE di partecipare alle riunioni del Comitato statutario e a
quelle del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa quando si occupa di
questioni legate al GRECO. La direzione generale per gli Affari interni
designerà tra i propri funzionari la persona incaricata di discutere le
modalità della forma di cooperazione opportuna. L’esito delle discussioni sarà
sottoposto ad approvazione da parte del collegio dei commissari e confermato da
una decisione della Commissione. [1] Comunicazione
della Commissione su una politica dell’UE contro la corruzione (COM(2011) 308
definitivo) e Relazione della Commissione sulle modalità di partecipazione
dell’Unione europea al Gruppo di Stati del Consiglio d’Europa contro la
corruzione (GRECO) (COM(2011) 307 definitivo). [2] “Partecipante
a pieno titolo” è l’espressione comunemente usata per indicare i casi in cui,
nonostante non sia membro a pieno titolo di un’organizzazione, l’Unione europea
gode di diritti molto simili a quelli dei membri, fatta eccezione per i diritti
di voto (si veda anche lo status dell’Unione europea presso l’Organizzazione
mondiale della sanità, l’Unesco, l’Organizzazione dell’aviazione civile
internazionale, il Consiglio d’Europa o l’OCSE). [3] CM(2007)74,
adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 10 maggio 2007. [4] Punto 48. [5] L’ufficio
è composto dal presidente e dal vicepresidente del GRECO, oltre che da cinque
altri rappresentanti dei membri del Gruppo con diritto di voto. L’ufficio
predispone il progetto di programma annuale di attività e il progetto di
relazione annuale di attività, elabora proposte sul progetto di bilancio,
organizza le visite ai paesi interessati, propone la composizione delle squadre
di valutazione, stila l’ordine del giorno della plenaria del Gruppo e
identifica le disposizioni da selezionare per la valutazione. [6] L’analisi
si basa sulle esistenti relazioni di valutazione e conformità, quindi non
comporta procedure aggiuntive, né una tappa ulteriore nella valutazione degli
Stati membri dell’UE; semplicemente studia da un punto di vista comparativo ciò
che è già stato prodotto dal GRECO. [7] COM(2011) 307 definitivo, Relazione della Commissione sulle modalità di
partecipazione dell’Unione europea al Gruppo di Stati del Consiglio d’Europa
contro la corruzione (GRECO) [8] Nella relazione sulle modalità di partecipazione dell’Unione europea al
GRECO del 6 giugno 2011 si legge che al Consiglio sarà chiesto di autorizzare
l’avvio dei negoziati a nome dell’Unione europea in vista dell’adesione.
Tuttavia, l’approccio per il quale la Commissione ha optato in ultima battuta,
dopo aver valutato tutte le modalità disponibili, non prevede in un primo tempo
la piena adesione dell’UE al GRECO. [9] Lo stesso
vale ad esempio nei riguardi dell’Unesco e dell’OCSE in conformità a quanto
prevede l’articolo 220 del TFUE. [10] Si veda
l’articolo 2 del regolamento interno del GRECO. [11] Proposta
di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce,
nell’ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario
per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la
gestione delle crisi (COM(2011) 753 definitivo).