52012DC0218

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI sull’adozione di un accordo intergovernativo destinato a gestire le attività del Programma europeo di monitoraggio della Terra (GMES - Global Monitoring system for Environment and Security) dal 2014 al 2020 /* COM/2012/0218 final */


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

sull’adozione di un accordo intergovernativo destinato a gestire le attività del Programma europeo di monitoraggio della Terra (GMES - Global Monitoring system for Environment and Security) dal 2014 al 2020

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.           Introduzione

L’obiettivo del programma GMES è quello di sviluppare un sistema europeo di osservazione della Terra caratterizzato da alti livelli di capacità e qualità. In un momento come questo, in cui i partner internazionali dell’UE investono massicciamente in questo tipo di tecnologia, è strategicamente importante che l’UE sappia dare una propria risposta organica. Sono numerose, infatti, le politiche europee che possono approfittare dei servizi GMES. Il programma cela inoltre enormi potenzialità per la crescita economica e la creazione di posti di lavoro e si inserisce nella cosiddetta Strategia Europa 2020, a favore di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Il futuro programma GMES: a che punto siamo

Nella sua comunicazione dal titolo “Un bilancio per la strategia 2020”[1], la Commissione propone di finanziare il Programma europeo di monitoraggio della Terra (GMES) al di fuori del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP), date le limitazioni imposte dal bilancio UE al finanziamento di questo tipo di progetti ad ampio raggio. D’altra parte, la Commissione è fermamente decisa a garantire il successo del GMES e ha perciò adottato nel novembre 2011 una comunicazione[2] che delinea i principali elementi di una governance adeguata e di un sistema di finanziamento a lungo termine del programma GMES dopo il 2014.

In particolare, la Commissione propone di istituire un fondo GMES a carattere specifico che raccolga i contributi finanziari, basati sui rispettivi redditi nazionali lordi (RNL), di tutti i 27 Stati membri della UE secondo un modello analogo a quello del Fondo europeo di sviluppo. Ciò presuppone l’adesione a un accordo intergovernativo tra gli Stati membri della UE, riuniti in sede di Consiglio. La gestione del fondo sarebbe delegata alla Commissione.

Il 16 febbraio 2012, il Parlamento europeo adottava però una risoluzione sul futuro del GMES, con cui manifestava di preferire un finanziamento del GMES nell’ambito del QFP. La Comunicazione della Commissione, e soprattutto la questione del finanziamento attraverso un Fondo intergovernativo, è stata discussa anche dal Consiglio che non è tuttavia pervenuto a una conclusione.

Rischi dovuti a eventuali ritardi

Da quando esiste (1998), il programma GMES non ha mai registrato superamenti dei costi né ritardi significativi. E tuttavia, una possibile discontinuità gestionale avrebbe conseguenze negative per gli utenti, metterebbe a repentaglio gli investimenti finora fatti nonché la credibilità del programma. Essa provocherebbe inoltre un superamento dei costi.

Nella loro fase preoperativa, i servizi GMES hanno condotto a notevoli sinergie tra gli investimenti nazionali o regionali. Dall’inizio del 2012, sono divenuti operativi 2 servizi GMES: il servizio GMES di monitoraggio del territorio e il servizio GMES di risposta alle emergenze, ciascuno dei quali è attualmente usato da una propria comunità di utenti. Interrompere la fornitura di tali servizi, darebbe luogo a vuoti d’informazione e avrebbe ripercussioni molto negative sulle attività degli utenti. Ciò si verificherebbe anche per altri servizi GMES, prestati con modalità preoperativa, come i servizi GMES di monitoraggio marino e atmosferico o quelli dedicati alla sicurezza e ai mutamenti climatici, servizi ancora in fase di elaborazione. Da questo punto di vista, le esitazioni che tuttora caratterizzano la preparazione della fase operativa già ostacolano l’impegno di numerose parti coinvolte (protezione civile, comunità scientifiche, gruppi ambientali o imprese private come le PMI che prestano servizi a valle).

Le incertezze sulla fase operativa possono anche mettere in difficoltà la messa in orbita delle componenti spaziali, quando, nel 2013, i primi 3 satelliti Sentinel saranno pronti per il lancio. Il consiglio dell’Agenzia spaziale europea (ESA), tenutosi nell’aprile 2012, si è chiesto se non fosse opportuno autorizzarne il lancio anche se gli assetti operativi e istituzionali futuri non sono ancora chiari. Ritardare il lancio comporta infatti alti costi aggiuntivi, dovuti soprattutto al mantenimento dei satelliti in ambienti appropriati. Inoltre, la recente perdita di ENVISAT[3], dopo una vita operativa ben più lunga di quella prevista, rende ancora più urgente per gli utenti europei poter disporre dei dati dei Sentinel.

La Commissione mantiene pertanto immutata la sua posizione riguardo al finanziamento del GMES al di fuori del quadro finanziario pluriennale, e non cessa di spingere gli Stati membri ad adottare l’accordo intergovernativo e a preparare per tempo la regolazione delle attività GMES, evitando così interruzioni del programma.

L’adozione di un accordo intergovernativo, completato da un regolamento di attuazione e da un regolamento finanziario, richiede tempo. E poiché essi dovranno entrare in vigore l’1 gennaio 2014, la Commissione invita gli Stati membri ad avviare senza indugio la preparazione dell’accordo intergovernativo.

Per agevolare i dibattiti in corso e far decollare i negoziati, l’allegato della presente comunicazione contiene un progetto più dettagliato degli elementi principali di un possibile accordo intergovernativo.

2.           Il Fondo GMES

Nella comunicazione del novembre 20112, la Commissione confermava che la dotazione finanziaria massima necessaria alle attività del GMES tra il 2014 e il 2020 sarebbe stata di 5 841 milioni di EUR a prezzi costanti.

Sono state finora analizzate 3 possibilità di finanziamento del GMES, dal 2014 in poi tutte al di fuori del quadro finanziario: la prima prevede uno specifico fondo GMES (su modello del Fondo europeo di sviluppo), la seconda prevede l’intensificazione della cooperazione tra gli Stati membri più fortemente interessati al programma, la terza prevede una partecipazione dell’industria nel cui ambito responsabilità e oneri di finanziamento sarebbero condivisi con gli operatori economici. La Commissione, concludendo, segnala anche di non essere favorevole alle 2 ultime opzioni, poiché da un lato una cooperazione rafforzata metterebbe a repentaglio la dimensione europea a 27 Stati del programma e dall’altro l’esperienza del progetto Galileo ha già evidenziato che attirare e trattenere operatori privati nel breve periodo è difficile e poco consono al carattere di bene pubblico del programma.

Per questi motivi, la Commissione propone di istituire uno specifico Fondo GMES basato sul contributo di tutti i 27 Stati membri. È vero che in definitiva questa decisione spetta solo agli Stati membri, ma la Commissione invita tutti gli Stati membri a parteciparvi e a garantire e rafforzare così la dimensione europea del programma GMES.

Ciò presuppone un accordo intergovernativo tra tutti gli Stati membri della UE, riuniti in sede di Consiglio. I principali elementi di un accordo siffatto sono allegati alla presente comunicazione.

L’accordo intergovernativo specificherà il contributo finanziario di ciascuno dei 27 Stati membri della UE in base al proprio reddito nazionale lordo (RNL) per il periodo dall’1 gennaio al 31 dicembre 2020. Esso istituirà anche il “Consiglio GMES”, principale organo di sorveglianza del Fondo, con il potere di adottarne il bilancio generale e di approvarne l’esecuzione, di approvare i conti dell’esercizio precedente, di concludere qualsiasi accordo con Stati membri, paesi terzi, organizzazioni internazionali, governative e non, o enti nazionali degli Stati membri.

Per garantire continuità al programma, alcune disposizioni del fondo GMES saranno applicate provvisoriamente dall’1 gennaio 2014, in attesa della ratifica da parte dei 27 Stati membri.

3.           Attivazione del Fondo GMES

L’accordo intergovernativo è il primo passo nella costruzione del programma GMES oltre il 2013; riguardo alle modalità di esecuzione, sarà completato da un regolamento d’attuazione.

Il regolamento che disciplina le attività del GMES dovrà permettere la fornitura continua, alle istanze decisionali nella UE e nei suoi Stati membri, di dati e informazioni accurati e affidabili finalizzate alla gestione dell’ambiente, dei mutamenti climatici e della sicurezza. Esso dovrà anche contribuire alla stabilità economica e alla crescita ampliando le applicazioni commerciali nei più disparati settori grazie a un accesso libero e illimitato alle informazioni e ai dati d’osservazione del GMES.

Il regolamento dovrà fissare le norme amministrative, gestionali, esecutive, contabili, di audit e di discarico applicabili al Fondo GMES; sarà adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione. Esso conterrà anche disposizioni sulla programmazione e realizzazione delle azioni GMES nonché norme per gli accordi di delega e per l’aggiudicazione di appalti e sovvenzioni e comprenderà infine opportune disposizioni che consentano alla Commissione di ricorrere alla competenza di terzi nei controlli su come procede l’attuazione del GMES.

A salvaguardia a lungo termine del GMES, occorre che, a prescindere dalla struttura scelta, il programma GMES abbia la capacità operativa, in termini di risorse e tecnologia, per attuare le azioni GMES e conseguire così obiettivi corrispondenti alle attese in esso riposte dagli utenti, nonché la capacità giuridica di fare, di essa, un uso proficuo.

4.           Conclusioni

Considerato il tempo necessario a preparare le procedure di avvio della fase operativa e considerati anche i rischi di interruzione, la Commissione:

– esorta gli Stati membri ad avviare le misure necessarie per l’adozione in tempo utile di un accordo intergovernativo e di un regolamento che disciplini le operazioni del programma GMES. e

– ribadisce il suo impegno a sostenere gli Stati membri in questo processo.

ALLEGATO

Elementi principali di un progetto di ACCORDO INTERGOVERNATIVO

relativo all’istituzione di un Fondo intergovernativo per il Programma europeo di monitoraggio della Terra (GMES - Global Monitoring system for Environment and Security) per il periodo dal 2014 al 2020

tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento del Programma europeo di monitoraggio della Terra (GMES) per il periodo 2014 - 2020

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando quanto segue:

(1)       [Cominciare con lettera maiuscola …].

(2)       [Cominciare con lettera maiuscola …].

(3)       [Cominciare con lettera maiuscola …].

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Istituzione del Fondo GMES

1.           Con il presente accordo, gli Stati membri convengono fra loro di istituire un fondo destinato a finanziare il Programma europeo di monitoraggio della Terra denominato GMES, in prosieguo denominato il “Fondo GMES”.

2.           Il Fondo GMES finanzia tutte le operazioni e le azioni del programma GMES. A tal fine, può avvalersi di tutti gli strumenti di finanziamento ritenuti necessari o più adatti per conseguire gli obiettivi del GMES.

3.           Il Fondo GMES dovrà darsi un regolamento che fissi le norme amministrative, gestionali, esecutive, contabili, di audit e di discarico applicabili al Fondo. Esso sarà approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione.

4.           Il regolamento conterrà le norme relative al funzionamento del Fondo GMES, alla programmazione e all’esecuzione delle azioni del GMES, alla disciplina della delega di poteri alla Commissione, agli accordi di delega ad agenzie rette dalla legislazione UE, a enti istituiti dalle Comunità, ad altri enti specializzati della UE, a enti pubblici, nazionali o internazionali, o di diritto privato investiti di una missione di servizio pubblico, nonché le norme che regolano l’aggiudicazione di appalti e sovvenzioni.

5.           Il regolamento fisserà inoltre gli obblighi di controllo e di revisione contabile degli Stati membri nell’esecuzione del bilancio e le responsabilità che ne derivano. Esso fisserà anche le responsabilità e le norme particolari di ciascun organismo, cui siano delegati poteri di gestione del bilancio, riguardo alla parte loro spettante nel provvedere alle spese loro proprie.

Supervisione e gestione

6.           Il Fondo GMES sarà sorvegliato dal Consiglio GMES, presieduto dalla Commissione e di cui ogni Stato membro designa un rappresentante.

7.           La gestione del Fondo GMES è affidata alla Commissione. La Commissione provvede all’esecuzione finanziaria del bilancio approvato dal Consiglio GMES nonché a quella di progetti e programmi.

8.           La Commissione attua le azioni finanziate dal Fondo GMES. A tal fine, essa può delegare una serie di compiti esecutivi:

(a) ad agenzie rette dalla legislazione UE;

(b) a enti istituiti dalle Comunità e ad altri enti specializzati della UE, purché la delega sia compatibile con la missione dell’organismo definita dall’atto istitutivo di quest’ultimo;

(c) a enti pubblici, nazionali o internazionali, o di diritto privato investiti di una missione di servizio pubblico, che presentino sufficienti garanzie finanziarie e soddisfino le condizioni previste dal regolamento di esecuzione del presente accordo.

9.           La Commissione tuttavia non può delegare i poteri di cui dispone in virtù dei trattati o del presente accordo, se essi presuppongono un ampio margine di discrezionalità tale da implicare scelte politiche.

10.         Per il recupero di importi indebitamente versati, le decisioni della Commissione divengono esecutive ai sensi dell’articolo 299 del TFUE.

Il Consiglio GMES

11.         Con la maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi membri aventi diritto di voto, il Consiglio GMES è abilitato:

(a) ad approvare il bilancio generale, l’esecuzione del bilancio e i conti del precedente esercizio, nonché il bilancio attività/passività del Fondo GMES, tenendo conto della relazione del revisore dei conti esterno;

(b) a decidere su qualsiasi programma di finanziamento, anche attraverso strumenti finanziari dedicati;

(c) a decidere i termini e le condizioni che disciplinano l’adesione di paesi terzi;

(d) ad approvare la conclusione di accordi con Stati membri, paesi terzi, organizzazioni internazionali, governative e non, od organizzazioni nazionali degli Stati membri.

12.         Con la maggioranza semplice dei membri votanti, il Consiglio GMES è abilitato:

(a) a decidere l’adeguamento dei contributi annuali degli Stati membri al Fondo GMES;

(b) a nominare i revisori dei conti e a decidere la durata della loro nomina.

(c) ad adottare il proprio regolamento interno;

(d) a raccomandare agli Stati membri eventuali modifiche del presente accordo;

(e) a prendere qualsiasi provvedimento gestionale non affidato alla Commissione se giustificato dal buon funzionamento del Fondo GMES.

13.         Il Consiglio GMES decide all’unanimità dei suoi Stati membri sull’esclusione di uno Stato membro, sulle condizioni di tale esclusione e sullo scioglimento o sulla liquidazione del Fondo GMES.

14.         Nel Consiglio GMES, ogni Stato membro dispone di un numero di voti proporzionale al proprio contributo al Fondo GMES. Tuttavia, uno Stato membro non ha diritto di voto nel Consiglio GMES se l’importo degli arretrati dei contributi supera l’importo dei contributi per l’esercizio in corso. Gli Stati membri che si astengono sono considerati non votanti.

15.         Il numero totale dei voti sarà di 999, ripartiti come segue:

Stato membro || Voti

Belgio || 29

Bulgaria || 3

Repubblica ceca || 12

Danimarca || 19

Germania || 203

Estonia || 1

Irlanda || 12

Grecia || 17

Spagna || 85

Francia || 157

Italia || 126

Cipro || 1

Lettonia || 2

Lituania || 2

Lussemburgo || 3

Ungheria || 8

Malta || 1

Paesi Bassi || 48

Austria || 24

Polonia || 29

Portogallo || 14

Romania || 10

Slovenia || 3

Slovacchia || 6

Finlandia || 15

Svezia || 31

Regno Unito || 138

Totale || 999

16.         Il Consiglio GMES può delegare la Commissione, per mandato, ogni altra competenza necessaria, al di là dei suoi poteri gestionali, per conseguire gli obiettivi del GMES e può revocare tale delega.

Composizione del Fondo GMES

17.         Il Fondo GMES ammonta a 5 841 milioni di EUR, a prezzi del 2011, versati dagli Stati membri in base al reddito nazionale lordo e copre il periodo dall’1 gennaio al 31 dicembre 2020. Per il primo anno di attività, entro il 30 settembre 2013, gli Stati membri versano i seguenti fondi:

Stato membro || Criteri di contribuzione || Contributo 2014 in EUR[4]

Belgio || 2,93% || 24 451 749

Bulgaria || 0,31% || 2 573 644

Repubblica ceca || 1,25% || 10 398 781

Danimarca || 1,91% || 15 917 693

Germania || 20,34% || 169 693 249

Estonia || 0,13% || 1 056 893

Irlanda || 1,23% || 10 304 449

Grecia || 1,72% || 14 378 433

Spagna || 8,49% || 70 851 816

Francia || 15,72% || 131 203 971

Italia || 12,55% || 104 702 411

Cipro || 0,14% || 1 183 430

Lettonia || 0,16% || 1 294 145

Lituania || 0,24% || 2 004 516

Lussemburgo || 0,33% || 2 757 700

Ungheria || 0,79% || 6 553 633

Malta || 0,05% || 425 091

Paesi Bassi || 4,81% || 40 095 555

Austria || 2,38% || 19 861 219

Polonia || 2,92% || 24 377 945

Portogallo || 1,36% || 11 329 104

Romania || 1,04% || 8 681 881

Slovenia || 0,28% || 2 363 824

Slovacchia || 0,55% || 4 616 893

Finlandia || 1,50% || 12 521 438

Svezia || 3,06% || 25 492 378

Regno Unito || 13,82% || 115 336 728

Totale || 100% || 834 430 583

18.         Il Consiglio GMES decide sull’adeguamento del contributo annuale degli Stati membri per ciascun anno successivo, in base al nuovo criterio di ripartizione in conformità ai rispettivi redditi nazionali lordi degli Stati membri. La decisione di adeguamento va presa dalla Commissione ed diviene esecutiva ai sensi dell’articolo 299 del TFUE. Una volta notificata la decisione di adeguamento, gli Stati membri si impegnano a versare gli importi da essi dovuti entro il 30 settembre

19.         Gli stanziamenti del Fondo GMES non possono più essere impegnati dopo il 31 dicembre 2020, a meno che il Consiglio della UE, all’unanimità, non decida altrimenti su proposta della Commissione.

Contributi al fondo GMES

20.         Entro il 30 settembre di ogni anno, la Commissione compila e invia al Consiglio GMES un elenco degli impegni, dei pagamenti e dell’importo annuo delle richieste di contributi, da versare per l’esercizio in corso e i 2 esercizi successivi.

21.         Gli importi si basano sull’effettiva capacità di ottenere il livello di risorse proposto.

22.         Su proposta della Commissione, il Consiglio GMES decide a maggioranza qualificata, l’importo annuo massimo del contributo per il 2° anno come proposto dalla Commissione (n+2) ed, entro il massimale deciso per l’esercizio precedente, l’importo annuo della richiesta di contributo per il 1° anno come proposto dalla Commissione (n+1).

23.         Se durante l’esercizio considerato, i contributi si discostano dalle necessità del GMES, la Commissione propone al Consiglio GMES di modificare l’importo del contributo, che prenderà una decisione a maggioranza qualificata.

24.         Le richieste di contributi non possono superare i massimali summenzionati; questi possono essere innalzati solo se il Consiglio GMES decide a maggioranza qualificata in caso di necessità particolari, dovute a circostanze eccezionali o impreviste. In tal caso, la Commissione e il Consiglio GMES agiranno affinché i contributi corrispondano a quanto atteso.

25.         Entro il 30 ottobre di ogni anno, la Commissione comunica al Consiglio GMES le proprie stime su impegni, versamenti e contributi per ciascun anno successivo.

26.         Le modalità di versamento dei contributi da parte degli Stati membri sono stabilite dal regolamento di applicazione del presente accordo.

Altre risorse del Fondo GMES

27.         Se un nuovo paese aderisce alla UE, la ripartizione dei contributi viene modificata da una decisione del Consiglio GMES.

28.         Le risorse finanziarie possono essere modificate da una decisione del Consiglio GMES, che delibera a maggioranza qualificata.

29.         Senza pregiudicare la decisione che introduce norme e procedure definite dal regolamento, ogni Stato membro può dare alla Commissione contributi a sostegno degli obiettivi del GMES. Gli Stati membri possono anche cofinanziare progetti o programmi nell’ambito di iniziative specifiche gestite dalla Commissione, dalla BEI, da un ente o da un’organizzazione UE, con cui il Fondo GMES abbia stretto un accordo di collaborazione o cui siano stati affidati taluni compiti esecutivi.

30.         Il regolamento che attua il presente accordo conterrà le disposizioni necessarie di cofinanziamento del Fondo GMES nonché di cofinanziamento delle attività svolte dagli Stati membri.

31.         Gli Stati membri informano anticipatamente il Consiglio GMES dei loro contributi.

Azioni nell’ambito del Fondo GMES

32.         I servizi GMES

(a) Attività operative dei servizi GMES:

– attività sistematiche/di routine globali di monitoraggio e previsione dello stato dei sottosistemi della terra a livello regionale e mondiale, relative in particolare a servizi di controllo dell’ambiente marino, dell’atmosfera e della qualità dell’aria, nonché ai mutamenti geoclimatici complessivi;

– attività regionali/locali, svolte su richiesta relative, in particolare, a servizi di gestione delle emergenze, di sicurezza e di servizi paneuropei di monitoraggio del territorio.

(b) attività di sviluppo, per migliorare la qualità e i risultati dei servizi esistenti, e per sviluppare nuovi servizi, promuovendone anche l’uso a valle.

33.         Attività della componente spaziale

34.         Attività operative delle osservazioni spaziali:

(a) attività dell’infrastruttura spaziale dedicata (come le missioni “Sentinel”);

(b) accesso alle missioni di terzi;

(c) distribuzione dei dati;

(d) assistenza tecnica alla Commissione per raccogliere e organizzare i requisiti dei dati relativi ai servizi;

(e) identificazione di lacune nelle osservazioni, per contribuire alla definizione di nuove specifiche delle missioni spaziali future.

35.         Attività di sviluppo:

(a) progettazione e appalto di nuovi elementi dell’infrastruttura spaziale;

(b) fornitura di sostegno tecnico alla Commissione per trasporre i requisiti dei servizi nelle specifiche di nuove missioni spaziali con l’aiuto degli operatori delle infrastrutture spaziali;

(c) coordinamento dello sviluppo delle attività spaziali, incluse attività di sviluppo miranti a modernizzare e integrare la capacità di osservazione dallo spazio.

36.         Attività operative relative alle osservazioni in situ del GMES:

(a) coordinamento della fornitura dei dati in situ ai servizi GMES, mediante accordi amministrativi ad hoc con gli operatori in situ;

(b) coordinamento della fornitura di dati in situ raccolti da terzi a livello internazionale;

(c) fornitura di assistenza tecnica per trasporre i requisiti dei dati per i servizi GMES nelle specifiche delle infrastrutture e delle reti di osservazione in situ.

(d) interazione con gli operatori in situ per promuovere la coerenza delle attività di sviluppo legate alla capacità d’osservazione del GMES.

Partecipazione di paesi terzi e organizzazioni internazionali

37.         Il Consiglio GMES può concludere accordi internazionali con i seguenti paesi terzi, compresa la loro ammissione al Fondo GMES:

(a) paesi aderenti dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono parti contraenti dell’accordo SEE, secondo le condizioni stabilite nel SEE stesso;

(b) paesi candidati e paesi potenzialmente candidati che partecipano ai processi di stabilizzazione e di associazione in conformità ad accordi quadro, conclusi con tali paesi, o a un protocollo allegato a un accordo di associazione che stabilisca i principi generali della partecipazione di tali paesi a programmi dell’Unione;

(c) Confederazione svizzera, altri paesi terzi diversi da quelli di cui ai punti (a) e (b), e organizzazioni internazionali, in conformità agli accordi conclusi dall’UE con tali paesi terzi od organizzazioni internazionali, ai sensi dell’articolo 218 TFUE, che definiscono le condizioni e le modalità dettagliate della loro partecipazione.

Adozione e entrata in vigore

38.         Gli Stati membri notificano al Segretario generale del Consiglio dell’Unione europea l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie all’entrata in vigore del presente accordo.

39.         Il presente accordo entra in vigore il 1° giorno del 2° mese successivo a quello della notifica al Segretario generale del Consiglio dell’Unione europea dell’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore da parte dello Stato membro che procede per ultimo a tale formalità.

40.         Il presente accordo cessa di essere in vigore dal 31 dicembre 2020 e, dopo tale data non può essere preso alcun impegno giuridico o finanziario.

41.         Fermo restando ciò di cui sopra, tutti i pagamenti e gli obblighi derivanti da impegni assunti dal Fondo GMES o a suo nome fino al 31 dicembre 2020 devono essere soddisfatti dal Fondo GMES entro il 31 dicembre 2023. Oltre tale data, tutti gli obblighi ancora pendenti ricadono sugli Stati membri.

42.         Il Segretario generale del Consiglio dell’Unione europea è depositario del presente accordo, che deve essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

IN FEDE DI CHE, i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno firmato il presente accordo

[1]               COM(2011)500 final del 29.6.2011.

[2]               COM(2011) 831 final del 30.11.2011.

[3]               ENVISAT è un satellite scientifico dell’ESA. Venne lanciato nel 2002 con 10 strumenti a bordo dando vita a un’importantissima missione civile di osservazione della terra. Era giunto al termine della durata prevista della missione già nel 2007.

[4]               Fonte: Eurostat 2012.