52012DC0027

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO relativa all'approvazione di un accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e il governo del Sud Africa /* COM/2012/027 final */


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

relativa all'approvazione di un accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e il governo del Sud Africa

1.           Introduzione

L'accordo di cooperazione fra la Comunità europea dell'energia atomica ("la Comunità") e il governo del Sud Africa ("il Sud Africa") sugli usi pacifici dell'energia nucleare riguarda la maggioranza dei settori di interesse comune.

L'accordo prevede un'ampia cooperazione nel campo degli usi pacifici dell'energia nucleare e istituisce un quadro generale di cooperazione politica, tecnica e industriale. Il quadro giuridico creato dall'accordo, che si applicherà sia ai governi che agli operatori industriali delle Parti contraenti, è inteso a favorire la cooperazione fra le Parti in questo campo.

2.           Importanza dell'accordo

Al fine di rafforzare le relazioni globali di cooperazione tra la Comunità e il Sud Africa, l'importanza di concludere il presente accordo deriva essenzialmente dal reciproco interesse a istituire un quadro giuridico stabile volto ad agevolare una cooperazione reciproca equa sugli usi pacifici dell'energia nucleare, anche per quanto riguarda gli scambi commerciali, tenendo conto del fatto che il Sud Africa dispone di cospicue riserve di uranio e va assumendo un ruolo crescente nel settore nucleare civile.

L'accordo promuoverebbe inoltre la cooperazione scientifica tra la Comunità e il Sud Africa, in particolare al fine di facilitare la partecipazione degli enti di ricerca sudafricani a progetti realizzati nell'ambito dei pertinenti programmi di ricerca della Comunità e di garantire una partecipazione reciproca degli enti di ricerca della Comunità e dei suoi Stati membri a progetti realizzati dal Sud Africa in settori di ricerca affini.

In quest'ottica, per citare un esempio concreto, il Sud Africa ha sviluppato il reattore modulare Pebble Bed (su letto di ciottoli) che potrebbe costituire una valida alternativa ad altri tipi di reattore. A questo programma partecipano già alcune organizzazioni europee di ricerca e sviluppo.

Il Sud Africa è inoltre attivo nel settore delle applicazioni mediche dell'energia nucleare ed è uno dei principali produttori di radioisotopi.

Per l'Euratom l'interesse dell'accordo risiede nel fatto che esso garantisce un livello corrispondente per quanto riguarda gli standard di protezione fisica, dei controlli di sicurezza e dei controlli sulle esportazioni ed agevola il commercio nucleare tra le Parti. L'accordo garantisce inoltre la libera circolazione dei materiali nucleari, dei materiali non nucleari, delle apparecchiature e della tecnologia nel territorio della Comunità e impone che i trasferimenti di materiale nucleare e la prestazione dei servizi corrispondenti siano effettuati ad eque condizioni commerciali.

La conclusione di un nuovo accordo tra la Comunità europea dell'energia atomica ("Euratom") e il Sud Africa in materia di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare creerà per le due Parti e i loro governi, nonché per gli operatori industriali, un quadro stabile e duraturo volto a consentire tale cooperazione e incoraggerà ed agevolerà la cooperazione scientifica in materia di ricerca e sviluppo nel settore dell'energia nucleare sulla base del mutuo vantaggio, dell'uguaglianza e della reciprocità.

3.           Struttura generale dell'accordo

L'accordo ha per obiettivo la cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra l'Euratom e il Sud Africa. L'ambito e le forme di tale cooperazione (articolo III) comprendono essenzialmente la ricerca e lo sviluppo nel settore dell'energia nucleare, l'uso di materiali e tecnologie nucleari, i trasferimenti di materiali nucleari e di apparecchiature e i controlli di sicurezza nucleare.

L'accordo definisce inoltre i materiali cui si applica (articolo IV), ovvero materiale nucleare e non nucleare di vario tipo, e dettaglia le modalità degli scambi di materiale nucleare, materiale non nucleare e apparecchiature (articolo VI). Vi si sottolinea che i materiali nucleari sono utilizzati per scopi pacifici e conformemente agli accordi sui controlli di sicurezza (per la Comunità: i controlli di sicurezza dell'Euratom a norma del trattato Euratom e i controlli di sicurezza dell'AIEA e relativi protocolli addizionali[1]).

Contiene inoltre disposizioni specifiche in materia di scambio di informazioni e proprietà intellettuale (articolo VII) e disposizioni di attuazione (articolo VIII). Al fine di consentire un'attuazione senza intralci dell'accordo, è inserito un apposito articolo riguardante la consultazione e la risoluzione delle controversie (articolo XII) nel caso in cui sorgano interrogativi sulla corretta applicazione dell'accordo stesso. La durata iniziale dell'accordo è fissata in un periodo iniziale di dieci anni, in seguito ricondotto automaticamente per periodi supplementari di cinque anni (articolo XV).

4.           Conclusione

La Commissione ritiene che l'accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo del Sud Africa, di cui si propone l'adozione:

– sia conforme alle direttive di negoziato emanate dal Consiglio l'8 ottobre 2010;

– confermi il chiaro impegno delle due Parti a favore della non proliferazione e di un livello elevato di sicurezza nucleare, per garantire l'utilizzo pacifico e sicuro dell'energia nucleare;

– sia in linea con la politica comunitaria di sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

– rafforzi ulteriormente gli eccellenti rapporti di cooperazione tra l'Unione europea e il Sud Africa nel settore della politica energetica.

La Commissione raccomanda quindi al Consiglio di approvare, a norma dell'articolo 101, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, l'accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo del Sud Africa, riportato in allegato.

ALLEGATO

ACCORDO DI COOPERAZIONE SUGLI USI PACIFICI DELL'ENERGIA NUCLEARE TRA IL GOVERNO DEL SUD AFRICA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA (EURATOM)

PREAMBOLO

Il governo della Repubblica del Sud Africa, di seguito denominata "Sud Africa", e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), di seguito denominata "la Comunità", di seguito denominati "le Parti",

CONSIDERANDO le relazioni di amicizia e cooperazione esistenti tra le due Parti;

PRENDENDO atto con soddisfazione dell'esito positivo della cooperazione economica, tecnica e scientifica tra le Parti;

TENENDO conto dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Sud Africa, dall'altro, concluso l'11 ottobre 1999;

TENENDO conto dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato il 23 giugno 2000;

DESIDERANDO promuovere la cooperazione sull'uso dell'energia nucleare per scopi pacifici;

RIAFFERMANDO il fermo impegno della Repubblica del Sud Africa, della Comunità e dei governi dei suoi Stati membri a favore della non proliferazione nucleare e per il rafforzamento e l'efficiente applicazione dei relativi controlli di sicurezza e sulle esportazioni, nel rispetto dei quali si svolge la cooperazione tra la Repubblica del Sud Africa e la Comunità sugli usi pacifici dell'energia nucleare;

RIAFFERMANDO il sostegno della Repubblica del Sud Africa, della Comunità e dei governi dei suoi Stati membri agli obiettivi dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (di seguito denominata "AIEA") e al suo sistema di controlli di sicurezza;

RIAFFERMANDO il fermo impegno della Repubblica del Sud Africa, della Comunità e dei suoi Stati membri nei confronti della convenzione internazionale sulla protezione fisica dei materiali nucleari, firmata il 3 marzo 1980;

CONSIDERANDO che la Repubblica del Sud Africa e tutti gli Stati membri della Comunità sono Parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari, firmato il 1º luglio 1968, di seguito denominato "TNP";

PRENDENDO ATTO che i controlli di sicurezza nucleari sono applicati in tutti gli Stati membri della Comunità conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (di seguito denominato "il trattato Euratom") e agli accordi sui controlli di sicurezza conclusi tra la Comunità, i suoi Stati membri e l'AIEA;

TENENDO conto del trattato relativo alla zona africana libera da armi nucleari (trattato di Pelindaba), concluso l'11 aprile 1996 ed entrato in vigore il 15 luglio 2009;

PRENDENDO ATTO che la Repubblica del Sud Africa e i governi di tutti gli Stati membri della Comunità fanno parte del gruppo dei paesi fornitori di materiale nucleare;

PRENDENDO ATTO che è necessario tener conto degli impegni assunti dalla Repubblica del Sud Africa e dal governo di ciascuno Stato membro della Comunità nell'ambito del gruppo dei paesi fornitori di materiale nucleare;

RICONOSCENDO il principio della libera circolazione dei materiali nucleari, dei materiali non nucleari, delle apparecchiature e della tecnologia nel territorio della Comunità;

CONVENENDO che l'accordo deve essere conforme agli obblighi internazionali assunti dall'Unione europea e dalla Repubblica del Sud Africa nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio;

REITERANDO l'impegno della Repubblica del Sud Africa e dei governi degli Stati membri della Comunità ad applicare i rispettivi accordi bilaterali sugli usi pacifici dell'energia nucleare,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo I

Definizioni

Ai fini del presente accordo, salvo disposizione contraria, si intende per:

1. "autorità competente":

(a) per la Repubblica del Sud Africa, il Dipartimento per l'energia;

(b) per la Comunità, la Commissione europea,

oppure un'altra autorità che la Parte interessata ha facoltà di notificare per iscritto in qualsiasi momento all'altra Parte;

2. "apparecchiatura": i materiali elencati nell'allegato B, sezioni 1, 3, 4, 5, 6 e 7 della circolare dell'AIEA INFCIRC/254/Rev.10/Parte 1 (Linee guida per i trasferimenti nucleari) e successive modifiche;

3. "informazioni": dati tecnici o scientifici, risultati o metodi di ricerca e sviluppo derivanti da progetti comuni di ricerca e qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria dalle Parti e/o dai partecipanti impegnati in progetti comuni di ricerca, da fornire o scambiare nel quadro del presente accordo o delle ricerche effettuate ai sensi dello stesso;

4. "proprietà intellettuale": ha il significato di cui all'articolo 2 della convenzione di Stoccolma del 14 luglio 1967 che istituisce l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, modificata il 28 settembre 1979, e può comprendere altri elementi concordati dalle Parti;

5. "progetti comuni di ricerca": l'attività di ricerca e sviluppo tecnologico condotta con o senza il sostegno finanziario di una delle Parti o di entrambe, che comporti la collaborazione di partecipanti sia della Comunità che del Sud Africa e che sia designata per iscritto come ricerca comune dalle Parti o da agenzie e organismi scientifici e tecnologici delle Parti incaricati dell'attuazione dei programmi di ricerca scientifica. Se il finanziamento è erogato da una sola Parte, la designazione spetta alla Parte finanziatrice e ai partecipanti al progetto;

6. "materiale nucleare": qualsiasi materiale grezzo o materiale fissile speciale nel senso definito dall'articolo XX dello statuto dell'AIEA. Ogni decisione del consiglio dei governatori dell'AIEA presa in virtù dell'articolo XX dello statuto dell'AIEA e volta a modificare l'elenco dei materiali considerati "materiale grezzo" o "materiale fissile speciale" è valida agli effetti del presente accordo soltanto se entrambe le Parti del medesimo si sono reciprocamente informate per iscritto del fatto che accettano tale decisione;

7. "materiali non nucleari":

(c) deuterio, acqua pesante (ossido di deuterio) e qualsiasi altro composto di deuterio in cui il rapporto deuterio/idrogeno sia superiore a 1:5000, utilizzabile nei reattori nucleari di cui all'allegato B, punto 1.1, della circolare dell'AIEA INFCIRC/254/Rev.10/Parte 1,

(d) grafite di qualità nucleare: grafite utilizzabile nei reattori nucleari di cui all'allegato B, punto 1.1, della circolare dell'AIEA INFCIRC/254/Rev.10/Parte 1, avente un grado di purezza superiore a 5 ppm di boro equivalente e densità superiore a 1,5 g/cm³;

8. "partecipante": qualsiasi persona, istituto di ricerca, soggetto giuridico o impresa o qualsiasi altro organismo altrimenti autorizzato da una delle Parti a partecipare ad attività di cooperazione o a progetti comuni di ricerca nell'ambito del presente accordo, comprese le Parti stesse;

9. "persona": qualsiasi persona fisica, impresa o altra entità soggetta alle leggi e ai regolamenti vigenti nella rispettiva giurisdizione territoriale delle Parti, ad esclusione delle Parti stesse;

10. "risultati di attività intellettuale": informazioni e/o proprietà intellettuale;

11. "Parti": la Repubblica del Sud Africa, da un lato, e la Comunità, dall'altro;

"la Comunità":

(a) sia la persona giuridica istituita dal trattato Euratom,

(b) sia i territori cui si applica il Trattato Euratom;

12. "tecnologia": ha il significato di cui all'allegato A della circolare dell'AIEA INFCIRC/254/Rev.10/Parte 1.

Articolo II

Obiettivo

1. Il presente accordo mira a incoraggiare e ad agevolare, sulla base del mutuo vantaggio, dell'uguaglianza e della reciprocità, la cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare allo scopo di rafforzare le relazioni globali di cooperazione tra la Comunità il Sud Africa, in funzione delle esigenze e priorità dei rispettivi programmi nucleari.

2. L'accordo mira altresì a promuovere la cooperazione scientifica tra la Comunità e il Sud Africa e, in particolare, a facilitare la partecipazione degli enti di ricerca sudafricani a progetti realizzati nell'ambito dei pertinenti programmi di ricerca della Comunità e garantire una partecipazione reciproca degli enti di ricerca della Comunità e dei suoi Stati membri a progetti realizzati dal Sud Africa in settori di ricerca affini.

3. Nessuna disposizione del presente accordo deve essere interpretata in modo da vincolare le Parti a qualsivoglia forma di esclusiva e ciascuna Parte ha il diritto di esercitare attività commerciali in modo indipendente dall'altra se le esigenze di mercato lo richiedono.

Articolo III

Ambito e forme di cooperazione

1. Il materiale nucleare, le apparecchiature, il materiale non nucleare e il materiale nucleare ottenuto come sottoprodotto sono utilizzati esclusivamente per scopi pacifici e non possono essere usati per dispositivi esplosivi nucleari, per la ricerca o lo sviluppo di tali dispositivi o per qualsiasi altro scopo militare.

2. La cooperazione oggetto del presente accordo verte sugli usi pacifici dell'energia nucleare e può comprendere tra l'altro:

(a) la ricerca e lo sviluppo nel settore dell'energia nucleare (comprese le tecnologie di fusione);

(b) l'impiego di materiali e tecnologie nucleari, quali applicazioni in campo sanitario o in agricoltura;

(c) trasferimenti di materiali e apparecchiature nucleari;

(d) sicurezza nucleare, gestione dei residui radioattivi e del combustibile esaurito, disattivazione, radioprotezione, incluse la preparazione e la risposta alle emergenze;

(e) controlli di sicurezza nucleare;

(f) altri settori concordati dalle Parti che rientrino nell'ambito dei loro rispettivi programmi.

3. La cooperazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo può rivestire le seguenti forme:

(a) la fornitura di materiali nucleari, di materiali non nucleari, di apparecchiature e delle tecnologie correlate;

(b) la fornitura di servizi per il ciclo del combustibile nucleare;

(c) se necessario, la creazione di gruppi di lavoro incaricati di realizzare specifici studi e progetti nel settore della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico;

(d) lo scambio di esperti e di informazioni scientifiche e tecnologiche, l'organizzazione di seminari e conferenze scientifiche, la formazione del personale amministrativo, tecnico e scientifico;

(e) consultazioni su soggetti di ricerca e aspetti tecnologici e attività comuni di ricerca nell'ambito di programmi concordati;

(f) attività di cooperazione volte a promuovere la sicurezza nucleare, nonché

(g) altre forme di cooperazione che le Parti potranno definire per iscritto.

4. La cooperazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo può svolgersi anche tra persone e imprese autorizzate stabilite nei rispettivi territori delle Parti.

Articolo IV

Materiali soggetti all'accordo

1. Il presente accordo si applica al materiale nucleare, al materiale non nucleare e alle apparecchiature trasferite tra le Parti o tra le loro rispettive persone, direttamente o attraverso un paese terzo. I suddetti materiali sono soggetti alle disposizioni del presente accordo fin dal loro ingresso nel territorio sottoposto alla giurisdizione della Parte che li riceve, a condizione che la Parte fornitrice abbia notificato per iscritto alla Parte ricevente il trasferimento previsto, in conformità di procedure definite da un accordo amministrativo, e che il previsto destinatario, se diverso dalla Parte ricevente, sia una persona autorizzata nella giurisdizione territoriale della Parte ricevente.

2. Il materiale nucleare, il materiale non nucleare e le apparecchiature di cui al paragrafo 1 del presente articolo restano soggetti alle disposizioni del presente accordo fino a quando, conformemente alle procedure previste dalle disposizioni amministrative, sia stato stabilito:

(a) che tali materiali sono stati trasferiti fuori dalla giurisdizione della Parte ricevente in conformità delle pertinenti disposizioni del presente accordo, oppure

(b) che il materiale nucleare non è più utilizzabile per alcuna attività nucleare sottoposta ai controlli di sicurezza di cui all'articolo VI, paragrafo 1, o è diventato praticamente irrecuperabile, oppure

(c) che le apparecchiature e i materiali non nucleari non sono più utilizzabili per scopi nucleari, oppure

(d) che le Parti convengono che i materiali in questione non sono più soggetti alle disposizioni del presente accordo.

3. Il trasferimento tecnologico è soggetto al presente accordo per gli Stati membri della Comunità che hanno espresso la loro volontà di includere tali trasferimenti nel campo di applicazione del presente accordo mediante comunicazione scritta indirizzata alla Commissione europea. Ogni trasferimento è previamente notificato tra lo (gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) e la Commissione europea, da un lato, e il Sud Africa, dall'altro.

Articolo V

Scambi di materiale nucleare, di materiale non nucleare e di apparecchiature

1. Ogni trasferimento di materiale nucleare, di materiale non nucleare o di apparecchiature effettuato nell'ambito delle attività di cooperazione è realizzato in conformità ai pertinenti impegni internazionali assunti dalla Comunità, dai suoi Stati membri e dalla Repubblica del Sud Africa in relazione agli usi pacifici dell'energia nucleare di cui all'articolo VI.

2. Le Parti si prestano, nella misura del possibile, reciproca assistenza per l'appalto di materiale nucleare, di materiale non nucleare o di apparecchiature ad opera delle Parti o di persone stabilite nel territorio della Comunità o soggette alla giurisdizione della Repubblica del Sud Africa.

3. Il proseguimento della cooperazione di cui al presente accordo dipende dall'applicazione, soddisfacente per entrambe le Parti, del sistema di controlli di sicurezza istituito dalla Comunità conformemente al trattato Euratom e del sistema di controlli di sicurezza del materiale nucleare, del materiale non nucleare e delle apparecchiature istituito dalla Repubblica del Sud Africa.

4. Le disposizioni del presente accordo non sono utilizzate per ostacolare la libera circolazione del materiale nucleare, del materiale non nucleare, delle apparecchiature e della tecnologia nel territorio della Comunità.

5. I trasferimenti di materiale nucleare soggetto al presente accordo e la prestazione dei servizi corrispondenti sono effettuati ad eque condizioni commerciali e non pregiudicano gli obblighi internazionali delle Parti nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'applicazione del presente paragrafo lascia impregiudicati il trattato Euratom e la legislazione da esso derivata, nonché le leggi e i regolamenti del Sud Africa.

6. I ritrasferimenti di tutti i materiali nucleari, i materiali non nucleari, le apparecchiature o la tecnologia soggetti al presente accordo al di fuori del territorio sottoposto alla giurisdizione delle Parti sono effettuati unicamente nel quadro degli impegni assunti dai governi dei singoli Stati membri della Comunità e dalla Repubblica del Sud Africa in seno al gruppo dei paesi fornitori di materiale nucleare ("Nuclear Suppliers Group"). In particolare, ai ritrasferimenti di tutti i materiali nucleari, i materiali non nucleari, le apparecchiature o la tecnologia soggetti al presente accordo si applicano le Linee guida per i trasferimenti nucleari di cui alla circolare dell'AIEA INFCIRC/254/Rev. 9/Parte 1.

7. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le Parti si scambiano elenchi dei paesi terzi verso i quali sono autorizzati ritrasferimenti ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo senza che sia necessario ottenere l'autorizzazione preliminare della parte fornitrice. Ciascuna Parte notifica all'altra Parte le modifiche apportate al proprio elenco di paesi terzi.

8. L'autorizzazione preliminare scritta della parte fornitrice è necessaria in caso di ritrasferimenti ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo verso paesi non compresi nell'elenco dei paesi terzi della Parte fornitrice.

Articolo VI

Condizioni applicabili al materiale nucleare soggetto all'accordo

1. Il materiale nucleare cui si applica il presente accordo è soggetto alle seguenti condizioni:

(a) nella Comunità, ai controlli di sicurezza Euratom conformemente al trattato Euratom e ai controlli di sicurezza dell'AIEA, conformemente agli accordi seguenti, ove rilevanti e nella versione eventualmente aggiornata o sostituita, se e in quanto ciò sia previsto dalle clausole del trattato di non proliferazione delle armi nucleari:

i)        l'accordo tra gli Stati membri della Comunità non dotati di armi nucleari, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, entrato in vigore il 21 febbraio 1977 (pubblicato nel documento INFCIRC/193);

ii)       l'accordo tra la Francia, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, entrato in vigore il 12 settembre 1981 (pubblicato nel documento INFCIRC/290);

iii)      l'accordo tra il Regno Unito, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, entrato in vigore il 14 agosto 1978 (pubblicato nel documento INFCIRC/263),

iv)      i protocolli addizionali firmati il 22 settembre 1998 ed entrati in vigore il 30 aprile 2004 sulla base della circolare dell'AIEA INFCIRC/540, (Sistema di controlli di sicurezza rafforzati, parte II);

(b) in Sud Africa, ai controlli di sicurezza dell'AIEA a norma dell'accordo tra il governo della Repubblica del Sud Africa e l'AIEA relativo all'applicazione dei controlli di sicurezza in connessione con il trattato di non proliferazione delle armi nucleari, firmato ed entrato in vigore il 16 settembre 1991 e pubblicato nel documento INFCIRC/394, integrato da un protocollo addizionale, firmato ed entrato in vigore il 13 settembre 2002, e al trattato relativo alla zona africana esente da armi nucleari, firmato l'11 aprile 1996 ed entrato in vigore il 15 luglio 2009.

2. Qualora l'applicazione di uno degli accordi conclusi con l'AIEA di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia sospesa o venga a cessare, per qualsiasi motivo, nella Comunità o in Sud Africa, la Parte interessata conclude con l'AIEA un accordo che garantisca un'efficacia e una copertura equivalenti a quelle degli accordi sui controlli di sicurezza di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), del presente articolo, oppure, se ciò non è possibile,

(a) la Comunità, dal canto suo, applica controlli di sicurezza basati sul sistema Euratom e idonei a garantire un'efficacia e una copertura equivalenti a quelle degli accordi sui controlli di sicurezza di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, oppure, se ciò non è possibile,

(b) le Parti stipulano accordi per l'applicazione dei controlli di sicurezza che garantiscano un'efficacia e una copertura equivalenti a quelle degli accordi sui controlli di sicurezza di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), del presente articolo.

3. Le misure di protezione fisica sono sempre applicate a livelli che soddisfino almeno i criteri stabiliti nell'allegato C della circolare dell'AIEA INFCIRC/254/Rev.10/Parte 1 nella sua versione più aggiornata; in aggiunta a questa circolare, gli Stati membri della Comunità, la Commissione europea, se del caso, e il Sud Africa faranno riferimento, nell'applicare le misure di protezione fisica, agli obblighi loro incombenti in virtù della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, del 3 marzo 1980, con gli eventuali emendamenti in vigore per ciascuna delle Parti, nonché alle raccomandazioni concernenti la protezione fisica di materiali e installazioni nucleari contenute nella circolare dell'AIEA INFCIRC/225/Rev.5 della serie n. 13 dell'AIEA sulla sicurezza nucleare. Il trasporto internazionale è soggetto alle disposizioni della convenzione internazionale sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, con gli eventuali emendamenti in vigore per ciascuna delle Parti, e ai regolamenti AIEA per la sicurezza dei trasporti di materiali radioattivi (Standard di sicurezza AIEA — Serie n. TS-R-1).

4. La sicurezza nucleare e la gestione dei residui sono soggette alla convenzione sulla sicurezza nucleare (circolare dell'AIEA INFCIRC/449), alla convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (circolare dell'AIEA INFCIRC/546), alla convenzione sull'assistenza in caso di incidenti nucleari o di emergenza radiologica (circolare dell'AIEA INFCIRC/336) e della convenzione sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare (circolare dell'AIEA INFCIRC/335).

Articolo VII

Scambio di informazioni e proprietà intellettuale

L'utilizzo e la diffusione delle informazioni e dei diritti di proprietà intellettuale, compresi i diritti di proprietà industriale, i diritti conferiti dai brevetti e i diritti d'autore, e la tecnologia trasferita nell'ambito delle attività di cooperazione intraprese a norma del presente accordo sono conformi alle disposizioni dell'allegato A.

Articolo VIII

Applicazione dell'accordo

1. Le disposizioni del presente accordo sono applicate in buona fede e in modo tale da evitare ostacoli, ritardi o indebite interferenze nelle attività nucleari in Sud Africa e nella Comunità e da conformarsi a una prassi di gestione oculata necessaria allo svolgimento sicuro ed economico delle attività nucleari.

2. Le disposizioni del presente accordo non devono essere utilizzate allo scopo di assicurarsi vantaggi commerciali o industriali, né per interferire con interessi commerciali o industriali, sia nazionali che internazionali, di una delle Parti o delle persone da queste autorizzate, né allo scopo di interferire con la politica nucleare seguita da una delle Parti o dai governi degli Stati membri della Comunità, né allo scopo di ostacolare la promozione dell'utilizzo dell'energia nucleare per fini pacifici e non esplosivi, né per ostacolare il movimento di materiali soggetti al presente accordo (o di cui sia stata fatta la relativa notificazione) nella giurisdizione territoriale rispettiva delle Parti o fra il Sud Africa e la Comunità.

3. Il materiale nucleare soggetto al presente accordo è gestito in base ai principi di equivalenza, fungibilità e proporzionalità dei materiali nucleari.

4. Qualsiasi modifica dei documenti pubblicati dall'AIEA menzionati agli articoli I, V e VI del presente accordo incide sul presente accordo solo se le Parti si comunicano reciprocamente per iscritto, attraverso le vie diplomatiche, che accettano la modifica in questione.

Articolo IX

Disposizioni amministrative

1. Le autorità competenti di entrambe le Parti adottano disposizioni amministrative atte a garantire l'effettiva applicazione delle disposizioni del presente accordo.

2. Dette disposizioni amministrative possono comprendere, tra l'altro, disposizioni finanziarie, attribuzione di responsabilità gestionali e disposizioni particolareggiate sulla divulgazione delle informazioni e sui diritti di proprietà intellettuale.

3. Le disposizioni amministrative adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo possono essere modificate come concordato per iscritto dalle autorità competenti.

Articolo X

Diritto applicabile

La cooperazione di cui al presente accordo è conforme alle leggi e ai regolamenti vigenti in Sud Africa e nell'Unione europea, nonché agli accordi internazionali sottoscritti dalle Parti. Nel caso della Comunità, il diritto applicabile comprende il trattato Euratom e gli atti da esso derivati.

Articolo XI

Inadempienza

1. Se una delle due Parti o uno Stato membro della Comunità viola una qualsiasi disposizione sostanziale del presente accordo, l'altra Parte può, dandone preavviso scritto, sospendere o cessare in tutto o in parte la cooperazione di cui al presente accordo.

2. Prima che una delle Parti proceda in tal senso, le Parti si consultano allo scopo di raggiungere un'intesa sulle eventuali misure correttive da prendere e sui tempi entro i quali devono essere attuate. Si procede in tal senso soltanto se non sia stato possibile prendere le misure concordate nei termini convenuti dalle Parti o, qualora non sia stato possibile pervenire a una soluzione, decorso un periodo di tempo concordato dalle Parti.

3. Salvo se diversamente concordato dalle Parti, la denuncia del presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione di eventuali accordi e/o contratti conclusi durante il periodo di validità dello stesso, ma non ancora ultimati alla data della sua denuncia.

Articolo XII

Consultazione e risoluzione delle controversie

1. I rappresentanti delle Parti si riuniscono, su richiesta di una di esse, per consultarsi su questioni scaturite dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo, sorvegliarne l'esecuzione e concordare modalità di cooperazione supplementari a quelle previste dal presente accordo. Tali consultazioni possono anche assumere la forma di scambi di lettere.

2. Ogni controversia sull'interpretazione o l'applicazione del presente accordo, non risolta direttamente tra le Parti mediante negoziato o in altra forma, è deferita, su richiesta di una delle Parti, a un tribunale arbitrale composto da tre arbitri. Ciascuna Parte designa un arbitro e i due arbitri così designati ne eleggono un terzo, non avente la nazionalità di alcuna delle due Parti, che ricopre la funzione di presidente. Se entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato una delle due Parti non ha designato un arbitro, l'altra Parte può chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia di nominare un arbitro per la Parte che non ha provveduto a designarlo. Se entro trenta giorni dalla designazione o dalla nomina degli arbitri di entrambe le Parti, il terzo arbitro non è stato eletto, l'una o l'altra Parte può chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia di nominare il terzo arbitro. La maggioranza dei membri del tribunale arbitrale costituisce il quorum e tutte le decisioni del tribunale arbitrale sono prese a maggioranza dei voti dei suoi membri. La procedura di arbitrato è stabilita dal tribunale stesso. Le decisioni del tribunale arbitrale sono vincolanti per entrambe le Parti e da queste applicate. Gli onorari degli arbitri sono fissati in base alle stesse tariffe in vigore per i giudici ad hoc della Corte internazionale di giustizia.

3. Ai fini della risoluzione delle controversie fa fede la versione inglese del presente accordo.

Articolo XIII

Disposizioni complementari

1. Il presente accordo lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di concludere accordi bilaterali con il Sud Africa, nel rispetto delle competenze degli Stati membri, da un lato, e della Comunità, dall'altro, purché tali accordi bilaterali siano pienamente conformi agli obiettivi e ai termini del presente accordo. Gli accordi bilaterali conclusi da alcuni Stati membri anteriormente all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità e il Sud Africa possono continuare ad applicarsi.

2. Ove del caso, si adotteranno disposizioni volte a collegare gli accordi summenzionati con il presente accordo, in conformità delle rispettive competenze delle Parti e previo consenso delle parti interessate.

Articolo XIV

Modifiche e status dell'allegato

1. Le Parti possono consultarsi, su richiesta di una di esse, su eventuali modifiche del presente accordo, in particolare per tener conto di sviluppi internazionali nel settore dei controlli di sicurezza nucleare.

2. Il presente accordo può essere modificato se le Parti decidono in tal senso.

3. Le eventuali modifiche entrano in vigore alla data a tal fine specificata dalle Parti mediante scambio di note diplomatiche.

4. L'allegato forma parte integrante del presente accordo e può essere modificato in conformità dei paragrafi da 1 a 3 del presente articolo.

Articolo XV

Entrata in vigore e durata

1. Il presente accordo entra in vigore alla data dell'ultima notifica scritta dell'avvenuto espletamento, ad opera delle Parti, delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2. Il presente accordo è concluso per un periodo di dieci anni. Successivamente, l'accordo è automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non notifichi per iscritto all'altra Parte, almeno sei mesi prima della scadenza di uno dei periodi supplementari, la propria intenzione di risolvere l'accordo.

3. A prescindere dalla sospensione, dalla risoluzione o dalla scadenza del presente accordo o dalla cessazione, per qualsiasi motivo, di ogni forma di cooperazione intrapresa in applicazione dello stesso, gli obblighi di cui agli articoli III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X restano validi fintantoché ogni materiale nucleare, ogni materiale non nucleare e ogni apparecchiatura soggetti ai predetti articoli rimangano nel territorio dell'altra Parte o in qualsiasi luogo sotto la sua giurisdizione o controllo, o fintantoché non sia stato stabilito, conformemente alle disposizioni dell'articolo IV, che il materiale nucleare in questione non è più utilizzabile o è diventato praticamente irrecuperabile ai fini di un trattamento che lo renda utilizzabile in una qualsiasi attività nucleare sottoposta ai controlli di sicurezza.

Fatto a in duplice copia in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Per la Comunità europea dell'energia atomica    Per la Repubblica del Sud Africa

ALLEGATO A

Orientamenti per l'attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività comuni di ricerca svolte nel quadro dell'accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare

I. PROPRIETÀ, ATTRIBUZIONE ED ESERCIZIO DEI DIRITTI

1. Il presente allegato si applica alle attività cooperative di ricerca nell'ambito del presente accordo, se non altrimenti concordato dalle Parti. Le Parti elaborano congiuntamente piani di gestione tecnologica in materia di proprietà e di utilizzo, inclusa la pubblicazione, delle informazioni e dei diritti di proprietà intellettuale che dovessero scaturire dalle attività di cooperazione. Tali piani sono approvati dalle Parti prima della conclusione di specifici contratti di cooperazione nel campo della ricerca e sviluppo cui si riferiscono.

Nel formulare i piani di gestione tecnologica si tiene conto degli obiettivi delle attività di cooperazione, dei contributi relativi dei partecipanti, delle peculiarità della concessione di licenze per territorio o per settore d'impiego specifici, dei requisiti imposti dalle leggi applicabili e degli altri fattori ritenuti pertinenti dai partecipanti. Il piano di gestione tecnologica comune definisce anche i diritti e gli obblighi in materia di risultati di attività intellettuali spettanti ai ricercatori ospiti nell'ambito del presente accordo in relazione alle ricerche da loro condotte.

2. I risultati di attività intellettuali prodotti nel corso di attività di cooperazione non contemplati dal piano di gestione tecnologica sono assegnati, con l'approvazione delle Parti, conformemente ai principi esposti nel piano di gestione tecnologica. In caso di disaccordo, detti risultati di attività intellettuali appartengono congiuntamente a tutti i partecipanti coinvolti nella ricerca comune dalla quale tali risultati sono scaturiti. Ciascun partecipante cui si applica la presente disposizione ha il diritto di utilizzare tali risultati di attività intellettuali, anche a fini di sfruttamento commerciale, senza limiti geografici.

3. Ciascuna Parte provvede affinché siano attribuiti all'altra Parte e ai partecipanti di questa i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti in virtù dei presenti principi.

4. Pur mantenendo le condizioni di concorrenza nei settori contemplati dal presente accordo, ciascuna Parte si adopera per garantire che i diritti acquisiti a norma del presente accordo e gli accordi stipulati in base ad esso siano esercitati in maniera da promuovere, in particolare:

i) la divulgazione e l'utilizzo delle informazioni create, comunicate legittimamente o altrimenti legittimamente messe a disposizione ai sensi dell'accordo;

ii) l'adozione e l'applicazione di standard tecnici internazionali.

II. OPERE OGGETTO DI DIRITTO D'AUTORE

Nell'ambito del presente accordo, ai diritti d'autore appartenenti alle Parti o ai loro partecipanti si accorda un trattamento conforme alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (Atto di Parigi del 1971).

III. PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Fatta salva la sezione IV del presente allegato e sempre che non sia altrimenti disposto dal piano di gestione tecnologica, le Parti o i partecipanti alle attività di cooperazione pubblicano congiuntamente i risultati di queste ultime. Nel rispetto della regola generale di cui sopra, si applicano le seguenti procedure:

a) qualora una delle Parti o gli altri suoi partecipanti pubblichino in riviste, articoli, saggi e libri di carattere scientifico e tecnico, incluse videoregistrazioni e software, i risultati delle attività di cooperazione svolte ai sensi del presente accordo, l'altra Parte o gli altri suoi partecipanti hanno diritto a una licenza non esclusiva, irrevocabile ed esente dal pagamento di diritti d'autore per tutti i paesi, sulla traduzione, la riproduzione, l'adattamento, la trasmissione e la distribuzione al pubblico di tali lavori;

b) le parti prendono opportune disposizioni affinché le pubblicazioni di tipo scientifico scaturite da attività di cooperazione svolte ai sensi del presente accordo e pubblicate da editori indipendenti abbiano la massima diffusione possibile;

c) tutte le copie di un'opera tutelata dai diritti d'autore, destinata alla divulgazione al pubblico e redatta in base alle disposizioni del presente accordo, riportano il nome o lo pseudonimo dell'autore o degli autori, a meno che l'autore o gli autori non abbiano richiesto espressamente di non essere menzionati. Le copie recano inoltre un riconoscimento chiaramente visibile del sostegno congiunto delle Parti e/o dei loro rappresentanti e/o organizzazioni.

IV. INFORMAZIONI RISERVATE

1. Informazioni riservate di carattere documentale

a) Ciascuna delle Parti, o eventualmente i partecipanti delle stesse, specifica quanto prima, possibilmente nel piano di gestione tecnologica, le informazioni che desidera rimangano riservate in relazione all'accordo, tenendo conto tra l'altro dei seguenti criteri:

— la segretezza delle informazioni, nel senso che il complesso di tali informazioni o la specifica strutturazione o configurazione dei loro elementi non sono generalmente noti agli esperti del settore, né ad essi facilmente accessibili con mezzi legittimi,

— il valore commerciale effettivo o potenziale delle informazioni derivante dalla loro segretezza,

— la preventiva protezione delle informazioni, nel senso che il legittimo detentore deve aver posto in essere le precauzioni richieste dalle circostanze per mantenerne la segretezza.

Salvo disposizione diversa, in determinati casi le Parti e i loro partecipanti possono concordare un divieto totale o parziale di divulgazione delle informazioni fornite, scambiate o create nel corso delle attività di cooperazione svolte a norma dell'accordo.

b) Ciascuna Parte garantisce che le informazioni riservate comunicate nel quadro del presente accordo e la conseguente natura privilegiata siano facilmente riconoscibili dall'altra Parte, ad esempio mediante un chiaro contrassegno o mediante una dicitura restrittiva. Ciò vale anche per le riproduzioni, integrali o parziali, di dette informazioni.

Una parte che riceve informazioni riservate in conformità del presente accordo ne rispetta la segretezza. Queste limitazioni cessano automaticamente di avere effetto nel momento in cui il detentore divulga senza restrizioni le informazioni in questione agli esperti del settore.

c) Le informazioni riservate comunicate ai sensi del presente accordo possono essere diffuse dalla Parte ricevente a persone residenti sul suo territorio o alle sue dipendenze, nonché ad altri servizi o organismi interessati aventi sede sul suo territorio autorizzati ai fini specifici delle attività di cooperazione in corso, sempre che la diffusione di qualsiasi informazione riservata avvenga nell'ambito di una specifica intesa di riservatezza e che il carattere riservato di tale informazione sia facilmente riconoscibile, secondo le modalità sopra indicate.

d) La Parte ricevente può dare alle informazioni riservate ad essa fornite ai sensi del presente accordo una diffusione più ampia di quanto altrimenti previsto alla lettera c), previo consenso scritto della Parte che le ha fornite. Le Parti cooperano all'elaborazione di procedure volte a chiedere ed ottenere il consenso scritto preventivo per tale più ampia diffusione e ciascuna delle Parti concede tale approvazione nella misura consentita dalle sue politiche interne, dalle sue leggi e dai suoi regolamenti.

2. Informazioni riservate di carattere non documentale

Le Parti e i loro partecipanti applicano alle informazioni non documentali riservate o alle altre informazioni confidenziali o privilegiate fornite nel corso di seminari e altri incontri organizzati nel quadro del presente accordo, nonché alle informazioni derivanti dal distacco di personale, dall'uso di impianti o da progetti comuni, un trattamento conforme ai principi specificati per le informazioni documentali nel presente allegato, a condizione, tuttavia, che al destinatario di tali informazioni riservate, confidenziali o privilegiate sia stato segnalato il loro carattere riservato nel momento in cui gli sono state comunicate.

3. Controllo

Entrambe le Parti si impegnano a garantire che le informazioni non divulgate ricevute in base al presente accordo siano sottoposte ai controlli ivi previsti. Qualora una delle Parti ritenga di non poter rispettare, o di rischiare di non poter rispettare, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sulla riservatezza, ne informa immediatamente la controparte. Successivamente le Parti si consultano per definire una linea di condotta adeguata.

V. Caratteristiche indicative di un piano di gestione tecnologica

Il piano di gestione tecnologica è un accordo specifico che i partecipanti devono concludere fra loro sull'esecuzione delle attività di cooperazione e sui rispettivi diritti e obblighi. In relazione ai risultati di attività intellettuali, detti piani riguardano fra l'altro: la proprietà, la protezione, i diritti degli utilizzatori per la ricerca e lo sviluppo, lo sfruttamento e la diffusione, incluse le intese per pubblicazioni comuni, i diritti e gli obblighi dei ricercatori ospiti e le procedure per la risoluzione delle controversie. I piani possono inoltre riguardare le informazioni specifiche e generali, le licenze e i risultati previsti.

[1]               INFCIRC/540.