RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO concernente l’uso delle disposizioni per l’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure negli anni 2009-2010 /* COM/2012/058 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
E AL PARLAMENTO EUROPEO concernente l’uso delle
disposizioni per l’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti
risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure negli anni 2009-2010 1. Introduzione Gli Stati membri dell’Unione europea si
prestano reciprocamente assistenza in materia di recupero dei crediti derivanti
da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure, a norma della direttiva 2008/55/CE
del 26 maggio 2008[1].
Ai sensi di tale direttiva la Commissione è tenuta a presentare periodicamente
una relazione sul ricorso agli accordi di assistenza reciproca. La presente
relazione si riferisce all’assistenza in materia di recupero prestata negli
anni 2009‑2010[2].
Essa illustra inoltre le modifiche e le iniziative intraprese in tale ambito. 2. analisi dell’uso delle misure di
assistenza reciproca per il 2009-2010 Una riscossione e
un recupero efficaci delle imposte costituiscono un elemento fondamentale di un
sistema fiscale efficiente ed equo. Soprattutto in tempi in cui tutti gli Stati
membri si trovano ad affrontare problemi di bilancio, le autorità devono
adoperarsi per migliorare la riscossione e il recupero delle imposte. A tale
riguardo, l’assistenza reciproca in materia di recupero tra le autorità fiscali
dei diversi Stati membri costituisce uno strumento essenziale, che contribuisce
a proteggere gli interessi finanziari degli Stati membri e dell’Unione europea
nel suo insieme. Ciò è confermato dall’utilizzo crescente del quadro legislativo
UE relativo all’assistenza al recupero fiscale. 2.1. Incremento dell’uso delle
richieste di assistenza reciproca a livello UE Dalle statistiche fornite dagli Stati membri
emerge un aumento del numero di richieste di assistenza in base alla
normativa UE (prima colonna del grafico qui di seguito). Risulta inoltre che l’uso del quadro
legislativo UE è molto più generalizzato tra Stati membri di quanto lo sia l’impiego
di altri accordi o meccanismi di assistenza reciproca in materia di recupero.
Negli anni 2005-2010 è infatti diminuito il ricorso ad altre soluzioni di
assistenza reciproca tra Stati membri (seconda colonna del grafico
qui di seguito) (sono disponibili dati in merito all’uso di altri meccanismi di
assistenza reciproca soltanto per gli anni 2005-2010)[3]. 2.1.1. Andamento
delle richieste di informazioni 2.1.2. Andamento delle richieste di
notifica 2.1.3. Andamento delle richieste di
recupero 2.1.4. Natura dei crediti per i quali è
stata richiesta assistenza reciproca I grafici riportati qui di seguito
rappresentano la natura dei crediti in termini percentuali rispetto al loro
ammontare complessivo[4]: –
le richieste
relative a dazi doganali (e ad altri importi di cui all’articolo 2,
lettere da a) a d) della direttiva 2008/55/CE) rappresentano una piccola parte
di tutte le richieste (5% nel 2009 e 9% nel 2010); –
le richieste
riguardanti i crediti IVA (di cui all’articolo 2, lettera e), della
direttiva 2008/55/CE) non rappresentano più la maggior parte delle richieste di
recupero. Tuttavia, la loro percentuale rimane considerevole (41% nel 2009
e 26% nel 2010); –
le richieste
relative alle accise (di cui all’articolo 2, lettera f), della
direttiva 2008/55/CE) rappresentano inoltre una percentuale fluttuante di
tutte le richieste (7% nel 2009 e 21% nel 2010); –
le richieste
relative a imposte sul reddito e sul capitale (articolo 2, lettera g)
della direttiva 2008/55/CE) rappresentano la maggior parte delle richieste (47% nel 2009
e 44% nel 2010). 2.2. Aumento delle somme recuperate 2.2.1. Andamento complessivo delle
somme recuperate Le somme per le quali è stata richiesta l’assistenza
al recupero nel 2009 e nel 2010 sono diminuite notevolmente rispetto agli anni
precedenti (2003 = 100%). Tale andamento è in linea con il temporaneo calo del
numero di richieste di recupero nel 2009, ma in controtendenza con l’aumento
del numero di domande di recupero nel 2010[5]. 2.2.2. Andamento complessivo delle
somme recuperate L’andamento delle somme effettivamente
recuperate indica una tendenza all’aumento. Rispetto agli importi recuperati
nel 2003 (100%), gli importi recuperati sono aumentati a quasi l’840% nel 2009
e a quasi l’880% nel 2010. 2.2.3. Distribuzione delle somme
recuperate per conto di altri Stati membri in funzione degli anni ai quali
corrispondono le relative richieste Occorre un certo lasso di tempo prima che
vengano adottate misure di recupero e queste producano l’effetto auspicato. Ad
esempio, le somme recuperate da uno Stato membro destinatario di richieste nel 2008
riguardano solo in parte le richieste di tale anno, poiché corrispondono anche
a richieste pervenute in anni precedenti. Il grafico riportato qui di seguito
mostra, rispetto alle somme effettivamente recuperate negli anni 2005-2010, l’anno
al quale si riferiscono le richieste in questione. Dalle statistiche emerge che
circa il 90% delle somme recuperate in tali anni riguarda richieste formulate
nello stesso anno (contrassegnato nel grafico da “=”) o nei tre anni civili
precedenti (contrassegnati nel grafico da “-1” e “-3”). 2.2.4. Tasso complessivo di recupero Dalle statistiche si osserva che, nel periodo 2009-2010,
gli importi recuperati hanno continuato ad aumentare notevolmente, mentre gli
importi per i quali è stata chiesta l’assistenza al recupero sono diminuiti.
Tuttavia, ciò non consente di concludere che il tasso di recupero sia
significativamente aumentato rispetto al quadro descritto nella precedente
relazione (nella quale si osservava che il tasso di recupero complessivo per le
richieste di recupero tra gli Stati membri dell’UE poteva essere stimato
intorno al 5%). Si deve infatti tenere in conto il fatto che le misure di
recupero adottate nell’esecuzione di una richiesta pervenuta in un determinato
anno non producono tutti i loro effetti nel corso dello stesso anno (cfr. punto
2.2.3). Gli importi maggiori recuperati nel 2009 e 2010 riguardano perlopiù le
richieste inviate negli anni 2006-2008, quando l’assistenza reciproca in
materia di recupero è stata richiesta anche per importi superiori. Tuttavia, la diminuzione degli importi per i
quali è stata chiesta l’assistenza reciproca in materia di recupero nel periodo
2009-2010 può nei prossimi anni condurre ad un aumento del tasso di recupero
per tali richieste. È prevedibile che tale tasso risulterà superiore al tasso di
recupero del 6% che è stato finora ottenuto per le richieste di recupero
ricevute nel 2004[6].
Tuttavia, resta importante migliorare ulteriormente il tasso complessivo di
recupero. 3. Rafforzare la reciproca assistenza al
recupero Nella relazione precedente (documento COM(2009) 451
del 4.9.2009), la Commissione ha sottolineato che occorre adoperarsi con
particolare impegno per migliorare l’efficienza di tale assistenza e
rafforzare: –
le possibilità di fornire assistenza reciproca in
materia di recupero a norma della legislazione UE, e –
gli strumenti di recupero di cui dispongono le
autorità fiscali in virtù della loro legislazione nazionale. 3.1. Nuova legislazione UE Il 16 marzo 2010 il Consiglio ha adottato la
direttiva 2010/24/UE sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei
crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure[7]. Gli Stati membri devono
applicare questa nuova direttiva a decorrere dal 1° gennaio 2012. Le
disposizioni di attuazione della Commissione, che ha ottenuto il sostegno
unanime del comitato di recupero nella sua riunione del 3 e 4 ottobre 2011,
dovevano essere adottate entro la fine del 2011. Questa nuova direttiva rappresenta una pietra
miliare verso una più efficiente assistenza reciproca in materia di recupero. I
principali miglioramenti riguardano: –
l’adozione di un titolo uniforme che consenta l’adozione
di misure esecutive nello Stato membro adito nonché l’adozione di un modulo
standard uniforme. L’adozione di tale titolo uniforme consente di
evitare i problemi attuali e i costi di traduzione e di riconoscimento di
titoli esecutivi stranieri. Un primo tentativo di ridurre questi problemi era
stato effettuato nel 2001, quando è stata adottata la direttiva 2001/44/CE del
Consiglio[8].
In quel momento, l’obiettivo era già quello di consentire un recupero più
efficace ed efficiente dei crediti, facendo sì che lo strumento che consente il
recupero del credito venisse considerato, in linea di principio, come uno
strumento dello Stato membro interpellato. Tale approccio era in linea con gli
obiettivi in ambito civile, commerciale e penale, in conformità agli
orientamenti stabiliti dal Consiglio europeo nella riunione di Tampere
del 15 e 16 ottobre 1999, nella quale venne dichiarato che
il rafforzamento del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e
delle sentenze faciliterebbe la cooperazione tra le autorità e contribuirebbe
alla certezza del diritto nell’Unione europea[9].
All’epoca, è parso tuttavia evidente che questo principio non poteva essere
ancora pienamente applicato e la direttiva 2001/44/CE prevedeva ancora che il
titolo esecutivo per il recupero del credito potesse essere, all’occorrenza e
secondo le disposizioni in vigore nello Stato membro in cui ha sede l’autorità
adita, omologato, riconosciuto, completato o sostituito con un titolo che ne
autorizzasse l’esecuzione nel territorio di detto Stato membro. Nel quadro
della nuova direttiva, l’adozione di uno strumento uniforme da utilizzare per
le misure esecutive nello Stato membro interpellato, nonché l’adozione di un modello
standard uniforme per la notifica di strumenti e decisioni relativi al recupero
del credito, dovrebbero risolvere i problemi di riconoscimento e traduzione
degli atti emanati da un altro Stato membro. Ciò migliorerà l’efficienza dell’assistenza
reciproca in materia di recupero; –
l’estensione del campo di applicazione. L’estensione del campo di applicazione alla
totalità delle imposte e dei dazi riscossi negli Stati membri semplificherà
notevolmente il lavoro delle autorità fiscali: la stessa serie di disposizioni
può ora essere applicata a tutte le richieste di recupero fiscale. Ciò permette
alle suddette autorità di evitare le difficoltà derivanti dall’applicazione di
diversi accordi e modalità, ciascuno con diverse possibilità, condizioni,
modalità e metodi di comunicazione. Tale estensione è inoltre logica, dato che
la competitività e la neutralità fiscale del mercato interno non sono solo
pregiudicate dal mancato pagamento di tali imposte che rientrano al presente
nel campo di applicazione della direttiva 2008/55/CE. Le distorsioni delle
condizioni del mercato interno, nonché la minaccia degli interessi finanziari
dell’Unione e degli Stati membri possono anche derivare da frodi relative ad
altre imposte; –
il rafforzamento delle possibilità di chiedere
assistenza in materia di recupero. In base alle norme in vigore, l’autorità
richiedente può formulare una richiesta di recupero soltanto quando essa abbia
avviato, nello Stato membro in cui ha sede, le adeguate procedure di recupero,
e se le misure adottate non porteranno al pagamento integrale del credito
(articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/55/CE). Nella nuova
direttiva le possibilità di chiedere l’assistenza reciproca in materia di
recupero sono state ampliate. Sebbene l’autorità richiedente debba, in linea di
principio, applicare le procedure di recupero adeguate disponibili nello Stato
membro in cui ha sede prima di richiedere assistenza, un’eccezione esplicita è
prevista per le situazioni nelle quali “il ricorso a tali procedure nello Stato
membro richiedente darebbe adito a difficoltà eccessive” (articolo 11,
paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2010/24/UE). A questo proposito, è
importante ricordare che il Consiglio ha deciso di utilizzare la stessa
formulazione nell’art. 19 dell’accordo congiunto OCSE – Consiglio d’Europa sull’assistenza
amministrativa in materia fiscale. Ciò consente di concludere che questa nuova
disposizione può essere intesa nello stesso modo, il che implica che l’assistenza
al recupero possa essere richiesta se il recupero si può conseguire più
facilmente nello Stato interpellato[10].
La nuova direttiva permette così di inviare richieste di recupero in una fase
iniziale. L’esperienza mostra che quanto maggiore è l’anzianità del credito,
tanto minori sono le possibilità di recuperarlo. Avere la possibilità di
presentare richieste in una fase precoce è particolarmente importante in
situazioni di debitori fraudolenti che tentano di trasferire le loro attività e
di sottrarsi agli obblighi di pagamento. L’uso di nuovi moduli tipo di richiesta
elettronici, che integrano i nuovi strumenti uniformi e permettono la
traduzione automatica, contribuirà a facilitare il trattamento delle richieste
di assistenza. 3.2. Rafforzamento dei sistemi di
riscossione e di recupero negli Stati membri Il successo dell’assistenza reciproca in
materia di recupero dipende anche dalla solidità delle azioni di recupero
nazionali. Gli Stati membri sono alla continua ricerca di procedure di
riscossione e di recupero più efficienti. Migliorare tali procedure è una
questione fondamentale per gli Stati membri. Tuttavia, conformemente alla
raccomandazione del comitato di recupero, la Commissione creerà un gruppo di
progetto destinato ad aiutare gli Stati membri ad elaborare le migliori prassi
in questo campo. 4. Conclusioni e ulteriori iniziative Le statistiche rivelano che gli accordi di
assistenza reciproca in materia di recupero sono stati ampiamente utilizzati
nel periodo 2009-2010. L’aumento degli importi recuperati dimostra l’utilità di
tale cooperazione tra gli Stati membri. L’applicazione
della nuova legislazione UE, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dovrebbe
migliorare ulteriormente l’efficienza dell’assistenza reciproca in materia di
recupero. Inoltre, gli Stati membri devono esaminare in che misura sia
possibile migliorare la normativa, le procedure e gli strumenti nazionali in
materia di riscossione e recupero delle imposte. A tal fine, la Commissione
istituisce i gruppi di progetto Fiscalis per sviluppare raccomandazioni
sulle buone prassi in questo settore. La Commissione deve inoltre aiutare gli
Stati membri nello sviluppo di uno scambio spontaneo e automatico di
informazioni ai fini del recupero dei crediti. Sulla base delle esperienze
degli Stati membri con il nuovo quadro legislativo, la Commissione esaminerà
inoltre la necessità di intraprendere ulteriori iniziative UE volte a
migliorare l’assistenza reciproca in materia di recupero, in particolare per
quanto riguarda le misure cautelari e le situazioni di insolvenza. [1] GU L 150 del 10.6.2008, pag. 28. [2] La prima relazione (documento COM(2006) 43,
pubblicato l’8.2.2006) fornisce un riepilogo dell’assistenza reciproca al
recupero prestata nel 2003 e 2004. La seconda relazione (documento COM(2009) 451,
pubblicato il 4.9.2009) fornisce un riepilogo dell’assistenza reciproca al
recupero prestata nel 2005-2008. [3] Informazioni secondo le statistiche comunicate dagli
Stati membri interpellati. [4] Statistiche basate sulla media delle richieste ricevute
e inviate. Per il 2005, le statistiche sono basate sui dati comunicati da 17
Stati membri; per il 2006 sui dati trasmessi da 20 Stati membri; per il 2007
sui dati trasmessi da 24 Stati membri; per il 2008 sui dati trasmessi da 25
Stati membri; per il 2009 e il 2010, sui dati trasmessi da 26 Stati membri. Le richieste relative a
imposte sui premi assicurativi (articolo 2, lettera h) della direttiva 2008/55/CE)
rappresentano una piccola parte di tutte le richieste che non figurano nella
presente tabella. [5] Statistiche comunicate dagli Stati membri interpellati
per i recuperi effettuati su richiesta di altri Stati membri. [6] Va tenuto anche presente che la somma totale degli
importi indicati nelle richieste di recupero non corrisponde necessariamente
agli importi realmente dovuti; ad esempio la stessa domanda può essere oggetto
di più richieste da diversi Stati membri; o le richieste possono essere
revocate in una fase successiva, poiché gli importi sono versati
volontariamente o contestati con successo. Attualmente, le statistiche
disponibili non permettono di tener conto di tutte le situazioni. [7] GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1. [8] Direttiva 2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001,
GU L 175 del 28.6.2001, pag. 17. [9] Cfr. il progetto di programma del Consiglio di misure
relative all’attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle
decisioni in materia civile e commerciale (GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1)
e il programma del Consiglio di misure per l’attuazione del principio del
reciproco riconoscimento delle decisioni penali (GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10). [10] Cfr. la relazione esplicativa dell’accordo congiunto OCSE
– Consiglio d’Europa sull’assistenza amministrativa in materia fiscale, punto 204:
“(…), ad esempio, (…) in caso di assistenza al recupero, per il sequestro di
certi beni occorrono lunghe procedure nello Stato richiedente, mentre altri
beni possono essere confiscati più facilmente nello Stato interpellato.”