COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO Migliorare la gestione dei rapporti con gli autori di denunce in materia di applicazione del diritto dell'Unione /* COM/2012/0154 final */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO Migliorare la gestione dei rapporti con gli
autori di denunce in materia di applicazione del diritto dell'Unione INTRODUZIONE L'Unione europea si basa sul rispetto dello
Stato di diritto. La realizzazione dei suoi numerosi obiettivi, definiti nei
trattati e negli atti normativi, dipende da un'applicazione efficace del
diritto dell'Unione negli Stati membri. In quanto custode dei trattati, la
Commissione riconosce il ruolo essenziale che gli autori di denunce svolgono
nel permetterle di individuare le violazioni del diritto dell'Unione. Nel 2002
la Commissione ha stabilito le procedure che disciplinano i suoi rapporti con
gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto dell'Unione[1]. In seguito la Commissione ha
migliorato e ampliato i suoi metodi di registrazione e trattamento della
corrispondenza con gli autori di denunce relative all'applicazione del diritto
dell'Unione da parte degli Stati membri. Per tenere conto di questi cambiamenti,
la Commissione ha deciso di rivedere e aggiornare la sua comunicazione del
2002. Il nuovo strumento informatico CHAP
("Complaint handling/Accueil des plaignants"), creato nel settembre
2009, permette alla Commissione di rispondere più direttamente alle esigenze
dei cittadini, delle imprese e della società civile. In questa applicazione
sono registrate tutte le denunce. Entro quindici giorni lavorativi dalla
ricezione viene emesso un avviso di ricevimento, che indica che la
comunicazione è stata registrata come denuncia. In precedenza, la comunicazione
era registrata solo dopo la valutazione del suo contenuto. Il seguito dato alla
denuncia continua a essere determinato in base alla natura della questione
sollevata, dai motivi su cui si basa, dalla sua probabile incidenza e dalle
priorità stabilite dalla Commissione nella comunicazione "Un'Europa dei
risultati – applicazione del diritto comunitario" [COM(2007) 502
definitivo]. L'entrata in vigore del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE) rende necessario aggiornare alcuni
termini utilizzati nella precedente comunicazione, che sono stati modificati
dal trattato stesso. Occorre inoltre chiarire le divergenze tra le diverse
versioni linguistiche della precedente comunicazione[2]. Nella presente comunicazione, la Commissione
illustra le misure amministrative predisposte a favore dell'autore della
denuncia, che essa si impegna a rispettare nel trattamento delle denunce e
nell'esame della presunta violazione. Le misure a favore dell'autore della denuncia
oggetto della presente comunicazione lasciano tuttavia impregiudicato il
carattere bilaterale del procedimento per inadempimento di cui agli articoli
258 e 260 del TFUE e all'articolo 106 bis del trattato Euratom. In proposito,
la Commissione può solo rammentare che, secondo la giurisprudenza costante
della Corte di giustizia dell'Unione europea, essa dispone del potere
discrezionale di decidere se avviare o meno[3]
il procedimento d'infrazione e quando farlo[4],
nonché se e quando adire la Corte[5].
Inoltre, la Commissione dispone di un potere discrezionale che esclude il
diritto dei singoli di esigere che essa decida in un senso determinato[6]. Come la Corte ha avuto occasione di
dichiarare, "i danni provocati dagli organi nazionali sono tali da fare insorgere
soltanto la responsabilità di questi ultimi e i giudici nazionali restano
esclusivamente competenti a garantirne il risarcimento"[7]. In proposito è opportuno
sottolineare l'importanza dei mezzi di ricorso disponibili a livello nazionale
ed eventualmente rafforzarli, in quanto consentono agli autori di denunce di
far valere i loro diritti in modo più diretto e specifico[8]. Infine, in materia di procedimenti
d'infrazione la Commissione applica le norme sull'accesso ai documenti
stabilite dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti
del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione[9], quali attuate con le
disposizioni contenute in allegato alla decisione 2001/937/CE, CECA, Euratom
della Commissione, del 5 dicembre 2001, che modifica il suo regolamento interno[10], e quali interpretate dalla
Corte[11]. 1.
Definizioni e campo di applicazione Si intende per "denuncia" qualsiasi
comunicazione scritta destinata alla Commissione ed intesa a denunciare misure,
omissioni o prassi di uno Stato membro contrarie al diritto dell'Unione. Si intende per "autore della
denuncia" la persona o l'organismo che presenta denuncia presso la
Commissione. Si intende per "procedimento
d'infrazione" la fase precontenziosa del procedimento per inadempimento
avviato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 258 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE) o dell'articolo 106 bis del
trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (trattato
Euratom). L'approccio qui descritto si applica ai
rapporti intercorrenti tra gli autori di denunce e la Commissione in relazione
a misure o prassi che potrebbero rientrare nel campo d'applicazione
dell'articolo 258 del TFUE. Non si applica invece alle denunce che si
riferiscono ad altre disposizioni dei trattati, in particolare alle denunce
riguardanti gli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE
nonché del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio[12]. 2.
Principi generali Chiunque può chiamare in causa uno Stato
membro presentando denuncia presso la Commissione, senza dover sostenere alcuna
spesa, contro misure (legislative, regolamentari o amministrative), omissioni o
prassi imputabili allo Stato di cui trattasi e ritenute contrarie al diritto
dell'Unione. L'autore della denuncia non deve dimostrare di
avere interesse ad agire in tal senso, né è tenuto a provare di essere
interessato in via principale e diretta dalla misura, dall'omissione o dalla
prassi denunciata. Fatte salve le eccezioni di cui al punto 3, la
Commissione registra la comunicazione come denuncia secondo le indicazioni
esposte dall'autore nella comunicazione stessa. La Commissione valuta in modo discrezionale se
dare o non dare seguito alla denuncia. 3.
Registrazione delle denunce Ogni denuncia relativa all'applicazione del
diritto dell'Unione da parte di uno Stato membro viene iscritta
nell'applicazione centrale per la registrazione delle denunce sull'applicazione
del diritto dell'Unione da parte di uno Stato membro (in appresso:
"applicazione"). Non possono essere esaminate come denunce, e
non vengono quindi iscritte nell'applicazione, le comunicazioni: – anonime o che non rechino
l'indirizzo del mittente, o rechino un indirizzo incompleto; – che non facciano riferimento,
esplicito o implicito, ad uno Stato membro cui siano imputabili le misure o le
prassi contrarie al diritto dell'Unione; – che denuncino il comportamento di
una persona o di un organismo privato, salvo che la denuncia riveli una
partecipazione dei pubblici poteri o segnali la loro passività con riferimento
al comportamento stesso. In ogni caso, la Commissione verifica se la
comunicazione possa eventualmente rivelare la sussistenza di comportamenti
contrari alle norme sulla concorrenza stabilite dagli articoli 101 e 102 del
TFUE; – che non rechino alcun addebito; – che rechino addebiti in ordine ai
quali la Commissione abbia assunto una posizione chiara, pubblica e costante,
che viene comunicata all'autore della denuncia; – che rechino addebiti che
manifestamente esulano dal campo d'applicazione del diritto dell'Unione. 4.
Avviso di ricevimento La Commissione emette una ricevuta per ogni
denuncia entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione. La ricevuta reca il
numero di registrazione da menzionare in ogni ulteriore comunicazione. Qualora vengano presentate numerose denunce
recanti uno stesso addebito, le singole comunicazioni possono essere sostituite
da una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul
server Europa dell'Unione europea. Ove la Commissione decida di non registrare la
comunicazione nell'applicazione, ne avverte l'autore con semplice lettera,
precisando il motivo o i motivi di cui al punto 3, secondo comma. In tal caso, la Commissione informa l'autore
della denuncia sulle eventuali vie alternative di ricorso, in particolare sulla
facoltà di adire i giudici nazionali, il Mediatore europeo, i mediatori
nazionali, oppure di avvalersi di un qualsiasi altro procedimento di denuncia
previsto a livello nazionale o internazionale. 5.
Modalità di presentazione delle denunce Per essere registrate nell'applicazione, le
denunce devono essere presentate per iscritto, sotto forma di lettera, fax o
e-mail. Esse vanno stilate in una delle lingue
ufficiali dell'Unione. Per accelerare il trattamento delle denunce,
si raccomanda di usare il modulo standard di denuncia pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea[13]
e ottenibile su richiesta presso la Commissione, o sul sito web della
Commissione, o sul server dell'Unione europea (Europa), all'indirizzo
seguente: http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_forms_it.htm. Il modulo reca un allegato in cui vengono
illustrati i principi generali del procedimento per inadempimento e viene
indicato che la sentenza con la quale la Corte accerta l'inadempimento non
produce effetti sui diritti dell'autore della denuncia. Quest'ultimo viene
invitato a esperire altresì le vie nazionali di ricorso a sua disposizione. Le denunce scritte relative all'applicazione
del diritto dell'Unione da parte di uno Stato membro possono essere inviate al
Segretariato generale della Commissione per posta, all'indirizzo "B-1049
Bruxelles, Belgio", o per e-mail all'indirizzo SG-PLAINTES@ec.europa.eu,
oppure depositate in uno degli uffici di rappresentanza della Commissione negli
Stati membri. 6.
Protezione dell'autore della denuncia e dei dati personali La comunicazione allo Stato membro
dell'identità dell'autore della denuncia e dei dati da questo trasmessi è
subordinata al previo accordo dell'autore stesso, in particolare a norma del
regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al
trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi
comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[14]. 7.
Comunicazione con l'autore della denuncia Una volta registrata, la denuncia può essere
ulteriormente esaminata in collaborazione con lo Stato membro interessato. La
Commissione ne informa per iscritto l'autore della denuncia. Qualora sulla base della denuncia venga
avviato un procedimento d'infrazione, la Commissione prende contatto con
l'autore della denuncia e lo informa per iscritto di ogni fase del procedimento
(costituzione in mora, parere motivato, ricorso dinanzi alla Corte o
archiviazione). Qualora vengano presentate numerose denunce
recanti uno stesso addebito, le singole comunicazioni possono essere sostituite
da una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul
server Europa dell'Unione europea. In qualsiasi fase del procedimento, l'autore
della denuncia può chiedere che gli sia consentito d'illustrare o precisare
alla Commissione, sul posto e a proprie spese, gli elementi contenuti nella sua
denuncia. 8.
Termine per l'esame delle denunce Di massima, la Commissione esamina le denunce
registrate al fine di arrivare a una decisione di costituzione in mora o di
archiviazione entro il termine di un anno a decorrere dalla registrazione della
denuncia. In caso di superamento di tale termine, la
Commissione ne informa per iscritto l'autore della denuncia, ove questi ne
faccia richiesta. 9.
Esito dell'esame delle denunce Al termine dell'esame della denuncia, la
Commissione può decidere la costituzione in mora dello Stato membro interessato
e quindi l'avvio del procedimento d'infrazione, oppure l'archiviazione della
pratica. La Commissione decide, nell'ambito
del suo potere discrezionale, se avviare o chiudere un procedimento
d'infrazione. L'autore della denuncia viene informato per
iscritto sulla decisione presa dalla Commissione in merito alla pratica di cui
trattasi e delle decisioni successivamente adottate dalla Commissione in ordine
alla stessa pratica. Qualora vengano presentate numerose denunce
recanti uno stesso addebito, le singole comunicazioni possono essere sostituite
da una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul
server Europa dell'Unione. 10.
Archiviazione Salvo circostanze eccezionali aventi carattere
urgente, la Commissione, ove intenda proporre l'archiviazione della pratica
relativa alla denuncia, informa in via preliminare l'autore, a mezzo lettera,
esponendo i motivi della proposta e invitandolo a presentare eventuali
osservazioni entro il termine di quattro settimane. Qualora vengano presentate numerose denunce
recanti uno stesso addebito, le singole comunicazioni possono essere sostituite
da una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul
server Europa dell'Unione europea. Qualora l'autore della denuncia non risponda o
non possa essere raggiunto per una causa a lui non imputabile, oppure qualora
le osservazioni da lui formulate non inducano la Commissione a riconsiderare la
propria posizione, viene proposta l'archiviazione della pratica. Se le osservazioni formulate dall'autore della
denuncia sono tali da indurre la Commissione a riconsiderare la propria
posizione, l'esame della denuncia prosegue. L'autore della denuncia viene informato per
iscritto in merito alla decisione di archiviazione presa dalla Commissione. 11.
Pubblicità delle decisioni in materia d'infrazione Le decisioni della Commissione in materia
d'infrazione sono pubblicate entro una settimana dalla loro adozione sul sito
Internet del segretariato generale della Commissione: http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_decisions_it.htm
Le decisioni riguardanti l'adozione di un
parere motivato rivolto allo Stato membro o la presentazione di un ricorso
dinanzi alla Corte di giustizia sono inoltre rese note mediante comunicato
stampa, salvo decisione contraria della Commissione. 12.
Accesso ai documenti relativi ai casi d'infrazione L'accesso ai documenti relativi ai casi
d'infrazione è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1049/2001, quale
attuato dalle disposizioni contenute in allegato alla decisione 2001/937/CE,
CECA, Euratom[15]. 13.
Denuncia al Mediatore europeo L'autore della denuncia il quale ritenga che
vi sia stata, da parte della Commissione, cattiva amministrazione nel
trattamento della denuncia stessa, a causa dell'inosservanza di una delle
presenti disposizioni, ha facoltà di ricorrere al Mediatore europeo a norma
degli articoli 24 e 228 del TFUE. [1] COM (2002) 141 def. del 20.3.2002. [2] Nella versione inglese del testo modificato, al punto 4
la locuzione "where necessary", con cui nella precedente versione era
stata erroneamente tradotta la locuzione "le cas échéant", è
sostituita da "in such cases"; al punto 8 è introdotta l'espressione
"upon his request", che non era stata tradotta nelle precedenti
versioni inglese e svedese. [3] Cfr. in particolare: sentenza del 6 dicembre 1989 nella
causa C-329/88, Commissione/Repubblica ellenica (Raccolta 1989, pag.
4159); sentenza del 27 novembre 1990 nella causa C-200/88, Commissione/Repubblica
ellenica (Raccolta 1990, pag. I-4299); sentenza del 21 gennaio 1999 nella
causa C-207/97, Commissione/Regno del Belgio (Raccolta 1999, pag.
I-275); sentenza del 25 novembre 1999 nella causa C 212/98, Commissione/Irlanda
(Raccolta 1999, pag. I-8571); sentenza del 6 luglio 2000 nella causa C-236/99, Commissione/Regno
del Belgio (Raccolta 2000, pag. I-05657); sentenza del 14 maggio 2002 nella
causa C-383/00, Commissione/Repubblica federale di Germania (Raccolta
2002, pag. I-04219). [4] Sentenza del 1° giugno 1994 nella causa C-317/92, Commissione/Repubblica
federale di Germania (Raccolta 1994, pag. I-2039); sentenza del 10 maggio
1995 nella causa C-422/92, Commissione/Repubblica federale di Germania
(Raccolta 1995, pag. I-1097). [5] Sentenza del 6 ottobre 2009 nella causa C-562/07, Commissione/Spagna
(Raccolta 2009, pag. I-9553). [6] Sentenza del 14 settembre 1995 nella causa T- 571/93, Lefebvre
e altri/ Commissione (Raccolta 1995, pag. II-2379). [7] Sentenza del 26 febbraio 1986 nella causa C-175/84, Krohn
& Co. Import-Export GmbH & Co. KG / Commissione delle Comunità europee
(Raccolta 1986, pag. 753). [8] Ulteriori proposte in tale contesto sono presentate
nella comunicazione "Trarre il massimo beneficio dalle misure ambientali
dell’UE: instaurare la fiducia migliorando le conoscenze e rafforzando la
capacità di risposta", COM(2012)95 final del 7.3.2012. [9] GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43. [10] GU L 345 del 29.12.2001, pag. 94. [11] Si vedano in proposito la sentenza del 5 marzo 1997 nella
causa T-105/95, Commissione / WWF UK (Raccolta 1997, II-313); la
sentenza dell'11 dicembre 2001 nella causa T-191/99, Commissione / Petrie e
altri (Raccolta 2001, pag. II-3677); la sentenza del 21 settembre 2010
nelle cause riunite C-514/07 P, C-528/07 P e C-532/07 P, Regno di Svezia e
altri / Association de la presse internationale ASBL (API) e Commissione. [12] GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. [13] GU C 119 del 30.4.1999, pag. 5. [14] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. [15] GU L 345 del 29.12.2001, pag. 94.