LIBRO BIANCO Un’agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili /* COM/2012/055 final */
LIBRO BIANCO Un’agenda dedicata a pensioni adeguate,
sicure e sostenibili (Testo rilevante ai fini del SEE)
1.
Introduzione
L’invecchiamento
della popolazione rappresenta uno dei principali problemi dei sistemi
pensionistici in tutti gli Stati membri. Se uomini e donne, che vivono più a
lungo, non restano anche in attività più a lungo e non risparmiano in misura
maggiore per la pensione, l’adeguatezza delle pensioni non potrà essere
garantita: l’aumento previsto delle spese si rivelerà, infatti, insostenibile.
Entro il 2060, la speranza di vita alla nascita dovrebbe aumentare, rispetto al
2010, di 7,9 anni nei maschi e di 6,5 anni nelle femmine. E non è un problema
lontano: è incombente, perché i figli del baby boom vanno in pensione e
la popolazione attiva europea comincia a ridursi. Ciò significa che le persone
di età superiore a 60 anni aumentano ogni anno di circa 2 milioni, quasi il
doppio cioè rispetto alla fine degli anni ’90 e all’inizio del decennio
successivo. Al contrario, il numero di persone in età lavorativa primaria
(20-59) si ridurrà ogni anno nei prossimi decenni (figura 1). Figura 1 Variazione della popolazione
rispetto all’anno precedente, UE-27, 1996-2061 Fonte: Europop 2010 e
demo_pjangroup. L’effetto sommato dell’aumento della longevità
e del raggiungimento dell’età pensionabile dei protagonisti del baby boom
avrà profonde conseguenze economiche e finanziarie nell’UE, ridurrà il
potenziale di crescita economica e aumenterà la pressione sulle finanze
pubbliche. L’attuale crisi economica e finanziaria non
farà che aggravare queste prospettive. Crescita economica fiacca, deficit di
bilancio e oneri per il debito pubblico, instabilità finanziaria e bassa
occupazione hanno reso più difficile il mantenimento degli impegni che tutti i
regimi pensionistici basati su riserve contabili si sono assunti. I regimi
pensionistici a ripartizione risentono negativamente della riduzione
dell’occupazione e accusano una diminuzione dei contributi. Nei regimi a
capitalizzazione diminuiscono il valore degli attivi e i rendimenti. Diventa quindi più che mai urgente sviluppare
e attuare strategie globali per adeguare i regimi pensionistici all’andamento
della contingenza economica e demografica. Si tratta di problemi enormi, ma
risolvibili se vengono attuate politiche adeguate. Una riforma dei regimi
pensionistici e delle pratiche di pensionamento è essenziale per migliorare le
prospettive di crescita europee e è assolutamente urgente in alcuni paesi
nell’ambito delle iniziative in corso tese a ristabilire la fiducia nelle
finanze pubbliche. Poiché economie e società dei vari Stati
membri sono sempre più integrate tra loro, il successo o l’insuccesso delle
politiche e delle riforme pensionistiche nazionali avranno ripercussioni sempre
più forti oltre i confini nazionali, soprattutto in seno all’Unione economica e
monetaria. L’importanza centrale che hanno le pensioni per il successo
economico e sociale dell’Europa e il rischio crescente di ricadute
transfrontaliere delle politiche pensionistiche nazionali, mostrano come le
pensioni divengano sempre più una questione di interesse comune nell’UE. Di
fatto, il successo delle riforme pensionistiche negli Stati membri è un fattore
determinante per il buon funzionamento dell’Unione economica e monetaria e
misurerà la capacità dell’UE di conseguire almeno 2 dei 5 obiettivi della
strategia Europa 2020: di portare cioè il tasso di occupazione al
75% e di ridurre di almeno 20 milioni il numero delle persone a rischio
povertà. Il presente Libro bianco riflette
preoccupazioni da tutti sentite per i problemi dei nostri regimi pensionistici
e delinea un programma per garantire pensioni adeguate e sostenibili a lungo
termine, cercando di ampliare la partecipazione di uomini e donne all’attività
professionale per tutto l’arco della vita e di rendere sicuro il risparmio
destinato alle pensioni complementari. Esso suggerisce di proiettare a livello
europeo orientamenti e iniziative che permettano alla UE di sostenere i
responsabili nazionali nello sforzo di affrontare le riforme, soprattutto
quelle sottolineate nelle Analisi annuali della crescita 2011 e 2012 e
precisate nelle raccomandazioni specifiche per paese del 2011. Questo Libro bianco riflette anche i risultati
della vasta consultazione lanciata con il Libro verde dal titolo Verso
sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa.[1] Hanno risposto all’appello di
quel documento numerose parti interessate, il Parlamento europeo, il Comitato
economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni; tutti si attendono che
le questioni legate alle pensioni siano affrontate a livello UE in modo globale
e coordinato.
2.
Le sfide attuali rappresentate dalle pensioni
Sostenibilità e adeguatezza dei regimi
pensionistici dipendono dalla misura in cui in esse si integrano contributi,
imposte e risparmio effettuati dalle persone occupate. Modalità di
finanziamento, condizioni di ammissibilità e condizioni del mercato del lavoro
devono essere calibrate in modo da ottenere un equilibrio tra contributi e
diritti acquisiti e tra numero di dipendenti in attività che versano contributi
e numero di pensionati beneficiari.
2.1.
Garantire la sostenibilità finanziaria dei regimi
pensionistici
Le pensioni rappresentano una parte assai
ampia e in aumento della spesa pubblica: in media, attualmente, oltre il 10%
del PIL e probabilmente il 12,5% nel 2060, Nell’UE in generale[2]. Ma con una spesa per le
pensioni pubbliche compresa oggi tra il 6% del PIL in Irlanda e il 15% in
Italia, i paesi si trovano in situazioni piuttosto diverse pur affrontando
problemi demografici simili. Negli ultimi 10 anni, sono avvenuti grandi
progressi nella riforma dei regimi pensionistici. La maggior parte degli Stati
membri ha modificato i regimi pensionistici conferendo loro basi più
sostenibili e per resistere ai cambiamenti demografici previsti. Ciò è avvenuto
con riforme in cui i parametri dei regimi venivano resi coerenti con la
sostenibilità di bilancio, o con riforme strutturali in cui i regimi non si
basavano più sulle prestazioni (defined benefit schemes - DB) ma sui contributi
(defined contribution schemes - DC), oppure istituendo pilastri a
capitalizzazione obbligatoria. In molti casi tuttavia occorrono ulteriori
riforme mentre la crisi economica e finanziaria ha reso più difficile
affrontare i mutamenti demografici, evidenziando nuove lacune in alcuni regimi
pensionistici. Perciò, in molti Stati membri, sarà inevitabile effettuare
aggiustamenti sul lato della spesa nonché grandi sforzi per aumentare i tassi
di occupazione e la produttività. Dovrà essere messa in atto in modo rigoroso
una strategia di bilancio credibile, allineata al quadro di bilancio del Patto
di stabilità e di crescita, che tenga nel debito conto il costo netto
dell’attuazione di una riforma delle pensioni. Riguardo al problema
dell’invecchiamento della popolazione, il Consiglio europeo di Stoccolma ha
definito nel 2001 una strategia articolata in 3 obiettivi: (i) riduzione
del debito pubblico, (ii) aumento dell’occupazione, soprattutto dei lavoratori
più anziani, e della produttività e (iii) riforma dei sistemi di sicurezza
sociale. Di recente, questa strategia a 3 livelli che affronta
l’invecchiamento della popolazione è stata arricchita nel quadro della
strategia Europa 2020, mentre il Libro verde del 2010 sulle pensioni ha
avviato un dibattito per un approccio globale al problema dell’adeguatezza,
sostenibilità e sicurezza dei redditi da pensione.
2.2.
Mantenere l’adeguatezza delle prestazioni
pensionistiche
Le pensioni, in gran
parte erogate da regimi pubblici, sono la principale fonte di reddito degli
anziani in Europa, che rappresentano una parte significativa e crescente della
popolazione UE (120 milioni, pari al 24%). Il fine infatti dei regimi
pensionistici è quello di fornire un reddito adeguato che consenta agli anziani
un tenore di vita dignitoso e un’indipendenza economica: obiettivo che, in
linea generale, è stato raggiunto in tutta l’UE, pur con profondi divari. Le
persone di età superiore a 65 anni hanno un reddito pari a quasi il 94% di
quello medio della popolazione totale[3], ma il 22%
circa delle donne di età superiore a 75 anni cade al di sotto della soglia del
rischio di povertà[4]. Anche se le recenti riforme delle pensioni
pubbliche hanno teso a migliorare o mantenere la loro capacità di protezione
dalla povertà, in futuro la maggior parte di esse provocherà una diminuzione
dei tassi di sostituzione (pensioni rispetto ai redditi precedenti) (figura 2). Figura 2:
Proiezione dell’andamento dei tassi di sostituzione dei regimi pensionistici
obbligatori e complementari tra il 2008 e 2048 (in punti percentuali) Fonte:
Studio del sottogruppo “Indicatori” (SGI) del Comitato per la protezione
sociale sui tassi teorici di sostituzione 2008-2048 La prevista
riduzione del tasso di sostituzione si fonda sul presupposto che l’età
pensionabile non cambi. Prolungare la vita attiva può aiutare a mantenere o
addirittura ad aumentare il livello dei futuri tassi di sostituzione. Tale
effetto è illustrato dalla figura 3, che compara i tassi di sostituzione lordi
percepiti da persone che vanno in pensione oggi a 65 anni dopo 40 anni di
attività, ai tassi di sostituzione di persone che in futuro vanno in pensione a
un’età superiore (67 anni, 42 anni d’attività, tutti gli altri elementi
presupposti per analogia) (figura 3). Figura 3:
proiezione dell’impatto di un prolungamento dell’attività professionale sulla
variazione dei tassi di sostituzione tra il 2008 e il 2048 Fonte: Studio del
sottogruppo “Indicatori” (SGI) tassi teorici di sostituzione 2008 – 2048 Anche il risparmio a fini pensionistici
complementari aiuterà a garantire in futuro adeguati tassi di sostituzione[5]. Alcuni paesi hanno provveduto
a integrare i loro regimi pensionistici a ripartizione con regimi privati a
costituzione di riserve, ma in molti Stati membri esistono ancora spazi per
sviluppare ulteriormente le opportunità di risparmio pensionistico
complementare. Occorrerebbe, tuttavia, che i regimi di pensione finanziati
privatamente fossero più sicuri, avessero un miglior rapporto costi/efficacia e
fossero più compatibili con la mobilità di un mercato del lavoro flessibile. In alcuni paesi la crisi ha chiaramente
evidenziato che occorre migliorare la capacità di regimi pensionistici di
ridurre i rischi e assorbire gli shock. La recessione, e il conseguente
deterioramento delle finanze pubbliche, hanno rivelato anche alcuni punti
deboli nel modo con cui alcuni Stati membri avevano cercato di mettere in atto
regimi pensionistici privati obbligatori.
2.3.
Aumentare la partecipazione al mercato del lavoro
delle donne e dei lavoratori più anziani
Il problema dell’invecchiamento della
popolazione è spesso illustrato con il raddoppio dell’indice di dipendenza
dagli anziani (rapporto tra popolazione di età superiore a 65 anni e
popolazione tra i 15 e i 64 anni) dal 26% nel 2010 al 50% nel 2050. Ma il vero problema
è l’indice di dipendenza economica, definito come percentuale dei
disoccupati e dei pensionati sugli occupati. Se, nel campo
dell’occupazione, l’Europa raggiunge l’obiettivo della strategia Europa 2020 di
un tasso di occupazione del 75% nella popolazione di età compresa tra 15 e 64
anni e fa ulteriori passi avanti nel periodo 2020-2050, l’indice di dipendenza
economica aumenterà solo dall’attuale livello pari al 65% al 79% nel 2050[6]. Molti paesi dovranno darsi da fare per
migliorare la futura adeguatezza e sostenibilità dei rispettivi regimi
pensionistici e aumentare i tassi di occupazione, non solo nei gruppi di età
più avanzata ma anche nei gruppi con tassi di occupazione inferiori (donne,
immigrati, giovani). Raggiungere l’obiettivo fissato dalla UE per l’occupazione
o raggiungere i paesi più efficienti potrà quasi neutralizzare l’effetto
dell’invecchiamento della popolazione sul peso relativo delle pensioni sul PIL. I regimi pensionistici influenzano il
comportamento nei confronti della pensione e quindi l’offerta di manodopera e
il tasso di dipendenza economica. Parametri essenziali sono le età alle quali
si viene ammessi al pensionamento normale e a quello anticipato. Attualmente,
si trascorre in pensione circa un terzo della vita adulta e, a politiche
invariate, questa percentuale aumenterà per il futuro aumento della speranza di
vita. Inoltre, le possibilità di prepensionamento hanno fatto sì, nel 2010, che
i tassi di occupazione nella UE dei lavoratori anziani (55-64 anni) fossero
inferiori al 50%. Ma questa cifra aggregata per la UE nasconde
grandi differenze tra gli Stati membri che vanno dal 33% di Malta al 74% della
Svezia (v. figura 4). Inoltre, i tassi di occupazione delle donne
anziane (41%) sono notevolmente inferiori a quelli degli uomini (59%). La tendenza al prepensionamento degli ultimi
decenni si è tuttavia invertita. Il tasso di occupazione della
fascia di età tra 55 e 64 anni è aumentato (UE-27) dal 37,5% nel 2001 al 46,3%
nel 2010. Inoltre, riforme dei regimi pensionistici già approvate
negli Stati membri, anche se spesso in attesa della loro progressiva
introduzione, potranno dar luogo ad aumenti significativi dei tassi di
partecipazione dei lavoratori anziani. Ma occorre fare di più. Il
tasso di attività è attualmente ancora troppo basso nelle classi di età appena
al di sotto dell’età pensionabile e i progressi troppo limitati. Un’età
pensionabile fissa combinata a opzioni che facilitano i prepensionamenti
aumenteranno lo squilibrio tra gli anni di attività e quelli trascorsi in pensione.
Riformare i regimi pensionistici per aumentare il tasso di partecipazione al
mercato del lavoro sarà cruciale al fine di rafforzare la crescita economica e
dare solide basi a pensioni adeguate e sostenibili. Il successo di riforme tese ad aumentare l’età
del pensionamento (compresa l’eliminazione dei prepensionamenti) dipende
tuttavia da migliori opportunità per uomini e donne anziani di restare sul
mercato del lavoro. Ciò comporta adeguamento dei luoghi di lavoro e
dell’organizzazione del lavoro, promozione dell’apprendimento lungo tutto
l’arco della vita, politiche efficienti capaci di conciliare lavoro, vita
privata e familiare, misure per sostenere un invecchiamento sano, lotta alle
disuguaglianze di genere e alle discriminazioni basate sull’età. Inoltre,
riforme siffatte saranno accettate politicamente se verranno percepite come
giuste. Ciò impone di tener conto del fatto che la capacità di lavoro, e di
trovarlo, è molto diversa da una persona all’altra e che la speranza di vita e
lo stato di salute a 60 o a 65 anni tende a essere inferiore per lavoratori
manuali che hanno iniziato a lavorare in giovane età. Figura 4:
tassi di occupazione dei lavoratori più anziani (55-64 anni) negli Stati membri
della UE nel 2010 Fonte: ESTAT
2.4.
Il ruolo degli Stati membri e dell’UE nelle
pensioni
Gli Stati membri sono i responsabili primi
della struttura dei loro regimi pensionistici. Tuttavia, il trattato sul
funzionamento dell’Unione europea assegna alla UE il compito di sostenere e
integrare le attività degli Stati membri nel campo della protezione sociale
(articolo 153) e di tenere conto di un’adeguata protezione sociale quando essa
definisce e attua le proprie politiche (articolo 9). Molte competenze e iniziative politiche della
UE riguardano le politiche che reggono i regimi pensionistici nazionali.
Finora, l’UE ha affrontato questioni assai specifiche relative alle pensioni in
modo piuttosto frammentato: eliminare gli ostacoli alla libera circolazione
delle persone, definire in che modo enti pensionistici privati possano
beneficiare del mercato interno, promuovere la parità fra i sessi, lottare
contro le discriminazioni e monitorare la sostenibilità di bilancio. Data
l’entità e le reciproche interconnessioni tra le problematiche macroeconomiche,
sociali e occupazionali nel campo delle pensioni, è necessario avvalersi di un
approccio più globale. L’UE dispone di una vasta gamma di strumenti
strategici per aiutare gli Stati membri a ottenere pensioni adeguate e
sostenibili. Nel Libro verde sulle pensioni del 2010, la Commissione
sottolineava l’importanza di affrontare in modo organico le pensioni e di
ottimizzare gli aspetti di reciproca influenza fra i vari settori. La strategia
Europa 2020 che potenzia l’assetto gestionale dell’economia a livello
europeo, fornisce un quadro più solido per esaminare attentamente i sistemi
pensionistici. Tale strategia riconosce che le pensioni, che danno un sostegno
fondamentale a moltissimi cittadini della UE, sono una delle principali voci
della spesa pubblica e rappresentano quindi una questione che interessa
collettivamente tutti gli Stati membri. Al dibattito sul modo per ottenere
pensioni adeguate, sostenibili e sicure devono poter partecipare non solo i
governi degli Stati membri (che già collaborano tra loro soprattutto attraverso
il Comitato per la protezione sociale, nel Comitato del programma statistico -
CPS, il Comitato per la politica economica – CPE e il comitato per
l’occupazione –EMCO) ma anche parti interessate non governative. Questo Libro bianco, nel rispetto delle
competenze degli Stati membri, mira ad adeguare gli strumenti della politica
comunitaria e a sostenere con decisione gli sforzi degli Stati membri per
riformare le pensioni e propone iniziative, che si rafforzano a vicenda, che
vanno dagli incentivi finanziari al coordinamento delle politiche e al
monitoraggio dei progressi verso gli obiettivi comuni del quadro integrato e
globale di Europa 2020.
3.
La necessità di riformare le pensioni
Il problema delle politiche pensionistiche è
creare un sistema, sostenibile dal punto di vista finanziario, capace di
cogliere l’obiettivo fondamentale dei regimi pensionistici, quello cioè di
conseguire redditi da pensione che consentano agli anziani di avere un tenore
di vita dignitoso e l’indipendenza economica. Dalle analisi annuali della crescita (Annual
Growth Surveys - AGS), effettuate dalla Commissione nel 2011[7] e nel 2012[8], sono emersi tratti essenziali
di riforma delle pensioni tali da contribuire a un consolidamento budgetario
compatibile con la crescita e da garantire pensioni adeguate e sostenibili. Per
cogliere tali obiettivi, l’analisi sottolineava l’importanza di trovare un
equilibrio tra anni di attività e anni di pensione e di promuovere il risparmio
a fini di pensioni complementari. Più specificamente, la Commissione
raccomandava di: (a) allineare l’età pensionabile
all’aumento della speranza di vita; (b) limitare l’accesso ai regimi di
prepensionamento e altri percorsi di uscita anticipata; (c) incentivare il prolungamento della
vita lavorativa migliorando l’accesso all’apprendimento lungo tutto l’arco
della vita, adeguando i posti di lavoro a una manodopera più differenziata,
creando opportunità di lavoro per lavoratori anziani e favorendo un
invecchiamento attivo e sano; (d) equiparare l’età pensionabile delle
donne a quella degli uomini; nonché (e) sostenere lo sviluppo del risparmio
a fini di pensioni complementari per migliorare i redditi dei pensionati. Riforme coerenti delle pensioni, ispirate a
questi principi contribuiranno a rendere i regimi pensionistici più sostenibili
e gli Stati membri potranno offrire ai loro cittadini anziani livelli di
reddito adeguati anche in contesti demografici molto meno favorevoli. Progressi significativi nella riforma della
sicurezza sociale, ispirati alle raccomandazioni delle Analisi annuali della
crescita (Annual Growth Surveys – AGS) sono avvenuti in vari paesi (di
recente nella Repubblica Ceca, Grecia, Spagna e Italia; v. allegato 3 per le
recenti riforme delle pensioni). Ciononostante, occorrono iniziative politiche
più incisive, e occorrono subito. Qui di seguito, vengono delineati gli
elementi necessari per il buon esito di riforme conformi all’AGS.
3.1.
Equilibrio tra periodi di attività professionale e
di pensionamento
3.1.1.
Collegare età pensionabile e aumento della
speranza di vita
Le raccomandazioni sulle pensioni, specifiche
per paese, adottate nel luglio 2011 sottolineano con forza la necessità di
mantenere più a lungo i lavoratori anziani sul mercato del lavoro, soprattutto
innalzando l’età pensionabile e collegandola all’aumento della speranza di
vita. In primo luogo, innalzare l’età pensionabile effettiva compensa, in
parte, il già avvenuto aumento della longevità, di cui non si è ancora tenuto
conto nei calcoli per le pensioni. Collegare l’età pensionabile alla speranza
di vita può poi contribuire a stabilizzare l’equilibrio fra anni in attività
professionale e anni di pensionamento: un aspetto di fondamentale importanza
per la future sostenibilità. Una serie di simulazioni illustrate dalla
Commissione nella sua relazione sulla sostenibilità del 2009, indicano che
aumentare l’età pensionabile come risultato dell’aumento della speranza di vita
potrà dar luogo a risparmi di bilancio pari a più della metà dell’aumento della
spesa pensionistica dei prossimi 50 anni[9].
Alcuni Stati membri cercano di ritardare il
momento del pensionamento aumentando il numero di contributi annuali necessari
per ottenere una pensione massima (Francia) o collegandolo all’aumento della
speranza di vita (Repubblica ceca, Grecia, Italia). Altri collegano il livello
delle prestazioni pensionistiche all’aumento della speranza di vita
(Portogallo), mentre alcuni fanno dipendere i livelli delle prestazioni
dall’equilibrio finanziario del regime pensionistico (Germania, Svezia), su cui
peseranno i mutamenti demografici e l’aumento della speranza di vita. La
maggior parte degli Stati membri offrono la possibilità di maturare una
pensione più elevata prolungando il periodo di attività professionale; gli
interessati compensano così la riduzione del valore della pensione a una
determinata età di pensionamento e lo mantengono su livelli adeguati. Aumentare l’età effettiva del pensionamento
non significa favorire l’interesse dei giovani a detrimento di quello degli
anziani ma trovare un giusto equilibrio tra i due. Continuare l’attività per un
certo numero di anni di vita non significa privare gli anziani della loro
meritata pensione a profitto dei giovani. Né significa che i lavoratori anziani
occupino posti di lavoro che altrimenti potrebbero essere occupati da
lavoratori più giovani. Gli Stati membri infatti con i più elevati tassi di
occupazione per i lavoratori anziani possono esibire anche i tassi di
disoccupazione giovanile più bassi. Sul lungo periodo, il numero dei posti di
lavoro non è fisso ma dipende soprattutto dall’offerta di lavoratori
qualificati, motore essenziale della crescita economica. La disponibilità
crescente di lavoratori anziani specializzati aumenta il potenziale di crescita
dell’Europa e crea quindi maggiori opportunità di lavoro e migliori condizioni
di vita per giovani e anziani. L’offerta di migliori opportunità a persone di
tutte le età sarà l’aspetto centrale dell’Anno europeo 2012 dell’invecchiamento
attivo e della solidarietà tra generazioni.
3.1.2.
Limitare l’accesso al pensionamento
anticipato
Riforme delle pensioni tese a prolungare la
permanenza sul mercato del lavoro devono inoltre rimuovere possibilità
ingiustificate di prepensionamento applicabili a tutti i lavoratori dipendenti
o a professioni specifiche. In alcuni Stati membri, il regime
pensionistico statutario consente a persone con periodi contributivi completi
di andare in pensione prima della normale età pensionabile (Austria, Belgio,
Francia, Lussemburgo). Le riforme delle pensioni non devono perciò guardare solo
all’aumento dell’età pensionabile, ma anche all’eventuale durata dei periodi
contributivi: anch’essi devono riflettere l’aumento della speranza di vita.
Tener conto dei periodi contributivi (anche se la loro durata aumenta con la
speranza di vita) favorisce l’equità dei regimi pensionistici verso le persone
che hanno iniziato presto la loro attività (di solito, lavoratori non
qualificati con speranza di vita spesso bassa e peggiori condizioni di salute).
Gli Stati membri riformano i rispettivi regimi
di prepensionamento in modi diversi. Ai datori di lavoro può essere chiesto di
sostenere tutti o almeno una parte notevole dei costi di prepensionamento. Ai
lavoratori che esercitano lavori particolarmente difficili o pericolosi possono
essere offerte alternative al prepensionamento, come determinate forme di
mobilità. In alcuni Stati membri, sono stati irrigiditi i requisiti di
ammissibilità: ad esempio, aumentando l’età. Altri paesi riducono anche i
livelli delle prestazioni erogate da regimi speciali, o li chiudono.
Ogniqualvolta si eliminano possibilità di prepensionamento, è importante che
gli interessati possano lavorare più a lungo o, se ciò non fosse possibile, che
possano beneficiare di un reddito sicuro adeguato.
3.1.3.
Favorire il prolungamento della vita lavorativa
È impossibile eliminare i regimi di
prepensionamento e innalzare l’età pensionabile senza varare provvedimenti che
allunghino la permanenza delle persone sul mercato del lavoro basati su
opportune misure sanitarie, di organizzazione del lavoro e a favore
dell’occupazione. In caso contrario, se riforme miranti all’età pensionabile
faranno ingrossare il numero di persone dipendenti da altri tipi di prestazioni
(come disoccupazione, invalidità, assistenza sociale) l’impatto sulle finanze
pubbliche sarà molto meno benefico. In tal caso, i bilanci pubblici
risparmieranno solo perché i lavoratori anziani riceveranno pensioni ridotte
per non poter rimanere attivi fino alla normale età di pensionamento. Ciò
comporterà maggiori rischi di povertà in età avanzata.
Per garantire l’adeguatezza futura e la sostenibilità delle pensioni occorrerà
un autentico dialogo in seno agli Stati membri, che raccolga governi, parti
sociali e altre parti interessate, che concordino su politiche tese a
prolungare la permanenza nel mercato del lavoro ma mantengano la solidarietà
con chi ne sia espulso. Occorrerà inoltre spiegare che, aumentando la speranza
di vita, lavorare più a lungo non implica godere di un numero minore di anni di
pensione.
Un fattore di grande importanza è lo stato di salute delle persone prossime
all’età pensionabile perché influenza la loro capacità e disponibilità di
continuare a lavorare e ciò ha un impatto sul mercato del lavoro. Investire
nella prevenzione delle malattie, nella promozione di un invecchiamento attivo
e salutare e in cure sanitarie più efficaci saranno aspetti centrali dello
sforzo per conservare e sviluppare una manodopera produttiva e in buona salute,
capace di lavorare più a lungo.
Ulteriori misure comprenderanno la revisione di età obbligatorie per andare in
pensione che sono ingiustificate, la promozione della salute e della sicurezza
sul luogo di lavoro, l’accesso alla formazione continua, l’adattamento del
posto di lavoro alle esigenze dei lavoratori più anziani e lo sviluppo di possibili
accordi di flessibilità, che combinino, ad esempio, lavoro a tempo parziale e
pensione parziale. Si può anche pensare a “seconde carriere” e a posti di
lavoro di “fine carriera”. Sarà anche importante eliminare i disincentivi
all’occupazione e al prolungamento della vita lavorativa degli uomini e delle
donne, insiti nei regimi fiscali, previdenziali e retributivi. Date le grandi
differenze del tasso di occupazione femminile rispetto a quello maschile nella
fascia di età tra i 55 e i 64 anni, tutte le iniziative dovranno prestare
particolare attenzione agli aspetti di genere del prolungamento della vita
lavorativa e dell’invecchiamento attivo e occorrerà adottare misure capaci di
conciliare lavoro e responsabilità familiari e di ridurre i divari tra uomini e
donne sul piano dell’occupazione e della retribuzione. Il Fondo sociale europeo
(FSE) può avere un ruolo importante per rafforzare la capacità dei politici,
dei datori di lavoro e dei lavoratori di eliminare gli ostacoli che si
frappongono al lavoro femminile e al prolungamento della vita attiva e di
favorire i passi necessari a promuovere l’occupabilità dei lavoratori anziani
di entrambi i sessi.
3.1.4.
Colmare il divario tra uomini e donne nel
campo delle pensioni
13 Stati membri avevano, ancora nel 2009,
un’età pensionabile per le donne inferiore a quella degli uomini. In base
tuttavia a normative attualmente in vigore, 18 Stati membri eguaglieranno l’età
pensionabile entro il 2020. 5 Stati membri hanno piani a più lunga scadenza per
equiparare le età pensionabili e solo 4 su 27 Stati membri non hanno alcuna
normativa vigente in questo senso (v. allegato 3 per i dettagli specifici per
paese). Far sì che l’età pensionabile sia, per uomini e donne, identica,
contribuisce in modo decisivo al miglioramento della partecipazione al mercato
del lavoro dei lavoratori anziani nonché al miglioramento del reddito delle
donne: essa va dunque attuata senza indugi. Questa parificazione dell’età pensionabile va
valutata nel più ampio contesto delle disparità tra i sessi che, riguardo alle
pensioni, sono dovute a differenze tra uomini e donne in termini di
occupazione, di retribuzione, di contributi nonché di interruzione della
carriera o del lavoro a tempo parziale per poter accudire terzi. La persistenza
di disuguaglianze tra i sessi sul mercato del lavoro fa sì che i diritti
pensionistici della donne siano scarsi. Per affrontare l’adeguatezza e la
sostenibilità delle pensioni occorre quindi un mix di politiche sulle pensioni
e sull’occupazione che affronti il problema delle differenze di reddito tra i
sessi nel campo delle pensioni. Sono necessarie soluzioni più efficaci, lontane
dalla presunzione che esistano ruoli specifici per i 2 sessi; un esempio
potrebbero essere una sorta di “crediti” d’assistenza, rilasciati sia a uomini
che a donne, che salvaguardino la sostenibilità dei regimi pensionistici e
facilitino il ritorno al lavoro. Affrontare le disuguaglianze tra i sessi, per
esempio conciliando vita privata e professionale, può avere anche vantaggi
indiretti a lungo termine per i regimi pensionistici perché semplifica la
fondazione delle famiglie, il che fa aumentare i tassi di natalità e riduce il
declino a lungo termine della popolazione in età lavorativa.
3.2.
Sviluppare il risparmio destinato alle pensioni
complementari private
Il risparmio destinato alle pensioni
complementari deve svolgere un ruolo di maggior rilievo nel garantire la futura
adeguatezza delle pensioni: ciò significa che gli Stati membri devono risolvere
i problemi legati alla redditività, alla sicurezza e alla più equa
accessibilità a tale tipo di regimi. Imposte, altri incentivi finanziari, ma
anche contrattazioni collettive hanno un ruolo importante in tale contesto. Si
tratta di strumenti usati in vari modi in tutta l’UE, il che lascia ampi spazi
all’apprendimento reciproco. Affrontare gli aspetti legati alla parità dei
sessi è anche essenziale per evitare che le attuali disparità di genere si
amplino ulteriormente: le donne infatti hanno meno opportunità degli uomini di
formare risparmio da destinare a pensioni complementari. La crisi ha messo in luce la vulnerabilità dei
regimi pensionistici a capitalizzazione di fronte alle crisi finanziarie e al
rallentamento dell’attività economica e ha anche reso necessario rivedere norme
e strutture dei vari regimi per migliorare la sicurezza delle pensioni private.
L’UE, che ha competenze legislative in questo campo, ha già varato 2 strumenti:
la direttiva relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso
d’insolvenza del datore di lavoro[10]
e la direttiva relativa alle attività e alla supervisione degli enti
pensionistici aziendali o professionali (EPAP)[11]
La consultazione avviata dal Libro verde ha confermato che il mercato unico è
uno strumento essenziale per sostenere l’adeguatezza e la sostenibilità budgetaria
delle pensioni. Esiste un vasto potenziale inutilizzato grazie al quale si
potrebbero ottenere ulteriori miglioramenti di efficienza grazie a economie di
scala, diversificazioni dei rischi e innovazione. L’UE può rafforzare, in seno
ai sistemi generali di pensionamento degli Stati membri, il quadro grazie al
quale essa sostiene i regimi pensionistici professionali e contribuisce a
ridurre il costo delle pensioni. La direttiva EPAP sarà perciò rivista con
l’obiettivo di agevolare agli EPAP le attività transfrontaliere e di
modernizzare i controlli su di essi. È anche necessario migliorare la qualità
dei prodotti finanziari di risparmio per pensioni individuali non legate
all’occupazione, come i regimi del terzo pilastro e altri prodotti finanziari usati
per integrare i redditi degli anziani. Per ottenere la fiducia dei lavoratori e
degli investitori nei prodotti finanziari di risparmio a fini pensionistici,
occorre infine migliorare l’informazione e la protezione dei consumatori. Un ricorso massiccio alle pensioni integrative
può causare la perdita di percentuali significative dei propri diritti a
pensione a chi si trasferisca oltreconfine. I loro diritti legali di sicurezza
sociale sono garantiti dalla legislazione UE (come il regolamento (CE) n. 883/2004[12]) ma i regimi privati esulano
dal campo di applicazione di tale regolamento. È quindi importante far sì che i
regimi pensionistici complementari non ostacolino la mobilità professionale e
la flessibilità del mercato del lavoro, che possono contribuire direttamente a
rafforzare la crescita economica della UE. I cittadini che lavorano in un altro Stato
membro non solo devono mantenere i diritti pensionistici maturati oltreconfine
ma devono anche avere un quadro chiaro dei diritti maturati in seno a regimi
pensionistici statutari e professionali. Ciò può avvenire istituendo nell’UE
servizi di ricostruzione delle pensioni simili a quelli già esistenti in alcuni
Stati membri. Tali servizi possono fornire ai cittadini informazioni precise e
aggiornate sui diritti pensionistici, nonché proiezioni di quanto percepiranno
dopo il pensionamento dai regimi obbligatori e professionali. Essi possono così
dimostrare i vantaggi di prolungare l’attività professionale e di risparmiare a
fini di pensioni integrative in modo da mantenere un reddito adeguato dopo il
pensionamento. Armonizzate le caratteristiche principali, i servizi di
ricostruzione nazionali si potrebbero raccogliere in un sistema di servizi a
livello UE.
4.
Diffusione degli strumenti UE
Poiché le pensioni da oggetto di politiche
nazionali divengono sempre più materia di interesse collettivo, è logico che
diventi sempre più importante il ruolo della UE nell’aiutare gli Stati membri a
cogliere gli obiettivi di pensioni adeguate e sostenibili. L’UE può intervenire con numerosi strumenti
per promuovere pensioni adeguate, sicure e sostenibili ma è chiaro che la
responsabilità principale per raggiungere tali obiettivi spetti agli Stati
membri. Legislazione: L’UE
non può legiferare in merito alla struttura dei sistemi pensionistici in quanto
tali negli Stati membri, ma può farlo su questioni relative al funzionamento
del mercato interno (libera circolazione delle persone, libera prestazione di
servizi, tutela dei consumatori), di lotta alle discriminazioni (soprattutto di
genere e d’età) e di tutela dei diritti dei lavoratori. Sui regimi
pensionistici degli Stati membri esistono già numerosi regolamenti e direttive.
La UE può inoltre promuovere norme non vincolanti (soft law) come codici
di buone pratiche. Finanziamento: La
UE può mobilizzare fondi per conseguire determinati obiettivi politici legati
alle pensioni. In tal senso, il Fondo sociale europeo è di gran lunga il più
importante strumento europeo che possa essere usato per promuovere
l’occupabilità e le opportunità di lavoro per i lavoratori anziani. In alcuni
settori come la politica sociale e per l’occupazione (PROGRESS), la sanità
pubblica e l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita esistono vari, agili
strumenti di finanziamento, da usare per sostenere lo sviluppo di politiche
nuove negli Stati membri, soprattutto con l’apprendimento reciproco. Coordinamento delle politiche: La strategia Europa 2020 presuppone politiche nazionali più
coordinate nell’ambito del semestre europeo, nonché il ricorso allo strumento
delle raccomandazioni specifiche per paese. Questo processo è fiancheggiato da
comitati a carattere politico (tra cui CPE, CPS ed EMCO), che esaminano in
dettaglio problemi specifici connessi all’adeguatezza e sostenibilità delle
pensioni nonché alla promozione del prolungamento della vita lavorativa. Questo Libro bianco presenta una serie
completa di iniziative da adottare a livello UE a sostegno delle riforme
pensionistiche nazionali. Esse affrontano i 2 principali settori di riforma
riconosciuti nell’analisi annuale della crescita (Annual Growth Survey -
AGS), ossia l’equilibrio tra vita professionale e durata del pensionamento e
sviluppo del risparmio destinato alle pensioni complementari private. Il Libro
bianco mira inoltre a garantire che il processo organico avviato dal Libro
Verde continui, grazie a un migliore coordinamento e a strumenti di
monitoraggio. L’allegato 1 elenca alcune iniziative specifiche, per esempio nel
campo della trasferibilità, della revisione degli EPAP o alcune misure che
permettano di prolungare la permanenza sul mercato del lavoro. Il presente
Libro bianco rappresenta quindi una solida base su cui costruire una fruttuosa
collaborazione con gli Stati membri, il Parlamento europeo e le parti sociali.
5.
Conclusione
Molti dei sistemi pensionistici in tutta l’UE
devono, sia pure in misura diversa, sapersi riformare se vogliono continuare a
fornire pensioni adeguate e, in prospettiva, durevoli. Ciò è stato ribadito
nell’AGS 2011 della Commissione e tradotto in raccomandazioni specifiche per
paese sulle pensioni inviate alla maggior parte degli Stati membri. L’AGS 2012
della Commissione, ha dal canto suo sottolineato la necessità di ampie riforme
dei sistemi pensionistici, fiancheggiate da interventi sul mercato del lavoro
tesi a prolungare l’attività professionale di uomini e donne. A sostegno di
queste raccomandazioni, questo Libro bianco illustra una strategia che
garantisca pensioni adeguate, sostenibili e sicure per i prossimi decenni. È
indubbio che si dovranno affrontare problemi enormi, legati ai mutamenti
demografici e alla sostenibilità delle finanze pubbliche, ma è vero anche che,
per farlo, esistono metodi validi. L’attuale crisi del debito sovrano conferma
quanto sia importante per la UE nel suo insieme che ogni singolo Stato membro
abbia successo nel riformare il proprio sistema pensionistico. La riforma delle
pensioni deve continuare a essere attentamente esaminata nel contesto della
strategia Europa 2020. Occorre un approccio europeo per affrontare i
problemi dei regimi pensionistici, come sollecitano le conseguenti conclusioni
del Consiglio europeo che auspicano un più stretto coordinamento delle
politiche economiche. È ora giunto il momento di agire e di attuare decisamente
le iniziative presentate nel presente Libro bianco. Stati membri, istituzioni
europee e tutte le parti sociali interessate devono rispondere insieme, e
nell’ambito dei rispettivi ruoli, alla sfida dell’invecchiamento della
popolazione. I regimi pensionistici devono contribuire alla crescita europea
promuovendo l’invecchiamento attivo ma restando uno strumento adeguato e
sostenibile al centro del modello sociale europeo per sostenere il tenore di
vita degli anziani in Europa. ALLEGATO 1:
Iniziative UE tese a sostenere gli sforzi degli Stati membri
1.
Equilibrio tra periodi di attività professionale e di pensionamento
Per ottenere un migliore equilibrio tra
periodi di attività professionale e quelli trascorsi in pensione occorre che i
regimi pensionistici sappiano correggersi, aumentando l’età pensionabile e
rafforzando gli incentivi a lavorare più a lungo. Ma la misura in cui tali
provvedimenti sapranno tradursi in un effettivo innalzamento dell’età
pensionabile e in un prolungamento dell’attività professionale per lavoratori
anziani dipenderà dalle misure che consentiranno loro di rimanere sul mercato
del lavoro. (1)
Nel quadro della strategia Europa 2020, la
Commissione intende seguire da vicino e favorire le riforme del sistema
pensionistico e del mercato del lavoro, in linea con le Analisi annuali
della crescita (Annual Growth Surveys - AGS) e le Raccomandazioni
specifiche per paese (Country Specific Recommendations), al fine di
innalzare l’età pensionabile sia rendendola identica per gli uomini e le donne,
laddove ciò non sia già avvenuto, sia collegandola all’aumento della speranza
di vita. (2)
La Commissione sosterrà i comitati EMCO, EPC ed SPC
nella loro attività di sorveglianza multilaterale delle riforme pensionistiche
e sovvenzionerà gli Stati membri attraverso il programma PROGRESS e il futuro Programma
per il cambiamento sociale e l’innovazione teso ad agevolare
l’apprendimento reciproco e l’elaborazione politica. (3)
La Commissione chiederà ai comitati competenti
(SPC, Comitato consultivo sulle pari opportunità tra uomini e donne), di individuare
e raccomandare le pratiche esemplari per ridurre le disparità di genere nel
campo delle pensioni (promozione della pari retribuzione, diritti per
pensioni minime, crediti di assistenza, suddivisione dei diritti pensionistici
in caso di divorzio). (4)
Durante il 2012 Anno europeo sull’invecchiamento
attivo e della solidarietà tra generazioni la Commissione sensibilizzerà i
cittadini sui vantaggi e sulle possibilità di lavorare più a lungo e stimolerà
la diffusione di pratiche esemplari di gestione del fattore età sul luogo di
lavoro e sul mercato del lavoro. (5)
Nel quadro della strategia Europa 2020, la
Commissione intensificherà il proprio sostegno al coordinamento di politiche
e azioni comuni che incoraggino i lavoratori più anziani, e le donne, a
prolungare la propria permanenza sul mercato del lavoro. Ciò significa
anche promuovere azioni comuni dell’SPC e dell’EMCO nel campo degli ostacoli
specifici di genere, ma anche delle opportunità, per prolungare le vita
lavorativa, sviluppare un mercato del lavoro di fine carriera in tutti gli
Stati membri e dei progetti per un invecchiamento attivo e in buona salute in
seno al Partenariato europeo per l’innovazione. (6)
Nel quadro del dialogo sociale europeo, la
Commissione inviterà le parti sociali a elaborare modi per adattare il luogo
di lavoro e innovare le pratiche del mercato del lavoro, introducendo una
gestione delle carriere (soprattutto nei mestieri pericolosi), in modo da
facilitare il prolungamento della vita lavorativa per gli uomini e le donne. La
Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
insieme all’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
forniranno il parere di esperti a livello UE. (7)
Fondandosi sulla proposta da essa avanzata per il Fondo
sociale europeo nel periodo di programmazione 2014 - 2020, la Commissione
incoraggerà gli Stati membri a usare il FSE per sostenere un invecchiamento
attivo e in buona salute e per conciliare lavoro e vita familiare, e
controllerà attentamente se i programmi del FSE sostengano efficacemente le
esigenze di riforma individuate in questo campo nelle Raccomandazioni
specifiche per paese. (8)
La Commissione consulterà le parti sociali sul
modo in cui potrebbero essere rivisti ingiustificati limiti obbligatori
dell’età pensionabile nell’ambito di accordi collettivi e della
legislazione nazionale.
2.
Sviluppare il risparmio destinato alle pensioni complementari
private
L’importanza del risparmio destinato alle
pensioni complementari private dipende, in primo luogo, da un migliore accesso
a regimi pensionistici integrativi e dalla loro redditività. Le opportunità di
risparmi pensionistici complementari nel quadro dei regimi professionali e del
terzo pilastro sono in molti Stati membri insufficienti, scarsamente redditizi
e poco sicuri. Sarebbe perciò utile preoccuparsi a livello europeo di una
miglior copertura di tutti i cittadini e di diffondere pratiche esemplari
soprattutto se tese a definire in modo ottimale gli incentivi fiscali dei
regimi pensionistici a capitalizzazione. Ciò può essere promosso dai governi o
dalle parti sociali. Poiché in futuro si dovrà fare sempre più affidamento sul
risparmio a fini pensionistici complementari, la sua sicurezza e le sue prestazioni
devono essere ottimizzate. Migliorare la normativa, vincolante e non dell’UE, vi
può contribuire in misura significativa. Infine, i regimi pensionistici
integrativi devono essere compatibili con i requisiti di flessibilità dei
mercati del lavoro e di mobilità dei lavoratori. (9)
A partire dal 2012, la Commissione collaborerà con
gli Stati membri, attraverso un approccio basato su pratiche esemplari, per
valutare e ottimizzare l’efficienza e l’efficacia di imposte e altri
incentivi al risparmio per pensioni private, adattandoli alle esigenze di
persone che altrimenti non potrebbero precostituire pensioni adeguate. Essa
sovvenzionerà anche gli Stati membri e le parti sociali che intendano elaborare
regimi pensionistici integrativi efficienti, per aiutarli a beneficiare di
pratiche esemplari e di esperienze provenienti da altri paesi. (10)
La Commissione inviterà l’SPC a censire le pratiche
migliori relative ai dati pensionistici individuali per incoraggiare gli Stati
membri a fornire agli utenti informazioni migliori quando pianificano il
pensionamento e decidono il risparmio da accantonare attraverso i regimi
pensionistici integrativi. (11)
Nel 2012, la Commissione presenterà una proposta
legislativa per rivedere la direttiva EPAP, tesa ad agevolare
ulteriormente l’attività transfrontaliera e ad aggiornare i controlli dei
requisiti di solvibilità. (12)
Nel 2012, la Commissione, in base all’articolo 8
della direttiva 2008/94/CE, assumerà iniziative volte a garantire una protezione
più efficace dei diritti pensionistici dei lavoratori in caso di insolvenza del
datore di lavoro, non prima di aver effettuato una valutazione orizzontale
di come sia stata attuata la direttiva in tutta la UE e della giurisprudenza
della Corte di giustizia. (13)
Entro il 2013, la Commissione presenterà
un’iniziativa che mira a migliorare la qualità dei prodotti pensionistici
del terzo pilastro per tutti i cittadini e a migliorare l’informazione e
le norme di protezione dei consumatori grazie a codici facoltativi
nonché, eventualmente, un regime di certificazione UE per tali prodotti,
ispirato alle misure adottate per migliorare l’informazione dei consumatori
previste per il 2012 sui “prodotti di investimento al dettaglio preassemblati”
(packaged retail investment products - PRIPs). (14)
Lavorando a fianco di varie parti interessate
(parti sociali, specialisti dei servizi pensionistici, organi consultivi come
il Forum delle pensioni o il Comitato consultivo sulle pari opportunità tra
donne e uomini), la Commissione elaborerà un codice di pratiche esemplari
per regimi pensionistici professionali (2° pilastro), che affronti
questioni come il miglioramento della copertura dei dipendenti, la fase della
liquidazione, la ripartizione e l’attenuazione dei rischi, il rapporto
costi/benefici e l’assorbimento degli shock. (15)
Nel 2012, la Commissione, insieme al Consiglio e al
Parlamento europeo, riprenderà a elaborare una direttiva sulla
trasferibilità delle pensioni che stabilisca norme minime per acquisire e
salvaguardare i diritti delle pensioni integrative. Nel promuovere, da un lato,
la mobilità transfrontaliera delle pensioni per tutte le professioni, la
Commissione proseguirà, dall’altro, i lavori in corso relativi a un fondo
pensione paneuropeo destinato ai ricercatori. (16)
Nel 2012 ,la Commissione valuterà la possibilità di
estendere il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004,
relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, a taluni regimi
professionali. (17)
La Commissione promuoverà lo sviluppo di servizi
di ricostruzione delle pensioni che consentano di conservare i diritti a
pensione acquisiti in diversi posti di lavoro. Nell’ambito della revisione
della direttiva EPAP e della proposta di direttiva “Portabilità”, essa cercherà
di stabilire il modo in cui poter effettuare la raccolta delle informazioni
necessarie alla ricostruzione dei periodi e varerà un progetto pilota di
ricostruzione transfrontaliera. (18)
La Commissione esaminerà se le norme tributarie
applicabili (i) ai trasferimenti transfrontalieri di capitali provenienti da
pensioni professionali e di capitali provenienti da assicurazioni sulla vita,
(ii) ai contributi per assicurazioni sulla vita versati a organismi stabiliti
in un altro Stato membro della UE e (iii) ai redditi da investimenti
transfrontalieri di organismi pensionistici e di assicurazioni sulla vita,
compresi i redditi derivati da beni immobili e plusvalenze, rappresentino
ostacoli fiscali discriminatori alla mobilità e agli investimenti
transfrontalieri; se necessario, essa avvierà procedure d’infrazione. La
Commissione e gli Stati membri discuteranno anche il modo per ridurre il
rischio di doppia imposizione delle pensioni transnazionali (o per impedire che
esse sfuggano del tutto all’imposizione fiscale). (19)
La Commissione esaminerà la necessità di
eliminare taluni ostacoli posti dal diritto contrattuale alla concezione e alla
vendita di prodotti di assicurazione sulla vita aventi funzione di
risparmio/investimento destinato ad agevolare la vendita transfrontaliera di
alcuni prodotti pensionistici privati.
3.
Migliorare gli strumenti di controllo delle pensioni a disposizione
della UE e rafforzare le sinergie fra i vari settori di attività
Alla luce della crescente interdipendenza
degli Stati membri, è importante monitorare, insieme al CPS e al CPE, i
progressi degli Stati membri verso pensioni adeguate, sostenibili e sicure,
anche servendosi di indicatori di riferimento nel quadro della strategia Europa
2020. Coinvolgendo numerose parti interessate e rafforzando il ruolo del
Forum delle pensioni, verrà sviluppato l’approccio organico alle pensioni
auspicato dal Libro verde sulle pensioni. (20)
La Commissione, insieme al CPE, pubblicherà la relazione
2012 sull’invecchiamento (2012 Ageing Report), contenente un esame
dell’incidenza economica e budgetaria dell’invecchiamento, in base alla quale
verrà effettuata una valutazione approfondita della sostenibilità delle finanze
pubbliche, da pubblicare nell’ambito della relazione 2012 della Commissione
sulla sostenibilità. Insieme al Comitato per la protezione sociale (CPS),
essa preparerà anche una relazione sull’adeguatezza delle pensioni che,
nel contesto della Piattaforma europea contro la povertà, potrà aiutare
gli Stati membri a valutare l’adeguatezza, sia per gli uomini che per le donne,
dei rispettivi regimi pensionistici. ALLEGATO 2:
Sintesi della consultazione avviata dal
Libro verde Risultati della consultazione e dei dibattiti
sul Libro verde A seguito della consultazione sono pervenute
quasi 1 700 risposte, delle quali oltre 350 dai governi degli Stati
membri, parlamenti nazionali, organizzazioni imprenditoriali e sindacali,
società civile e rappresentanti del settore pensionistico. I Consigli EPSCO ed
ECOFIN hanno accolto favorevolmente il Libro verde. Nel febbraio 2011 sono
stati presentati i contributi del PE, del CESE e del CDR. Le risposte delle principali parti interessate
forniscono un’ampia gamma di posizioni chiaramente presentate sul quadro
d’azione europeo sulle pensioni e su aspetti attinenti alle pensioni, che
facilitano l’elaborazione delle varie opzioni strategiche previste. Inoltre, si sono tenute in tutta Europa oltre
100 riunioni con le parti interessate e con la partecipazione di tre commissari
europei: i sigg. Andor, Barnier e Rehn o dei loro servizi. La consultazione ha
influenzato l’orientamento delle discussioni in molti Stati membri. Tra
l’altro, ecco un elemento importante, il confronto tra le diverse prospettive
europee ha arricchito le discussioni a livello nazionale. La maggior parte degli Stati membri
vorrebbe concentrare gli sforzi sul miglioramento o sull’intensificazione delle
misure adottate nel quadro d’azione europeo in materia di pensioni piuttosto
che sull’ampliamento di quest’ultimo. La maggior parte di essi è tuttavia
favorevole a un coordinamento rafforzato delle politiche economiche. In seno al Parlamento europeo, le commissioni
ECON, IMCO e FEMM hanno presentato il proprio contributo alla commissione EMPL,
capofila su questo fascicolo; il testo definitivo adottato dal PE rispecchia
adeguatamente le varie opinioni espresse ed è stato ampiamente sostenuto. La
relazione del PE appoggia l’iniziativa globale presentata dalla Commissione nel
Libro verde e raccomanda politiche attentamente coordinate che consentano di
affrontare le sfide interdipendenti dell’adeguatezza, della sostenibilità e
della sicurezza. Una serie di misure nazionali, come l’adozione
di profonde riforme dei regimi pensionistici in Grecia e in Francia, hanno
evidentemente fornito una base per le riflessioni sul Libro verde. Anche altri
avvenimenti osservati in alcuni Stati membri dell’Europa centrale hanno messo
in evidenza l’importanza di trattare riforme sistemiche dei regimi di
pensionamento in seno al Patto di stabilità e di crescita. Nel settore chiave del coordinamento della
politica, il processo di consultazione è stato sconvolto dalle
ripercussioni della crisi del debito pubblico. Il pacchetto di misure relativo
al rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche nonché i
riferimenti alle misure specifiche necessarie per l’ammodernamento dei regimi
di pensionamento nell’Analisi annuale della crescita comporteranno cambiamenti
di rilievo al quadro europeo sulle pensioni; d’altra parte, il Consiglio
europeo dovrebbe in questo campo stimolare un nuovo slancio. Risposte in merito al quadro d’azione in
materia di pensioni e all’età di pensionamento [D1-2] Le risposte al Libro verde suggeriscono
che un miglioramento del quadro nel cui ambito l’UE tratta attualmente le
pensioni favorirebbe la sostenibilità delle finanze pubbliche. Alcune
risposte indicano che l’UE potrebbe apportare il proprio contributo attraverso
misure armonizzate sugli indicatori utilizzati nel settore delle pensioni e
portare avanti una discussione documentata e chiara su aspetti relativi al
problema delle pensioni e sulle sfide a livello dell’UE. Molti rilevano che
tali iniziative dovrebbero iscriversi nel quadro d’azione attuale, ritenuto in
genere adeguato. L’MCA nel settore sociale è considerato lo strumento adeguato
per sostenere l’azione degli Stati membri in merito all’adeguatezza delle
pensioni. [D3-4] È stato ampiamente riconosciuto come
necessario un aumento dell’età effettiva di pensionamento. Alcune
risposte indicano che l’età pensionabile andrebbe fissata, coinvolgendo le
parti sociali, nel contesto di politiche nazionali; altre suggeriscono che essa
dovrebbe seguire di pari passo l’andamento della speranza di vita, alcune altre
risposte raccomandano di tener conto della speranza di vita o della speranza di
vita in buona salute nelle varie professioni. Il PE raccomanda di vigilare in
via prioritaria affinché i lavoratori continuino a lavorare fino all’età
pensionabile. Varie risposte precisano che le riforme dei regimi di
pensionamento devono essere associate a politiche attive del mercato del
lavoro, ad azioni di istruzione e di formazione continua, a sistemi di
sicurezza sociale e di assistenza sanitaria, nonché a un miglioramento delle
condizioni di lavoro. Molti, nelle loro risposte, vedono collegamenti con vari
elementi della strategia Europa 2020, tra i quali la necessità di
prolungare la vita professionale e l’impatto della politica pensionistica sui
tassi di povertà. Il PE propone del resto di integrare gli obiettivi globali
del Libro verde in questa strategia. [D14] Le parti interessate riconoscono il
ruolo estremamente importante che l’UE può rivestire nel coordinamento delle
politiche di pensionamento, facilitando la sorveglianza, il coordinamento e
il reciproco apprendimento tra Stati membri. Il quadro attuale che si articola
attorno all’MCA, al Forum delle pensioni e, più in generale, al PSC e alla
strategia Europa 2020, è considerato ampiamente sufficiente.
Peraltro, si ritiene importante intensificare l’azione svolta all’interno di
questo quadro, grazie a una più stretta cooperazione tra CPE e CPS. Il PE
ritiene che una piattaforma europea delle pensioni, con la partecipazione di
tutte le parti interessate nonché dei rappresentanti delle istituzioni della UE
sarebbe utile, a condizione che si tenga conto dell’attuale Forum delle
pensioni e che sia evitato qualsiasi doppione. Risposte alle domande riguardanti la
regolamentazione [D5] La maggior parte delle risposte è favorevole
a una revisione della direttiva EPAP al fine di chiarire alcune
incertezze giuridiche legate all’esercizio di attività transfrontaliere, e
suggerisce in proposito alcune possibili soluzioni. [D6-7] Tutte le parti interessate appoggiano
l’idea di rimuovere gli ostacoli alla mobilità dovuti alla regolamentazione
sulle pensioni, ma il consenso è meno generale sull’azione concreta che
occorrerebbe a tal fine intraprendere. La maggior parte delle parti interessate
che aveva menzionato il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale a
titolo del regolamento (CE) n. 883/2004 ritiene che tale
coordinamento funzioni senza intoppi e che non sia necessario modificare il
regolamento o ampliarne il campo di applicazione. Quasi tutte le risposte che si sono occupate
di trasferibilità delle pensioni integrative sono favorevoli a
un’iniziativa a livello UE. Un metodo di coordinamento basato sul modello del
regolamento 883 non è ritenuto adeguato per i regimi di pensione
integrativa e, nella maggior parte delle risposte, l’idea di riesaminare gli
aspetti inerenti al trasferimento è fermamente respinta. Varie parti
interessate, tra cui il PE, sostengono la politica seguita nel corso degli
ultimi anni in materia di acquisizione e mantenimento dei diritti, anche se altri
restano fermamente contrari. È ampiamente approvata l’idea di un servizio di
ricostruzione dei diritti, sebbene si ponga l’accento, almeno in un primo
tempo, su un’applicazione a livello nazionale. [D8] Quanto ai regimi e ai prodotti
pensionistici a capitalizzazione, i lavoratori dipendenti, i pensionati e
le compagnie di assicurazione ritengono necessario riesaminare la legislazione
dell’UE per garantire la coerenza della regolamentazione e della supervisione.
Datori di lavoro e fondi pensione sono meno aperti a nuove iniziative della UE.
[D9] Quanto ai metodi per garantire un equilibrio
tra rischi, sicurezza e accessibilità finanziaria, è opinione comune che
l’UE dovrebbe evitare qualsiasi regolamentazione vincolante e incoraggiare
piuttosto disposizioni nazionali o un codice europeo non vincolante
(raccomandazione). [D10] La questione di un regime di
solvibilità per i fondi pensione è stato affrontata per lo più da
organizzazioni dei datori di lavoro, da fondi pensione e da fornitori di
servizi; i loro membri e beneficiari non si sono praticamente espressi in
merito. Nelle loro risposte, la maggior parte delle parti interessate sostiene
una supervisione basata sui rischi, suggerendo in tal modo che la sostanza
debba prevalere sulla forma. Il metodo adeguato dovrà essere incentrato sulla
natura e sulla durata degli obblighi pensionistici, tenuto conto dei meccanismi
complementari di attenuazione dei rischi di cui dispongono i fondi pensione.
Secondo il PE: (i) i mercati finanziari possono funzionare efficacemente solo
in un clima di fiducia, il che richiede solide norme prudenziali per le
istituzioni finanziarie, tra cui gli EPAP, e (ii) gli elementi qualitativi
della direttiva “Solvibilità II” rappresentano un utile punto di partenza per
rafforzare la supervisione degli EPAP. [D11] Le parti interessate convengono sulla
necessità di una protezione in caso di insolvenza dei datori di lavoro
promotori di regimi pensionistici, ma solo il Parlamento e una minoranza di
esse auspicano nuove disposizioni legislative dell’UE su un soggetto che la
maggioranza ritiene più efficacemente trattato su scala nazionale. Prima di
prevedere una modifica dell’attuale legislazione UE, occorre studiare la sua
attuazione nonché l’efficacia delle misure nazionali. [D12] Riguardo all’aggiornamento dei requisiti
minimi di informazione sui prodotti pensionistici, le risposte, tra cui quella
del PE, mettono in evidenza la necessità di informazioni chiare e comparabili e
indicano che, in generale, potrebbe essere valorizzato da un’iniziativa della
UE. [D13] Pur riconoscendo l’importanza, nella
struttura dei regimi pensionistici, di opzioni prestabilite soddisfacenti
in materia di partecipazione e di investimenti, solo poche parti interessate
rispondono che sia necessario e tecnicamente possibile elaborare un approccio
comune a livello UE. ALLEGATO 3
Pensionamento, pensioni
integrative, raccomandazioni specifiche per paese e riforme più recenti negli
Stati membri della UE Stato membro || Speranza di vita a 65 anni M/F (2010) || Età di uscita dal mercato del lavoro(i) M/F (2009) || Età pensionabile M/F(II) (2009) || Età pensionabile M/F (2020)(iii) || Innalzamento dell’età pensionabile dopo il 2020, M/F(IV) || Attivi dei fondi pensione in % del PIL 2009(V) || Raccomandazioni specifiche per paese (CSR) relative alle pensioni (o riferimenti al memorandum d’intesa) || Riforme più recenti/Osservazioni(VI) AT || 17.9/ 21.4 || 62.6/ 59.4 ## || 65/60 || 65/60 || 65/65 || 4.9 || CSR 3- Di concerto con le parti sociali e in base alle prassi nazionali, provvedere a limitare ancora l’accesso all’attuale regime di prepensionamento ai lavoratori con lunghi periodi assicurativi e provvedere a ridurre il periodo di transizione per armonizzare tra uomini e donne l’età pensionabile obbligatoria al fine di garantire la sostenibilità e l’adeguatezza del sistema pensionistico. Applicare rigorosamente le condizioni di accesso al regime pensionistico di invalidità. || Due parti della riforma sono stati definiti nel 2010: In primo luogo, a partire dal 2014, si applicheranno norme più severe di prepensionamento agli assicurati di lunga durata (“Hacklerregelung”) innalzando di 2 anni l’età di accesso al regime, cioè dagli attuali 60 anni a 62 per gli uomini e dagli attuali da 55 anni a 57 per le donne, e solo conteggiando solo i periodi di attività come periodi contributivi. In secondo luogo, a partire dal 2011, le pensioni di invalidità sono subordinate alla partecipazione a una misura di riabilitazione. È stato inoltre introdotto un sistema centralizzato per esaminare le richieste di questo tipo di pensione. Nell’ottobre 2011, è stato istituito un gruppo di lavoro per lo sviluppo di ulteriori riforme in base a una proposta presentata dalle parti sociali. BE || 17.5/ 21.1** || 61.2/ 61.9 ## || 65/65 || 65/65 || - || 3.3 (v) || CSR 2- Adottare misure per migliorare la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche In conformità alla strategia in 3 punti della UE, occorre comprimere la spesa legata all’invecchiamento, soprattutto impedendo l’uscita anticipata dal mercato del lavoro, al fine di aumentare sensibilmente l’età di pensionamento effettiva. Prendere in considerazione misure che collegano l’età pensionabile obbligatoria alla speranza di vita. || BG || 13.6/ 17 || 64.1/ 64.1 # || 63/60 || 63/60 || 65/63 || n/a || RSI 3- Attuare le misure concordate con le parti sociali nel quadro dell’attuale riforma pensionistica, anticipare alcune delle principali misure che potrebbero contribuire ad aumentare l’età effettiva di pensionamento e ridurre l’uscita anticipata, aumentando progressivamente i contributi necessari da versare all’assicurazione sociale e rafforzando le politiche per aiutare i lavoratori anziani a rimanere più a lungo in attività. || Inizialmente, la riforma del 2011 prevedeva un aumento della età pensionabile da 63/60 anni (M/F) a 65/63 tra il 2021 e il 2026, e, per le persone senza una carriera completa, a 67 anni (entrambi i sessi dopo il 2024). Allungamento dei periodi contributivi per varie categorie di lavoratori; aumento dei tassi di contribuzione nel 2011 e nel 2017, e dei tassi di accumulazione nel 2017. A metà novembre 2011, il governo ha proposto, nell’ambito del dibattito parlamentare sul progetto di bilancio per il 2012, di anticipare considerevolmente alcune delle componenti chiave della riforma pensionistica prevista in precedenza per il 2021. A tal fine, il Parlamento ha adottato all’inizio di dicembre 2012 modifiche legislative che prevedono un graduale aumento dell’età pensionabile per entrambi i sessi di 4 mesi all' anno – dall’1 gennaio 2012, fino al raggiungimento di un’età di pensionamento di 65 anni per gli uomini e di 63 per le donne. CY || 18.1/ 20.9** || 62.8 || 65/65 || 65/65 || - || n/a || CSR 3- Migliorare la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine attuando misure di riforma volte a controllare la spesa pensionistica e per l'assistenza sanitaria, per limitare il previsto aumento della spesa pubblica connessa all'invecchiamento della popolazione. Per le pensioni: aumentare gli anni di contributi, collegare l’età di pensionamento alla speranza di vita o adottare altre misure con effetti di bilancio equivalenti, ma affrontando l’elevato tasso di persone anziane esposte al rischio di povertà. Per il sistema sanitario, adottare ulteriori misure per accelerare l'attuazione del sistema di assicurazione sanitario nazionale. || Secondo la riforma del 2009 del Fondo per le assicurazioni sociali: (1) tra il 2009 e il 2039, il tasso di contribuzione aumenterà di 1,3 punti percentuali a intervalli di 5 anni; (2) sono stati aumentati i periodi contributivi necessari per poter beneficiare della pensione di vecchiaia: il periodo contributivo minimo passa da 3 a 10 anni; (3) è stato introdotto un massimale di 6 anni per i crediti di istruzione/formazione da far valere nel sistema contributivo; (4) è stato limitato l’accesso alle prestazioni di disoccupazione per i beneficiari di pensioni aziendali e professionali; (5) sarà effettuato un esame periodico attuariale del sistema pensionistico. Nell’agosto 2011, è stato annunciato un pacchetto di misure di risanamento, tra cui spiccano: (1) a partire dall’1.10.2011, un contributo permanente del 3% destinato alle pensioni pubbliche, trattenuto sulla retribuzione lorda dei dipendenti pubblici e parapubblici; (2) a partire dall’1.10.2011, affiliazione dei nuovi impiegati dell’amministrazione pubblica solo al Fondo di sicurezza sociale (ma non al regime delle pensioni aziendali o professionali); (3) a partire dall’1.10.2011, aumento dell’aliquota del contributo al Fondo per le vedove e gli orfani di 1,25 punti percentuali al 2% sulle retribuzioni lorde. CZ || 15.5/ 19 || 61.5/ 59.6 || 62/60 || 63a10m/63a8m || 65/65 || 4.6 || CSR 2- Attuare la prevista riforma delle pensioni al fine di migliorare la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche e di garantire la futura adeguatezza delle pensioni. Concentrare gli sforzi su ulteriori riforme del pilastro pubblico (affinché, in futuro, il sistema non sia fonte di squilibri di bilancio) nonché sullo sviluppo del risparmio privato. Per innalzare l’età effettiva del pensionamento, considerare misure che colleghino l’età pensionabile obbligatoria alla speranza di vita. Far sì che il previsto regime a capitalizzazione goda di un’ampia partecipazione e sia concepito in modo che le spese amministrative siano trasparenti e contenute. || La riforma delle pensioni 2011 relativa al pilastro pubblico, ed effettiva dal 30 settembre, comprende: aumento dell’età di pensionamento, che continuerà ad aumentare soprattutto per le donne con figli, per unificare l’età di pensionamento per tutti i contribuenti dal 2040. Una volta raggiunta un’età di pensionamento comune, essa continuerà a crescere di altri 2 mesi per anno di vita fino a una nuova modifica del regime; - legame più stretto tra pensioni e contributi nel pilastro pubblico; - meccanismo di indicizzazione più rigoroso: il meccanismo precedente specificava il limite inferiore per gli aumenti delle pensioni: ora il limite è vincolante; - estensione del periodo preso in considerazione per il calcolo delle pensioni; - inasprimento delle possibilità di prepensionamento. È stata approvata la riforma delle pensioni 2013 relativa al pilastro privato. L’entrata in vigore è prevista per il 2013, ma può essere posticipata al 2014. Essa prevede che a partire dal 2013 i lavoratori possano trasferire 3 punti percentuali dei loro versamenti obbligatori all’assicurazione pensionistica a fondi privati, a condizione di versare altri 2 punti percentuali di contributi, prelevati dal loro reddito. Il trasferimento sarà facoltativo per persone di età non superiore a 35 anni. Le persone di età superiore a 35 anni potranno partecipare solo fino alla fine del 2012. Secondo la riforma del 2010, i periodi di studio non sono più accreditati, l’età del pensionamento è aumentare a 65 anni (escluse le donne con più figli), e nel 2019 il periodo di assicurazione richiesto passerà da 25 a 35 anni. È in discussione un’altra riforma tesa a portare l’età pensionabile a 67 anni e a inserire nel sistema un meccanismo meno ridistributivo (in seguito a una sentenza della Corte costituzionale). DE || 17.8/ 20.9 || 62.6/ 61.9 || 65/65 || 65a9m/65a9m || 67/67 || 5.2 (x) || || Nel 2007 è stato introdotto un aumento della età pensionabile da 65 a 67 anni tra il 2012 e il 2029. Tuttavia, la riforma delle pensioni porterà a una riduzione delle prestazioni, che dovrebbe essere compensata da pensioni a capitalizzazione. Per evitare la crescente povertà degli anziani, il ministro del Lavoro e degli Affari sociali ha annunciato l’introduzione di un elemento complementare alla pensione (“Zuschussrente”) attualmente ancora in discussione. È anche in discussione l’ampliamento della copertura dell’assicurazione per le pensioni sociali dei lavoratori autonomi non affiliati a un regime pensionistico obbligatorio. DK || 17/ 19.7 || 63.2/ 61.4 || 65/65 || (66/66) || 67+/67+ || 43.3 (w) || CSR 2- Per incrementare l’occupazione e la sostenibilità delle finanze pubbliche, adottare ulteriori misure volte ad aumentare l’offerta di manodopera a lungo termine, attuando la riforma, recentemente adottata, del regime volontario di prepensionamento (voluntary early retirement pension - VERP), riformando il sistema delle pensioni d’invalidità e orientando in modo più preciso i regimi di lavoro sovvenzionati (sistema flex-job) per i gruppi più vulnerabili. || La riforma del 2006 ha aumentato l’età pensionabile da 65 a 67 anni (tra il 2024 e il 2027) ancorandolo, da lì in poi, alla speranza di vita. Secondo una riforma concordata nel maggio 2011 (ma non ancora divenuta legge), l’innalzamento avrà effetto 5 anni prima di quanto previsto nel pacchetto del 2006 (l’età pensionabile aumenterà progressivamente, in scadenze semestrali tra il 2019 e il 2022). EE || 14.2/ 19.4 || 62.6 || 63/61 || 64/64 || 65/65 || 6.9 || || Le principali misure attuate nel periodo 2009-2011 sono stati mutamenti ad hoc, intervenuti nel 2009, nel meccanismo di indicizzazione delle pensioni, che hanno diminuito il valore nominale delle pensioni e, durante il secondo semestre del 2009 e nel 2010, una sospensione temporanea dei trasferimenti ai regimi pensionistici a capitalizzazione. Tali trasferimenti sono ripresi parzialmente nel 2011 e interamente dal 2012, con un meccanismo di compensazione attuato nel periodo 2014-2017. L’età pensionabile passerà a 65 anni nel periodo 2017-2026. Nel regime pensionistico a capitalizzazione obbligatorio, la crisi ha dato luogo a controlli più rigorosi e a norme più chiare sulla gestione dei fondi nonché a una maggior flessibilità per lavoratori e datori di lavoro. EL || 18.7/ 20.6 || 61.3/ 61.6 || 65/60 || 65/65 || Età di pensionamento legata alla speranza di vita (69 anni, 4 mesi per M/F nel 2060) || 0.0 || Memorandum d’intesa. In conformità ad esso: i fondi pensionistici attualmente esistenti saranno riuniti in 3 fondi. La riforma introdurrà un nuovo sistema per rafforzare i legami tra contributi e prestazioni, con norme uniformi applicate pro rata a tutti lavoratori attuali e futuri. L’età pensionabile normale sarà fissata a 65 anni e aumenterà in proporzione alla speranza di vita. Le prestazioni saranno indicizzate ai prezzi. La riforma limiterà inoltre il pensionamento anticipato, anche per gli assicurati prima del 1993 e ridurrà l’elenco delle attività usuranti. Il nuovo sistema includerà inoltre una pensione sociale per tutti i cittadini di età superiore all’età normale di pensionamento in modo da stendere un’importante rete di sicurezza, coerente tuttavia con la sostenibilità di bilancio. Saranno esaminati i fondi per le pensioni integrative per eliminare squilibri, introdurre legami più stretti tra prestazioni e contributi, garantire la sostenibilità di tutti i fondi e ridurne il numero. Saranno riviste le pensioni di invalidità e quelle forfetarie destinate a funzionari civili e ai dipendenti delle aziende pubbliche; || Nel luglio del 2010, il Parlamento ha adottato una riforma generale dei principali regimi pensionistici, in ottemperanza al Memorandum d’intesa. La riforma ha semplificato un sistema pensionistico altamente frammentato aumentandone la trasparenza e l’equità, posticipando l’età pensionabile e diminuendo l’entità delle prestazioni. Le nuove norme universalmente vincolanti sui diritti, sui contributi, sul cumulo e sull’indicizzazione dei diritti a pensione si applica ai principali fondi pensionistici (IKA, OGA, OAEE, regime del settore pubblico, regime della Banca di Grecia). La riforma pensionistica è applicato pro rata a tutti i lavoratori attuali e futuri. I principali elementi della riforma sono: (i) introduzione di una nuova pensione di base pari a 360 euro/mese (12 pagamenti annui); (ii) introduzione, con il nuovo sistema, di tassi di accumulazione con lo stesso profilo per tutti i lavoratori che dipendono esclusivamente dalla lunghezza della carriera (compresi tra lo 0,8 e l’1,5% della retribuzione). (iii) la riforma aumenta l’età pensionabile obbligatoria da 60 a 65 anni. L’età minima per il pensionamento è fissata a 60 anni; sono previste sanzioni per le persone la cui carriera contributiva non sia completa. (iv) la carriera contributiva completa aumenta a 40 anni (in precedenza ne bastavano di solito 35). (v) A partire dal 2021, l’età di pensionamento minima e quella pensionabile obbligatoria saranno riviste ogni 3 anni e adattate ai mutamenti nella speranza di vita. (vi) parificazione dell’età di pensionamento per uomini e donne nei settori pubblico e privato entro il 2013. (vii) l’indicizzazione delle prestazioni (pensioni di base comprese) non dovrà superare l’inflazione IAPC. (viii) i redditi da prendere in considerazione ai fini pensionistici saranno calcolati in base alla storia completa di tutti i redditi ottenuti nella carriera. La nuova legislazione contiene una clausola di sostenibilità (articolo 11.b.1, legge n. 3863, 15 luglio 2010) che dispone che, se le proiezioni a lungo termine effettuate ogni 2 anni dall’Autorità attuariale nazionale (National Actuarial Authority - NAA) indicano che la spesa pubblica per le pensioni aumenta, nel periodo 2010-2060, di più di 2,5 punti percentuali del PIL, allora occorrerà modificare i relativi parametri del sistema pensionistico per riportare l’aumento di tale spesa entro la soglia stabilita. ES || 18.5/ 22.7 || 61.2/ 63.4 || 65/65 || 65/65 (66a4m/66a4m) || 67/67 || 8.1 || CSR 2- Adottare come previsto la proposta di riforma pensionistica per innalzare l’età pensionabile obbligatoria e aumentare il numero di anni di lavoro per il calcolo delle pensioni; rivedere a scadenze regolari come previsto i parametri delle pensioni per adeguarli alle modifiche della speranza di vita e adottare ulteriori misure per migliorare l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita per i lavoratori anziani. || La riforma delle pensioni 2010/2011 ha aumentato l’età pensionabile da 65 a 67 anni (attuata progressivamente tra il 2013 e il 2027); ha aumentato la durata dei periodi contributivi necessari per beneficiare di una pensione completa da 35 a 37 anni; ha aumentato l’età normale del prepensionamento da 61 a 63 anni (ma mantenendo durante la crisi economica la possibilità di pensionamento a 61 anni per chi abbia almeno 33 anni di contributi); ha aumentato le sanzioni per il prepensionamento; i periodi contributivi presi in considerazione per il calcolo della pensione di base passeranno da 15 a 25 anni nel 2022; ha introdotto dal 2027 un fattore di sostenibilità con revisioni cicliche ogni 5 anni; ha introdotto crediti più lunghi per l’educazione dei figli e ha semplificato il sistema (sono stati integrati nel sistema generale regimi per lavoratori agricoli e domestici). Il 28 ottobre 2011, il governo ha approvato la strategia globale 2012-2014 per l’occupazione dei lavoratori anziani (denominata in spagnolo: strategia “55 y Más" ). Essa costituisce un elemento fondamentale che completa la riforma del sistema pensionistico adottata nel settembre di quest’anno. La strategia "55 y Más" si articola in 4 obiettivi: (i) aumentare il tasso di occupazione e ridurre la disoccupazione in questo gruppo; (ii) assistere il mantenimento dei posti di lavoro; (iii) migliorare le condizioni di lavoro e (iv) accelerare il loro reinserimento nel mercato del lavoro. FI || 17.5/ 21.5 || 62.3/ 61.1 || 65/65, 63-68 || 65/65, 63-68 || - || 76.8 || CSR 4- Adottare misure volte a migliorare l’occupabilità dei lavoratori anziani e la loro partecipazione alla formazione permanente. Di concerto con le parti sociali e in base alle prassi nazionali, adottare altre misure per incoraggiare i lavoratori più anziani a restare nel mercato del lavoro, riducendo le uscite anticipate e aumentando l’età effettiva di pensionamento. Dato che esiste già un sistema che raccorda prestazioni pensionistiche e speranza di vita, considerare l’idea di un collegamento tra età pensionabile obbligatoria e speranza di vita. || La Finlandia ha collegato già nel 2009 le prestazioni pensionistiche a un coefficiente di speranza di vita. Il governo e le organizzazioni del mercato del lavoro hanno concordato nel 2009 di innalzare l’età pensionabile ad almeno 62 anni entro il 2025.. FR || 18.7/ 23.2** || 60.3/ 59.8 || 60-65/60-65 || 62-67/62-67 || - || 0.8 (v) || CSR 1- Seguire la raccomandazione di uno sforzo budgetario annuo medio superiore all’1% del PIL nel periodo 2010-2013 e attuare la correzione del disavanzo eccessivo entro il 2013, in conformità alla raccomandazione del Consiglio nell’ambito della procedura di deficit eccessivo, per far quindi calare l’elevato rapporto debito pubblico/PIL e permettere poi progressi adeguati verso l’obiettivo a medio termine; Specificare le corrispondenti misure necessarie a partire dal 2012, adottarne di ulteriori, se necessario, e usare eventuali entrate straordinarie per accelerare la riduzione del disavanzo e del debito, come previsto; continuare a rivedere la sostenibilità del sistema pensionistico e adottare, se necessario, ulteriori provvedimenti. || Nel novembre 2010, il Parlamento francese ha approvato una riforma dei regimi pensionistici obbligatori. Il risultato finale più clamoroso della riforma è il graduale innalzamento dell’età pensionabile obbligatoria da 60 a 62 anni, entro il 2018 (entro il 2017, secondo un emendamento non ancora divenuto legge). La riforma comprende una serie di altre misure come una graduale armonizzazione dei tassi di contribuzione tra sistemi pubblici e privati o come l’idea di un diritto al prepensionamento (dall’età di 60 anni) per lavoratori affetti da incapacità parziale al lavoro. Sono state introdotte anche alcune modifiche tecniche per promuovere lo sviluppo dei sistemi pensionistici a capitalizzazione. HU || 14.1/ 18.2 || 60.1/ 58.7 || 62/62 || 64/64 || 65/65 || 13.1 || || La riforma del 2009 (1) prevede di innalzare tra il 2014 e il 2022 l’età pensionabile obbligatoria da 62 a 65 anni; (2) ha introdotto criteri meno generosi di indicizzazione delle pensioni in funzione della crescita reale del PIL a partire dal 2010; e (3) ha abolito la tredicesima mensilità pensionistica sostituendola con un cosiddetto premio pensione. In conseguenza di queste riforme, in futuro la sostenibilità è destinata a migliorare e la spesa lorda per le pensioni di sicurezza sociale raggiungerà, nel 2060, il 10,5% del PIL invece del 13,8% paventato dalle proiezioni della relazione sull’invecchiamento del 2009. Nel 2010 e nel 2011 il governo ha adottato drastici provvedimenti che hanno visto l’abolizione del pilastro delle pensioni private obbligatorie. Ciò può in qualche modo compromettere la sostenibilità in futuro, almeno nella misura in cui le entrate eccezionali provenienti dai fondi pensione saranno destinate a coprire spese correnti. Nel dicembre 2011 il prepensionamento è stato abolito e i diritti per gli attuali beneficiari sono stati assoggettati a un’imposta. Ciò si ripercuote soprattutto su professioni caratterizzate da lavoro gravoso, che beneficiavano pertanto di opportunità di prepensionamento. IE || 18.1/ 21.1 || 63.5/ 64.7 # || 65/65 || 66/66 || 68/68 || 44.1 || Memorandum di intesa. In conformità ad esso: per il primo trimestre 2011: riduzione degli sgravi fiscali sulla pensione e di deduzioni legate alle pensioni per raccogliere 155 milioni di euro nel 2011 riduzione progressiva media del 4% delle attuali pensioni nei servizi pubblici. per il secondo trimestre 2011: per migliorare la sostenibilità a lungo termine le autorità si impegnano a introdurre norme volte ad aumentare l’età pensionabile a 66 anni nel 2014, a 67 anni nel 2021 e a 68 anni nel 2028. per il terzo trimestre 2011: per conferire al sistema pensionistico nei servizi pubblici una base più sostenibile, saranno riformati i diritti a pensione dei nuovi funzionari dei servizi pubblici; ciò comporterà un riesame delle pensioni accelerate per talune categorie e l’indicizzazione delle pensioni sui prezzi al consumo. Le pensioni saranno erogate in base agli emolumenti medi percepiti nel corso della carriera. L’età pensionabile dei neo assunti sarà vincolata all’età pensionabile legale per il settore pubblico. per il quarto trimestre 2011 e per il 2012: è prevista una riduzione degli sgravi fiscali delle pensioni e un adeguamento dei diritti a pensione nei servizi pubblici nell’ambito di misure per il risanamento del bilancio. || Nel marzo 2010 il governo irlandese pubblicava il Quadro pensionistico nazionale (National Pensions Framework) che illustra le intenzioni del governo per la riforma del sistema pensionistico in Irlanda. Da allora sono state introdotte numerose modifiche, tra cui: emanazione di atti legislativi per innalzare l’età pensionabile obbligatoria a 66 anni nel 2014, a 67 anni nel 2021 e a 68 anni nel 2028. è stato introdotto un massimale di 200 000 euro per le prestazioni forfetarie di pensione esonerate. Dal 2011, gli oneri di previdenza sociale e il contributo sociale universale (Universal Social Charge) non dà più diritto a sgravi sui contributi pensionistici Nuove disposizioni del regime pensionistico per i pubblici dipendenti di nuova assunzione, avranno come conseguenza che l’importo finale della pensione si baserà sulla retribuzione media della carriera, non più sull’ultimo stipendio. Sono state adottate varie misure per alleggerire le pressioni dei finanziamenti che pesano sui regimi a prestazioni definite (DB schemes) come la modifica dell’ordine di priorità delle priorità dei versamenti in caso di liquidazione, l’istituzione di un meccanismo di pagamento delle pensioni in caso d’insolvibilità (Pensions Insolvency Payment Scheme) o le modifiche alle norme di finanziamento. IT || 18.2/ 22* || 60.8/ 59.4 || 65/60 || 66a 11 mesi/ 66a 11 mesi || Età di pensionamento legata alla speranza di vita (70a 3 mesi per M/F nel 2060) || 4.1 || || Nel 2011, tre interventi legislativi successivi (legge 111/2011, legge 148/2011 e legge 214/2011) hanno modificato il quadro pensionistico italiano. Le principali misure introdotte dalle ultime riforme possono essere sintetizzate come segue: (i) il metodo della cosiddetta contribuzione fittizia è applicato anche ai lavoratori che rientrano nel regime a prestazioni definite (Defined Benefit - DB), finora completamente esente. L’estensione concerne contributi maturati dall’1 gennaio 2012, in base e una regola proporzionale; (ii) l’età pensionabile obbligatoria delle di donne nel settore privato sarà parificata a quella degli uomini (e delle donne nel settore pubblico). Il processo di parificazione sarà completo entro il 2018; (iii) il meccanismo delle cosiddette “finestre d’uscita” è stato abolito e sostituito da un corrispondente aumento dell’età minima e/o da requisiti contributivi; (iv) i contributi versati dai lavoratori indipendenti sono stati progressivamente accresciuti dal 20% nel 2011 al 24% nel 2018. Il tasso di contribuzione dei lavoratori con contratti atipici è stato aumentato di 1 punto percentuale, cioè al 27%, nel 2012; (v) per il biennio 2012-2013, pensioni di importo superiore a 3 volte la pensione minima (1 400 euro/mese circa) non sono indicizzati all’inflazione; (vi) pur indicizzato sui cambiamenti della speranza di vita, il requisito minimo per fruire dell’indennità di vecchiaia è stato aumentato di 1 anno dall’1 gennaio 2018, e sarà poi del tutto allineato all’età di pensionamento obbligatoria; (vii) è stata abolita in tutti i regimi la possibilità di un prepensionamento basata su condizioni d’età e di contributi (35 anni). Nel regime a contribuzione fittizia, il prepensionamento è permesso fino a 3 anni prima dell’età pensionabile obbligatoria, con 20 anni di contributi e una pensione di importo pari ad almeno 1 200 euro al mese nel 2012, indicizzato sulla media di 5 anni di PIL nominale; (viii) Il contributo minimo obbligatorio per aver diritto a un prepensionamento, indipendentemente dall’età, è stato indicizzato, dal 2013, sull’andamento della speranza di vita, come previsto dall’età di pensionamento obbligatoria; LT || 13.5/ 18.4 || 59.9# || 62a6m/60 || 64/63 || 65/65 || n/a || CSR 2- Adottare i provvedimenti di attuazione proposti per la riforma del sistema pensionistico; eliminare i disincentivi fiscali al lavoro per le persone in età pensionabile, per migliorare la partecipazione al mercato del lavoro; || La riforma del 2011 aumenta l’età pensionabile a 65 anni per gli uomini e per le donne entro il 2026. I contributi di sicurezza sociale per il regime pensionistico a capitalizzazione obbligatorio, sono stati ridotti dal 5,5% al 2%, con possibilità di aumentare nuovamente dopo la crisi, su decisione del governo. LU || 17.3/ 21.6 || 58.1/ 57 Δ || 65/65 || 65/65 || - || 2.2 || CSR 2- Proporre e attuare una vasta riforma delle pensioni per garantire la sostenibilità a lungo termine del sistema pensionistico, partendo da misure che consentano di accrescere il tasso di partecipazione dei lavoratori anziani e soprattutto scoraggiando i prepensionamenti. Per innalzare l’età effettiva del pensionamento, considerare misure che colleghino l’età pensionabile obbligatoria alla speranza di vita. || Il Programma di riforma nazionale illustra le caratteristiche principali del progetto di riforma. Sono in corso discussioni preparatorie tra governo e parti sociali. Il diritto di aumentare le prestazioni pensionistiche sarà più limitato. I beneficiari devono aver raggiunto l’età di 60 anni (anziché 55) ed essere in grado di dimostrare 40 anni (invece di 38) dei contributi pensionistici. Nel quadro del Patto Euro Plus, il governo si è impegnato a definire la riforma entro la fine del 2011, ma è probabile che tale scadenza non possa essere rispettata. È stato istituito un gruppo di lavoro sulle pensioni che lavora in condizioni di riservatezza; il suo obiettivo è anche quello di dar vita a un piano di attivazione per lavoratori anziani, comprendente raccomandazioni ed esempi di pratiche esemplari. LV || 13.3/ 18.2 || 62.7* || 62/62 || (64.5/64.5) || (65/65) || n/a || Memorandum d’intesa. In conformità ad esso: la Lettonia doveva elaborare modifiche al sistema pensionistico per mantenere la sostenibilità e l’adeguatezza futura dei tre pilastri del sistema. In questo contesto, occorreva riesaminare tutti i regimi pensionistici ed età pensionabili speciali . Il 2° supplemento del memorandum afferma che "entro fine di giugno 2010, con l’assistenza tecnica delle organizzazioni internazionali e idi concerto con le parti sociali, (occorreva) elaborare modifiche del sistema pensionistico da attuare nel 2011 al fine di mantenere la sostenibilità e l' adeguatezza future dei 3 pilastri del sistema. In tale contesto, (occorreva) rivedere tutti i regimi pensionistici e le età pensionabili speciali“ Il 3° supplemento del Memorandum afferma: "Dopo aver elaborato proposte di modifica del sistema delle pensioni entro la fine del giugno 2010, in consultazione con la Commissione e l’FMI, (occorrerà) presentare al Parlamento, entro il 30 novembre 2010, proposte concrete da attuare nel 2011 al fine di mantenere la sostenibilità e l’adeguatezza future dei 3 pilastri del sistema pensionistico." || Dal luglio 2008, le autorità lettoni (1) hanno congelato indicizzazione dal 2009 al 31 dicembre 2013 (2) hanno ridotto i tassi di contribuzione al regime obbligatorio di pensione a capitalizzazione. I tassi di contribuzione al pilastro a capitalizzazione vanno riducendosi: nel 2009, dall’8% al 2%; nel 2010, dall’9% al 2%; nel 2011, dal 10% al 2%; Nel 2013 e anni successivi, dal 10% al 6%. Il governo ha approvato e presentato al parlamento modifiche all’età pensionabile (non ancora convertite in legge). Le modifiche prevedono che l’età pensionabile aumenti a partire dal 2016 di 6 mesi all' anno, fino a raggiungere 65 anni nel 2021. Pertanto, l’età pensionabile proposta (anche se non ancora di legge) nel 2020 sarà di 64,5 anni (uomini e donne). Adempiendo le condizioni del 2° e del 3° supplemento del Memorandum d’intesa, la Lettonia ha elaborato modifiche del sistema pensionistico per mantenere la sostenibilità e l’adeguatezza future dei 3 pilastri del sistema. Proposte concrete per le modifiche del sistema pensionistico sono state presentate al Parlamento. MT || 18.4/ 21.1 || 60.3 || 61/60 || 63/63 || 65/65 || n/a || CSR 2- Prendere provvedimenti volti a garantire la sostenibilità del sistema pensionistico accelerando il progressivo innalzamento dell’età pensionabile e collegandola alla speranza di vita. Accompagnare l’innalzamento dell'età pensionabile obbligatoria con una strategia globale per l'invecchiamento attivo, scoraggiare il ricorso a programmi di prepensionamento e incoraggiare il ricorso a regimi privati di risparmio-pensione; || La riforma del 2006 ha portato a innalzare l’età pensionabile a 65 anni per entrambi i sessi entro il 2026 e a un prolungamento del periodo contributivo. NL || 17.7/ 21 || 63.9/ 63.1 || 65/65 || 65/65 (66/66) || 65/65 (67/67) || 129.8 || CSR 2- Adottare provvedimenti per aumentare l’età pensionabile obbligatoria in funzione della speranza di vita; integrare tali provvedimenti con altri tesi a innalzare l’età di pensionamento effettiva e a migliorare la sostenibilità delle finanze pubbliche nel lungo termine; preparare un programma di riforma dell'assistenza sanitaria di lunga durata, alla luce dell’invecchiamento demografico; || Nell’ottobre 2010, il nuovo governo ha deciso di aumentare l’età pensionabile obbligatoria a 66 anni nel 2020. Dopo lunghi negoziati, nel settembre 2011, parti sociali e governo hanno raggiunto un accordo per un ulteriore aumento dell’età pensionabile a 67 anni in 2025. L'accordo sta per essere convertito in legge. PL || 15.1/ 19.5 || 61.4/ 57.5 ## || 65/60 || 65/60 (67/??) || (67/67) || 13.5 || CSR 3- Innalzare, come programmato, l'età pensionabile obbligatoria per le forze armate e la polizia, continuare ad adottare misure atte a innalzare l'età pensionabile effettiva, in conformità alla speranza di vita; fissare un calendario relativo alle modifiche delle norme che regolano i contributi degli agricoltori all'istituto di previdenza sociale (KRUS), al fine di tenere meglio conto dei redditi; || Sono state introdotte delle pensioni di transizione a partire dal 2009. Esse sostituiscono e limitano l’accesso alle prestazioni di prepensionamento per alcune categorie di lavoratori. Si tratta di una soluzione temporanea per lavoratori che hanno iniziato a lavorare in condizioni particolari prima del 1999. Il contributo al regime a contribuzione definita è stato ridotto dal 7,3% al 2,3% dei salari lordi nel 2011. La differenza è stata dirottata verso il regime a ripartizione. Il contributo verrà progressivamente aumentato fino a raggiungere 3,5% nel 2017 e oltre. Il nuovo governo rieletto ha proposto di aumentare le età pensionabili (attualmente: 65/60 anni - M/F) a 67 anni, tra il 2013 e il 2020 (per gli uomini) e il 2040 (per le donne). PT || 17.1/ 20.5** || 62.9/ 62.3 ## || 65/65 || 65/65 || - || 13.4 || Il memorandum d’intesa per il Portogallo non contiene precisi condizioni di riforma del sistema dell’intero sistema pensionistico (vista la grande riforma fatta nel 2007). Esso contiene tuttavia condizioni specifiche sul lato della spesa della politica di bilancio: - “Ridurre le pensioni superiori a 1 500 euro in funzione delle aliquote progressive applicate ai salari del settore pubblico a partire dal gennaio 2011, con l’obiettivo di ottenere un risparmio di 445 milioni di euro" - "Sospendere l’applicazione di norme di indicizzazione delle pensioni e congelare le pensioni, escluse quelle minime, nel 2012". || Il Portogallo ha già varato una vasta riforma del sistema pensionistico nel 2007, anch’essa entrata in vigore nel 2007. L’età pensionabile è stata portata a 65 anni. Le sue misure più importanti comprendevano l’estensione all’intera carriera del periodo di cui tener conto, disincentivi ai prepensionamenti, riduzione del periodo di transizione e introduzione di una "fattore di sostenibilità" che adegua automaticamente le prestazioni all’andamento della restante speranza di vita a 65 anni . RO || 14/ 17.2** || 65.5/ 63.2 # || 63y4m/58y4m || 65/60 || 65/63 || n/a || Memorandum di intesa. In conformità al memorandum d’intesa per il periodo 2009-2011, le condizioni cui è subordinata la riforma del sistema pensionistico sono le seguenti : "Il governo porta a termine il progetto di revisione della normativa sul sistema pensionistico (i) per impostare progressivamente l’indicizzazione delle pensioni pubbliche sui prezzi al consumo invece piuttosto che sui salari, (ii) limitare le possibilità di aumenti discrezionali delle pensioni, (iii) introdurre gradualmente contributi pensionistici per categorie di impiegati pubblici ancora esclusi da tali contributi e (iv) aumentare progressivamente l’età pensionabile nel 2015, soprattutto per le donne, tenendo conto dell’andamento della speranza di vita, al fine di tutelare i pensionati vulnerabili e raggiungere l’obiettivo di un tasso medio di sostituzione del 45% per i pensionati" Secondo l’attuale memorandum d’intesa, che copre il periodo 2011-2013, la condizionalità si riferisce a: "salvaguardare la sostenibilità a lungo termine del sistema pensionistico" || Una riforma delle pensioni è stata adottata nel dicembre 2010. La riforma inserisce i regimi speciali in quello dell’assicurazione sociale, introduce un meccanismo per ricalcolare le pensioni speciali e aumenta l’età pensionabile a 65 anni per gli uomini e a 63 per le donne, entro il 2030. I prepensionamenti sottostanno a regole più rigide, mentre le pensioni di invalidità sono sottoposte a condizioni più severe. Dalle riforme ci si attendono risparmi significativi per il sistema e una riduzione del numero di beneficiari. Inoltre, il governo ha sospeso le disposizioni di legge che avrebbero fatto salire i contributi al regime obbligatorio a contribuzione definita (DC scheme) dal 2% al 2,5% degli emolumenti lordi dei lavoratori dipendenti nel 2009. L’aumento è stato riprogrammato per essere avviato nel 2010, in modo che, alla fine, l’aliquota di contributo potrà raggiungere il 6% dei salari in futuro. SE || 18.3/ 21.2 || 64.7/64 || 61-67 || 61-67 || - || 7.4 (v, y) || || Nel 2010, il meccanismo di bilanciamento automatico, insito nel meccanismo di aggiustamento del sistema pensionistico fondato sul reddito, è stato semplificato in modo da fondarsi su una media mobile di 3 anni invece che di 1 anno, come in precedenza, per evitare forti variazioni delle pensioni in caso di recessione/ripresa economica. SI || 16.8/ 21 || 59.8# || 63/61 || 63/61 || - || 2.6 || CSR 2- Fare lo sforzo necessario a garantire la sostenibilità a lungo termine del sistema pensionistico, preservando l’adeguatezza delle pensioni. Aumentare il tasso di occupazione dei lavoratori anziani ritardandone il pensionamento e sviluppando ulteriormente politiche attive del mercato del lavoro e misure di apprendimento lungo tutto l’arco della vita. || La riforma pensionistica proposta (compresa la parificazione dell’età pensionabile tra uomini e donne) è stata respinta in occasione di un referendum svoltosi nel 2011. SK || 14/ 18 || 60.4/ 57.5 || 62/57.5 -61.5 (depend-ing on the no. of children) || 62/62 || - || 4.7 (v) || CSR 3- Migliorare la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche attraverso un ulteriore adeguamento del pilastro del sistema pensionistico a ripartizione, anche cambiando il meccanismo di indicizzazione e attuare ulteriori misure per aumentare l’età pensionabile effettiva, in particolare collegandola alla speranza di vita. Introdurre incentivi per garantire la redditività del regime pensionistico a capitalizzazione al fine di ottenere progressi verso la sostenibilità delle finanze pubbliche e garantire pensioni adeguate. || Nel 2008, la Slovacchia ha consentito ai lavoratori di decidere se abbandonare il regime a capitalizzazione e tornare a quello a ripartizione e il regime a contribuzione definita è diventato facoltativo per tutti i nuovi arrivati sul mercato del lavoro. Nel 2010, è stata approvata una modifica legislativa in base alla quale la mancanza di reddito da lavoro giustifica l’ottenimento di una pensione anticipata. Nel 2011, la Slovacchia ha adottato modifiche al regime pensionistico a capitalizzazione che consente ai risparmiatori di riottenere la possibilità di investire in titoli più rischiosi e quindi di ottenere potenzialmente rendimenti più elevati. In data 1.4.2012 sarà inoltre reintrodotta la partecipazione obbligatoria dei giovani come opzione per difetto con la possibilità di uscire dal regime nei primi 2 anni di risparmio. UK || 18.1/ 20.8** || 64.1/ 62 || 65/60 || 66/66 || 68/68 || 73.0 (z) || || Negli ultimi anni è stato migliorato l’accesso alla pensione legale di base, ne è stato potenziato il meccanismo di aumento e i lavoratori sono automaticamente iscritti in regimi professionali (con possibilità di uscirne) a partire dal 2012. La legislazione in atto aumenta l’età pensionabile da 65 a 68 anni in fasi successive a partire dal 2020 fino al 2046. Secondo la nuova legislazione entrata in vigore nel gennaio 2012, l’età pensionabile è ora parificata per entrambi i sessi entro il 2018 (in precedenza, entro il 2020) e viene anticipato di 5 anni e mezzo il momento di innalzamento dell’età pensionabile da 65 a 66 anni, a decorrere dal 2018. Esistono proposte per accelerare i tempi di un successivo aumento da 66 a 67 anni (non ancora divenute legge) e si discutono possibilità per accelerare l’aumento da 67 a 68 anni. ________________________ NOTE i Età
media di uscita dal mercato del lavoro, M/F o corsivo = totali (nessuna ripartizione
in M/F) Fonte Eurostat. ii Età
legale di pensionamento nei regimi generali di pensione pubblica, fonte
MISSOC. iii Età
obbligatoria di pensionamento nei regimi generali di pensione pubblica dopo
l’attuazione di riforme varate (tra parentesi – proposte, non ancora divenute
legge), fonte: relazione congiunta del CPE, del CPS e dei servizi della
Commissione (ECFIN ed EMPL) sulle pensioni dal titolo "Progress and key
challenges in the delivery of adequate and sustainable pensions in Europe"
e aggiornata dalla Commissione se a conoscenza di eventuali successivi cambiamenti iv Età
obbligatoria di pensionamento nei regimi generali di pensione pubblica dopo
l’attuazione di riforme varate (tra parentesi – proposte, non ancora divenute
legge), fonte: relazione congiunta del CPE, del CPS e dei servizi della
Commissione (ECFIN ed EMPL) sulle pensioni dal titolo "Progress and key
challenges in the delivery of adequate and sustainable pensions in Europe"
e aggiornata dalla Commissione se a conoscenza di eventuali successivi
cambiamenti v Attivi
dei fondi pensione (in % del PIL), 2009, Fonte OCSE Statistiche globali
sulle pensioni (v) 2008. (w) Unicamente
fondi pensione professionali autonomi. Oltre a questi progetti, gli attivi
totali gestiti da contratti di assicurazione di pensioni professionali
ammontavano al 99,3% del PIL. (x) Unicamente
fondi pensione professionali autonomi. Oltre a questi progetti, gli attivi
totali gestiti da contratti di assicurazione di pensioni professionali
ammontavano al 13,3% del PI, nel 2008. (y) Unicamente
fondi pensione professionali autonomi. Oltre a questi progetti, gli attivi
totali gestiti dal sistema pensionistico a premi ammontavano all’8,9% del PIL e
gli attivi gestiti dai contratti di assicurazione pensione professionale
ammontavano al 38,9% del PIL nel 2008. (z) Stima
OCSE. vi Di
fronte all’imminente invecchiamento della popolazione e al suo impatto sulla
sostenibilità delle prestazioni pensionistiche, gli Stati membri hanno
profondamente riformato i propri sistemi pensionistici. Un elemento centrale di
questo sforzo riformatore è stato il rafforzamento del legame tra i contributi
versati al sistema e le prestazioni. Di solito, si è abbandonato il modello
centrato sull’ultimo livello retributivo o sugli emolumenti degli anni migliori
della vita attiva come base di calcolo delle prestazioni per passare a un
modello basato sul numero degli anni di contribuzione in cui non basta
raggiungere una determinata età ma occorre aumentare il numero di anni
necessario per ricevere una pensione completa, aumentare o parificare l’età
pensionabile per entrambi i sessi. Tuttavia, nella maggior parte di questi
paesi i, l’innalzamento dell’età di ammissione alla pensione obbligatoria è
scaglionato su lunghi periodi.
* 2008 (per speranza di
vita a 65 anni) ** 2009 (per speranza di
vita a 65 anni) # 2006 (età di uscita dal
mercato del lavoro) # 2007 (età di uscita dal
mercato del lavoro) Δ 2003 (età di
uscita dal mercato del lavoro) [1] COM(2010) 365 definitivo del 7 luglio 2010. [2] Proiezioni di lungo termine aggiornate della spesa per
pensioni pubbliche attualmente in preparazione presso la Commissione e il PCE
saranno pubblicate nella relazione sull’invecchiamento demografico prevista per
maggio 2012 (2012 Ageing Report - May 2012). I valori si riferiscono a
stime iniziali che suggeriscono che riforme recenti, avviate in vari Stati
membri dopo la pubblicazione della relazione 2009 sull’invecchiamento
demografico, sono riuscite a far diminuire futuri aumenti di spesa per le
pensioni. [3] Eurostat, dati EU-SILC per il 2009. Reddito medio
equivalente delle persone di età superiore a 65 anni in % del reddito medio
della popolazione totale dell’UE27. Tra gli Stati membri, il livello varia tra
il 70% circa e poco più del 100%. [4] Eurostat, dati EU-SILC per il 2009. [5] Il risparmio a fini pensionistici complementari comprende
pensioni professionali e personali nonché altre forme di assicurazione vita e
di accumulazione di attivi che possano essere usati per mantenere lo stesso
livello di vita dopo il pensionamento. Esistono
inoltre altri strumenti (come i prestiti vitalizi ipotecari - reverse
mortgage) che permettono di convertire dei ani (di solito, l’abitazione) in
un ulteriore redditi da pensione. [6] Calcolo basato sul Calcolatore del
rapporto di dipendenza (Dependency Ratio Calculator) della Camera
federale austriaca del lavoro (Vienna). Il rapporto di dipendenza economica è
definito come il rapporto tra il numero di beneficiari di pensioni (comprese le
pensioni anticipate e d’invalidità) e di disoccupati, da una parte, e il numero
di lavoratori, dall’altra. La principale ipotesi per il 2010: aumento del tasso
di occupazione del gruppo di età compresa tra 20 e 64 anni fino al
79,6 % (tasso che è stato raggiunto nel 2008 nei 3 paesi più performanti,
cioè Svezia, Danimarca e Paesi Bassi). Dati: Indagine sulle forze di lavoro,
Relazione 2009 sull’invecchiamento, Europop 08 [7] COM(2011) 11 definitivo del 12.1.2011. [8] COM(2011) 815 definitivo del 23.11.2011. [9] Si stima che collegando l’età pensionabile alla speranza
di vita, il rapporto tra spesa pubblica dedicata alle pensioni pubbliche e PIL,
nella UE, sarà inferiore di circa 1,75 punti percentuali di PIL entro il 2060
rispetto allo scenario di base in cui il rapporto tra il previsto aumento della
spesa pensionistica pubblica e il PIL risulta pari a 2,4 punti percentuali di
PIL. Aumentare pertanto l’età pensionabile e l’età effettiva di andata in
pensione, per tener conto automaticamente dell’aumento della futura speranza di
vita, è un sostanziale passo avanti verso un’autentica sostenibilità
budgetaria. Cfr. Commissione europea e Comitato di politica economica, “2009
Ageing Report: Economic and budgetary projections for the EU-27 Member States
(2008-2060)”, European Economy, n. 2, (2009), nonché Commissione europea
(2009) “2009 Sustainability Report”, European Economy, n. 9. [10] Direttiva 2008/94/CE della Commissione, del 22.10.2008. [11] Direttiva 2003/41/CE della Commissione, del 3.6.2003. [12] Regolamento (CE) n. 883/2004/CE del 29.4.2004, relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.