6.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 257/108


Giovedì 29 marzo 2012
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana - Costruzione di edifici, Spagna

P7_TA(2012)0110

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana Construction of buildings, proveniente dalla Spagna) (COM(2012)0053 – C7-0044/2012 – 2012/2023(BUD))

2013/C 257 E/23

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0053 – C7-0044/2012),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG),

vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'AII del 17 maggio 2006,

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0066/2012),

A.

considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;

B.

considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e che a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale;

C.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG;

D.

considerando che la Spagna ha richiesto assistenza in relazione a 1 138 esuberi, tutti ammessi all'assistenza, in 513 imprese operanti nella divisione 41 NACE Rev. 2 ("Costruzione di edifici") (3) nella regione NUTS II della Comunidad Valenciana, in Spagna;

E.

considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;

1.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio e accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, dando seguito alla richiesta del Parlamento di accelerare la concessione dei contributi, allo scopo di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del FEG; auspica l'introduzione di ulteriori miglioramenti procedurali nel nuovo regolamento sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014 - 2020) e il raggiungimento di una maggiore efficienza, trasparenza e visibilità del FEG;

2.

ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;

3.

sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento a lungo termine nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori licenziati; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

4.

osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni dettagliate sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché venga presentata una valutazione comparativa di tali dati anche nelle relazioni annuali;

5.

accoglie con favore il fatto che, in seguito alle ripetute richieste del Parlamento, il bilancio 2012 presenta stanziamenti di pagamento pari a 50 000 000 EUR alla linea di bilancio FEG 04 05 01; ricorda che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con propri obiettivi e scadenze, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che eviterà di procedere, come in passato, a storni da altre linee, un'operazione che potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi strategici del FEG;

6.

si compiace del fatto che il pacchetto coordinato di servizi preveda un'azione chiamata "Supervisione in materia di pari opportunità" volta a garantire che nessun ostacolo di natura personale o familiare possa impedire ai lavoratori interessati di accedere alle misure;

7.

deplora la decisione del Consiglio di bloccare la proroga della deroga in relazione agli esuberi causati dalla crisi, che consente di aumentare il tasso di cofinanziamento dell'Unione al 65 % dei costi del programma, per le domande presentate oltre il termine del 31 dicembre 2011 e invita il Consiglio a reintrodurre senza indugio il provvedimento in questione;

8.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

9.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).


Giovedì 29 marzo 2012
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana Construction of buildings, proveniente dalla Spagna)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2012/261/UE.)