13.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 277/51


Parere del Comitato delle regioni «Un meccanismo di monitoraggio e comunicazione in materia di emissioni di gas a effetto serra»

2012/C 277/07

IL COMITATO DELLE REGIONI

accoglie con favore il tentativo della Commissione di razionalizzare e semplificare gli attuali obblighi di monitoraggio e comunicazione in materia di gas a effetto serra, ma chiede di apportare delle modifiche alla proposta della Commissione al fine di integrarvi una dimensione territoriale/regionale per quanto concerne le emissioni di gas a effetto serra nonché le proiezioni e strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio;

chiede che tutti i dati/le metodologie utilizzati vengano messi a disposizione del pubblico e non siano di proprietà privata, siano trasparenti e, di conseguenza, riproducibili, e vengano messi a punto da un ente come l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) per evitare problemi legati alla compresenza di parametri diversi e agevolare gli interventi in un quadro politico caratterizzato da una governance multilivello;

chiede che la considerazione dell'impatto territoriale sulle emissioni trovi concretamente spazio nel vasto complesso di politiche, programmi, finanziamenti e progetti della Commissione;

segnala alla Commissione le iniziative del Patto dei sindaci, il progetto ClimAct Regions, il registro Carbonn delle città per il clima e il progetto EUCO2 80/50 quali esempi di attività eccellenti e di risonanza internazionale per la riduzione delle emissioni di CO2 realizzate a livello regionale;

raccomanda l'armonizzazione delle proiezioni degli Stati membri in modo da poter disporre di una serie uniforme di proiezioni, con particolare riguardo alla comunicazione sull'utilizzo delle energie rinnovabili e il ricorso all'efficienza energetica;

ribadisce la richiesta, formulata alla 17a Conferenza delle parti (COP 17) di Durban e in occasione delle precedenti conferenze della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), che vengano riconosciute le azioni di adattamento e attenuazione dei cambiamenti climatici intraprese a livello locale e regionale.

Relatore

Neil SWANNICK (UK/PSE), membro del consiglio comunale di Manchester

Testo di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea

COM(2011) 789 final

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.   Introduzione

1.1   L'elaborazione della proposta di regolamento concernente «un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea» (di seguito: «la proposta») è in larga misura una diretta conseguenza degli accordi di Cancún e, in parte, della decisione 406/2009/CE e della direttiva 2009/29/CE. La base giuridica della proposta è l'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito: il TFUE).

1.2   Le disposizioni della decisione 406/2009/CE, della direttiva 2009/29/CE e del TFUE – di seguito denominati «il quadro regionale» –, considerate globalmente, prevedono un maggior coinvolgimento del livello regionale nelle azioni di attenuazione rispetto alla proposta nella sua formulazione attuale. Il Comitato delle regioni (CdR) chiede di apportare delle modifiche alla proposta al fine di integrarvi una dimensione territoriale/regionale per quanto concerne:

le emissioni di gas a effetto serra, e

le proiezioni e strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio.

Inoltre, è necessario che i dati/le metodologie utilizzati/e:

vengano messi a disposizione del pubblico e non siano di proprietà privata;

siano trasparenti e, di conseguenza, riproducibili, e

vengano messi a punto da un ente come l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) per evitare problemi legati alla compresenza di parametri diversi,

al fine di agevolare gli interventi in un quadro politico caratterizzato da una governance multilivello.

Il CdR chiede che le proiezioni e strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio prendano in considerazione anche le «emissioni legate ai consumi», cioè quelle associate alle importazioni di beni e servizi. Dovrebbero inoltre tener conto di tutte le ripercussioni, intenzionali o meno, derivanti da una politica che porta ad «esportare» le emissioni di uno Stato membro al di fuori dei suoi confini. Un ottimo esempio di tale fenomeno, spesso denominato «rilocalizzazione delle emissioni di carbonio» (carbon leakage), è la delocalizzazione dell'industria pesante all'estero. Le proiezioni e strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio dovrebbero tener conto di questo fenomeno e indicare chiaramente le azioni intraprese per contrastarlo. Si tratta di un passo importante per stabilire quale sia il vero ruolo dell'Europa nello sforzo di riduzione globale delle emissioni.

Inoltre, la considerazione dell'impatto territoriale sulle emissioni dovrebbe trovare concretamente spazio nel vasto complesso di politiche, programmi, finanziamenti e progetti della Commissione.

Il CdR ribadisce la richiesta, formulata alla 17a Conferenza delle parti (COP 17) di Durban e in occasione delle precedenti conferenze della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), che vengano riconosciute le azioni di adattamento e attenuazione dei cambiamenti climatici intraprese a livello locale e regionale.

1.3   Il CdR concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l'Unione europea può adottare misure conformi al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea, tenuto conto del fatto che gli obiettivi del regolamento proposto, nell'ambito degli impegni sottoscritti con l'adesione alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e, in ragione delle dimensioni e degli effetti dell'azione prevista, possono quindi essere meglio conseguiti a livello dell'UE; il CdR conviene altresì con la Commissione quanto al fatto che il regolamento proposto si limita alle misure necessarie per conseguire detti obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nel medesimo articolo 5 del TUE.

2.   Osservazioni generali

2.1   Il CdR accoglie con favore:

sia la proposta in sé che la consultazione delle parti interessate e la valutazione d'impatto che l'hanno preceduta;

la presentazione, accanto ai dati inseriti negli inventari, delle proiezioni e delle azioni di attenuazione;

l'impegno ad armonizzare l'attività di monitoraggio e comunicazione a livello internazionale e quella realizzata dalla Commissione europea, nonché ad agevolare l'attuazione del meccanismo di monitoraggio e di comunicazione. Tuttavia, ci attendiamo che la Commissione estenda il campo di applicazione della proposta sulla base degli impegni previsti nel «quadro regionale»;

il fatto che la proposta tenti di razionalizzare e semplificare gli attuali obblighi di monitoraggio e comunicazione;

l'armonizzazione tra le previsioni sulle emissioni di gas a effetto serra e quelle sulle emissioni atmosferiche a livello locale;

il meccanismo di compensazione dell'UE, auspicando che esso costituisca un utile strumento per i responsabili politici nazionali, regionali e locali impegnati nell'azione per il clima;

il fatto che il regolamento proposto prenda in considerazione anche altri effetti del trasporto aereo sul riscaldamento globale oltre a quelli causati dalle emissioni di CO2.

2.2   Aspetti finanziari

Poiché la realizzazione della politica in materia di cambiamenti climatici comporta spesso una vera e propria gara per l'assegnazione dei finanziamenti tra le due componenti «attenuazione» e «adattamento», il CdR esprime preoccupazione in merito ai seguenti punti:

il fatto che la proposta consideri espressamente l'adattamento come una questione «locale», senza tuttavia menzionare chiaramente come tale anche l'attenuazione, sarà di ostacolo, a lungo termine, ad una politica di attenuazione efficace;

non vengono forniti orientamenti in merito al vero e proprio ampliamento del campo di applicazione che la proposta comporta per gli Stati membri. Questi orientamenti sono necessari poiché serviranno ad evitare spese eccessive a carico degli operatori che metteranno in pratica, in definitiva, gran parte delle modifiche contenute nella proposta;

non è previsto che almeno il 30 % dei proventi della vendita all'asta delle quote di emissione venga destinato alle regioni; una simile disposizione è invece necessaria per contribuire a raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020 per le energie rinnovabili e l'efficienza energetica;

gli ulteriori obblighi di monitoraggio e comunicazione introdotti dalla proposta comporteranno probabilmente nuovi oneri amministrativi, tecnici e finanziari anche per le regioni, oneri che dovrebbero quindi essere proporzionati;

occorre evitare di prefiggersi miglioramenti progressivi marginali delle serie di dati se questo può ostacolare l'attuazione della politica di attenuazione o di adattamento.

2.3   Inventario e dati relativi alle emissioni

Un inventario delle emissioni serve a tracciare un quadro, attuale o riferito al passato, del livello di emissioni, e a informare le parti in causa della situazione attuale in materia di interventi di attenuazione. Di conseguenza:

esso è molto più utile se associato a una strategia di sviluppo a basse emissioni di carbonio in una prospettiva a breve, medio e lungo termine;

una volta adottato, il regolamento proposto consentirà di raccogliere dati sulle emissioni che saranno essenziali per comprendere l'orientamento strategico, le priorità e i risultati dell'UE, degli Stati membri e delle regioni;

per un loro impiego ottimale, tuttavia, questi dati dovrebbero essere corredati dei dati fondamentali relativi ai risultati socioeconomici che vengono periodicamente consultati dai decisori politici.

L'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) ha un ruolo importante da svolgere nello sviluppo e nell'applicazione di metodologie coerenti, come pure nell'aiutare gli Stati membri a realizzare gli inventari sulle emissioni.

La raccolta e la qualità dei dati sulle emissioni dovrebbero essere di competenza diretta dell'ufficio statistico centrale dell'Unione europea, che dovrebbe disporre di una procedura centralizzata solida e trasparente con obblighi di rendicontazione per verificare l'esattezza/l'attendibilità delle serie di dati fornite dagli Stati membri e delle diverse proiezioni e strategie nazionali di sviluppo a basse emissioni di carbonio.

Ciascuno Stato membro dovrebbe fornire i seguenti dati sul rilascio cumulativo totale di emissioni dal 1990 ad oggi:

emissioni registrate all'interno dello Stato membro (indicare le fonti);

emissioni compensate da cambiamenti di uso del suolo, e

emissioni compensate a norma dell'articolo 5 della decisione 406/2009/CE.

Questi dati sono molto rilevanti, poiché integrano l'obiettivo globale di una riduzione delle emissioni del 20 % al fine di mantenere l'aumento del riscaldamento globale al di sotto di 2 °C.

2.4   Attuazione della politica

Il CdR chiede che le proiezioni e strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio comportino una dimensione territoriale/regionale dichiarata e quantificata, poiché:

la componente territoriale consente di monitorare più adeguatamente i progressi compiuti e i dati oggettivi che li corroborano rispetto ad una generica presentazione dei dati a livello nazionale;

essendo più vicine ai cittadini di quanto non lo siano gli Stati membri, le regioni sono in grado di informare il pubblico sulle questioni legate al clima, realizzando così uno degli obiettivi del meccanismo di monitoraggio e di comunicazione.

Gli enti regionali, che dispongono di preziose competenze specialistiche, hanno presentato il loro lavoro alle conferenze della UNFCCC. Si dovrebbero impiegare al meglio le competenze e l'esperienza da essi maturata nell'affrontare gli effetti (più gravi a livello locale) e le cause dei cambiamenti climatici, coinvolgendoli fin dalle prime fasi nello sviluppo di azioni tese ad attenuare il fenomeno e ad adattarvisi.

A questo proposito, segnaliamo alla Commissione le iniziative del Patto dei sindaci, il progetto ClimAct Regions, il registro Carbonn delle città per il clima, il Consiglio internazionale per le iniziative ambientali locali (ICLEI) e il progetto EUCO2 80/50 quali esempi di attività eccellenti e di risonanza internazionale per la riduzione delle emissioni di CO2 realizzate a livello regionale.

La richiesta del CdR di una maggiore attenzione alla dimensione territoriale/regionale è in linea con il «quadro regionale».

Serve inoltre a trasmette un chiaro messaggio politico in questa direzione.

Occorrerebbe tener presente che gli effetti della politica nazionale in termini di riduzione delle emissioni variano da regione a regione all'interno di uno stesso Stato membro.

È necessario intervenire più vicino alla fonte delle emissioni: in questo modo, se vengono forniti dati che possono essere utilizzati a livello locale, vi sono maggiori probabilità di passare all'azione.

Considerate le disposizioni degli articoli 191 e 192 del TFUE, iniziative di questo tipo sarebbero proporzionate.

Le regioni contribuiranno in misura diversa alla riduzione delle emissioni in funzione dei rispettivi quadri economici e delle infrastrutture di cui dispongono. I livelli di riduzione delle emissioni varieranno da regione a regione sia all'interno di uno stesso Stato membro che su scala UE.

Pur essendo più vicini ai territori in cui viene attuata la politica, gli enti regionali non sono regolarmente consultati dai governi nazionali sulle questioni legate al clima.

Non si può conseguire l'obiettivo dell'attenuazione dei cambiamenti climatici mediante un approccio calato dall'alto.

Inoltre, è necessario un riconoscimento delle attività di assistenza tecnica e finanziaria a favore dei paesi in via di sviluppo che gli enti regionali svolgono nel quadro di programmi di cooperazione decentrata.

2.5   Adattamento

Dal momento che attualmente le strategie di adattamento non sono obbligatorie, introdurre degli obblighi di comunicazione sulle azioni nazionali di adattamento (articolo 16) può sembrare incongruo, sebbene questo ovviamente non significhi che un tale obbligo non sia necessario.

Il CdR ribadisce la richiesta che un rappresentante degli enti locali e regionali sieda in organismi quali il nuovo Comitato per l'adattamento. Rimandiamo al Patto di Città del Messico del 2010 e alla Carta di Durban per l'adattamento firmata nella città sudafricana nel 2011.

2.6   Proiezioni e strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio: trasparenza e proprietà dei dati

Sia le autorità nazionali che gli enti regionali e locali necessitano di strumenti, misure, istruzioni e orientamenti da parte della Commissione europea e dell'AEA al fine di:

elaborare le proiezioni e le strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio;

mettere a punto i meccanismi di monitoraggio;

disporre di un accesso ai dati tempestivo ed efficiente in termini di costi;

evitare la mercificazione e la proliferazione dei dati e degli strumenti di raccolta dati;

assicurare la coerenza tra le proiezioni e strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio;

rafforzare la qualità e l'attendibilità dei dati, oltre che il livello di fiducia in tali informazioni;

rispettare gli obblighi derivanti dal Protocollo di Kyoto, dagli accordi di Cancún e dalla Piattaforma di Durban per un'azione rafforzata.

Chiediamo all'AEA di elaborare, oltre agli inventari nazionali e alle statistiche sull'attenuazione, delle serie di dati integrate e trasparenti consultabili online, dotate di filtri per ottenere risultati ripartiti per Stato membro, regione e livello subregionale e in base al settore, che consentano l'analisi comparata, la standardizzazione e l'esame a fronte dei dati socioeconomici.

2.7   Emissioni generate dal trasporto aereo e marittimo

La proposta di regolamento è poco chiara per quanto riguarda il trattamento delle comunicazioni sulle emissioni generate dal trasporto aereo e marittimo, e ciò per i seguenti motivi:

a giudizio del CdR, questa scarsa chiarezza deriva da un'errata interpretazione della categoria di fonti di emissioni «1.A.3.A trasporto aereo»: nelle intenzioni della Commissione, devono essere considerate pari a zero le emissioni di aeromobili privati (piuttosto che quelle di aeromobili commerciali), ossia prevalentemente gli aeromobili leggeri e gli elicotteri che utilizzano principalmente aerodromi privati di piccole dimensioni. Questo dovrebbe essere chiaramente indicato nella proposta di regolamento;

non viene fornita alcuna metodologia per le emissioni del trasporto marittimo generate da imbarcazioni che attraccano nei porti dell'UE; pertanto, nella proposta di regolamento dovrebbe essere espressamente indicato che prima di mettere a punto una metodologia la Commissione attende l'adozione di una normativa in materia.

3.   Conclusioni

Il CdR esprime preoccupazione per la scarsa attenzione alla dimensione regionale della proposta: a suo giudizio, una simile occasione mancata sarà di ostacolo alla realizzazione della politica di attenuazione. Ritiene quindi che il testo della Commissione rappresenterà un passo in avanti se verrà espressamente messa in risalto la dimensione regionale. Il CdR accoglie con favore l'attenzione particolare riservata alle proiezioni e strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Articolo 1 – Oggetto

Testo della Commissione

Emendamento del CdR

Il presente regolamento istituisce un meccanismo per

Il presente regolamento istituisce un meccanismo per

[…]

[…]

(e)

comunicare le emissioni di CO2 prodotte dai trasporti marittimi;

(e

;

(f)

monitorare e comunicare l'impiego di proventi generati dalla vendita all'asta di quote ai sensi dell'articolo 3 quinquies, paragrafi 1 e 2 o dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, conformemente agli articoli 3 quinquies, paragrafo 4, e all'articolo 10, paragrafo 3, della stessa direttiva;

(f)

monitorare e comunicare l'impiego di proventi generati dalla vendita all'asta di quote ai sensi dell'articolo 3 quinquies, paragrafi 1 e 2 o dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, conformemente agli articoli 3 quinquies, paragrafo 4, e all'articolo 10, paragrafo 3, della stessa direttiva;

(g)

monitorare e comunicare le azioni intraprese dagli Stati membri per adattarsi alle inevitabili conseguenze dei cambiamenti climatici;

(g)

monitorare e comunicare le azioni intraprese dagli Stati membri per adattarsi alle inevitabili conseguenze dei cambiamenti climatici;

(h)

valutare i progressi compiuti dagli Stati membri verso l'adempimento dei propri obblighi ai sensi della decisione n. 406/2009/CE;

(h)

valutare i progressi compiuti dagli Stati membri verso l'adempimento dei propri obblighi ai sensi della decisione n. 406/2009/CE;

(i)

raccogliere informazioni e dati necessari a sostenere l'elaborazione delle future politiche unionali in materia di cambiamenti climatici e la relativa valutazione.

(i)

raccogliere informazioni e dati necessari a sostenere l'elaborazione delle future politiche unionali in materia di cambiamenti climatici e la relativa valutazione.

Motivazione

La proposta di regolamento non prevede un meccanismo di comunicazione per le emissioni prodotte dai trasporti marittimi. Il CdR ritiene che, qualora venga adottata una nuova normativa che lo imponga, verrà introdotto anche un simile meccanismo di comunicazione.

Poiché i meccanismi raccomandati si applicheranno prevalentemente a livello locale e regionale, la proposta della Commissione dovrebbe fare più precisamente riferimento a tale livello.

Emendamento 2

Articolo 2 – Campo di applicazione

Testo della Commissione

Emendamento del CdR

Il presente regolamento si applica:

Il presente regolamento si applica:

(a)

alle strategie finalizzate a uno sviluppo a basse emissioni di carbonio dell'Unione europea e degli Stati membri e a ogni loro aggiornamento conformemente alla decisione n. 1/CP.16;

(a)

alle strategie finalizzate a uno sviluppo a basse emissioni di carbonio dell'Unione europea e degli Stati membri e a ogni loro aggiornamento conformemente alla decisione n. 1/CP.16;

(b)

alle emissioni dei gas a effetto serra di cui all'allegato I prodotte dai settori e dalle fonti e all'assorbimento tramite pozzi, disciplinati dagli inventari nazionali dei gas serra, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della convenzione UNFCCC ed emessi all'interno del territorio degli Stati membri;

(b)

alle emissioni dei gas a effetto serra di cui all'allegato I prodotte dai settori e dalle fonti e all'assorbimento tramite pozzi, disciplinati dagli inventari nazionali dei gas serra, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della convenzione UNFCCC ed emessi all'interno del territorio degli Stati membri;

(c)

alle emissioni di gas a effetto serra che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 406/2009/CE;

(c)

alle emissioni di gas a effetto serra che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 406/2009/CE;

(d)

alle emissioni di gas a effetto serra generate dalle imbarcazioni marine che fanno scalo nei porti degli Stati membri;

(d)

alle emissioni di gas a effetto serra generate dalle imbarcazioni marine che fanno scalo nei porti degli Stati membri;

(e)

agli impatti sul clima di sostanze diverse dal CO2, causati dalle emissioni generate dal settore del trasporto aereo;

(e)

agli impatti sul clima di sostanze diverse dal CO2, causati dalle emissioni generate dal settore del trasporto aereo;

(f)

alle proiezioni dell'Unione europea e degli Stati membri delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell'assorbimento tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra, nonché alle politiche e alle misure adottate dagli Stati membri;

(f)

alle proiezioni dell'Unione europea e degli Stati membri delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell'assorbimento tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra, nonché alle politiche e alle misure adottate dagli Stati membri;

(g)

al sostegno finanziario e tecnologico apportato ai paesi in via di sviluppo, globalmente, per progetto e per paese;

(g)

al sostegno finanziario e tecnologico apportato ai paesi in via di sviluppo, globalmente, per progetto e per paese;

(h)

all'impiego di proventi derivanti dalla vendita all'asta di quote di emissioni ai sensi degli articoli 3 quinquies, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE;

(h)

all'impiego di proventi derivanti dalla vendita all'asta di quote di emissioni ai sensi degli articoli 3 quinquies, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE;

(i)

alle azioni di adattamento ai cambiamenti climatici condotte a livello nazionale e regionale dagli Stati membri.

(i)

alle azioni di adattamento ai cambiamenti climatici condotte a livello nazionale e regionale dagli Stati membri

 

Motivazione

La proposta deve fare riferimento in modo esplicito sia alle azioni di adattamento che a quelle di attenuazione.

Emendamento 3

Articolo 3 – Definizioni

Testo della Commissione

Emendamento del CdR

Ai fini del presente regolamento si intende per:

Ai fini del presente regolamento si intende per:

[…]

[…]

(13)

«sistema nazionale delle politiche, misure e proiezioni», sistema di disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali istituito in uno Stato membro per la comunicazione delle politiche e delle misure e la preparazione e comunicazione delle proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra, come previsto dall'articolo 13 del presente regolamento;

(13)

«sistema nazionale delle politiche, misure e proiezioni», sistema di disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali istituito in uno Stato membro per la comunicazione delle politiche e delle misure e la preparazione e comunicazione delle proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra, come previsto dall'articolo 13 del presente regolamento;

Motivazione

È necessario garantire coerenza nel modo di considerare le politiche, le misure e le proiezioni nei diversi Stati membri.

Emendamento 4

Articolo 4 – Strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio

Testo della Commissione

Emendamento del CdR

[…]

[…]

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione la propria strategia di sviluppo a basse emissioni di carbonio un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento o in base a un calendario concordato a livello internazionale nel quadro del processo UNFCCC.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione la propria strategia di sviluppo a basse emissioni di carbonio un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento o in base a un calendario concordato a livello internazionale nel quadro del processo UNFCCC.

3.   La Commissione e gli Stati membri mettono immediatamente a disposizione dell'opinione pubblica le proprie strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio e ogni relativo aggiornamento.

3.   La Commissione e gli Stati membri mettono immediatamente a disposizione dell'opinione pubblica le proprie strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio e ogni relativo aggiornamento.

Motivazione

Per dimostrare che le strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio sono frutto di una matura riflessione e considerazione, esse devono tener conto della dimensione territoriale, anche perché altrimenti sarà difficile attuarle concretamente «sul campo».

Per l'analisi strategica e la trasparenza delle politiche adottate è essenziale comprendere i metodi con cui sono state realizzate le proiezioni e svolti i calcoli sullo sviluppo a basse emissioni di carbonio.

Emendamento 5

Articolo 5 – Sistemi nazionali di inventario

Testo della Commissione

Emendamento del CdR

1.   Gli Stati membri istituiscono, gestiscono e cercano di migliorare continuamente i sistemi nazionali di inventario per stimare le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra riportati nell'allegato I al presente regolamento e garantire la tempestività, la trasparenza, la precisione, la coerenza, la comparabilità e la completezza dei propri inventari dei gas a effetto serra.

1.   Gli Stati membri istituiscono, gestiscono e cercano di migliorare continuamente i sistemi nazionali di inventario per stimare le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra riportati nell'allegato I al presente regolamento e garantire la tempestività, la trasparenza, la precisione, la coerenza, la comparabilità e la completezza dei propri inventari dei gas a effetto serra.

2.   Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità competenti per l'inventario abbiano accesso a determinate informazioni, e che i rispettivi sistemi nazionali di inventario siano concepiti in modo da permettere a tali autorità di avervi accesso. Dette informazioni sono le seguenti:

2.   Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità competenti per l'inventario abbiano accesso a determinate informazioni, e che i rispettivi sistemi nazionali di inventario siano concepiti in modo da permettere a tali autorità di avervi accesso. Dette informazioni sono le seguenti:

(a)

dati e metodi comunicati relativamente alle attività e agli impianti previsti dalla direttiva 2003/87/CE allo scopo di predisporre inventari nazionali delle emissioni di gas a effetto serra per garantire la coerenza delle informazioni sulle emissioni di gas serra comunicate nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE e nell'ambito degli inventari nazionali delle emissioni di gas serra;

(a)

dati e metodi comunicati relativamente alle attività e agli impianti previsti dalla direttiva 2003/87/CE allo scopo di predisporre inventari nazionali delle emissioni di gas a effetto serra per garantire la coerenza delle informazioni sulle emissioni di gas serra comunicate nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE e nell'ambito degli inventari nazionali delle emissioni di gas serra;

(b)

dati raccolti mediante i sistemi di comunicazione sui gas fluorurati in vari settori, istituiti a norma dell'articolo 6, paragrado 4, del regolamento (CE) n. 842/2006 ai fini della preparazione degli inventari nazionali delle emissioni di gas a effetto serra;

(b)

dati raccolti mediante i sistemi di comunicazione sui gas fluorurati in vari settori, istituiti a norma dell'articolo 6, paragrado 4, del regolamento (CE) n. 842/2006 ai fini della preparazione degli inventari nazionali delle emissioni di gas a effetto serra;

(c)

emissioni, dati di base e metodologie comunicati dai complessi industriali a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 ai fini della preparazione degli inventari nazionali delle emissioni di gas a effetto serra;

(c)

emissioni, dati di base e metodologie comunicati dai complessi industriali a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 ai fini della preparazione degli inventari nazionali delle emissioni di gas a effetto serra;

(d)

dati comunicati a norma del regolamento (CE) n. 1099/2008.

(d)

dati comunicati a norma del regolamento (CE) n. 1099/2008.

3.   Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità competenti per l'inventario, e che i loro sistemi nazionali di inventario provvedono a che dette autorità:

3.   Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità competenti per l'inventario, e che i loro sistemi nazionali di inventario provvedono a che dette autorità:

(a)

utilizzino i sistemi di comunicazione previsti dall'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006 per migliorare la stima dei gas fluorurati nell'ambito degli inventari dei gas a effetto serra;

(a)

utilizzino i sistemi di comunicazione previsti dall'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006 per migliorare la stima dei gas fluorurati nell'ambito degli inventari dei gas a effetto serra;

(b)

siano in grado di condurre le verifiche di coerenza annuali di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere l) e m), del presente regolamento.

(b)

siano in grado di condurre le verifiche di coerenza annuali di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere l) e m), del presente regolamento.

 

   

Motivazione

L'adeguata progettazione e l'introduzione di misure tese a ridurre le emissioni e a rispecchiare i relativi risultati negli inventari di gas a effetto serra sono strettamente legate alla conoscenza delle fonti di informazione, dei modelli e degli approcci metodologici, dei calcoli, delle ipotesi, ecc. Alcune fonti di emissione dei settori diffusi e taluni pozzi di assorbimento rientrano tra le competenze delle amministrazioni regionali. Per questo motivo si ritiene opportuno che le amministrazioni regionali siano a conoscenza dei sistemi nazionali di inventario e vi partecipino, allo scopo di migliorare e di adeguare le politiche di attenuazione dei cambiamenti climatici proposte a livello regionale.

Emendamento 6

Articolo 6 – Sistema di inventario unionale

Testo della Commissione

Emendamento del CdR

È istituito un sistema di inventario unionale allo scopo di garantire la trasparenza, la precisione, la coerenza, la comparabilità e la completezza degli inventari nazionali rispetto all'inventario dei gas a effetto serra dell'Unione europea. La Commissione ha il compito di gestire, mantenere e cercare di migliorare continuamente tale sistema, che comprende nello specifico:

È istituito un sistema di inventario unionale allo scopo di garantire la trasparenza, la precisione, la coerenza, la comparabilità e la completezza degli inventari nazionali rispetto all'inventario dei gas a effetto serra dell'Unione europea. La Commissione ha il compito di gestire, mantenere e cercare di migliorare continuamente tale sistema, che comprende nello specifico:

[…]

[…]

(c)

un esame annuale degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri da parte di un gruppo di esperti.

(c)

un esame annuale degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri da parte di un gruppo di esperti

 

Motivazione

Gli inventari degli Stati membri dovrebbero formare oggetto di un esame indipendente condotto da un'autorità competente e senza fini di lucro che non abbia partecipato all'elaborazione di un inventario nazionale in un determinato anno. In linea di principio, quest'autorità dovrebbe essere un organo interno all'AEA. Inoltre, la Commissione europea dovrebbe riconoscere gli effetti sulle emissioni derivanti dalle proprie politiche e programmi, in modo tale da stabilire se essi abbiano un impatto positivo o negativo in termini di emissioni.

Emendamento 7

Articolo 7 – Inventari dei gas a effetto serra

Testo della Commissione

Emendamento del CdR

1.   Entro il 15 gennaio di ogni anno (anno X) gli Stati membri definiscono e comunicano alla Commissione:

1.   Entro il 15 gennaio di ogni anno (anno X) gli Stati membri definiscono e comunicano alla Commissione:

(a)

le rispettive emissioni di origine antropica dei gas a effetto serra di cui all'allegato I del presente regolamento e le emissioni di origine antropica dei gas a effetto serra di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 406/2009/CE per l'anno X-2. Fatte salve le informazioni comunicate relativamente alle emissioni dei gas a effetto serra di cui all'allegato I del presente regolamento, le emissioni di biossido di carbonio (CO2) relative alla categoria di fonti «1.A.3.A trasporto aereo» dell'IPCC sono considerate pari a zero a norma dell'articolo 3 e dell'articolo 7, paragrafo 1, della decisione n. 406/2009/CE;

(a)

le rispettive emissioni di origine antropica dei gas a effetto serra di cui all'allegato I del presente regolamento e le emissioni di origine antropica dei gas a effetto serra di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 406/2009/CE per l'anno X-2. Fatte salve le informazioni comunicate relativamente alle emissioni dei gas a effetto serra di cui all'allegato I del presente regolamento, le emissioni di biossido di carbonio (CO2) relative alla categoria di fonti «1.A.3.A trasporto aereo» dell'IPCC sono considerate pari a zero a norma dell'articolo 3 e dell'articolo 7, paragrafo 1, della decisione n. 406/2009/CE;

Motivazione

La categoria «1.A.3.A» contempla le emissioni di aeromobili che decollano, atterrano e viaggiano a velocità di crociera sul territorio di uno Stato membro. Includere a breve termine nella categoria anche le emissioni prodotte da aeromobili leggeri che decollano da aerodromi privati potrebbe comportare un aggravio degli oneri. Tuttavia, è probabile che le emissioni derivanti da un carburante utilizzato da aeromobili leggeri che si servono di un aeroporto commerciale rientrino nella categoria delle emissioni prodotte da olio combustibile «bunker» (il che introduce un'incoerenza nelle disposizioni).

Emendamento 8

Articolo 13 – Sistemi nazionali delle politiche, misure e proiezioni

Testo della Commissione

Emendamento del CdR

[…]

[…]

2.   Il loro obiettivo è di garantire la tempestività, la trasparenza, la precisione, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni su politiche e misure e sulle proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra, come previsto dagli articoli 14 e 15 del presente regolamento, compreso l'uso e l'applicazione di dati, metodi e modelli, e l'attuazione di attività di valutazione/controllo della qualità e analisi di sensibilità.

2.    la tempestività, la trasparenza, la precisione, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni su politiche e misure e sulle proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra, come previsto dagli articoli 14 e 15 del presente regolamento, compreso l'uso e l'applicazione di dati, metodi e modelli, e l'attuazione di attività di valutazione/controllo della qualità e analisi di sensibilità.

Motivazione

Dovrebbe essere possibile stabilire un confronto tra le varie proiezioni e strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio degli Stati membri, nonché confrontare gli impatti sulle emissioni nei diversi settori in territori europei differenti. I dati dovrebbero pertanto essere messi a disposizione per consentire ulteriori analisi e ai fini dell'attendibilità delle strategie.

Emendamento 9

Articolo 14 – Comunicazione di politiche e misure

Testo della Commissione

Emendamento del CdR

1.   Entro il 15 marzo di ogni anno (cosiddetto «anno X») gli Stati membri trasmettono alla Commissione:

1.   Entro il 15 marzo di ogni anno (cosiddetto «anno X») gli Stati membri trasmettono alla Commissione:

[…]

[…]

(c)

informazioni riguardanti le politiche e le misure nazionali e l'attuazione delle politiche e delle misure unionali che limitano o riducono le emissioni di gas a effetto serra dalle fonti o ne aumentano l'assorbimento tramite pozzi, trasmesse per ciascun settore per ogni gas a effetto serra riportato nell'allegato I del presente regolamento. Tali informazioni rinviano, tramite riferimenti incrociati, alle politiche nazionali o unionali, in particolare quelle in materia di qualità dell'aria, e comprendono:

(c)

informazioni riguardanti le politiche e le misure nazionali e l'attuazione delle politiche e delle misure unionali che limitano o riducono le emissioni di gas a effetto serra dalle fonti o ne aumentano l'assorbimento tramite pozzi trasmesse per ciascun settore per ogni gas a effetto serra riportato nell'allegato I del presente regolamento. Tali informazioni rinviano, tramite riferimenti incrociati, alle politiche nazionali o unionali, in particolare quelle in materia di qualità dell'aria, e comprendono:

[…]

[…]

2.   Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico in formato elettronico ogni valutazione dei costi e degli effetti delle politiche e delle misure nazionali, come pure le informazioni riguardanti l'attuazione delle politiche e delle misure unionali che limitano o riducono le emissioni di gas a effetto serra dalle fonti o ne aumentano l'assorbimento tramite pozzi, insieme a ogni rapporto tecnico su cui si poggiano tali valutazioni. Tali rapporti comprendono descrizioni dei modelli e degli approcci metodologici impiegati, definizioni e ipotesi di base.

2.   Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico in formato elettronico ogni valutazione dei costi e degli effetti delle politiche e delle misure nazionali, come pure le informazioni riguardanti l'attuazione delle politiche e delle misure unionali che limitano o riducono le emissioni di gas a effetto serra dalle fonti o ne aumentano l'assorbimento tramite pozzi, insieme a ogni rapporto tecnico su cui si poggiano tali valutazioni. Tali rapporti comprendono descrizioni dei modelli e degli approcci metodologici impiegati, definizioni ipotesi di base.

Motivazione

Occorre menzionare esplicitamente la dimensione regionale. Sono necessari sia i calcoli sia le spiegazioni di tipo qualitativo.

Emendamento 10

Articolo 15 – Comunicazione delle proiezioni

Testo della Commissione

Emendamento del CdR

1.   Entro il 15 marzo di ogni anno («anno X») gli Stati membri comunicano alla Commissione le proiezioni nazionali riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra, suddivise per gas e settore.

1.   Entro il 15 marzo di ogni anno («anno X») gli Stati membri comunicano alla Commissione le proiezioni nazionali riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra, suddivise per gas settore.

[…]

[…]

Motivazione

Occorre menzionare esplicitamente la dimensione regionale.

Emendamento 11

Articolo 25 – Ruolo dell'Agenzia europea dell'ambiente

Testo della Commissione

Emendamento del CdR

L'Agenzia europea dell'ambiente sostiene la Commissione nelle attività svolte in osservanza degli articoli da 6 a 10, da 13 a 20, 22 e 23 del presente regolamento in linea con il suo programma di lavoro annuale. Ciò comprende l'assistenza offerta riguardo alle seguenti attività:

L'Agenzia europea dell'ambiente sostiene la Commissione nelle attività svolte in osservanza degli articoli da 6 a 10, da 13 a 20, 22 e 23 del presente regolamento in linea con il suo programma di lavoro annuale. Ciò comprende l'assistenza offerta riguardo alle seguenti attività:

[…]

[…]

(d)

svolgimento dell'esame annuale da parte di esperti;

(d)

svolgimento dell'esame annuale da parte di esperti;

(e)

compilazione dell'inventario unionale approssimativo dei gas a effetto serra;

(e)

compilazione dell'inventario unionale approssimativo dei gas a effetto serra;

(f)

compilazione delle informazioni su proiezioni, politiche e misure comunicate dagli Stati membri;

(f)

compilazione delle informazioni su proiezioni, politiche e misure comunicate dagli Stati membri;

(g)

svolgimento delle procedure di valutazione/controllo della qualità comunicate dagli Stati membri e concernenti proiezioni, politiche e misure;

(g)

svolgimento delle procedure di valutazione/controllo della qualità comunicate dagli Stati membri e concernenti proiezioni, politiche e misure;

(h)

preparazione delle stime dei dati relativi alle proiezioni non comunicati dagli Stati membri;

(h)

preparazione delle stime dei dati ) relativi alle proiezioni non comunicati dagli Stati membri;

(i)

compilazione dei dati richiesti per la relazione annuale della Commissione al Parlamenti europeo e al Consiglio;

(i)

compilazione dei dati richiesti per la relazione annuale della Commissione al Parlamenti europeo e al Consiglio;

(j)

diffusione delle informazioni raccolte a norma del presente regolamento, compreso il mantenimento e l'aggiornamento di una banca dati delle politiche e delle misure di mitigazione degli Stati membri e l'istituzione di un meccanismo di compensazione per gli impatti, le vulnerabilità e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

(j)

diffusione delle informazioni raccolte a norma del presente regolamento, compreso il mantenimento e l'aggiornamento di una banca dati delle politiche e delle misure di mitigazione degli Stati membri e l'istituzione di un meccanismo di compensazione per gli impatti, le vulnerabilità e l'adattamento ai cambiamenti climatici

 

 

 

 

 

Motivazione

Poiché il lavoro svolto dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) è essenziale per una riuscita attuazione della politica dei singoli Stati membri, l'Agenzia dovrebbe offrire la propria guida e assistenza lungo la probabile traiettoria delle emissioni nella sua totalità. Le emissioni cumulative sono un fattore chiave della concentrazione di gas a effetto serra nell'atmosfera e, quindi, dei futuri aumenti della temperatura. I valori delle emissioni registrate entro i confini dell'UE non riflettono in modo accurato le emissioni globali prodotte dall'Europa. La proposta dovrebbe pertanto menzionare esplicitamente l'esigenza di una valutazione delle «emissioni legate ai consumi».

Bruxelles, 19 luglio 2012

La presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO