COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI sull’adozione di un accordo intergovernativo destinato a gestire le attività del Programma europeo di monitoraggio della Terra (GMES - Global Monitoring system for Environment and Security) dal 2014 al 2020 /* COM/2012/0218 final */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO
E AL COMITATO DELLE REGIONI sull’adozione di un accordo intergovernativo
destinato a gestire le attività del Programma europeo di monitoraggio della
Terra (GMES - Global Monitoring system for Environment and Security) dal
2014 al 2020 (Testo rilevante ai fini del SEE) 1. Introduzione L’obiettivo del programma GMES è quello di
sviluppare un sistema europeo di osservazione della Terra caratterizzato da
alti livelli di capacità e qualità. In un momento come questo, in cui i partner
internazionali dell’UE investono massicciamente in questo tipo di tecnologia, è
strategicamente importante che l’UE sappia dare una propria risposta organica.
Sono numerose, infatti, le politiche europee che possono approfittare dei
servizi GMES. Il programma cela inoltre enormi potenzialità per la crescita
economica e la creazione di posti di lavoro e si inserisce nella cosiddetta
Strategia Europa 2020, a favore di una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva. Il futuro programma GMES: a che punto siamo Nella sua comunicazione dal titolo “Un bilancio per la strategia
2020”[1], la Commissione propone di finanziare il Programma europeo di
monitoraggio della Terra (GMES) al di fuori del prossimo quadro finanziario
pluriennale (QFP), date le limitazioni imposte dal bilancio UE al finanziamento
di questo tipo di progetti ad ampio raggio. D’altra parte, la Commissione è
fermamente decisa a garantire il successo del GMES e ha perciò adottato nel
novembre 2011 una comunicazione[2] che delinea i principali elementi di una governance adeguata e di un
sistema di finanziamento a lungo termine del programma GMES dopo il 2014. In particolare, la Commissione propone di
istituire un fondo GMES a carattere specifico che raccolga i contributi
finanziari, basati sui rispettivi redditi nazionali lordi (RNL), di tutti i 27
Stati membri della UE secondo un modello analogo a quello del Fondo europeo di
sviluppo. Ciò presuppone l’adesione a un accordo intergovernativo tra gli Stati
membri della UE, riuniti in sede di Consiglio. La gestione del fondo sarebbe
delegata alla Commissione. Il 16 febbraio 2012, il Parlamento europeo
adottava però una risoluzione sul futuro del GMES, con cui manifestava di preferire
un finanziamento del GMES nell’ambito del QFP. La Comunicazione della
Commissione, e soprattutto la questione del finanziamento attraverso un Fondo
intergovernativo, è stata discussa anche dal Consiglio che non è tuttavia
pervenuto a una conclusione. Rischi dovuti a eventuali ritardi Da quando esiste (1998), il programma GMES non
ha mai registrato superamenti dei costi né ritardi significativi. E tuttavia,
una possibile discontinuità gestionale avrebbe conseguenze negative per gli
utenti, metterebbe a repentaglio gli investimenti finora fatti nonché la
credibilità del programma. Essa provocherebbe inoltre un superamento dei costi. Nella loro fase preoperativa, i servizi GMES
hanno condotto a notevoli sinergie tra gli investimenti nazionali o regionali.
Dall’inizio del 2012, sono divenuti operativi 2 servizi GMES: il servizio GMES
di monitoraggio del territorio e il servizio GMES di risposta alle emergenze,
ciascuno dei quali è attualmente usato da una propria comunità di utenti.
Interrompere la fornitura di tali servizi, darebbe luogo a vuoti d’informazione
e avrebbe ripercussioni molto negative sulle attività degli utenti. Ciò si
verificherebbe anche per altri servizi GMES, prestati con modalità
preoperativa, come i servizi GMES di monitoraggio marino e atmosferico o quelli
dedicati alla sicurezza e ai mutamenti climatici, servizi ancora in fase di
elaborazione. Da questo punto di vista, le esitazioni che tuttora
caratterizzano la preparazione della fase operativa già ostacolano l’impegno di
numerose parti coinvolte (protezione civile, comunità scientifiche, gruppi
ambientali o imprese private come le PMI che prestano servizi a valle). Le incertezze sulla fase operativa possono
anche mettere in difficoltà la messa in orbita delle componenti spaziali,
quando, nel 2013, i primi 3 satelliti Sentinel saranno pronti per il
lancio. Il consiglio dell’Agenzia spaziale europea (ESA), tenutosi nell’aprile
2012, si è chiesto se non fosse opportuno autorizzarne il lancio anche se gli
assetti operativi e istituzionali futuri non sono ancora chiari. Ritardare il
lancio comporta infatti alti costi aggiuntivi, dovuti soprattutto al
mantenimento dei satelliti in ambienti appropriati. Inoltre, la recente perdita
di ENVISAT[3],
dopo una vita operativa ben più lunga di quella prevista, rende ancora più
urgente per gli utenti europei poter disporre dei dati dei Sentinel. La Commissione mantiene pertanto immutata la
sua posizione riguardo al finanziamento del GMES al di fuori del quadro
finanziario pluriennale, e non cessa di spingere gli Stati membri ad adottare l’accordo
intergovernativo e a preparare per tempo la regolazione delle attività GMES,
evitando così interruzioni del programma. L’adozione di un accordo intergovernativo,
completato da un regolamento di attuazione e da un regolamento finanziario,
richiede tempo. E poiché essi dovranno entrare in vigore l’1 gennaio 2014, la
Commissione invita gli Stati membri ad avviare senza indugio la preparazione
dell’accordo intergovernativo. Per agevolare i dibattiti in corso e far
decollare i negoziati, l’allegato della presente comunicazione contiene un
progetto più dettagliato degli elementi principali di un possibile accordo
intergovernativo. 2. Il Fondo GMES Nella comunicazione del novembre 20112,
la Commissione confermava che la dotazione finanziaria massima necessaria alle
attività del GMES tra il 2014 e il 2020 sarebbe stata di 5 841 milioni di
EUR a prezzi costanti. Sono state finora analizzate 3 possibilità di
finanziamento del GMES, dal 2014 in poi tutte al di fuori del quadro
finanziario: la prima prevede uno specifico fondo GMES (su modello del Fondo
europeo di sviluppo), la seconda prevede l’intensificazione della cooperazione
tra gli Stati membri più fortemente interessati al programma, la terza prevede
una partecipazione dell’industria nel cui ambito responsabilità e oneri di
finanziamento sarebbero condivisi con gli operatori economici. La Commissione,
concludendo, segnala anche di non essere favorevole alle 2 ultime opzioni,
poiché da un lato una cooperazione rafforzata metterebbe a repentaglio la
dimensione europea a 27 Stati del programma e dall’altro l’esperienza del
progetto Galileo ha già evidenziato che attirare e trattenere operatori privati
nel breve periodo è difficile e poco consono al carattere di bene pubblico del
programma. Per questi motivi, la Commissione propone di
istituire uno specifico Fondo GMES basato sul contributo di tutti i 27 Stati
membri. È vero che in definitiva questa decisione spetta solo agli Stati
membri, ma la Commissione invita tutti gli Stati membri a parteciparvi e a
garantire e rafforzare così la dimensione europea del programma GMES. Ciò presuppone un accordo intergovernativo tra
tutti gli Stati membri della UE, riuniti in sede di Consiglio. I principali
elementi di un accordo siffatto sono allegati alla presente comunicazione. L’accordo intergovernativo specificherà il
contributo finanziario di ciascuno dei 27 Stati membri della UE in base al
proprio reddito nazionale lordo (RNL) per il periodo dall’1 gennaio al
31 dicembre 2020. Esso istituirà anche il “Consiglio GMES”, principale
organo di sorveglianza del Fondo, con il potere di adottarne il bilancio
generale e di approvarne l’esecuzione, di approvare i conti dell’esercizio
precedente, di concludere qualsiasi accordo con Stati membri, paesi terzi,
organizzazioni internazionali, governative e non, o enti nazionali degli Stati
membri. Per garantire continuità al programma, alcune
disposizioni del fondo GMES saranno applicate provvisoriamente
dall’1 gennaio 2014, in attesa della ratifica da parte dei 27 Stati
membri. 3. Attivazione del Fondo GMES L’accordo intergovernativo è il primo passo
nella costruzione del programma GMES oltre il 2013; riguardo alle modalità di
esecuzione, sarà completato da un regolamento d’attuazione. Il regolamento che disciplina le attività del
GMES dovrà permettere la fornitura continua, alle istanze decisionali nella UE
e nei suoi Stati membri, di dati e informazioni accurati e affidabili
finalizzate alla gestione dell’ambiente, dei mutamenti climatici e della
sicurezza. Esso dovrà anche contribuire alla stabilità economica e alla
crescita ampliando le applicazioni commerciali nei più disparati settori grazie
a un accesso libero e illimitato alle informazioni e ai dati d’osservazione del
GMES. Il regolamento dovrà fissare le norme
amministrative, gestionali, esecutive, contabili, di audit e di discarico
applicabili al Fondo GMES; sarà adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio
su proposta della Commissione. Esso conterrà anche disposizioni sulla programmazione
e realizzazione delle azioni GMES nonché norme per gli accordi di delega e per
l’aggiudicazione di appalti e sovvenzioni e comprenderà infine opportune
disposizioni che consentano alla Commissione di ricorrere alla competenza di
terzi nei controlli su come procede l’attuazione del GMES. A salvaguardia a lungo termine del GMES,
occorre che, a prescindere dalla struttura scelta, il programma GMES abbia la
capacità operativa, in termini di risorse e tecnologia, per attuare le azioni
GMES e conseguire così obiettivi corrispondenti alle attese in esso riposte
dagli utenti, nonché la capacità giuridica di fare, di essa, un uso proficuo. 4. Conclusioni Considerato il tempo necessario a preparare le
procedure di avvio della fase operativa e considerati anche i rischi di
interruzione, la Commissione: –
esorta gli Stati membri ad avviare le misure
necessarie per l’adozione in tempo utile di un accordo intergovernativo e di un
regolamento che disciplini le operazioni del programma GMES. e –
ribadisce il suo impegno a sostenere gli Stati
membri in questo processo. ALLEGATO Elementi
principali di un progetto di ACCORDO INTERGOVERNATIVO relativo
all’istituzione di un Fondo intergovernativo per il Programma europeo di
monitoraggio della Terra (GMES - Global Monitoring
system for Environment and Security) per il periodo
dal 2014 al 2020 tra i rappresentanti dei
governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al
finanziamento del Programma europeo di monitoraggio della Terra (GMES) per il
periodo 2014 - 2020 I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI
DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, considerando quanto segue: (1) [Cominciare con lettera
maiuscola …]. (2) [Cominciare con lettera
maiuscola …]. (3) [Cominciare con lettera
maiuscola …]. HANNO CONVENUTO QUANTO
SEGUE: Istituzione del Fondo GMES 1. Con il presente accordo, gli
Stati membri convengono fra loro di istituire un fondo destinato a finanziare
il Programma europeo di monitoraggio della Terra denominato GMES, in prosieguo
denominato il “Fondo GMES”. 2. Il Fondo GMES finanzia tutte
le operazioni e le azioni del programma GMES. A tal fine, può avvalersi di
tutti gli strumenti di finanziamento ritenuti necessari o più adatti per
conseguire gli obiettivi del GMES. 3. Il Fondo GMES dovrà darsi un
regolamento che fissi le norme amministrative, gestionali, esecutive,
contabili, di audit e di discarico applicabili al Fondo. Esso sarà approvato
dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione. 4. Il regolamento conterrà le
norme relative al funzionamento del Fondo GMES, alla programmazione e
all’esecuzione delle azioni del GMES, alla disciplina della delega di poteri
alla Commissione, agli accordi di delega ad agenzie rette dalla legislazione
UE, a enti istituiti dalle Comunità, ad altri enti specializzati della UE, a
enti pubblici, nazionali o internazionali, o di diritto privato investiti di
una missione di servizio pubblico, nonché le norme che regolano
l’aggiudicazione di appalti e sovvenzioni. 5. Il regolamento fisserà
inoltre gli obblighi di controllo e di revisione contabile degli Stati membri
nell’esecuzione del bilancio e le responsabilità che ne derivano. Esso fisserà
anche le responsabilità e le norme particolari di ciascun organismo, cui siano
delegati poteri di gestione del bilancio, riguardo alla parte loro spettante
nel provvedere alle spese loro proprie. Supervisione e gestione 6. Il Fondo GMES sarà
sorvegliato dal Consiglio GMES, presieduto dalla Commissione e di cui ogni
Stato membro designa un rappresentante. 7. La gestione del Fondo GMES è
affidata alla Commissione. La Commissione provvede all’esecuzione finanziaria
del bilancio approvato dal Consiglio GMES nonché a quella di progetti e
programmi. 8. La Commissione attua le
azioni finanziate dal Fondo GMES. A tal fine, essa può delegare una serie di
compiti esecutivi: (a)
ad agenzie rette dalla legislazione UE; (b)
a enti istituiti dalle Comunità e ad altri enti
specializzati della UE, purché la delega sia compatibile con la missione
dell’organismo definita dall’atto istitutivo di quest’ultimo; (c)
a enti pubblici, nazionali o internazionali, o di
diritto privato investiti di una missione di servizio pubblico, che presentino
sufficienti garanzie finanziarie e soddisfino le condizioni previste dal
regolamento di esecuzione del presente accordo. 9. La Commissione tuttavia non
può delegare i poteri di cui dispone in virtù dei trattati o del presente
accordo, se essi presuppongono un ampio margine di discrezionalità tale da
implicare scelte politiche. 10. Per il
recupero di importi indebitamente versati, le decisioni della Commissione
divengono esecutive ai sensi dell’articolo 299 del TFUE. Il Consiglio GMES 11. Con la
maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi membri aventi diritto di voto, il
Consiglio GMES è abilitato: (a)
ad approvare il bilancio generale, l’esecuzione del
bilancio e i conti del precedente esercizio, nonché il bilancio
attività/passività del Fondo GMES, tenendo conto della relazione del revisore
dei conti esterno; (b)
a decidere su qualsiasi programma di finanziamento,
anche attraverso strumenti finanziari dedicati; (c)
a decidere i termini e le condizioni che
disciplinano l’adesione di paesi terzi; (d)
ad approvare la conclusione di accordi con Stati
membri, paesi terzi, organizzazioni internazionali, governative e non, od
organizzazioni nazionali degli Stati membri. 12. Con la maggioranza semplice dei
membri votanti, il Consiglio GMES è abilitato: (a)
a decidere l’adeguamento dei contributi annuali
degli Stati membri al Fondo GMES; (b)
a nominare i revisori dei conti e a decidere la
durata della loro nomina. (c)
ad adottare il proprio regolamento interno; (d)
a raccomandare agli Stati membri eventuali
modifiche del presente accordo; (e)
a prendere qualsiasi provvedimento gestionale non
affidato alla Commissione se giustificato dal buon funzionamento del Fondo
GMES. 13. Il Consiglio GMES decide
all’unanimità dei suoi Stati membri sull’esclusione di uno Stato membro, sulle
condizioni di tale esclusione e sullo scioglimento o sulla liquidazione del
Fondo GMES. 14. Nel Consiglio GMES, ogni Stato
membro dispone di un numero di voti proporzionale al proprio contributo al
Fondo GMES. Tuttavia, uno Stato membro non ha diritto di voto nel Consiglio
GMES se l’importo degli arretrati dei contributi supera l’importo dei
contributi per l’esercizio in corso. Gli Stati membri che si astengono sono
considerati non votanti. 15. Il numero totale dei voti sarà
di 999, ripartiti come segue: Stato membro || Voti Belgio || 29 Bulgaria || 3 Repubblica ceca || 12 Danimarca || 19 Germania || 203 Estonia || 1 Irlanda || 12 Grecia || 17 Spagna || 85 Francia || 157 Italia || 126 Cipro || 1 Lettonia || 2 Lituania || 2 Lussemburgo || 3 Ungheria || 8 Malta || 1 Paesi Bassi || 48 Austria || 24 Polonia || 29 Portogallo || 14 Romania || 10 Slovenia || 3 Slovacchia || 6 Finlandia || 15 Svezia || 31 Regno Unito || 138 Totale || 999 16. Il Consiglio GMES può delegare
la Commissione, per mandato, ogni altra competenza necessaria, al di là dei
suoi poteri gestionali, per conseguire gli obiettivi del GMES e può revocare
tale delega. Composizione del Fondo GMES 17. Il Fondo GMES ammonta a
5 841 milioni di EUR, a prezzi del 2011, versati dagli Stati membri in
base al reddito nazionale lordo e copre il periodo dall’1 gennaio al
31 dicembre 2020. Per il primo anno di attività, entro il 30
settembre 2013, gli Stati membri versano i seguenti fondi: Stato membro || Criteri di contribuzione || Contributo 2014 in EUR[4] Belgio || 2,93% || 24 451 749 Bulgaria || 0,31% || 2 573 644 Repubblica ceca || 1,25% || 10 398 781 Danimarca || 1,91% || 15 917 693 Germania || 20,34% || 169 693 249 Estonia || 0,13% || 1 056 893 Irlanda || 1,23% || 10 304 449 Grecia || 1,72% || 14 378 433 Spagna || 8,49% || 70 851 816 Francia || 15,72% || 131 203 971 Italia || 12,55% || 104 702 411 Cipro || 0,14% || 1 183 430 Lettonia || 0,16% || 1 294 145 Lituania || 0,24% || 2 004 516 Lussemburgo || 0,33% || 2 757 700 Ungheria || 0,79% || 6 553 633 Malta || 0,05% || 425 091 Paesi Bassi || 4,81% || 40 095 555 Austria || 2,38% || 19 861 219 Polonia || 2,92% || 24 377 945 Portogallo || 1,36% || 11 329 104 Romania || 1,04% || 8 681 881 Slovenia || 0,28% || 2 363 824 Slovacchia || 0,55% || 4 616 893 Finlandia || 1,50% || 12 521 438 Svezia || 3,06% || 25 492 378 Regno Unito || 13,82% || 115 336 728 Totale || 100% || 834 430 583 18. Il Consiglio GMES decide
sull’adeguamento del contributo annuale degli Stati membri per ciascun anno
successivo, in base al nuovo criterio di ripartizione in conformità ai
rispettivi redditi nazionali lordi degli Stati membri. La decisione di
adeguamento va presa dalla Commissione ed diviene esecutiva ai sensi
dell’articolo 299 del TFUE. Una volta notificata la decisione di adeguamento,
gli Stati membri si impegnano a versare gli importi da essi dovuti entro il 30
settembre 19. Gli stanziamenti del Fondo
GMES non possono più essere impegnati dopo il 31 dicembre 2020, a meno che il
Consiglio della UE, all’unanimità, non decida altrimenti su proposta della
Commissione. Contributi al fondo GMES 20. Entro il 30 settembre di ogni
anno, la Commissione compila e invia al Consiglio GMES un elenco degli impegni,
dei pagamenti e dell’importo annuo delle richieste di contributi, da versare
per l’esercizio in corso e i 2 esercizi successivi. 21. Gli importi si basano
sull’effettiva capacità di ottenere il livello di risorse proposto. 22. Su proposta della Commissione,
il Consiglio GMES decide a maggioranza qualificata, l’importo annuo massimo del
contributo per il 2° anno come proposto dalla Commissione (n+2) ed, entro il
massimale deciso per l’esercizio precedente, l’importo annuo della richiesta di
contributo per il 1° anno come proposto dalla Commissione (n+1). 23. Se durante l’esercizio
considerato, i contributi si discostano dalle necessità del GMES, la
Commissione propone al Consiglio GMES di modificare l’importo del contributo,
che prenderà una decisione a maggioranza qualificata. 24. Le richieste di contributi non
possono superare i massimali summenzionati; questi possono essere innalzati
solo se il Consiglio GMES decide a maggioranza qualificata in caso di necessità
particolari, dovute a circostanze eccezionali o impreviste. In tal caso, la
Commissione e il Consiglio GMES agiranno affinché i contributi corrispondano a
quanto atteso. 25. Entro il 30 ottobre di ogni
anno, la Commissione comunica al Consiglio GMES le proprie stime su impegni,
versamenti e contributi per ciascun anno successivo. 26. Le modalità di versamento dei
contributi da parte degli Stati membri sono stabilite dal regolamento di
applicazione del presente accordo. Altre risorse del Fondo GMES 27. Se un nuovo paese aderisce
alla UE, la ripartizione dei contributi viene modificata da una decisione del
Consiglio GMES. 28. Le risorse finanziarie possono
essere modificate da una decisione del Consiglio GMES, che delibera a
maggioranza qualificata. 29. Senza pregiudicare la
decisione che introduce norme e procedure definite dal regolamento, ogni Stato
membro può dare alla Commissione contributi a sostegno degli obiettivi del
GMES. Gli Stati membri possono anche cofinanziare progetti o programmi
nell’ambito di iniziative specifiche gestite dalla Commissione, dalla BEI, da
un ente o da un’organizzazione UE, con cui il Fondo GMES abbia stretto un
accordo di collaborazione o cui siano stati affidati taluni compiti esecutivi. 30. Il regolamento che attua il
presente accordo conterrà le disposizioni necessarie di cofinanziamento del
Fondo GMES nonché di cofinanziamento delle attività svolte dagli Stati membri. 31. Gli Stati membri informano
anticipatamente il Consiglio GMES dei loro contributi. Azioni nell’ambito del Fondo GMES 32. I servizi GMES (a)
Attività operative dei servizi GMES: –
attività sistematiche/di routine globali di
monitoraggio e previsione dello stato dei sottosistemi della terra a livello
regionale e mondiale, relative in particolare a servizi di controllo
dell’ambiente marino, dell’atmosfera e della qualità dell’aria, nonché ai
mutamenti geoclimatici complessivi; –
attività regionali/locali, svolte su richiesta
relative, in particolare, a servizi di gestione delle emergenze, di sicurezza e
di servizi paneuropei di monitoraggio del territorio. (b)
attività di sviluppo, per migliorare la qualità e i
risultati dei servizi esistenti, e per sviluppare nuovi servizi, promuovendone
anche l’uso a valle. 33. Attività della componente
spaziale 34. Attività operative delle
osservazioni spaziali: (a)
attività dell’infrastruttura spaziale dedicata
(come le missioni “Sentinel”); (b)
accesso alle missioni di terzi; (c)
distribuzione dei dati; (d)
assistenza tecnica alla Commissione per raccogliere
e organizzare i requisiti dei dati relativi ai servizi; (e)
identificazione di lacune nelle osservazioni, per
contribuire alla definizione di nuove specifiche delle missioni spaziali
future. 35. Attività di sviluppo: (a)
progettazione e appalto di nuovi elementi
dell’infrastruttura spaziale; (b)
fornitura di sostegno tecnico alla Commissione per
trasporre i requisiti dei servizi nelle specifiche di nuove missioni spaziali
con l’aiuto degli operatori delle infrastrutture spaziali; (c)
coordinamento dello sviluppo delle attività
spaziali, incluse attività di sviluppo miranti a modernizzare e integrare la
capacità di osservazione dallo spazio. 36. Attività operative relative
alle osservazioni in situ del GMES: (a)
coordinamento della fornitura dei dati in situ ai
servizi GMES, mediante accordi amministrativi ad hoc con gli operatori in situ; (b)
coordinamento della fornitura di dati in situ
raccolti da terzi a livello internazionale; (c)
fornitura di assistenza tecnica per trasporre i
requisiti dei dati per i servizi GMES nelle specifiche delle infrastrutture e
delle reti di osservazione in situ. (d)
interazione con gli operatori in situ per
promuovere la coerenza delle attività di sviluppo legate alla capacità
d’osservazione del GMES. Partecipazione di paesi terzi e organizzazioni internazionali 37. Il Consiglio GMES può
concludere accordi internazionali con i seguenti paesi terzi, compresa la loro
ammissione al Fondo GMES: (a)
paesi aderenti dell’Associazione europea di libero
scambio (EFTA) che sono parti contraenti dell’accordo SEE, secondo le
condizioni stabilite nel SEE stesso; (b)
paesi candidati e paesi potenzialmente candidati
che partecipano ai processi di stabilizzazione e di associazione in conformità
ad accordi quadro, conclusi con tali paesi, o a un protocollo allegato a un
accordo di associazione che stabilisca i principi generali della partecipazione
di tali paesi a programmi dell’Unione; (c)
Confederazione svizzera, altri paesi terzi diversi
da quelli di cui ai punti (a) e (b), e organizzazioni internazionali, in
conformità agli accordi conclusi dall’UE con tali paesi terzi od organizzazioni
internazionali, ai sensi dell’articolo 218 TFUE, che definiscono le condizioni
e le modalità dettagliate della loro partecipazione. Adozione e entrata in vigore 38. Gli Stati membri notificano al Segretario generale del
Consiglio dell’Unione europea l’avvenuto espletamento delle procedure interne
necessarie all’entrata in vigore del presente accordo. 39. Il presente accordo entra in
vigore il 1° giorno del 2° mese successivo a quello della notifica al
Segretario generale del Consiglio dell’Unione europea dell’avvenuto
espletamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore da
parte dello Stato membro che procede per ultimo a tale formalità. 40. Il presente accordo cessa di
essere in vigore dal 31 dicembre 2020 e, dopo tale data non può essere preso
alcun impegno giuridico o finanziario. 41. Fermo restando ciò di cui
sopra, tutti i pagamenti e gli obblighi derivanti da impegni assunti dal Fondo
GMES o a suo nome fino al 31 dicembre 2020 devono essere soddisfatti dal Fondo
GMES entro il 31 dicembre 2023. Oltre tale data, tutti gli obblighi ancora
pendenti ricadono sugli Stati membri. 42. Il Segretario generale del
Consiglio dell’Unione europea è depositario del presente accordo, che deve
essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IN
FEDE DI CHE, i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede
di Consiglio, hanno firmato il presente accordo [1] COM(2011)500 final del 29.6.2011. [2] COM(2011) 831 final del 30.11.2011. [3] ENVISAT è un satellite scientifico dell’ESA. Venne
lanciato nel 2002 con 10 strumenti a bordo dando vita a un’importantissima
missione civile di osservazione della terra. Era giunto al termine della durata
prevista della missione già nel 2007. [4] Fonte: Eurostat 2012.