|
23.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/166 |
P7_TA(2012)0471
Disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi da Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti (11917/1/2012 — C7-0328/2012 — 2010/0197(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
(2015/C 434/23)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la posizione del Consiglio in prima lettura (11917/1/2012 — C7-0328/2012), |
|
— |
vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0344), |
|
— |
vista la lettera del 31 maggio 2012 con la quale il presidente della commissione per il commercio internazionale si impegna a raccomandare all'Aula di approvare la posizione del Consiglio in prima lettura, |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto l'articolo 72 del suo regolamento, |
|
— |
vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il commercio internazionale (A7-0389/2012), |
|
1. |
approva la posizione del Consiglio in prima lettura; |
|
2. |
approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione; |
|
3. |
constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio; |
|
4. |
incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
|
5. |
incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, unitamente alla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione; |
|
6. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 203.
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione
Il fatto che il presente regolamento e in particolare i considerando 17, 18 e 19 prevedano il ricorso alle procedure di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 non costituisce un precedente riguardo a futuri regolamenti intesi a consentire all'Unione di autorizzare gli Stati membri, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, TFUE, a legiferare e ad adottare atti giuridicamente vincolanti in settori di competenza esclusiva dell'Unione. Inoltre, nel presente regolamento, il ricorso alla procedura consultiva anziché alla procedura di esame non è considerato un precedente per futuri regolamenti intesi a stabilire il quadro per la politica commerciale comune.