13.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 277/23


Parere del Comitato delle regioni «Strumenti finanziari dell’UE in materia di affari interni»

2012/C 277/05

IL COMITATO DELLE REGIONI

accoglie con favore l'iniziativa volta a realizzare un vero spazio di libertà, sicurezza e giustizia attraverso proposte di bilancio che riconoscono l'importanza di fornire le risorse necessarie al bilancio per l'immigrazione, l'asilo e la sicurezza;

afferma l'importanza delle modifiche proposte per gli enti locali e regionali, in quanto esse hanno un impatto diretto sui loro compiti e sulla vita quotidiana delle persone che vivono nell'Unione europea;

evidenzia l'importanza di rispondere alle preoccupazioni in materia di sicurezza, derivanti da una maggiore mobilità globale, nel contesto della protezione universale dei diritti e delle libertà fondamentali;

accoglie con favore l'attenzione data alla flessibilità e al raggiungimento dei risultati, sottolineando che ciò richiede una buona pianificazione, nonché la partecipazione e la titolarità da parte di tutti i soggetti interessati. Sottolinea pertanto la necessità di coinvolgere enti locali e regionali, nonché altre parti interessate quali le organizzazioni internazionali specializzate, la società civile e gli stessi beneficiari a partire dalla fase di pianificazione, poiché spesso sono questi i soggetti che attuano i programmi e i progetti;

ritiene che le riforme proposte migliorino notevolmente l'accesso ai finanziamenti. Tuttavia, incoraggia l'ulteriore sviluppo di meccanismi per la diffusione di informazioni in merito alle opportunità di finanziamento. Nei paesi più grandi, ci si potrebbe avvalere degli enti locali e regionali per organizzare consultazioni regionali e locali al fine di consentire la partecipazione di quelle organizzazioni e di quei soggetti che operano lontano dalle città principali.

Relatore

Samuel AZZOPARDI (MT/PPE), sindaco di Victoria, Gozo

Testi di riferimento

 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Costruire un'Europa aperta e sicura: dotazione di bilancio per gli affari interni 2014-2020

COM(2011) 749 final

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti

COM(2011) 750 final

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e migrazione

COM(2011) 751 final

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi

COM(2011) 752 final

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi

COM(2011) 753 final

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Valutazione generale

1.

accoglie con favore l'iniziativa volta a realizzare un vero spazio di libertà, sicurezza e giustizia attraverso proposte di bilancio che riconoscono l'importanza di fornire le risorse necessarie al bilancio per l'immigrazione, l'asilo e la sicurezza (1);

2.

sostiene la semplificazione degli strumenti esistenti, mediante la loro fusione in 2 fondi;

3.

afferma l'importanza delle modifiche proposte per gli enti locali e regionali, in quanto esse hanno un impatto diretto sui loro compiti e sulla vita quotidiana delle persone che vivono nell'Unione europea;

4.

evidenzia l'importanza di rispondere alle preoccupazioni in materia di sicurezza, derivanti da una maggiore mobilità globale, nel contesto della protezione universale dei diritti e delle libertà fondamentali;

5.

sottolinea che ciò può essere raggiunto attraverso l'attuazione di strumenti coerenti in materia di libertà, sicurezza e giustizia, basati sul rispetto dei diritti umani, sulla solidarietà e sulla responsabilità prestando particolare attenzione all'uguaglianza di genere e alla non discriminazione (2);

6.

ritiene che sia necessario un equilibrio tra le quote di spesa relative alla sicurezza e alle frontiere e le spese in settori quali l'integrazione dei migranti e le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo;

7.

sostiene la creazione di un bilancio basato sui bisogni che aiuti a sviluppare sinergie tra gli strumenti finanziari dell'UE, in particolare tra i fondi strutturali e i fondi nel settore degli affari interni. Il bilancio dell'Unione dovrebbe assegnare risorse adeguate al settore degli affari interni, sia attraverso i fondi strutturali, sia attraverso strumenti specializzati nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

8.

fa notare che il venir meno, a causa dell'abrogazione della decisione 2007/125/GAI del Consiglio, della possibilità di ricorrere in via complementare ad altri strumenti UE e comunitari limita notevolmente l'auspicata flessibilità nell'impiego degli strumenti finanziari e mette a repentaglio la prosecuzione senza soluzione di continuità dei progetti transfrontalieri delle regioni nel campo della sicurezza interna, finora finanziati a titolo dell'Obiettivo 3 del FESR; si dichiara quindi favorevole al mantenimento della complementarità tra gli strumenti comunitari;

9.

sottolinea la necessità di un certo grado di flessibilità nella gestione del bilancio e degli strumenti finanziari, in modo che sia possibile una vera revisione intermedia, conformemente alle priorità politiche individuate, ricordando nel contempo che tale flessibilità deve essere sviluppata in modo tale da coesistere con l'assegnazione equa delle risorse;

10.

accoglie con favore una politica di immigrazione che inizi nei paesi di origine e tenga conto delle esigenze del mercato del lavoro europeo e dell'evoluzione demografica in Europa e che dia vita ad un sistema vantaggioso per tutte le parti, compresi i paesi di origine che tanto spesso beneficiano di rimesse provenienti dall'UE (3);

11.

rileva la necessità di una forte cooperazione a livello dell'UE per realizzare un migliore coordinamento tra gli Stati membri relativamente alla gestione delle frontiere esterne dell'Unione, nonché all'avanzamento verso un sistema europeo comune di asilo;

12.

sottolinea la necessità di trasparenza per quanto riguarda l'uso della dotazione di bilancio grazie alla visibilità, all'accessibilità e alla comprensibilità per il cittadino comune di proposte, progetti e risultati ottenuti.

Sulla programmazione e gestione dei fondi

13.

Accoglie con favore l'attenzione data alla flessibilità e al raggiungimento dei risultati, sottolineando che ciò richiede una buona pianificazione, nonché la partecipazione e la titolarità da parte di tutti i soggetti interessati. Sottolinea pertanto la necessità di coinvolgere enti locali e regionali, nonché altre parti interessate quali le organizzazioni internazionali specializzate, la società civile e gli stessi beneficiari a partire dalla fase di pianificazione, poiché spesso sono questi che attuano i programmi e i progetti;

14.

evidenzia la necessità di un monitoraggio e di valutazioni indipendenti al fine di garantire un utilizzo efficiente dei fondi e una gestione solida da parte degli organismi di attuazione. Ciò può costituire un incentivo a migliorare le prestazioni istituzionali. Gli indicatori qualitativi, nonché quelli quantitativi, devono essere scelti in modo partecipativo da tutti i soggetti interessati. Il Comitato sottolinea che alcuni indicatori qualitativi possono essere efficienti ed economici. Il Comitato chiede inoltre una supervisione rafforzata da parte della Commissione europea e del Parlamento sui fondi in modo da contribuire ad assicurare l'indipendenza del monitoraggio e della valutazione.

Accesso ai finanziamenti

15.

Ritiene che le riforme proposte migliorino notevolmente l'accesso ai finanziamenti. Tuttavia, incoraggia l'ulteriore sviluppo di meccanismi per la diffusione di informazioni in merito alle opportunità di finanziamento. Nei paesi più grandi, ci si potrebbe avvalere degli enti locali e regionali per organizzare consultazioni regionali e locali al fine di consentire la partecipazione di quelle organizzazioni e di quei soggetti che operano lontano dalle città principali.

Assegnazione delle risorse

16.

Sottolinea che, insieme agli elementi positivi di semplificazione e flessibilità, le riforme proposte generano anche incertezze per quanto riguarda l'assegnazione delle risorse tra i diversi settori e le differenti questioni tematiche. Sottolinea pertanto l'importanza di assegnare i fondi in funzione dei bisogni, mediante una loro approfondita analisi, con una fissazione delle priorità risultante da un approccio basato sui diritti. Ciò può essere ottenuto attraverso la creazione di meccanismi e garanzie, tra cui la partecipazione degli enti locali e regionali e delle altre parti interessate nella fase di elaborazione delle strategie nazionali, per assicurare una fissazione delle priorità efficiente;

17.

evidenzia la necessità di distribuire i fondi in modo uniforme in base alla capacità istituzionale e alle proposte di progetti e non di concentrare i fondi solo su pochi destinatari;

18.

in caso di insufficienza di fondi, ritiene che i fondi destinati alla protezione dei diritti fondamentali e delle libertà delle persone, compresi quelli relativi agli standard di vita di base, alle questioni specifiche di genere e al diritto di asilo, debbano avere la priorità, unitamente alle risorse per lo sviluppo delle capacità degli enti regionali e locali di gestire i flussi di migrazione.

Obbligo di partecipazione delle parti interessate

19.

Sottolinea l'importanza di un approccio partecipativo per ottenere risultati efficaci, e sostiene le proposte che obbligano gli Stati membri a organizzare partenariati con tutte le autorità pubbliche interessate e con le parti interessate, compresa la società civile e le organizzazioni internazionali, ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio dei programmi nazionali;

20.

pertanto chiede di rafforzare e rendere obbligatorio il partenariato dei soggetti interessati. Sottolinea che attualmente il principio contenuto nella proposta di regolamento, che stabilisce le disposizioni generali (4), potrebbe non assicurare la partecipazione in modo sufficientemente vincolante. Mentre i meccanismi di coordinamento sono limitati, in altri settori c'è molta discrezionalità in ordine all'effettiva attuazione o no di un partenariato significativo;

21.

suggerisce che potrebbe non essere adeguato designare un'unica autorità responsabile per tutte le azioni sostenute dai fondi, nonostante la semplificazione che questo può comportare. È necessario creare condizioni di trasparenza, di controllo e di equilibrio atte a garantire l'equità nelle decisioni. È preoccupato per il fatto che ci possono essere questioni legali che non consentono a un'autorità delegata di operare sotto la supervisione dell'autorità nazionale responsabile e suggerisce pertanto che le norme siano sufficientemente flessibili da soddisfare tutte le norme nazionali in vigore nell'UE e non debbano costringere gli Stati membri a modificare le proprie strutture costituzionali, se gli obiettivi possono essere realizzati altrettanto bene con un approccio di partenariato.

Sistema europeo comune di asilo

22.

Accoglie con favore le iniziative volte a creare un «sistema europeo comune di asilo» sottolineando che tale sistema deve mirare a raggiungere gli standard dei paesi che presentano i sistemi e le strutture migliori, e non portare ad una riduzione generale della qualità, in linea con i paesi con i sistemi meno forti;

23.

auspica che sia più chiaro se l'EASO (ufficio europeo di sostegno per l'asilo) userà solo i fondi direttamente ad esso assegnati o sarà anche in grado di accedere ai fondi per il settore degli affari interni.

Accoglienza e integrazione di persone che beneficiano della protezione internazionale e cittadini di paesi terzi

24.

Constata con soddisfazione il riconoscimento dell'importanza degli enti regionali e locali nei sistemi d'accoglienza e di asilo, nonché nell'integrazione dei cittadini di paesi terzi e di migranti regolari;

25.

elogia l'idea di concentrarsi sui cittadini più vulnerabili, comprese le vittime della tratta di esseri umani;

26.

sottolinea che l'integrazione deve concentrarsi su azioni sostenibili a lungo termine, tenendo presente che l'integrazione è un processo bidirezionale in cui le azioni possono essere mirate a comunità di accoglienza e a comunità migranti;

27.

suggerisce che i fondi per il settore degli affari interni dovrebbero sostenere anche azioni raccomandate dalla Commissione europea, prendendo atto dell'approccio di governance multilivello della seconda agenda europea per l'integrazione (5);

28.

sottolinea che le pratiche di trattenimento amministrativo in tutta l'UE sono sotto esame da parte della CEDU e delle autorità che si occupano di diritti umani e sottolinea che il finanziamento di progetti legati al trattenimento di persone deve garantire che tale trattenimento sia in linea con la legislazione dell'UE e le decisioni della CEDU;

29.

mette in evidenza che i familiari che beneficiano di protezione internazionale in diversi Stati membri dovrebbero essere autorizzati a vivere insieme e a beneficiare della protezione nello stesso Stato membro.

Condivisione della responsabilità e ricollocazione all'interno dell'UE

30.

Sottolinea che le regioni europee di confine devono ricevere un sostegno più adeguato per quanto riguarda l'asilo e la migrazione, soprattutto in momenti di particolare difficoltà (6);

31.

mette in risalto che i criteri e i meccanismi di ricollocazione devono avere carattere non discriminatorio e concentrarsi sui cittadini più vulnerabili, tenendo presente nel contempo anche le considerazioni relative al mercato del lavoro dell'UE, in particolare per le persone attualmente bloccate in zone in cui l'accesso al mercato del lavoro è limitato. Tali criteri e meccanismi non dovrebbero privilegiare le persone altamente qualificate e già integrate nella società che le accoglie;

32.

fa osservare che gli enti locali e regionali sono in posizione idonea per partecipare alla creazione di tali meccanismi (7);

33.

ritiene che la solidarietà a sostegno dei paesi sotto pressione dovrebbe essere condizionata al loro curriculum in materia di diritti umani e al rispetto delle norme di accoglienza dell'UE, fornendo così incentivi al miglioramento.

Programma di reinsediamento UE

34.

Accoglie con favore l'istituzione di un programma di reinsediamento UE e incoraggia la creazione di un quadro chiaro da sviluppare con un partenariato tra EASO, UNHCR e ONG, tenendo conto delle buone pratiche in altre parti del mondo. L'UE dovrebbe dare il buon esempio, cercando di individuare e garantire una protezione ai cittadini maggiormente dimenticati dalla comunità internazionale;

35.

evidenzia la necessità di incentivi e informazioni in merito ai benefici per aumentare il numero di posti promessi dagli Stati membri per il reinsediamento;

36.

sottolinea la necessità di mantenere una netta distinzione tra il reinsediamento in caso di provenienza da paesi terzi e la ricollocazione all'interno dell'UE, nonché il numero di persone assegnate a questi due programmi.

Rimpatrio volontario assistito

37.

Ribadisce che i programmi dovrebbero, in linea di principio, essere utilizzati su una base puramente volontaria e in linea con gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo, con conseguente integrazione sociale a lungo termine delle persone interessate (8). Il rimpatrio deve essere sostenibile e garantire che non sia avviato alcun nuovo progetto di migrazione (9). Ciò potrebbe essere realizzato attraverso un partenariato con un'organizzazione internazionale specializzata come l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM);

38.

mette in rilievo che le strategie di rimpatrio riuscite non possono essere misurate in modo soddisfacente con l'indicatore puramente quantitativo del numero di rimpatriati. L'indicatore scelto potrebbe essere il numero dei rimpatriati in relazione al numero dei casi, tenendo anche conto dei fattori di qualità a lungo termine.

Strategia di sicurezza interna

39.

Sottolinea come sia indispensabile il proprio coinvolgimento nel processo di miglioramento della sicurezza interna dell'Europa insieme con la necessità del rafforzamento delle capacità degli enti regionali e locali;

40.

mette in evidenza che i finanziamenti dell'ISF devono tenere presente la necessità di investire in ulteriori ricerche e di realizzare innovazioni e scambi di competenze specifiche in settori quali la sicurezza informatica, la criminalistica, la protezione delle infrastrutture vitali e la sicurezza urbana e che la Commissione europea promuove ciò in linea con l'accresciuta necessità di affrontare problemi sempre più specifici e complessi;

41.

riafferma l'importanza del coinvolgimento degli enti locali e regionali per la cooperazione di polizia e di sicurezza che può avvenire attraverso la formazione, lo scambio delle buone pratiche e dei programmi di prevenzione, nonché attraverso lo sviluppo di strumenti comuni e di sistemi informatici, nonché di una migliore comunicazione.

Lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata

42.

Raccomanda che in ogni Stato membro siano rafforzate e utilizzate le reti di enti regionali e locali o ne siano istituite di nuove, se ne sorge la necessità, per facilitare lo scambio di buone pratiche in materia di integrazione sociale, di conoscenza e comprensione approfondita dell'estremismo violento che nasce in ambito locale. Ciò potrebbe sostenere il lavoro svolto attraverso la recente creazione della rete europea contro la radicalizzazione;

43.

suggerisce che il finanziamento nell'ambito del Fondo Sicurezza interna comprenda una consultazione pubblica a livello locale negli Stati membri e si rivolga a coloro che si sentono un corpo estraneo alla società. Ciò può aiutare a stabilire una comprensione globale delle esperienze e delle concezioni locali di terrorismo, come pure delle motivazioni che conducono all'estremismo;

44.

sottolinea l'importanza di un esame più esteso delle pratiche delle banche e delle imprese al fine di individuare e colpire il finanziamento del terrorismo e della criminalità organizzata attraverso il riciclaggio di denaro e l'associazione di attività criminali con imprese con una finalità legittima;

45.

parimenti ricorda l'importanza della confisca di attivi di origine illecita, indiscutibile asse portante della lotta, a tutte le forme di criminalità in tutti i campi, e accoglie pertanto con favore il fatto che la Commissione europea abbia proposto una normativa per rafforzare il quadro giuridico dell'UE in materia di confisca (10);

46.

evidenzia che, mentre i partenariati pubblici-privati potrebbero avere effetti positivi, dovrebbe essere evitata la privatizzazione della sicurezza.

Controllo delle frontiere e soccorso

47.

Sottolinea la necessità di finanziare adeguatamente il controllo delle frontiere (11). Allo stesso tempo ritiene che, in vista della lotta contro la migrazione irregolare, è lecito chiedersi se investire pesantemente sul controllo delle frontiere sia il modo più efficace ed efficiente per assicurare cambiamenti significativi a lungo termine;

48.

rileva la necessità di un monitoraggio indipendente delle azioni transfrontaliere da parte di un'organizzazione come l'UNHCR per assicurare che siano rispettati i diritti umani fondamentali, tra cui la sensibilità di genere;

49.

mette in risalto che la considerazione per la vita umana deve avere la precedenza su tutte le altre questioni e chiede una maggiore collaborazione e condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri nei riguardi delle persone soccorse per fornire incentivi al soccorso. Ritiene che la condivisione automatica delle responsabilità possa contribuire a salvare più vite in mare.

Risposta alle situazioni d'emergenza

50.

Accoglie con favore le modifiche volte ad aumentare la velocità di risposta alle situazioni di emergenza;

51.

esorta la Commissione ad impegnarsi nella progettazione e sviluppo di operazioni transfrontaliere che coinvolgono la partecipazione attiva delle regioni frontaliere. Ciò consentirebbe alle regioni di mettere in comune le loro esperienze in materia di protezione civile e fornire una solida base operativa su cui costruire una forza europea di risposta alle situazioni d'emergenza;

52.

invita la Commissione ad assumere un ruolo di maggiore gestione diretta in situazioni di emergenza per mantenere un certo livello di supervisione e sostenere il coordinamento transfrontaliero;

53.

sollecita gli Stati membri a creare squadre multidisciplinari per rispondere rapidamente a situazioni d'emergenza, soprattutto quando la situazione d'emergenza presenta elementi quali flussi migratori misti in cui sono essenziali competenze nel campo della normativa in materia di asilo e nel campo dei diritti umani;

54.

sottolinea che alcune emergenze possono perdurare nel tempo e che i fondi per le emergenze devono essere disponibili finché dura l'emergenza.

Aspetti esterni di gestione della migrazione

55.

Apprezza l'approccio più coerente agli aspetti interni ed esterni della gestione della migrazione e della sicurezza interna, segnalando che la cooperazione e il dialogo con i paesi terzi sono necessari sia per combattere l'immigrazione clandestina che per concentrarsi su quella legale;

56.

sottolinea che gli enti locali e regionali, che sono più vicini o hanno legami più forti con i paesi terzi, possono avere un ruolo importante per la cooperazione dell'UE con questi paesi, contribuendo in maniera concreta al miglioramento delle relazioni e delle condizioni di vita nelle città e nelle regioni di origine e di transito (12). Attraverso la sua cooperazione con gli enti locali e regionali nei paesi dell'allargamento e del vicinato (ad esempio gruppi di lavoro e comitati consultivi misti, Corleap e ARLEM), il CdR si trova in una posizione privilegiata per promuovere gli obiettivi dei finanziamenti al di là delle frontiere dell'UE;

57.

non discerne una linea di separazione netta tra le attività di sviluppo e non sviluppo per quanto riguarda i paesi terzi e chiede coerenza e coordinamento tra i progetti finanziati in materia di aiuto e di sviluppo e i progetti in materia di affari interni, guidati da uno spirito di solidarietà e condivisione di responsabilità con i paesi terzi;

58.

chiede garanzie per impedire agli Stati membri di perseguire i propri interessi nazionali attraverso l'elemento esterno dei fondi del settore degli affari interni, nonché meccanismi per garantire la trasparenza della cooperazione bilaterale tra Stati membri e paesi terzi.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

COM(2011) 750 final (13)

Regolamento che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti

Emendamento 1

Articolo 3

Modificare paragrafo 2, lettera (b)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

sostenere la gestione delle frontiere, in modo da assicurare, da un lato, un elevato livello di protezione delle frontiere esterne e, dall'altro, l'attraversamento agevole delle frontiere esterne conformemente all'acquis di Schengen;

sostenere la gestione delle frontiere, in modo da assicurare, da un lato, un elevato livello di protezione delle frontiere esterne e, dall'altro, l'attraversamento agevole delle frontiere esterne conformemente all'acquis di Schengen;

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, lo sviluppo di attrezzature per il controllo di frontiera e per l'intercettazione alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare, adeguate al livello di rischio esistente nella corrispondente sezione di frontiera esterna.

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, lo sviluppo di attrezzature per il controllo di frontiera per l'intercettazione alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare, adeguate al livello di rischio esistente nella corrispondente sezione di frontiera esterna

Motivazione

Cfr. punto 5. Coloro che si occupano dei flussi misti di migrazione hanno bisogno di un livello di conoscenza del diritto di asilo tale da far rispettare tale diritto.

Emendamento 2

Articolo 3

Paragrafo 2, nuova lettera (c)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

Motivazione

Cfr. punto 48.

Emendamento 3

Articolo 3

Modificare paragrafo 3, lettera (f)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

(f)

rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri che operano nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati membri, e la cooperazione con i paesi terzi in questo settore.

(f)

rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri che operano nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati membri, e la cooperazione con i paesi terzi in questo settore.

Motivazione

Cfr. punto 55.

Emendamento 4

Articolo 3

Paragrafo 3, nuova lettera (g)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

Motivazione

Cfr. punto 47.

Emendamento 5

Articolo 4

Paragrafo 1, nuova lettera (f)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

Motivazione

Cfr. punto 48.

Emendamento 6

Articolo 4

Paragrafo 1, nuova lettera (g)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

Motivazione

Cfr. punti 47 e 48

Emendamento 7

Articolo 4

Paragrafo 1, nuova lettera (h)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

Motivazione

Cfr. punto 5.

Emendamento 8

Articolo 9

Modificare paragrafo 2, lettera (b)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

sostenere e ampliare la capacità esistente a livello nazionale nella gestione delle frontiere esterne, in considerazione - tra l'altro - delle nuove tecnologie, degli sviluppi e/o gli standard in relazione alla gestione dei flussi migratori;

sostenere e ampliare la capacità esistente a livello nazionale nella gestione delle frontiere esterne, in considerazione - tra l'altro - delle nuove tecnologie, degli sviluppi e/o gli standard in relazione alla gestione dei flussi migratori

Motivazione

Cfr. punto 5.

Emendamento 9

Articolo 13

Modificare paragrafo 2, lettera (g)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

migliorare la capacità delle reti di livello europeo di promuovere, sostenere e sviluppare ulteriormente le politiche dell'Unione e i suoi obiettivi;

migliorare la capacità delle reti di livello europeo di promuovere, sostenere e sviluppare ulteriormente le politiche dell'Unione e i suoi obiettivi;

Motivazione

Cfr. punti 3 e 55.

COM(2011) 751 final

Regolamento che stabilisce il Fondo Asilo e migrazione

Emendamento 1

Articolo 3

Modificare paragrafo 2, lettera (c)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

rafforzare la capacità di promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati membri, con particolare attenzione al carattere durevole del rimpatrio e alla riammissione effettiva nei paesi di origine.

rafforzare la capacità di promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati membri, con particolare attenzione al carattere durevole del rimpatrio e alla riammissione effettiva nei paesi di origine.

Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero di rimpatriati;

Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero di rimpatriati

Motivazione

Cfr. punto 37.

Emendamento 2

Articolo 5

Modificare paragrafo 1, lettera (e)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

le informazioni per le comunità locali e la formazione per il personale delle autorità locali che interagiranno con quelle accolte;

le informazioni per le comunità locali e la formazione per il personale delle autorità locali che interagiranno con quelle accolte;

Motivazione

Gli attori della società civile attuano spesso i progetti d'integrazione.

Emendamento 3

Articolo 5

Paragrafo 1, nuova lettera (g)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

Motivazione

Cfr. punto 28.

Emendamento 4

Articolo 6

Modificare la lettera (b)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

contribuire direttamente alla valutazione delle politiche di asilo, con valutazioni d'impatto nazionali, indagini tra i gruppi di riferimento, elaborando indicatori e indici di riferimento.

contribuire direttamente alla valutazione delle politiche di asilo, con valutazioni d'impatto nazionali, indagini tra i gruppi di riferimento , elaborando indicatori e indici di riferimento.

Motivazione

Cfr. punto 13.

Emendamento 5

Articolo 7

Inserire una lettera (h)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

Motivazione

Cfr. punto 30.

Emendamento 6

Articolo 8

Modificare la lettera (a)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

pacchetti informativi e campagne di sensibilizzazione, anche tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione e siti web di facile impiego;

pacchetti informativi campagne di sensibilizzazione , anche tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione e siti web di facile impiego;

Motivazione

Cfr. punto 25.

Emendamento 7

Articolo 9

Modificare paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera (b), le azioni ammissibili si svolgono nel quadro di strategie coerenti, attuate da organizzazioni non governative, autorità locali e/o regionali, e specificamente preposte all'integrazione, a livello locale e/o regionale, a seconda dei casi, delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da (a) a (g). In questo contesto sono ammissibili in particolare:

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera (b), le azioni ammissibili si svolgono nel quadro di strategie coerenti , attuate da organizzazioni non governative, autorità locali e/o regionali, e specificamente preposte all'integrazione, a livello locale e/o regionale, a seconda dei casi, delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da (a) a (g). In questo contesto sono ammissibili in particolare:

Motivazione

Cfr. punto 25.

Emendamento 8

Articolo 9

Modificare paragrafo 1, lettera (a)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

le azioni che stabiliscono e sviluppano tali strategie di integrazione, compresa l'analisi delle necessità, il miglioramento degli indicatori e la valutazione;

le azioni che stabiliscono e sviluppano tali strategie di integrazione , compresa l'analisi delle necessità, il miglioramento degli indicatori la valutazione ;

Motivazione

Cfr. punti 18 e 23.

Emendamento 9

Articolo 9

Paragrafo 1, nuova lettera (i)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

Motivazione

Cfr. punto 26.

Emendamento 10

Articolo 9

Paragrafo 1, nuova lettera (j)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

Motivazione

Cfr. punto 26.

Emendamento 11

Articolo 10

Nuova lettera (f)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

Motivazione

Cfr. punti 46 e 54.

Emendamento 12

Articolo 11

Modificare la lettera (a)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

creare e migliorare le infrastrutture o i servizi destinati all'alloggio e le condizioni di accoglienza o trattenimento;

creare e migliorare le infrastrutture o i servizi destinati all'alloggio e le condizioni di accoglienza o trattenimento

Motivazione

Cfr. punto 27.

Emendamento 13

Articolo 12

Modificare la lettera (b)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

misure di rimpatrio volontario assistito, comprendenti gli esami e l'assistenza medica, le modalità di viaggio, i contributi finanziari, la consulenza e l'assistenza prima e dopo il rimpatrio;

misure di rimpatrio volontario assistito, comprendenti gli esami e l'assistenza medica, le modalità di viaggio, i contributi finanziari, la consulenza e l'assistenza prima e dopo il rimpatrio;

Motivazione

Cfr. punti 36 e 37.

Emendamento 14

Articolo 13

Modificare la lettera (a)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

promuovere e rafforzare la cooperazione operativa tra i servizi di rimpatrio degli Stati membri, anche sul fronte della cooperazione con le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi;

promuovere e rafforzare la cooperazione operativa tra i servizi di rimpatrio degli Stati membri, anche sul fronte della cooperazione con le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi;

Motivazione

Cfr. punto 36.

Emendamento 15

Articolo 17

Modificare paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

I seguenti gruppi vulnerabili di rifugiati sono comunque inclusi nelle priorità comuni di reinsediamento dell'Unione e sono idonei a ricevere la somma forfettaria di cui al paragrafo 2:

donne e minori a rischio;

minori non accompagnati;

persone che necessitano di cure mediche importanti che possono essere garantite solo con il reinsediamento;

persone bisognose di un reinsediamento di emergenza o urgente per ragioni di protezione giuridica o fisica.

I seguenti gruppi vulnerabili di rifugiati sono comunque inclusi nelle priorità comuni di reinsediamento dell'Unione e sono idonei a ricevere la somma forfettaria di cui al paragrafo 2:

donne e minori a rischio;

minori non accompagnati;

persone che necessitano di cure mediche importanti che possono essere garantite solo con il reinsediamento;

persone bisognose di un reinsediamento di emergenza o urgente per ragioni di protezione giuridica o fisica.

Motivazione

Cfr. punto 33. Dare priorità alle persone che necessitano di cure psicologiche rappresenta una buona pratica utilizzata dall'UNHCR e da altre organizzazioni.

Emendamento 16

Articolo 18

Inserire un paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

   

Motivazione

Cfr. punto 32.

Emendamento 17

Articolo 18

Inserire un paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

   

Motivazione

Cfr. punto 30.

Emendamento 18

Articolo 19

Modificare paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Onde assegnare l'importo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), entro il 31 maggio 2017 la Commissione valuta le necessità degli Stati membri in ordine al loro sistema di asilo e accoglienza, alla loro situazione rispetto ai flussi migratori nel periodo dal 2014 al 2016 e agli sviluppi previsti.

Onde assegnare l'importo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), entro il 31 maggio 2017 la Commissione valuta le necessità degli Stati membri in ordine al loro sistema di asilo e accoglienza, alla loro situazione rispetto ai flussi migratori nel periodo dal 2014 al 2016 e agli sviluppi previsti .

Motivazione

Le situazioni in materia di migrazione possono variare da un giorno all'altro e il sistema dovrebbe essere sufficientemente flessibile per far fronte a questi cambiamenti.

Emendamento 19

Articolo 22

Modificare paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Il Fondo presta sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche, nell'eventualità di una situazione d'emergenza.

Il Fondo presta sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche, nell'eventualità di una situazione d'emergenza .

Motivazione

Cfr. punto 53.

Emendamento 20

Articolo 23

Modificare paragrafo 2, lettera (a)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

fungere da consiglio consultivo dell'Unione per la migrazione e l'asilo coordinandosi e cooperando a livello sia nazionale che dell'Unione con i rappresentanti di Stati membri, mondo accademico, società civile, gruppi di riflessione e altri organismi dell'Unione o internazionali;

fungere da consiglio consultivo dell'Unione per la migrazione e l'asilo coordinandosi e cooperando a livello sia nazionale che dell'Unione con i rappresentanti di Stati membri, mondo accademico, società civile, gruppi di riflessione e altri organismi dell'Unione o internazionali;

Motivazione

Cfr. punto 15.

Emendamento 21

Articolo 23

Modificare paragrafo 5, lettera (c)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

i punti di contatto nazionali designati dagli Stati membri, comprendenti ciascuno almeno tre esperti che possiedono collettivamente competenze in materia di asilo e migrazione riguardanti anche aspetti attinenti all'iter decisionale, al diritto, alla ricerca e alla statistica, e che coordinino e apportino i contributi nazionali alle attività di cui all'articolo 19, paragrafo 1, in modo da assicurare la partecipazione di tutti i portatori di interessi;

i punti di contatto nazionali designati dagli Stati membri, comprendenti ciascuno almeno tre esperti che possiedono collettivamente competenze in materia di asilo e migrazione riguardanti anche aspetti attinenti all'iter decisionale, al diritto, alla ricerca e alla statistica, e che coordinino e apportino i contributi nazionali alle attività di cui all'articolo 19, paragrafo 1, in modo da assicurare la partecipazione di tutti i portatori di interessi;

Motivazione

Cfr. punto 13. Ciò contribuirebbe ad aumentare la trasparenza dei meccanismi.

COM(2011) 752 final

Regolamento recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi

Emendamento 1

Articolo 4

Modificare

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Gli interventi finanziati dai regolamenti specifici sono conformi al diritto applicabile dell'Unione e nazionale.

Gli interventi finanziati dai regolamenti specifici sono conformi al diritto applicabile dell'Unione e nazionale

Motivazione

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo forma parte del diritto dell'UE ma, a volte, tali decisioni non sono attuate dagli Stati membri. È utile sottolineare la loro importanza.

Emendamento 2

Articolo 8

Inserire un paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

   

Motivazione

Cfr. punto 53.

Emendamento 3

Articolo 12

Modificare paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Ogni Stato membro organizza, nel rispetto delle proprie norme e prassi nazionali, un partenariato con le autorità e gli organismi interessati per sviluppare ed attuare i programmi nazionali.

Ogni Stato membro organizza, nel rispetto delle proprie norme e prassi nazionali, un partenariato con le autorità e gli organismi interessati per sviluppare ed attuare i programmi nazionali.

Tali autorità e organismi comprendono le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti e, ove opportuno le organizzazioni internazionali e gli organismi che rappresentano la società civile, quali le organizzazioni non governative o le parti sociali.

Tali autorità e organismi comprendono le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti e le organizzazioni internazionali e gli organismi che rappresentano la società civile , quali le organizzazioni non governative o le parti sociali.

Motivazione

La parola «competenti» in contrapposizione a «ove opportuno» elimina un elemento di discrezionalità che può determinare una mancanza di chiarezza. Il contributo del gruppo di riferimento costituisce un fondamento nella programmazione dell'UE.

Emendamento 4

Articolo 12

Modificare paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Ciascuno Stato membro istituisce un comitato di sorveglianza per supportare l'esecuzione dei programmi nazionali.

Ciascuno Stato membro istituisce un comitato di sorveglianza per supportare l'esecuzione dei programmi nazionali.

Motivazione

Cfr. punto 13. Ciò porterebbe a una maggiore trasparenza e a evitare possibili conflitti di interesse.

Emendamento 5

Articolo 12

Modificare paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

La Commissione può partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.

La Commissione ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.

Motivazione

La partecipazione della Commissione è molto importante e non deve essere discrezionale.

Emendamento 6

Articolo 14

Paragrafo 5, nuova lettera (g)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

Motivazione

Cfr. punti 18 e 19.

Emendamento 7

Articolo 20

Modificare paragrafo 2, lettera (c)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

spese per la valutazione di azioni o progetti;

spese per la valutazione di azioni o progetti;

Motivazione

Cfr. punti 18 e 19. Le parti interessate si trovano in una posizione favorevole per giudicare i risultati di un progetto.

Emendamento 8

Articolo 23

Modificare paragrafo 1, lettera (b)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

un'autorità responsabile accreditata, ossia un organismo pubblico dello Stato membro che sia il solo responsabile della gestione e del controllo corretti del programma nazionale e si occupi di tutte le comunicazioni con la Commissione;

un'autorità responsabile accreditata, ossia un organismo pubblico dello Stato membro che sia il solo responsabile della gestione e del controllo corretti del programma nazionale e si occupi di tutte le comunicazioni con la Commissione;

Motivazione

Cfr. punti 18 e 19.

Emendamento 9

Articolo 25

Paragrafo 5, nuova lettera (d)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

Motivazione

Cfr. punti 18 e 19. Le parti interessate si trovano in una posizione favorevole per giudicare i risultati di un progetto.

Emendamento 10

Articolo 48

Modificare paragrafo 1, lettera (b)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento nel quadro dei programmi nazionali;

informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento nel quadro dei programmi nazionali;

Motivazione

Cfr. punto 14.

Emendamento 11

Articolo 50

Inserire un paragrafo 7

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

   

Motivazione

Cfr. punti 18 e 19.

Emendamento 12

Articolo 51

Modificare paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari, compresi i dati relativi agli indicatori comuni e agli indicatori specifici per programma.

Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari, compresi i dati relativi agli indicatori comuni e agli indicatori specifici per programma .

Motivazione

Cfr. punto 13.

Emendamento 13

Articolo 55

Modificare paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

La Commissione è assistita dal comitato comune «Asilo, migrazione e sicurezza» istituito dal presente regolamento. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

La Commissione è assistita dal comitato comune «Asilo, migrazione e sicurezza» istituito dal presente regolamento Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Motivazione

Cfr. punti 18 e 19.

COM(2011) 753 final

Regolamento che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi

Emendamento 1

Articolo 3

Modificare paragrafo 2, lettera (a)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

prevenire e combattere i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto degli Stati membri e con i paesi terzi interessati.

prevenire e combattere i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto degli Stati membri e con i paesi terzi interessati.

Motivazione

Cfr. punti 41 e 55

Emendamento 2

Articolo 3

Modificare paragrafo 3, lettera (a)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

misure (metodologie, strumenti e strutture) per rafforzare la capacità degli Stati membri di prevenire e contrastare i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, in particolare attraverso partenariati pubblico-privato, lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche, l'accesso ai dati, tecnologie interoperabili, statistiche comparabili, la criminologia applicata, la comunicazione pubblica e azioni di sensibilizzazione.

misure (metodologie, strumenti e strutture) per rafforzare la capacità degli Stati membri di prevenire e contrastare i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, in particolare attraverso partenariati pubblico-privato, lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche, l'accesso ai dati, tecnologie interoperabili, statistiche comparabili, la criminologia applicata, la comunicazione pubblica e azioni di sensibilizzazione.

Motivazione

Cfr. punti 38, 39, 40, 41, 43 e 44.

Emendamento 3

Articolo 4

Modificare paragrafo 1, lettera (a)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di contrasto, comprese le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, lo scambio e l'accesso alle informazioni e le tecnologie interoperabili;

migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di contrasto , comprese le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, lo scambio e l'accesso alle informazioni e le tecnologie interoperabili;

Motivazione

Cfr. punti 38 e 40.

Emendamento 4

Articolo 4

Paragrafo 1, lettera (h)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

Motivazione

Cfr. punto 42.

Emendamento 5

Articolo 4

Paragrafo 1, nuova lettera (i)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

Motivazione

Cfr. punto 41.

Emendamento 6

Articolo 6

Modificare paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Gli Stati membri redigono i rispettivi programmi nazionali di cui al presente strumento congiuntamente con quelli da elaborare in base al regolamento (UE) n. XXX/2012 che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, e li sottopongono alla Commissione sotto forma di un unico programma nazionale per il Fondo, a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. XXX/2012 [regolamento orizzontale].

Gli Stati membri redigono i rispettivi programmi nazionali di cui al presente strumento congiuntamente con quelli da elaborare in base al regolamento (UE) n. XXX/2012 che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, e li sottopongono alla Commissione sotto forma di un unico programma nazionale per il Fondo, a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. XXX/2012 [regolamento orizzontale].

Motivazione

Cfr. punti 18 e 19.

Emendamento 7

Nuovo articolo

Dopo l'attuale articolo 14 aggiungere il seguente nuovo articolo 14 bis:

Progetto di parere

Emendamento del Comitato delle regioni

 

   

   

Motivazione

Per finanziare le misure di polizia transfrontaliere, fino ad oggi era possibile utilizzare, a scelta, il programma specifico della Commissione europea «Prevenzione e lotta contro la criminalità» (programma ISEC) o l'Obiettivo 3 del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), applicando il principio di complementarità di cui all'articolo 11 della decisione 2007/125/GAI del Consiglio. Mentre le misure rientranti nel programma ISEC erano finanziate centralmente dall'Unione, il sostegno a titolo dell'Obiettivo 3 era gestito in maniera decentrata. L'articolo 14 del regolamento proposto per il Fondo sicurezza interna (FSI) abroga la decisione del Consiglio del 2007 per il futuro periodo finanziario, abolendo così anche il principio di complementarità tra gli strumenti dell'Unione. Non sarà quindi più possibile scegliere tra l'FSI e il sostegno a titolo dell'Obiettivo 3. Ai vantaggi di un impiego flessibile dei diversi strumenti di sostegno, tuttavia, non è opportuno rinunciare: se l'abolizione della complementarità mira a evitare doppi finanziamenti, allora è sufficiente tener conto di tale rischio in sede di erogazione del sostegno finanziario. Si propone pertanto di aggiungere, nel regolamento proposto per l'FSI, un articolo 14 bis che sancisca il principio di complementarità e contenga la clausola di tutela prevista dall'articolo 11, paragrafo 3, della decisione sul programma ISEC.

Bruxelles, 18 luglio 2012

La presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO


(1)  CdR 201/2009, punto 1.

(2)  CdR 201/2009, punti 8 e 9.

(3)  CdR 170/2010, punto 43.

(4)  COM(2011) 752 final.

(5)  Comunicazione della Commissione: agenda europea per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi – COM(2011) 455 final.

(6)  CdR 170/2010, punti 41 e 42.

(7)  CdR 201/2009, punto 92.

(8)  CdR 170/2010, punto 48.

(9)  CdR 201/2009, punto 87.

(10)  COM(2012) 85 final.

(11)  CdR 210/2008, punto 30.

(12)  CdR 201/2009, punti 76 e 77.

(13)  NdT: la versione italiana del documento della Commissione riporta una numerazione scorretta rispetto alle altre versioni linguistiche. I riferimenti all'articolato si basano quindi sulla versione inglese.