COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Scheda finanziaria che accompagna il regolamento (UE) n. 1168/2011 /* COM/2012/0590 final */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Scheda finanziaria che accompagna il
regolamento (UE) n. 1168/2011 Introduzione Negli ultimi anni il carico di lavoro e le
priorità dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle
frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) hanno
registrato un netto incremento. Più di recente, visto l'aumento della pressione
migratoria alle frontiere meridionali dell'Unione generato dalla
"primavera araba" e il deteriorarsi della situazione alle frontiere
esterne della Grecia, la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo
hanno invitato l'Agenzia a svolgere un ruolo più attivo. Il bilancio di Frontex
è stato notevolmente accresciuto sia nel 2010 che nel 2011, per consentire
all'Agenzia di intensificare le attività operative in queste regioni. Inoltre,
lo sviluppo del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere esterne
(Eurosur), nel quale Frontex deve assumere un ruolo essenziale, è considerato
sempre più una componente cruciale della gestione delle frontiere esterne
dell'Unione, nonché un mezzo per ridurre il numero inaccettabile di migranti
che perdono la vita in mare nel tentativo di entrare irregolarmente nell'UE. Revisione
del mandato dell'Agenzia È in questo contesto che si è proceduto nel 2011
a modificare il mandato dell'Agenzia per consentirle di rispondere alle nuove
sfide e di venire incontro alle richieste della Commissione, del Consiglio e
del Parlamento. L'adozione del regolamento (UE) n. 1168/2011 fa seguito alla
trasmissione al Parlamento europeo e al Consiglio di una proposta di testo
adottata dalla Commissione il 24 febbraio 2010 (COM(2010) 61
definitivo). Tale proposta non era accompagnata da una scheda finanziaria, in
quanto la sovvenzione concessa all'Agenzia formava già parte del bilancio
dell'Unione e la Commissione riteneva che i cambiamenti proposti non
richiedessero risorse aggiuntive. Tuttavia, il regolamento Frontex modificato[1] attribuisce all'Agenzia
obblighi nuovi e accresciuti, le affida nuovi compiti e specifica che alcuni di
essi devono essere eseguiti da determinate categorie di personale. Va
sottolineato che alcune delle nuove mansioni sono state introdotte
dall'autorità legislativa durante la procedura di adozione del regolamento:
tali mansioni, che non erano previste nella proposta legislativa della
Commissione, impongono la creazione di nuovi posti di lavoro quali il
responsabile dei diritti fondamentali e gli agenti di coordinamento per tutte
le attività operative di Frontex. I cambiamenti più importanti riguardano alcuni
settori delle attività di base dell'Agenzia, elencati qui di seguito. 1. Creazione di squadre europee di
guardie di frontiera Le squadre europee di guardie di frontiera
saranno formate da guardie di frontiera nazionali assegnate o distaccate dagli
Stati membri all'Agenzia per operazioni congiunte, interventi rapidi e progetti
pilota. Le disposizioni giuridiche relative, da un lato, alle squadre di
intervento rapido alle frontiere, dall'altro alle squadre comuni di sostegno
(operazioni congiunte, progetti pilota) fanno adesso parte di un unico insieme
di disposizioni intitolato "squadre europee di guardie di frontiera".
2. Maggiore attenzione ai diritti
fondamentali Gli obblighi in materia di diritti
fondamentali e il rispetto di vari strumenti di diritto internazionale sono
stati chiariti e messi maggiormente in evidenza: –
in caso di violazione dei diritti umani, le
missioni di Frontex devono essere sospese o concluse, totalmente o
parzialmente; –
occorre creare nell'ambito dell'Agenzia il ruolo di
responsabile dei diritti fondamentali, incaricato di prestare assistenza su
temi che abbiano implicazioni per i diritti fondamentali; –
occorre istituire un forum consultivo sui diritti
fondamentali, al quale partecipino anche le organizzazioni internazionali e le
ONG competenti; –
va definito un codice di condotta per garantire il
rispetto dei diritti fondamentali; –
le operazioni di rimpatrio condotte da Frontex
devono essere monitorate in base a criteri obiettivi e trasparenti; la
Commissione redigerà ogni anno una relazione su tale monitoraggio; –
i compiti dell'Agenzia comprenderanno l'eventuale
assistenza a Stati membri che si trovino in situazioni che possono comportare
emergenze umanitarie e operazioni di soccorso in mare; –
i diritti fondamentali devono figurare nei
programmi di formazione del personale di Frontex e delle guardie di frontiera
che partecipano alle operazioni di Frontex. 3. Rafforzamento della capacità
operativa dell'Agenzia Gli Stati membri dovranno mettere a
disposizione dell'Agenzia maggiori risorse umane e tecniche da utilizzare nelle
operazioni congiunte alle frontiere esterne e l'Agenzia avrà la possibilità di
disporre di attrezzature tecniche proprie, grazie alle seguenti misure: –
sarà introdotto un meccanismo quasi obbligatorio
relativo alle risorse tecniche e umane: una volta che gli Stati membri abbiano
accettato di assegnare all'Agenzia le proprie guardie di frontiera nazionali o
di distaccarle presso la stessa in qualità di agenti distaccati per partecipare
alle operazioni congiunte, oppure di mettere a disposizione dell'Agenzia
attrezzature tecniche, essi saranno obbligati per legge a onorare gli impegni
presi; –
Frontex sarà autorizzata ad acquistare, affittare,
possedere autonomamente o in comproprietà le proprie attrezzature tecniche. Frontex avrà altresì il mandato di trattare
dati personali ottenuti nel corso delle operazioni per utilizzarli nella lotta
contro la criminalità, la tratta di esseri umani e l'immigrazione irregolare. Tali
dati potranno anche essere trasmessi a Europol, anche se caso per caso. Il ruolo di coordinamento dell'Agenzia è
accresciuto in modo significativo, poiché essa sarà tenuta a nominare un agente
di coordinamento per tutte le operazioni congiunte e a valutare tutte le
operazioni. Viene inoltre intensificata la cooperazione
con le autorità competenti dei paesi terzi, che rimarrà basata sulla
conclusione di un accordo di lavoro con le autorità competenti riguardo al
controllo delle frontiere di un paese terzo. L'Agenzia avrà la possibilità di
fornire assistenza tecnica e di inviare i suoi funzionari di collegamento nei
paesi terzi interessati per innalzare il livello di cooperazione. Per quanto riguarda la formazione, sarà creato
un programma di scambio sullo stile di Erasmus per le guardie di frontiera
nazionali. Infine, l'Agenzia ha ricevuto un mandato
generale di sostegno allo sviluppo del sistema europeo di guardie di frontiera
(Eurosur). Incidenza
sull'organico dell'Agenzia nel 2012 e nel 2013 Tali cambiamenti hanno una notevole incidenza
sul lavoro dell'Agenzia. Alcuni di essi erano previsti nella proposta di
modifica del regolamento Frontex presentata dalla Commissione, altri sono stati
amplificati dai legislatori (ad esempio il ruolo degli agenti di coordinamento,
il distacco di funzionari di collegamento in paesi terzi, l'aumento delle
attività connesse all'analisi del rischio) e altri ancora sono stati aggiunti
come nuovi compiti (ad esempio il responsabile dei diritti fondamentali,
l'istituzione del forum dei diritti fondamentali, la possibilità di trattare
dati personali, che comporta per definizione la creazione di canali sicuri di
scambio d'informazioni per garantire che questi dati sensibili siano gestiti
correttamente). Va inoltre sottolineato che questi compiti
accresciuti e nuovi creano un carico di lavoro amministrativo aggiuntivo che si
aggiunge all'intensificarsi delle attività operative dell'Agenzia. Per affrontare tali esigenze l'Agenzia ha
definito i compiti prioritari, identificando quelli che Frontex dovrà assolvere
obbligatoriamente nel periodo 2013-2015. Parallelamente ha riesaminato i
programmi e i progetti in corso, in modo da poter riassegnare membri del
personale a nuove priorità e/o a nuovi compiti. Tuttavia, la riassegnazione non sarà
sufficiente all'Agenzia per potere svolgere tutti i suoi compiti principali.
Pertanto Frontex, in stretta cooperazione con la Commissione, ha preso in esame
non solo i nuovi compiti e le condizioni in cui essi dovranno essere eseguiti,
ma anche la difficile situazione economica in cui si trovano l'Unione europea e
i suoi Stati membri e l'obiettivo generale di ridurre i livelli di organico
delle istituzioni e delle agenzie dell'UE. In seguito a tale esame, il
consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha proposto un aumento limitato del
numero di posti di lavoro nell'organico di Frontex, da richiedere in due fasi:
quattro posti aggiuntivi in organico, inclusi nel progetto di bilancio 2013,
urgentemente necessari per adempiere a obblighi giuridicamente vincolanti
continuando al contempo a svolgere le funzioni fondamentali dell'Agenzia (gli
agenti di coordinamento incaricati di coordinare le operazioni congiunte alle
frontiere esterne degli Stati membri, il responsabile dei diritti fondamentali)
e otto posti aggiuntivi da creare al più presto possibile, una volta superate
le tappe necessarie in termini di autorizzazione di bilancio. Nel progetto di bilancio 2013 la Commissione
ha proposto di introdurre nell'organico, in una prima fase, quattro agenti
temporanei supplementari, entro i limiti del massimale fissato dalla scheda
legislativa finanziaria. Poiché nella proposta di progetto di bilancio la
Commissione prevede di eliminare tre posti di agenti contrattuali per attuare
la prima fase della riduzione del 5% del personale negli anni 2013-2017
annunciata nelle proposte della Commissione per il prossimo quadro finanziario
pluriennale pubblicate il 29 giugno 2011, l'aumento netto nell'organico
complessivo si riduce a un posto. In una seconda fase, la presente comunicazione
e la scheda finanziaria riveduta ad essa allegata prevedono un ulteriore
aumento di otto posti nell'organico, parzialmente compensato da una riduzione
di sei posti di esperto nazionale distaccato. Il motivo di tale riduzione è che
l'Agenzia deve sostituire esperti nazionali e/o agenti contrattuali con agenti
temporanei in virtù del nuovo regolamento: questo prevede infatti all'articolo 17,
paragrafo 3, che "può essere nominato agente di coordinamento […]
soltanto un membro del personale dell'Agenzia soggetto allo statuto dei
funzionari dell'Unione europea o al titolo II del regime applicabile agli altri
agenti dell'Unione europea". L'aumento netto dei posti in organico
derivante dalla presente proposta ammonta quindi a due posti. Tali cambiamenti sono indicati nella scheda
legislativa finanziaria allegata alla presente comunicazione. La Commissione chiede di introdurre le necessarie modifiche nell'organico di Frontex con la creazione di otto posti aggiuntivi nel bilancio 2013 (sulla base della scheda legislativa finanziaria riveduta allegata alla presente comunicazione), parzialmente compensata dall'eliminazione di sei posti di esperto nazionale distaccato. In termini di spesa, i posti aggiuntivi sono neutri dal punto di vista del bilancio in quanto non richiedono finanziamenti aggiuntivi. Le esigenze di finanziamento saranno soddisfatte tramite riassegnazioni dal titolo 2 al titolo 1 nel quadro degli stanziamenti richiesti nel progetto di bilancio 2013. SCHEDA FINANZIARIA
LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA 1.1. Denominazione della proposta/iniziativa 1.2. Settore
politico interessato nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura
della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi
1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.6. Durata
dell’azione e incidenza finanziaria 1.7. Modalità
di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/ INIZIATIVA 3.1. Rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi
dell’incidenza prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza prevista
sugli stanziamenti [dell'organismo] 3.2.3. Incidenza prevista
sulle risorse umane [dell'organismo] 3.2.4. Compatibilità con il
quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione di
terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA 1.1. Denominazione della
proposta/iniziativa Regolamento
(UE) n. 1168/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011,
recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce
un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere
esterne degli Stati membri dell'Unione europea. 1.2. Settore politico interessato
nella struttura ABM/ABB[2] Settore
interessato: Affari interni 1.3. Natura della
proposta/iniziativa ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto
pilota/un'azione preparatoria[3]
þ La proposta/iniziativa riguarda la proroga
di un'azione esistente ¨ La
proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa Dopo l'entrata in
vigore del trattato di Amsterdam, nel 1999, sono state adottate alcune misure
comuni per gestire meglio le frontiere esterne dell'Unione europea, in virtù
dell'articolo 62, paragrafo 2, del trattato CE. Sulla base dei tre
pilastri costituiti dal corpus legislativo comune, dalle operazioni comuni e
dalla solidarietà finanziaria, sono stati realizzati progressi fondamentali con
l’adozione del codice frontiere Schengen[4],
del manuale pratico per le guardie di frontiera (manuale Schengen)[5] e delle norme sul traffico
frontaliero locale[6],
l’istituzione dell’agenzia FRONTEX[7],
delle squadre di intervento rapido alle frontiere[8] e del Fondo per le frontiere
esterne[9].
Tutte queste iniziative vanno inserite in un
quadro di gestione integrata della frontiere, che comprende le seguenti
dimensioni[10]: ·
controlli alle frontiere (verifiche e sorveglianza)
quali definiti nel codice frontiere Schengen, inclusa la pertinente analisi dei
rischi e l'intelligence criminale; ·
individuazione e investigazione della criminalità
transnazionale in coordinamento con tutte le competenti autorità incaricate
dell'applicazione della legge; ·
modello di controllo dell'accesso articolato su
quattro livelli (misure nei paesi terzi, cooperazione con i paesi limitrofi,
controlli alle frontiere, misure di controllo all'interno dello spazio di
libera circolazione, inclusi i rimpatri)[11]; ·
cooperazione tra le agenzie preposte alla gestione
delle frontiere (guardie di frontiera, dogane, polizia, autorità di sicurezza
nazionale ed altre autorità pertinenti) e cooperazione internazionale; ·
coordinamento e coerenza delle attività degli Stati
membri e delle istituzioni e altri organismi della Comunità e dell'Unione. 1.4.2. Obiettivi specifici e attività
ABM/ABB interessate Obiettivo specifico 1 Permettere
alle persone di attraversare le frontiere interne senza controlli di frontiera,
favorire la sicurezza delle frontiere e impedire la migrazione irregolare
sviluppando un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne e fissando
standard elevati di controlli di frontiera, in particolare tramite lo sviluppo
del SIS II e grazie al sostegno finanziario del Fondo per le frontiere
esterne. Attività ABM/ABB interessate Attività
18 02: Solidarietà — Frontiere esterne, visti e libera circolazione delle
persone 1.4.3. Risultati ed effetti previsti Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. 1.4.4. Alla luce dei nuovi e
accresciuti obblighi dell'Agenzia e dei nuovi compiti che le spettano, alcuni
dei quali devono essere svolti da determinate categorie di personale
dell'Agenzia stessa, occorre modificare la tabella dell'organico
dell'Agenzia. In linea con i commenti formulati dall'autorità di bilancio nel
bilancio 2012 dell'UE, il bilancio dell'Agenzia sarà oggetto di una modifica
volta a fornire all'Agenzia stessa risorse sufficienti per adempiere i compiti
affidatile dal nuovo regolamento. Per ottenere un esame complessivo dei
cambiamenti occorre pertanto allegare a posteriori al regolamento una scheda
finanziaria corrispondente alle effettive esigenze dell'Agenzia in termini di
organico. L'organico aggiuntivo sarà finanziato tramite il sussidio già
assegnato a Frontex nel quadro del bilancio dell'Unione. Precisare gli
indicatori che permettono di seguire la realizzazione della
proposta/iniziativa. N/D 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità dell’azione nel
breve e lungo termine Istituita
nel 2004, l'Agenzia Frontex è divenuta operativa nel 2005. I suoi principali
compiti sono: -
coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri nella gestione delle
frontiere esterne; -
assistere gli Stati membri in materia di formazione delle loro guardie di
frontiera, anche per quanto riguarda la definizione di standard comuni di
formazione; -
svolgere analisi dei rischi; -
seguire gli sviluppi della ricerca in materia di controllo e sorveglianza delle
frontiere esterne; -
aiutare gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza
tecnica e operativa alle frontiere esterne; -
offrire agli Stati membri il supporto necessario per l'organizzazione di
operazioni di rimpatrio congiunte. Per
svolgere la sua missione, l'Agenzia può anche cooperare con le autorità
competenti di paesi terzi o con organizzazioni internazionali. Negli
ultimi anni il carico di lavoro e le priorità di Frontex sono nettamente
cresciuti. In risposta al programma dell’Aia, il 13 febbraio 2008 la
Commissione ha adottato una comunicazione sulla valutazione e sullo sviluppo
futuro dell'Agenzia (COM (2008) 67 definitivo), accompagnata da una
valutazione d’impatto. La comunicazione formulava raccomandazioni per il breve
e medio periodo e proponeva idee per lo sviluppo dell’Agenzia a lungo termine. Il
Consiglio e il Parlamento europeo hanno entrambi accolto con favore la
comunicazione del 2008, condividendo l’analisi della Commissione secondo cui
l’Agenzia è stata un grande successo sin dagli inizi, e ne hanno chiesto
l’ulteriore potenziamento. Tale ambizione è espressa anche in numerose
conclusioni del Consiglio e del Consiglio europeo, nel patto europeo
sull’immigrazione e l'asilo e nel programma di Stoccolma adottato il 10‑11 dicembre 2009
dal Consiglio europeo, che invitava a potenziare l’Agenzia anche mediante una
revisione del suo quadro giuridico. Il ruolo dell’Agenzia nella gestione
integrata delle frontiere dell’Unione e il suo futuro orientamento generale
riscuotono quindi un forte consenso interistituzionale. Più
di recente, visto l'aumento della pressione migratoria alle frontiere
meridionali dell'Unione generato dalla "primavera araba" e il
deteriorarsi della situazione alle frontiere esterne della Grecia, la
Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno invitato l'Agenzia a
svolgere un ruolo più attivo. È
in questo contesto che si è proceduto nel 2011 a modificare il mandato
dell'Agenzia per consentirle di rispondere alle nuove sfide e di venire
incontro alle richieste della Commissione, del Consiglio e del Parlamento. I
compiti assegnati all'Agenzia dal regolamento modificato sono i seguenti: -
istituire e gestire un gruppo di guardie di frontiera da impiegare nel quadro
delle squadre europee di guardie di frontiera, in operazioni coordinate da
Frontex; -
nominare un agente di coordinamento per ogni operazione congiunta o progetto
pilota in cui siano impiegati membri delle squadre europee di guardie di
frontiera; in
virtù del regolamento modificato, può essere nominato agente di coordinamento
soltanto un membro del personale dell'Agenzia soggetto allo statuto dei
funzionari dell'Unione europea o al titolo II del regime applicabile agli altri
agenti dell'Unione europea; -
sviluppare e gestire sistemi che consentano scambi rapidi e affidabili di
informazioni sui rischi emergenti alle frontiere esterne; -
prestare l'assistenza necessaria per sviluppare e gestire un sistema europeo di
sorveglianza di frontiera; -
creare il ruolo di responsabile dei diritti fondamentali e un forum consultivo
sui diritti fondamentali. L'analisi
dei rischi comprenderà la valutazione della capacità degli Stati membri di far
fronte a minacce e sollecitazioni alle frontiere esterne. L'Agenzia
dovrà svolgere un ruolo più attivo nel perseguimento degli obiettivi
dell'Unione europea in materia di cooperazione con i paesi terzi nel settore
della gestione delle frontiere. 1.5.2. Valore aggiunto dell’intervento
dell’Unione europea Il
regolamento di modifica (UE) n. 1168/2011 si basa sull'articolo 74 (misure
volte ad assicurare la cooperazione amministrativa tra i servizi competenti
degli Stati membri) e sull'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), del TFUE
(misure relative ai controlli cui sono soggette le persone che attraversano le
frontiere e misure necessarie per instaurare progressivamente un sistema
integrato di gestione delle frontiere esterne). Gli
obiettivi del regolamento, nel rispetto degli stessi limiti fondamentali delle
disposizioni vigenti, consistono nello sviluppare una gestione integrata della
cooperazione operativa alle frontiere esterne e non possono essere conseguiti
in misura sufficiente dagli Stati membri. 1.5.3. Principali insegnamenti tratti
da esperienze simili N/D 1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia
con altri strumenti pertinenti N/D 1.6. Durata dell’azione e
incidenza finanziaria ¨ Proposta/iniziativa di durata limitata
–
¨ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al
[GG/MM]AAAA –
¨ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA þ Proposta/iniziativa di durata
illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dal 2012 al
2013 –
Seguito da un funzionamento a pieno ritmo. 1.7. Modalità di gestione prevista[12] þ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: –
¨ agenzie esecutive –
þ organismi creati dall'Unione europea[13]
–
¨ organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di
servizio pubblico –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V
del trattato sull’Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente
atto di base ai sensi dell’articolo 49 del regolamento finanziario ¨ Gestione congiunta
con organizzazioni internazionali (specificare) Se è indicata più di
una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”. Osservazioni La presente
scheda finanziaria legislativa è redatta a posteriori per fornire un panorama
completo delle esigenze di organico dell'Agenzia corrispondenti ai cambiamenti
introdotti dall'adozione della modifica del regolamento Frontex. Data la
difficile situazione di bilancio in cui versa l'UE, si propone che Frontex si
impegni nella misura del possibile a far rientrare i costi relativi al
personale aggiuntivo (12 agenti temporanei AD) nei limiti della
sovvenzione già attribuita all'Agenzia nel bilancio dell'Unione. Si prevede che
gli aumenti di organico siano neutri dal punto di vista del bilancio, come
illustrato nelle tabelle accluse qui di seguito. Frontex dovrebbe soddisfare le
esigenze di stanziamenti aggiuntivi tramite una compensazione parziale con
posti di esperti nazionali distaccati (END), come illustrato nelle tabelle
accluse, o tramite altri risparmi nel quadro del titolo 1. Le eventuali esigenze
rimanenti di stanziamenti aggiuntivi potrebbero essere affrontate tramite
riassegnazioni e storni dal titolo 2 (bilancio amministrativo non riguardante
il personale) al titolo 1, conformemente al potere discrezionale attribuito al
direttore esecutivo dal regolamento finanziario applicabile a Frontex. 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni Precisare frequenza e
condizioni. Il
consiglio di amministrazione dell'Agenzia adotta entro il 31 marzo di ogni anno
la relazione generale dell'Agenzia concernente l'anno precedente e la trasmette
entro il 15 giugno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al
Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti. La relazione
generale è resa pubblica. Ogni cinque anni il consiglio di amministrazione
commissiona una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del presente
regolamento, che verifica se l’agenzia abbia svolto i suoi compiti con
efficienza valutandone anche l’impatto e i metodi di lavoro. La
prima valutazione successiva all'entrata in vigore del regolamento (UE)
n. 1168/2011 analizzerà l'esigenza di accrescere il coordinamento della
gestione delle frontiere esterne degli Stati membri, in particolare esaminando
la fattibilità della creazione di un sistema europeo di guardie di frontiera. 2.2. Sistema di gestione e di
controllo 2.2.1. Rischi individuati La
costante pressione migratoria alle frontiere esterne dell'Unione europea
richiede una maggiore cooperazione operativa tra gli Stati membri coordinata da
Frontex, secondo i principi della responsabilità condivisa e della solidarietà,
al fine di garantire il massimo livello possibile di integrità delle frontiere
esterne e contribuire ad accrescere la sicurezza interna dell'Unione europea, promuovendo
nel contempo il pieno rispetto dei diritti fondamentali nella gestione delle
frontiere. Occorre rafforzare l'organico dell'Agenzia per far fronte
all'estensione del suo mandato e ai requisiti previsti dal regolamento
modificato. Sono state pienamente sfruttate le opportunità di riassegnazione
all'interno dell'attuale organico. Se non si provvederà a fornire i nuovi posti
richiesti, ne risulterà una violazione permanente del diritto dell'Unione
applicabile. 2.2.2. Modalità di controllo previste
I
conti dell'Agenzia saranno soggetti all'approvazione della Corte dei conti e
alla procedura di scarico. Il servizio di audit interno della Commissione
svolgerà i suoi audit in cooperazione con il revisore interno dell'Agenzia. 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Precisare le misure di
prevenzione e protezione esistenti e previste. L'agenzia
è soggetta al controllo dell'Ufficio di lotta antifrode. 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/ INIZIATIVA 3.1. Rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate · Linee di bilancio di spesa esistenti Per rubrica del quadro
finanziario pluriennale e linea di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione…...….] || SD/SND ([14]) || di paesi EFTA[15] || di paesi candidati[16] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 3A || 18.020301: Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne - Contributo ai titoli 1 e 2 || Non diss. || NO || NO || NO || NO 3A || 18.020302: Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne - Contributo al titolo 3 || Non diss. || NO || NO || NO || NO · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione Per rubrica del quadro finanziario pluriennale e linea di
bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Rubrica…..] || SD/SND || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario || N/D || || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO 3.2. Incidenza prevista sulle
spese 3.2.1. Sintesi dell’incidenza
prevista sulle spese Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero || 18 02 Organismo: Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne || || || Anno 2012 || Anno 2013 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE Titolo 1 || Impegni || (1) || 0 || +500* || || || || || || +500* Pagamenti || (2) || 0 || +500* || || || || || || +500* Titolo 2 || Impegni || (1a) || 0 || -500 || || || || || || -500 Pagamenti || (2a) || 0 || -500 || || || || || || -500 Titolo 3 || Impegni || (3a) || 0 || || || || || || || 0 || Pagamenti || (3b) || 0 || || || || || || || 0 TOTALE degli stanziamenti per l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne || Impegni || =1+1a +3a || 0 || 0* || || || || || || 0* Pagamenti || =2+2a +3b || 0 || 0* || || || || || || 0*
* È previsto un numero complessivo di 12 nuovi posti in organico. Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || “Spese amministrative” Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE DG: Affari Interni || Risorse umane || || || || || || || || Altre spese amministrative || || || || || || || || TOTALE DG Affari Interni || Stanziamenti || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || || || || || || || || Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno N[17] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || || || || || || || || Pagamenti || || || || || || || || 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti [dell'organismo] –
þ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti
operativi –
¨ La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di stanziamenti
operativi, come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE RISULTATI Tipo di risultato[18] || Costo medio del risultato || Numero dei risultati || Costo || Numero dei risultati || Costo || Numero dei risultati || Costo || Numero dei risultati || Costo || Numero dei risultati || Costo || Numero dei risultati || Costo || Numero dei risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO 1[19]… || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale obiettivo specifico 1 || || || || || || || || || || || || || || || || OBIETTIVO SPECIFICO 2… || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale obiettivo specifico 2 || || || || || || || || || || || || || || || || COSTO TOTALE || || || || || || || || || || || || || || || || 3.2.3. Incidenza prevista sulle
risorse umane di Frontex 3.2.3.1. Sintesi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti
di natura amministrativa –
þ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti
amministrativi, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo
decimale) || Anno 2012 || Anno 2013 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE Funzionari (gradi AD) || || || || || || || || Funzionari (gradi AST) || || || || || || || || Agenti contrattuali || || || || || || || || Agenti temporanei || 0 || 1,320 || || || || || || Esperti nazionali distaccati || 0 || -0,320 || || || || || || TOTALE || 0 || 1,000* || || || || || || È previsto un numero cumulativo di 12 nuovi
posti. Il costo stimato per 12 posti AD è di 1,32 milioni di euro (12 x 0,11
milioni di euro). Tuttavia, l'impatto stimato sulla spesa dell'Agenzia nel 2013
sarà neutro dal punto di vista del bilancio, poiché la spesa sarà compensata
dalla diminuzione della spesa relativa agli esperti nazionali distaccati (END)
che attualmente svolgono questi compiti. I rispettivi posti di END saranno
gradualmente eliminati nel corso del 2013. I costi rimanenti saranno coperti da
risparmi aggiuntivi effettuati all'interno del titolo 1 e, se necessario,
tramite la riassegnazione di un importo massimo di 750 000 EUR dal titolo 2
al titolo 1. Descrizione dei posti di lavoro
richiesti 1 AD10 - Responsabile dei diritti
fondamentali A norma dell'articolo 26 bis, paragrafo 3, del
regolamento di modifica di Frontex, il consiglio di amministrazione dovrà
designare un responsabile dei diritti fondamentali, che sarà indipendente
nell'espletamento delle sue funzioni e riferirà direttamente al consiglio di
amministrazione stesso. La creazione di questo posto è una priorità assoluta
per l'Agenzia e deve avvenire nel 2012. L'elevato grado di ingresso è
giustificato dal livello di esperienza richiesto e dallo statuto del
responsabile dei diritti fondamentali. Il Mediatore europeo ha aperto il 6 marzo
2012 un'indagine autonoma sull'attuazione da parte di Frontex dei suoi obblighi
in materia di diritti fondamentali, compresa l'assunzione del responsabile. 6 AD7 - Agenti di coordinamento di Frontex A norma dell'articolo 3 ter, paragrafo 5, del
regolamento di modifica, l'Agenzia nomina un agente di coordinamento per ogni
operazione congiunta e progetto pilota in cui siano impiegate squadre europee
di guardie di frontiera. Inoltre l'articolo 17, paragrafo 3, prevede che ai
fini dell’articolo 3 ter, paragrafo 5, possa essere nominato agente di
coordinamento soltanto un membro del personale dell’Agenzia soggetto allo
statuto dei funzionari dell'Unione e al titolo II del regime applicabile agli
altri agenti dell'Unione. Lungo tutto il corso di quest'anno l'Agenzia ha
avviato e coordinato una serie di operazioni congiunte e progetti pilota
secondo il suo programma di lavoro annuale, ricorrendo a squadre europee di
guardie di frontiera. Alcune di queste operazioni congiunte sono di fatto
operazioni permanenti (quelle nel Mediterraneo e alle frontiere terrestri
turco-greche) e necessitano quindi della presenza permanente di un agente di
coordinamento. Dato che le funzioni degli agenti di coordinamento di Frontex
sono attualmente svolte da esperti nazionali distaccati (END), l'assunzione di
agenti temporanei comporterà la riduzione del numero totale di END di 6 unità. 1 AD7 – Responsabile della gestione dei
prodotti e del cambiamento Questo posto è concepito per provvedere ai
nuovi compiti introdotti dalla modifica del regolamento Frontex (articolo 11 in
combinato disposto con gli articoli 11 quater e 11 quinquies e con
l'articolo 13, paragrafo 2): sviluppare e gestire il sistema di scambio delle
informazioni per ICONET (rete di informazione e coordinamento sicura per i
servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri), dati classificati,
canali sicuri per lo scambio di informazioni e sostituzione di FOSS (Frontex
One Stop Shop, il portale web per lo scambio di informazioni di Frontex),
compresa la trasmissione di dati personali ad altre agenzie dell'UE. Il compito
richiede esperienze, conoscenze e capacità specifiche per garantire che i
benefici di queste responsabilità aggiuntive di Frontex siano effettivamente
ottenuti, comunicati e realizzati conformemente al quadro giuridico dell'UE. 3.2.3.2. 4 posti (1 AD8 e 3 AD7)
previsti nella proposta della Commissione per il progetto di bilancio 2013
presentata all'autorità di bilancio il 25.4.2012. 3.2.3.3. Fabbisogno previsto di risorse
umane per la DG di appartenenza –
þ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane –
o La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di risorse umane,
come spiegato di seguito: Stima da esprimere in numeri interi (o, al
massimo, con un decimale) || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) Posti della tabella dell’organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || || || || || || || XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[20] || XX 01 02 01 (AC, END e INT della “dotazione globale”) || || || || || || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || XX 01 04 yy[21] || - in sede[22] || || || || || || || - nelle delegazioni || || || || || || || XX 01 05 02 (CA, INT, SNE – Ricerca indiretta) || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END, INT – Ricerca diretta) || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || TOTALE || || || || || || || 18 è il settore o
il titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal
personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato
all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare
concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di
assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Personale esterno || La descrizione del calcolo dei costi per gli
ETP dev'essere inserita nel paragrafo 3 dell'allegato. 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale –
þ La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario
pluriennale attuale. –
¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente
rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. Nessun
impatto sul quadro finanziario pluriennale. Tuttavia, anche se l'assunzione di
personale aggiuntivo richiedesse un aumento del bilancio dell'Agenzia, esso
rientrerebbe comunque nel quadro finanziario pluriennale. –
¨ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[23]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. N/D 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento –
þ La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di
terzi –
La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento
indicato di seguito: Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale Specificare l'organismo di cofinanziamento || || || || || || || || TOTALE stanziamenti cofinanziati || || || || || || || || 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate –
þ La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle
entrate. –
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: –
¨ sulle risorse proprie –
¨ sulle entrate varie Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[24] Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per riflettere la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) Articolo …… || || || || || || || || Per quanto riguarda le
entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa
interessate. N/D Precisare il metodo di
calcolo dell'incidenza sulle entrate. N/D [1] Regolamento (UE) n. 1168/2011. [2] ABM: Activity Based Management (gestione per attività) –
ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività). [3] A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b),
del regolamento finanziario. [4] Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo
al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice
frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1). [5] Raccomandazione C (2006) 5186 della Commissione, del 6
novembre 2006, che istituisce un “Manuale pratico per le guardie di frontiera”
(Manuale Schengen) comune, ad uso delle autorità competenti degli Stati membri
per lo svolgimento del controllo di frontiera sulle persone. [6] Regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico
frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che
modifica le disposizioni della convenzione Schengen (GU L 29 del 3.2.2007, pag.
3). [7] Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre
2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione
operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea
(GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1). [8] Regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un meccanismo per la
creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere (GU L 199
del 31.7.2007, pag. 30). [9] Decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le
frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell’ambito del programma generale
“Solidarietà e gestione dei flussi migratori” (GU L 144 del 6.6.2007,
pag. 22). [10] Conclusioni della 2768a sessione del Consiglio
"Giustizia e affari interni", Bruxelles 4-5 dicembre 2006, doc. 15801/06
(Presse 341), pag. 26. [11] Il modello nella sua completezza è stato descritto nel
catalogo Schengen sui controlli alle frontiere esterne, il rimpatrio e la
riammissione: raccomandazioni e migliori pratiche, febbraio 2002. [12] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti
al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [13] A norma dell’articolo 185 del regolamento
finanziario. [14] SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non
dissociati. [15] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [16] Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali
dei Balcani occidentali. [17] L’anno N è l’anno di inizio dell’attuazione della
proposta/iniziativa. [18] I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad
es.: il numero degli scambi di studenti finanziati, il numero dei km di strade
costruiti, ecc.). [19] Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi
specifici…". [20] CA = agente contrattuale (Contract Agent); INT =
personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione
(jeune expert en délégation); LA = agente locale (Local Agent); END
= esperto nazionale distaccato. [21] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli
stanziamenti operativi (ex linee "BA"). [22] Principalmente per Fondi strutturali, Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per la pesca (FEP). [23] Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale. [24] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi
doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi
netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di
riscossione.