23.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/173 |
P7_TA(2012)0475
Tutela brevettuale unitaria *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile (COM(2011)0216 — C7-0145/2011 — 2011/0094(CNS))
(Procedura legislativa speciale — consultazione)
(2015/C 434/27)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0216), |
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visto l'articolo 118, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0145/2011), |
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visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Congresso dei deputati spagnolo e dal Senato spagnolo e dalla Camera dei deputati italiana, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà, |
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visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione giuridica (A7-0002/2012), |
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 9
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 10
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Articolo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il presente regolamento attua la cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria autorizzata dalla decisione 2011/167/UE del Consiglio in relazione al regime di traduzione applicabile. |
1. Il presente regolamento attua la cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria autorizzata dalla decisione 2011/167/UE del Consiglio in relazione al regime di traduzione applicabile. Esso disciplina il regime di traduzione applicabile ai brevetti europei nella misura in cui abbiano un effetto unitario. |
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1 bis. Il presente regolamento non pregiudica le norme che disciplinano il regime linguistico delle istituzioni dell'Unione di cui all'articolo 342 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del regolamento 1/1958 del Consiglio. |
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1 ter. Il presente regolamento si basa sul regime linguistico dell'Ufficio europeo dei brevetti e non intende creare un regime linguistico specifico per l'Unione né un precedente per un regime linguistico limitato in qualsiasi strumento giuridico futuro dell'Unione. |
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Una volta che siano disponibili, le traduzioni automatiche delle domande di brevetto e i fascicoli di brevetto in tutte le lingue ufficiali dell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, sono messi a disposizioni online e a titolo gratuito al momento della pubblicazione della domanda di brevetto e del rilascio del brevetto. |
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. Al termine del periodo di transizione di cui all'articolo 6 e conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, gli Stati membri partecipanti incaricano l'Ufficio europeo dei brevetti, ai sensi dell'articolo 143 della CBE, di pubblicare una traduzione integrale supplementare del fascicolo in inglese nel caso in cui detta traduzione supplementare sia stata fornita in modo volontario dal richiedente. Detta traduzione non è effettuata con mezzi automatici. |
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. In caso di controversia riguardante un brevetto europeo con effetto unitario, il titolare del brevetto fornisce, su richiesta e secondo la scelta del presunto contraffattore, una traduzione integrale del brevetto in una lingua ufficiale dello Stato membro partecipante in cui ha avuto luogo la presunta contraffazione o nel quale è domiciliato il presunto contraffattore. |
1. In caso di controversia riguardante un brevetto europeo con effetto unitario, il titolare del brevetto fornisce, su richiesta e secondo la scelta del presunto contraffattore, una traduzione integrale del brevetto in una lingua ufficiale dello Stato membro partecipante in cui ha avuto luogo la presunta contraffazione o nel quale è domiciliato il presunto contraffattore. Detta traduzione non è effettuata con mezzi automatici. |
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. In caso di controversia riguardante un brevetto europeo con effetto unitario, il titolare del brevetto fornisce nel corso del procedimento legale, su richiesta di un tribunale competente nei territori degli Stati membri partecipanti per le controversie riguardanti i brevetti europei con effetto unitario, una traduzione integrale del brevetto nella lingua in cui si svolge il procedimento dinanzi al tribunale. |
2. In caso di controversia riguardante un brevetto europeo con effetto unitario, il titolare del brevetto fornisce nel corso del procedimento legale, su richiesta di un tribunale competente nei territori degli Stati membri partecipanti per le controversie riguardanti i brevetti europei con effetto unitario, una traduzione integrale del brevetto nella lingua in cui si svolge il procedimento dinanzi al tribunale. Detta traduzione non è effettuata con mezzi automatici. |
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. In caso di controversia concernente una domanda di risarcimento, il tribunale competente prende in considerazione il fatto che il presunto contraffattore può aver agito senza sapere o senza avere motivi ragionevoli di sapere che stava violando il brevetto, prima di poter disporre della traduzione di cui al paragrafo 1. |
4. In caso di controversia concernente una domanda di risarcimento, il tribunale competente prende in considerazione , in particolare se si tratta di una piccola o media impresa, una persona fisica, un'organizzazione senza scopo di lucro, un'università o un organismo pubblico di ricerca, se il presunto contraffattore ha agito senza sapere o senza avere motivi ragionevoli di sapere che stava violando il brevetto, prima di poter disporre della traduzione di cui al paragrafo 1. |
Emendamenti 12 e 13
Proposta di regolamento
Articolo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
Dato che le domande di brevetto europeo possono essere presentate in qualsiasi lingua a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della convenzione sul brevetto europeo, conformemente all'articolo 12 del regolamento xx/xx [disposizioni di diritto sostanziale] , gli Stati membri partecipanti assegnano all'Ufficio europeo dei brevetti, ai sensi dell'articolo 143 della convenzione sul brevetto europeo, il compito di gestire un regime di compensazione per il rimborso di tutti i costi di traduzione entro un massimale, alimentati dalle tasse di cui all'articolo 13 di tale regolamento, per i richiedenti che depositano le domande di brevetto presso l'Ufficio europeo dei brevetti in una delle lingue ufficiali dell'Unione che non sia una lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti. |
1. Dato che le domande di brevetto europeo possono essere presentate in qualsiasi lingua a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della convenzione sul brevetto europeo, conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria , gli Stati membri partecipanti assegnano all'Ufficio europeo dei brevetti, ai sensi dell'articolo 143 della convenzione sul brevetto europeo, il compito di gestire un regime di compensazione per il rimborso di tutti i costi di traduzione entro un massimale, alimentati dalle tasse di cui all'articolo 13 di tale regolamento, per i richiedenti che depositano le domande di brevetto presso l'Ufficio europeo dei brevetti in una delle lingue ufficiali dell'Unione che non sia una lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti. |
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1 bis. Il regime di compensazione di cui al paragrafo 1 è finanziato dalle tasse di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria ed è unicamente a disposizione delle piccole e medie imprese, delle persone fisiche, delle organizzazioni senza scopo di lucro, delle università e degli organismi pubblici di ricerca che abbiano la residenza o la sede principale della propria attività in uno Stato membro dell'Unione. |
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1 ter. Il regime di compensazione di cui al paragrafo 1 garantisce il pieno rimborso dei costi di traduzione entro un massimale stabilito in modo da rispecchiare il prezzo medio di mercato delle traduzioni ed evitare gli abusi. |
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Dette traduzioni non sono effettuate con mezzi automatici. |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Esso si applica a decorrere dal [una data specifica sarà stabilita e coinciderà con la data di applicazione del regolamento xx/xx relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria]. |
2. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014 o dalla data di entrata in vigore dell'accordo relativo a un Tribunale unificato dei brevetti, se successiva. |