52012DC0100

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO relativa all'applicazione del regolamento (CE) 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ("regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori") /* COM/2012/0100 final */


INDICE

1........... Introduzione................................................................................................................... 2

2........... Recente evoluzione dei quadri giuridico e istituzionale della rete CPC............................... 3

2.1........ Il quadro giuridico........................................................................................................... 3

2.2........ Recenti evoluzioni del quadro istituzionale........................................................................ 3

2.3........ Il sistema CPC............................................................................................................... 4

2.4........ Risorse dedicate alla rete CPC........................................................................................ 5

2.5........ Il comitato CPC............................................................................................................. 6

3........... La rete CPC: molti miglioramenti, ma ancora resta molto da fare...................................... 6

3.1........ Tendenze statistiche durante il periodo di riferimento........................................................ 6

3.2........ Valutazione generale....................................................................................................... 7

3.3........ La rete CPC: sono necessari ulteriori sforzi...................................................................... 9

4........... Altri settori di cooperazione: attività comuni e scambio di funzionari................................ 10

4.1........ Attività comuni e scambio di funzionari.......................................................................... 10

4.2........ Cooperazione internazionale.......................................................................................... 11

5........... Conclusioni e misure da adottare................................................................................... 11

5.1........ Conclusioni................................................................................................................... 11

5.2........ Le misure da adottare................................................................................................... 12

ALLEGATO.............................................................................................................................. 15

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

relativa all'applicazione del regolamento (CE) 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ("regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori")

1. Introduzione

Oggi il mercato interno è una realtà che i consumatori vivono ogni volta che acquistano un bene o un servizio. Per godere di tutti i vantaggi e di tutte le possibilità che esso offre loro in materia di scelta, di qualità e di prezzo, i consumatori europei devono avere la garanzia che i loro diritti saranno rispettati ovunque essi decidano di acquistare. Ciò è particolarmente vero per la dimensione on-line del mercato interno.

È questo l'oggetto del regolamento relativo alla cooperazione in materia di tutela dei consumatori[1] ("il regolamento") adottato nel 2004. Da un lato, questo regolamento stabilisce il quadro che consente alle autorità competenti degli Stati membri di collaborare strettamente al fine di far cessare immediatamente le pratiche commerciali contrarie al diritto del consumo che recano pregiudizio ai consumatori quando effettuano acquisti all'estero. D'altro lato, esso garantisce ai venditori e ai fornitori condizioni i concorrenza uguali e garantisce loro che i loro omologhi disonesti saranno eliminati dal mercato.

La presente relazione è prevista dall'articolo 21 del regolamento, che prevede la valutazione dell'applicazione del regolamento ogni due anni. Si tratta della seconda relazione biennale elaborata dalla Commissione, che comprende gli anni 2009 e 2010[2].

La relazione della Commissione redige un bilancio di questi due anni e rende conto delle relazioni che la Commissione ha ricevuto dagli Stati membri nel corso del primo trimestre 2011. Verte essenzialmente sulle attività della rete CPC creata dal regolamento ed esamina in particolare le misure che sono state adottate per correggere i difetti individuati nella relazione biennale della Commissione del 2009.

La relazione si inscrive inoltre nel contesto della riflessione in corso volta a determinare se il regolamento ha raggiunto il suo obiettivo, che consiste nel migliorare la protezione degli interessi economici dei consumatori[3].

2. Recente evoluzione dei quadri giuridico e istituzionale della rete CPC 2.1. Il quadro giuridico

I meccanismi di cooperazione delineati dal regolamento si applicano unicamente alle attività destinate a far applicare gli atti legislativi elencati nel suo allegato.

Dall'adozione del regolamento nel 2004, numerose proposte legislative hanno generato modifiche dell'allegato, consistenti principalmente nell'aggiungere atti legislativi (nel novembre 2009 è stato ad esempio inserito l'articolo 13 della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche[4]). Il regolamento ha subito altre modifiche: il campo d'applicazione della direttiva in materia di pubblicità ingannevole e comparativa[5] è stata modificata e la direttiva 87/102/CEE in materia di credito al consumo è stata abrogata.

Per eliminare qualunque rischio di interpretazione ambigua dal campo di applicazione del regolamento, la Commissione ha presentato nel 2010 una proposta legislativa[6] che è stata adottata il 14 settembre 2011 e che ha modificato l'allegato del regolamento in modo da integrare tutte le modifiche apportate dal 2004. Il regolamento modificato consentirà di ottenere in particolare una certa chiarezza giuridica nel senso che esso comprende la nuova direttiva 2008/48/CE[7] relativa ai contratti di credito ai consumatori[8].

2.2. Recenti evoluzioni del quadro istituzionale

La rete CPC riunisce le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, notificate dagli Stati membri alla Commissione. L'elenco di queste autorità è pubblicato ogni anno sulla Gazzetta ufficiale[9].

Dal 2009, la rete è entrata in generale in una fase più stabile in termini di quadro istituzionale, mentre i primi due anni di funzionamento sono stati dedicati alla sua creazione da parte degli Stati membri.

Alcune delle modifiche sopraindicate dell'allegato al regolamento hanno avuto ripercussioni sulla rete: 1) le autorità incaricate di far applicare la direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori sono state temporaneamente escluse, sino all'adozione della modifica del regolamento, e 2) nuove autorità incaricate di far applicare l'articolo 13 della direttiva sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche sono state notificate alla Commissione e collegate alla rete.

Altri cambiamenti notificati alla Commissione, in particolare in seguito a rimaneggiamenti ministeriali negli Stati membri, hanno richiesto adeguamenti della rete, ma nessuno di tali adeguamenti ha influenzato negativamente il suo funzionamento, ad eccezione di uno Stato membro che riferisce in merito a significative difficoltà e ritardi a livello nazionale per quanto riguarda un'autorità.

Il problema di connessione allo strumento informatico comune utilizzato dalla rete è oggi marginale e riguarda in generale settori nei quali la cooperazione rimane occasionale (ad esempio l'attuazione degli articoli da 86 a 100 della direttiva 2001/83/CE). La Commissione continua a sorvegliare attentamente la situazione.

2.3. Il sistema CPC

Il sistema CPC, elemento centrale della rete CPC, è lo strumento informatico comune utilizzato dalle autorità a fini di scambio di informazioni.

Nel corso del periodo di riferimento, la Commissione ha continuato a migliorare tale strumento e ad aumentarne la convivialità con l'aiuto del gruppo di utilizzatori principali creato nel 2006.

Gli importanti lavori preparatori che hanno preceduto lo sviluppo di nuove funzioni informatiche ai fini dell'articolo 9 del regolamento sono stati portati a termine. La configurazione dello strumento informatico ai fini di tale articolo era stata rimandata d'accordo con gli Stati membri al fine di acquisire un'esperienza sufficiente delle indagini a tappeto, le prime attività concertate di sorveglianza del mercato e di esecuzione realizzate dalle rete CPC. L'attuazione di queste nuove funzioni nel 2012 faciliterà il coordinamento delle attività che richiedono l'intervento di più autorità.

Tra gli altri miglioramenti previsti suggeriti dagli utilizzatori figurano il perfezionamento del motore di ricerca e la conversione del sistema CPC in strumento plurilingue. Gli utilizzatori hanno d'altro canto evidenziato i tempi di risposta relativamente lunghi del sistema. I servizi informatici della Commissione hanno analizzato il problema, che è in via di soluzione.

Anche la protezione dei dati è stata oggetto di attenzione nel corso del periodo di riferimento. La Commissione si è dedicata in via prioritaria a dare seguito alla maggior parte delle raccomandazioni formulate nel settembre 2007 dal gruppo di lavoro "articolo 29", che comprende le autorità nazionali responsabili della protezione dei dati. Ha elaborato una decisione[10] e una raccomandazione[11] in materia, esaminate con gli Stati membri nel 2010 e adottate formalmente il 1° marzo 2011. Una serie di garanzie supplementari in materia di protezione dei dati erano state aggiunte nel 2009 al sistema CPC, in particolare sotto forma di messaggi di avvertimento agli utilizzatori che appaiono automaticamente sullo schermo in ogni fase importante di utilizzazione del sistema.

La Commissione ha inoltre collaborato strettamente con il garante europeo della protezione dei dati (GEPD) nel corso di questo periodo nella messa a punto della procedura di notificazione preventiva. Nel suo parere[12] Il GEPD conferma che il regolamento attribuisce una base giuridica solida allo scambio di informazioni e si complimenta per gli sforzi compiuti dalla Commissione per tenere conto della protezione dei dati nella configurazione dello strumento informatico e nelle procedure comuni di trattamento stabilite per la rete. Il GEPD raccomanda tuttavia di prevedere ulteriori miglioramenti.

È opportuno innanzitutto trovare un meccanismo funzionante per il trattamento delle domande provenienti dalle persone interessate e relative ai diritti di accesso, e delle risposte a tali domande. La creazione di un meccanismo di coordinamento di questo tipo risulta particolarmente complessa. La principale difficoltà consisterà nel conciliare il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati a carattere personale e l'esigenza di scambiare informazioni nel quadro della cooperazione relativa alle misure di esecuzione e alle inchieste, nell'ambito del regolamento, per far cessare le infrazioni alla normativa dell'Unione in materia di tutela dei consumatori. Il fatto che la legislazione nazionale in materia di tutela dei consumatori e di protezione dei dati vari notevolmente da uno Stato membro all'altro complica ulteriormente la questione.

L'attuazione delle altre misure raccomandate dalla GEPD, come la messa a punto di nuove funzioni informatiche, sarà valutata in un secondo tempo, quando le autorità della rete e la Commissione avranno raggiunto un accordo sui principi di un meccanismo di coordinamento comune.

2.4. Risorse dedicate alla rete CPC

Come nel 2009, le relazioni nazionali biennali forniscono pochi dati sulle risorse destinate dalle autorità nazionali all'attuazione del regolamento. La maggior parte degli Stati membri indicano che le attività in materia di CPC fanno parte integrante delle attività generali e del bilancio delle autorità; la raccolta di dati precisi sulla CPC sembra pertanto essere irrealizzabile.

Diverse relazioni sottolineano, senza tuttavia fornire dati cifrati concreti sulle risorse, che le autorità sarebbero interessate a partecipare ulteriormente alle attività in materia di CPC ma sono spesso limitate nelle loro scelte dalle risorse a loro disposizione. Questa mancanza di mezzi riguarda in particolare le attività comuni della rete e gli scambi di funzionari, progetti finanziati entrambi dal bilancio dell'Unione europea.

I dati di cui la Commissione dispone attualmente non le consentono di determinare se gli Stati membri facciano in modo che le autorità dispongano delle risorse necessarie, conformemente all'obbligo che incombe loro in virtù dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento.

D'altro canto, le relazioni nazionali contengono indicazioni concludenti sul fatto che l'efficienza (e quindi l'efficacia) della rete potrebbe essere influenzata negativamente dalla mancanza di mezzi delle autorità. In alcuni casi, questa mancanza di mezzi nuoce al funzionamento degli uffici di collegamento unici che, in quanto coordinatori nazionali, svolgono un ruolo essenziale nell'attuazione del regolamento, soprattutto nei paesi in cui le attività volte a far applicare la legislazione e previste dal regolamento sono realizzate congiuntamente da più autorità. Il problema sarà affrontato in modo più approfondito nella valutazione generale della rete CPC.

2.5. Il comitato CPC

Il regolamento istituisce un comitato di rappresentanti degli Stati membri, il comitato CPC, incaricato di aiutare la Commissione a realizzare i compiti che le sono affidati in materia di esecuzione.

Nel corso del periodo di riferimento, il comitato si è riunito da tre a quattro volte l'anno. Il 6 dicembre 2010, ha emesso un parere favorevole su un progetto di modifica della decisione della Commissione recante applicazione del regolamento[13]. La decisione modificata, adottata dalla Commissione il 1° marzo 2011, ha stabilito nuove modalità di applicazione dell'articolo 9 del regolamento ed ha precisato i motivi di soppressione di informazioni nel sistema CPC in modo da correggere il difetto constatato.

Il comitato svolge un ruolo essenziale nella rete CPC: offre uno spazio di discussione sull'evoluzione delle tendenze in materia di tutela dei consumatori, contribuisce alla convergenza delle prassi dei membri della rete CPC in materia mediante l'approvazione di norme e di orientamenti comuni (ad esempio il manuale destinato alle inchieste su internet o gli orientamenti sul funzionamento della CPC) e fornisce orientamenti alla rete CPC sotto forma di piani d'azione annuali. I piani d'azione riguardano essenzialmente le attività comuni realizzate dalla rete, come i controlli annuali effettuati su internet, definiti "indagini a tappeto".

Il corretto funzionamento della rete CPC dipende in gran parte dall'impulso e dal sostegno del comitato nel perseguimento degli obiettivi della rete.

La Commissione studia in modo più approfondito la possibilità di associare anche la rete CPN (Consumer Policy Rete), che riunisce i direttori generali dei ministeri nazionali incaricati della tutela dei consumatori.

3. La rete CPC: molti miglioramenti, ma ancora resta molto da fare 3.1. Tendenze statistiche durante il periodo di riferimento

Nell'insieme la rete ha trattato un numero di casi comparabile a quello trattato nel corso del periodo di riferimento precedente, vale a dire circa 540 domande di informazione o misure volte a far cessare un'infrazione constatata[14]. Si osserva tuttavia una netta diminuzione del numero di segnalazioni, vale a dire il numero di messaggi unilaterali inviati da un'autorità alle altre autorità interessate per informarle di aver constatato o di avere fondati motivi di sospettare una violazione della legislazione relativa alla tutela dei consumatori).

Per quanto riguarda le direttive violate, le infrazioni trattate più di frequente dalla rete sono quelle relative alle disposizioni relative alle pratiche pubblicitarie fuorvianti e/o ingannevoli, che rientrano nella disciplina della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali[15], seguite dalle violazioni delle disposizioni della direttiva sul commercio elettronico[16].

Sin dall'inizio, la maggior parte dei casi trattati dalla rete hanno riguardato pratiche che ricorrono ai mezzi di pubblicità on-line: nel 2010 il 45% delle domande di informazione e il 77% (percentuale in aumento) delle domande di misure di esecuzione riguardavano messaggi inviati ai consumatori mediante posta elettronica, telefono portatile o internet. Questa situazione si spiega in parte con le indagini a tappeto annuali effettuate dalla rete CPC. Mediante queste indagini a tappeto, le autorità controllano simultaneamente un insieme di siti on-line di un settore determinato al fine di garantire che essi rispettino le prescrizioni legali. Il seguito dato alle violazioni transfrontaliere constatate nel quadro di queste operazioni concertate genera evidentemente una moltiplicazione degli scambi tra autorità. Inoltre, le nuove tecnologie (ad esempio internet) consentono di raggiungere facilmente un numero potenzialmente importante di consumatori, e ciò aumenta il rischio di una tipica "violazione CPC" degli interessi collettivi.

Si constata una diminuzione relativa del numero di nuovi casi comunicati alla rete dalle autorità a partire dal secondo semestre 2009 (si veda l'allegato alla presente relazione per i dati statistici del periodo 2009 - 2010). Questa tendenza al ribasso ha sino ad oggi risparmiato le domande di misura d'esecuzione, il cui numero è rimasto relativamente stabile, con 120 nuovi casi registrati nel sistema CPC alla fine del 2010.

Non sono ancora state individuate la cause precise di questa tendenza, dovuta verosimilmente a vari fattori. Le autorità non hanno constatato una diminuzione del numero di infrazioni al diritto del consumo a carattere transfrontaliero, ma hanno evidenziato nelle loro relazioni la necessità di concordare meglio le priorità della loro azione volta a far applicare questo diritto. Si constata inoltre al riguardo che i problemi a carattere transfrontaliero individuati nel corso delle ultime indagini a tappeto sono meno numerosi rispetto alle prime indagini. D'altro canto, le autorità conoscono oggi meglio le modalità di cooperazione previste dal regolamento CPC, per cui le domande sono meno numerose ma meglio preparate e i meccanismi di cooperazione previsti dal regolamento sono utilizzati in modo più razionale. Il miglioramento nel trattamento delle domande si spiega inoltre con la diminuzione dei tempi di trattamento medio delle domande di assistenza reciproca: i tempi di trattamento delle domande di misure di esecuzione sono passati ad esempio da 177 giorni nel 2008 a 92 nel 2010. Infine, le cause di questa tendenza sono anche di ordine tecnico: la base di dati consente ormai il trattamento di domande relative a più violazioni, mentre nel primo anno le autorità dovevano creare una domanda separata per ciascuna di esse.

3.2. Valutazione generale

Il periodo di riferimento della presente relazione è stato nell'insieme un periodo di stabilizzazione e di consolidamento delle attività della rete, malgrado i vincoli imposti alle autorità dal contesto economico e finanziario difficile nel quale hanno dovuto operare. È questa la conclusione generale che si ricava dalle relazioni biennali degli Stati membri e dalla esperienza della Commissione nella sua funzione di controllo della rete.

La maggior parte delle autorità ritiene che la rete abbia risolto i problemi di avvio che hanno contrassegnato i primi due anni di attività. La diminuzione dei tempi medi di trattamento delle domande (si veda la tabella 4 dell'allegato) mostra che i funzionari responsabili designati dalle autorità hanno acquisito esperienza nel trattamento delle domande di assistenza reciproca che sono state loro rivolte attraverso la rete.

La rete CPC ha inoltre sviluppato un nucleo duro di attività comuni oltre alle attività di cooperazione bilaterale. Queste attività comuni sono destinate a dare una nuova dimensione europea alla lotta contro le violazioni alla normativa applicabile e, in ultima analisi, a migliorare la tutela dei consumatori nel mercato interno. Nei due anni scorsi, questo lavoro comune di garanzia del rispetto della normativa è divenuto parte integrale delle attività della rete. Esso si basa essenzialmente sulle indagini realizzate ogni anno dalla rete su internet ("le indagini a tappeto"). Esse apportano risultati concreti ai consumatori nella misura in cui la procedura comune consente alle autorità di collaborare per porre fine alle violazioni constatate. Negli ultimi mesi del 2010, un gruppo di autorità si è lanciato in un nuovo progetto (cofinanziato dalla Commissione) consistente nello studiare le possibilità di migliorare le capacità di repressione online della rete grazie al miglioramento delle tecniche e alla sistematizzazione della condivisione delle conoscenze e delle esperienze.

La recente evoluzione della rete può spiegarsi in parte con il fatto che, negli ultimi due anni, le autorità hanno imparato a cooperare attraverso la rete e sono (più) abituate ai meccanismi di cooperazione posti in essere dal regolamento CPC e allo strumento informatico messo a punto dalla Commissione per lo scambio di informazioni della rete.

La tendenza rivela inoltre che le misure adottate per correggere le carenze individuate nel 2009 nella prima relazione biennale hanno dato risultati positivi, come constata un gran numero di relazioni annuali biennali.

Il programma di formazione elaborato ogni anno insieme alle autorità consente ormai di far fronte più efficacemente alle esigenze di formazione. Una rete di formatori nazionali è stata creata nel 2009 per rafforzare le capacità di formazione della Commissione. L'ufficio centrale d'assistenza (Central Help Desk) è stato inoltre riorganizzato nel corso del periodo di riferimento in modo da rispondere più rapidamente alle domande degli utilizzatori.

La pianificazione delle attività comuni (e quindi delle risorse) grazie all'adozione di piani d'azione annuali è un metodo di programmazione utile, strutturato e trasparente. Questi piani aiutano a recensire i settori di interesse comune e comprendono tutte le attività comuni realizzate dalla rete oltre al nucleo duro delle attività di cooperazione (generalmente bilaterale).

Grazie ai documenti di orientamento che sono stati prodotti, è ora possibile comprendere meglio le modalità di cooperazione attraverso la rete CPC. Tra questi documenti figurano in particolare gli orientamenti relativi al funzionamento della CPC elaborati dalla Commissione e che forniscono consigli pratici sull'applicazione dei meccanismi di CPC sulla base delle prassi comuni emerse dalle discussioni con le autorità nel corso di un gruppo di lavoro sulle operazioni della rete tenutosi nel dicembre 2009.

I gruppi di lavoro, organizzati a intervalli regolari dal 2009, sono un'occasione ulteriore per le autorità di dialogare, di comunicarsi prassi esemplari il cui scopo è far convergere le rispettive attività volte a garantire il rispetto della normativa. I temi dei gruppi di lavoro sono concordati con le autorità nel corso dell'esame delle pianizzazioni annuali. Essi vanno da considerazioni giuridiche (come far applicare, in tutto o in parte, gli atti legislativi in materia di tutela dei consumatori elencati in allegato al regolamento) a considerazioni sul funzionamento della rete (come elaborare una domanda delle misure di esecuzione).

Malgrado l'incontestabile consolidamento delle attività della rete CPC negli ultimi due anni, la rete non funziona ancora evidentemente a pieno regime. Alcuni Stati membri non hanno ancora introdotto alcuna domanda di assistenza reciproca (né segnalazioni) e un numero non trascurabile di Stati membri ha trattato meno di cinque domande, di tutti i tipi. Nello stato attuale delle cose, non più di nove Stati membri possono essere considerati come utilizzatori attivi del sistema dal suo inizio.

3.3. La rete CPC: sono necessari ulteriori sforzi

Nel corso dei primi anni di attività, le autorità si sono impegnate prima di tutto a garantire l'accesso allo strumento informatico e a familiarizzarsi con i nuovi meccanismi di cooperazione. La prossima tappa consiste nel trarre pienamente vantaggio dalle possibilità offerte dalla rete.

Ulteriori misure devono essere adottate nei settori sopra descritti.

Il numero di autorità che non utilizza attivamente i meccanismi di cooperazione posti in essere dal regolamento CPC resta elevato. Questo vale in particolare per il controllo dell'applicazione degli atti legislativi settoriali elencati in allegato al regolamento CPC, ma non esclusivamente. Come indica la prima relazione biennale, è possibile che l'esistenza di reti parallele in questi settori[17] abbia avuto un'incidenza sull'efficacia della rete CPC, ma ciò deve essere ancora confermato. Inoltre, numerose autorità nazionali competenti per la tutela dei consumatori hanno fatto raramente ricorso alla rete CPC. Si impone quindi un'analisi più approfondita.

Le modalità di utilizzazione degli strumenti di cooperazione creati dal regolamento non sono compresi nello stesso modo da tutti i membri della rete, malgrado l'esistenza di modalità comuni e di documenti di orientamento. Ciò è dovuto in particolare a una conoscenza parziale e a un'applicazione non sempre molto rigorosa delle modalità di (poche autorità garantiscono un feedback regolare sui progressi delle indagini e delle attività volte a far applicare la legislazione che sono di loro competenza), ma anche a divergenze più fondamentali che impediscono un'utilizzazione più efficace dei meccanismi della CPC: queste divergenze riguardano in particolare le segnalazioni, dal momento che le autorità non interpretano nello stesso modo le modalità di ricorso a tali strumenti, nonché le domande di misure di esecuzione, per le quali le norme in materia di analisi giuridica e di raccolta di prove variano (notevolmente) da un'autorità all'altra.

Non esiste un'interpretazione comune delle priorità della rete. I piani di azione annuali elencano settori di interesse comune ma non coprono l'insieme delle attività della rete. La principale sfida consisterà nel continuare a sviluppare una comprensione comune delle questioni di tutela dei consumatori che sono sollevate ed eventualmente di concordare norme comuni il cui rispetto permetterà un'utilizzazione omogenea della rete CPC da parte di tutte le autorità, fatto salvo l'obbligo di rispondere alle domande d'assistenza.

La rete non è riuscita a crearsi "un'identità propria" e rimane prima di tutto una rete virtuale che esiste solo attraverso uno strumento informatico comune. I contatti tra i responsabili del trattamento delle domande diverse da quelle che vertono sulle formalità restano eccezionali, e ciò può spiegare perché la rete non ha mai utilizzato il forum nel sistema CPC. La barriera linguistica è forse una delle cause, ma non spiega da sola la mancanza di scambi tra le autorità.

Alcuni problemi orizzontali, un gran numero dei quali sono già indicati nella relazione biennale 2009, continuano a nuocere al buon funzionamento della rete CPC:

· La legislazione nazionale sulla tutela dei consumatori varia da uno Stato membro all'altro e ciò contribuisce ad allungare le procedure e complica la cooperazione, dal momento che le autorità devono in primo luogo verificare se la cooperazione può essere avviata e in che misura è possibile cooperare.

· La questione della legislazione applicabile continua a dividere la rete; nuove questioni sulla legislazione applicabile e sulle modalità di procedura nazionali sono state sollevate in occasione dei gruppi di lavoro dedicati a questo tema.

· Poche informazioni sono comunicate sui casi risolti dalla rete, anche all'interno di essa, e ciò può dare l'impressione che la rete non svolga appieno la sua missione. Allo stesso tempo, le autorità sono poco disposte a condividere questo tipo di informazioni: solo una o due relazioni nazionali biennali forniscono esempi di casi risolti, anche se ciò era parte della struttura comune concordata.

· Sono emersi inoltre punti di vista diversi sul ruolo che la Commissione dovrebbe svolgere nell'ambito della cooperazione in materia.

4. Altri settori di cooperazione: attività comuni e scambio di funzionari 4.1. Attività comuni e scambio di funzionari

Nel corso del periodo di riferimento, la Commissione ha continuato a finanziare le attività comuni e un programma di scambio di funzionari. Queste attività sono destinate in primo luogo a fornire alle autorità che partecipano alla CPC un quadro che consenta loro di scambiare prassi esemplari e di cooperare, in modo da evitare le sovrapposizioni e soprattutto aiutarle a conoscersi e imparare le une dalle altre.

Come nelle relazioni del 2009, le relazioni nazionali biennali presentano un bilancio positivo di queste attività: le autorità ricorrono in modo limitato ma costante ai fondi messi a loro disposizione ogni anno.

Malgrado gli sforzi compiuti per rendere più attraenti le attività per le autorità competenti, queste ultime mettono in evidenza nelle loro relazioni difficoltà comparabili a quelle che sono state constatate nel 2009:

la mancanza di risorse impedisce alle autorità di partecipare a scambi di funzionari e a progetti comuni.

La complessità delle regole che disciplinano la procedura di candidatura e la gestione successiva dei fondi dissuade le autorità competenti dall'impegnarsi in questo tipo di attività. La barriera linguistica è una causa ulteriore del numero relativamente basso di funzionari che partecipano allo scambio.

Il programma di scambio di funzionari non ha la flessibilità necessaria a rispondere rapidamente ai bisogni di breve termine che si manifestano durante le indagini.

4.2. Cooperazione internazionale

Nel maggio 2009, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con gli Stati Uniti un negoziato per un accordo di cooperazione in materia. Nel corso del periodo di riferimento, malgrado numerose riunioni con la Federal Trade Commission (l'autorità americana competente), i negoziati hanno incontrato difficoltà a causa dei differenti approcci alla protezione dei dati.

5. Conclusioni e misure da adottare 5.1. Conclusioni

La rete CPC è entrata in una fase di consolidamento e di stabilizzazione delle sue attività. Le principali realizzazioni nel corso del periodo di riferimento sono le seguenti:

· I problemi di avvio dei primi anni (ad esempio i problemi di connessione e altri problemi tecnici collegati all'utilizzazione della base di dati) sono stati risolti.

· Le autorità hanno imparato a utilizzare gli strumenti di cooperazione creati dal regolamento CPC in modo più efficacie via via che si familiarizzavano con lo strumento informatico e le nuove procedure.

· Le indagini a tappeto, coordinate e sorvegliate dalla Commissione, sono divenute attività regolari della rete e ne hanno garantito una certa visibilità grazie alla copertura mediatica.

· La rete esamina a prevede le sue attività concertate nei piani d'azione annuali.

· È stata migliorata l'organizzazione delle formazioni: esse si basano su programmi di formazione annuali e sono realizzate da formatori nazionali organizzati in rete;

· La convergenza delle modalità di cooperazione attraverso la rete si sviluppa gradualmente grazie alle discussioni che si tengono nei gruppi di lavoro e all'esperienza pratica acquisita nel corso dei quattro anni di attività.

· Gli orientamenti sul funzionamento della CPC, elaborati dalla Commissione sulla base delle conclusioni di un gruppo di lavoro tenutosi nel dicembre 2009, forniscono consigli pratici ai funzionari competenti sul funzionamento della rete e sul modo di elaborare le domande di assistenza reciproca nel quadro del regolamento CPC.

La valutazione degli ultimi due anni evidenzia il persistere di carenze e il fatto che la rete non ha ancora sfruttato tutto il suo potenziale. Numerose autorità utilizzano raramente o non utilizzano mai i meccanismi di CPC e alcune delle più attive nel corso dei primi anni vi fanno ora meno ricorso; ciò spiega in parte la diminuzione relativa del numero di nuove domande trattate dalla rete dal 2010.

Le difficoltà che pone il controllo dell'applicazione della legislazione a livello transnazionale, tenuto conto dell'eterogeneità sia della legislazione sulla tutela dei consumatori che delle modalità di procedura applicabili negli Stati membri, sono oggi più evidenti di quanto non fossero nei primi anni di attività della rete, durante i quali le autorità si sono sforzate in primo luogo di familiarizzarsi con il sistema. La durata delle procedure e l'eterogeneità dei metodi utilizzati per far applicare la legislazione e delle esperienze acquisite sono ulteriori fattori che dissuadono le autorità dal fare ricorso alla rete CPC.

Le difficoltà incontrate dalle autorità in alcuni casi potrebbero dare una prima indicazione della necessità di adattare il quadro legislativo stabilito dal regolamento CPC in modo da rafforzare il controllo dell'applicazione della legislazione su scala transnazionale, ma anche della necessità di rivedere le procedure nazionali alla luce del quadro CPC, in modo tale che le autorità siano in grado di perseguire pienamente gli obiettivi del regolamento.

La modifica di ordine tecnico dell'allegato al regolamento CPC, adottato nel 2011, ha migliorato al chiarezza giuridica per quanto riguarda l'elenco delle disposizioni cui si applicano i meccanismi di cooperazione. Non vi sono tuttavia attualmente elementi sufficienti per avviare un'ulteriore revisione del regolamento. La valutazione da parte della Commissione degli anni di riferimento dimostra al contrario che numerose difficoltà incontrate dalla rete potevano essere risolte nel quadro giuridico esistente.

È opportuno quindi acquisire maggiori esperienze ed ottenere altre informazioni per capire meglio se il regolamento debba essere sottoposto a revisione ed eventualmente in che modo. È opportuno inoltre analizzare la questione dell'ambito di applicazione del regolamento e chiedersi se sia opportuno indicare altri atti legislativi importanti nell'allegato. D'altro canto, l'attribuzione delle risorse necessarie all'autorità resterà una sfida importante nei prossimi anni e condizionerà il buon funzionamento della rete.

5.2. Le misure da adottare

In questo contesto, la priorità della Commissione sarà di correggere, in stretta cooperazione con gli Stati membri, le carenze del quadro legislativo esistente.

La Commissione ha identificato le seguenti aree nelle quali occorre concentrare gli sforzi nel breve e nel medio termine:

· Proseguire il consolidamento della rete migliorando le funzionalità del suo strumento informatico, garantendo la formazione destinata ai funzionari competenti attraverso la rete dei formatori e facendo sì che le modalità di applicazione facilitino il trattamento omogeneo e rapido delle domande di assistenza reciproca.

· Mantenere il finanziamento delle attività comuni al fine di continuare a incoraggiare lo scambio di prassi esemplari e di esperienze, rivalutando il programma di scambio di funzionari attualmente vigente alla luce dell'esperienza acquisita e delle osservazioni delle autorità nazionali.

· Continuare, in concertazione con le autorità, a far convergere i metodi applicati per vigilare sull'applicazione della legislazione in materia grazie ai gruppi di lavoro, alle attività comuni e alle indagini a tappeto. Sarebbe inoltre utile alla rete riflettere su nuove modalità di realizzazione delle attività concertate di esecuzione e di vigilanza del mercato previste dall'articolo 9 del regolamento. È questa la lezione che si può trarre dalle indagini a tappeto del 2009 e del 2010, che un gruppo di autorità ha effettuato in parallelo con altre attività di controllo dell'applicazione della legislazione al fine di massimizzarne l'impatto. È inoltre opportuno riflettere su un'utilizzazione ottimale delle segnalazioni all'interno della rete.

· Migliorare ulteriormente la pianificazione della rete. I piani d'azione annuali costituiscono un primo passo verso l'identificazione delle aree di comune interesse per le autorità che partecipano alla rete, ma non ci si può fermare a questa fase. Questo elemento è divenuto ancora più importante dal momento che le autorità dispongono di risorse limitate e incontrano difficoltà a conciliare le priorità nazionali e quelle della CPC. Esse ne discuteranno una prima volta in occasione di un gruppo di lavoro sulla gerarchizzazione delle attività a termine del 2011.

· Nello stesso ordine di idee, la rete deve trovare i mezzi più efficaci per determinare le priorità in materia a livello europeo, riunendo le informazioni di prima mano ricavate dai consumatori e disponibili a livello nazionale, oltre ai dati provenienti da strumenti come il quadro di valutazione dei mercati e dei beni di consumo, la nuova base di dati dei reclami, o la base di dati della rete CEC. Per quanto riguarda le indagini a tappeto a livello dell'Unione, un gruppo di autorità riflette attualmente sulla possibilità di trovare soluzioni per identificare meglio le minacce che si presentano su internet e consentire alla rete di adottare le necessarie misure.

· Adottare misure per migliorare la notorietà della rete CPC. Se la copertura mediatica delle indagini a tappeto garantisce una certa visibilità alle realizzazioni della rete, i risultati della cooperazione (generalmente) bilaterale sono ancora troppo poco conosciuti. Le relazioni nazionali biennali indicano che i lavori della rete hanno un impatto concreto sui consumatori ma che le informazioni fornite restano limitate. Anche in questo caso, un gruppo di autorità lavora attualmente all'elaborazione di una strategia di comunicazione interna ed esterna che sarebbe applicata sotto forma di programmi di comunicazione approvati dal comitato CPC. Il gruppo ha già ottenuto i primi risultati concreti: un bollettino d'informazione, inviato alle autorità due volte l'anno.

In una prospettiva di lungo periodo, la Commissione continua a valutare il quadro di cooperazione e le procedure stabilite dal regolamento CPC, al fine di determinare se alcune delle difficoltà incontrate dalla rete richiedano un intervento legislativo.

Le conclusioni della presente relazioni sono un primo passo in questa direzione e sono servite ad elaborare il mandato per una valutazione esterna che la Commissione è sul punto di lanciare e i cui risultati sono attesi per il 2012. In questo contesto, è necessario studiare le ripercussioni del campo d'applicazione relativamente vasto dell'allegato al regolamento CPC sull'efficacia e l'efficienza della rete, soprattutto nei settori in cui esistono altri contesti di cooperazione. È inoltre opportuno studiare il ruolo che svolge la Commissione nella attività della rete.

ALLEGATO

1.                Numero totale di domande di assistenza reciproca

Anno || Segnalazioni (Art. 7) || Domande di informazioni (Art. 6) || Domande di misure d'esecuzione (Art. 8) || TOTALE

2007 || 71 || 161 || 95 || 327

2008 || 100 || 122 || 170 || 392

2009 || 44 || 150 || 170 || 364

2010 || 37 || 89 || 134 || 260

TOTALE || 252 || 522 || 569 ||

2.                Domande di assistenza reciproca ripartite per direttiva violata (2007 – 2010)

|| Art. 6 Informazioni || Art. 7 Segnalazioni || Art. 8 Misure d'esecuzione || TOTALE

2007 || 2008 || 2009 || 2010 || 2007 || 2008 || 2009 || 2010 || 2007 || 2008 || 2009 || 2010

Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali || 1 || 86 || 125 || 68 || 0 || 40 || 30 || 29 || 4 || 73 || 112 || 86 || 654

Direttiva 84/450/CEE concernente la pubblicità ingannevole || 48 || 0 || 0 || 0 || 34 || 0 || 0 || 0 || 35 || 0 || 0 || 0 || 117

Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico || 3 || 9 || 13 || 16 || 7 || 20 || 14 || 8 || 15 || 48 || 54 || 40 || 247

Direttiva 93/13/CE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori || 21 || 10 || 30 || 6 || 15 || 7 || 6 || 1 || 10 || 14 || 14 || 37 || 171

Direttiva 97/7/CE concernente i contratti a distanza || 11 || 4 || 18 || 22 || 4 || 11 || 2 || 4 || 9 || 22 || 35 || 19 || 161

Direttiva 97/55/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa || 40 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 47

Direttiva 94/47/CE concernente il diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili || 27 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 30

Direttiva 85/577/CE concernente la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali || 1 || 10 || 2 || 3 || 0 || 6 || 0 || 1 || 1 || 0 || 7 || 5 || 36

Direttiva 2001/83/CE relativa ai medicinali per uso umano || 2 || 0 || 3 || 0 || 3 || 2 || 0 || 0 || 6 || 2 || 4 || 7 || 29

Direttiva 1999/44/CE relativa alla vendita e alle garanzie dei beni di consumo || 2 || 1 || 2 || 1 || 1 || 3 || 4 || 2 || 3 || 4 || 8 || 8 || 39

Regolamento (CE) n. 261/2004 concernente i casi di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato || 1 || 1 || 0 || 0 || 1 || 2 || 0 || 0 || 3 || 4 || 7 || 1 || 20

Direttiva 98/6/CE relativa all'indicazione dei prezzi || 0 || 0 || 1 || 2 || 0 || 1 || 0 || 0 || 2 || 3 || 5 || 1 || 15

Direttiva 90/314/CE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso" || 2 || 1 || 1 || 1 || 0 || 2 || 1 || 2 || 1 || 0 || 0 || 5 || 16

Direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 3 || 0 || 0 || 1 || 0 || 2 || 1 || 9

Direttiva 87/102 relativa al credito al consumo || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 5

Direttiva 89/552 relativa all'esercizio delle attività televisive || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2

3.                Domande di assistenza reciproca ripartite per settore (2007 – 2010)

|| 2007 || 2008 || 2009 || 2010 || TOTALE

Art 6 || Art 8 || Art 7 || Art 6 || Art 8 || Art 7 || Art 6 || Art 8 || Art 7 || Art 6 || Art 8 || Art 7

Abbigliamento e calzature || 1 || 0 || 0 || 0 || 5 || 0 || 1 || 3 || 1 || 2 || 0 || 1 || 14

Comunicazione || 0 || 2 || 1 || 4 || 25 || 15 || 9 || 24 || 4 || 3 || 8 || 2 || 97

Istruzione || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3

Prodotti alimentari e bevande non alcoliche || 1 || 1 || 1 || 2 || 0 || 0 || 4 || 2 || 0 || 2 || 3 || 3 || 19

Mobili, attrezzature domestiche e manutenzione corrente di alloggi || 0 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 9 || 6 || 1 || 5 || 4 || 1 || 30

Salute || 6 || 11 || 6 || 5 || 14 || 6 || 6 || 11 || 1 || 9 || 10 || 2 || 87

Alloggi, acqua, elettricità, gas e altri combustibili || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 4 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 7

Beni e servizi vari || 30 || 10 || 9 || 8 || 24 || 12 || 24 || 27 || 18 || 17 || 27 || 6 || 212

Fuori classificazione || 10 || 9 || 4 || 59 || 39 || 35 || 37 || 23 || 5 || 11 || 9 || 6 || 247

Tempo libero e cultura || 35 || 13 || 4 || 15 || 13 || 17 || 23 || 33 || 7 || 26 || 39 || 9 || 234

Ristoranti e alberghi || 5 || 2 || 1 || 19 || 0 || 8 || 6 || 5 || 0 || 7 || 4 || 3 || 60

Trasporti || 72 || 46 || 45 || 8 || 47 || 6 || 26 || 36 || 7 || 5 || 30 || 4 || 332

TOTALE || 161 || 95 || 71 || 122 || 170 || 100 || 149 || 170 || 44 || 89 || 134 || 37 ||

4.                Numero di giorni (in media) necessari per chiudere una domanda di assistenza reciproca nel quadro dell'SCPC

|| 2008 || 2009 || 2010

Domande di informazioni (art. 6) || 148 || 208 || 125

Domande di misure di esecuzione (art.8) || 177 || 283 || 128

5.                Domande di assistenza reciproca ripartite per metodo di vendita (2007 – 2010)

|| 2007 || 2008 || 2009 || 2010 || TOTALE

Art 6 || Art 8 || Art 7 || Art 6 || Art 8 || Art 7 || Art 6 || Art 8 || Art 7 || Art 6 || Art 8 || Art 7

Vendita al di fuori dei locali commerciali || 0 || 5 || 0 || 11 || 3 || 8 || 6 || 3 || 0 || 3 || 3 || 3 || 45

Catalogo || 6 || 4 || 0 || 0 || 2 || 1 || 1 || 3 || 0 || 1 || 0 || 1 || 19

Porta a porta || 0 || 0 || 0 || 4 || 1 || 2 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 1 || 10

Posta elettronica || 1 || 3 || 2 || 0 || 0 || 0 || 7 || 2 || 0 || 0 || 1 || 3 || 19

Contatto diretto col cliente || 44 || 2 || 0 || 27 || 3 || 12 || 5 || 6 || 3 || 17 || 8 || 4 || 131

Fax || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 1 || 1 || 58 || 0 || 1 || 66

Internet || 91 || 63 || 54 || 32 || 136 || 72 || 89 || 137 || 34 || 9 || 110 || 25 || 852

Posta || 14 || 5 || 6 || 36 || 13 || 3 || 38 || 10 || 4 || 2 || 10 || 5 || 146

Giornali || 0 || 2 || 2 || 0 || 0 || 1 || 2 || 2 || 1 || 7 || 0 || 7 || 24

Non conosciuto || 0 || 1 || 1 || 5 || 3 || 2 || 1 || 1 || 2 || 2 || 0 || 1 || 19

Telefono || 6 || 11 || 7 || 15 || 8 || 2 || 9 || 10 || 3 || 4 || 5 || 1 || 81

Negozio || 0 || 4 || 2 || 1 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 13

SMS || 0 || 1 || 1 || 0 || 2 || 1 || 4 || 7 || 0 || 17 || 0 || 2 || 35

6.                Domande di assistenza reciproca presentate/ricevute (Art. 6-7-8) ripartite per Stato membro (2007-2010)

|| 2007 || 2008 || 2009 || 2010

|| presentate || ricevute || presentate || ricevute || presentate || ricevute || presentate || ricevute

Austria || 2 || 67 || 3 || 72 || 7 || 44 || 7 || 29

Belgio || 128 || 67 || 119 || 85 || 84 || 51 || 29 || 28

Bulgaria || 12 || 57 || 2 || 63 || 1 || 34 || 4 || 21

Cipro || 0 || 60 || 0 || 64 || 0 || 34 || 1 || 26

Repubblica ceca || 2 || 59 || 0 || 66 || 4 || 36 || 4 || 27

Germania || 5 || 72 || 12 || 101 || 16 || 64 || 13 || 59

Danimarca || 12 || 64 || 14 || 66 || 10 || 37 || 10 || 23

Estonia || 8 || 57 || 12 || 71 || 6 || 40 || 1 || 21

Spagna || 0 || 72 || 8 || 98 || 23 || 65 || 28 || 50

Finlandia || 5 || 58 || 31 || 75 || 2 || 33 || 2 || 23

Francia || 40 || 65 || 16 || 88 || 56 || 81 || 60 || 38

Grecia || 0 || 58 || 0 || 68 || 0 || 31 || 1 || 23

Ungheria || 70 || 63 || 30 || 61 || 23 || 32 || 22 || 28

Irlanda || 0 || 72 || 0 || 84 || 2 || 48 || 0 || 36

Italia || 2 || 59 || 2 || 62 || 4 || 42 || 2 || 33

Lituania || 0 || 57 || 0 || 67 || 4 || 33 || 4 || 22

Lussemburgo || 0 || 62 || 0 || 70 || 1 || 39 || 2 || 27

Lettonia || 4 || 63 || 11 || 66 || 6 || 36 || 6 || 24

Malta || 0 || 55 || 0 || 55 || 3 || 34 || 8 || 23

Paesi Bassi || 3 || 102 || 13 || 120 || 28 || 82 || 9 || 61

Polonia || 1 || 61 || 9 || 65 || 3 || 35 || 5 || 28

Portogallo || 0 || 60 || 1 || 68 || 3 || 39 || 0 || 29

Romania || 0 || 53 || 0 || 53 || 1 || 35 || 0 || 25

Svezia || 7 || 65 || 33 || 79 || 12 || 44 || 6 || 30

Slovenia || 0 || 59 || 0 || 67 || 0 || 31 || 1 || 21

Slovacchia || 2 || 65 || 3 || 72 || 11 || 36 || 6 || 28

Regno Unito || 14 || 90 || 65 || 84 || 45 || 84 || 27 || 54

TOTALE || 317 || || 384 || || 355 || || 258 ||

7.                Domande di assistenza reciproca presentate/ricevute ripartite per Stato membro 2007

|| Domande di informazioni Art. 6 || Segnalazioni Art. 7 || Domande di misure d'esecuzione Art. 8 || TOTALE

|| presentate || ricevute || presentate || ricevute || presentate || ricevute || presentate || ricevute

Austria || 1 || 4 || 0 || 56 || 1 || 7 || 2 || 67

Belgio || 42 || 7 || 51 || 54 || 35 || 0 || 128 || 67

Bulgaria || 4 || 2 || 0 || 55 || 8 || 0 || 12 || 57

Cipro || 0 || 3 || 0 || 56 || 0 || 1 || 0 || 60

Repubblica ceca || 1 || 4 || 0 || 55 || 1 || 0 || 2 || 59

Germania || 1 || 10 || 2 || 55 || 2 || 7 || 5 || 72

Danimarca || 12 || 7 || 0 || 55 || 0 || 2 || 12 || 64

Estonia || 1 || 2 || 1 || 53 || 6 || 2 || 8 || 57

Spagna || 0 || 10 || 0 || 52 || 0 || 10 || 0 || 72

Finlandia || 5 || 3 || 0 || 54 || 0 || 1 || 5 || 58

Francia || 19 || 6 || 7 || 56 || 14 || 3 || 40 || 65

Grecia || 0 || 2 || 0 || 55 || 0 || 1 || 0 || 58

Ungheria || 68 || 4 || 2 || 55 || 0 || 4 || 70 || 63

Irlanda || 0 || 7 || 0 || 56 || 0 || 9 || 0 || 72

Italia || 0 || 3 || 2 || 54 || 0 || 2 || 2 || 59

Lituania || 0 || 2 || 0 || 54 || 0 || 1 || 0 || 57

Lussemburgo || 0 || 4 || 0 || 56 || 0 || 2 || 0 || 62

Lettonia || 0 || 5 || 1 || 54 || 3 || 4 || 4 || 63

Malta || 0 || 1 || 0 || 54 || 0 || 0 || 0 || 55

Paesi Bassi || 3 || 27 || 0 || 60 || 0 || 15 || 3 || 102

Polonia || 0 || 3 || 0 || 55 || 1 || 3 || 1 || 61

Portogallo || 0 || 5 || 0 || 55 || 0 || 0 || 0 || 60

Romania || 0 || 3 || 0 || 49 || 0 || 1 || 0 || 53

Svezia || 3 || 6 || 0 || 54 || 4 || 5 || 7 || 65

Slovenia || 0 || 2 || 0 || 54 || 0 || 1 || 0 || 59

Slovacchia || 0 || 8 || 0 || 55 || 2 || 2 || 2 || 65

Regno Unito || 0 || 18 || 5 || 63 || 9 || 9 || 14 || 90

TOTALE || 160 || 158 || 71 || || 86 || 92 || 317 ||

8.                Domande di assistenza reciproca presentate/ricevute ripartite per Stato membro 2008

|| Domande di informazioni Art. 6 || Segnalazioni Art. 7 || Domande di misure d'esecuzione Art. 8 || TOTALE

|| presentate || ricevute || presentate || ricevute || presentate || ricevute || presentate || ricevute

Austria || 1 || 3 || 1 || 66 || 1 || 3 || 3 || 72

Belgio || 28 || 9 || 43 || 70 || 48 || 6 || 119 || 85

Bulgaria || 0 || 0 || 0 || 63 || 2 || 0 || 2 || 63

Cipro || 0 || 0 || 0 || 64 || 0 || 0 || 0 || 64

Repubblica ceca || 0 || 2 || 0 || 63 || 0 || 1 || 0 || 66

Germania || 3 || 13 || 2 || 68 || 7 || 20 || 12 || 101

Danimarca || 0 || 1 || 1 || 64 || 13 || 1 || 14 || 66

Estonia || 10 || 0 || 0 || 64 || 2 || 7 || 12 || 71

Spagna || 0 || 29 || 0 || 59 || 8 || 10 || 8 || 98

Finlandia || 0 || 1 || 20 || 74 || 11 || 0 || 31 || 75

Francia || 7 || 5 || 0 || 65 || 9 || 18 || 16 || 88

Grecia || 0 || 5 || 0 || 63 || 0 || 0 || 0 || 68

Ungheria || 6 || 3 || 4 || 55 || 20 || 3 || 30 || 61

Irlanda || 0 || 2 || 0 || 63 || 0 || 19 || 0 || 84

Italia || 1 || 3 || 1 || 51 || 0 || 8 || 2 || 62

Lituania || 0 || 1 || 0 || 63 || 0 || 3 || 0 || 67

Lussemburgo || 0 || 1 || 0 || 68 || 0 || 1 || 0 || 70

Lettonia || 0 || 1 || 1 || 63 || 10 || 2 || 11 || 66

Malta || 0 || 1 || 0 || 54 || 0 || 0 || 0 || 55

Paesi Bassi || 2 || 24 || 4 || 59 || 7 || 37 || 13 || 120

Polonia || 2 || 1 || 0 || 63 || 7 || 1 || 9 || 65

Portogallo || 0 || 1 || 1 || 63 || 0 || 4 || 1 || 68

Romania || 0 || 0 || 0 || 53 || 0 || 0 || 0 || 53

Svezia || 15 || 2 || 10 || 72 || 8 || 5 || 33 || 79

Slovenia || 0 || 1 || 0 || 64 || 0 || 2 || 0 || 67

Slovacchia || 0 || 4 || 0 || 63 || 3 || 5 || 3 || 72

Regno Unito || 43 || 8 || 12 || 65 || 10 || 11 || 65 || 84

TOTALE || 118 || 121 || 100 || || 166 || 167 || 384 ||

9.                Domande di assistenza reciproca presentate/ricevute ripartite per Stato membro 2009

|| Domande di informazioni Art. 6 || Segnalazioni Art. 7 || Domande di misure d'esecuzione Art. 8 || TOTALE

|| presentate || ricevute || presentate || ricevute || presentate || ricevute || presentate || ricevute

Austria || 0 || 7 || 1 || 32 || 6 || 5 || 7 || 44

Belgio || 25 || 11 || 25 || 36 || 34 || 4 || 84 || 51

Bulgaria || 1 || 3 || 0 || 31 || 0 || 0 || 1 || 34

Cipro || 0 || 3 || 0 || 31 || 0 || 0 || 0 || 34

Repubblica ceca || 0 || 2 || 0 || 31 || 4 || 3 || 4 || 36

Germania || 3 || 14 || 0 || 36 || 13 || 14 || 16 || 64

Danimarca || 6 || 1 || 0 || 32 || 4 || 4 || 10 || 37

Estonia || 0 || 3 || 0 || 33 || 6 || 4 || 6 || 40

Spagna || 7 || 15 || 4 || 37 || 12 || 13 || 23 || 65

Finlandia || 0 || 0 || 1 || 31 || 1 || 2 || 2 || 33

Francia || 40 || 20 || 1 || 38 || 15 || 23 || 56 || 81

Grecia || 0 || 0 || 0 || 31 || 0 || 0 || 0 || 31

Ungheria || 10 || 1 || 1 || 31 || 12 || 0 || 23 || 32

Irlanda || 1 || 2 || 0 || 32 || 1 || 14 || 2 || 48

Italia || 1 || 3 || 1 || 35 || 2 || 4 || 4 || 42

Lituania || 2 || 1 || 0 || 31 || 2 || 1 || 4 || 33

Lussemburgo || 0 || 4 || 0 || 31 || 1 || 4 || 1 || 39

Lettonia || 0 || 3 || 1 || 31 || 5 || 2 || 6 || 36

Malta || 0 || 3 || 0 || 31 || 3 || 0 || 3 || 34

Paesi Bassi || 26 || 21 || 1 || 32 || 1 || 29 || 28 || 82

Polonia || 0 || 1 || 0 || 33 || 3 || 1 || 3 || 35

Portogallo || 0 || 1 || 0 || 34 || 3 || 4 || 3 || 39

Romania || 0 || 0 || 0 || 31 || 1 || 4 || 1 || 35

Svezia || 4 || 4 || 0 || 35 || 8 || 5 || 12 || 44

Slovenia || 0 || 0 || 0 || 31 || 0 || 0 || 0 || 31

Slovacchia || 2 || 0 || 0 || 31 || 9 || 5 || 11 || 36

Regno Unito || 22 || 21 || 8 || 39 || 15 || 24 || 45 || 84

TOTALE || 150 || 149 || 44 || || 161 || 169 || 355 ||

10.             Domande di assistenza reciproca presentate/ricevute ripartite per Stato membro 2010

|| Domande di informazioni Art. 6 || Segnalazioni Art. 7 || Domande di misure d'esecuzione Art. 8 || TOTALE

|| presentate || ricevute || presentate || ricevute || presentate || ricevute || presentate || ricevute

Austria || 3 || 5 || 0 || 22 || 4 || 2 || 7 || 29

Belgio || 12 || 2 || 6 || 24 || 11 || 2 || 29 || 28

Bulgaria || 0 || 0 || 4 || 21 || 0 || 0 || 4 || 21

Cipro || 0 || 2 || 1 || 22 || 0 || 2 || 1 || 26

Repubblica ceca || 2 || 0 || 1 || 22 || 1 || 5 || 4 || 27

Germania || 2 || 12 || 0 || 26 || 11 || 21 || 13 || 59

Danimarca || 0 || 0 || 0 || 23 || 10 || 0 || 10 || 23

Estonia || 0 || 0 || 0 || 21 || 1 || 0 || 1 || 21

Spagna || 1 || 10 || 5 || 31 || 22 || 9 || 28 || 50

Finlandia || 1 || 0 || 1 || 21 || 0 || 2 || 2 || 23

Francia || 45 || 1 || 1 || 23 || 14 || 14 || 60 || 38

Grecia || 0 || 1 || 0 || 22 || 1 || 0 || 1 || 23

Ungheria || 9 || 2 || 3 || 21 || 10 || 5 || 22 || 28

Irlanda || 0 || 3 || 0 || 23 || 0 || 10 || 0 || 36

Italia || 1 || 1 || 0 || 26 || 1 || 6 || 2 || 33

Lituania || 1 || 0 || 0 || 21 || 3 || 1 || 4 || 22

Lussemburgo || 2 || 3 || 0 || 23 || 0 || 1 || 2 || 27

Lettonia || 0 || 0 || 0 || 21 || 6 || 3 || 6 || 24

Malta || 0 || 1 || 0 || 21 || 8 || 1 || 8 || 23

Paesi Bassi || 1 || 16 || 2 || 24 || 6 || 21 || 9 || 61

Polonia || 0 || 0 || 0 || 23 || 5 || 5 || 5 || 28

Portogallo || 0 || 1 || 0 || 27 || 0 || 1 || 0 || 29

Romania || 0 || 1 || 0 || 23 || 0 || 1 || 0 || 25

Svezia || 1 || 4 || 2 || 22 || 3 || 4 || 6 || 30

Slovenia || 1 || 0 || 0 || 21 || 0 || 0 || 1 || 21

Slovacchia || 1 || 4 || 0 || 23 || 5 || 1 || 6 || 28

Regno Unito || 6 || 18 || 11 || 25 || 10 || 11 || 27 || 54

TOTALE || 89 || 87 || 37 || || 132 || 128 || 258 ||

11.             Collegamento all'SCPC e verifica di utilizzazione – Numero di autorità competenti (dicembre 2010)

Utilizzatori dell'SCPC || Autorità

750 utilizzatori attivi in 30 paesi. || 346 autorità e 30 uffici di collegamento unici con accesso all'SCPC 30 % di essi non hanno mai presentato una domanda di assistenza reciproca, pur disponendo di una password.

[1]               Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ("regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori"); GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.

[2]               COM(2009) 336 definitivo del 2.7.2009.

[3]               Articolo 1 del regolamento.

[4]               GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

[5]               GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21.

[6]               GU L 259 del 4.10.2011, pag.1

[7]               GU L133 del 22.5.2008, pag. 66.

[8]               È possibile che l'allegato al regolamento CPC sia ulteriormente modificato nei prossimi anni in seguito all'adozione di nuovi atti legislativi nel settore della tutela dei consumatori.

[9]               Ultima pubblicazione: Elenco completo - GU C 206 del 2.09.2011 e Addendum - GU 356 del 6.12.2011.

[10]             GU L 59 del 4.3.2011, pag. 63.

[11]             GU L 57 del 2.3.2011, pag. 44.

[12]             Parere del GEPD del 5 maggio 2011 sulla decisione 2011/141/UE della Commissione e sulla raccomandazione 2011/136/UE della Commissione concernente gli orientamenti per l'applicazione delle norme relative alla protezione dei dati nel CPCS.

[13]             Decisione 2007/76/CE della Commissione; GU L 32 del 6.2.2007, pag. 192.

[14]             È opportuno sottolineare che la rete tratta unicamente le violazioni delle norme sulla protezione degli interessi dei consumatori in una situazione transfrontaliera e non i reclami individuali (articolo 1 e 3 del regolamento CPC).

[15]             GU L 149 dell'11.6.2005, pag.22

[16]             GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

[17]             Questo vale per il regolamento 261/2004 sui diritti dei passeggeri aerei, per gli articoli da 86 a 100 della direttiva 2001/83/CE relativa ai medicinali per uso umano e, secondo quanto indicato nelle relazioni nazionali biennali, per gli articoli della direttiva relativi ai servizi di media audiovisivi.