7.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 68/100


Martedì 23 ottobre 2012
Mobilitazione del fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2011/021 NL/Zalco

P7_TA(2012)0379

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/021 NL/Zalco, presentata dai Paesi Bassi) (COM(2012)0450 – C7-0220/2012 – 2012/2164(BUD))

2014/C 68 E/21

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(2012)0450 – C7-0220/2012),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG),

vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'AII del 17 maggio 2006,

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0324/2012),

A.

considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nel commercio mondiale e agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;

B.

considerando che l'ambito di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato ampliato e che a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno anche per i licenziamenti direttamente riconducibili alla crisi finanziaria ed economica mondiale;

C.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG;

D.

considerando che i Paesi bassi hanno chiesto un sostegno mirato per 616 licenziamenti complessivi (di cui 478 alla Zalco Aluminium Zeeland Company NV, 18 presso il suo fornitore ECL Services Netherlands bv e 120 alla Start) in relazione al breve periodo di riferimento compreso fra il 1o e il 27 dicembre 2011;

E.

considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;

1.

conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 2, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, i Paesi Bassi hanno diritto a un contributo finanziario ai sensi del regolamento in parola;

2.

accoglie con favore la domanda di contributo finanziario a titolo del FEG presentata dal governo dei Paesi Bassi, sebbene tale Stato membro si sia opposto alla proroga della "deroga legata alla crisi" per il FEG attuale e metta in pericolo il futuro del FEG dopo il 2013;

3.

rileva che le autorità olandesi hanno presentato la domanda relativa al contributo finanziario del FEG il 28 dicembre 2011 e che la valutazione della Commissione è stata resa disponibile il 9 agosto 2012; si rammarica che il periodo di valutazione sia stato così lungo;

4.

osserva che il territorio interessato dai licenziamenti rientra nella regione NUTS II della Zelanda, una provincia nel sud-ovest dei Paesi Bassi che può essere considerata un mercato del lavoro di modesta entità: la sua posizione periferica all'interno del paese, la sua situazione di regione frontaliera con grandi aree sommerse e la sua relativa estensione, unita alla conformazione insulare, hanno come conseguenza un accesso e una mobilità limitati; i lavoratori licenziati vivono in città relativamente piccole (fino a 50 000 abitanti circa) e quindi i licenziamenti avranno un notevole impatto a livello locale;

5.

osserva che il tribunale di Middelburg ha dichiarato fallita la Zalco Aluminium Zeeland Company NV il 13 dicembre 2011; rileva che, secondo le parti sociali, altri lavoratori delle imprese a monte e a valle potrebbero essere licenziati come conseguenza diretta del fallimento della Zalco Aluminium Zeeland Company NV;

6.

valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità olandesi abbiano deciso di avviare l'attuazione delle misure il 2o gennaio 2012, ben prima della decisione definitiva in merito alla concessione del sostegno a titolo del FEG per il pacchetto coordinato proposto;

7.

osserva che i licenziamenti avranno ripercussioni considerevoli sulle comunità locali e sul numero di posizioni aperte rispetto al numero di disoccupati; si rammarica che la domanda non fornisca dati statistici riguardo al mercato del lavoro interessato;

8.

ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego di tutti lavoratori attraverso una formazione ad hoc e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;

9.

si compiace del fatto che le parti sociali e i comuni interessati siano stati consultati in merito alla domanda di assistenza a titolo del FEG;

10.

si compiace della partecipazione delle parti sociali all'elaborazione del pacchetto coordinato attraverso il centro di mobilità Zalco, un'iniziativa collettiva delle parti coinvolte nel mercato del lavoro della Zelanda;

11.

accoglie con favore il fatto che il contributo a titolo del FEG sia concepito a sostegno esclusivo di misure attive per l'occupazione (formazione e consulenza) e non sia destinato all'erogazione di sussidi;

12.

attira l'attenzione sulla necessità di trarre insegnamenti dalla preparazione e dall'attuazione della domanda in esame e di altre domande concernenti licenziamenti collettivi;

13.

si rammarica che l'informazione sulle misure di formazione non precisi in quali settori è più probabile che i lavoratori trovino un'occupazione e se il pacchetto è stato adattato alle prospettive economiche future della regione;

14.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, a seguito della richiesta del Parlamento di accelerare la concessione delle sovvenzioni, al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del FEG; auspica l'introduzione di ulteriori miglioramenti procedurali nel nuovo regolamento sul FEG (2014-2020) e l'incremento dell'efficienza, della trasparenza e della visibilità del FEG;

15.

ricorda l'impegno delle istituzioni a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori licenziati a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori licenziati nel mercato del lavoro;

16.

sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il FEGsostenga il reinserimento a lungo termine nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori licenziati; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive per il mercato del lavoro che portino a un'occupazione a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di aziende o settori; deplora il fatto che il FEG possa fornire alle aziende un incentivo a sostituire le assunzioni di manodopera a contratto con altre forme di lavoro più precarie e a breve termine;

17.

osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;

18.

si compiace del fatto che, in seguito alle ripetute richieste del Parlamento, il bilancio 2012 presenta stanziamenti di pagamento pari a 50 000 000 EUR alla linea di bilancio FEG 04 05 01; ricorda che il FEG è stato creato come strumento specifico distinto, con obiettivi e scadenze propri, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che consenta di evitare gli storni da altre linee di bilancio utilizzati in passato in quanto soluzione potenzialmente pregiudizievole per il conseguimento degli obiettivi strategici del FEG;

19.

deplora la decisione del Consiglio di bloccare la proroga della "deroga per la crisi", che permette di fornire assistenza finanziaria anche ai lavoratori licenziati a causa dell'attuale crisi finanziaria ed economica, oltre a quelli che perdono il lavoro a seguito di cambiamenti strutturali del commercio mondiale, e di consentire l'aumento della quota di cofinanziamento dell'Unione al 65 % dei costi del programma, per le domande inoltrate dopo il termine del 31 dicembre 2011; invita il Consiglio a ripristinare senza indugio la misura in oggetto;

20.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

21.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

22.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


Martedì 23 ottobre 2012
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/021 NL/Zalco, presentata dai Paesi Bassi)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2012/684/UE.)