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LIBRO BIANCO Un’agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili /* COM/2012/055 final */


LIBRO BIANCO

Un’agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Introduzione

L’invecchiamento della popolazione rappresenta uno dei principali problemi dei sistemi pensionistici in tutti gli Stati membri. Se uomini e donne, che vivono più a lungo, non restano anche in attività più a lungo e non risparmiano in misura maggiore per la pensione, l’adeguatezza delle pensioni non potrà essere garantita: l’aumento previsto delle spese si rivelerà, infatti, insostenibile. Entro il 2060, la speranza di vita alla nascita dovrebbe aumentare, rispetto al 2010, di 7,9 anni nei maschi e di 6,5 anni nelle femmine. E non è un problema lontano: è incombente, perché i figli del baby boom vanno in pensione e la popolazione attiva europea comincia a ridursi. Ciò significa che le persone di età superiore a 60 anni aumentano ogni anno di circa 2 milioni, quasi il doppio cioè rispetto alla fine degli anni ’90 e all’inizio del decennio successivo. Al contrario, il numero di persone in età lavorativa primaria (20-59) si ridurrà ogni anno nei prossimi decenni (figura 1).

Figura 1 Variazione della popolazione rispetto all’anno precedente, UE-27, 1996-2061

Fonte: Europop 2010 e demo_pjangroup.

L’effetto sommato dell’aumento della longevità e del raggiungimento dell’età pensionabile dei protagonisti del baby boom avrà profonde conseguenze economiche e finanziarie nell’UE, ridurrà il potenziale di crescita economica e aumenterà la pressione sulle finanze pubbliche.

L’attuale crisi economica e finanziaria non farà che aggravare queste prospettive. Crescita economica fiacca, deficit di bilancio e oneri per il debito pubblico, instabilità finanziaria e bassa occupazione hanno reso più difficile il mantenimento degli impegni che tutti i regimi pensionistici basati su riserve contabili si sono assunti. I regimi pensionistici a ripartizione risentono negativamente della riduzione dell’occupazione e accusano una diminuzione dei contributi. Nei regimi a capitalizzazione diminuiscono il valore degli attivi e i rendimenti.

Diventa quindi più che mai urgente sviluppare e attuare strategie globali per adeguare i regimi pensionistici all’andamento della contingenza economica e demografica. Si tratta di problemi enormi, ma risolvibili se vengono attuate politiche adeguate. Una riforma dei regimi pensionistici e delle pratiche di pensionamento è essenziale per migliorare le prospettive di crescita europee e è assolutamente urgente in alcuni paesi nell’ambito delle iniziative in corso tese a ristabilire la fiducia nelle finanze pubbliche.

Poiché economie e società dei vari Stati membri sono sempre più integrate tra loro, il successo o l’insuccesso delle politiche e delle riforme pensionistiche nazionali avranno ripercussioni sempre più forti oltre i confini nazionali, soprattutto in seno all’Unione economica e monetaria. L’importanza centrale che hanno le pensioni per il successo economico e sociale dell’Europa e il rischio crescente di ricadute transfrontaliere delle politiche pensionistiche nazionali, mostrano come le pensioni divengano sempre più una questione di interesse comune nell’UE. Di fatto, il successo delle riforme pensionistiche negli Stati membri è un fattore determinante per il buon funzionamento dell’Unione economica e monetaria e misurerà la capacità dell’UE di conseguire almeno 2 dei 5 obiettivi della strategia Europa 2020: di portare cioè il tasso di occupazione al 75% e di ridurre di almeno 20 milioni il numero delle persone a rischio povertà.

Il presente Libro bianco riflette preoccupazioni da tutti sentite per i problemi dei nostri regimi pensionistici e delinea un programma per garantire pensioni adeguate e sostenibili a lungo termine, cercando di ampliare la partecipazione di uomini e donne all’attività professionale per tutto l’arco della vita e di rendere sicuro il risparmio destinato alle pensioni complementari. Esso suggerisce di proiettare a livello europeo orientamenti e iniziative che permettano alla UE di sostenere i responsabili nazionali nello sforzo di affrontare le riforme, soprattutto quelle sottolineate nelle Analisi annuali della crescita 2011 e 2012 e precisate nelle raccomandazioni specifiche per paese del 2011.

Questo Libro bianco riflette anche i risultati della vasta consultazione lanciata con il Libro verde dal titolo Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa.[1] Hanno risposto all’appello di quel documento numerose parti interessate, il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni; tutti si attendono che le questioni legate alle pensioni siano affrontate a livello UE in modo globale e coordinato.

2. Le sfide attuali rappresentate dalle pensioni

Sostenibilità e adeguatezza dei regimi pensionistici dipendono dalla misura in cui in esse si integrano contributi, imposte e risparmio effettuati dalle persone occupate. Modalità di finanziamento, condizioni di ammissibilità e condizioni del mercato del lavoro devono essere calibrate in modo da ottenere un equilibrio tra contributi e diritti acquisiti e tra numero di dipendenti in attività che versano contributi e numero di pensionati beneficiari.

2.1. Garantire la sostenibilità finanziaria dei regimi pensionistici

Le pensioni rappresentano una parte assai ampia e in aumento della spesa pubblica: in media, attualmente, oltre il 10% del PIL e probabilmente il 12,5% nel 2060, Nell’UE in generale[2]. Ma con una spesa per le pensioni pubbliche compresa oggi tra il 6% del PIL in Irlanda e il 15% in Italia, i paesi si trovano in situazioni piuttosto diverse pur affrontando problemi demografici simili.

Negli ultimi 10 anni, sono avvenuti grandi progressi nella riforma dei regimi pensionistici. La maggior parte degli Stati membri ha modificato i regimi pensionistici conferendo loro basi più sostenibili e per resistere ai cambiamenti demografici previsti. Ciò è avvenuto con riforme in cui i parametri dei regimi venivano resi coerenti con la sostenibilità di bilancio, o con riforme strutturali in cui i regimi non si basavano più sulle prestazioni (defined benefit schemes - DB) ma sui contributi (defined contribution schemes - DC), oppure istituendo pilastri a capitalizzazione obbligatoria.

In molti casi tuttavia occorrono ulteriori riforme mentre la crisi economica e finanziaria ha reso più difficile affrontare i mutamenti demografici, evidenziando nuove lacune in alcuni regimi pensionistici. Perciò, in molti Stati membri, sarà inevitabile effettuare aggiustamenti sul lato della spesa nonché grandi sforzi per aumentare i tassi di occupazione e la produttività. Dovrà essere messa in atto in modo rigoroso una strategia di bilancio credibile, allineata al quadro di bilancio del Patto di stabilità e di crescita, che tenga nel debito conto il costo netto dell’attuazione di una riforma delle pensioni. Riguardo al problema dell’invecchiamento della popolazione, il Consiglio europeo di Stoccolma ha definito nel 2001 una strategia articolata in 3 obiettivi: (i) riduzione del debito pubblico, (ii) aumento dell’occupazione, soprattutto dei lavoratori più anziani, e della produttività e (iii) riforma dei sistemi di sicurezza sociale. Di recente, questa strategia a 3 livelli che affronta l’invecchiamento della popolazione è stata arricchita nel quadro della strategia Europa 2020, mentre il Libro verde del 2010 sulle pensioni ha avviato un dibattito per un approccio globale al problema dell’adeguatezza, sostenibilità e sicurezza dei redditi da pensione.

2.2. Mantenere l’adeguatezza delle prestazioni pensionistiche

Le pensioni, in gran parte erogate da regimi pubblici, sono la principale fonte di reddito degli anziani in Europa, che rappresentano una parte significativa e crescente della popolazione UE (120 milioni, pari al 24%). Il fine infatti dei regimi pensionistici è quello di fornire un reddito adeguato che consenta agli anziani un tenore di vita dignitoso e un’indipendenza economica: obiettivo che, in linea generale, è stato raggiunto in tutta l’UE, pur con profondi divari. Le persone di età superiore a 65 anni hanno un reddito pari a quasi il 94% di quello medio della popolazione totale[3], ma il 22% circa delle donne di età superiore a 75 anni cade al di sotto della soglia del rischio di povertà[4].

Anche se le recenti riforme delle pensioni pubbliche hanno teso a migliorare o mantenere la loro capacità di protezione dalla povertà, in futuro la maggior parte di esse provocherà una diminuzione dei tassi di sostituzione (pensioni rispetto ai redditi precedenti) (figura 2).

Figura 2: Proiezione dell’andamento dei tassi di sostituzione dei regimi pensionistici obbligatori e complementari tra il 2008 e 2048 (in punti percentuali)

Fonte: Studio del sottogruppo “Indicatori” (SGI) del Comitato per la protezione sociale sui tassi teorici di sostituzione 2008-2048

La prevista riduzione del tasso di sostituzione si fonda sul presupposto che l’età pensionabile non cambi. Prolungare la vita attiva può aiutare a mantenere o addirittura ad aumentare il livello dei futuri tassi di sostituzione. Tale effetto è illustrato dalla figura 3, che compara i tassi di sostituzione lordi percepiti da persone che vanno in pensione oggi a 65 anni dopo 40 anni di attività, ai tassi di sostituzione di persone che in futuro vanno in pensione a un’età superiore (67 anni, 42 anni d’attività, tutti gli altri elementi presupposti per analogia) (figura 3).

Figura 3: proiezione dell’impatto di un prolungamento dell’attività professionale sulla variazione dei tassi di sostituzione tra il 2008 e il 2048

Fonte: Studio del sottogruppo “Indicatori” (SGI) tassi teorici di sostituzione 2008 – 2048

Anche il risparmio a fini pensionistici complementari aiuterà a garantire in futuro adeguati tassi di sostituzione[5]. Alcuni paesi hanno provveduto a integrare i loro regimi pensionistici a ripartizione con regimi privati a costituzione di riserve, ma in molti Stati membri esistono ancora spazi per sviluppare ulteriormente le opportunità di risparmio pensionistico complementare. Occorrerebbe, tuttavia, che i regimi di pensione finanziati privatamente fossero più sicuri, avessero un miglior rapporto costi/efficacia e fossero più compatibili con la mobilità di un mercato del lavoro flessibile.

In alcuni paesi la crisi ha chiaramente evidenziato che occorre migliorare la capacità di regimi pensionistici di ridurre i rischi e assorbire gli shock. La recessione, e il conseguente deterioramento delle finanze pubbliche, hanno rivelato anche alcuni punti deboli nel modo con cui alcuni Stati membri avevano cercato di mettere in atto regimi pensionistici privati obbligatori.

2.3. Aumentare la partecipazione al mercato del lavoro delle donne e dei lavoratori più anziani

Il problema dell’invecchiamento della popolazione è spesso illustrato con il raddoppio dell’indice di dipendenza dagli anziani (rapporto tra popolazione di età superiore a 65 anni e popolazione tra i 15 e i 64 anni) dal 26% nel 2010 al 50% nel 2050. Ma il vero problema è l’indice di dipendenza economica, definito come percentuale dei disoccupati e dei pensionati sugli occupati. Se, nel campo dell’occupazione, l’Europa raggiunge l’obiettivo della strategia Europa 2020 di un tasso di occupazione del 75% nella popolazione di età compresa tra 15 e 64 anni e fa ulteriori passi avanti nel periodo 2020-2050, l’indice di dipendenza economica aumenterà solo dall’attuale livello pari al 65% al 79% nel 2050[6].

Molti paesi dovranno darsi da fare per migliorare la futura adeguatezza e sostenibilità dei rispettivi regimi pensionistici e aumentare i tassi di occupazione, non solo nei gruppi di età più avanzata ma anche nei gruppi con tassi di occupazione inferiori (donne, immigrati, giovani). Raggiungere l’obiettivo fissato dalla UE per l’occupazione o raggiungere i paesi più efficienti potrà quasi neutralizzare l’effetto dell’invecchiamento della popolazione sul peso relativo delle pensioni sul PIL.

I regimi pensionistici influenzano il comportamento nei confronti della pensione e quindi l’offerta di manodopera e il tasso di dipendenza economica. Parametri essenziali sono le età alle quali si viene ammessi al pensionamento normale e a quello anticipato. Attualmente, si trascorre in pensione circa un terzo della vita adulta e, a politiche invariate, questa percentuale aumenterà per il futuro aumento della speranza di vita. Inoltre, le possibilità di prepensionamento hanno fatto sì, nel 2010, che i tassi di occupazione nella UE dei lavoratori anziani (55-64 anni) fossero inferiori al 50%. Ma questa cifra aggregata per la UE nasconde grandi differenze tra gli Stati membri che vanno dal 33% di Malta al 74% della Svezia (v. figura 4). Inoltre, i tassi di occupazione delle donne anziane (41%) sono notevolmente inferiori a quelli degli uomini (59%).

La tendenza al prepensionamento degli ultimi decenni si è tuttavia invertita. Il tasso di occupazione della fascia di età tra 55 e 64 anni è aumentato (UE-27) dal 37,5% nel 2001 al 46,3% nel 2010. Inoltre, riforme dei regimi pensionistici già approvate negli Stati membri, anche se spesso in attesa della loro progressiva introduzione, potranno dar luogo ad aumenti significativi dei tassi di partecipazione dei lavoratori anziani. Ma occorre fare di più. Il tasso di attività è attualmente ancora troppo basso nelle classi di età appena al di sotto dell’età pensionabile e i progressi troppo limitati. Un’età pensionabile fissa combinata a opzioni che facilitano i prepensionamenti aumenteranno lo squilibrio tra gli anni di attività e quelli trascorsi in pensione. Riformare i regimi pensionistici per aumentare il tasso di partecipazione al mercato del lavoro sarà cruciale al fine di rafforzare la crescita economica e dare solide basi a pensioni adeguate e sostenibili.

Il successo di riforme tese ad aumentare l’età del pensionamento (compresa l’eliminazione dei prepensionamenti) dipende tuttavia da migliori opportunità per uomini e donne anziani di restare sul mercato del lavoro. Ciò comporta adeguamento dei luoghi di lavoro e dell’organizzazione del lavoro, promozione dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, politiche efficienti capaci di conciliare lavoro, vita privata e familiare, misure per sostenere un invecchiamento sano, lotta alle disuguaglianze di genere e alle discriminazioni basate sull’età. Inoltre, riforme siffatte saranno accettate politicamente se verranno percepite come giuste. Ciò impone di tener conto del fatto che la capacità di lavoro, e di trovarlo, è molto diversa da una persona all’altra e che la speranza di vita e lo stato di salute a 60 o a 65 anni tende a essere inferiore per lavoratori manuali che hanno iniziato a lavorare in giovane età.

Figura 4: tassi di occupazione dei lavoratori più anziani (55-64 anni) negli Stati membri della UE nel 2010

Fonte: ESTAT

2.4. Il ruolo degli Stati membri e dell’UE nelle pensioni

Gli Stati membri sono i responsabili primi della struttura dei loro regimi pensionistici. Tuttavia, il trattato sul funzionamento dell’Unione europea assegna alla UE il compito di sostenere e integrare le attività degli Stati membri nel campo della protezione sociale (articolo 153) e di tenere conto di un’adeguata protezione sociale quando essa definisce e attua le proprie politiche (articolo 9).

Molte competenze e iniziative politiche della UE riguardano le politiche che reggono i regimi pensionistici nazionali. Finora, l’UE ha affrontato questioni assai specifiche relative alle pensioni in modo piuttosto frammentato: eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle persone, definire in che modo enti pensionistici privati possano beneficiare del mercato interno, promuovere la parità fra i sessi, lottare contro le discriminazioni e monitorare la sostenibilità di bilancio. Data l’entità e le reciproche interconnessioni tra le problematiche macroeconomiche, sociali e occupazionali nel campo delle pensioni, è necessario avvalersi di un approccio più globale.

L’UE dispone di una vasta gamma di strumenti strategici per aiutare gli Stati membri a ottenere pensioni adeguate e sostenibili. Nel Libro verde sulle pensioni del 2010, la Commissione sottolineava l’importanza di affrontare in modo organico le pensioni e di ottimizzare gli aspetti di reciproca influenza fra i vari settori. La strategia Europa 2020 che potenzia l’assetto gestionale dell’economia a livello europeo, fornisce un quadro più solido per esaminare attentamente i sistemi pensionistici. Tale strategia riconosce che le pensioni, che danno un sostegno fondamentale a moltissimi cittadini della UE, sono una delle principali voci della spesa pubblica e rappresentano quindi una questione che interessa collettivamente tutti gli Stati membri. Al dibattito sul modo per ottenere pensioni adeguate, sostenibili e sicure devono poter partecipare non solo i governi degli Stati membri (che già collaborano tra loro soprattutto attraverso il Comitato per la protezione sociale, nel Comitato del programma statistico - CPS, il Comitato per la politica economica – CPE e il comitato per l’occupazione –EMCO) ma anche parti interessate non governative.

Questo Libro bianco, nel rispetto delle competenze degli Stati membri, mira ad adeguare gli strumenti della politica comunitaria e a sostenere con decisione gli sforzi degli Stati membri per riformare le pensioni e propone iniziative, che si rafforzano a vicenda, che vanno dagli incentivi finanziari al coordinamento delle politiche e al monitoraggio dei progressi verso gli obiettivi comuni del quadro integrato e globale di Europa 2020.

3. La necessità di riformare le pensioni

Il problema delle politiche pensionistiche è creare un sistema, sostenibile dal punto di vista finanziario, capace di cogliere l’obiettivo fondamentale dei regimi pensionistici, quello cioè di conseguire redditi da pensione che consentano agli anziani di avere un tenore di vita dignitoso e l’indipendenza economica.

Dalle analisi annuali della crescita (Annual Growth Surveys - AGS), effettuate dalla Commissione nel 2011[7] e nel 2012[8], sono emersi tratti essenziali di riforma delle pensioni tali da contribuire a un consolidamento budgetario compatibile con la crescita e da garantire pensioni adeguate e sostenibili. Per cogliere tali obiettivi, l’analisi sottolineava l’importanza di trovare un equilibrio tra anni di attività e anni di pensione e di promuovere il risparmio a fini di pensioni complementari. Più specificamente, la Commissione raccomandava di:

(a)          allineare l’età pensionabile all’aumento della speranza di vita;

(b)          limitare l’accesso ai regimi di prepensionamento e altri percorsi di uscita anticipata;

(c)          incentivare il prolungamento della vita lavorativa migliorando l’accesso all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, adeguando i posti di lavoro a una manodopera più differenziata, creando opportunità di lavoro per lavoratori anziani e favorendo un invecchiamento attivo e sano;

(d)          equiparare l’età pensionabile delle donne a quella degli uomini; nonché

(e)          sostenere lo sviluppo del risparmio a fini di pensioni complementari per migliorare i redditi dei pensionati.

Riforme coerenti delle pensioni, ispirate a questi principi contribuiranno a rendere i regimi pensionistici più sostenibili e gli Stati membri potranno offrire ai loro cittadini anziani livelli di reddito adeguati anche in contesti demografici molto meno favorevoli.

Progressi significativi nella riforma della sicurezza sociale, ispirati alle raccomandazioni delle Analisi annuali della crescita (Annual Growth Surveys – AGS) sono avvenuti in vari paesi (di recente nella Repubblica Ceca, Grecia, Spagna e Italia; v. allegato 3 per le recenti riforme delle pensioni). Ciononostante, occorrono iniziative politiche più incisive, e occorrono subito. Qui di seguito, vengono delineati gli elementi necessari per il buon esito di riforme conformi all’AGS.

3.1. Equilibrio tra periodi di attività professionale e di pensionamento 3.1.1. Collegare età pensionabile e aumento della speranza di vita

Le raccomandazioni sulle pensioni, specifiche per paese, adottate nel luglio 2011 sottolineano con forza la necessità di mantenere più a lungo i lavoratori anziani sul mercato del lavoro, soprattutto innalzando l’età pensionabile e collegandola all’aumento della speranza di vita. In primo luogo, innalzare l’età pensionabile effettiva compensa, in parte, il già avvenuto aumento della longevità, di cui non si è ancora tenuto conto nei calcoli per le pensioni. Collegare l’età pensionabile alla speranza di vita può poi contribuire a stabilizzare l’equilibrio fra anni in attività professionale e anni di pensionamento: un aspetto di fondamentale importanza per la future sostenibilità. Una serie di simulazioni illustrate dalla Commissione nella sua relazione sulla sostenibilità del 2009, indicano che aumentare l’età pensionabile come risultato dell’aumento della speranza di vita potrà dar luogo a risparmi di bilancio pari a più della metà dell’aumento della spesa pensionistica dei prossimi 50 anni[9].

Alcuni Stati membri cercano di ritardare il momento del pensionamento aumentando il numero di contributi annuali necessari per ottenere una pensione massima (Francia) o collegandolo all’aumento della speranza di vita (Repubblica ceca, Grecia, Italia). Altri collegano il livello delle prestazioni pensionistiche all’aumento della speranza di vita (Portogallo), mentre alcuni fanno dipendere i livelli delle prestazioni dall’equilibrio finanziario del regime pensionistico (Germania, Svezia), su cui peseranno i mutamenti demografici e l’aumento della speranza di vita. La maggior parte degli Stati membri offrono la possibilità di maturare una pensione più elevata prolungando il periodo di attività professionale; gli interessati compensano così la riduzione del valore della pensione a una determinata età di pensionamento e lo mantengono su livelli adeguati.

Aumentare l’età effettiva del pensionamento non significa favorire l’interesse dei giovani a detrimento di quello degli anziani ma trovare un giusto equilibrio tra i due. Continuare l’attività per un certo numero di anni di vita non significa privare gli anziani della loro meritata pensione a profitto dei giovani. Né significa che i lavoratori anziani occupino posti di lavoro che altrimenti potrebbero essere occupati da lavoratori più giovani. Gli Stati membri infatti con i più elevati tassi di occupazione per i lavoratori anziani possono esibire anche i tassi di disoccupazione giovanile più bassi. Sul lungo periodo, il numero dei posti di lavoro non è fisso ma dipende soprattutto dall’offerta di lavoratori qualificati, motore essenziale della crescita economica. La disponibilità crescente di lavoratori anziani specializzati aumenta il potenziale di crescita dell’Europa e crea quindi maggiori opportunità di lavoro e migliori condizioni di vita per giovani e anziani. L’offerta di migliori opportunità a persone di tutte le età sarà l’aspetto centrale dell’Anno europeo 2012 dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra generazioni.

3.1.2. Limitare l’accesso al pensionamento anticipato

Riforme delle pensioni tese a prolungare la permanenza sul mercato del lavoro devono inoltre rimuovere possibilità ingiustificate di prepensionamento applicabili a tutti i lavoratori dipendenti o a professioni specifiche.

In alcuni Stati membri, il regime pensionistico statutario consente a persone con periodi contributivi completi di andare in pensione prima della normale età pensionabile (Austria, Belgio, Francia, Lussemburgo). Le riforme delle pensioni non devono perciò guardare solo all’aumento dell’età pensionabile, ma anche all’eventuale durata dei periodi contributivi: anch’essi devono riflettere l’aumento della speranza di vita. Tener conto dei periodi contributivi (anche se la loro durata aumenta con la speranza di vita) favorisce l’equità dei regimi pensionistici verso le persone che hanno iniziato presto la loro attività (di solito, lavoratori non qualificati con speranza di vita spesso bassa e peggiori condizioni di salute).

Gli Stati membri riformano i rispettivi regimi di prepensionamento in modi diversi. Ai datori di lavoro può essere chiesto di sostenere tutti o almeno una parte notevole dei costi di prepensionamento. Ai lavoratori che esercitano lavori particolarmente difficili o pericolosi possono essere offerte alternative al prepensionamento, come determinate forme di mobilità. In alcuni Stati membri, sono stati irrigiditi i requisiti di ammissibilità: ad esempio, aumentando l’età. Altri paesi riducono anche i livelli delle prestazioni erogate da regimi speciali, o li chiudono. Ogniqualvolta si eliminano possibilità di prepensionamento, è importante che gli interessati possano lavorare più a lungo o, se ciò non fosse possibile, che possano beneficiare di un reddito sicuro adeguato.

3.1.3. Favorire il prolungamento della vita lavorativa

È impossibile eliminare i regimi di prepensionamento e innalzare l’età pensionabile senza varare provvedimenti che allunghino la permanenza delle persone sul mercato del lavoro basati su opportune misure sanitarie, di organizzazione del lavoro e a favore dell’occupazione. In caso contrario, se riforme miranti all’età pensionabile faranno ingrossare il numero di persone dipendenti da altri tipi di prestazioni (come disoccupazione, invalidità, assistenza sociale) l’impatto sulle finanze pubbliche sarà molto meno benefico. In tal caso, i bilanci pubblici risparmieranno solo perché i lavoratori anziani riceveranno pensioni ridotte per non poter rimanere attivi fino alla normale età di pensionamento. Ciò comporterà maggiori rischi di povertà in età avanzata.

Per garantire l’adeguatezza futura e la sostenibilità delle pensioni occorrerà un autentico dialogo in seno agli Stati membri, che raccolga governi, parti sociali e altre parti interessate, che concordino su politiche tese a prolungare la permanenza nel mercato del lavoro ma mantengano la solidarietà con chi ne sia espulso. Occorrerà inoltre spiegare che, aumentando la speranza di vita, lavorare più a lungo non implica godere di un numero minore di anni di pensione.

Un fattore di grande importanza è lo stato di salute delle persone prossime all’età pensionabile perché influenza la loro capacità e disponibilità di continuare a lavorare e ciò ha un impatto sul mercato del lavoro. Investire nella prevenzione delle malattie, nella promozione di un invecchiamento attivo e salutare e in cure sanitarie più efficaci saranno aspetti centrali dello sforzo per conservare e sviluppare una manodopera produttiva e in buona salute, capace di lavorare più a lungo.            Ulteriori misure comprenderanno la revisione di età obbligatorie per andare in pensione che sono ingiustificate, la promozione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, l’accesso alla formazione continua, l’adattamento del posto di lavoro alle esigenze dei lavoratori più anziani e lo sviluppo di possibili accordi di flessibilità, che combinino, ad esempio, lavoro a tempo parziale e pensione parziale. Si può anche pensare a “seconde carriere” e a posti di lavoro di “fine carriera”. Sarà anche importante eliminare i disincentivi all’occupazione e al prolungamento della vita lavorativa degli uomini e delle donne, insiti nei regimi fiscali, previdenziali e retributivi. Date le grandi differenze del tasso di occupazione femminile rispetto a quello maschile nella fascia di età tra i 55 e i 64 anni, tutte le iniziative dovranno prestare particolare attenzione agli aspetti di genere del prolungamento della vita lavorativa e dell’invecchiamento attivo e occorrerà adottare misure capaci di conciliare lavoro e responsabilità familiari e di ridurre i divari tra uomini e donne sul piano dell’occupazione e della retribuzione. Il Fondo sociale europeo (FSE) può avere un ruolo importante per rafforzare la capacità dei politici, dei datori di lavoro e dei lavoratori di eliminare gli ostacoli che si frappongono al lavoro femminile e al prolungamento della vita attiva e di favorire i passi necessari a promuovere l’occupabilità dei lavoratori anziani di entrambi i sessi.

3.1.4. Colmare il divario tra uomini e donne nel campo delle pensioni

13 Stati membri avevano, ancora nel 2009, un’età pensionabile per le donne inferiore a quella degli uomini. In base tuttavia a normative attualmente in vigore, 18 Stati membri eguaglieranno l’età pensionabile entro il 2020. 5 Stati membri hanno piani a più lunga scadenza per equiparare le età pensionabili e solo 4 su 27 Stati membri non hanno alcuna normativa vigente in questo senso (v. allegato 3 per i dettagli specifici per paese). Far sì che l’età pensionabile sia, per uomini e donne, identica, contribuisce in modo decisivo al miglioramento della partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori anziani nonché al miglioramento del reddito delle donne: essa va dunque attuata senza indugi.

Questa parificazione dell’età pensionabile va valutata nel più ampio contesto delle disparità tra i sessi che, riguardo alle pensioni, sono dovute a differenze tra uomini e donne in termini di occupazione, di retribuzione, di contributi nonché di interruzione della carriera o del lavoro a tempo parziale per poter accudire terzi. La persistenza di disuguaglianze tra i sessi sul mercato del lavoro fa sì che i diritti pensionistici della donne siano scarsi. Per affrontare l’adeguatezza e la sostenibilità delle pensioni occorre quindi un mix di politiche sulle pensioni e sull’occupazione che affronti il problema delle differenze di reddito tra i sessi nel campo delle pensioni. Sono necessarie soluzioni più efficaci, lontane dalla presunzione che esistano ruoli specifici per i 2 sessi; un esempio potrebbero essere una sorta di “crediti” d’assistenza, rilasciati sia a uomini che a donne, che salvaguardino la sostenibilità dei regimi pensionistici e facilitino il ritorno al lavoro.

Affrontare le disuguaglianze tra i sessi, per esempio conciliando vita privata e professionale, può avere anche vantaggi indiretti a lungo termine per i regimi pensionistici perché semplifica la fondazione delle famiglie, il che fa aumentare i tassi di natalità e riduce il declino a lungo termine della popolazione in età lavorativa.

3.2. Sviluppare il risparmio destinato alle pensioni complementari private

Il risparmio destinato alle pensioni complementari deve svolgere un ruolo di maggior rilievo nel garantire la futura adeguatezza delle pensioni: ciò significa che gli Stati membri devono risolvere i problemi legati alla redditività, alla sicurezza e alla più equa accessibilità a tale tipo di regimi. Imposte, altri incentivi finanziari, ma anche contrattazioni collettive hanno un ruolo importante in tale contesto. Si tratta di strumenti usati in vari modi in tutta l’UE, il che lascia ampi spazi all’apprendimento reciproco. Affrontare gli aspetti legati alla parità dei sessi è anche essenziale per evitare che le attuali disparità di genere si amplino ulteriormente: le donne infatti hanno meno opportunità degli uomini di formare risparmio da destinare a pensioni complementari.

La crisi ha messo in luce la vulnerabilità dei regimi pensionistici a capitalizzazione di fronte alle crisi finanziarie e al rallentamento dell’attività economica e ha anche reso necessario rivedere norme e strutture dei vari regimi per migliorare la sicurezza delle pensioni private. L’UE, che ha competenze legislative in questo campo, ha già varato 2 strumenti: la direttiva relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro[10] e la direttiva relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP)[11] La consultazione avviata dal Libro verde ha confermato che il mercato unico è uno strumento essenziale per sostenere l’adeguatezza e la sostenibilità budgetaria delle pensioni. Esiste un vasto potenziale inutilizzato grazie al quale si potrebbero ottenere ulteriori miglioramenti di efficienza grazie a economie di scala, diversificazioni dei rischi e innovazione. L’UE può rafforzare, in seno ai sistemi generali di pensionamento degli Stati membri, il quadro grazie al quale essa sostiene i regimi pensionistici professionali e contribuisce a ridurre il costo delle pensioni. La direttiva EPAP sarà perciò rivista con l’obiettivo di agevolare agli EPAP le attività transfrontaliere e di modernizzare i controlli su di essi. È anche necessario migliorare la qualità dei prodotti finanziari di risparmio per pensioni individuali non legate all’occupazione, come i regimi del terzo pilastro e altri prodotti finanziari usati per integrare i redditi degli anziani. Per ottenere la fiducia dei lavoratori e degli investitori nei prodotti finanziari di risparmio a fini pensionistici, occorre infine migliorare l’informazione e la protezione dei consumatori.

Un ricorso massiccio alle pensioni integrative può causare la perdita di percentuali significative dei propri diritti a pensione a chi si trasferisca oltreconfine. I loro diritti legali di sicurezza sociale sono garantiti dalla legislazione UE (come il regolamento (CE) n. 883/2004[12]) ma i regimi privati esulano dal campo di applicazione di tale regolamento. È quindi importante far sì che i regimi pensionistici complementari non ostacolino la mobilità professionale e la flessibilità del mercato del lavoro, che possono contribuire direttamente a rafforzare la crescita economica della UE.

I cittadini che lavorano in un altro Stato membro non solo devono mantenere i diritti pensionistici maturati oltreconfine ma devono anche avere un quadro chiaro dei diritti maturati in seno a regimi pensionistici statutari e professionali. Ciò può avvenire istituendo nell’UE servizi di ricostruzione delle pensioni simili a quelli già esistenti in alcuni Stati membri. Tali servizi possono fornire ai cittadini informazioni precise e aggiornate sui diritti pensionistici, nonché proiezioni di quanto percepiranno dopo il pensionamento dai regimi obbligatori e professionali. Essi possono così dimostrare i vantaggi di prolungare l’attività professionale e di risparmiare a fini di pensioni integrative in modo da mantenere un reddito adeguato dopo il pensionamento. Armonizzate le caratteristiche principali, i servizi di ricostruzione nazionali si potrebbero raccogliere in un sistema di servizi a livello UE.

4. Diffusione degli strumenti UE

Poiché le pensioni da oggetto di politiche nazionali divengono sempre più materia di interesse collettivo, è logico che diventi sempre più importante il ruolo della UE nell’aiutare gli Stati membri a cogliere gli obiettivi di pensioni adeguate e sostenibili.

L’UE può intervenire con numerosi strumenti per promuovere pensioni adeguate, sicure e sostenibili ma è chiaro che la responsabilità principale per raggiungere tali obiettivi spetti agli Stati membri.

Legislazione: L’UE non può legiferare in merito alla struttura dei sistemi pensionistici in quanto tali negli Stati membri, ma può farlo su questioni relative al funzionamento del mercato interno (libera circolazione delle persone, libera prestazione di servizi, tutela dei consumatori), di lotta alle discriminazioni (soprattutto di genere e d’età) e di tutela dei diritti dei lavoratori. Sui regimi pensionistici degli Stati membri esistono già numerosi regolamenti e direttive. La UE può inoltre promuovere norme non vincolanti (soft law) come codici di buone pratiche.

Finanziamento: La UE può mobilizzare fondi per conseguire determinati obiettivi politici legati alle pensioni. In tal senso, il Fondo sociale europeo è di gran lunga il più importante strumento europeo che possa essere usato per promuovere l’occupabilità e le opportunità di lavoro per i lavoratori anziani. In alcuni settori come la politica sociale e per l’occupazione (PROGRESS), la sanità pubblica e l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita esistono vari, agili strumenti di finanziamento, da usare per sostenere lo sviluppo di politiche nuove negli Stati membri, soprattutto con l’apprendimento reciproco.

Coordinamento delle politiche: La strategia Europa 2020 presuppone politiche nazionali più coordinate nell’ambito del semestre europeo, nonché il ricorso allo strumento delle raccomandazioni specifiche per paese. Questo processo è fiancheggiato da comitati a carattere politico (tra cui CPE, CPS ed EMCO), che esaminano in dettaglio problemi specifici connessi all’adeguatezza e sostenibilità delle pensioni nonché alla promozione del prolungamento della vita lavorativa.

Questo Libro bianco presenta una serie completa di iniziative da adottare a livello UE a sostegno delle riforme pensionistiche nazionali. Esse affrontano i 2 principali settori di riforma riconosciuti nell’analisi annuale della crescita (Annual Growth Survey - AGS), ossia l’equilibrio tra vita professionale e durata del pensionamento e sviluppo del risparmio destinato alle pensioni complementari private. Il Libro bianco mira inoltre a garantire che il processo organico avviato dal Libro Verde continui, grazie a un migliore coordinamento e a strumenti di monitoraggio. L’allegato 1 elenca alcune iniziative specifiche, per esempio nel campo della trasferibilità, della revisione degli EPAP o alcune misure che permettano di prolungare la permanenza sul mercato del lavoro. Il presente Libro bianco rappresenta quindi una solida base su cui costruire una fruttuosa collaborazione con gli Stati membri, il Parlamento europeo e le parti sociali.

5. Conclusione

Molti dei sistemi pensionistici in tutta l’UE devono, sia pure in misura diversa, sapersi riformare se vogliono continuare a fornire pensioni adeguate e, in prospettiva, durevoli. Ciò è stato ribadito nell’AGS 2011 della Commissione e tradotto in raccomandazioni specifiche per paese sulle pensioni inviate alla maggior parte degli Stati membri. L’AGS 2012 della Commissione, ha dal canto suo sottolineato la necessità di ampie riforme dei sistemi pensionistici, fiancheggiate da interventi sul mercato del lavoro tesi a prolungare l’attività professionale di uomini e donne. A sostegno di queste raccomandazioni, questo Libro bianco illustra una strategia che garantisca pensioni adeguate, sostenibili e sicure per i prossimi decenni. È indubbio che si dovranno affrontare problemi enormi, legati ai mutamenti demografici e alla sostenibilità delle finanze pubbliche, ma è vero anche che, per farlo, esistono metodi validi.

L’attuale crisi del debito sovrano conferma quanto sia importante per la UE nel suo insieme che ogni singolo Stato membro abbia successo nel riformare il proprio sistema pensionistico. La riforma delle pensioni deve continuare a essere attentamente esaminata nel contesto della strategia Europa 2020. Occorre un approccio europeo per affrontare i problemi dei regimi pensionistici, come sollecitano le conseguenti conclusioni del Consiglio europeo che auspicano un più stretto coordinamento delle politiche economiche. È ora giunto il momento di agire e di attuare decisamente le iniziative presentate nel presente Libro bianco. Stati membri, istituzioni europee e tutte le parti sociali interessate devono rispondere insieme, e nell’ambito dei rispettivi ruoli, alla sfida dell’invecchiamento della popolazione. I regimi pensionistici devono contribuire alla crescita europea promuovendo l’invecchiamento attivo ma restando uno strumento adeguato e sostenibile al centro del modello sociale europeo per sostenere il tenore di vita degli anziani in Europa.

ALLEGATO 1: Iniziative UE tese a sostenere gli sforzi degli Stati membri

1. Equilibrio tra periodi di attività professionale e di pensionamento

Per ottenere un migliore equilibrio tra periodi di attività professionale e quelli trascorsi in pensione occorre che i regimi pensionistici sappiano correggersi, aumentando l’età pensionabile e rafforzando gli incentivi a lavorare più a lungo. Ma la misura in cui tali provvedimenti sapranno tradursi in un effettivo innalzamento dell’età pensionabile e in un prolungamento dell’attività professionale per lavoratori anziani dipenderà dalle misure che consentiranno loro di rimanere sul mercato del lavoro.

(1) Nel quadro della strategia Europa 2020, la Commissione intende seguire da vicino e favorire le riforme del sistema pensionistico e del mercato del lavoro, in linea con le Analisi annuali della crescita (Annual Growth Surveys - AGS) e le Raccomandazioni specifiche per paese (Country Specific Recommendations), al fine di innalzare l’età pensionabile sia rendendola identica per gli uomini e le donne, laddove ciò non sia già avvenuto, sia collegandola all’aumento della speranza di vita.

(2) La Commissione sosterrà i comitati EMCO, EPC ed SPC nella loro attività di sorveglianza multilaterale delle riforme pensionistiche e sovvenzionerà gli Stati membri attraverso il programma PROGRESS e il futuro Programma per il cambiamento sociale e l’innovazione teso ad agevolare l’apprendimento reciproco e l’elaborazione politica.

(3) La Commissione chiederà ai comitati competenti (SPC, Comitato consultivo sulle pari opportunità tra uomini e donne), di individuare e raccomandare le pratiche esemplari per ridurre le disparità di genere nel campo delle pensioni (promozione della pari retribuzione, diritti per pensioni minime, crediti di assistenza, suddivisione dei diritti pensionistici in caso di divorzio).

(4) Durante il 2012 Anno europeo sull’invecchiamento attivo e della solidarietà tra generazioni la Commissione sensibilizzerà i cittadini sui vantaggi e sulle possibilità di lavorare più a lungo e stimolerà la diffusione di pratiche esemplari di gestione del fattore età sul luogo di lavoro e sul mercato del lavoro.

(5) Nel quadro della strategia Europa 2020, la Commissione intensificherà il proprio sostegno al coordinamento di politiche e azioni comuni che incoraggino i lavoratori più anziani, e le donne, a prolungare la propria permanenza sul mercato del lavoro. Ciò significa anche promuovere azioni comuni dell’SPC e dell’EMCO nel campo degli ostacoli specifici di genere, ma anche delle opportunità, per prolungare le vita lavorativa, sviluppare un mercato del lavoro di fine carriera in tutti gli Stati membri e dei progetti per un invecchiamento attivo e in buona salute in seno al Partenariato europeo per l’innovazione.

(6) Nel quadro del dialogo sociale europeo, la Commissione inviterà le parti sociali a elaborare modi per adattare il luogo di lavoro e innovare le pratiche del mercato del lavoro, introducendo una gestione delle carriere (soprattutto nei mestieri pericolosi), in modo da facilitare il prolungamento della vita lavorativa per gli uomini e le donne. La Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro insieme all’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro forniranno il parere di esperti a livello UE.

(7) Fondandosi sulla proposta da essa avanzata per il Fondo sociale europeo nel periodo di programmazione 2014 - 2020, la Commissione incoraggerà gli Stati membri a usare il FSE per sostenere un invecchiamento attivo e in buona salute e per conciliare lavoro e vita familiare, e controllerà attentamente se i programmi del FSE sostengano efficacemente le esigenze di riforma individuate in questo campo nelle Raccomandazioni specifiche per paese.

(8) La Commissione consulterà le parti sociali sul modo in cui potrebbero essere rivisti ingiustificati limiti obbligatori dell’età pensionabile nell’ambito di accordi collettivi e della legislazione nazionale.

2. Sviluppare il risparmio destinato alle pensioni complementari private

L’importanza del risparmio destinato alle pensioni complementari private dipende, in primo luogo, da un migliore accesso a regimi pensionistici integrativi e dalla loro redditività. Le opportunità di risparmi pensionistici complementari nel quadro dei regimi professionali e del terzo pilastro sono in molti Stati membri insufficienti, scarsamente redditizi e poco sicuri. Sarebbe perciò utile preoccuparsi a livello europeo di una miglior copertura di tutti i cittadini e di diffondere pratiche esemplari soprattutto se tese a definire in modo ottimale gli incentivi fiscali dei regimi pensionistici a capitalizzazione. Ciò può essere promosso dai governi o dalle parti sociali. Poiché in futuro si dovrà fare sempre più affidamento sul risparmio a fini pensionistici complementari, la sua sicurezza e le sue prestazioni devono essere ottimizzate. Migliorare la normativa, vincolante e non dell’UE, vi può contribuire in misura significativa. Infine, i regimi pensionistici integrativi devono essere compatibili con i requisiti di flessibilità dei mercati del lavoro e di mobilità dei lavoratori.

(9) A partire dal 2012, la Commissione collaborerà con gli Stati membri, attraverso un approccio basato su pratiche esemplari, per valutare e ottimizzare l’efficienza e l’efficacia di imposte e altri incentivi al risparmio per pensioni private, adattandoli alle esigenze di persone che altrimenti non potrebbero precostituire pensioni adeguate. Essa sovvenzionerà anche gli Stati membri e le parti sociali che intendano elaborare regimi pensionistici integrativi efficienti, per aiutarli a beneficiare di pratiche esemplari e di esperienze provenienti da altri paesi.

(10) La Commissione inviterà l’SPC a censire le pratiche migliori relative ai dati pensionistici individuali per incoraggiare gli Stati membri a fornire agli utenti informazioni migliori quando pianificano il pensionamento e decidono il risparmio da accantonare attraverso i regimi pensionistici integrativi.

(11) Nel 2012, la Commissione presenterà una proposta legislativa per rivedere la direttiva EPAP, tesa ad agevolare ulteriormente l’attività transfrontaliera e ad aggiornare i controlli dei requisiti di solvibilità.

(12) Nel 2012, la Commissione, in base all’articolo 8 della direttiva 2008/94/CE, assumerà iniziative volte a garantire una protezione più efficace dei diritti pensionistici dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro, non prima di aver effettuato una valutazione orizzontale di come sia stata attuata la direttiva in tutta la UE e della giurisprudenza della Corte di giustizia.

(13) Entro il 2013, la Commissione presenterà un’iniziativa che mira a migliorare la qualità dei prodotti pensionistici del terzo pilastro per tutti i cittadini e a migliorare l’informazione e le norme di protezione dei consumatori grazie a codici facoltativi nonché, eventualmente, un regime di certificazione UE per tali prodotti, ispirato alle misure adottate per migliorare l’informazione dei consumatori previste per il 2012 sui “prodotti di investimento al dettaglio preassemblati” (packaged retail investment products - PRIPs).

(14) Lavorando a fianco di varie parti interessate (parti sociali, specialisti dei servizi pensionistici, organi consultivi come il Forum delle pensioni o il Comitato consultivo sulle pari opportunità tra donne e uomini), la Commissione elaborerà un codice di pratiche esemplari per regimi pensionistici professionali (2° pilastro), che affronti questioni come il miglioramento della copertura dei dipendenti, la fase della liquidazione, la ripartizione e l’attenuazione dei rischi, il rapporto costi/benefici e l’assorbimento degli shock.

(15) Nel 2012, la Commissione, insieme al Consiglio e al Parlamento europeo, riprenderà a elaborare una direttiva sulla trasferibilità delle pensioni che stabilisca norme minime per acquisire e salvaguardare i diritti delle pensioni integrative. Nel promuovere, da un lato, la mobilità transfrontaliera delle pensioni per tutte le professioni, la Commissione proseguirà, dall’altro, i lavori in corso relativi a un fondo pensione paneuropeo destinato ai ricercatori.

(16) Nel 2012 ,la Commissione valuterà la possibilità di estendere il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, a taluni regimi professionali.

(17) La Commissione promuoverà lo sviluppo di servizi di ricostruzione delle pensioni che consentano di conservare i diritti a pensione acquisiti in diversi posti di lavoro. Nell’ambito della revisione della direttiva EPAP e della proposta di direttiva “Portabilità”, essa cercherà di stabilire il modo in cui poter effettuare la raccolta delle informazioni necessarie alla ricostruzione dei periodi e varerà un progetto pilota di ricostruzione transfrontaliera.

(18) La Commissione esaminerà se le norme tributarie applicabili (i) ai trasferimenti transfrontalieri di capitali provenienti da pensioni professionali e di capitali provenienti da assicurazioni sulla vita, (ii) ai contributi per assicurazioni sulla vita versati a organismi stabiliti in un altro Stato membro della UE e (iii) ai redditi da investimenti transfrontalieri di organismi pensionistici e di assicurazioni sulla vita, compresi i redditi derivati da beni immobili e plusvalenze, rappresentino ostacoli fiscali discriminatori alla mobilità e agli investimenti transfrontalieri; se necessario, essa avvierà procedure d’infrazione. La Commissione e gli Stati membri discuteranno anche il modo per ridurre il rischio di doppia imposizione delle pensioni transnazionali (o per impedire che esse sfuggano del tutto all’imposizione fiscale).

(19) La Commissione esaminerà la necessità di eliminare taluni ostacoli posti dal diritto contrattuale alla concezione e alla vendita di prodotti di assicurazione sulla vita aventi funzione di risparmio/investimento destinato ad agevolare la vendita transfrontaliera di alcuni prodotti pensionistici privati.

3. Migliorare gli strumenti di controllo delle pensioni a disposizione della UE e rafforzare le sinergie fra i vari settori di attività

Alla luce della crescente interdipendenza degli Stati membri, è importante monitorare, insieme al CPS e al CPE, i progressi degli Stati membri verso pensioni adeguate, sostenibili e sicure, anche servendosi di indicatori di riferimento nel quadro della strategia Europa 2020. Coinvolgendo numerose parti interessate e rafforzando il ruolo del Forum delle pensioni, verrà sviluppato l’approccio organico alle pensioni auspicato dal Libro verde sulle pensioni.

(20) La Commissione, insieme al CPE, pubblicherà la relazione 2012 sull’invecchiamento (2012 Ageing Report), contenente un esame dell’incidenza economica e budgetaria dell’invecchiamento, in base alla quale verrà effettuata una valutazione approfondita della sostenibilità delle finanze pubbliche, da pubblicare nell’ambito della relazione 2012 della Commissione sulla sostenibilità. Insieme al Comitato per la protezione sociale (CPS), essa preparerà anche una relazione sull’adeguatezza delle pensioni che, nel contesto della Piattaforma europea contro la povertà, potrà aiutare gli Stati membri a valutare l’adeguatezza, sia per gli uomini che per le donne, dei rispettivi regimi pensionistici.

ALLEGATO 2: Sintesi della consultazione avviata dal Libro verde

Risultati della consultazione e dei dibattiti sul Libro verde

A seguito della consultazione sono pervenute quasi 1 700 risposte, delle quali oltre 350 dai governi degli Stati membri, parlamenti nazionali, organizzazioni imprenditoriali e sindacali, società civile e rappresentanti del settore pensionistico. I Consigli EPSCO ed ECOFIN hanno accolto favorevolmente il Libro verde. Nel febbraio 2011 sono stati presentati i contributi del PE, del CESE e del CDR.

Le risposte delle principali parti interessate forniscono un’ampia gamma di posizioni chiaramente presentate sul quadro d’azione europeo sulle pensioni e su aspetti attinenti alle pensioni, che facilitano l’elaborazione delle varie opzioni strategiche previste.

Inoltre, si sono tenute in tutta Europa oltre 100 riunioni con le parti interessate e con la partecipazione di tre commissari europei: i sigg. Andor, Barnier e Rehn o dei loro servizi. La consultazione ha influenzato l’orientamento delle discussioni in molti Stati membri. Tra l’altro, ecco un elemento importante, il confronto tra le diverse prospettive europee ha arricchito le discussioni a livello nazionale.

La maggior parte degli Stati membri vorrebbe concentrare gli sforzi sul miglioramento o sull’intensificazione delle misure adottate nel quadro d’azione europeo in materia di pensioni piuttosto che sull’ampliamento di quest’ultimo. La maggior parte di essi è tuttavia favorevole a un coordinamento rafforzato delle politiche economiche.

In seno al Parlamento europeo, le commissioni ECON, IMCO e FEMM hanno presentato il proprio contributo alla commissione EMPL, capofila su questo fascicolo; il testo definitivo adottato dal PE rispecchia adeguatamente le varie opinioni espresse ed è stato ampiamente sostenuto. La relazione del PE appoggia l’iniziativa globale presentata dalla Commissione nel Libro verde e raccomanda politiche attentamente coordinate che consentano di affrontare le sfide interdipendenti dell’adeguatezza, della sostenibilità e della sicurezza.

Una serie di misure nazionali, come l’adozione di profonde riforme dei regimi pensionistici in Grecia e in Francia, hanno evidentemente fornito una base per le riflessioni sul Libro verde. Anche altri avvenimenti osservati in alcuni Stati membri dell’Europa centrale hanno messo in evidenza l’importanza di trattare riforme sistemiche dei regimi di pensionamento in seno al Patto di stabilità e di crescita.

Nel settore chiave del coordinamento della politica, il processo di consultazione è stato sconvolto dalle ripercussioni della crisi del debito pubblico. Il pacchetto di misure relativo al rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche nonché i riferimenti alle misure specifiche necessarie per l’ammodernamento dei regimi di pensionamento nell’Analisi annuale della crescita comporteranno cambiamenti di rilievo al quadro europeo sulle pensioni; d’altra parte, il Consiglio europeo dovrebbe in questo campo stimolare un nuovo slancio.

Risposte in merito al quadro d’azione in materia di pensioni e all’età di pensionamento

[D1-2] Le risposte al Libro verde suggeriscono che un miglioramento del quadro nel cui ambito l’UE tratta attualmente le pensioni favorirebbe la sostenibilità delle finanze pubbliche. Alcune risposte indicano che l’UE potrebbe apportare il proprio contributo attraverso misure armonizzate sugli indicatori utilizzati nel settore delle pensioni e portare avanti una discussione documentata e chiara su aspetti relativi al problema delle pensioni e sulle sfide a livello dell’UE. Molti rilevano che tali iniziative dovrebbero iscriversi nel quadro d’azione attuale, ritenuto in genere adeguato. L’MCA nel settore sociale è considerato lo strumento adeguato per sostenere l’azione degli Stati membri in merito all’adeguatezza delle pensioni.

[D3-4] È stato ampiamente riconosciuto come necessario un aumento dell’età effettiva di pensionamento. Alcune risposte indicano che l’età pensionabile andrebbe fissata, coinvolgendo le parti sociali, nel contesto di politiche nazionali; altre suggeriscono che essa dovrebbe seguire di pari passo l’andamento della speranza di vita, alcune altre risposte raccomandano di tener conto della speranza di vita o della speranza di vita in buona salute nelle varie professioni. Il PE raccomanda di vigilare in via prioritaria affinché i lavoratori continuino a lavorare fino all’età pensionabile. Varie risposte precisano che le riforme dei regimi di pensionamento devono essere associate a politiche attive del mercato del lavoro, ad azioni di istruzione e di formazione continua, a sistemi di sicurezza sociale e di assistenza sanitaria, nonché a un miglioramento delle condizioni di lavoro. Molti, nelle loro risposte, vedono collegamenti con vari elementi della strategia Europa 2020, tra i quali la necessità di prolungare la vita professionale e l’impatto della politica pensionistica sui tassi di povertà. Il PE propone del resto di integrare gli obiettivi globali del Libro verde in questa strategia.

[D14] Le parti interessate riconoscono il ruolo estremamente importante che l’UE può rivestire nel coordinamento delle politiche di pensionamento, facilitando la sorveglianza, il coordinamento e il reciproco apprendimento tra Stati membri. Il quadro attuale che si articola attorno all’MCA, al Forum delle pensioni e, più in generale, al PSC e alla strategia Europa 2020, è considerato ampiamente sufficiente. Peraltro, si ritiene importante intensificare l’azione svolta all’interno di questo quadro, grazie a una più stretta cooperazione tra CPE e CPS. Il PE ritiene che una piattaforma europea delle pensioni, con la partecipazione di tutte le parti interessate nonché dei rappresentanti delle istituzioni della UE sarebbe utile, a condizione che si tenga conto dell’attuale Forum delle pensioni e che sia evitato qualsiasi doppione.

Risposte alle domande riguardanti la regolamentazione

[D5] La maggior parte delle risposte è favorevole a una revisione della direttiva EPAP al fine di chiarire alcune incertezze giuridiche legate all’esercizio di attività transfrontaliere, e suggerisce in proposito alcune possibili soluzioni.

[D6-7] Tutte le parti interessate appoggiano l’idea di rimuovere gli ostacoli alla mobilità dovuti alla regolamentazione sulle pensioni, ma il consenso è meno generale sull’azione concreta che occorrerebbe a tal fine intraprendere. La maggior parte delle parti interessate che aveva menzionato il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale a titolo del regolamento (CE) n. 883/2004 ritiene che tale coordinamento funzioni senza intoppi e che non sia necessario modificare il regolamento o ampliarne il campo di applicazione.

Quasi tutte le risposte che si sono occupate di trasferibilità delle pensioni integrative sono favorevoli a un’iniziativa a livello UE. Un metodo di coordinamento basato sul modello del regolamento 883 non è ritenuto adeguato per i regimi di pensione integrativa e, nella maggior parte delle risposte, l’idea di riesaminare gli aspetti inerenti al trasferimento è fermamente respinta. Varie parti interessate, tra cui il PE, sostengono la politica seguita nel corso degli ultimi anni in materia di acquisizione e mantenimento dei diritti, anche se altri restano fermamente contrari. È ampiamente approvata l’idea di un servizio di ricostruzione dei diritti, sebbene si ponga l’accento, almeno in un primo tempo, su un’applicazione a livello nazionale.

[D8] Quanto ai regimi e ai prodotti pensionistici a capitalizzazione, i lavoratori dipendenti, i pensionati e le compagnie di assicurazione ritengono necessario riesaminare la legislazione dell’UE per garantire la coerenza della regolamentazione e della supervisione. Datori di lavoro e fondi pensione sono meno aperti a nuove iniziative della UE.

[D9] Quanto ai metodi per garantire un equilibrio tra rischi, sicurezza e accessibilità finanziaria, è opinione comune che l’UE dovrebbe evitare qualsiasi regolamentazione vincolante e incoraggiare piuttosto disposizioni nazionali o un codice europeo non vincolante (raccomandazione).

[D10] La questione di un regime di solvibilità per i fondi pensione è stato affrontata per lo più da organizzazioni dei datori di lavoro, da fondi pensione e da fornitori di servizi; i loro membri e beneficiari non si sono praticamente espressi in merito. Nelle loro risposte, la maggior parte delle parti interessate sostiene una supervisione basata sui rischi, suggerendo in tal modo che la sostanza debba prevalere sulla forma. Il metodo adeguato dovrà essere incentrato sulla natura e sulla durata degli obblighi pensionistici, tenuto conto dei meccanismi complementari di attenuazione dei rischi di cui dispongono i fondi pensione. Secondo il PE: (i) i mercati finanziari possono funzionare efficacemente solo in un clima di fiducia, il che richiede solide norme prudenziali per le istituzioni finanziarie, tra cui gli EPAP, e (ii) gli elementi qualitativi della direttiva “Solvibilità II” rappresentano un utile punto di partenza per rafforzare la supervisione degli EPAP.

[D11] Le parti interessate convengono sulla necessità di una protezione in caso di insolvenza dei datori di lavoro promotori di regimi pensionistici, ma solo il Parlamento e una minoranza di esse auspicano nuove disposizioni legislative dell’UE su un soggetto che la maggioranza ritiene più efficacemente trattato su scala nazionale. Prima di prevedere una modifica dell’attuale legislazione UE, occorre studiare la sua attuazione nonché l’efficacia delle misure nazionali.

[D12] Riguardo all’aggiornamento dei requisiti minimi di informazione sui prodotti pensionistici, le risposte, tra cui quella del PE, mettono in evidenza la necessità di informazioni chiare e comparabili e indicano che, in generale, potrebbe essere valorizzato da un’iniziativa della UE.

[D13] Pur riconoscendo l’importanza, nella struttura dei regimi pensionistici, di opzioni prestabilite soddisfacenti in materia di partecipazione e di investimenti, solo poche parti interessate rispondono che sia necessario e tecnicamente possibile elaborare un approccio comune a livello UE.

ALLEGATO 3 Pensionamento, pensioni integrative, raccomandazioni specifiche per paese e riforme più recenti negli Stati membri della UE

Stato membro || Speranza di vita a 65 anni M/F (2010) || Età di uscita dal mercato del lavoro(i) M/F (2009) || Età pensionabile M/F(II) (2009) || Età pensionabile M/F (2020)(iii) || Innalzamento dell’età pensionabile dopo il 2020, M/F(IV) || Attivi dei fondi pensione in % del PIL 2009(V) || Raccomandazioni specifiche per paese (CSR) relative alle pensioni (o riferimenti al memorandum d’intesa) || Riforme più recenti/Osservazioni(VI)

AT || 17.9/ 21.4 || 62.6/ 59.4 ## || 65/60 || 65/60 || 65/65 || 4.9 || CSR 3- Di concerto con le parti sociali e in base alle prassi nazionali, provvedere a limitare ancora l’accesso all’attuale regime di prepensionamento ai lavoratori con lunghi periodi assicurativi e provvedere a ridurre il periodo di transizione per armonizzare tra uomini e donne l’età pensionabile obbligatoria al fine di garantire la sostenibilità e l’adeguatezza del sistema pensionistico. Applicare rigorosamente le condizioni di accesso al regime pensionistico di invalidità. || Due parti della riforma sono stati definiti nel 2010: In primo luogo, a partire dal 2014, si applicheranno norme più severe di prepensionamento agli assicurati di lunga durata (“Hacklerregelung”) innalzando di 2 anni l’età di accesso al regime, cioè dagli attuali 60 anni a 62 per gli uomini e dagli attuali da 55 anni a 57 per le donne, e solo conteggiando solo i periodi di attività come periodi contributivi. In secondo luogo, a partire dal 2011, le pensioni di invalidità sono subordinate alla partecipazione a una misura di riabilitazione. È stato inoltre introdotto un sistema centralizzato per esaminare le richieste di questo tipo di pensione. Nell’ottobre 2011, è stato istituito un gruppo di lavoro per lo sviluppo di ulteriori riforme in base a una proposta presentata dalle parti sociali.

BE || 17.5/ 21.1** || 61.2/ 61.9 ## || 65/65 || 65/65 || - || 3.3 (v) || CSR 2- Adottare misure per migliorare la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche In conformità alla strategia in 3 punti della UE, occorre comprimere la spesa legata all’invecchiamento, soprattutto impedendo l’uscita anticipata dal mercato del lavoro, al fine di aumentare sensibilmente l’età di pensionamento effettiva. Prendere in considerazione misure che collegano l’età pensionabile obbligatoria alla speranza di vita. ||

BG || 13.6/ 17 || 64.1/ 64.1 # || 63/60 || 63/60 || 65/63 || n/a || RSI 3- Attuare le misure concordate con le parti sociali nel quadro dell’attuale riforma pensionistica, anticipare alcune delle principali misure che potrebbero contribuire ad aumentare l’età effettiva di pensionamento e ridurre l’uscita anticipata, aumentando progressivamente i contributi necessari da versare all’assicurazione sociale e rafforzando le politiche per aiutare i lavoratori anziani a rimanere più a lungo in attività. || Inizialmente, la riforma del 2011 prevedeva un aumento della età pensionabile da 63/60 anni (M/F) a 65/63 tra il 2021 e il 2026, e, per le persone senza una carriera completa, a 67 anni (entrambi i sessi dopo il 2024). Allungamento dei periodi contributivi per varie categorie di lavoratori; aumento dei tassi di contribuzione nel 2011 e nel 2017, e dei tassi di accumulazione nel 2017. A metà novembre 2011, il governo ha proposto, nell’ambito del dibattito parlamentare sul progetto di bilancio per il 2012, di anticipare considerevolmente alcune delle componenti chiave della riforma pensionistica prevista in precedenza per il 2021. A tal fine, il Parlamento ha adottato all’inizio di dicembre 2012 modifiche legislative che prevedono un graduale aumento dell’età pensionabile per entrambi i sessi di 4 mesi all' anno – dall’1 gennaio 2012, fino al raggiungimento di un’età di pensionamento di 65 anni per gli uomini e di 63 per le donne.

CY || 18.1/ 20.9** || 62.8 || 65/65 || 65/65 || - || n/a || CSR 3- Migliorare la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine attuando misure di riforma volte a controllare la spesa pensionistica e per l'assistenza sanitaria, per limitare il previsto aumento della spesa pubblica connessa all'invecchiamento della popolazione. Per le pensioni: aumentare gli anni di contributi, collegare l’età di pensionamento alla speranza di vita o adottare altre misure con effetti di bilancio equivalenti, ma affrontando l’elevato tasso di persone anziane esposte al rischio di povertà. Per il sistema sanitario, adottare ulteriori misure per accelerare l'attuazione del sistema di assicurazione sanitario nazionale. || Secondo la riforma del 2009 del Fondo per le assicurazioni sociali: (1) tra il 2009 e il 2039, il tasso di contribuzione aumenterà di 1,3 punti percentuali a intervalli di 5 anni; (2) sono stati aumentati i periodi contributivi necessari per poter beneficiare della pensione di vecchiaia: il periodo contributivo minimo passa da 3 a 10 anni; (3) è stato introdotto un massimale di 6 anni per i crediti di istruzione/formazione da far valere nel sistema contributivo; (4) è stato limitato l’accesso alle prestazioni di disoccupazione per i beneficiari di pensioni aziendali e professionali; (5) sarà effettuato un esame periodico attuariale del sistema pensionistico. Nell’agosto 2011, è stato annunciato un pacchetto di misure di risanamento, tra cui spiccano: (1) a partire dall’1.10.2011, un contributo permanente del 3% destinato alle pensioni pubbliche, trattenuto sulla retribuzione lorda dei dipendenti pubblici e parapubblici; (2) a partire dall’1.10.2011, affiliazione dei nuovi impiegati dell’amministrazione pubblica solo al Fondo di sicurezza sociale (ma non al regime delle pensioni aziendali o professionali); (3) a partire dall’1.10.2011, aumento dell’aliquota del contributo al Fondo per le vedove e gli orfani di 1,25 punti percentuali al 2% sulle retribuzioni lorde.

CZ || 15.5/ 19 || 61.5/ 59.6 || 62/60 || 63a10m/63a8m || 65/65 || 4.6 || CSR 2- Attuare la prevista riforma delle pensioni al fine di migliorare la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche e di garantire la futura adeguatezza delle pensioni. Concentrare gli sforzi su ulteriori riforme del pilastro pubblico (affinché, in futuro, il sistema non sia fonte di squilibri di bilancio) nonché sullo sviluppo del risparmio privato. Per innalzare l’età effettiva del pensionamento, considerare misure che colleghino l’età pensionabile obbligatoria alla speranza di vita. Far sì che il previsto regime a capitalizzazione goda di un’ampia partecipazione e sia concepito in modo che le spese amministrative siano trasparenti e contenute. || La riforma delle pensioni 2011 relativa al pilastro pubblico, ed effettiva dal 30 settembre, comprende: aumento dell’età di pensionamento, che continuerà ad aumentare soprattutto per le donne con figli, per unificare l’età di pensionamento per tutti i contribuenti dal 2040. Una volta raggiunta un’età di pensionamento comune, essa continuerà a crescere di altri 2 mesi per anno di vita fino a una nuova modifica del regime; - legame più stretto tra pensioni e contributi nel pilastro pubblico; - meccanismo di indicizzazione più rigoroso: il meccanismo precedente specificava il limite inferiore per gli aumenti delle pensioni: ora il limite è vincolante; - estensione del periodo preso in considerazione per il calcolo delle pensioni; - inasprimento delle possibilità di prepensionamento. È stata approvata la riforma delle pensioni 2013 relativa al pilastro privato. L’entrata in vigore è prevista per il 2013, ma può essere posticipata al 2014. Essa prevede che a partire dal 2013 i lavoratori possano trasferire 3 punti percentuali dei loro versamenti obbligatori all’assicurazione pensionistica a fondi privati, a condizione di versare altri 2 punti percentuali di contributi, prelevati dal loro reddito. Il trasferimento sarà facoltativo per persone di età non superiore a 35 anni. Le persone di età superiore a 35 anni potranno partecipare solo fino alla fine del 2012. Secondo la riforma del 2010, i periodi di studio non sono più accreditati, l’età del pensionamento è aumentare a 65 anni (escluse le donne con più figli), e nel 2019 il periodo di assicurazione richiesto passerà da 25 a 35 anni. È in discussione un’altra riforma tesa a portare l’età pensionabile a 67 anni e a inserire nel sistema un meccanismo meno ridistributivo (in seguito a una sentenza della Corte costituzionale).

DE || 17.8/ 20.9 || 62.6/ 61.9 || 65/65 || 65a9m/65a9m || 67/67 || 5.2 (x) || || Nel 2007 è stato introdotto un aumento della età pensionabile da 65 a 67 anni tra il 2012 e il 2029. Tuttavia, la riforma delle pensioni porterà a una riduzione delle prestazioni, che dovrebbe essere compensata da pensioni a capitalizzazione. Per evitare la crescente povertà degli anziani, il ministro del Lavoro e degli Affari sociali ha annunciato l’introduzione di un elemento complementare alla pensione (“Zuschussrente”) attualmente ancora in discussione. È anche in discussione l’ampliamento della copertura dell’assicurazione per le pensioni sociali dei lavoratori autonomi non affiliati a un regime pensionistico obbligatorio.

DK || 17/ 19.7 || 63.2/ 61.4 || 65/65 || (66/66) || 67+/67+ || 43.3 (w) || CSR 2- Per incrementare l’occupazione e la sostenibilità delle finanze pubbliche, adottare ulteriori misure volte ad aumentare l’offerta di manodopera a lungo termine, attuando la riforma, recentemente adottata, del regime volontario di prepensionamento (voluntary early retirement pension - VERP), riformando il sistema delle pensioni d’invalidità e orientando in modo più preciso i regimi di lavoro sovvenzionati (sistema flex-job) per i gruppi più vulnerabili. || La riforma del 2006 ha aumentato l’età pensionabile da 65 a 67 anni (tra il 2024 e il 2027) ancorandolo, da lì in poi, alla speranza di vita. Secondo una riforma concordata nel maggio 2011 (ma non ancora divenuta legge), l’innalzamento avrà effetto 5 anni prima di quanto previsto nel pacchetto del 2006 (l’età pensionabile aumenterà progressivamente, in scadenze semestrali tra il 2019 e il 2022).

EE || 14.2/ 19.4 || 62.6 || 63/61 || 64/64 || 65/65 || 6.9 || || Le principali misure attuate nel periodo 2009-2011 sono stati mutamenti ad hoc, intervenuti nel 2009, nel meccanismo di indicizzazione delle pensioni, che hanno diminuito il valore nominale delle pensioni e, durante il secondo semestre del 2009 e nel 2010, una sospensione temporanea dei trasferimenti ai regimi pensionistici a capitalizzazione. Tali trasferimenti sono ripresi parzialmente nel 2011 e interamente dal 2012, con un meccanismo di compensazione attuato nel periodo 2014-2017. L’età pensionabile passerà a 65 anni nel periodo 2017-2026. Nel regime pensionistico a capitalizzazione obbligatorio, la crisi ha dato luogo a controlli più rigorosi e a norme più chiare sulla gestione dei fondi nonché a una maggior flessibilità per lavoratori e datori di lavoro.

EL || 18.7/ 20.6 || 61.3/ 61.6 || 65/60 || 65/65 || Età di pensionamento legata alla speranza di vita (69 anni, 4 mesi per M/F nel 2060) || 0.0 || Memorandum d’intesa. In conformità ad esso: i fondi pensionistici attualmente esistenti saranno riuniti in 3 fondi. La riforma introdurrà un nuovo sistema per rafforzare i legami tra contributi e prestazioni, con norme uniformi applicate pro rata a tutti lavoratori attuali e futuri. L’età pensionabile normale sarà fissata a 65 anni e aumenterà in proporzione alla speranza di vita. Le prestazioni saranno indicizzate ai prezzi. La riforma limiterà inoltre il pensionamento anticipato, anche per gli assicurati prima del 1993 e ridurrà l’elenco delle attività usuranti. Il nuovo sistema includerà inoltre una pensione sociale per tutti i cittadini di età superiore all’età normale di pensionamento in modo da stendere un’importante rete di sicurezza, coerente tuttavia con la sostenibilità di bilancio. Saranno esaminati i fondi per le pensioni integrative per eliminare squilibri, introdurre legami più stretti tra prestazioni e contributi, garantire la sostenibilità di tutti i fondi e ridurne il numero. Saranno riviste le pensioni di invalidità e quelle forfetarie destinate a funzionari civili e ai dipendenti delle aziende pubbliche; || Nel luglio del 2010, il Parlamento ha adottato una riforma generale dei principali regimi pensionistici, in ottemperanza al Memorandum d’intesa. La riforma ha semplificato un sistema pensionistico altamente frammentato aumentandone la trasparenza e l’equità, posticipando l’età pensionabile e diminuendo l’entità delle prestazioni. Le nuove norme universalmente vincolanti sui diritti, sui contributi, sul cumulo e sull’indicizzazione dei diritti a pensione si applica ai principali fondi pensionistici (IKA, OGA, OAEE, regime del settore pubblico, regime della Banca di Grecia). La riforma pensionistica è applicato pro rata a tutti i lavoratori attuali e futuri. I principali elementi della riforma sono: (i)             introduzione di una nuova pensione di base pari a 360 euro/mese (12 pagamenti annui); (ii)            introduzione, con il nuovo sistema, di tassi di accumulazione con lo stesso profilo per tutti i lavoratori che dipendono esclusivamente dalla lunghezza della carriera (compresi tra lo 0,8 e l’1,5% della retribuzione). (iii)           la riforma aumenta l’età pensionabile obbligatoria da 60 a 65 anni. L’età minima per il pensionamento è fissata a 60 anni; sono previste sanzioni per le persone la cui carriera contributiva non sia completa. (iv)           la carriera contributiva completa aumenta a 40 anni (in precedenza ne bastavano di solito 35). (v)           A partire dal 2021, l’età di pensionamento minima e quella pensionabile obbligatoria saranno riviste ogni 3 anni e adattate ai mutamenti nella speranza di vita. (vi)           parificazione dell’età di pensionamento per uomini e donne nei settori pubblico e privato entro il 2013. (vii)          l’indicizzazione delle prestazioni (pensioni di base comprese) non dovrà superare l’inflazione IAPC. (viii)         i redditi da prendere in considerazione ai fini pensionistici saranno calcolati in base alla storia completa di tutti i redditi ottenuti nella carriera. La nuova legislazione contiene una clausola di sostenibilità (articolo 11.b.1, legge n. 3863, 15 luglio 2010) che dispone che, se le proiezioni a lungo termine effettuate ogni 2 anni dall’Autorità attuariale nazionale (National Actuarial Authority - NAA) indicano che la spesa pubblica per le pensioni aumenta, nel periodo 2010-2060, di più di 2,5 punti percentuali del PIL, allora occorrerà modificare i relativi parametri del sistema pensionistico per riportare l’aumento di tale spesa entro la soglia stabilita.

ES || 18.5/ 22.7 || 61.2/ 63.4 || 65/65 || 65/65 (66a4m/66a4m) || 67/67 || 8.1 || CSR 2- Adottare come previsto la proposta di riforma pensionistica per innalzare l’età pensionabile obbligatoria e aumentare il numero di anni di lavoro per il calcolo delle pensioni; rivedere a scadenze regolari come previsto i parametri delle pensioni per adeguarli alle modifiche della speranza di vita e adottare ulteriori misure per migliorare l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita per i lavoratori anziani. || La riforma delle pensioni 2010/2011 ha aumentato l’età pensionabile da 65 a 67 anni (attuata progressivamente tra il 2013 e il 2027); ha aumentato la durata dei periodi contributivi necessari per beneficiare di una pensione completa da 35 a 37 anni; ha aumentato l’età normale del prepensionamento da 61 a 63 anni (ma mantenendo durante la crisi economica la possibilità di pensionamento a 61 anni per chi abbia almeno 33 anni di contributi); ha aumentato le sanzioni per il prepensionamento; i periodi contributivi presi in considerazione per il calcolo della pensione di base passeranno da 15 a 25 anni nel 2022; ha introdotto dal 2027 un fattore di sostenibilità con revisioni cicliche ogni 5 anni; ha introdotto crediti più lunghi per l’educazione dei figli e ha semplificato il sistema (sono stati integrati nel sistema generale regimi per lavoratori agricoli e domestici). Il 28 ottobre 2011, il governo ha approvato la strategia globale 2012-2014 per l’occupazione dei lavoratori anziani (denominata in spagnolo: strategia “55 y Más" ). Essa costituisce un elemento fondamentale che completa la riforma del sistema pensionistico adottata nel settembre di quest’anno. La strategia "55 y Más" si articola in 4 obiettivi: (i) aumentare il tasso di occupazione e ridurre la disoccupazione in questo gruppo; (ii) assistere il mantenimento dei posti di lavoro; (iii) migliorare le condizioni di lavoro e (iv) accelerare il loro reinserimento nel mercato del lavoro.

FI || 17.5/ 21.5 || 62.3/ 61.1 || 65/65, 63-68 || 65/65, 63-68 || - || 76.8 || CSR 4- Adottare misure volte a migliorare l’occupabilità dei lavoratori anziani e la loro partecipazione alla formazione permanente. Di concerto con le parti sociali e in base alle prassi nazionali, adottare altre misure per incoraggiare i lavoratori più anziani a restare nel mercato del lavoro, riducendo le uscite anticipate e aumentando l’età effettiva di pensionamento. Dato che esiste già un sistema che raccorda prestazioni pensionistiche e speranza di vita, considerare l’idea di un collegamento tra età pensionabile obbligatoria e speranza di vita. || La Finlandia ha collegato già nel 2009 le prestazioni pensionistiche a un coefficiente di speranza di vita. Il governo e le organizzazioni del mercato del lavoro hanno concordato nel 2009 di innalzare l’età pensionabile ad almeno 62 anni entro il 2025..

FR || 18.7/ 23.2** || 60.3/ 59.8 || 60-65/60-65 || 62-67/62-67 || - || 0.8 (v) || CSR 1- Seguire la raccomandazione di uno sforzo budgetario annuo medio superiore all’1% del PIL nel periodo 2010-2013 e attuare la correzione del disavanzo eccessivo entro il 2013, in conformità alla raccomandazione del Consiglio nell’ambito della procedura di deficit eccessivo, per far quindi calare l’elevato rapporto debito pubblico/PIL e permettere poi progressi adeguati verso l’obiettivo a medio termine; Specificare le corrispondenti misure necessarie a partire dal 2012, adottarne di ulteriori, se necessario, e usare eventuali entrate straordinarie per accelerare la riduzione del disavanzo e del debito, come previsto; continuare a rivedere la sostenibilità del sistema pensionistico e adottare, se necessario, ulteriori provvedimenti. || Nel novembre 2010, il Parlamento francese ha approvato una riforma dei regimi pensionistici obbligatori. Il risultato finale più clamoroso della riforma è il graduale innalzamento dell’età pensionabile obbligatoria da 60 a 62 anni, entro il 2018 (entro il 2017, secondo un emendamento non ancora divenuto legge). La riforma comprende una serie di altre misure come una graduale armonizzazione dei tassi di contribuzione tra sistemi pubblici e privati o come l’idea di un diritto al prepensionamento (dall’età di 60 anni) per lavoratori affetti da incapacità parziale al lavoro. Sono state introdotte anche alcune modifiche tecniche per promuovere lo sviluppo dei sistemi pensionistici a capitalizzazione.

HU || 14.1/ 18.2 || 60.1/ 58.7 || 62/62 || 64/64 || 65/65 || 13.1 || || La riforma del 2009 (1) prevede di innalzare tra il 2014 e il 2022 l’età pensionabile obbligatoria da 62 a 65 anni; (2) ha introdotto criteri meno generosi di indicizzazione delle pensioni in funzione della crescita reale del PIL a partire dal 2010; e (3) ha abolito la tredicesima mensilità pensionistica sostituendola con un cosiddetto premio pensione. In conseguenza di queste riforme, in futuro la sostenibilità è destinata a migliorare e la spesa lorda per le pensioni di sicurezza sociale raggiungerà, nel 2060, il 10,5% del PIL invece del 13,8% paventato dalle proiezioni della relazione sull’invecchiamento del 2009. Nel 2010 e nel 2011 il governo ha adottato drastici provvedimenti che hanno visto l’abolizione del pilastro delle pensioni private obbligatorie. Ciò può in qualche modo compromettere la sostenibilità in futuro, almeno nella misura in cui le entrate eccezionali provenienti dai fondi pensione saranno destinate a coprire spese correnti. Nel dicembre 2011 il prepensionamento è stato abolito e i diritti per gli attuali beneficiari sono stati assoggettati a un’imposta. Ciò si ripercuote soprattutto su professioni caratterizzate da lavoro gravoso, che beneficiavano pertanto di opportunità di prepensionamento.

IE || 18.1/ 21.1 || 63.5/ 64.7 # || 65/65 || 66/66 || 68/68 || 44.1 || Memorandum di intesa. In conformità ad esso: per il primo trimestre 2011: riduzione degli sgravi fiscali sulla pensione e di deduzioni legate alle pensioni per raccogliere 155 milioni di euro nel 2011 riduzione progressiva media del 4% delle attuali pensioni nei servizi pubblici. per il secondo trimestre 2011: per migliorare la sostenibilità a lungo termine le autorità si impegnano a introdurre norme volte ad aumentare l’età pensionabile a 66 anni nel 2014, a 67 anni nel 2021 e a 68 anni nel 2028. per il terzo trimestre 2011: per conferire al sistema pensionistico nei servizi pubblici una base più sostenibile, saranno riformati i diritti a pensione dei nuovi funzionari dei servizi pubblici; ciò comporterà un riesame delle pensioni accelerate per talune categorie e l’indicizzazione delle pensioni sui prezzi al consumo. Le pensioni saranno erogate in base agli emolumenti medi percepiti nel corso della carriera. L’età pensionabile dei neo assunti sarà vincolata all’età pensionabile legale per il settore pubblico. per il quarto trimestre 2011 e per il 2012: è prevista una riduzione degli sgravi fiscali delle pensioni e un adeguamento dei diritti a pensione nei servizi pubblici nell’ambito di misure per il risanamento del bilancio. || Nel marzo 2010 il governo irlandese pubblicava il Quadro pensionistico nazionale (National Pensions Framework) che illustra le intenzioni del governo per la riforma del sistema pensionistico in Irlanda. Da allora sono state introdotte numerose modifiche, tra cui: emanazione di atti legislativi per innalzare l’età pensionabile obbligatoria a 66 anni nel 2014, a 67 anni nel 2021 e a 68 anni nel 2028. è stato introdotto un massimale di 200 000 euro per le prestazioni forfetarie di pensione esonerate. Dal 2011, gli oneri di previdenza sociale e il contributo sociale universale (Universal Social Charge) non dà più diritto a sgravi sui contributi pensionistici Nuove disposizioni del regime pensionistico per i pubblici dipendenti di nuova assunzione, avranno come conseguenza che l’importo finale della pensione si baserà sulla retribuzione media della carriera, non più sull’ultimo stipendio. Sono state adottate varie misure per alleggerire le pressioni dei finanziamenti che pesano sui regimi a prestazioni definite (DB schemes) come la modifica dell’ordine di priorità delle priorità dei versamenti in caso di liquidazione, l’istituzione di un meccanismo di pagamento delle pensioni in caso d’insolvibilità (Pensions Insolvency Payment Scheme) o le modifiche alle norme di finanziamento.

IT || 18.2/ 22* || 60.8/ 59.4 || 65/60 || 66a 11 mesi/ 66a 11 mesi || Età di pensionamento legata alla speranza di vita (70a 3 mesi per M/F nel 2060) || 4.1 || || Nel 2011, tre interventi legislativi successivi (legge 111/2011, legge 148/2011 e legge 214/2011) hanno modificato il quadro pensionistico italiano. Le principali misure introdotte dalle ultime riforme possono essere sintetizzate come segue: (i) il metodo della cosiddetta contribuzione fittizia è applicato anche ai lavoratori che rientrano nel regime a prestazioni definite (Defined Benefit - DB), finora completamente esente. L’estensione concerne contributi maturati dall’1 gennaio 2012, in base e una regola proporzionale; (ii) l’età pensionabile obbligatoria delle di donne nel settore privato sarà parificata a quella degli uomini (e delle donne nel settore pubblico). Il processo di parificazione sarà completo entro il 2018; (iii) il meccanismo delle cosiddette “finestre d’uscita” è stato abolito e sostituito da un corrispondente aumento dell’età minima e/o da requisiti contributivi; (iv) i contributi versati dai lavoratori indipendenti sono stati progressivamente accresciuti dal 20% nel 2011 al 24% nel 2018. Il tasso di contribuzione dei lavoratori con contratti atipici è stato aumentato di 1 punto percentuale, cioè al 27%, nel 2012; (v) per il biennio 2012-2013, pensioni di importo superiore a 3 volte la pensione minima (1 400 euro/mese circa) non sono indicizzati all’inflazione; (vi) pur indicizzato sui cambiamenti della speranza di vita, il requisito minimo per fruire dell’indennità di vecchiaia è stato aumentato di 1 anno dall’1 gennaio 2018, e sarà poi del tutto allineato all’età di pensionamento obbligatoria; (vii) è stata abolita in tutti i regimi la possibilità di un prepensionamento basata su condizioni d’età e di contributi (35 anni). Nel regime a contribuzione fittizia, il prepensionamento è permesso fino a 3 anni prima dell’età pensionabile obbligatoria, con 20 anni di contributi e una pensione di importo pari ad almeno 1 200 euro al mese nel 2012, indicizzato sulla media di 5 anni di PIL nominale; (viii) Il contributo minimo obbligatorio per aver diritto a un prepensionamento, indipendentemente dall’età, è stato indicizzato, dal 2013, sull’andamento della speranza di vita, come previsto dall’età di pensionamento obbligatoria;

LT || 13.5/ 18.4 || 59.9# || 62a6m/60 || 64/63 || 65/65 || n/a || CSR 2- Adottare i provvedimenti di attuazione proposti per la riforma del sistema pensionistico; eliminare i disincentivi fiscali al lavoro per le persone in età pensionabile, per migliorare la partecipazione al mercato del lavoro; || La riforma del 2011 aumenta l’età pensionabile a 65 anni per gli uomini e per le donne entro il 2026. I contributi di sicurezza sociale per il regime pensionistico a capitalizzazione obbligatorio, sono stati ridotti dal 5,5% al 2%, con possibilità di aumentare nuovamente dopo la crisi, su decisione del governo.

LU || 17.3/ 21.6 || 58.1/ 57 Δ || 65/65 || 65/65 || - || 2.2 || CSR 2- Proporre e attuare una vasta riforma delle pensioni per garantire la sostenibilità a lungo termine del sistema pensionistico, partendo da misure che consentano di accrescere il tasso di partecipazione dei lavoratori anziani e soprattutto scoraggiando i prepensionamenti. Per innalzare l’età effettiva del pensionamento, considerare misure che colleghino l’età pensionabile obbligatoria alla speranza di vita. || Il Programma di riforma nazionale illustra le caratteristiche principali del progetto di riforma. Sono in corso discussioni preparatorie tra governo e parti sociali. Il diritto di aumentare le prestazioni pensionistiche sarà più limitato. I beneficiari devono aver raggiunto l’età di 60 anni (anziché 55) ed essere in grado di dimostrare 40 anni (invece di 38) dei contributi pensionistici. Nel quadro del Patto Euro Plus, il governo si è impegnato a definire la riforma entro la fine del 2011, ma è probabile che tale scadenza non possa essere rispettata. È stato istituito un gruppo di lavoro sulle pensioni che lavora in condizioni di riservatezza; il suo obiettivo è anche quello di dar vita a un piano di attivazione per lavoratori anziani, comprendente raccomandazioni ed esempi di pratiche esemplari.

LV || 13.3/ 18.2 || 62.7* || 62/62 || (64.5/64.5) || (65/65) || n/a || Memorandum d’intesa. In conformità ad esso: la Lettonia doveva elaborare modifiche al sistema pensionistico per mantenere la sostenibilità e l’adeguatezza futura dei tre pilastri del sistema. In questo contesto, occorreva riesaminare tutti i regimi pensionistici ed età pensionabili speciali . Il 2° supplemento del memorandum afferma che "entro fine di giugno 2010, con l’assistenza tecnica delle organizzazioni internazionali e idi concerto con le parti sociali, (occorreva) elaborare modifiche del sistema pensionistico da attuare nel 2011 al fine di mantenere la sostenibilità e l' adeguatezza future dei 3 pilastri del sistema. In tale contesto, (occorreva) rivedere tutti i regimi pensionistici e le età pensionabili speciali“ Il 3° supplemento del Memorandum afferma: "Dopo aver elaborato proposte di modifica del sistema delle pensioni entro la fine del giugno 2010, in consultazione con la Commissione e l’FMI, (occorrerà) presentare al Parlamento, entro il 30 novembre 2010, proposte concrete da attuare nel 2011 al fine di mantenere la sostenibilità e l’adeguatezza future dei 3 pilastri del sistema pensionistico." || Dal luglio 2008, le autorità lettoni (1) hanno congelato indicizzazione dal 2009 al 31 dicembre 2013 (2) hanno ridotto i tassi di contribuzione al regime obbligatorio di pensione a capitalizzazione. I tassi di contribuzione al pilastro a capitalizzazione vanno riducendosi: nel 2009, dall’8% al 2%; nel 2010, dall’9% al 2%; nel 2011, dal 10% al 2%; Nel 2013 e anni successivi, dal 10% al 6%. Il governo ha approvato e presentato al parlamento modifiche all’età pensionabile (non ancora convertite in legge). Le modifiche prevedono che l’età pensionabile aumenti a partire dal 2016 di 6 mesi all' anno, fino a raggiungere 65 anni nel 2021. Pertanto, l’età pensionabile proposta (anche se non ancora di legge) nel 2020 sarà di 64,5 anni (uomini e donne). Adempiendo le condizioni del 2° e del 3° supplemento del Memorandum d’intesa, la Lettonia ha elaborato modifiche del sistema pensionistico per mantenere la sostenibilità e l’adeguatezza future dei 3 pilastri del sistema. Proposte concrete per le modifiche del sistema pensionistico sono state presentate al Parlamento.

MT || 18.4/ 21.1 || 60.3 || 61/60 || 63/63 || 65/65 || n/a || CSR 2- Prendere provvedimenti volti a garantire la sostenibilità del sistema pensionistico accelerando il progressivo innalzamento dell’età pensionabile e collegandola alla speranza di vita. Accompagnare l’innalzamento dell'età pensionabile obbligatoria con una strategia globale per l'invecchiamento attivo, scoraggiare il ricorso a programmi di prepensionamento e incoraggiare il ricorso a regimi privati di risparmio-pensione; || La riforma del 2006 ha portato a innalzare l’età pensionabile a 65 anni per entrambi i sessi entro il 2026 e a un prolungamento del periodo contributivo.

NL || 17.7/ 21 || 63.9/ 63.1 || 65/65 || 65/65 (66/66) || 65/65 (67/67) || 129.8 || CSR 2- Adottare provvedimenti per aumentare l’età pensionabile obbligatoria in funzione della speranza di vita; integrare tali provvedimenti con altri tesi a innalzare l’età di pensionamento effettiva e a migliorare la sostenibilità delle finanze pubbliche nel lungo termine; preparare un programma di riforma dell'assistenza sanitaria di lunga durata, alla luce dell’invecchiamento demografico; || Nell’ottobre 2010, il nuovo governo ha deciso di aumentare l’età pensionabile obbligatoria a 66 anni nel 2020. Dopo lunghi negoziati, nel settembre 2011, parti sociali e governo hanno raggiunto un accordo per un ulteriore aumento dell’età pensionabile a 67 anni in 2025. L'accordo sta per essere convertito in legge.

PL || 15.1/ 19.5 || 61.4/ 57.5 ## || 65/60 || 65/60 (67/??) || (67/67) || 13.5 || CSR 3- Innalzare, come programmato, l'età pensionabile obbligatoria per le forze armate e la polizia, continuare ad adottare misure atte a innalzare l'età pensionabile effettiva, in conformità alla speranza di vita; fissare un calendario relativo alle modifiche delle norme che regolano i contributi degli agricoltori all'istituto di previdenza sociale (KRUS), al fine di tenere meglio conto dei redditi; || Sono state introdotte delle pensioni di transizione a partire dal 2009. Esse sostituiscono e limitano l’accesso alle prestazioni di prepensionamento per alcune categorie di lavoratori. Si tratta di una soluzione temporanea per lavoratori che hanno iniziato a lavorare in condizioni particolari prima del 1999. Il contributo al regime a contribuzione definita è stato ridotto dal 7,3% al 2,3% dei salari lordi nel 2011. La differenza è stata dirottata verso il regime a ripartizione. Il contributo verrà progressivamente aumentato fino a raggiungere 3,5% nel 2017 e oltre. Il nuovo governo rieletto ha proposto di aumentare le età pensionabili (attualmente: 65/60 anni - M/F) a 67 anni, tra il 2013 e il 2020 (per gli uomini) e il 2040 (per le donne).

PT || 17.1/ 20.5** || 62.9/ 62.3 ## || 65/65 || 65/65 || - || 13.4 || Il memorandum d’intesa per il Portogallo non contiene precisi condizioni di riforma del sistema dell’intero sistema pensionistico (vista la grande riforma fatta nel 2007). Esso contiene tuttavia condizioni specifiche sul lato della spesa della politica di bilancio: - “Ridurre le pensioni superiori a 1 500 euro in funzione delle aliquote progressive applicate ai salari del settore pubblico a partire dal gennaio 2011, con l’obiettivo di ottenere un risparmio di 445 milioni di euro" - "Sospendere l’applicazione di norme di indicizzazione delle pensioni e congelare le pensioni, escluse quelle minime, nel 2012". || Il Portogallo ha già varato una vasta riforma del sistema pensionistico nel 2007, anch’essa entrata in vigore nel 2007. L’età pensionabile è stata portata a 65 anni. Le sue misure più importanti comprendevano l’estensione all’intera carriera del periodo di cui tener conto, disincentivi ai prepensionamenti, riduzione del periodo di transizione e introduzione di una "fattore di sostenibilità" che adegua automaticamente le prestazioni all’andamento della restante speranza di vita a 65 anni .

RO || 14/ 17.2** || 65.5/ 63.2 # || 63y4m/58y4m || 65/60 || 65/63 || n/a || Memorandum di intesa. In conformità al memorandum d’intesa per il periodo 2009-2011, le condizioni cui è subordinata la riforma del sistema pensionistico sono le seguenti : "Il governo porta a termine il progetto di revisione della normativa sul sistema pensionistico (i) per impostare progressivamente l’indicizzazione delle pensioni pubbliche sui prezzi al consumo invece piuttosto che sui salari, (ii) limitare le possibilità di aumenti discrezionali delle pensioni, (iii) introdurre gradualmente contributi pensionistici per categorie di impiegati pubblici ancora esclusi da tali contributi e (iv) aumentare progressivamente l’età pensionabile nel 2015, soprattutto per le donne, tenendo conto dell’andamento della speranza di vita, al fine di tutelare i pensionati vulnerabili e raggiungere l’obiettivo di un tasso medio di sostituzione del 45% per i pensionati" Secondo l’attuale memorandum d’intesa, che copre il periodo 2011-2013, la condizionalità si riferisce a: "salvaguardare la sostenibilità a lungo termine del sistema pensionistico" || Una riforma delle pensioni è stata adottata nel dicembre 2010. La riforma inserisce i regimi speciali in quello dell’assicurazione sociale, introduce un meccanismo per ricalcolare le pensioni speciali e aumenta l’età pensionabile a 65 anni per gli uomini e a 63 per le donne, entro il 2030. I prepensionamenti sottostanno a regole più rigide, mentre le pensioni di invalidità sono sottoposte a condizioni più severe. Dalle riforme ci si attendono risparmi significativi per il sistema e una riduzione del numero di beneficiari. Inoltre, il governo ha sospeso le disposizioni di legge che avrebbero fatto salire i contributi al regime obbligatorio a contribuzione definita (DC scheme) dal 2% al 2,5% degli emolumenti lordi dei lavoratori dipendenti nel 2009. L’aumento è stato riprogrammato per essere avviato nel 2010, in modo che, alla fine, l’aliquota di contributo potrà raggiungere il 6% dei salari in futuro.

SE || 18.3/ 21.2 || 64.7/64 || 61-67 || 61-67 || - || 7.4 (v, y) || || Nel 2010, il meccanismo di bilanciamento automatico, insito nel meccanismo di aggiustamento del sistema pensionistico fondato sul reddito, è stato semplificato in modo da fondarsi su una media mobile di 3 anni invece che di 1 anno, come in precedenza, per evitare forti variazioni delle pensioni in caso di recessione/ripresa economica.

SI || 16.8/ 21 || 59.8# || 63/61 || 63/61 || - || 2.6 || CSR 2- Fare lo sforzo necessario a garantire la sostenibilità a lungo termine del sistema pensionistico, preservando l’adeguatezza delle pensioni. Aumentare il tasso di occupazione dei lavoratori anziani ritardandone il pensionamento e sviluppando ulteriormente politiche attive del mercato del lavoro e misure di apprendimento lungo tutto l’arco della vita. || La riforma pensionistica proposta (compresa la parificazione dell’età pensionabile tra uomini e donne) è stata respinta in occasione di un referendum svoltosi nel 2011.

SK || 14/ 18 || 60.4/ 57.5 || 62/57.5 -61.5 (depend-ing on the no. of children) || 62/62 || - || 4.7 (v) || CSR 3- Migliorare la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche attraverso un ulteriore adeguamento del pilastro del sistema pensionistico a ripartizione, anche cambiando il meccanismo di indicizzazione e attuare ulteriori misure per aumentare l’età pensionabile effettiva, in particolare collegandola alla speranza di vita. Introdurre incentivi per garantire la redditività del regime pensionistico a capitalizzazione al fine di ottenere progressi verso la sostenibilità delle finanze pubbliche e garantire pensioni adeguate. || Nel 2008, la Slovacchia ha consentito ai lavoratori di decidere se abbandonare il regime a capitalizzazione e tornare a quello a ripartizione e il regime a contribuzione definita è diventato facoltativo per tutti i nuovi arrivati sul mercato del lavoro. Nel 2010, è stata approvata una modifica legislativa in base alla quale la mancanza di reddito da lavoro giustifica l’ottenimento di una pensione anticipata. Nel 2011, la Slovacchia ha adottato modifiche al regime pensionistico a capitalizzazione che consente ai risparmiatori di riottenere la possibilità di investire in titoli più rischiosi e quindi di ottenere potenzialmente rendimenti più elevati. In data 1.4.2012 sarà inoltre reintrodotta la partecipazione obbligatoria dei giovani come opzione per difetto con la possibilità di uscire dal regime nei primi 2 anni di risparmio.

UK || 18.1/ 20.8** || 64.1/ 62 || 65/60 || 66/66 || 68/68 || 73.0 (z) || || Negli ultimi anni è stato migliorato l’accesso alla pensione legale di base, ne è stato potenziato il meccanismo di aumento e i lavoratori sono automaticamente iscritti in regimi professionali (con possibilità di uscirne) a partire dal 2012. La legislazione in atto aumenta l’età pensionabile da 65 a 68 anni in fasi successive a partire dal 2020 fino al 2046. Secondo la nuova legislazione entrata in vigore nel gennaio 2012, l’età pensionabile è ora parificata per entrambi i sessi entro il 2018 (in precedenza, entro il 2020) e viene anticipato di 5 anni e mezzo il momento di innalzamento dell’età pensionabile da 65 a 66 anni, a decorrere dal 2018. Esistono proposte per accelerare i tempi di un successivo aumento da 66 a 67 anni (non ancora divenute legge) e si discutono possibilità per accelerare l’aumento da 67 a 68 anni.

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NOTE

i                  Età media di uscita dal mercato del lavoro, M/F o corsivo = totali (nessuna ripartizione in M/F) Fonte Eurostat.

ii                 Età legale di pensionamento nei regimi generali di pensione pubblica, fonte MISSOC.

iii                Età obbligatoria di pensionamento nei regimi generali di pensione pubblica dopo l’attuazione di riforme varate (tra parentesi – proposte, non ancora divenute legge), fonte: relazione congiunta del CPE, del CPS e dei servizi della Commissione (ECFIN ed EMPL) sulle pensioni dal titolo "Progress and key challenges in the delivery of adequate and sustainable pensions in Europe" e aggiornata dalla Commissione se a conoscenza di eventuali successivi cambiamenti

iv                Età obbligatoria di pensionamento nei regimi generali di pensione pubblica dopo l’attuazione di riforme varate (tra parentesi – proposte, non ancora divenute legge), fonte: relazione congiunta del CPE, del CPS e dei servizi della Commissione (ECFIN ed EMPL) sulle pensioni dal titolo "Progress and key challenges in the delivery of adequate and sustainable pensions in Europe" e aggiornata dalla Commissione se a conoscenza di eventuali successivi cambiamenti

v                 Attivi dei fondi pensione (in % del PIL), 2009, Fonte OCSE Statistiche globali sulle pensioni

(v)              2008.

(w)              Unicamente fondi pensione professionali autonomi. Oltre a questi progetti, gli attivi totali gestiti da contratti di assicurazione di pensioni professionali ammontavano al 99,3% del PIL.     

(x)              Unicamente fondi pensione professionali autonomi. Oltre a questi progetti, gli attivi totali gestiti da contratti di assicurazione di pensioni professionali ammontavano al 13,3% del PI, nel 2008.        

(y)              Unicamente fondi pensione professionali autonomi. Oltre a questi progetti, gli attivi totali gestiti dal sistema pensionistico a premi ammontavano all’8,9% del PIL e gli attivi gestiti dai contratti di assicurazione pensione professionale ammontavano al 38,9% del PIL nel 2008.     

(z)               Stima OCSE.        

vi                Di fronte all’imminente invecchiamento della popolazione e al suo impatto sulla sostenibilità delle prestazioni pensionistiche, gli Stati membri hanno profondamente riformato i propri sistemi pensionistici. Un elemento centrale di questo sforzo riformatore è stato il rafforzamento del legame tra i contributi versati al sistema e le prestazioni. Di solito, si è abbandonato il modello centrato sull’ultimo livello retributivo o sugli emolumenti degli anni migliori della vita attiva come base di calcolo delle prestazioni per passare a un modello basato sul numero degli anni di contribuzione in cui non basta raggiungere una determinata età ma occorre aumentare il numero di anni necessario per ricevere una pensione completa, aumentare o parificare l’età pensionabile per entrambi i sessi. Tuttavia, nella maggior parte di questi paesi i, l’innalzamento dell’età di ammissione alla pensione obbligatoria è scaglionato su lunghi periodi.             

* 2008 (per speranza di vita a 65 anni)

** 2009 (per speranza di vita a 65 anni)

# 2006 (età di uscita dal mercato del lavoro)

# 2007 (età di uscita dal mercato del lavoro)

Δ 2003 (età di uscita dal mercato del lavoro)

[1]               COM(2010) 365 definitivo del 7 luglio 2010.

[2]               Proiezioni di lungo termine aggiornate della spesa per pensioni pubbliche attualmente in preparazione presso la Commissione e il PCE saranno pubblicate nella relazione sull’invecchiamento demografico prevista per maggio 2012 (2012 Ageing Report - May 2012). I valori si riferiscono a stime iniziali che suggeriscono che riforme recenti, avviate in vari Stati membri dopo la pubblicazione della relazione 2009 sull’invecchiamento demografico, sono riuscite a far diminuire futuri aumenti di spesa per le pensioni.

[3]               Eurostat, dati EU-SILC per il 2009. Reddito medio equivalente delle persone di età superiore a 65 anni in % del reddito medio della popolazione totale dell’UE27. Tra gli Stati membri, il livello varia tra il 70% circa e poco più del 100%.

[4]               Eurostat, dati EU-SILC per il 2009.

[5]               Il risparmio a fini pensionistici complementari comprende pensioni professionali e personali nonché altre forme di assicurazione vita e di accumulazione di attivi che possano essere usati per mantenere lo stesso livello di vita dopo il pensionamento. Esistono inoltre altri strumenti (come i prestiti vitalizi ipotecari - reverse mortgage) che permettono di convertire dei ani (di solito, l’abitazione) in un ulteriore redditi da pensione.

[6]               Calcolo basato sul Calcolatore del rapporto di dipendenza (Dependency Ratio Calculator) della Camera federale austriaca del lavoro (Vienna). Il rapporto di dipendenza economica è definito come il rapporto tra il numero di beneficiari di pensioni (comprese le pensioni anticipate e d’invalidità) e di disoccupati, da una parte, e il numero di lavoratori, dall’altra. La principale ipotesi per il 2010: aumento del tasso di occupazione del gruppo di età compresa tra 20 e 64 anni fino al 79,6 % (tasso che è stato raggiunto nel 2008 nei 3 paesi più performanti, cioè Svezia, Danimarca e Paesi Bassi). Dati: Indagine sulle forze di lavoro, Relazione 2009 sull’invecchiamento, Europop 08

[7]               COM(2011) 11 definitivo del 12.1.2011.

[8]               COM(2011) 815 definitivo del 23.11.2011.

[9]               Si stima che collegando l’età pensionabile alla speranza di vita, il rapporto tra spesa pubblica dedicata alle pensioni pubbliche e PIL, nella UE, sarà inferiore di circa 1,75 punti percentuali di PIL entro il 2060 rispetto allo scenario di base in cui il rapporto tra il previsto aumento della spesa pensionistica pubblica e il PIL risulta pari a 2,4 punti percentuali di PIL. Aumentare pertanto l’età pensionabile e l’età effettiva di andata in pensione, per tener conto automaticamente dell’aumento della futura speranza di vita, è un sostanziale passo avanti verso un’autentica sostenibilità budgetaria. Cfr. Commissione europea e Comitato di politica economica, “2009 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the EU-27 Member States (2008-2060)”, European Economy, n. 2, (2009), nonché Commissione europea (2009) “2009 Sustainability Report”, European Economy, n. 9.

[10]             Direttiva 2008/94/CE della Commissione, del 22.10.2008.

[11]             Direttiva 2003/41/CE della Commissione, del 3.6.2003.

[12]             Regolamento (CE) n. 883/2004/CE del 29.4.2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.