23.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 434/166


P7_TA(2012)0471

Disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi da Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti (11917/1/2012 — C7-0328/2012 — 2010/0197(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2015/C 434/23)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (11917/1/2012 — C7-0328/2012),

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0344),

vista la lettera del 31 maggio 2012 con la quale il presidente della commissione per il commercio internazionale si impegna a raccomandare all'Aula di approvare la posizione del Consiglio in prima lettura,

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 72 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il commercio internazionale (A7-0389/2012),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

4.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, unitamente alla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 203.


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

Il fatto che il presente regolamento e in particolare i considerando 17, 18 e 19 prevedano il ricorso alle procedure di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 non costituisce un precedente riguardo a futuri regolamenti intesi a consentire all'Unione di autorizzare gli Stati membri, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, TFUE, a legiferare e ad adottare atti giuridicamente vincolanti in settori di competenza esclusiva dell'Unione. Inoltre, nel presente regolamento, il ricorso alla procedura consultiva anziché alla procedura di esame non è considerato un precedente per futuri regolamenti intesi a stabilire il quadro per la politica commerciale comune.