52012DC0599

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO 30a relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sulle attività antidumping, antisovvenzioni e in materia di salvaguardia dell'Unione europea (2011) /* COM/2012/0599 final */


Introduzione

La presente relazione per il 2011 è presentata al Parlamento europeo in seguito alla risoluzione del 16 dicembre 1981 del Parlamento stesso sulle attività antidumping dell'Unione europea nonché alla relazione della commissione parlamentare per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Si tratta di una relazione di sintesi che riepiloga i principali eventi del 2011 ed è, come negli anni precedenti, completata da un più dettagliato documento di lavoro dei servizi della Commissione e dai relativi allegati. La struttura generale e i titoli delle varie sezioni di questa relazione corrispondono a quelli del documento di lavoro, il che facilita il riferimento alle più ampie informazioni in esso contenute.

È possibile consultare la presente relazione e il testo integrale del documento di lavoro sul seguente sito Internet: http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/anti_dumping/legis/index_en.htm

1.           Sintesi della legislazione vigente

Le inchieste antidumping (AD), antisovvenzioni (AS) e con finalità di salvaguardia sono svolte in applicazione dei regolamenti di base del Consiglio. Il documento di lavoro contiene una sintesi della legislazione vigente. I testi base sulla problematica antidumping e antisovvenzioni sono denominati nel seguito "il/i regolamento/i di base".

2.           Concetti di base

Nella sezione 2 del documento di lavoro sono presentate terminologia e procedure utilizzate nelle inchieste relative agli strumenti di difesa commerciale (Trade Defence Instruments - TDI).

3.           Ammodernamento dei TDI

Al fine di esaminare le possibilità per migliorare l'attuale sistema degli strumenti di difesa commerciale (TDI), nell'ottobre 2011 la Commissione ha lanciato un'iniziativa volta a modernizzare gli strumenti di difesa commerciale. Nonostante che negli ultimi dieci anni il contesto economico sia sensibilmente cambiato, le norme dell'Unione europea in tema di strumenti di difesa commerciale sono rimasti sostanzialmente invariati dalle ultime modifiche legislative apportate a tutti i regolamenti di base nel 2004. In questo quadro, e tenuto conto del difficile contesto economico che le imprese si trovano ad affrontare, la Commissione ha deciso di analizzare i punti di forza e di debolezza delle attuali norme in tema di difesa commerciale con l'obiettivo di adeguarle e migliorarle in modo equilibrato a beneficio di tutte le parti interessate.

Al fine di esplorare le possibilità di miglioramento la Commissione ha avviato una consultazione pubblica nella primavera del 2012. Nel preparare tale consultazione pubblica la Commissione ha preso in considerazione non solo i risultati di uno studio di valutazione sugli strumenti di difesa commerciale dell'UE (v. sotto), ma anche informazioni provenienti da una serie di colloqui con esperti. È in corso il processo di modernizzazione e qualsiasi proposta della Commissione non sarà adottata prima del novembre/dicembre 2012.

Nel corso del 2011 sono proseguiti i lavori su uno studio di valutazione degli strumenti di difesa commerciale dell'Unione europea eseguito da un consulente indipendente. Il rapporto finale è stato pubblicato all'inizio del 2012. Scopo della valutazione era consentire alla Commissione di progettare o migliorare i suoi interventi politici e a monitorarne l'efficacia. Si è ritenuto inoltre che aiuterebbe i cittadini a esercitare il loro diritto di controllare, criticare e influenzare le scelte politiche e le attività svolte per loro conto dalla Commissione.

4.           Status di paese a economia di mercato (SEM)

Ai fini delle inchieste antidumping un paese può essere considerato a pieno titolo come un'economia di mercato se soddisfa cinque criteri, specificati nel documento di lavoro allegato alla presente relazione.

Il 2011 ha visto il proseguimento della valutazione di quattro delle sei richieste per ottenere l'SEM presentate da Cina, Vietnam, Armenia, Kazakistan, Mongolia e Bielorussia. Nel corso dell'anno tutti questi paesi, fatta eccezione per Bielorussia e Armenia, hanno continuato a fornire informazioni supplementari a sostegno delle loro richieste, che si trovano attualmente in fasi diverse di avanzamento. Già nel 2010 le consultazioni con le autorità della Repubblica di Bielorussia sono state sospese a causa della situazione politica del paese. Nel giugno del 2010 all'Armenia sono stati inviati quesiti aggiuntivi sugli ulteriori sviluppi nei loro progressi verso l'SEM. Alla fine del 2011 tuttavia l'Armenia non aveva trasmesso nuove informazioni alla Commissione. Gli altri quattro paesi candidati hanno portato avanti la loro domanda di SEM e si trovano in fasi differenti di avanzamento in termini di realizzazione dei cinque criteri per beneficiarne.

Sono proseguiti i lavori per la richiesta di SEM della Cina compresa la 11a riunione del gruppo di lavoro tematico dedicato all'SEM svoltasi a Bruxelles nel novembre 2011. Nella riunione del gruppo di lavoro le due parti hanno discusso i progressi cinesi nel settore dei diritti di proprietà intellettuale e della normativa antitrust. Nel 2011, lo studio sulle pratiche contabili della Repubblica popolare cinese è stato portato a termine. Purtroppo i risultati dello studio sono parziali e insufficienti per elaborare conclusioni fondate sui progressi della Cina in questo settore. 

La riunione del gruppo di lavoro UE-Vietnam sull'SEM ha avuto luogo a Bruxelles nel dicembre 2011. Le autorità vietnamite hanno risposto alle domande della Commissione sui quattro criteri rimanenti. Si è convenuto che il Vietnam avrebbe inviato informazioni supplementari sulle questioni sollevate nel corso della riunione. Entro la fine del 2011 tuttavia il Vietnam non aveva trasmesso ulteriori informazioni alla Commissione.

Per quanto riguarda il Kazakistan, nel febbraio 2011 alle autorità del paese è stata inviata una nota verbale che definisce i principali problemi relativi ai cinque criteri di riconoscimento dell'SEM. Benché nel 2010 si fosse deciso di mettere a punto congiuntamente con il Kazakistan una tabella di marcia per le iniziative da prendere sull'SEM, nel 2011 non c'è stato alcun progresso nei lavori.

Nel settembre 2011 si è svolta a Ulan Bator una riunione del gruppo di lavoro con le autorità mongole, nel corso della quale sono state condivise e discusse informazioni sui progressi della Mongolia su criteri per ottenere l'SEM.

5.           Attività di informazione e comunicazione/Contatti bilaterali

5.1.        Piccole e medie imprese (PMI)

Nel 2011 la Commissione ha pubblicato la "Paper on Actions to Address the Difficulties Encountered by SMEs Involved in Trade Defence Instruments" ("Studio per iniziative volte a far fronte alle difficoltà incontrate dalle PMI interessate dall'azione di strumenti di difesa commerciale"). Il documento contiene una serie di iniziative concrete che potrebbero essere facilmente realizzate per assistere meglio le PMI in tutti i settori della difesa commerciale e per le quali si è raggiunto un certo livello di convergenza con gli Stati membri. Tale documento, basato sui risultati dello studio condotto da un contraente indipendente, è stato discusso con gli Stati membri e insieme a essi approvato nel 2011. Obiettivo dello studio era individuare le esigenze che le PMI dei 27 Stati membri dell'UE possono avere nel momento in cui presentano una denuncia o partecipano alle inchieste di difesa commerciale in qualità di importatori o di utilizzatori, oppure in qualità di esportatori nelle inchieste aperte da paesi terzi, in considerazione dell'importante ruolo delle PMI nell'economia dell'UE e delle difficoltà che incontrano a partecipare a inchieste di difesa commerciale.

In considerazione della complessità dei procedimenti riguardanti i TDI, in particolare per le PMI a causa delle loro piccole dimensioni e della loro frammentazione, è stato istituito l'ufficio d'assistenza in materia di difesa commerciale per le PMI (Trade Defence Helpdesk for SMEs). Esso si occupa di questioni e problemi relativi ai TDI, di carattere generale o riguardanti casi particolari, che interessano in modo specifico le PMI. Una parte del sito web sui TDI è dedicata alle PMI e rinvia ai punti di contatto dell'ufficio d'assistenza in materia di difesa commerciale.

Nel 2011 questi punti di contatto hanno ricevuto numerose richieste di informazioni, e a tutte è stata data immediatamente una risposta. Le richieste hanno riguardato sia le procedure, sia il contenuto dei procedimenti relativi ai TDI.

5.2.        Contatti bilaterali/attività di informazione – industria e paesi terzi

Una parte importante del lavoro dei servizi TDI è quella di illustrare la legislazione e la pratica dell'attività di difesa commerciale dell'UE. 

Nel 2011 si è svolto un seminario sulla difesa commerciale per i funzionari dei paesi terzi.  Nel corso del 2011 si sono inoltre svolti vari contatti bilaterali con paesi terzi, fra cui Cina, Corea, Turchia e Australia, dedicati alla discussione di diversi aspetti relativi alla difesa commerciale.

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Nello stesso anno si sono anche tenute numerose riunioni con le principali associazioni di parti interessate e di imprese, tra cui Business Europe e EuroCommerce.

6.           Consigliere-auditore

Il 2011 è stato il quinto anno di attività del consigliere-auditore della DG Commercio, che ha assunto le sue funzioni nell'aprile 2007. Il consigliere-auditore agisce in maniera indipendente ed è ora amministrativamente alle dirette dipendenze del commissario per il commercio. Nel 2011 gli è stato assegnato il ruolo di collaboratore amministrativo del direttore generale della DG Commercio. Il mandato formale del consigliere-auditore è stato pubblicato all'inizio del 2012[1].

Il ruolo principale del consigliere-auditore è garantire un esercizio efficace dei diritti di difesa nei procedimenti di natura commerciale promossi dalla Commissione europea. I diritti della difesa non comprendono solo il diritto di essere ascoltati e di accedere al fascicolo, ma anche una più ampia serie di diritti descritti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea come segue: il diritto di ogni persona (i) "di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio"; (ii) "a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole", e (iii) "di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale". Il consigliere-auditore assiste inoltre il direttore generale della DG Commercio su questioni di legittimità nonché, all'occorrenza, su qualsiasi problema attinente ai procedimenti.

Le richieste di intervento del consigliere-auditore hanno mostrato la tendenza ad aumentare fin dalla istituzione della funzione nel 2007. Nel 2011 il consigliere-auditore ha effettuato 81 interventi in 35 casi di difesa commerciale e ha tenuto 26 audizioni, di cui 4 audizioni congiunte di parti aventi interessi analoghi. Gli interventi in questione sono stati richiesti dai produttori/esportatori di paesi terzi, dall'industria dell'Unione, da utilizzatori e importatori, e infine dai governi dei paesi terzi. Il consigliere-auditore è intervenuto su questioni relative a tutte le fasi dell'inchiesta e ha rivolto ai servizi della Commissione una serie di raccomandazioni che sono state in gran parte seguite. Tali raccomandazioni mirano soprattutto a rafforzare i diritti di difesa delle parti interessate. 

Le principali questioni affrontate dal consigliere-auditore nel 2011 possono essere raggruppate in tre categorie (i) contenuto e qualità delle informazioni diffuse; (ii) accesso a fascicoli e qualità dei fascicoli non riservati, e (iii) disaccordo con decisioni, risultati e conclusioni. 

7.           Riepilogo delle inchieste e delle misure antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia

7.1.        Aspetti generali

Alla fine del 2011 l'UE applicava 117 misure antidumping (cfr. allegato O) e 10 misure antisovvenzioni (cfr. allegato P).

Nel 2011 era oggetto di misure AD o AS lo 0,25% delle importazioni complessive nell'UE.

Informazioni più dettagliate sulle questioni trattate nel seguito sono fornite nel documento di lavoro allegato alla presente relazione. Accanto al titolo di ciascuna sezione è riportato il riferimento ai corrispondenti allegati del documento di lavoro.

7.2.        Nuove inchieste (cfr. allegati A-E e allegato N)

Nel corso del 2011 sono state aperte 21[2] inchieste. Sono stati istituiti dazi provvisori nell'ambito di 10 procedimenti; inoltre 13 inchieste si sono concluse con l'istituzione di dazi definitivi. 11 procedimenti sono stati chiusi senza provedimenti. 21 misure sono scadute automaticamente al termine del periodo di cinque anni.

7.3.        Inchieste di riesame

Le inchieste di riesame costituiscono come sempre una parte rilevante del lavoro compiuto dai servizi responsabili dei TDI. Nel periodo 2007-2011 hanno rappresentato il 63% delle inchieste aperte. La tabella 2 del documento di lavoro riporta i relativi dati statistici per gli anni 2007-2011.

7.3.1.     Riesami in previsione della scadenza (cfr. allegato F)

L'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 18 dei regolamenti di base prevedono la scadenza delle misure dopo cinque anni, a meno che un riesame in previsione della scadenza dimostri la necessità di mantenerle in vigore nella loro forma originaria.

Nel corso del 2011 sono state aperte 8 inchieste di riesame in previsione della scadenza; inoltre 8 riesami in previsione della scadenza si sono conclusi con la conferma del dazio per un periodo di altri 5 anni, mentre 4 di tali riesami si sono conclusi con la revoca delle misure.

7.3.2.     Riesami intermedi (cfr. allegato G)

L'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 19 dei regolamenti di base prevedono la possibilità di un riesame delle misure in vigore nel corso del periodo della loro validità; tali riesami possono limitarsi agli aspetti attinenti al dumping o alle sovvenzioni o a quelli relativi al pregiudizio.

Nel 2011 sono stati aperti in totale 9 riesami intermedi; inoltre 7 riesami intermedi si sono conclusi con la conferma o la modifica del dazio. 5 riesami intermedi si sono conclusi con la revoca delle misure.

7.3.3.     Riesami intermedi di altro tipo (cfr. allegato H)

Nel 2011 sono stati avviati due riesami di "altro tipo", ossia non contemplati dall'articolo 11, paragrafo 3 né dall'articolo 19 dei regolamenti di base.

7.3.4.     Riesami relativi a nuovi esportatori (cfr. allegato I)

L'articolo 11, paragrafo 4 e l'articolo 20 dei regolamenti di base prevedono, rispettivamente, un riesame "relativo a nuovi esportatori" e un riesame "accelerato" al fine di determinare un margine di dumping individuale o un dazio compensativo individuale per i nuovi esportatori aventi sede nel paese esportatore in questione che non hanno esportato il prodotto durante il periodo dell'inchiesta. Tali esportatori devono provare di essere veramente nuovi esportatori e di avere effettivamente iniziato ad esportare verso l'UE dopo il periodo dell'inchiesta. Per questi esportatori può essere calcolato un dazio individuale, che di norma è inferiore al dazio applicato per il paese.

Nel 2011 sono stati avviati 2 riesami relativi a nuovi esportatori.

7.3.5.     Inchieste relative a casi di assorbimento del dazio (cfr. allegato J)

Qualora vi siano informazioni sufficienti per dimostrare che, dopo il periodo dell'inchiesta iniziale e prima o dopo che venissero prese misure, i prezzi all'esportazione sono calati, o che non vi sono state variazioni, o vi sono state variazioni irrilevanti, nei prezzi di rivendita o nei successivi prezzi di vendita nell'UE del prodotto importato, può essere aperto un riesame per assorbimento del dazio, al fine di esaminare se il provvedimento abbia avuto un impatto sui prezzi summenzionati. Per tenere conto di prezzi all'esportazione più bassi si possono ricalcolare i margini di dumping e aumentare i dazi. La possibilità di riesami per assorbimento del dazio è prevista dagli articoli 12 e 19, paragrafo 3, dei regolamenti di base.

Nel 2011 non sono stati aperti né chiusi riesami di questo tipo.

7.3.6.     Inchieste antielusione (cfr. allegato K)

L'articolo 13 e l'articolo 23 dei regolamenti di base prevedono la possibilità di una riapertura delle inchieste nel caso in cui vi siano prove di elusione delle misure.

Nel corso del 2011 sono state aperte 3 di queste inchieste; inoltre 4 inchieste antielusione si sono concluse con l'estensione delle misure e altre 2 sono state concluse senza estensione delle misure.

7.4.        Inchieste di salvaguardia (cfr. allegato L)

Nel 2011 non è stata avviata alcuna inchiesta di salvaguardia. L'inchiesta di salvaguardia che era stata avviata nel 2010 è stata chiusa senza provvedimenti.

8.           Applicazione delle misure AD/AS

8.1.        Azioni svolte per dare seguito alle misure

Le attività svolte per dare seguito alle misure in vigore si sono concentrate su quattro principali obiettivi: (1) prevenire le frodi; (2) monitorare i flussi commerciali e gli sviluppi del mercato; (3) migliorare l'efficienza dei controlli utilizzando gli strumenti adeguati, e 4) contrastare le pratiche irregolari. Queste attività hanno permesso ai servizi TDI di garantire proattivamente, in collaborazione con gli Stati membri, l'effettiva applicazione delle misure di difesa commerciale nell'Unione europea.

8.2.        Monitoraggio degli impegni (cfr. allegati M e Q)

Il monitoraggio degli impegni rientra tra le attività di applicazione delle misure, essendo gli impegni una delle forme che assumono le misure AD o AS. La Commissione accetta gli impegni dopo essersi assicurata che possono effettivamente eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping o delle sovvenzioni.

All'inizio del 2011 erano in vigore 22 impegni. Nel 2011 si sono verificati i seguenti cambiamenti nel portafoglio di impegni: gli impegni di cinque società sono terminati a causa della scadenza/abrogazione delle misure e l'impegno di una società è stato accettato. Ciò porta a 18 il numero complessivo degli impegni in vigore alla fine del 2011.

9.           Rimborsi (cfr. allegato U)

L'articolo 11, paragrafo 8 e l'articolo 21, paragrafo 1 dei regolamenti di base consentono agli importatori di chiedere il rimborso dei dazi riscossi qualora sia dimostrato che il margine di dumping/sovvenzioni è stato eliminato o ridotto a un livello inferiore a quello del dazio in vigore.

Nel 2011 sono state presentate 26 nuove domande di rimborso. Alla fine del 2011 erano in corso 12 inchieste riguardanti 18 domande. Nel 2011 sono state adottate 24 decisioni della Commissione: 12 che concedevano un rimborso parziale e 12 che respingevano le domande di rimborso. Sette domande sono state ritirate.

10.         Controllo giurisdizionale: decisioni della Corte di giustizia e del Tribunale

Nel 2011 la Corte di giustizia e il Tribunale hanno pronunciato un totale di 9 sentenze relative a misure antidumping o antisovvenzioni. Un riassunto di alcune di queste sentenze figura nel documento di lavoro.

Nel corso del 2011 sono state intentate 16 nuove cause, di cui 12 dinanzi al Tribunale e 4 dinanzi alla Corte di giustizia.

Nell'allegato S del documento di lavoro figura un elenco delle cause in materia di AD/AS ancora pendenti alla fine del 2011 dinanzi alla Corte di giustizia e al Tribunale.

11.         Attività nel quadro dell'organizzazione mondiale del commercio (OMC)

11.1.      Risoluzione dei contenziosi antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia

L'OMC prevede una procedura rigorosa per la risoluzione dei contenziosi tra i membri dell'Organizzazione in merito all'applicazione degli accordi OMC.

Nel luglio 2011 l'organo d'appello dell'OMC ha pubblicato una relazione sul procedimento di risoluzione dei contenziosi iniziato dalla Cina nei confronti dell'UE sulle misure antidumping sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari di quel paese.   Questa è stata la prima sfida lanciata dalla Cina all'UE nell'ambito dell'OMC dal 2001, anno della sua adesione. Il panel ha distribuito ai membri dell'OMC la sua relazione nel dicembre 2010, e nel marzo 2011 l'UE ha presentato ricorso contro determinati aspetti di tale relazione. Nel luglio del 2011 l'organo d'appello ha pubblicato la sua relazione, adottata dall'organo di conciliazione (DSB) nel corso della riunione del 28 luglio 2011. Il panel e l'organo di appello hanno respinto la maggior parte delle argomentazioni della Cina riguardanti il regolamento sugli elementi di fissaggio; alcuni aspetti di tale regolamento sono stati tuttavia considerati come una violazione della normativa OMC. Il panel e l'organo d'appello hanno inoltre rilevato che l'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base è incompatibile con gli obblighi dell'Unione europea sull'accordo antidumping dell'OMC.  Nel settembre 2011 l’Unione europea ha informato l'organo di conciliazione (DSB) dell'OMC dell'intenzione di attuare le raccomandazioni e le decisioni del DSB in questa controversia in un modo tale da rispettare gli obblighi verso l'OMC.  Nel febbraio 2012 la Commissione ha proposto al Parlamento europeo e al Consiglio una modifica al regolamento antidumping di base per tenere conto della decisione dell'organo di conciliazione[3].

A ottobre 2011 è stata pubblicata la relazione del panel dell'OMC sulla controversia riguardante le misure antidumping su talune calzature in cuoio originarie della Cina. Il panel, istituito nel maggio 2010,  ha concluso che, nella maggior parte delle questioni esaminate, l'UE ha agito in piena conformità con le norme dell'OMC e ha confermato le conclusioni raggiunte nella controversia sugli elementi di fissaggio per quanto riguarda l’articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base.  Dal momento che i regolamenti che istituivano misure sulle importazioni di calzature scadevano nel marzo 2011, il panel ha concluso che non esistevano le basi per una raccomandazione che rendesse i provvedimenti [decaduti] conformi all'articolo 19.1 del DSU. Il panel ha tuttavia raccomandato che l'Unione europea portasse l'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base a piena conformità con i propri obblighi rispetto agli accordi OMC.

 

11.2.      Altre attività dell'OMC

Nel 2011 la presidenza del gruppo di negoziazione DDA sulle norme ha lanciato delle consultazioni multilaterali informali a proposito di varie tematiche in cui si riteneva che il divario fra Stati membri fosse ancora troppo ampio. Il risultato è stato un nuovo testo sulle discipline antidumping che dava ampio risalto alle aree di convergenza e alle problematiche irrisolte, mentre i progressi fatti nelle trattative sulle sovvenzioni in generale e su quelle alla pesca in particolare sono stati riportati in un'altra relazione (documento OMC TN/RL/W/254 del 21 aprile 2011).  Questi documenti riflettono con precisione lo stato dei negoziati in tali ambiti, ma  non è stato possibile realizzare progressi nel secondo nel 2011, in parte a causa della dinamica globale dei negoziati sull'agenda di sviluppo di Doha. In seguito alle dimissioni del presidente Francis è emerso un accordo tra i membri sulla nomina dell'ambasciatore McCook (Giamaica) a presidente del gruppo.  La nomina è stata confermata nel corso di una riunione formale tenutasi nel febbraio 2012. Successivamente il gruppo tecnico, un sottogruppo del gruppo di negoziazione, è stato convocato due volte (in febbraio e aprile 2012).

Parallelamente a queste attività, i servizi della Commissione hanno continuato a partecipare ai lavori regolari dei comitati antidumping, sovvenzioni e misure compensative e di salvaguardia. I comitati si sono riuniti due volte in sessioni regolari per esaminare notifiche e discutere questioni di interesse particolare.

Conclusione

Nel 2011 si è avuto un aumento sia del numero di nuovi casi avviati nel corso dell'anno precedente sia del numero delle misure provvisorie istituite. Il numero di inchieste chiuse senza l'istituzione di misure è aumentato leggermente, mentre il numero delle misure provvisorie istituite nel corso dell'anno precedente ha subito una flessione di quasi un quarto. Per quanto riguarda i riesami, questi continuano a rappresentare una parte consistente del lavoro dei servizi, sebbene il numero di riesami avviati sia calato di quasi un sesto rispetto al 2010. I riesami terminati sono aumentati in modo significativo rispetto al 2010.

Va infine ricordato che le misure di difesa commerciale in atto nel 2011 hanno riguardato solo lo 0,25% delle importazioni totali, riflettendo l'approccio moderato e regolamentare nell'impiego di tali strumenti da parte dell'UE. 

[1]               GU L 107 del 19.4.2012, pag. 5.

[2]               La tabella 1 del documento di lavoro riporta i dati statistici relativi alle nuove inchieste per gli anni 2007-2011 avviate a norma degli articoli 5 e 10 dei regolamenti di base.

[3] COM(2012) 41 definitivo.