RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO relativa all'applicazione del regolamento (CE) 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ("regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori") /* COM/2012/0100 final */
INDICE 1........... Introduzione................................................................................................................... 2 2........... Recente evoluzione dei quadri
giuridico e istituzionale della rete CPC............................... 3 2.1........ Il quadro giuridico........................................................................................................... 3 2.2........ Recenti evoluzioni del quadro
istituzionale........................................................................ 3 2.3........ Il sistema CPC............................................................................................................... 4 2.4........ Risorse dedicate alla rete CPC........................................................................................ 5 2.5........ Il comitato CPC............................................................................................................. 6 3........... La rete CPC: molti miglioramenti,
ma ancora resta molto da fare...................................... 6 3.1........ Tendenze statistiche durante il
periodo di riferimento........................................................ 6 3.2........ Valutazione generale....................................................................................................... 7 3.3........ La rete CPC: sono necessari
ulteriori sforzi...................................................................... 9 4........... Altri settori di cooperazione:
attività comuni e scambio di funzionari................................ 10 4.1........ Attività comuni e scambio di
funzionari.......................................................................... 10 4.2........ Cooperazione internazionale.......................................................................................... 11 5........... Conclusioni e misure da adottare................................................................................... 11 5.1........ Conclusioni................................................................................................................... 11 5.2........ Le misure da adottare................................................................................................... 12 ALLEGATO.............................................................................................................................. 15 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO relativa
all'applicazione del regolamento (CE) 2006/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali
responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori
("regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori")
1.
Introduzione
Oggi il mercato interno è una realtà che i consumatori
vivono ogni volta che acquistano un bene o un servizio. Per godere di tutti i
vantaggi e di tutte le possibilità che esso offre loro in materia di scelta, di
qualità e di prezzo, i consumatori europei devono avere la garanzia che i loro diritti
saranno rispettati ovunque essi decidano di acquistare. Ciò è particolarmente vero
per la dimensione on-line del mercato interno. È questo l'oggetto del regolamento relativo alla cooperazione
in materia di tutela dei consumatori[1] ("il regolamento")
adottato nel 2004. Da un lato, questo regolamento stabilisce il quadro che
consente alle autorità competenti degli Stati membri di collaborare
strettamente al fine di far cessare immediatamente le pratiche commerciali
contrarie al diritto del consumo che recano pregiudizio ai consumatori quando
effettuano acquisti all'estero. D'altro lato, esso garantisce ai venditori e ai
fornitori condizioni i concorrenza uguali e garantisce loro che i loro omologhi
disonesti saranno eliminati dal mercato. La presente relazione è prevista dall'articolo 21 del
regolamento, che prevede la valutazione dell'applicazione del regolamento ogni
due anni. Si tratta della seconda relazione biennale elaborata dalla
Commissione, che comprende gli anni 2009 e 2010[2]. La relazione della Commissione redige un bilancio
di questi due anni e rende conto delle relazioni che la Commissione ha ricevuto
dagli Stati membri nel corso del primo trimestre 2011. Verte essenzialmente
sulle attività della rete CPC creata dal regolamento ed esamina in particolare le
misure che sono state adottate per correggere i difetti individuati nella
relazione biennale della Commissione del 2009. La relazione si inscrive inoltre nel contesto della
riflessione in corso volta a determinare se il regolamento ha raggiunto il suo obiettivo,
che consiste nel migliorare la protezione degli interessi economici dei
consumatori[3].
2.
Recente evoluzione dei quadri giuridico e istituzionale della rete
CPC
2.1.
Il quadro giuridico
I meccanismi di cooperazione delineati dal
regolamento si applicano unicamente alle attività destinate a far applicare gli
atti legislativi elencati nel suo allegato. Dall'adozione del regolamento nel 2004, numerose
proposte legislative hanno generato modifiche dell'allegato, consistenti
principalmente nell'aggiungere atti legislativi (nel novembre 2009 è stato ad
esempio inserito l'articolo 13 della direttiva relativa alla vita privata e
alle comunicazioni elettroniche[4]). Il regolamento ha
subito altre modifiche: il campo d'applicazione della direttiva in materia di
pubblicità ingannevole e comparativa[5] è stata modificata e la direttiva
87/102/CEE in materia di credito al consumo è stata abrogata. Per eliminare qualunque rischio di interpretazione
ambigua dal campo di applicazione del regolamento, la Commissione ha presentato
nel 2010 una proposta legislativa[6] che è stata adottata il
14 settembre 2011 e che ha modificato l'allegato del regolamento in modo da
integrare tutte le modifiche apportate dal 2004. Il regolamento modificato
consentirà di ottenere in particolare una certa chiarezza giuridica nel senso
che esso comprende la nuova direttiva 2008/48/CE[7] relativa ai
contratti di credito ai consumatori[8].
2.2.
Recenti evoluzioni del quadro istituzionale
La rete CPC riunisce le autorità nazionali
responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, notificate
dagli Stati membri alla Commissione. L'elenco di queste autorità è pubblicato ogni
anno sulla Gazzetta ufficiale[9]. Dal 2009, la rete è entrata in generale in una
fase più stabile in termini di quadro istituzionale, mentre i primi due anni di
funzionamento sono stati dedicati alla sua creazione da parte degli Stati
membri. Alcune delle modifiche sopraindicate dell'allegato
al regolamento hanno avuto ripercussioni sulla rete: 1) le autorità incaricate
di far applicare la direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori
sono state temporaneamente escluse, sino all'adozione della modifica del regolamento,
e 2) nuove autorità incaricate di far applicare l'articolo 13 della direttiva sulla
vita privata e le comunicazioni elettroniche sono state notificate alla Commissione
e collegate alla rete. Altri cambiamenti notificati alla Commissione, in
particolare in seguito a rimaneggiamenti ministeriali negli Stati membri, hanno
richiesto adeguamenti della rete, ma nessuno di tali adeguamenti ha influenzato
negativamente il suo funzionamento, ad eccezione di uno Stato membro che
riferisce in merito a significative difficoltà e ritardi a livello nazionale
per quanto riguarda un'autorità. Il problema di connessione allo strumento
informatico comune utilizzato dalla rete è oggi marginale e riguarda in generale
settori nei quali la cooperazione rimane occasionale (ad esempio l'attuazione
degli articoli da 86 a 100 della direttiva 2001/83/CE). La Commissione continua
a sorvegliare attentamente la situazione.
2.3.
Il sistema CPC
Il sistema CPC, elemento centrale della rete CPC, è
lo strumento informatico comune utilizzato dalle autorità a fini di scambio di
informazioni. Nel corso del periodo di riferimento, la
Commissione ha continuato a migliorare tale strumento e ad aumentarne la
convivialità con l'aiuto del gruppo di utilizzatori principali creato nel 2006.
Gli importanti lavori preparatori che hanno preceduto
lo sviluppo di nuove funzioni informatiche ai fini dell'articolo 9 del regolamento
sono stati portati a termine. La configurazione dello strumento informatico ai
fini di tale articolo era stata rimandata d'accordo con gli Stati membri al fine
di acquisire un'esperienza sufficiente delle indagini a tappeto, le prime
attività concertate di sorveglianza del mercato e di esecuzione realizzate
dalle rete CPC. L'attuazione di queste nuove funzioni nel 2012 faciliterà il coordinamento
delle attività che richiedono l'intervento di più autorità. Tra gli altri miglioramenti previsti suggeriti
dagli utilizzatori figurano il perfezionamento del motore di ricerca e la conversione
del sistema CPC in strumento plurilingue. Gli utilizzatori hanno d'altro canto
evidenziato i tempi di risposta relativamente lunghi del sistema. I servizi
informatici della Commissione hanno analizzato il problema, che è in via di
soluzione. Anche la protezione dei dati è stata oggetto di
attenzione nel corso del periodo di riferimento. La Commissione si è dedicata in
via prioritaria a dare seguito alla maggior parte delle raccomandazioni
formulate nel settembre 2007 dal gruppo di lavoro "articolo 29", che
comprende le autorità nazionali responsabili della protezione dei dati. Ha elaborato
una decisione[10] e una raccomandazione[11]
in materia, esaminate con gli Stati membri nel 2010 e adottate formalmente il 1° marzo 2011.
Una serie di garanzie supplementari in materia di protezione dei dati erano
state aggiunte nel 2009 al sistema CPC, in particolare sotto forma di messaggi
di avvertimento agli utilizzatori che appaiono automaticamente sullo schermo in
ogni fase importante di utilizzazione del sistema. La Commissione ha inoltre collaborato strettamente
con il garante europeo della protezione dei dati (GEPD) nel corso di questo
periodo nella messa a punto della procedura di notificazione preventiva. Nel
suo parere[12] Il GEPD conferma che il regolamento
attribuisce una base giuridica solida allo scambio di informazioni e si
complimenta per gli sforzi compiuti dalla Commissione per tenere conto della protezione
dei dati nella configurazione dello strumento informatico e nelle procedure
comuni di trattamento stabilite per la rete. Il GEPD raccomanda tuttavia di
prevedere ulteriori miglioramenti. È opportuno innanzitutto trovare un meccanismo funzionante
per il trattamento delle domande provenienti dalle persone interessate e relative
ai diritti di accesso, e delle risposte a tali domande. La creazione di un
meccanismo di coordinamento di questo tipo risulta particolarmente complessa. La
principale difficoltà consisterà nel conciliare il diritto alla vita privata e
alla protezione dei dati a carattere personale e l'esigenza di scambiare informazioni
nel quadro della cooperazione relativa alle misure di esecuzione e alle
inchieste, nell'ambito del regolamento, per far cessare le infrazioni alla
normativa dell'Unione in materia di tutela dei consumatori. Il fatto che la
legislazione nazionale in materia di tutela dei consumatori e di protezione dei
dati vari notevolmente da uno Stato membro all'altro complica ulteriormente la
questione. L'attuazione delle altre misure raccomandate dalla
GEPD, come la messa a punto di nuove funzioni informatiche, sarà valutata in un
secondo tempo, quando le autorità della rete e la Commissione avranno raggiunto
un accordo sui principi di un meccanismo di coordinamento comune.
2.4.
Risorse dedicate alla rete CPC
Come nel 2009, le relazioni nazionali biennali forniscono
pochi dati sulle risorse destinate dalle autorità nazionali all'attuazione del regolamento.
La maggior parte degli Stati membri indicano che le attività in materia di CPC
fanno parte integrante delle attività generali e del bilancio delle autorità; la
raccolta di dati precisi sulla CPC sembra pertanto essere irrealizzabile. Diverse relazioni sottolineano, senza tuttavia
fornire dati cifrati concreti sulle risorse, che le autorità sarebbero interessate
a partecipare ulteriormente alle attività in materia di CPC ma sono spesso
limitate nelle loro scelte dalle risorse a loro disposizione. Questa mancanza
di mezzi riguarda in particolare le attività comuni della rete e gli scambi di funzionari,
progetti finanziati entrambi dal bilancio dell'Unione europea. I dati di cui la Commissione dispone attualmente non
le consentono di determinare se gli Stati membri facciano in modo che le
autorità dispongano delle risorse necessarie, conformemente all'obbligo che
incombe loro in virtù dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento. D'altro canto, le relazioni nazionali contengono
indicazioni concludenti sul fatto che l'efficienza (e quindi l'efficacia) della
rete potrebbe essere influenzata negativamente dalla mancanza di mezzi delle autorità.
In alcuni casi, questa mancanza di mezzi nuoce al funzionamento degli uffici di
collegamento unici che, in quanto coordinatori nazionali, svolgono un ruolo
essenziale nell'attuazione del regolamento, soprattutto nei paesi in cui le
attività volte a far applicare la legislazione e previste dal regolamento sono
realizzate congiuntamente da più autorità. Il problema sarà affrontato in modo
più approfondito nella valutazione generale della rete CPC.
2.5.
Il comitato CPC
Il regolamento istituisce un comitato di
rappresentanti degli Stati membri, il comitato CPC, incaricato di aiutare la Commissione
a realizzare i compiti che le sono affidati in materia di esecuzione. Nel corso del periodo di riferimento, il comitato si
è riunito da tre a quattro volte l'anno. Il 6 dicembre 2010, ha emesso un
parere favorevole su un progetto di modifica della decisione della Commissione
recante applicazione del regolamento[13]. La decisione
modificata, adottata dalla Commissione il 1° marzo 2011, ha stabilito nuove modalità
di applicazione dell'articolo 9 del regolamento ed ha precisato i motivi di
soppressione di informazioni nel sistema CPC in modo da correggere il difetto
constatato. Il comitato svolge un ruolo essenziale nella rete
CPC: offre uno spazio di discussione sull'evoluzione delle tendenze in materia
di tutela dei consumatori, contribuisce alla convergenza delle prassi dei
membri della rete CPC in materia mediante l'approvazione di norme e di
orientamenti comuni (ad esempio il manuale destinato alle inchieste su internet
o gli orientamenti sul funzionamento della CPC) e fornisce orientamenti alla rete
CPC sotto forma di piani d'azione annuali. I piani d'azione riguardano
essenzialmente le attività comuni realizzate dalla rete, come i controlli annuali
effettuati su internet, definiti "indagini a tappeto". Il corretto funzionamento della rete CPC dipende
in gran parte dall'impulso e dal sostegno del comitato nel perseguimento degli obiettivi
della rete. La Commissione studia in modo più approfondito la
possibilità di associare anche la rete CPN (Consumer Policy Rete), che riunisce
i direttori generali dei ministeri nazionali incaricati della tutela dei consumatori.
3.
La rete CPC: molti miglioramenti, ma ancora resta molto da fare
3.1.
Tendenze statistiche durante il periodo di
riferimento
Nell'insieme la rete ha trattato un numero di casi
comparabile a quello trattato nel corso del periodo di riferimento precedente, vale
a dire circa 540 domande di informazione o misure volte a far cessare un'infrazione
constatata[14]. Si osserva tuttavia una
netta diminuzione del numero di segnalazioni, vale a dire il numero di messaggi
unilaterali inviati da un'autorità alle altre autorità interessate per
informarle di aver constatato o di avere fondati motivi di sospettare una
violazione della legislazione relativa alla tutela dei consumatori). Per quanto riguarda le direttive violate, le
infrazioni trattate più di frequente dalla rete sono quelle relative alle
disposizioni relative alle pratiche pubblicitarie fuorvianti e/o ingannevoli, che
rientrano nella disciplina della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche
commerciali sleali[15], seguite dalle
violazioni delle disposizioni della direttiva sul commercio elettronico[16].
Sin dall'inizio, la maggior parte dei casi
trattati dalla rete hanno riguardato pratiche che ricorrono ai mezzi di
pubblicità on-line: nel 2010 il 45% delle domande di informazione e il 77%
(percentuale in aumento) delle domande di misure di esecuzione riguardavano
messaggi inviati ai consumatori mediante posta elettronica, telefono portatile
o internet. Questa situazione si spiega in parte con le indagini a tappeto
annuali effettuate dalla rete CPC. Mediante queste indagini a tappeto, le autorità
controllano simultaneamente un insieme di siti on-line di un settore
determinato al fine di garantire che essi rispettino le prescrizioni legali. Il
seguito dato alle violazioni transfrontaliere constatate nel quadro di queste
operazioni concertate genera evidentemente una moltiplicazione degli scambi tra
autorità. Inoltre, le nuove tecnologie (ad esempio internet) consentono di raggiungere
facilmente un numero potenzialmente importante di consumatori, e ciò aumenta il
rischio di una tipica "violazione CPC" degli interessi collettivi. Si constata una diminuzione relativa del numero di
nuovi casi comunicati alla rete dalle autorità a partire dal secondo semestre
2009 (si veda l'allegato alla presente relazione per i dati statistici del
periodo 2009 - 2010). Questa tendenza al ribasso ha sino ad oggi risparmiato le
domande di misura d'esecuzione, il cui numero è rimasto relativamente stabile,
con 120 nuovi casi registrati nel sistema CPC alla fine del 2010. Non sono ancora state individuate la cause precise
di questa tendenza, dovuta verosimilmente a vari fattori. Le autorità non hanno
constatato una diminuzione del numero di infrazioni al diritto del consumo a
carattere transfrontaliero, ma hanno evidenziato nelle loro relazioni la
necessità di concordare meglio le priorità della loro azione volta a far applicare
questo diritto. Si constata inoltre al riguardo che i problemi a carattere transfrontaliero
individuati nel corso delle ultime indagini a tappeto sono meno numerosi
rispetto alle prime indagini. D'altro canto, le autorità conoscono oggi meglio
le modalità di cooperazione previste dal regolamento CPC, per cui le domande
sono meno numerose ma meglio preparate e i meccanismi di cooperazione previsti
dal regolamento sono utilizzati in modo più razionale. Il miglioramento nel
trattamento delle domande si spiega inoltre con la diminuzione dei tempi di
trattamento medio delle domande di assistenza reciproca: i tempi di trattamento
delle domande di misure di esecuzione sono passati ad esempio da 177 giorni nel
2008 a 92 nel 2010. Infine, le cause di questa tendenza sono anche di ordine tecnico:
la base di dati consente ormai il trattamento di domande relative a più violazioni,
mentre nel primo anno le autorità dovevano creare una domanda separata per
ciascuna di esse.
3.2.
Valutazione generale
Il periodo di riferimento della presente relazione
è stato nell'insieme un periodo di stabilizzazione e di consolidamento delle attività
della rete, malgrado i vincoli imposti alle autorità dal contesto economico e
finanziario difficile nel quale hanno dovuto operare. È questa la conclusione
generale che si ricava dalle relazioni biennali degli Stati membri e dalla esperienza
della Commissione nella sua funzione di controllo della rete. La maggior parte delle autorità ritiene che la rete
abbia risolto i problemi di avvio che hanno contrassegnato i primi due anni di
attività. La diminuzione dei tempi medi di trattamento delle domande (si veda
la tabella 4 dell'allegato) mostra che i funzionari responsabili designati
dalle autorità hanno acquisito esperienza nel trattamento delle domande di assistenza
reciproca che sono state loro rivolte attraverso la rete. La rete CPC ha inoltre sviluppato un nucleo duro
di attività comuni oltre alle attività di cooperazione bilaterale. Queste
attività comuni sono destinate a dare una nuova dimensione europea alla lotta
contro le violazioni alla normativa applicabile e, in ultima analisi, a
migliorare la tutela dei consumatori nel mercato interno. Nei due anni scorsi, questo
lavoro comune di garanzia del rispetto della normativa è divenuto parte integrale
delle attività della rete. Esso si basa essenzialmente sulle indagini
realizzate ogni anno dalla rete su internet ("le indagini a tappeto").
Esse apportano risultati concreti ai consumatori nella misura in cui la
procedura comune consente alle autorità di collaborare per porre fine alle violazioni
constatate. Negli ultimi mesi del 2010, un gruppo di autorità si è lanciato in
un nuovo progetto (cofinanziato dalla Commissione) consistente nello studiare
le possibilità di migliorare le capacità di repressione online della rete
grazie al miglioramento delle tecniche e alla sistematizzazione della
condivisione delle conoscenze e delle esperienze. La recente evoluzione della rete può spiegarsi in parte
con il fatto che, negli ultimi due anni, le autorità hanno imparato a cooperare
attraverso la rete e sono (più) abituate ai meccanismi di cooperazione posti in
essere dal regolamento CPC e allo strumento informatico messo a punto dalla
Commissione per lo scambio di informazioni della rete. La tendenza rivela inoltre che le misure adottate
per correggere le carenze individuate nel 2009 nella prima relazione biennale
hanno dato risultati positivi, come constata un gran numero di relazioni
annuali biennali. Il programma di formazione elaborato ogni anno insieme
alle autorità consente ormai di far fronte più efficacemente alle esigenze di
formazione. Una rete di formatori nazionali è stata creata nel 2009 per
rafforzare le capacità di formazione della Commissione. L'ufficio centrale
d'assistenza (Central Help Desk) è stato inoltre riorganizzato nel corso del periodo
di riferimento in modo da rispondere più rapidamente alle domande degli
utilizzatori. La pianificazione delle attività comuni (e quindi
delle risorse) grazie all'adozione di piani d'azione annuali è un metodo di
programmazione utile, strutturato e trasparente. Questi piani aiutano a
recensire i settori di interesse comune e comprendono tutte le attività comuni
realizzate dalla rete oltre al nucleo duro delle attività di cooperazione (generalmente
bilaterale). Grazie ai documenti di orientamento che sono stati
prodotti, è ora possibile comprendere meglio le modalità di cooperazione
attraverso la rete CPC. Tra questi documenti figurano in particolare gli
orientamenti relativi al funzionamento della CPC elaborati dalla Commissione e
che forniscono consigli pratici sull'applicazione dei meccanismi di CPC sulla
base delle prassi comuni emerse dalle discussioni con le autorità nel corso di
un gruppo di lavoro sulle operazioni della rete tenutosi nel dicembre 2009. I gruppi di lavoro, organizzati a intervalli
regolari dal 2009, sono un'occasione ulteriore per le autorità di dialogare, di
comunicarsi prassi esemplari il cui scopo è far convergere le rispettive
attività volte a garantire il rispetto della normativa. I temi dei gruppi di
lavoro sono concordati con le autorità nel corso dell'esame delle pianizzazioni
annuali. Essi vanno da considerazioni giuridiche (come far applicare, in tutto
o in parte, gli atti legislativi in materia di tutela dei consumatori elencati
in allegato al regolamento) a considerazioni sul funzionamento della rete (come
elaborare una domanda delle misure di esecuzione). Malgrado l'incontestabile consolidamento delle attività
della rete CPC negli ultimi due anni, la rete non funziona ancora evidentemente
a pieno regime. Alcuni Stati membri non hanno ancora introdotto alcuna domanda
di assistenza reciproca (né segnalazioni) e un numero non trascurabile di Stati
membri ha trattato meno di cinque domande, di tutti i tipi. Nello stato attuale
delle cose, non più di nove Stati membri possono essere considerati come
utilizzatori attivi del sistema dal suo inizio.
3.3.
La rete CPC: sono necessari ulteriori sforzi
Nel corso dei primi anni di attività, le autorità si
sono impegnate prima di tutto a garantire l'accesso allo strumento informatico e
a familiarizzarsi con i nuovi meccanismi di cooperazione. La prossima tappa
consiste nel trarre pienamente vantaggio dalle possibilità offerte dalla rete. Ulteriori misure devono essere adottate nei settori
sopra descritti. Il numero di autorità che non utilizza attivamente
i meccanismi di cooperazione posti in essere dal regolamento CPC resta elevato.
Questo vale in particolare per il controllo dell'applicazione degli atti legislativi
settoriali elencati in allegato al regolamento CPC, ma non esclusivamente. Come
indica la prima relazione biennale, è possibile che l'esistenza di reti
parallele in questi settori[17] abbia avuto un'incidenza
sull'efficacia della rete CPC, ma ciò deve essere ancora confermato. Inoltre,
numerose autorità nazionali competenti per la tutela dei consumatori hanno
fatto raramente ricorso alla rete CPC. Si impone quindi un'analisi più
approfondita. Le modalità di utilizzazione degli strumenti di
cooperazione creati dal regolamento non sono compresi nello stesso modo da
tutti i membri della rete, malgrado l'esistenza di modalità comuni e di
documenti di orientamento. Ciò è dovuto in particolare a una conoscenza parziale
e a un'applicazione non sempre molto rigorosa delle modalità di (poche autorità
garantiscono un feedback regolare sui progressi delle indagini e delle attività
volte a far applicare la legislazione che sono di loro competenza), ma anche a
divergenze più fondamentali che impediscono un'utilizzazione più efficace dei meccanismi
della CPC: queste divergenze riguardano in particolare le segnalazioni, dal
momento che le autorità non interpretano nello stesso modo le modalità di
ricorso a tali strumenti, nonché le domande di misure di esecuzione, per le
quali le norme in materia di analisi giuridica e di raccolta di prove variano
(notevolmente) da un'autorità all'altra. Non esiste un'interpretazione comune delle priorità
della rete. I piani di azione annuali elencano settori di interesse comune ma non
coprono l'insieme delle attività della rete. La principale sfida consisterà nel
continuare a sviluppare una comprensione comune delle questioni di tutela dei consumatori
che sono sollevate ed eventualmente di concordare norme comuni il cui rispetto
permetterà un'utilizzazione omogenea della rete CPC da parte di tutte le autorità,
fatto salvo l'obbligo di rispondere alle domande d'assistenza. La rete non è riuscita a crearsi "un'identità
propria" e rimane prima di tutto una rete virtuale che esiste solo
attraverso uno strumento informatico comune. I contatti tra i responsabili del
trattamento delle domande diverse da quelle che vertono sulle formalità restano
eccezionali, e ciò può spiegare perché la rete non ha mai utilizzato il forum nel
sistema CPC. La barriera linguistica è forse una delle cause, ma non spiega da
sola la mancanza di scambi tra le autorità. Alcuni problemi orizzontali, un gran numero dei
quali sono già indicati nella relazione biennale 2009, continuano a nuocere al
buon funzionamento della rete CPC: ·
La legislazione nazionale sulla tutela dei
consumatori varia da uno Stato membro all'altro e ciò contribuisce ad allungare
le procedure e complica la cooperazione, dal momento che le autorità devono in
primo luogo verificare se la cooperazione può essere avviata e in che misura è
possibile cooperare. ·
La questione della legislazione applicabile continua
a dividere la rete; nuove questioni sulla legislazione applicabile e sulle
modalità di procedura nazionali sono state sollevate in occasione dei gruppi di
lavoro dedicati a questo tema. ·
Poche informazioni sono comunicate sui casi risolti
dalla rete, anche all'interno di essa, e ciò può dare l'impressione che la rete
non svolga appieno la sua missione. Allo stesso tempo, le autorità sono poco
disposte a condividere questo tipo di informazioni: solo una o due relazioni
nazionali biennali forniscono esempi di casi risolti, anche se ciò era parte della
struttura comune concordata. ·
Sono emersi inoltre punti di vista diversi sul
ruolo che la Commissione dovrebbe svolgere nell'ambito della cooperazione in
materia.
4.
Altri settori di cooperazione: attività comuni e scambio di funzionari
4.1.
Attività comuni e scambio di funzionari
Nel corso del periodo di riferimento, la
Commissione ha continuato a finanziare le attività comuni e un programma di
scambio di funzionari. Queste attività sono destinate in primo luogo a fornire
alle autorità che partecipano alla CPC un quadro che consenta loro di scambiare
prassi esemplari e di cooperare, in modo da evitare le sovrapposizioni e soprattutto
aiutarle a conoscersi e imparare le une dalle altre. Come nelle relazioni del 2009, le relazioni
nazionali biennali presentano un bilancio positivo di queste attività: le autorità
ricorrono in modo limitato ma costante ai fondi messi a loro disposizione ogni
anno. Malgrado gli sforzi compiuti per rendere più
attraenti le attività per le autorità competenti, queste ultime mettono in
evidenza nelle loro relazioni difficoltà comparabili a quelle che sono state
constatate nel 2009: la mancanza di risorse impedisce alle autorità di
partecipare a scambi di funzionari e a progetti comuni. La complessità delle regole che disciplinano la
procedura di candidatura e la gestione successiva dei fondi dissuade le autorità
competenti dall'impegnarsi in questo tipo di attività. La barriera linguistica è
una causa ulteriore del numero relativamente basso di funzionari che
partecipano allo scambio. Il programma di scambio di funzionari non ha la
flessibilità necessaria a rispondere rapidamente ai bisogni di breve termine
che si manifestano durante le indagini.
4.2.
Cooperazione internazionale
Nel maggio 2009, il Consiglio ha autorizzato la
Commissione ad avviare con gli Stati Uniti un negoziato per un accordo di cooperazione
in materia. Nel corso del periodo di riferimento, malgrado numerose riunioni
con la Federal Trade Commission (l'autorità americana competente), i negoziati
hanno incontrato difficoltà a causa dei differenti approcci alla protezione dei
dati.
5.
Conclusioni e misure da adottare
5.1.
Conclusioni
La rete CPC è entrata in una fase di consolidamento
e di stabilizzazione delle sue attività. Le principali realizzazioni nel corso
del periodo di riferimento sono le seguenti: ·
I problemi di avvio dei primi anni (ad esempio i
problemi di connessione e altri problemi tecnici collegati all'utilizzazione
della base di dati) sono stati risolti. ·
Le autorità hanno imparato a utilizzare gli
strumenti di cooperazione creati dal regolamento CPC in modo più efficacie via
via che si familiarizzavano con lo strumento informatico e le nuove procedure. ·
Le indagini a tappeto, coordinate e sorvegliate
dalla Commissione, sono divenute attività regolari della rete e ne hanno
garantito una certa visibilità grazie alla copertura mediatica. ·
La rete esamina a prevede le sue attività concertate
nei piani d'azione annuali. ·
È stata migliorata l'organizzazione delle
formazioni: esse si basano su programmi di formazione annuali e sono realizzate
da formatori nazionali organizzati in rete; ·
La convergenza delle modalità di cooperazione
attraverso la rete si sviluppa gradualmente grazie alle discussioni che si
tengono nei gruppi di lavoro e all'esperienza pratica acquisita nel corso dei
quattro anni di attività. ·
Gli orientamenti sul funzionamento della CPC, elaborati
dalla Commissione sulla base delle conclusioni di un gruppo di lavoro tenutosi
nel dicembre 2009, forniscono consigli pratici ai funzionari competenti sul funzionamento
della rete e sul modo di elaborare le domande di assistenza reciproca nel
quadro del regolamento CPC. La valutazione degli ultimi due anni evidenzia il
persistere di carenze e il fatto che la rete non ha ancora sfruttato tutto il
suo potenziale. Numerose autorità utilizzano raramente o non utilizzano mai i meccanismi
di CPC e alcune delle più attive nel corso dei primi anni vi fanno ora meno
ricorso; ciò spiega in parte la diminuzione relativa del numero di nuove
domande trattate dalla rete dal 2010. Le difficoltà che pone il controllo
dell'applicazione della legislazione a livello transnazionale, tenuto conto
dell'eterogeneità sia della legislazione sulla tutela dei consumatori che delle
modalità di procedura applicabili negli Stati membri, sono oggi più evidenti di
quanto non fossero nei primi anni di attività della rete, durante i quali le autorità
si sono sforzate in primo luogo di familiarizzarsi con il sistema. La durata
delle procedure e l'eterogeneità dei metodi utilizzati per far applicare la legislazione
e delle esperienze acquisite sono ulteriori fattori che dissuadono le autorità dal
fare ricorso alla rete CPC. Le difficoltà incontrate dalle autorità in alcuni
casi potrebbero dare una prima indicazione della necessità di adattare il
quadro legislativo stabilito dal regolamento CPC in modo da rafforzare il
controllo dell'applicazione della legislazione su scala transnazionale, ma anche
della necessità di rivedere le procedure nazionali alla luce del quadro CPC, in
modo tale che le autorità siano in grado di perseguire pienamente gli obiettivi
del regolamento. La modifica di ordine tecnico dell'allegato al
regolamento CPC, adottato nel 2011, ha migliorato al chiarezza giuridica per
quanto riguarda l'elenco delle disposizioni cui si applicano i meccanismi di
cooperazione. Non vi sono tuttavia attualmente elementi sufficienti per avviare
un'ulteriore revisione del regolamento. La valutazione da parte della Commissione
degli anni di riferimento dimostra al contrario che numerose difficoltà incontrate
dalla rete potevano essere risolte nel quadro giuridico esistente. È opportuno quindi acquisire maggiori esperienze ed
ottenere altre informazioni per capire meglio se il regolamento debba essere
sottoposto a revisione ed eventualmente in che modo. È opportuno inoltre
analizzare la questione dell'ambito di applicazione del regolamento e chiedersi
se sia opportuno indicare altri atti legislativi importanti nell'allegato. D'altro
canto, l'attribuzione delle risorse necessarie all'autorità resterà una sfida importante
nei prossimi anni e condizionerà il buon funzionamento della rete.
5.2.
Le misure da adottare
In questo contesto, la priorità della Commissione
sarà di correggere, in stretta cooperazione con gli Stati membri, le carenze
del quadro legislativo esistente. La Commissione ha identificato le seguenti aree
nelle quali occorre concentrare gli sforzi nel breve e nel medio termine: ·
Proseguire il consolidamento della rete migliorando
le funzionalità del suo strumento informatico, garantendo la formazione
destinata ai funzionari competenti attraverso la rete dei formatori e facendo
sì che le modalità di applicazione facilitino il trattamento omogeneo e rapido
delle domande di assistenza reciproca. ·
Mantenere il finanziamento delle attività comuni al
fine di continuare a incoraggiare lo scambio di prassi esemplari e di esperienze,
rivalutando il programma di scambio di funzionari attualmente vigente alla luce
dell'esperienza acquisita e delle osservazioni delle autorità nazionali. ·
Continuare, in concertazione con le autorità, a far
convergere i metodi applicati per vigilare sull'applicazione della legislazione
in materia grazie ai gruppi di lavoro, alle attività comuni e alle indagini a
tappeto. Sarebbe inoltre utile alla rete riflettere su nuove modalità di
realizzazione delle attività concertate di esecuzione e di vigilanza del mercato
previste dall'articolo 9 del regolamento. È questa la lezione che si può trarre
dalle indagini a tappeto del 2009 e del 2010, che un gruppo di autorità ha
effettuato in parallelo con altre attività di controllo dell'applicazione della
legislazione al fine di massimizzarne l'impatto. È inoltre opportuno riflettere
su un'utilizzazione ottimale delle segnalazioni all'interno della rete. ·
Migliorare ulteriormente la pianificazione della rete.
I piani d'azione annuali costituiscono un primo passo verso l'identificazione
delle aree di comune interesse per le autorità che partecipano alla rete, ma
non ci si può fermare a questa fase. Questo elemento è divenuto ancora più
importante dal momento che le autorità dispongono di risorse limitate e
incontrano difficoltà a conciliare le priorità nazionali e quelle della CPC. Esse
ne discuteranno una prima volta in occasione di un gruppo di lavoro sulla
gerarchizzazione delle attività a termine del 2011. ·
Nello stesso ordine di idee, la rete deve trovare i
mezzi più efficaci per determinare le priorità in materia a livello europeo, riunendo
le informazioni di prima mano ricavate dai consumatori e disponibili a livello nazionale,
oltre ai dati provenienti da strumenti come il quadro di valutazione dei mercati
e dei beni di consumo, la nuova base di dati dei reclami, o la base di dati della
rete CEC. Per quanto riguarda le indagini a tappeto a livello dell'Unione, un
gruppo di autorità riflette attualmente sulla possibilità di trovare soluzioni
per identificare meglio le minacce che si presentano su internet e consentire
alla rete di adottare le necessarie misure. ·
Adottare misure per migliorare la notorietà della
rete CPC. Se la copertura mediatica delle indagini a tappeto garantisce una
certa visibilità alle realizzazioni della rete, i risultati della cooperazione
(generalmente) bilaterale sono ancora troppo poco conosciuti. Le relazioni
nazionali biennali indicano che i lavori della rete hanno un impatto concreto
sui consumatori ma che le informazioni fornite restano limitate. Anche in
questo caso, un gruppo di autorità lavora attualmente all'elaborazione di una strategia
di comunicazione interna ed esterna che sarebbe applicata sotto forma di
programmi di comunicazione approvati dal comitato CPC. Il gruppo ha già
ottenuto i primi risultati concreti: un bollettino d'informazione, inviato alle
autorità due volte l'anno. In una prospettiva di lungo periodo, la Commissione
continua a valutare il quadro di cooperazione e le procedure stabilite dal regolamento
CPC, al fine di determinare se alcune delle difficoltà incontrate dalla rete richiedano
un intervento legislativo. Le conclusioni della presente relazioni sono un primo
passo in questa direzione e sono servite ad elaborare il mandato per una
valutazione esterna che la Commissione è sul punto di lanciare e i cui
risultati sono attesi per il 2012. In questo contesto, è necessario studiare le
ripercussioni del campo d'applicazione relativamente vasto dell'allegato al regolamento
CPC sull'efficacia e l'efficienza della rete, soprattutto nei settori in cui esistono
altri contesti di cooperazione. È inoltre opportuno studiare il ruolo che
svolge la Commissione nella attività della rete. ALLEGATO 1. Numero totale di domande di assistenza
reciproca Anno || Segnalazioni (Art. 7) || Domande di informazioni (Art. 6) || Domande di misure d'esecuzione (Art. 8) || TOTALE 2007 || 71 || 161 || 95 || 327 2008 || 100 || 122 || 170 || 392 2009 || 44 || 150 || 170 || 364 2010 || 37 || 89 || 134 || 260 TOTALE || 252 || 522 || 569 || 2. Domande di assistenza
reciproca ripartite per direttiva violata (2007 – 2010) || Art. 6 Informazioni || Art. 7 Segnalazioni || Art. 8 Misure d'esecuzione || TOTALE 2007 || 2008 || 2009 || 2010 || 2007 || 2008 || 2009 || 2010 || 2007 || 2008 || 2009 || 2010 Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali || 1 || 86 || 125 || 68 || 0 || 40 || 30 || 29 || 4 || 73 || 112 || 86 || 654 Direttiva 84/450/CEE concernente la pubblicità ingannevole || 48 || 0 || 0 || 0 || 34 || 0 || 0 || 0 || 35 || 0 || 0 || 0 || 117 Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico || 3 || 9 || 13 || 16 || 7 || 20 || 14 || 8 || 15 || 48 || 54 || 40 || 247 Direttiva 93/13/CE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori || 21 || 10 || 30 || 6 || 15 || 7 || 6 || 1 || 10 || 14 || 14 || 37 || 171 Direttiva 97/7/CE concernente i contratti a distanza || 11 || 4 || 18 || 22 || 4 || 11 || 2 || 4 || 9 || 22 || 35 || 19 || 161 Direttiva 97/55/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa || 40 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 47 Direttiva 94/47/CE concernente il diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili || 27 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 30 Direttiva 85/577/CE concernente la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali || 1 || 10 || 2 || 3 || 0 || 6 || 0 || 1 || 1 || 0 || 7 || 5 || 36 Direttiva 2001/83/CE relativa ai medicinali per uso umano || 2 || 0 || 3 || 0 || 3 || 2 || 0 || 0 || 6 || 2 || 4 || 7 || 29 Direttiva 1999/44/CE relativa alla vendita e alle garanzie dei beni di consumo || 2 || 1 || 2 || 1 || 1 || 3 || 4 || 2 || 3 || 4 || 8 || 8 || 39 Regolamento (CE) n. 261/2004 concernente i casi di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato || 1 || 1 || 0 || 0 || 1 || 2 || 0 || 0 || 3 || 4 || 7 || 1 || 20 Direttiva 98/6/CE relativa all'indicazione dei prezzi || 0 || 0 || 1 || 2 || 0 || 1 || 0 || 0 || 2 || 3 || 5 || 1 || 15 Direttiva 90/314/CE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso" || 2 || 1 || 1 || 1 || 0 || 2 || 1 || 2 || 1 || 0 || 0 || 5 || 16 Direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 3 || 0 || 0 || 1 || 0 || 2 || 1 || 9 Direttiva 87/102 relativa al credito al consumo || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 5 Direttiva 89/552 relativa all'esercizio delle attività televisive || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 3. Domande di assistenza
reciproca ripartite per settore (2007 – 2010) || 2007 || 2008 || 2009 || 2010 || TOTALE Art 6 || Art 8 || Art 7 || Art 6 || Art 8 || Art 7 || Art 6 || Art 8 || Art 7 || Art 6 || Art 8 || Art 7 Abbigliamento e calzature || 1 || 0 || 0 || 0 || 5 || 0 || 1 || 3 || 1 || 2 || 0 || 1 || 14 Comunicazione || 0 || 2 || 1 || 4 || 25 || 15 || 9 || 24 || 4 || 3 || 8 || 2 || 97 Istruzione || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 Prodotti alimentari e bevande non alcoliche || 1 || 1 || 1 || 2 || 0 || 0 || 4 || 2 || 0 || 2 || 3 || 3 || 19 Mobili, attrezzature domestiche e manutenzione corrente di alloggi || 0 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 9 || 6 || 1 || 5 || 4 || 1 || 30 Salute || 6 || 11 || 6 || 5 || 14 || 6 || 6 || 11 || 1 || 9 || 10 || 2 || 87 Alloggi, acqua, elettricità, gas e altri combustibili || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 4 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 7 Beni e servizi vari || 30 || 10 || 9 || 8 || 24 || 12 || 24 || 27 || 18 || 17 || 27 || 6 || 212 Fuori classificazione || 10 || 9 || 4 || 59 || 39 || 35 || 37 || 23 || 5 || 11 || 9 || 6 || 247 Tempo libero e cultura || 35 || 13 || 4 || 15 || 13 || 17 || 23 || 33 || 7 || 26 || 39 || 9 || 234 Ristoranti e alberghi || 5 || 2 || 1 || 19 || 0 || 8 || 6 || 5 || 0 || 7 || 4 || 3 || 60 Trasporti || 72 || 46 || 45 || 8 || 47 || 6 || 26 || 36 || 7 || 5 || 30 || 4 || 332 TOTALE || 161 || 95 || 71 || 122 || 170 || 100 || 149 || 170 || 44 || 89 || 134 || 37 || 4. Numero di giorni (in media) necessari
per chiudere una domanda di assistenza reciproca nel quadro dell'SCPC || 2008 || 2009 || 2010 Domande di informazioni (art. 6) || 148 || 208 || 125 Domande di misure di esecuzione (art.8) || 177 || 283 || 128 5. Domande di assistenza
reciproca ripartite per metodo di vendita (2007 – 2010) || 2007 || 2008 || 2009 || 2010 || TOTALE Art 6 || Art 8 || Art 7 || Art 6 || Art 8 || Art 7 || Art 6 || Art 8 || Art 7 || Art 6 || Art 8 || Art 7 Vendita al di fuori dei locali commerciali || 0 || 5 || 0 || 11 || 3 || 8 || 6 || 3 || 0 || 3 || 3 || 3 || 45 Catalogo || 6 || 4 || 0 || 0 || 2 || 1 || 1 || 3 || 0 || 1 || 0 || 1 || 19 Porta a porta || 0 || 0 || 0 || 4 || 1 || 2 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 1 || 10 Posta elettronica || 1 || 3 || 2 || 0 || 0 || 0 || 7 || 2 || 0 || 0 || 1 || 3 || 19 Contatto diretto col cliente || 44 || 2 || 0 || 27 || 3 || 12 || 5 || 6 || 3 || 17 || 8 || 4 || 131 Fax || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 1 || 1 || 58 || 0 || 1 || 66 Internet || 91 || 63 || 54 || 32 || 136 || 72 || 89 || 137 || 34 || 9 || 110 || 25 || 852 Posta || 14 || 5 || 6 || 36 || 13 || 3 || 38 || 10 || 4 || 2 || 10 || 5 || 146 Giornali || 0 || 2 || 2 || 0 || 0 || 1 || 2 || 2 || 1 || 7 || 0 || 7 || 24 Non conosciuto || 0 || 1 || 1 || 5 || 3 || 2 || 1 || 1 || 2 || 2 || 0 || 1 || 19 Telefono || 6 || 11 || 7 || 15 || 8 || 2 || 9 || 10 || 3 || 4 || 5 || 1 || 81 Negozio || 0 || 4 || 2 || 1 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 13 SMS || 0 || 1 || 1 || 0 || 2 || 1 || 4 || 7 || 0 || 17 || 0 || 2 || 35 6. Domande di assistenza
reciproca presentate/ricevute (Art. 6-7-8) ripartite per Stato membro (2007-2010) || 2007 || 2008 || 2009 || 2010 || presentate || ricevute || presentate || ricevute || presentate || ricevute || presentate || ricevute Austria || 2 || 67 || 3 || 72 || 7 || 44 || 7 || 29 Belgio || 128 || 67 || 119 || 85 || 84 || 51 || 29 || 28 Bulgaria || 12 || 57 || 2 || 63 || 1 || 34 || 4 || 21 Cipro || 0 || 60 || 0 || 64 || 0 || 34 || 1 || 26 Repubblica ceca || 2 || 59 || 0 || 66 || 4 || 36 || 4 || 27 Germania || 5 || 72 || 12 || 101 || 16 || 64 || 13 || 59 Danimarca || 12 || 64 || 14 || 66 || 10 || 37 || 10 || 23 Estonia || 8 || 57 || 12 || 71 || 6 || 40 || 1 || 21 Spagna || 0 || 72 || 8 || 98 || 23 || 65 || 28 || 50 Finlandia || 5 || 58 || 31 || 75 || 2 || 33 || 2 || 23 Francia || 40 || 65 || 16 || 88 || 56 || 81 || 60 || 38 Grecia || 0 || 58 || 0 || 68 || 0 || 31 || 1 || 23 Ungheria || 70 || 63 || 30 || 61 || 23 || 32 || 22 || 28 Irlanda || 0 || 72 || 0 || 84 || 2 || 48 || 0 || 36 Italia || 2 || 59 || 2 || 62 || 4 || 42 || 2 || 33 Lituania || 0 || 57 || 0 || 67 || 4 || 33 || 4 || 22 Lussemburgo || 0 || 62 || 0 || 70 || 1 || 39 || 2 || 27 Lettonia || 4 || 63 || 11 || 66 || 6 || 36 || 6 || 24 Malta || 0 || 55 || 0 || 55 || 3 || 34 || 8 || 23 Paesi Bassi || 3 || 102 || 13 || 120 || 28 || 82 || 9 || 61 Polonia || 1 || 61 || 9 || 65 || 3 || 35 || 5 || 28 Portogallo || 0 || 60 || 1 || 68 || 3 || 39 || 0 || 29 Romania || 0 || 53 || 0 || 53 || 1 || 35 || 0 || 25 Svezia || 7 || 65 || 33 || 79 || 12 || 44 || 6 || 30 Slovenia || 0 || 59 || 0 || 67 || 0 || 31 || 1 || 21 Slovacchia || 2 || 65 || 3 || 72 || 11 || 36 || 6 || 28 Regno Unito || 14 || 90 || 65 || 84 || 45 || 84 || 27 || 54 TOTALE || 317 || || 384 || || 355 || || 258 || 7. Domande di assistenza
reciproca presentate/ricevute ripartite per Stato membro 2007 || Domande di informazioni Art. 6 || Segnalazioni Art. 7 || Domande di misure d'esecuzione Art. 8 || TOTALE || presentate || ricevute || presentate || ricevute || presentate || ricevute || presentate || ricevute Austria || 1 || 4 || 0 || 56 || 1 || 7 || 2 || 67 Belgio || 42 || 7 || 51 || 54 || 35 || 0 || 128 || 67 Bulgaria || 4 || 2 || 0 || 55 || 8 || 0 || 12 || 57 Cipro || 0 || 3 || 0 || 56 || 0 || 1 || 0 || 60 Repubblica ceca || 1 || 4 || 0 || 55 || 1 || 0 || 2 || 59 Germania || 1 || 10 || 2 || 55 || 2 || 7 || 5 || 72 Danimarca || 12 || 7 || 0 || 55 || 0 || 2 || 12 || 64 Estonia || 1 || 2 || 1 || 53 || 6 || 2 || 8 || 57 Spagna || 0 || 10 || 0 || 52 || 0 || 10 || 0 || 72 Finlandia || 5 || 3 || 0 || 54 || 0 || 1 || 5 || 58 Francia || 19 || 6 || 7 || 56 || 14 || 3 || 40 || 65 Grecia || 0 || 2 || 0 || 55 || 0 || 1 || 0 || 58 Ungheria || 68 || 4 || 2 || 55 || 0 || 4 || 70 || 63 Irlanda || 0 || 7 || 0 || 56 || 0 || 9 || 0 || 72 Italia || 0 || 3 || 2 || 54 || 0 || 2 || 2 || 59 Lituania || 0 || 2 || 0 || 54 || 0 || 1 || 0 || 57 Lussemburgo || 0 || 4 || 0 || 56 || 0 || 2 || 0 || 62 Lettonia || 0 || 5 || 1 || 54 || 3 || 4 || 4 || 63 Malta || 0 || 1 || 0 || 54 || 0 || 0 || 0 || 55 Paesi Bassi || 3 || 27 || 0 || 60 || 0 || 15 || 3 || 102 Polonia || 0 || 3 || 0 || 55 || 1 || 3 || 1 || 61 Portogallo || 0 || 5 || 0 || 55 || 0 || 0 || 0 || 60 Romania || 0 || 3 || 0 || 49 || 0 || 1 || 0 || 53 Svezia || 3 || 6 || 0 || 54 || 4 || 5 || 7 || 65 Slovenia || 0 || 2 || 0 || 54 || 0 || 1 || 0 || 59 Slovacchia || 0 || 8 || 0 || 55 || 2 || 2 || 2 || 65 Regno Unito || 0 || 18 || 5 || 63 || 9 || 9 || 14 || 90 TOTALE || 160 || 158 || 71 || || 86 || 92 || 317 || 8. Domande di assistenza
reciproca presentate/ricevute ripartite per Stato membro 2008 || Domande di informazioni Art. 6 || Segnalazioni Art. 7 || Domande di misure d'esecuzione Art. 8 || TOTALE || presentate || ricevute || presentate || ricevute || presentate || ricevute || presentate || ricevute Austria || 1 || 3 || 1 || 66 || 1 || 3 || 3 || 72 Belgio || 28 || 9 || 43 || 70 || 48 || 6 || 119 || 85 Bulgaria || 0 || 0 || 0 || 63 || 2 || 0 || 2 || 63 Cipro || 0 || 0 || 0 || 64 || 0 || 0 || 0 || 64 Repubblica ceca || 0 || 2 || 0 || 63 || 0 || 1 || 0 || 66 Germania || 3 || 13 || 2 || 68 || 7 || 20 || 12 || 101 Danimarca || 0 || 1 || 1 || 64 || 13 || 1 || 14 || 66 Estonia || 10 || 0 || 0 || 64 || 2 || 7 || 12 || 71 Spagna || 0 || 29 || 0 || 59 || 8 || 10 || 8 || 98 Finlandia || 0 || 1 || 20 || 74 || 11 || 0 || 31 || 75 Francia || 7 || 5 || 0 || 65 || 9 || 18 || 16 || 88 Grecia || 0 || 5 || 0 || 63 || 0 || 0 || 0 || 68 Ungheria || 6 || 3 || 4 || 55 || 20 || 3 || 30 || 61 Irlanda || 0 || 2 || 0 || 63 || 0 || 19 || 0 || 84 Italia || 1 || 3 || 1 || 51 || 0 || 8 || 2 || 62 Lituania || 0 || 1 || 0 || 63 || 0 || 3 || 0 || 67 Lussemburgo || 0 || 1 || 0 || 68 || 0 || 1 || 0 || 70 Lettonia || 0 || 1 || 1 || 63 || 10 || 2 || 11 || 66 Malta || 0 || 1 || 0 || 54 || 0 || 0 || 0 || 55 Paesi Bassi || 2 || 24 || 4 || 59 || 7 || 37 || 13 || 120 Polonia || 2 || 1 || 0 || 63 || 7 || 1 || 9 || 65 Portogallo || 0 || 1 || 1 || 63 || 0 || 4 || 1 || 68 Romania || 0 || 0 || 0 || 53 || 0 || 0 || 0 || 53 Svezia || 15 || 2 || 10 || 72 || 8 || 5 || 33 || 79 Slovenia || 0 || 1 || 0 || 64 || 0 || 2 || 0 || 67 Slovacchia || 0 || 4 || 0 || 63 || 3 || 5 || 3 || 72 Regno Unito || 43 || 8 || 12 || 65 || 10 || 11 || 65 || 84 TOTALE || 118 || 121 || 100 || || 166 || 167 || 384 || 9. Domande di assistenza reciproca
presentate/ricevute ripartite per Stato membro 2009 || Domande di informazioni Art. 6 || Segnalazioni Art. 7 || Domande di misure d'esecuzione Art. 8 || TOTALE || presentate || ricevute || presentate || ricevute || presentate || ricevute || presentate || ricevute Austria || 0 || 7 || 1 || 32 || 6 || 5 || 7 || 44 Belgio || 25 || 11 || 25 || 36 || 34 || 4 || 84 || 51 Bulgaria || 1 || 3 || 0 || 31 || 0 || 0 || 1 || 34 Cipro || 0 || 3 || 0 || 31 || 0 || 0 || 0 || 34 Repubblica ceca || 0 || 2 || 0 || 31 || 4 || 3 || 4 || 36 Germania || 3 || 14 || 0 || 36 || 13 || 14 || 16 || 64 Danimarca || 6 || 1 || 0 || 32 || 4 || 4 || 10 || 37 Estonia || 0 || 3 || 0 || 33 || 6 || 4 || 6 || 40 Spagna || 7 || 15 || 4 || 37 || 12 || 13 || 23 || 65 Finlandia || 0 || 0 || 1 || 31 || 1 || 2 || 2 || 33 Francia || 40 || 20 || 1 || 38 || 15 || 23 || 56 || 81 Grecia || 0 || 0 || 0 || 31 || 0 || 0 || 0 || 31 Ungheria || 10 || 1 || 1 || 31 || 12 || 0 || 23 || 32 Irlanda || 1 || 2 || 0 || 32 || 1 || 14 || 2 || 48 Italia || 1 || 3 || 1 || 35 || 2 || 4 || 4 || 42 Lituania || 2 || 1 || 0 || 31 || 2 || 1 || 4 || 33 Lussemburgo || 0 || 4 || 0 || 31 || 1 || 4 || 1 || 39 Lettonia || 0 || 3 || 1 || 31 || 5 || 2 || 6 || 36 Malta || 0 || 3 || 0 || 31 || 3 || 0 || 3 || 34 Paesi Bassi || 26 || 21 || 1 || 32 || 1 || 29 || 28 || 82 Polonia || 0 || 1 || 0 || 33 || 3 || 1 || 3 || 35 Portogallo || 0 || 1 || 0 || 34 || 3 || 4 || 3 || 39 Romania || 0 || 0 || 0 || 31 || 1 || 4 || 1 || 35 Svezia || 4 || 4 || 0 || 35 || 8 || 5 || 12 || 44 Slovenia || 0 || 0 || 0 || 31 || 0 || 0 || 0 || 31 Slovacchia || 2 || 0 || 0 || 31 || 9 || 5 || 11 || 36 Regno Unito || 22 || 21 || 8 || 39 || 15 || 24 || 45 || 84 TOTALE || 150 || 149 || 44 || || 161 || 169 || 355 || 10. Domande di assistenza
reciproca presentate/ricevute ripartite per Stato membro 2010 || Domande di informazioni Art. 6 || Segnalazioni Art. 7 || Domande di misure d'esecuzione Art. 8 || TOTALE || presentate || ricevute || presentate || ricevute || presentate || ricevute || presentate || ricevute Austria || 3 || 5 || 0 || 22 || 4 || 2 || 7 || 29 Belgio || 12 || 2 || 6 || 24 || 11 || 2 || 29 || 28 Bulgaria || 0 || 0 || 4 || 21 || 0 || 0 || 4 || 21 Cipro || 0 || 2 || 1 || 22 || 0 || 2 || 1 || 26 Repubblica ceca || 2 || 0 || 1 || 22 || 1 || 5 || 4 || 27 Germania || 2 || 12 || 0 || 26 || 11 || 21 || 13 || 59 Danimarca || 0 || 0 || 0 || 23 || 10 || 0 || 10 || 23 Estonia || 0 || 0 || 0 || 21 || 1 || 0 || 1 || 21 Spagna || 1 || 10 || 5 || 31 || 22 || 9 || 28 || 50 Finlandia || 1 || 0 || 1 || 21 || 0 || 2 || 2 || 23 Francia || 45 || 1 || 1 || 23 || 14 || 14 || 60 || 38 Grecia || 0 || 1 || 0 || 22 || 1 || 0 || 1 || 23 Ungheria || 9 || 2 || 3 || 21 || 10 || 5 || 22 || 28 Irlanda || 0 || 3 || 0 || 23 || 0 || 10 || 0 || 36 Italia || 1 || 1 || 0 || 26 || 1 || 6 || 2 || 33 Lituania || 1 || 0 || 0 || 21 || 3 || 1 || 4 || 22 Lussemburgo || 2 || 3 || 0 || 23 || 0 || 1 || 2 || 27 Lettonia || 0 || 0 || 0 || 21 || 6 || 3 || 6 || 24 Malta || 0 || 1 || 0 || 21 || 8 || 1 || 8 || 23 Paesi Bassi || 1 || 16 || 2 || 24 || 6 || 21 || 9 || 61 Polonia || 0 || 0 || 0 || 23 || 5 || 5 || 5 || 28 Portogallo || 0 || 1 || 0 || 27 || 0 || 1 || 0 || 29 Romania || 0 || 1 || 0 || 23 || 0 || 1 || 0 || 25 Svezia || 1 || 4 || 2 || 22 || 3 || 4 || 6 || 30 Slovenia || 1 || 0 || 0 || 21 || 0 || 0 || 1 || 21 Slovacchia || 1 || 4 || 0 || 23 || 5 || 1 || 6 || 28 Regno Unito || 6 || 18 || 11 || 25 || 10 || 11 || 27 || 54 TOTALE || 89 || 87 || 37 || || 132 || 128 || 258 || 11. Collegamento all'SCPC e verifica
di utilizzazione – Numero di autorità competenti (dicembre 2010) Utilizzatori dell'SCPC || Autorità 750 utilizzatori attivi in 30 paesi. || 346 autorità e 30 uffici di collegamento unici con accesso all'SCPC 30 % di essi non hanno mai presentato una domanda di assistenza reciproca, pur disponendo di una password. [1] Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità
nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori
("regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori"); GU
L 364 del 9.12.2004, pag. 1. [2] COM(2009) 336 definitivo del 2.7.2009. [3] Articolo 1 del regolamento. [4] GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37. [5] GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21. [6] GU L 259 del 4.10.2011, pag.1 [7] GU L133 del 22.5.2008, pag. 66. [8] È possibile che l'allegato al regolamento CPC sia
ulteriormente modificato nei prossimi anni in seguito all'adozione di nuovi
atti legislativi nel settore della tutela dei consumatori. [9] Ultima pubblicazione: Elenco completo - GU C 206 del 2.09.2011
e Addendum - GU 356 del 6.12.2011. [10] GU L 59 del 4.3.2011, pag. 63. [11] GU L 57 del 2.3.2011, pag. 44. [12] Parere del GEPD del 5 maggio 2011 sulla decisione
2011/141/UE della Commissione e sulla raccomandazione 2011/136/UE della
Commissione concernente gli orientamenti per l'applicazione delle norme
relative alla protezione dei dati nel CPCS. [13] Decisione 2007/76/CE della Commissione; GU L 32 del
6.2.2007, pag. 192. [14] È opportuno sottolineare che la rete tratta unicamente le
violazioni delle norme sulla protezione degli interessi dei consumatori in una
situazione transfrontaliera e non i reclami individuali (articolo 1 e 3 del
regolamento CPC). [15] GU L 149 dell'11.6.2005, pag.22 [16] GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1. [17] Questo vale per il regolamento 261/2004 sui diritti dei
passeggeri aerei, per gli articoli da 86 a 100 della direttiva 2001/83/CE
relativa ai medicinali per uso umano e, secondo quanto indicato nelle relazioni
nazionali biennali, per gli articoli della direttiva relativi ai servizi di
media audiovisivi.