11.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 72/120


Giovedì 25 ottobre 2012
Difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ***I

P7_TA(2012)0397

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (COM(2012)0270 – C7-0146/2012 – 2012/0145(COD))

2014/C 72 E/20

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0270),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0146/2012),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti l'articolo 55 e l’articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0243/2012),

1.

adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


Giovedì 25 ottobre 2012
P7_TC1-COD(2012)0145

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 ottobre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Nella causa C-249/10 P (2), la Corte di giustizia ha statuito che la tecnica di campionamento di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (3) non può essere applicata ai fini dell'accertamento relativo alle richieste di riconoscimento dello status di economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), dello stesso regolamento.

(2)

La sentenza della Corte di giustizia richiederebbe che la Commissione esamini tutte le domande di riconosciemnto dello status di economia di mercato presentate da produttori esportatori cooperanti che non siano inclusi nel campione, a prescindere dal fatto che il numero di tali produttori sia elevato. Questo comporterebbe però un onere amministrativo eccessivo per le autorità dell'Unione incaricate dell'inchiesta. È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1225/2009.

(3)

Inoltre, il ricorso alla tecnica di campionamento di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1225/2009 ai fini dell'accertamento relativo alle richieste di riconoscimento dello status di economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento è consentita dalla normativa dell'Organizzazione mondiale del commercio. Ad esempio, il panel dell'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio nella controversia DS405 European Union - Anti-Dumping measures on Certain Footwear from China, (Unione europea - misure antidumping su alcune calzature provenienti dalla Cina, relazione adottata il 22 febbraio 2012), ha ritenuto che la Cina non ha dimostrato che l'Unione europea ha agito in modo non conforme agli articoli 2.4 e 6.10.2 dell'accordo antidumping, al paragrafo 15, lettera a), punto ii) del protocollo di adesione della Cina, e al paragrafo 151, lettere e) e f), della relazione del gruppo di lavoro sull'adesione della Cina, per il fatto di aver omesso di esaminare le domande di riconoscimento dello status di economia di mercato dei produttori esportatori cinesi cooperanti che non sono inclusi nel campione dell'inchiesta iniziale.

(4)

Pertanto, tenendo conto di tale contesto e per motivi di certezza del diritto si ritiene opportuno introdurre una disposizione che chiarisca che la decisione di limitare l'inchiesta a un numero ragionevole di parti mediante l'impiego di campioni sulla base dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1225/2009 si applica anche alle parti oggetto di esame ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c). Di conseguenza, è inoltre opportuno chiarire che l'accertamento di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), non deve essere effettuato per i produttori esportatori non inclusi nel campione a meno che tali produttori non abbiano chiesto e ottenuto un esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3).

(5)

Si ritiene inoltre opportuno chiarire che il dazio antidumping da applicare alle importazioni provenienti da esportatori o da produttori che si sono manifestati a norma dell'articolo 17 ma che non sono stati inclusi nell'esame non deve superare la media ponderata del margine di dumping stabilito per le parti incluse nel campione, indipendentemente dal fatto che il valore normale stabilito per ltali parti sia stato determinato sulla base dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6, o dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a).

(6)

Da ultimo, il termine di tre mesi entro cui deve avvenire l'accertamento di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), si è dimostrato impossibile da rispettare, in particolare nei casi in cui è effettuato un campionamento a norma dell'articolo 17. Si ritiene pertanto opportuno sopprimere tale termine.

(7)

Per ragioni di certezza giuridica e secondo il principio di buona amministrazione, è necessario assicurarsi che tali modifiche si applichino quanto prima a tutte le nuove inchieste e a quelle in corso.

(8)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1225/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1225/2009 è così modificato:

1)

l'articolo 2, paragrafo 7, è così modificato:

a)

la penultima frase della lettera c) è così modificata:

le parole "entro tre mesi dall'avvio dell'inchiesta" sono sostituite dalle seguenti:

"di regola entro sette mesi, ma non oltre otto mesi dall'avvio dell'inchiesta". [Em. 1]

b)

è aggiunta la seguente lettera d):

"d)

Se la Commissione ha limitato il suo esame ai sensi dell'articolo 17, l'accertamento di cui alle lettere b) e c) è limitato alle parti incluse nell'esame e ai produttori che ricevono un trattamento individuale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3.";

2)

All'articolo 9, paragrafo 6, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Se la Commissione ha svolto un esame limitato a norma dell'articolo 17, il dazio antidumping applicato a importazioni provenienti da esportatori o da produttori che si sono manifestati conformemente all'articolo 17, ma che non sono stati inseriti nell'esame, non supera la media ponderata del margine di dumping stabilito per le parti inserite nel campione, indipendentemente dal fatto che il valore normale per tali parti sia determinato sulla base dell’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, o dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a).".

Articolo 2

Il presente regolamento si applica a tutte le nuove inchieste e alle inchieste in corso alla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2012.

(2)  Sentenza del 2 febbraio 2012 nella causa C-249/10 P, Brosmann Footwear (HK) e altri/Consiglio.

(3)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.