COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO Secondo esame regolamentare relativo ai nanomateriali /* COM/2012/0572 final */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO Secondo esame regolamentare relativo ai
nanomateriali (Testo rilevante ai fini del SEE) 1. Introduzione La presente
comunicazione costituisce il seguito dato alla comunicazione della Commissione
del 2008 relativa agli aspetti regolamentari dei nanomateriali[1]. Essa valuta l'adeguatezza e l'attuazione della legislazione dell'UE sui
nanomateriali, indica le azioni di seguito adottate e
risponde alle questioni sollevate dal Parlamento europeo[2], dal Consiglio[3] e dal Comitato economico e
sociale europeo[4]. La comunicazione è accompagnata da un
documento di lavoro dei servizi della Commissione (SWP) sui diversi tipi di
nanomateriali e sui loro usi, compresi gli aspetti legati alla sicurezza[5]. Questo documento dà una
risposta alle preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo, il quale teme che
l'approccio della Commissione in materia di nanomateriali sia compromesso dalla
mancanza di informazioni sul'utilizzazione e la sicurezza dei nanomateriali che
sono già sul mercato. Il SWP affronta in modo particolareggiato la definizione
dei nanomateriali, i mercati, le utilizzazioni, i vantaggi, gli aspetti
collegati alla salute e alla sicurezza nonché la valutazione dei rischi,
fornendo inoltre informazioni e basi di dati sui nanomateriali. Le sue
principali conclusioni sono prese in considerazione nelle parti 3 e 4. 2. Definizione
dei nanomateriali Secondo la raccomandazione della Commissione
del 2011 relativa alla definizione dei nanomateriali[6] con "nanomateriale"
si intende "un materiale naturale, derivato o fabbricato contenente
particelle allo stato libero, aggregato o agglomerato, e in cui, per almeno il
50% delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica, una o più
dimensioni esterne siano comprese tra 1 nm e 100 nm. In casi specifici, e
laddove le preoccupazioni per l'ambiente, la salute, la sicurezza e la
competitività lo giustifichino, la soglia del 50% della distribuzione
dimensionale numerica può essere sostituita da una soglia compresa tra l'1% e
il 50%. […]" Questa definizione è destinata ad essere utilizzata dagli Stati membri,
dalle agenzie dell'Unione europea e dalle imprese. La Commissione utilizzerà
tale definizione, ove opportuno, nella legislazione dell'UE e negli strumenti
d'attuazione. Quando saranno utilizzate altre definizioni nella legislazione
dell'UE, le disposizioni saranno adeguate al fine di garantire un approccio
coerente, anche se potranno risultare necessarie soluzioni specifiche ai vari
settori. La Commissione procederà a un riesame della definizione nel 2014. 3. Vantaggi dei nanomateriali e
loro contributo alla crescita e all'occupazione, all'innovazione e alla Competitività La quantità annua totale dei nanomateriali sul
mercato a livello mondiale è stimata a circa 11 milioni di tonnellate, per
un valore di mercato di circa 20 miliardi di euro[7]. Il nerofumo e il silicio
amorfo rappresentano di gran lunga il maggior volume di nanomateriali
attualmente sul mercato[8].
Insieme a pochi altri nanomateriali, essi sono presenti sul mercato da decenni
e sono utilizzati per una vasta gamma di applicazioni. Una categoria di materiali attira oggi in
particolare l'attenzione: si tratta del nano-biossido di titanio, del nano-ossido
di zinco, dei fullereni, dei nanotubi di carbonio e del nanoargento. Questi
materiali sono commercializzati in quantità nettamente inferiori rispetto ai
nanomateriali tradizionali, ma l'uso di alcuni di essi aumenta rapidamente. Si assiste al costante sviluppo di nanomateriali,
per usi innovativi. Numerosi di essi sono utilizzati in applicazioni
innovative, come i catalizzatori, l'elettronica, i pannelli solari, le pile e
le applicazioni biomediche, comprese quelle destinate alla diagnosi e al
trattamento dei tumori. I nanomateriali offrono numerosi vantaggi in
quanto essi contribuiscono a salvare vite, a realizzare progressi che
consentono la messa a punto di nuove applicazioni, a ridurre l'impatto
ambientale o ancora a migliorare il funzionamento dei prodotti di base
utilizzati quotidianamente. Il valore dei prodotti
basati sulle nanotecnologie dovrebbe aumentare e passare da un volume di 200
miliardi di euro nel 2009 a 2 trilioni di euro entro il 2015.[9] Queste
applicazioni svolgeranno un ruolo determinante nella competitività di un'ampia
gamma di prodotti dell'UE sul mercato mondiale. Vi sono inoltre molte PMI di
nuova creazione e imprese nate grazie ad innovazioni (spin-off) in questo
settore di alta tecnologia. Secondo le stime, il settore delle nanotecnologie impiega oggi direttamente tra le 300 000 e le 400 000 persone nell'UE,
e questa cifra tende a crescere.[10] Le nanotecnologie sono state identificate come tecnologie
abilitanti fondamentali (KET – key enabling technology) che
forniscono la base per l'innovazione e la creazione di nuovi prodotti.[11]
Nella sua comunicazione dal titolo "Una strategia
europea per le tecnologie abilitanti fondamentali – una passerella per la crescita e l'occupazione"[12], la Commissione ha abbozzato una strategia unica per le KET,
comprese le nanotecnologie, che si basa su tre pilastri: la ricerca
tecnologica, la dimostrazione dei prodotti e le attività manifatturiere
competitive. La legislazione applicabile deve garantire un
livello elevato di salute, di sicurezza e di protezione dell'ambiente. Allo
stesso tempo, essa dovrebbe consentire l'accesso ai prodotti innovativi e promuovere l'innovazione e la competitività.
L'ambiente regolamentare ha un impatto sui tempi di commercializzazione, sulla
struttura dei costi marginali e sulla ripartizione delle risorse, in
particolare per le PMI. Esso crea inoltre nuovi sbocchi e rafforza la fiducia
dei consumatori e degli investitori nella tecnologia. La collaborazione internazionale, in
particolare con i nostri partner commerciali, può stimolare lo sviluppo e la
commercializzazione delle applicazioni basate sulle nanotecnologie e favorire
lo sviluppo dei settori in questo ambito. Oltre alle attività di cooperazione, in particolare all'interno
dell'OCSE o a livello dell'ONU, la Commissione ha avviato un dialogo regolare
con gli Stati Uniti nel quadro del Consiglio economico transatlantico (TEC), al
fine di evitare inutili divergenze. 4. Aspetti collegati alla
sicurezza 4.1. I nanomateriali sul luogo di
lavoro, nei prodotti di consumo e nell'ambiente Le nanoparticelle naturali o formate
accidentalmente dall'uomo sono onnipresenti nell'ambiente umano e la loro
esistenza e il comportamento sono in generale conosciuti e compresi. Esistono
tuttavia pochi dati sulle nanoparticelle fabbricate sul luogo di lavoro e
nell'ambiente. A livello tecnico, è molto difficile sorvegliare la loro
presenza, in particolare considerando le loro piccole dimensioni e i bassi
livelli di concentrazione, e distinguere le particelle
provenienti da nanomateriali fabbricati dalle nanoparticelle naturali o
prodotte in modo accidentale. L'individuazione dei
nanomateriali nelle matrici complesse, come i prodotti cosmetici, i prodotti
alimentari, i rifiuti, il suolo, l'acqua o i fanghi, è ancora più difficile. È
vero che esistono alcuni metodi di sorveglianza, ma essi non sono stati ancora
convalidati nella maggior parte dei casi, e ciò limita la possibilità di
confrontare i dati. 4.2. Sicurezza,
valutazione dei rischi e analisi rischi/vantaggi Dal 2004, il Comitato scientifico dei rischi sanitari
emergenti e recentemente identificati (CSRSERI), il Comitato scientifico della
sicurezza dei consumatori (CSSC), l'Autorità europea per la sicurezza degli
alimenti (EFSA) e l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) lavorano sulla
valutazione dei rischi dei nanomateriali. Nel 2009, il CSRSERI ha concluso che "anche
se i metodi di valutazione dei rischi potenziali delle sostanze e dei materiali
tradizionali sull'uomo e sull'ambiente sono largamente utilizzati e sono
generalmente applicabili ai nanomateriali, è tuttavia opportuno sviluppare
ulteriormente alcuni aspetti specifici collegati ai nanomateriali. Questa
necessità perdurerà sino a che non si disporrà di dati scientifici sufficienti
per caratterizzare gli effetti nocivi dei nanomateriali sugli esseri umani e
sull'ambiente." Ha aggiunto che "i rischi per la
salute e per l'ambiente di vari nanomateriali di sintesi sono stati dimostrati.
Si è infatti rilevato che i nanomateriali potevano avere effetti tossici
sull'uomo e sull'ambiente. È tuttavia opportuno notare che non tutti i
nanomateriali hanno simili effetti. Alcuni nanomateriali di sintesi sono già
utilizzati da molto tempo (ad es. il nerofumo, e il biossido di titanio) e
manifestano una bassa tossicità. Di conseguenza, l'ipotesi secondo la quale più
una sostanza è piccola, più sarebbe reattiva e pertanto tossica non è
sostenibile in base ai dati pubblicati. A tale proposito, i nanomateriali sono
simili alle sostanze e ai prodotti chimici normali, nel senso che alcuni
possono essere tossici ed altri no. Nell'attuale mancanza di un modello
generale applicabile all'identificazione dei rischi che presentano i
nanomateriali, si raccomanda un approccio caso per caso nella valutazione dei
nanomateriali."[13] L'EFSA nel suo parere scientifico del 2011[14] ha confermato che il modello
di valutazione dei rischi in vigore per la valutazione dei prodotti alimentari
standard era appropriato anche per le applicazioni dei nanomateriali nella
catena alimentare umana e animale, e che era necessario adottare un approccio
caso per caso. Tale approccio è previsto dalla legislazione relativa ai
prodotti alimentari e ai mangimi attraverso un sistema di previa autorizzazione
alla commercializzazione (in particolare per quanto riguarda i nuovi alimenti,
gli additivi per l'alimentazione umana e animale e i materiali di plastica a
contatto con gli alimenti). Un approccio analogo è stato adottato dall'EMA per
i prodotti medicinali.[15] Malgrado alcuni limiti indicati dai Comitati
scientifici e dalle agenzie, in particolare la necessità di un approccio
scientifico caso per caso al momento di valutare le differenze tra la sostanza
chimica sfusa e le sue diverse nanoforme, è possibile oggi effettuare
valutazioni dei rischi dei nanomateriali. Sono state effettuate diverse valutazioni dei rischi e analisi rischi/benefici
e vari prodotti sono stati autorizzati nei diversi settori (ad es., 20
medicinali e tre materiali a contatto con prodotti alimentari[16]). Il CSSC ha valutato e
confermato l'innocuità di un nanomateriale utilizzato come filtro UV e sta
attualmente completando la valutazione di altri tre nanomateriali. Altre
sostanze saranno valutate, se del caso (ad es. i filtri UV
e gli ingredienti che rientrano nella composizione dei prodotti alimentarie dei
mangimi). L'armonizzazione e la normalizzazione dei metodi di misurazione e di
prova a sostegno della valutazioni dei rischi dei nanomateriali sono
incoraggiati dall'OCSE e da un mandato della Commissione dagli organismi
europei di normalizzazione.[17] Uno studio avviato dalla Commissione nel 2011 sui rischi professionali
collegati ai nanomateriali ed altre ricerche pertinenti, vertenti in
particolare sulla situazione dei nanomateriali nell'ambiente e nei rifiuti,
permetteranno di raccogliere ulteriori dati che serviranno alla elaborazione di
nuovi orientamenti legislativi e orienteranno i lavori di valutazione dei rischi. La ricerca nel settore della sicurezza e la messa a punto di metodi di
prova affidabili rimarranno inoltre priorità fondamentali nell'ambito di programmi
quadro dell'UE e per il Centro comune di ricerca della Commissione. 5. REACH
e CLP Conformemente al REACH[18], le sostanze chimiche
importate o fabbricate nell'UE devono nella maggior parte dei casi essere
registrate presso l'ECHA, come prova della loro sicurezza di utilizzazione. Il
fascicolo di registrazione o la sostanza possono essere oggetto di una
valutazione. In funzione delle sue caratteristiche, qualunque sostanza può
essere soggetta ad un'autorizzazione o a restrizioni. REACH si applica nello
stesso modo a sostanze tutte le forme delle quali, o talune di esse, sono nanomateriali.[19] Il regolamento CLP[20] prevede l'obbligo di
notificare all'ECHA le sostanze, nelle forme in cui sono commercializzate,
compresi i nanomateriali, che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze
pericolose, indipendentemente dal loro tonnellaggio. Il Parlamento europeo ha chiesto alla
Commissione di studiare la necessità di rivedere il regolamento REACH per
quanto riguarda la registrazione semplificata dei nanomateriali fabbricati o
importati per una quantità inferiore a una tonnellata, l'esame di tutti i
nanomateriali come nuove sostanze e una relazione sulla sicurezza chimica
comprendente una valutazione dell'esposizione per tutti i nanomateriali registrati. 5.1. Copertura
dei nanomateriali nel quadro delle registrazioni REACH e delle notifiche CLP Numerose sostanze esistono sotto diverse forme
(solidi, sospensioni, polveri, nanomateriali, ecc.). Nel quadro di REACH,
diverse forme di una sostanza possono essere coperte da un'unica registrazione.
Tuttavia, il dichiarante deve garantire la sicurezza di tutte le forme incluse
e fornire informazioni adeguate al fine di tenere conto delle diverse forme
nelle registrazioni, compresa la valutazione della sicurezza chimica e le sue
conclusioni (ad es., se del caso, mediante diverse classificazioni). I requisiti in materia di informazioni del
sistema di registrazione REACH si applicano al tonnellaggio totale della
sostanza, compreso l'insieme delle sue forme. Non è obbligatorio effettuare
prove specifiche per ciascuna di tali forme o precisare il modo in cui si è
tenuto conto delle diverse forme nelle registrazioni, anche se la struttura del
fascicolo REACH lo consente e l'ECHA lo raccomanda nel suo parere tecnico. In stretta collaborazione con l'ECHA, la
Commissione ha esaminato in che modo i nanomateriali sono stati presi in
considerazione nelle registrazioni REACH e nelle notifiche CLP. Dal febbraio
2012, il termine "nanomateriale" è stato selezionato come forma della
sostanza nelle rubriche facoltative di 7 registrazioni di sostanze e di 18
notifiche CLP. Un esame complementare ha permesso di individuare altre sostanze
che hanno nanoforme.[21] Numerose registrazioni concernenti sostanze
conosciute per il fatto che hanno nanoforme non indicano chiaramente quali
forme sono coperte o in che misura i dati forniti si riferiscono alla
nanoforma. Solo alcune informazioni riguardano specificamente la sicurezza di
utilizzazioni di nanomateriali specifici che si ritiene siano coperti dal
fascicolo di registrazione. Queste constatazioni possono in parte spiegarsi con
la mancanza di orientamenti particolareggiati sulla registrazione dei
nanomateriali destinati ai dichiaranti e con la formulazione generale degli
allegati di REACH. La raccomandazione della Commissione relativa
a una definizione dei nanomateriali permetterà di chiarire la terminologia, ma
non sarà sufficiente a informare i dichiaranti sul modo di prendere in
considerazione i nanomateriali nelle registrazioni REACH. Al momento del
prossimo riesame di REACH, la Commissione studierà pertanto le opzioni
regolamentari pertinenti, in particolare l'eventuale modifica degli allegati di
REACH, al fine di precisare il modo in cui i nanomateriali devono essere presi
in considerazione e la loro sicurezza deve essere dimostrata nelle
registrazioni. A tale scopo, la Commissione si baserà sulle informazioni
disponibili sul progresso tecnico, compresi i progetti di attuazione di REACH
relativi ai nanomateriali e l'esperienza acquisita nel quadro delle
registrazioni attualmente effettuate. 5.2. Identificazione
delle sostanze e termini di registrazione Numerose sostanze esistono sia allo stato
sfuso che sotto forma di nanomateriali (nanoforme). Le nanoforme possono essere
considerate come forme della stessa sostanza o come sostanze distinte. In
quest'ultimo caso, si pone la questione di sapere se esse sono considerate come
sostanze "nuove" e se devono essere soggette ad una registrazione immediata.[22] Quando si avrà maggiore esperienza in materia di valutazione delle
registrazioni, l'ECHA fornirà orientamenti sulla presa in considerazione dei
nanomateriali in quanto forme di una sostanza sfusa o in quanto sostanze
distinte, al fine di consentire un'effettiva condivisione dei risultati. I
risultati del progetto di attuazione del regolamento REACH per quanto riguarda
l'identificazione delle sostanze dei nanomateriali (RIPoN1) suggeriscono
tuttavia che sarà necessaria una certa flessibilità. A prescindere dal fatto
che le nanoforme siano state prese in considerazione in una o più registrazioni,
l'essenziale per la Commissione è di determinare se la registrazione contiene
informazioni chiare sull'utilizzazione sicura di tutte le forme della sostanza. 5.3. Valutazione
della sicurezza chimica I progetti RIPoN sui requisiti in materia di
informazioni (RIPoN2) e sulla valutazione della sicurezza chimica (RIPoN3)[23] rispondono tra l'altro alla
questione di sapere se gli attuali requisiti REACH e gli orientamenti
applicabili sono adatti alla valutazione dei nanomateriali. Essi contengono più
proposte specifiche. RIPoN 2 ha concluso, con qualche riserva, che
gli orientamenti vigenti alla data del progetto e i requisiti d'informazione
potevano applicarsi alla valutazione dei nanomateriali. RIPoN3 ha concluso che
i metodi noti di valutazione dell'esposizione erano applicabili in modo
generale, ma potevano presentare ancora qualche problema di ordine metodologico. Per la sua intrinseca flessibilità,
l'approccio previsto da REACH in materia di valutazione dei pericoli e di
caratterizzazione dei rischi è in generale appropriato per i nanomateriali.
L'ultima questione essenziale è di sapere in che misura i dati concernenti una
forma di una sostanza possono essere utilizzati per dimostrare l'innocuità di
un'altra forma, se si tiene conto del fatto che si sta ancora sviluppando la
conoscenza, ad es., dei fattori di tossicità. In un approccio scientifico caso
per caso: ·
è opportuno precisare se le nanoforme di una
sostanza sono coperte da una registrazione, e quali sono le nanoforme coperte.
Queste nanoforme dovrebbero essere oggetto di una caratterizzazione adeguata e
l'utilizzatore dovrebbe essere in grado di distinguere quali condizioni
operative e quali misure di gestione dei rischi sono ad esse applicabili; ·
è opportuno indicare quali forme di una sostanza
sono state sottoposte a prova, documentando opportunamente le relative condizioni; ·
le conclusioni di una valutazione della sicurezza
chimica dovrebbero coprire tutte le forme in una registrazione. Quando i dati
relativi a una forma di una sostanza sono utilizzati per dimostrare la
sicurezza di utilizzazione di altre forme, è opportuno provare scientificamente
in che modo, procedendo per raggruppamento e utilizzando il metodo comparativo
(read-across[24]),
i dati provenienti da una prova specifica o da altre informazioni possono
essere utilizzati per le altre forme della sostanza. Considerazioni analoghe si
applicano agli scenari di esposizione e alle misure di gestione dei rischi. L'ECHA ha aggiornato alcuni documenti di orientamento al fine di tenere
conto delle relazioni definitive RIPoN. Ha istituito un gruppo incaricato della
valutazione dei nanomateriali già registrati (GAARN), che esamina in
cooperazione con la Commissione, con gli esperti degli Stati membri e con le
parti interessate, alcune registrazioni di nanomateriali fondamentali.
L'obiettivo è di identificare le migliori prassi per la valutazione e la
dichiarazione dei nanomateriali nelle registrazioni REACH e formulare
raccomandazioni sul modo di colmare eventuali lacune in materia di informazione.
Inoltre, l'ECHA ha creato un gruppo di lavoro sui nanomateriali che ha la
missione di esprimere pareri sulle questioni scientifiche e tecniche per quanto
riguarda i nanomateriali nel quadro di REACH. 5.4. Estensione
degli obblighi previsti in REACH alle piccole quantità di nanomateriali La maggior parte
dei nanomateriali che sono oggetto di un dibattito scientifico sono fabbricati
o importati in quantità uguali o superiori a 1 tonnellata l'anno. I
nanomateriali in piccole quantità sono utilizzati principalmente in
applicazioni tecniche come i catalizzatori o in applicazioni in cui i
nanomateriali sono integrati in una matrice o racchiusi nelle attrezzature.
L'esposizione del consumatore e dell'ambiente a questi nanomateriali è
probabilmente limitata. Conformemente alle conclusioni del CSRSERI secondo
le quali i nanomateriali sono simili alle sostanze normali in quanto alcuni
possono essere tossici e altri no, la Commissione non ritiene attualmente
opportuno modificare le regole che si applicano quando è necessaria una
valutazione della sicurezza chimica. Per quanto riguarda le soglie e i termini
di registrazione sulla base delle quantità, la Commissione ritiene che le
disposizioni del regolamento REACH siano appropriate, fatte salve le azioni
descritte al capitolo 7. 6. Salute,
sicurezza e protezione dell'Ambiente nella legislazione dell'UE Il Parlamento europeo ha chiesto alla
Commissione di studiare la necessità di rivedere un certo numero di settori
della legislazione, compresa la legislazione riguardante l'aria, l'acqua, i
rifiuti, le emissioni industriali e la protezione dei lavoratori. ·
Per quanto riguarda la sicurezza e la salute sul
lavoro, i lavori in corso possono essere riassunti nel modo seguente: Oltre allo studio relativo ai nanomateriali sul luogo di lavoro[25], un sottogruppo
"nanomateriali" del gruppo di lavoro "sostanze chimiche",
creato nel quadro del Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul
luogo di lavoro, elabora attualmente un progetto di parere sulla valutazione e
la gestione dei rischi collegati ai nanomateriali sul luogo di lavoro, che
dovrebbe successivamente essere approvato dal Comitato consultivo. Nel 2014
sarà effettuata una valutazione finale concernente un riesame della
legislazione in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, alla luce
di queste attività e delle conclusioni che ne saranno ricavate. ·
Per quanto riguarda la legislazione relativa alla
sicurezza dei prodotti di consumo, sono in corso lavori volti ad adeguare i
testi in questione al fine di integrare la definizione orizzontale e introdurre
disposizioni specifiche sui nanomateriali; attualizzare le procedure di
valutazione dei rischi relativi; rafforzare la sorveglianza del mercato;
migliorare i requisiti di informazione e di etichettatura: La Commissione si è impegnata ad applicare la
definizione dei nanomateriali nella legislazione relativa alla sicurezza dei
prodotti di consumo, ove opportuno. Disposizioni specifiche sui nanomateriali
sono state introdotte per i prodotti biocidi, i prodotti cosmetici, gli
additivi alimentari, l'etichettatura dei prodotti alimentari e i materiali a
contatto con i prodotti alimentari. Al tempo stesso, la Commissione ha effettuato
un'analisi particolareggiata del modo in cui la legislazione dei prodotti di
consumo è attualmente applicata per quanto riguarda i nanomateriali. La sfida
principale rimane l'attuazione di un'adeguata valutazione dei rischi, compresi
i settori nei quali la legislazione è stata modificata. Per questo motivo, ad esempio, l'EFSA, su richiesta della Commissione,
ha adottato un documento di orientamento[26]
che precisa i dati da fornire al momento della presentazione di un fascicolo
che richiede l'integrazione di un nanomateriale nei prodotti alimentari e nei
mangimi. Sono stati inoltre di recente definiti orientamenti da parte del
Comitato scientifico per la sicurezza dei consumatori per i prodotti cosmetici. La Commissione ritiene che l'attuale legislazione sui prodotti
medicinali consenta un'adeguata analisi rischi/benefici e una gestione dei
rischi dei nanomateriali. Per quanto riguarda la legislazione sui dispositivi medici, le azione
previste comprendono un obbligo in materia di etichettatura
in una proposta prevista per il 2012. La Commissione prevede inoltre
attualmente di riclassificare i dispositivi contenenti
nanomateriali liberi nella classe III, e ciò consentirebbe di sottoporre tali
dispositivi alle più rigide procedure di valutazione di conformità. La Commissione ritiene che il nuovo approccio
della legislazione sui prodotti di consumo permetta in generale di prendere in
considerazione le questioni specifiche che si pongono per i nanomateriali. La sorveglianza del mercato è un elemento fondamentale per una
protezione efficace dei consumatori e la Commissione contribuisce alla
realizzazione di un progetto pilota di sorveglianza congiunta con diversi Stati
membri sulla presenza dei nanomateriali nei prodotti cosmetici. L'informazione dei consumatori
e l'etichettatura dei nanomateriali costituiscono un'altra
questione di grande importanza nel dibattito sui nanomateriali. L'etichettatura
dei nanoingredienti è stata introdotta per i prodotti che presentano un
interesse per i consumatori, in particolare i prodotti alimentari e i cosmetici. Disposizioni analoghe possono essere prese in considerazione per altri
sistemi di regolamentazione che prevedono già l'etichettatura degli
ingredienti, e ciò consentirebbe ai consumatori di scegliere in piena
conoscenza di causa. ·
Per quanto riguarda la legislazione relativa
all'ambiente, la valutazione[27]
di questa legislazione ha permesso di evidenziare e di valutare, in modo
pertinente per ciascun testo legislativo, i percorsi di esposizione ambientale per i nanomateriali, il livello di controllo previsto in
caso di eventuali rigetti di nanomateriali e i rischi collegati. Risulta dallo studio che l'insieme della
legislazione ambientale analizzata tiene conto in linea di principio dei
nanomateriali. Potrebbero tuttavia insorgere problemi e queste constatazioni
non sono state verificate nella pratica. L'identificazione degli agenti
inquinanti si articola prima di tutto intorno alla classificazione dei pericoli
a norma del regolamento CLP e delle informazioni sull'esposizione. Disponiamo
attualmente solo di un numero molto limitato di dati
sull'esposizione ai nanomateriali attraverso l'ambiente.
La legislazione ambientale dell'UE non comprende ancora disposizioni specifiche
ai nanomateriali con le misure che consentano di controllare questi agenti
inquinanti mediante attività di sorveglianza, un trattamento distinto o norme
di qualità ambientale. Lo stesso può dirsi per le
soluzioni di gestione dei rischi poste in evidenza dal
Parlamento europeo: nuove norme di qualità ambientale, una revisione dei valori
limite di emissione, una voce specifica per i nanomateriali nell'elenco dei
rifiuti e un riesame dei criteri d'ammissione dei rifiuti nelle discariche. Dal
momento che la caratterizzazione dei rischi può dipendere
dalle dimensioni delle particelle o dalla funzionalizzazione di superficie, si
può prevedere che l'eventuale fissazione di un campo di applicazione preciso,
delle misure di dosi e dei valori di soglia utilizzati nel quadro della
legislazione ambientale sarebbe più complesso rispetto agli agenti inquinanti
classici. REACH dovrebbe permettere di generare dati pertinenti al riguardo. Anche quando è possibile mostrare la presenza di nanoparticelle
specifiche nell'ambiente o nei rifiuti, è tecnicamente difficile separarle o
eliminarle. Di conseguenza, le misure adottate "alla fine del ciclo"
non potrebbero prevenire efficacemente gli impatti negativi potenziali
sull'ambiente e sulla salute e non consentirebbero neppure di rispondere in
modo adeguato alle eventuali nuove sfide del riciclaggio o alle esigenze in
materia di risanamento. Anche se la Commissione non esclude di adottare disposizioni specifiche
nella legislazione ambientale a valle, i rischi potenziali sono in generale
presi in considerazione meglio "a monte" dal regolamento REACH e
dalla legislazione sui prodotti. Qualunque classificazione CLP di un
nanomateriale attiverà automaticamente un certo numero di dispostivi stabiliti
in diversi testi della legislazione ambientale per controllare il rilascio di
sostanze pericolose nell'ambiente. La Commissione è inoltre in procinto di adottare misure per colmare le
altre lacune nell'attuazione della legislazione. Ad esempio, il metodo di
selezione delle sostanze prioritarie in virtù della legislazione sull'acqua e i
documenti BREF[28]
pertinenti nel quadro della legislazione sulle emissioni industriali sono già
in corso di revisione, al fine di integrare vari aspetti collegati ai nanomateriali. È necessario sviluppare le capacità di sorveglianza e di
modellizzazione dei nanomateriali, ad es. nell'ambiente. Ciò consentirà di
valutare più facilmente l'efficacia dei vari strumenti della legislazione
ambientale e di definire in modo pienamente informato le adeguate strategie di
gestione dei rischi. Queste azioni potranno se del caso basarsi su disposizioni
di esecuzione mirate della legislazione ambientale. 7. Necessità
di una migliore accessibilità delle informazioni La trasparenza delle informazioni sui
nanomateriali e sui prodotti che contengono nanomateriali è essenziale. Ciò è
stato riconosciuto dal Parlamento che ha chiesto alla Commissione di valutare
la necessità di requisiti di notifica per tutti i nanomateriali, comprese le
miscele e gli articoli, nonché dal Consiglio, che ha invitato la Commissione a
valutare la necessità di proseguire lo sviluppo di una base di dati armonizzata per i nanomateriali, prendendo in considerazione gli
impatti potenziali. Allo stato attuale delle conoscenze sui
nanomateriali, nulla permette di supporre che i rischi siano tali da rendere
necessarie informazioni su tutti i prodotti nei quali sono utilizzati i
nanomateriali. L'esperienza acquisita sino ad oggi mostra che, se è opportuno
evidenziare i rischi, questi potrebbero essere trattati con gli strumenti
esistenti, come la direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti[29] e il suo sistema RAPEX[30], o con strumenti più specifici
nel quadro della legislazione europea sui prodotti. Le informazioni attualmente disponibili (come
i dati presentati nel documento di lavoro dei servizi della Commissione
allegato e quelli generati dagli strumenti legislativi esistenti, come il
regolamento REACH e il regolamento sui prodotti cosmetici) sono considerate
come una buona base per l'elaborazione delle politiche in materia. In un primo tempo, la Commissione creerà una piattaforma web che
rinvierà verso tutte le fonti d'informazione pertinenti, in particolare i
registri a livello nazionale o settoriale, laddove esistono. Una prima versione
contenente in primo luogo collegamenti verso le informazioni disponibili sarà quanto prima possibile messa
online. La Commissione contribuirà allo sviluppo di formati di dati armonizzati
per migliorare lo scambio di informazioni. Al tempo stesso, la Commissione
varerà un'analisi d'impatto volta a identificare e a mettere a punto gli
strumenti più adeguati per rafforzare la trasparenza e garantire un controllo
regolamentare, compresa un'approfondita analisi delle esigenze in materia di
raccolta di dati ai fini della realizzazione di questi obiettivi. Quest'analisi
dovrà comprendere i nanomateriali che non sono attualmente coperti dai sistemi
di notifica, di registrazione o di autorizzazione vigenti. 8. Conclusioni Alla luce delle attuali
conoscenze e dei pareri espressi dai Comitati scientifici
consultivi dell'UE e dai valutatori indipendenti dei rischi, i nanomateriali
sono simili alle sostanze e ai prodotti chimici normali, in quanto alcuni
possono essere tossici ed altri no. Gli eventuali rischi sono collegati alla
specificità di alcuni nanomateriali e alla loro utilizzazione. Di conseguenza,
è opportuno sottoporre i nanomateriali a una valutazione dei rischi, che
dovrebbe essere realizzata caso per caso sulla base di informazioni pertinenti.
Gli attuali metodi di valutazione dei
rischi sono applicabili, anche se è ancora necessario lavorare su taluni
aspetti di essa. La definizione dei nanomateriali sarà
integrata nella legislazione dell'UE, ove opportuno. La Commissione lavora attualmente sui metodi di individuazione, misurazione
e sorveglianza dei nanomateriali, nonché sulla loro validazione, per garantire una corretta attuazione della definizione. Le principali sfide vertono sulla messa a
punto di metodi e di strumenti convalidati a fini di individuazione,
caratterizzazione ed analisi, sulla raccolta di informazioni complementari
concernenti i pericoli dei nanomateriali e sulla messa a punto di metodi che
consentano di valutare l'esposizione ad essi. In modo generale, la Commissione rimane
convinta che il regolamento REACH offra il miglior quadro possibile per la
gestione dei rischi collegati ai nanomateriali, siano essi presenti in sostanze
o in miscele, ma è risultato necessario definire esigenze più specifiche per i
nanomateriali in questo contesto. La Commissione prevede di modificare alcuni
degli allegati del regolamento REACH e invita l'ECHA a elaborare nuovi
orientamenti per le registrazioni dopo il 2013. La Commissione seguirà da vicino l'evoluzione
del fascicolo e presenterà una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e
al Comitato economico e sociale europeo entro 3 anni. ALLEGATO Azione || Contenuto || Calendario Definizione dei nanomateriali || Integrazione della definizione nella legislazione dell'Unione europea e utilizzazione nelle agenzie dell'Unione || Obiettivo raggiunto per i biocidi; l'adattamento della definizione per i prodotti cosmetici è in corso Relazione sui metodi di misurazione esistenti, eventuale aggiornamento delle domande e delle risposte || 2012 Proposta vertente su un primo insieme di metodi di individuazione, misurazione e sorveglianza || 2014 Revisione della definizione || 2014 REACH and CLP || Eventuale modifica degli allegati di REACH || La questione della pianificazione del calendario sarà affrontata nel quadro del riesame di REACH CASG(Nano) – Sottogruppo "nanomateriali" delle autorità competenti per REACH e CLP (CARACAL), incaricato di consigliare la Commissione sulle questioni regolamentari relative a REACH e a CLP || Istituito nel 2008 Valutazione dei fascicoli di registrazione REACH riguardanti i nanomateriali || Definizione da parte dell'ECHA dei nanomateriali considerati prioritari per il controllo di conformità; valutazione della sostanze conformemente all'elenco "CoRAP" (comprendente attualmente il biossido di silicio (NL 2012), il biossido d'argento (NL 2013) e il biossido di titanio (F 2014)) Esame da parte dell'ECHA dei nanomateriali nei fascicoli di registrazione REACH e nei fascicoli di notifica CLP || Obiettivo raggiunto (si veda l'allegato 3 del documento di lavoro dei servizi della Commissione) Progetto di sostegno per i nanomateriali (CCR, in cooperazione con l'ECHA) || Parte 1 (identificazione dei fascicoli di registrazione vertenti sui nanomateriali, analisi scientifica e proposte volte a rimediare alle lacune) – Obiettivo raggiunto e risultati disponibili al seguente indirizzo:http://ec.europa.eu/ambient/chimiches/nanotech/pdf/jrc_report.pdf, parte 2 (analisi delle conseguenze economiche e ambientali potenziali delle proposte tecniche formulate nel quadro della missione I) previsto per l'ottobre 2013 GAARN (Gruppo d'esame dei nanomateriali già registrati ) – Gruppo informale incaricato di esaminare tre fascicoli di registrazione specifici sui nanomateriali || Istituito nel 2012, fine dei lavori prevista per il 2013 Gruppo di lavoro dell'ECHA sui nanomateriali – Gruppo permanente incaricato di consigliare l'ECHA sugli aspetti scientifici e tecnici collegati ai nanomateriali || Istituito nel 2012 Aggiornamento da parte dell'ECHA dei documenti di orientamento concernenti la registrazione || Obiettivo raggiunto, altri aggiornamenti possibili dopo la fine del prossimo ciclo di registrazione Aggiornamento della base di dati IUCLID per facilitare la presentazione di informazioni strutturate sui nanomateriali || Soluzioni iniziali fornite già nel 2010 (IUCLID 5.2) e recentemente nel 2012 (IUCLID 5.4); nuovi aggiornamenti pertinenti previsti dopo il termine del 2013 fissato da REACH Prodotti cosmetici || Esame delle diverse sostanze || ETH-50: esame terminato; biossido di titanio, ossido di zinco, HAA299: previsto per il 2012 Progetto pilota di sorveglianza congiunta del mercato per quanto riguarda i nanomateriali nei prodotti cosmetici || 2013 Medicinali || Autorizzazione di singoli medicinali || 20 medicinali autorizzati sino ad oggi, altri esami possibili ove opportuno Prodotti alimentari || Introduzione nel regolamento relativo all'etichettatura dell'etichettatura obbligatoria per i nanoingredienti presenti nei prodotti alimentari || Etichettatura applicabile a partire dal dicembre 2014 Definizione di un "nanomateriale di sintesi" nel regolamento sull'etichettatura || La definizione deve essere aggiornata conformemente alla raccomandazione della Commissione Previa autorizzazione alla commercializzazione dei prodotti alimentari sotto forma di nanomateriali nel regolamento relativo ai nuovi alimenti || Sarà presa in considerazione nella proposta concernente i nuovi alimenti prevista per il 2013 Obbligo di procedere a una valutazioni dei rischi per quanto riguarda gli additivi alimentari e i materiali a contatto con i prodotti alimentari || Per gli additivi alimentari e i materiali a contatto con prodotti alimentari, una valutazione del rischio ove opportuno (se necessario con autorizzazione) Materiali a contatto con prodotti alimentari || Autorizzazione di diversi materiali a contatto con prodotti alimentari || Due nanomateriali autorizzati; altre valutazioni, ove opportuno Legislazione relativa alla protezione dei lavoratori || Studio sui rischi professionali collegati ai nanomateriali || 2013 Valutazione finale concernente il riesame della legislazione relativa alla salute e alla sicurezza sul lavoro || 2014 Gruppo di lavoro dell'OCSE sui nanomateriali di sintesi || Otto sottogruppi, uno dei quali sulle prove di innocuità di un insieme di nanomateriali di sintesi rappresentativi che dovrebbero fornire dati sui 13 nanomateriali selezionati || Programma attuale lanciato nel 2009, buona progressione dei lavori in vista della conclusione della fase 1 Mandato M/461 al CEN || Messa a punto di metodi di caratterizzazione, di campionamento e di misurazione dei nanomateriali nonché di simulazione di esposizione || I lavori sono iniziati nel 2010, ancora alcuni anni alla conclusione Attività di ricerca, sviluppo e innovazione nel quadro di Horizon 2020 || La proposta di regolamento che istituisce il programma quadro Horizon2020 (COM(2011)809) identifica le nanotecnologie come facenti parte delle sei tecnologie abilitanti fondamentali nel quadro del pilastro sulla leadership industriale. Una delle grandi linee di attività consiste nel garantire lo sviluppo e l'applicazione sicuri delle nanotecnologie. || Ultimi inviti a presentare proposte pubblicati a titolo del 7° Programma quadro di ricerca, per colmare le lacune rispetto agli obiettivi di Horizon 2020 Etichettatura dei nanoingredienti || || Attuata nei regolamenti sui cosmetici e sui biocidi Informazioni sui nanomateriali || Informazioni sui diversi tipi di nanomateriali e sulle loro utilizzazioni, compresi gli aspetti collegati alla sicurezza (panorama dei dati disponibili, delle fonti di dati, delle basi di dati, ecc.) || Obiettivo raggiunto (documento di lavoro in allegato) Piattaforma web || 2013 Studio sui nanomateriali che non rientrano nell'ambito di applicazione dei requisiti attuali di notifica o di registrazione e opzioni per raccogliere informazioni || 2013 [1] COM (2008) 366, 17.6.2008 [2] Risoluzione del Parlamento europeo sugli aspetti
regolamentari dei nanomateriali (2008/2208(INI) del
24.4.2009. [3] Conclusioni del 20 dicembre 2010
intitolate "migliorare gli strumenti in materia di politica
ambientale". [4] Parere del Comitato economico e sociale europeo; INT/456
nanomateriali del 25.2.2009. [5] SWD(2012) 288 definitivo [6] Raccomandazione 2011/696/UE della Commissione, GU L 275
del 20.10.2011. [7] SWP, pag. 10. [8] Il nerofumo rappresenta circa l'85% del totale dei
nanomateriali sul mercato in termini di tonnellaggio, rispetto al 12% per il
silicio sintetico amorfo. [9] http://www.forfas.ie/media/forfas310810-nanotech_commercialisation_framework_2010-2014.pdf,
secondo gli studi effettuati da Lux Research. Queste cifre si riferiscono al
valore dei prodotti nei quali i nanomateriali sono incorporati (in opposizione
al valore dei nanomateriali commercializzati). [10] http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/files/kets/hlg_report_final_en.pdf,
p. 13. [11] http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/key_technologies/kets_high_level_group_en.htm [12] http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/files/kets/act_en.pdf [13] http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_023.pdf,
pag. 52 e pag. 56. [14] Parere scientifico intitolato "Guidance on the risk
assessment of the application of nanoscience and nanotechnologies in the food
and feed chain" (Orientamenti per la valutazione dei rischi derivanti
dall'applicazione delle nanoscienze e delle nanotecnologie nell'ambito della
catena alimentare umana e animale (2011), 9(5):2140. [15] http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/special_topics/general/general_content_000345.jsp&mid=WC0b01ac05800baed9
[16] Vale a dire il biossido di silicio, il nerofumo e il
nitruro di titanio. Il biossido di silicio è stato autorizzato anche come
additivo alimentare. [17] M/461 EN del 2.2.2010 [18] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione dei prodotti chimici (REACH). GU L 136 del
29.5.2007, pag. 3. Versione consolidata non ufficiale al seguente indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1907:20110505:en:PDF
[19] Per
una spiegazione della terminologia si veda: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/reach/nanomaterials_en.pdf
[20] Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, GU L 353
del 31.12.2008. [21] Per ulteriori informazioni, si veda il SWP, capitolo 5.2 e
allegato 3. [22] Qualunque obbligo di registrazione immediata per i
nanomateriali considerati come sostanze nuove potrebbe ragionevolmente
applicarsi solo a partire dal momento in cui l'interpretazione delle
disposizioni del regolamento REACH sarebbe sufficientemente chiara da
consentire ai dichiaranti di escludere l'interpretazione secondo la quale il
nanomateriale costituisce una forma di una sostanza esistente. [23] http://ec.europa.eu/environment/chemicals/nanotech/index.htm#ripon [24] REACH, allegato XI, parte 1.5. [25] Si veda la parte 4.2. [26] Parere scientifico intitolato "Guidance on the risk
assessment of the application of nanoscience and nanotechnologies in the food
and feed chain (2011) (Orientamenti relativi alla valutazione dei rischi
collegati all'applicazione delle nanoscienze e delle nanotecnologie nella
catena alimentare umana e animale), 9(5):2140. [27] http://ec.europa.eu/environment/chemicals/nanotech
[28] BREF - Best available technique REFerence Documents -
questi documenti definiscono le misure tecniche disponibili (BAT) per i vari
settori industriali nel quadro della direttiva relativa alle emissioni
industriali. [29] Direttiva 2001/95/CE, GU L 11 del 15.1.2002. [30] http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm