RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO relativa all'approvazione di un accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e il governo del Sud Africa /* COM/2012/027 final */
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
CONSIGLIO relativa all'approvazione di un accordo di
cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea
dell'energia atomica (Euratom) e il governo del Sud Africa 1. Introduzione L'accordo di cooperazione fra la
Comunità europea dell'energia atomica ("la Comunità") e il
governo del Sud Africa ("il Sud Africa") sugli usi pacifici
dell'energia nucleare riguarda la maggioranza dei settori di interesse comune. L'accordo prevede un'ampia cooperazione nel
campo degli usi pacifici dell'energia nucleare e istituisce un quadro generale
di cooperazione politica, tecnica e industriale. Il quadro giuridico creato
dall'accordo, che si applicherà sia ai governi che agli operatori industriali
delle Parti contraenti, è inteso a favorire la cooperazione fra le Parti in
questo campo. 2. Importanza dell'accordo Al fine di rafforzare le relazioni globali di
cooperazione tra la Comunità e il Sud Africa, l'importanza di concludere
il presente accordo deriva essenzialmente dal reciproco interesse a istituire
un quadro giuridico stabile volto ad agevolare una cooperazione reciproca equa
sugli usi pacifici dell'energia nucleare, anche per quanto riguarda gli scambi
commerciali, tenendo conto del fatto che il Sud Africa dispone di cospicue
riserve di uranio e va assumendo un ruolo crescente nel settore nucleare
civile. L'accordo
promuoverebbe inoltre la cooperazione scientifica tra la Comunità e il Sud Africa,
in particolare al fine di facilitare la partecipazione degli enti di ricerca
sudafricani a progetti realizzati nell'ambito dei pertinenti programmi di
ricerca della Comunità e di garantire una partecipazione reciproca degli enti
di ricerca della Comunità e dei suoi Stati membri a progetti realizzati dal Sud Africa
in settori di ricerca affini. In quest'ottica,
per citare un esempio concreto, il Sud Africa ha sviluppato il reattore
modulare Pebble Bed (su letto di ciottoli) che potrebbe costituire una
valida alternativa ad altri tipi di reattore. A questo programma partecipano
già alcune organizzazioni europee di ricerca e sviluppo. Il Sud Africa
è inoltre attivo nel settore delle applicazioni mediche dell'energia nucleare
ed è uno dei principali produttori di radioisotopi. Per l'Euratom l'interesse dell'accordo risiede
nel fatto che esso garantisce un livello corrispondente per quanto riguarda gli
standard di protezione fisica, dei controlli di sicurezza e dei controlli sulle
esportazioni ed agevola il commercio nucleare tra le Parti. L'accordo garantisce
inoltre la libera circolazione dei materiali nucleari, dei materiali non
nucleari, delle apparecchiature e della tecnologia nel territorio della
Comunità e impone che i trasferimenti di materiale nucleare e la prestazione
dei servizi corrispondenti siano effettuati ad eque condizioni commerciali. La conclusione di un nuovo accordo tra la
Comunità europea dell'energia atomica ("Euratom") e il Sud Africa
in materia di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare creerà per
le due Parti e i loro governi, nonché per gli operatori industriali, un quadro
stabile e duraturo volto a consentire tale cooperazione e incoraggerà ed
agevolerà la cooperazione scientifica in materia di ricerca e sviluppo nel
settore dell'energia nucleare sulla base del mutuo vantaggio, dell'uguaglianza
e della reciprocità. 3. Struttura generale dell'accordo L'accordo ha per obiettivo la cooperazione
sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra l'Euratom e il Sud Africa. L'ambito
e le forme di tale cooperazione (articolo III) comprendono essenzialmente
la ricerca e lo sviluppo nel settore dell'energia nucleare, l'uso di materiali
e tecnologie nucleari, i trasferimenti di materiali nucleari e di
apparecchiature e i controlli di sicurezza nucleare. L'accordo definisce inoltre i materiali cui si
applica (articolo IV), ovvero materiale nucleare e non nucleare di vario
tipo, e dettaglia le modalità degli scambi di materiale nucleare, materiale non
nucleare e apparecchiature (articolo VI). Vi si sottolinea che i materiali
nucleari sono utilizzati per scopi pacifici e conformemente agli accordi sui
controlli di sicurezza (per la Comunità: i controlli di sicurezza dell'Euratom
a norma del trattato Euratom e i controlli di sicurezza dell'AIEA e relativi
protocolli addizionali[1]). Contiene inoltre disposizioni specifiche in
materia di scambio di informazioni e proprietà intellettuale (articolo VII)
e disposizioni di attuazione (articolo VIII). Al fine di consentire un'attuazione
senza intralci dell'accordo, è inserito un apposito articolo riguardante la consultazione
e la risoluzione delle controversie (articolo XII) nel caso in cui sorgano
interrogativi sulla corretta applicazione dell'accordo stesso. La durata
iniziale dell'accordo è fissata in un periodo iniziale di dieci anni, in
seguito ricondotto automaticamente per periodi supplementari di cinque anni (articolo XV). 4. Conclusione La Commissione ritiene che l'accordo di
cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea
dell'energia atomica e il governo del Sud Africa, di cui si propone l'adozione: –
sia conforme alle direttive di negoziato emanate
dal Consiglio l'8 ottobre 2010; –
confermi il chiaro impegno delle due Parti a favore
della non proliferazione e di un livello elevato di sicurezza nucleare, per
garantire l'utilizzo pacifico e sicuro dell'energia nucleare; –
sia in linea con la politica comunitaria di
sicurezza dell'approvvigionamento energetico; –
rafforzi ulteriormente gli eccellenti rapporti di
cooperazione tra l'Unione europea e il Sud Africa nel settore della
politica energetica. La Commissione
raccomanda quindi al Consiglio di approvare, a norma dell'articolo 101,
secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia
atomica, l'accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra
la Comunità europea dell'energia atomica e il governo del Sud Africa,
riportato in allegato. ALLEGATO ACCORDO
DI COOPERAZIONE SUGLI USI PACIFICI DELL'ENERGIA NUCLEARE TRA IL GOVERNO
DEL SUD AFRICA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA
ATOMICA (EURATOM) PREAMBOLO Il governo della
Repubblica del Sud Africa, di seguito denominata "Sud Africa",
e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), di seguito denominata "la
Comunità", di seguito denominati "le Parti", CONSIDERANDO le
relazioni di amicizia e cooperazione esistenti tra le due Parti; PRENDENDO atto
con soddisfazione dell'esito positivo della cooperazione economica, tecnica e
scientifica tra le Parti; TENENDO conto
dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità
europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Sud Africa,
dall'altro, concluso l'11 ottobre 1999; TENENDO conto
dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa,
dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati
membri, dall'altro, firmato il 23 giugno 2000; DESIDERANDO
promuovere la cooperazione sull'uso dell'energia nucleare per scopi pacifici; RIAFFERMANDO il
fermo impegno della Repubblica del Sud Africa, della Comunità e dei
governi dei suoi Stati membri a favore della non proliferazione nucleare e per
il rafforzamento e l'efficiente applicazione dei relativi controlli di
sicurezza e sulle esportazioni, nel rispetto dei quali si svolge la
cooperazione tra la Repubblica del Sud Africa e la Comunità sugli usi
pacifici dell'energia nucleare; RIAFFERMANDO il
sostegno della Repubblica del Sud Africa, della Comunità e dei governi dei
suoi Stati membri agli obiettivi dell'Agenzia internazionale per l'energia
atomica (di seguito denominata "AIEA") e al suo sistema di controlli
di sicurezza; RIAFFERMANDO il
fermo impegno della Repubblica del Sud Africa, della Comunità e dei suoi
Stati membri nei confronti della convenzione internazionale sulla protezione
fisica dei materiali nucleari, firmata il 3 marzo 1980; CONSIDERANDO che
la Repubblica del Sud Africa e tutti gli Stati membri della Comunità sono
Parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari, firmato il 1º
luglio 1968, di seguito denominato "TNP"; PRENDENDO ATTO
che i controlli di sicurezza nucleari sono applicati in tutti gli Stati membri
della Comunità conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea
dell'energia atomica (di seguito denominato "il trattato Euratom") e
agli accordi sui controlli di sicurezza conclusi tra la Comunità, i suoi Stati
membri e l'AIEA; TENENDO conto del
trattato relativo alla zona africana libera da armi nucleari (trattato di
Pelindaba), concluso l'11 aprile 1996 ed entrato in vigore il 15 luglio 2009; PRENDENDO ATTO
che la Repubblica del Sud Africa e i governi di tutti gli Stati membri
della Comunità fanno parte del gruppo dei paesi fornitori di materiale
nucleare; PRENDENDO ATTO
che è necessario tener conto degli impegni assunti dalla Repubblica del Sud Africa
e dal governo di ciascuno Stato membro della Comunità nell'ambito del gruppo
dei paesi fornitori di materiale nucleare; RICONOSCENDO il
principio della libera circolazione dei materiali nucleari, dei materiali non
nucleari, delle apparecchiature e della tecnologia nel territorio della
Comunità; CONVENENDO che l'accordo deve essere conforme
agli obblighi internazionali assunti dall'Unione europea e dalla Repubblica del
Sud Africa nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio; REITERANDO l'impegno
della Repubblica del Sud Africa e dei governi degli Stati membri della
Comunità ad applicare i rispettivi accordi bilaterali sugli usi pacifici dell'energia
nucleare, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo I Definizioni Ai fini del presente accordo, salvo
disposizione contraria, si intende per: 1.
"autorità competente": (a)
per la Repubblica del Sud Africa, il
Dipartimento per l'energia; (b)
per la Comunità, la Commissione europea, oppure un'altra autorità che la Parte interessata
ha facoltà di notificare per iscritto in qualsiasi momento all'altra Parte; 2.
"apparecchiatura": i materiali elencati
nell'allegato B, sezioni 1, 3, 4, 5, 6 e 7 della circolare dell'AIEA
INFCIRC/254/Rev.10/Parte 1 (Linee guida per i trasferimenti nucleari) e
successive modifiche; 3.
"informazioni": dati tecnici o
scientifici, risultati o metodi di ricerca e sviluppo derivanti da progetti
comuni di ricerca e qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria dalle
Parti e/o dai partecipanti impegnati in progetti comuni di ricerca, da fornire
o scambiare nel quadro del presente accordo o delle ricerche effettuate ai
sensi dello stesso; 4.
"proprietà intellettuale": ha il
significato di cui all'articolo 2 della convenzione di Stoccolma del
14 luglio 1967 che istituisce l'Organizzazione mondiale per la
proprietà intellettuale, modificata il 28 settembre 1979, e può
comprendere altri elementi concordati dalle Parti; 5.
"progetti comuni di ricerca": l'attività
di ricerca e sviluppo tecnologico condotta con o senza il sostegno finanziario
di una delle Parti o di entrambe, che comporti la collaborazione di partecipanti
sia della Comunità che del Sud Africa e che sia designata per iscritto
come ricerca comune dalle Parti o da agenzie e organismi scientifici e
tecnologici delle Parti incaricati dell'attuazione dei programmi di ricerca
scientifica. Se il finanziamento è erogato da una sola Parte, la designazione
spetta alla Parte finanziatrice e ai partecipanti al progetto; 6.
"materiale nucleare": qualsiasi materiale
grezzo o materiale fissile speciale nel senso definito dall'articolo XX
dello statuto dell'AIEA. Ogni decisione del consiglio dei governatori dell'AIEA
presa in virtù dell'articolo XX dello statuto dell'AIEA e volta a
modificare l'elenco dei materiali considerati "materiale grezzo" o "materiale
fissile speciale" è valida agli effetti del presente accordo soltanto se
entrambe le Parti del medesimo si sono reciprocamente informate per iscritto
del fatto che accettano tale decisione; 7.
"materiali non nucleari": (c)
deuterio, acqua pesante (ossido di deuterio) e
qualsiasi altro composto di deuterio in cui il rapporto deuterio/idrogeno sia
superiore a 1:5000, utilizzabile nei reattori nucleari di cui all'allegato B,
punto 1.1, della circolare dell'AIEA INFCIRC/254/Rev.10/Parte 1, (d)
grafite di qualità nucleare: grafite utilizzabile
nei reattori nucleari di cui all'allegato B, punto 1.1, della circolare dell'AIEA
INFCIRC/254/Rev.10/Parte 1, avente un grado di purezza superiore a
5 ppm di boro equivalente e densità superiore a 1,5 g/cm³; 8.
"partecipante": qualsiasi persona,
istituto di ricerca, soggetto giuridico o impresa o qualsiasi altro organismo
altrimenti autorizzato da una delle Parti a partecipare ad attività di
cooperazione o a progetti comuni di ricerca nell'ambito del presente accordo,
comprese le Parti stesse; 9.
"persona": qualsiasi persona fisica,
impresa o altra entità soggetta alle leggi e ai regolamenti vigenti nella
rispettiva giurisdizione territoriale delle Parti, ad esclusione delle Parti
stesse; 10.
"risultati di attività intellettuale":
informazioni e/o proprietà intellettuale; 11.
"Parti": la Repubblica del Sud Africa,
da un lato, e la Comunità, dall'altro; "la Comunità": (a)
sia la persona giuridica istituita dal trattato
Euratom, (b)
sia i territori cui si applica il Trattato Euratom; 12.
"tecnologia": ha il significato di cui
all'allegato A della circolare dell'AIEA INFCIRC/254/Rev.10/Parte 1. Articolo II Obiettivo 1.
Il presente accordo mira a incoraggiare e ad
agevolare, sulla base del mutuo vantaggio, dell'uguaglianza e della
reciprocità, la cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare allo
scopo di rafforzare le relazioni globali di cooperazione tra la Comunità il Sud Africa,
in funzione delle esigenze e priorità dei rispettivi programmi nucleari. 2.
L'accordo mira altresì a promuovere la cooperazione
scientifica tra la Comunità e il Sud Africa e, in particolare, a facilitare
la partecipazione degli enti di ricerca sudafricani a progetti realizzati nell'ambito
dei pertinenti programmi di ricerca della Comunità e garantire una
partecipazione reciproca degli enti di ricerca della Comunità e dei suoi Stati
membri a progetti realizzati dal Sud Africa in settori di ricerca affini. 3.
Nessuna disposizione del presente accordo deve
essere interpretata in modo da vincolare le Parti a qualsivoglia forma di
esclusiva e ciascuna Parte ha il diritto di esercitare attività commerciali in
modo indipendente dall'altra se le esigenze di mercato lo richiedono. Articolo III Ambito
e forme di cooperazione 1.
Il materiale nucleare, le apparecchiature, il
materiale non nucleare e il materiale nucleare ottenuto come sottoprodotto sono
utilizzati esclusivamente per scopi pacifici e non possono essere usati per
dispositivi esplosivi nucleari, per la ricerca o lo sviluppo di tali
dispositivi o per qualsiasi altro scopo militare. 2.
La cooperazione oggetto del presente accordo verte
sugli usi pacifici dell'energia nucleare e può comprendere tra l'altro: (a)
la ricerca e lo sviluppo nel settore dell'energia
nucleare (comprese le tecnologie di fusione); (b)
l'impiego di materiali e tecnologie nucleari, quali
applicazioni in campo sanitario o in agricoltura; (c)
trasferimenti di materiali e apparecchiature
nucleari; (d)
sicurezza nucleare, gestione dei residui
radioattivi e del combustibile esaurito, disattivazione, radioprotezione,
incluse la preparazione e la risposta alle emergenze; (e)
controlli di sicurezza nucleare; (f)
altri settori concordati dalle Parti che rientrino
nell'ambito dei loro rispettivi programmi. 3.
La cooperazione di cui al paragrafo 2 del presente
articolo può rivestire le seguenti forme: (a)
la fornitura di materiali nucleari, di materiali
non nucleari, di apparecchiature e delle tecnologie correlate; (b)
la fornitura di servizi per il ciclo del
combustibile nucleare; (c)
se necessario, la creazione di gruppi di lavoro
incaricati di realizzare specifici studi e progetti nel settore della ricerca
scientifica e dello sviluppo tecnologico; (d)
lo scambio di esperti e di informazioni
scientifiche e tecnologiche, l'organizzazione di seminari e conferenze
scientifiche, la formazione del personale amministrativo, tecnico e
scientifico; (e)
consultazioni su soggetti di ricerca e aspetti
tecnologici e attività comuni di ricerca nell'ambito di programmi concordati; (f)
attività di cooperazione volte a promuovere la
sicurezza nucleare, nonché (g)
altre forme di cooperazione che le Parti potranno
definire per iscritto. 4.
La cooperazione di cui al paragrafo 2 del presente
articolo può svolgersi anche tra persone e imprese autorizzate stabilite nei
rispettivi territori delle Parti. Articolo IV Materiali
soggetti all'accordo 1.
Il presente accordo si applica al materiale
nucleare, al materiale non nucleare e alle apparecchiature trasferite tra le
Parti o tra le loro rispettive persone, direttamente o attraverso un paese
terzo. I suddetti materiali sono soggetti alle disposizioni del presente
accordo fin dal loro ingresso nel territorio sottoposto alla giurisdizione della
Parte che li riceve, a condizione che la Parte fornitrice abbia notificato per
iscritto alla Parte ricevente il trasferimento previsto, in conformità di
procedure definite da un accordo amministrativo, e che il previsto
destinatario, se diverso dalla Parte ricevente, sia una persona autorizzata
nella giurisdizione territoriale della Parte ricevente. 2.
Il materiale nucleare, il materiale non nucleare e
le apparecchiature di cui al paragrafo 1 del presente articolo restano soggetti
alle disposizioni del presente accordo fino a quando, conformemente alle
procedure previste dalle disposizioni amministrative, sia stato stabilito: (a)
che tali materiali sono stati trasferiti fuori
dalla giurisdizione della Parte ricevente in conformità delle pertinenti
disposizioni del presente accordo, oppure (b)
che il materiale nucleare non è più utilizzabile
per alcuna attività nucleare sottoposta ai controlli di sicurezza di cui all'articolo VI,
paragrafo 1, o è diventato praticamente irrecuperabile, oppure (c)
che le apparecchiature e i materiali non nucleari
non sono più utilizzabili per scopi nucleari, oppure (d)
che le Parti convengono che i materiali in
questione non sono più soggetti alle disposizioni del presente accordo. 3.
Il trasferimento tecnologico è soggetto al presente
accordo per gli Stati membri della Comunità che hanno espresso la loro volontà
di includere tali trasferimenti nel campo di applicazione del presente accordo
mediante comunicazione scritta indirizzata alla Commissione europea. Ogni
trasferimento è previamente notificato tra lo (gli) Stato(i) membro(i)
interessato(i) e la Commissione europea, da un lato, e il Sud Africa, dall'altro. Articolo V Scambi di materiale nucleare, di materiale non nucleare e di
apparecchiature 1.
Ogni trasferimento di materiale nucleare, di materiale
non nucleare o di apparecchiature effettuato nell'ambito delle attività di
cooperazione è realizzato in conformità ai pertinenti impegni internazionali
assunti dalla Comunità, dai suoi Stati membri e dalla Repubblica del Sud Africa
in relazione agli usi pacifici dell'energia nucleare di cui all'articolo VI. 2.
Le Parti si prestano, nella misura del possibile,
reciproca assistenza per l'appalto di materiale nucleare, di materiale non
nucleare o di apparecchiature ad opera delle Parti o di persone stabilite nel
territorio della Comunità o soggette alla giurisdizione della Repubblica del Sud Africa. 3.
Il proseguimento della cooperazione di cui al
presente accordo dipende dall'applicazione, soddisfacente per entrambe le
Parti, del sistema di controlli di sicurezza istituito dalla Comunità
conformemente al trattato Euratom e del sistema di controlli di sicurezza del
materiale nucleare, del materiale non nucleare e delle apparecchiature
istituito dalla Repubblica del Sud Africa. 4.
Le disposizioni del presente accordo non sono
utilizzate per ostacolare la libera circolazione del materiale nucleare, del
materiale non nucleare, delle apparecchiature e della tecnologia nel territorio
della Comunità. 5.
I trasferimenti di materiale nucleare soggetto al
presente accordo e la prestazione dei servizi corrispondenti sono effettuati ad
eque condizioni commerciali e non pregiudicano gli obblighi internazionali
delle Parti nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'applicazione
del presente paragrafo lascia impregiudicati il trattato Euratom e la
legislazione da esso derivata, nonché le leggi e i regolamenti del Sud Africa. 6.
I ritrasferimenti di tutti i materiali nucleari, i
materiali non nucleari, le apparecchiature o la tecnologia soggetti al presente
accordo al di fuori del territorio sottoposto alla giurisdizione delle Parti
sono effettuati unicamente nel quadro degli impegni assunti dai governi dei
singoli Stati membri della Comunità e dalla Repubblica del Sud Africa in
seno al gruppo dei paesi fornitori di materiale nucleare ("Nuclear
Suppliers Group"). In particolare, ai ritrasferimenti di tutti i materiali
nucleari, i materiali non nucleari, le apparecchiature o la tecnologia soggetti
al presente accordo si applicano le Linee guida per i trasferimenti nucleari di
cui alla circolare dell'AIEA INFCIRC/254/Rev. 9/Parte 1. 7.
Al momento dell'entrata in vigore del presente
accordo, le Parti si scambiano elenchi dei paesi terzi verso i quali sono
autorizzati ritrasferimenti ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo
senza che sia necessario ottenere l'autorizzazione preliminare della parte
fornitrice. Ciascuna Parte notifica all'altra Parte le modifiche apportate al
proprio elenco di paesi terzi. 8.
L'autorizzazione preliminare scritta della parte
fornitrice è necessaria in caso di ritrasferimenti ai sensi del paragrafo 6 del
presente articolo verso paesi non compresi nell'elenco dei paesi terzi della
Parte fornitrice. Articolo VI Condizioni
applicabili al materiale nucleare soggetto all'accordo 1.
Il materiale nucleare cui si applica il presente
accordo è soggetto alle seguenti condizioni: (a)
nella Comunità, ai controlli di sicurezza Euratom
conformemente al trattato Euratom e ai controlli di sicurezza dell'AIEA,
conformemente agli accordi seguenti, ove rilevanti e nella versione
eventualmente aggiornata o sostituita, se e in quanto ciò sia previsto dalle
clausole del trattato di non proliferazione delle armi nucleari: i) l'accordo tra gli Stati membri della
Comunità non dotati di armi nucleari, la Comunità europea dell'energia atomica
e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, entrato in vigore
il 21 febbraio 1977 (pubblicato nel documento INFCIRC/193); ii) l'accordo tra la Francia, la Comunità
europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica,
entrato in vigore il 12 settembre 1981 (pubblicato nel documento
INFCIRC/290); iii) l'accordo tra il Regno Unito, la
Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale per l'energia
atomica, entrato in vigore il 14 agosto 1978 (pubblicato nel documento
INFCIRC/263), iv) i protocolli addizionali firmati il
22 settembre 1998 ed entrati in vigore il 30 aprile 2004
sulla base della circolare dell'AIEA INFCIRC/540, (Sistema di controlli di
sicurezza rafforzati, parte II); (b)
in Sud Africa, ai controlli di sicurezza dell'AIEA
a norma dell'accordo tra il governo della Repubblica del Sud Africa e l'AIEA
relativo all'applicazione dei controlli di sicurezza in connessione con il
trattato di non proliferazione delle armi nucleari, firmato ed entrato in vigore
il 16 settembre 1991 e pubblicato nel documento INFCIRC/394, integrato da un
protocollo addizionale, firmato ed entrato in vigore il 13 settembre 2002, e al
trattato relativo alla zona africana esente da armi nucleari, firmato l'11
aprile 1996 ed entrato in vigore il 15 luglio 2009. 2.
Qualora l'applicazione di uno degli accordi
conclusi con l'AIEA di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia
sospesa o venga a cessare, per qualsiasi motivo, nella Comunità o in Sud Africa,
la Parte interessata conclude con l'AIEA un accordo che garantisca un'efficacia
e una copertura equivalenti a quelle degli accordi sui controlli di sicurezza
di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), del presente articolo,
oppure, se ciò non è possibile, (a)
la Comunità, dal canto suo, applica controlli di
sicurezza basati sul sistema Euratom e idonei a garantire un'efficacia e una
copertura equivalenti a quelle degli accordi sui controlli di sicurezza di cui
al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, oppure, se ciò non
è possibile, (b)
le Parti stipulano accordi per l'applicazione dei
controlli di sicurezza che garantiscano un'efficacia e una copertura
equivalenti a quelle degli accordi sui controlli di sicurezza di cui al
paragrafo 1, lettera a) o b), del presente articolo. 3.
Le misure di protezione fisica sono sempre
applicate a livelli che soddisfino almeno i criteri stabiliti nell'allegato C
della circolare dell'AIEA INFCIRC/254/Rev.10/Parte 1 nella sua versione
più aggiornata; in aggiunta a questa circolare, gli Stati membri della Comunità,
la Commissione europea, se del caso, e il Sud Africa faranno riferimento,
nell'applicare le misure di protezione fisica, agli obblighi loro incombenti in
virtù della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, del
3 marzo 1980, con gli eventuali emendamenti in vigore per ciascuna
delle Parti, nonché alle raccomandazioni concernenti la protezione fisica di
materiali e installazioni nucleari contenute nella circolare dell'AIEA
INFCIRC/225/Rev.5 della serie n. 13 dell'AIEA sulla sicurezza nucleare. Il
trasporto internazionale è soggetto alle disposizioni della convenzione
internazionale sulla protezione fisica dei materiali nucleari del
3 marzo 1980, con gli eventuali emendamenti in vigore per ciascuna
delle Parti, e ai regolamenti AIEA per la sicurezza dei trasporti di materiali
radioattivi (Standard di sicurezza AIEA — Serie n. TS-R-1). 4.
La sicurezza nucleare e la gestione dei residui
sono soggette alla convenzione sulla sicurezza nucleare (circolare dell'AIEA
INFCIRC/449), alla convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del
combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (circolare dell'AIEA INFCIRC/546),
alla convenzione sull'assistenza in caso di incidenti nucleari o di emergenza
radiologica (circolare dell'AIEA INFCIRC/336) e della convenzione sulla
notifica tempestiva di un incidente nucleare (circolare dell'AIEA INFCIRC/335). Articolo VII Scambio
di informazioni e proprietà intellettuale L'utilizzo e la diffusione delle informazioni
e dei diritti di proprietà intellettuale, compresi i diritti di proprietà
industriale, i diritti conferiti dai brevetti e i diritti d'autore, e la
tecnologia trasferita nell'ambito delle attività di cooperazione intraprese a
norma del presente accordo sono conformi alle disposizioni dell'allegato A. Articolo VIII Applicazione dell'accordo 1.
Le disposizioni del presente accordo sono applicate
in buona fede e in modo tale da evitare ostacoli, ritardi o indebite
interferenze nelle attività nucleari in Sud Africa e nella Comunità e da
conformarsi a una prassi di gestione oculata necessaria allo svolgimento sicuro
ed economico delle attività nucleari. 2.
Le disposizioni del presente accordo non devono
essere utilizzate allo scopo di assicurarsi vantaggi commerciali o industriali,
né per interferire con interessi commerciali o industriali, sia nazionali che
internazionali, di una delle Parti o delle persone da queste autorizzate, né
allo scopo di interferire con la politica nucleare seguita da una delle Parti o
dai governi degli Stati membri della Comunità, né allo scopo di ostacolare la
promozione dell'utilizzo dell'energia nucleare per fini pacifici e non
esplosivi, né per ostacolare il movimento di materiali soggetti al presente
accordo (o di cui sia stata fatta la relativa notificazione) nella
giurisdizione territoriale rispettiva delle Parti o fra il Sud Africa e la
Comunità. 3.
Il materiale nucleare soggetto al presente accordo
è gestito in base ai principi di equivalenza, fungibilità e proporzionalità dei
materiali nucleari. 4.
Qualsiasi modifica dei documenti pubblicati dall'AIEA
menzionati agli articoli I, V e VI del presente accordo incide sul
presente accordo solo se le Parti si comunicano reciprocamente per iscritto,
attraverso le vie diplomatiche, che accettano la modifica in questione. Articolo IX Disposizioni
amministrative 1.
Le autorità competenti di entrambe le Parti
adottano disposizioni amministrative atte a garantire l'effettiva applicazione
delle disposizioni del presente accordo. 2.
Dette disposizioni amministrative possono
comprendere, tra l'altro, disposizioni finanziarie, attribuzione di
responsabilità gestionali e disposizioni particolareggiate sulla divulgazione
delle informazioni e sui diritti di proprietà intellettuale. 3.
Le disposizioni amministrative adottate ai sensi
del paragrafo 1 del presente articolo possono essere modificate come concordato
per iscritto dalle autorità competenti. Articolo X Diritto
applicabile La cooperazione di cui al presente accordo è
conforme alle leggi e ai regolamenti vigenti in Sud Africa e nell'Unione
europea, nonché agli accordi internazionali sottoscritti dalle Parti. Nel caso
della Comunità, il diritto applicabile comprende il trattato Euratom e gli atti
da esso derivati. Articolo XI Inadempienza 1.
Se una delle due Parti o uno Stato membro della
Comunità viola una qualsiasi disposizione sostanziale del presente accordo, l'altra
Parte può, dandone preavviso scritto, sospendere o cessare in tutto o in parte
la cooperazione di cui al presente accordo. 2.
Prima che una delle Parti proceda in tal senso, le
Parti si consultano allo scopo di raggiungere un'intesa sulle eventuali misure
correttive da prendere e sui tempi entro i quali devono essere attuate. Si
procede in tal senso soltanto se non sia stato possibile prendere le misure
concordate nei termini convenuti dalle Parti o, qualora non sia stato possibile
pervenire a una soluzione, decorso un periodo di tempo concordato dalle Parti. 3.
Salvo se diversamente concordato dalle Parti, la
denuncia del presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione di eventuali
accordi e/o contratti conclusi durante il periodo di validità dello stesso, ma
non ancora ultimati alla data della sua denuncia. Articolo XII Consultazione
e risoluzione delle controversie 1.
I rappresentanti delle Parti si riuniscono, su
richiesta di una di esse, per consultarsi su questioni scaturite dall'interpretazione
o dall'applicazione del presente accordo, sorvegliarne l'esecuzione e
concordare modalità di cooperazione supplementari a quelle previste dal
presente accordo. Tali consultazioni possono anche assumere la forma di scambi
di lettere. 2.
Ogni controversia sull'interpretazione o l'applicazione
del presente accordo, non risolta direttamente tra le Parti mediante negoziato
o in altra forma, è deferita, su richiesta di una delle Parti, a un tribunale
arbitrale composto da tre arbitri. Ciascuna Parte designa un arbitro e i due
arbitri così designati ne eleggono un terzo, non avente la nazionalità di
alcuna delle due Parti, che ricopre la funzione di presidente. Se entro trenta
giorni dalla richiesta di arbitrato una delle due Parti non ha designato un
arbitro, l'altra Parte può chiedere al presidente della Corte internazionale di
giustizia di nominare un arbitro per la Parte che non ha provveduto a
designarlo. Se entro trenta giorni dalla designazione o dalla nomina degli
arbitri di entrambe le Parti, il terzo arbitro non è stato eletto, l'una o l'altra
Parte può chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia di
nominare il terzo arbitro. La maggioranza dei membri del tribunale arbitrale
costituisce il quorum e tutte le decisioni del tribunale arbitrale sono prese a
maggioranza dei voti dei suoi membri. La procedura di arbitrato è stabilita dal
tribunale stesso. Le decisioni del tribunale arbitrale sono vincolanti per
entrambe le Parti e da queste applicate. Gli onorari degli arbitri sono fissati
in base alle stesse tariffe in vigore per i giudici ad hoc della Corte
internazionale di giustizia. 3.
Ai fini della risoluzione delle controversie fa
fede la versione inglese del presente accordo. Articolo XIII Disposizioni
complementari 1.
Il presente accordo lascia impregiudicato il
diritto degli Stati membri di concludere accordi bilaterali con il Sud Africa,
nel rispetto delle competenze degli Stati membri, da un lato, e della Comunità,
dall'altro, purché tali accordi bilaterali siano pienamente conformi agli
obiettivi e ai termini del presente accordo. Gli accordi bilaterali conclusi da
alcuni Stati membri anteriormente all'entrata in vigore dell'accordo tra la
Comunità e il Sud Africa possono continuare ad applicarsi. 2.
Ove del caso, si adotteranno disposizioni volte a
collegare gli accordi summenzionati con il presente accordo, in conformità
delle rispettive competenze delle Parti e previo consenso delle parti
interessate. Articolo XIV Modifiche e status dell'allegato 1.
Le Parti possono consultarsi, su richiesta di una
di esse, su eventuali modifiche del presente accordo, in particolare per tener
conto di sviluppi internazionali nel settore dei controlli di sicurezza
nucleare. 2.
Il presente accordo può essere modificato se le Parti
decidono in tal senso. 3.
Le eventuali modifiche entrano in vigore alla data
a tal fine specificata dalle Parti mediante scambio di note diplomatiche. 4.
L'allegato forma parte integrante del presente
accordo e può essere modificato in conformità dei paragrafi da 1 a 3 del
presente articolo. Articolo XV Entrata
in vigore e durata 1.
Il presente accordo entra in vigore alla data dell'ultima
notifica scritta dell'avvenuto espletamento, ad opera delle Parti, delle
procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore. 2.
Il presente accordo è concluso per un periodo di
dieci anni. Successivamente, l'accordo è automaticamente rinnovato per
ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non notifichi per
iscritto all'altra Parte, almeno sei mesi prima della scadenza di uno dei
periodi supplementari, la propria intenzione di risolvere l'accordo. 3.
A prescindere dalla sospensione, dalla
risoluzione o dalla scadenza del presente accordo o dalla cessazione, per
qualsiasi motivo, di ogni forma di cooperazione intrapresa in applicazione
dello stesso, gli obblighi di cui agli articoli III, IV, V, VI, VII, VIII,
IX e X restano validi fintantoché ogni materiale nucleare, ogni materiale non
nucleare e ogni apparecchiatura soggetti ai predetti articoli rimangano nel territorio
dell'altra Parte o in qualsiasi luogo sotto la sua giurisdizione o controllo, o
fintantoché non sia stato stabilito, conformemente alle disposizioni dell'articolo IV,
che il materiale nucleare in questione non è più utilizzabile o è diventato praticamente
irrecuperabile ai fini di un trattamento che lo renda utilizzabile in una
qualsiasi attività nucleare sottoposta ai controlli di sicurezza. Fatto a in duplice copia in lingua bulgara,
ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone,
lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena,
spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente
abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo. Per la Comunità europea dell'energia atomica Per
la Repubblica del Sud Africa ALLEGATO A Orientamenti per l'attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale
derivanti dalle attività comuni di ricerca svolte nel quadro dell'accordo di
cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare I. PROPRIETÀ, ATTRIBUZIONE ED ESERCIZIO DEI
DIRITTI 1. Il presente allegato si applica alle
attività cooperative di ricerca nell'ambito del presente accordo, se non
altrimenti concordato dalle Parti. Le Parti elaborano congiuntamente piani di
gestione tecnologica in materia di proprietà e di utilizzo, inclusa la
pubblicazione, delle informazioni e dei diritti di proprietà intellettuale che
dovessero scaturire dalle attività di cooperazione. Tali piani sono approvati
dalle Parti prima della conclusione di specifici contratti di cooperazione nel
campo della ricerca e sviluppo cui si riferiscono. Nel formulare i piani di gestione tecnologica
si tiene conto degli obiettivi delle attività di cooperazione, dei contributi
relativi dei partecipanti, delle peculiarità della concessione di licenze per
territorio o per settore d'impiego specifici, dei requisiti imposti dalle leggi
applicabili e degli altri fattori ritenuti pertinenti dai partecipanti. Il
piano di gestione tecnologica comune definisce anche i diritti e gli obblighi
in materia di risultati di attività intellettuali spettanti ai ricercatori
ospiti nell'ambito del presente accordo in relazione alle ricerche da loro
condotte. 2. I risultati di attività intellettuali
prodotti nel corso di attività di cooperazione non contemplati dal piano di
gestione tecnologica sono assegnati, con l'approvazione delle Parti,
conformemente ai principi esposti nel piano di gestione tecnologica. In caso di
disaccordo, detti risultati di attività intellettuali appartengono
congiuntamente a tutti i partecipanti coinvolti nella ricerca comune dalla
quale tali risultati sono scaturiti. Ciascun partecipante cui si applica la
presente disposizione ha il diritto di utilizzare tali risultati di attività
intellettuali, anche a fini di sfruttamento commerciale, senza limiti
geografici. 3. Ciascuna Parte provvede affinché siano
attribuiti all'altra Parte e ai partecipanti di questa i diritti di proprietà
intellettuale loro spettanti in virtù dei presenti principi. 4. Pur mantenendo le condizioni di concorrenza
nei settori contemplati dal presente accordo, ciascuna Parte si adopera per
garantire che i diritti acquisiti a norma del presente accordo e gli accordi
stipulati in base ad esso siano esercitati in maniera da promuovere, in
particolare: i) la divulgazione e l'utilizzo delle
informazioni create, comunicate legittimamente o altrimenti legittimamente
messe a disposizione ai sensi dell'accordo; ii) l'adozione e l'applicazione di standard
tecnici internazionali. II. OPERE OGGETTO DI DIRITTO D'AUTORE Nell'ambito del presente accordo, ai diritti d'autore
appartenenti alle Parti o ai loro partecipanti si accorda un trattamento
conforme alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed
artistiche (Atto di Parigi del 1971). III. PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE Fatta salva la sezione IV del presente
allegato e sempre che non sia altrimenti disposto dal piano di gestione
tecnologica, le Parti o i partecipanti alle attività di cooperazione pubblicano
congiuntamente i risultati di queste ultime. Nel rispetto della regola generale
di cui sopra, si applicano le seguenti procedure: a) qualora una delle Parti o gli altri suoi
partecipanti pubblichino in riviste, articoli, saggi e libri di carattere
scientifico e tecnico, incluse videoregistrazioni e software, i risultati delle
attività di cooperazione svolte ai sensi del presente accordo, l'altra Parte o
gli altri suoi partecipanti hanno diritto a una licenza non esclusiva,
irrevocabile ed esente dal pagamento di diritti d'autore per tutti i paesi,
sulla traduzione, la riproduzione, l'adattamento, la trasmissione e la
distribuzione al pubblico di tali lavori; b) le parti prendono opportune disposizioni
affinché le pubblicazioni di tipo scientifico scaturite da attività di
cooperazione svolte ai sensi del presente accordo e pubblicate da editori
indipendenti abbiano la massima diffusione possibile; c) tutte le copie di un'opera tutelata dai
diritti d'autore, destinata alla divulgazione al pubblico e redatta in base
alle disposizioni del presente accordo, riportano il nome o lo pseudonimo dell'autore
o degli autori, a meno che l'autore o gli autori non abbiano richiesto
espressamente di non essere menzionati. Le copie recano inoltre un riconoscimento
chiaramente visibile del sostegno congiunto delle Parti e/o dei loro
rappresentanti e/o organizzazioni. IV. INFORMAZIONI RISERVATE 1. Informazioni riservate di carattere
documentale a) Ciascuna delle Parti, o eventualmente i
partecipanti delle stesse, specifica quanto prima, possibilmente nel piano di
gestione tecnologica, le informazioni che desidera rimangano riservate in
relazione all'accordo, tenendo conto tra l'altro dei seguenti criteri: — la segretezza delle informazioni, nel senso
che il complesso di tali informazioni o la specifica strutturazione o
configurazione dei loro elementi non sono generalmente noti agli esperti del
settore, né ad essi facilmente accessibili con mezzi legittimi, — il valore commerciale effettivo o potenziale
delle informazioni derivante dalla loro segretezza, — la preventiva protezione delle informazioni,
nel senso che il legittimo detentore deve aver posto in essere le precauzioni
richieste dalle circostanze per mantenerne la segretezza. Salvo disposizione diversa, in determinati
casi le Parti e i loro partecipanti possono concordare un divieto totale o
parziale di divulgazione delle informazioni fornite, scambiate o create nel
corso delle attività di cooperazione svolte a norma dell'accordo. b) Ciascuna Parte garantisce che le
informazioni riservate comunicate nel quadro del presente accordo e la
conseguente natura privilegiata siano facilmente riconoscibili dall'altra
Parte, ad esempio mediante un chiaro contrassegno o mediante una dicitura
restrittiva. Ciò vale anche per le riproduzioni, integrali o parziali, di dette
informazioni. Una parte che riceve informazioni riservate in
conformità del presente accordo ne rispetta la segretezza. Queste limitazioni
cessano automaticamente di avere effetto nel momento in cui il detentore
divulga senza restrizioni le informazioni in questione agli esperti del
settore. c) Le informazioni riservate comunicate ai
sensi del presente accordo possono essere diffuse dalla Parte ricevente a
persone residenti sul suo territorio o alle sue dipendenze, nonché ad altri
servizi o organismi interessati aventi sede sul suo territorio autorizzati ai
fini specifici delle attività di cooperazione in corso, sempre che la
diffusione di qualsiasi informazione riservata avvenga nell'ambito di una
specifica intesa di riservatezza e che il carattere riservato di tale
informazione sia facilmente riconoscibile, secondo le modalità sopra indicate. d) La Parte ricevente può dare alle
informazioni riservate ad essa fornite ai sensi del presente accordo una diffusione
più ampia di quanto altrimenti previsto alla lettera c), previo consenso
scritto della Parte che le ha fornite. Le Parti cooperano all'elaborazione di
procedure volte a chiedere ed ottenere il consenso scritto preventivo per tale
più ampia diffusione e ciascuna delle Parti concede tale approvazione nella
misura consentita dalle sue politiche interne, dalle sue leggi e dai suoi
regolamenti. 2. Informazioni riservate di carattere non
documentale Le Parti e i loro partecipanti applicano alle
informazioni non documentali riservate o alle altre informazioni confidenziali
o privilegiate fornite nel corso di seminari e altri incontri organizzati nel
quadro del presente accordo, nonché alle informazioni derivanti dal distacco di
personale, dall'uso di impianti o da progetti comuni, un trattamento conforme
ai principi specificati per le informazioni documentali nel presente allegato,
a condizione, tuttavia, che al destinatario di tali informazioni riservate,
confidenziali o privilegiate sia stato segnalato il loro carattere riservato
nel momento in cui gli sono state comunicate. 3. Controllo Entrambe le Parti si impegnano a garantire che
le informazioni non divulgate ricevute in base al presente accordo siano
sottoposte ai controlli ivi previsti. Qualora una delle Parti ritenga di non
poter rispettare, o di rischiare di non poter rispettare, le disposizioni dei
paragrafi 1 e 2 sulla riservatezza, ne informa immediatamente la controparte.
Successivamente le Parti si consultano per definire una linea di condotta adeguata. V. Caratteristiche indicative di un piano di
gestione tecnologica Il piano di gestione tecnologica è un accordo
specifico che i partecipanti devono concludere fra loro sull'esecuzione delle
attività di cooperazione e sui rispettivi diritti e obblighi. In relazione
ai risultati di attività intellettuali, detti piani riguardano fra l'altro: la
proprietà, la protezione, i diritti degli utilizzatori per la ricerca e lo
sviluppo, lo sfruttamento e la diffusione, incluse le intese per pubblicazioni
comuni, i diritti e gli obblighi dei ricercatori ospiti e le procedure per la
risoluzione delle controversie. I piani possono inoltre riguardare le
informazioni specifiche e generali, le licenze e i risultati previsti. [1] INFCIRC/540.