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11.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 72/101 |
Giovedì 25 ottobre 2012
Tutela consolare dei cittadini dell'Unione all'estero *
P7_TA(2012)0394
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2012 sulla proposta di direttiva del Consiglio sulla tutela consolare dei cittadini dell'Unione all'estero (COM(2011)0881 – C7-0017/2012 – 2011/0432(CNS))
2014/C 72 E/18
(Procedura legislativa speciale – consultazione)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0881), |
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visto l'articolo 23 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0017/2012), |
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visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione giuridica (A7-0288/2012), |
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1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
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2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
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3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
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4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
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5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali. |
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TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo) |
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Emendamento 2 |
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Proposta di direttiva Considerando 7 |
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Emendamento 3 |
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Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo) |
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Emendamento 4 |
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Proposta di direttiva Considerando 7 ter (nuovo) |
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Emendamento 5 |
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Proposta di direttiva Considerando 8 |
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Emendamento 6 |
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Proposta di direttiva Considerando 9 |
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Emendamento 7 |
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Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo) |
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Emendamento 8 |
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Proposta di direttiva Considerando 10 |
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Emendamento 9 |
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Proposta di direttiva Considerando 12 |
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Emendamento 10 |
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Proposta di direttiva Considerando 14 |
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Emendamento 11 |
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Proposta di direttiva Considerando 14 bis (nuovo) |
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Emendamento 12 |
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Proposta di direttiva Considerando 15 |
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Emendamento 13 |
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Proposta di direttiva Considerando 18 bis (nuovo) |
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Emendamento 14 |
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Proposta di direttiva Considerando 20 |
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Emendamento 15 |
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Proposta di direttiva Considerando 21 |
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Emendamento 16 |
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Proposta di direttiva Considerando 22 bis (nuovo) |
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Emendamento 17 |
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Proposta di direttiva Considerando 22 ter (nuovo) |
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Emendamento 18 |
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Proposta di direttiva Considerando 23 |
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Emendamento 19 |
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Proposta di direttiva Considerando 25 |
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Emendamento 20 |
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Proposta di direttiva Considerando 25 bis (nuovo) |
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Emendamento 21 |
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Proposta di direttiva Considerando 25 ter (nuovo) |
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Emendamento 22 |
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Proposta di direttiva Considerando 27 |
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Emendamento 23 |
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Proposta di direttiva Considerando 27 bis (nuovo) |
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Emendamento 24 |
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Proposta di direttiva Considerando 27 ter (nuovo) |
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Emendamento 25 |
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Proposta di direttiva Articolo 1 |
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La presente direttiva stabilisce le misure di coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare l'esercizio del diritto dei cittadini dell'Unione di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. |
La presente direttiva stabilisce le misure di coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare la tutela dei cittadini dell'Unione nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Se del caso, le delegazioni dell'Unione possono altresì ricevere funzioni consolari al servizio dei cittadini non rappresentati. |
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Emendamento 26 |
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Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 |
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1. Ogni cittadino avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione che non è rappresentato da un'autorità diplomatica o consolare in un paese terzo (di seguito, "cittadino non rappresentato") gode della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. |
1. Ogni cittadino avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione che non è rappresentato da un'autorità diplomatica o consolare in un paese terzo (in prosieguo, "cittadino non rappresentato") è tutelato dalle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato , e dalla delegazione dell'Unione . |
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Emendamento 27 |
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Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 3 |
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3. I familiari del cittadino non rappresentato che non sono cittadini dell'Unione godono della tutela consolare alle stesse condizioni dei familiari del cittadino dello Stato membro che presta l'assistenza che non sono cittadini di detto Stato . |
3. I familiari del cittadino non rappresentato che non sono cittadini dell'Unione godono della tutela consolare alle stesse condizioni dei familiari del cittadino dello Stato membro d'origine o della tutela consolare di una delegazione dell'Unione . |
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Emendamento 28 |
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Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 3 |
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3. Il console onorario è assimilato all'ambasciata o al consolato accessibile nei limiti delle sue competenze, conformemente alle normative e pratiche nazionali. |
3. Il console onorario è assimilato all'ambasciata o al consolato accessibile nella misura in cui è dotato delle competenze pertinenti , conformemente al diritto e alle pratiche nazionali. |
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Emendamento 29 |
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Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 |
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1. Il cittadino non rappresentato può scegliere l'ambasciata o il consolato dello Stato membro cui chiedere la tutela consolare. |
1. Il cittadino non rappresentato può scegliere l'ambasciata o il consolato dello Stato membro cui chiedere la tutela consolare. Egli può anche richiedere assistenza alla delegazione dell'Unione, laddove necessario e opportuno. Gli Stati membri mettono a disposizione, sui siti web dei propri ministeri degli affari esteri, informazioni riguardanti il diritto dei propri cittadini di richiedere, in un paese terzo in cui detti Stati membri non siano rappresentati, la tutela consolare presso le autorità diplomatiche o consolari di un altro Stato membro, in conformità della presente direttiva, indicando altresì le condizioni dell'esercizio di tale diritto. |
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Emendamento 30 |
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Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2 |
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2. Uno Stato membro può rappresentare un altro Stato membro in modo permanente e le ambasciate e i consolati degli Stati membri presenti in un paese terzo possono concludere accordi di ripartizione degli oneri, a condizione che sia garantito il trattamento efficace delle domande . Gli Stati membri informano la Commissione europea di tali accordi affinché siano pubblicati nel suo sito Internet dedicato . |
2. Al fine di fornire tutela consolare a cittadini non rappresentati e di garantire il trattamento efficace delle domande , le rappresentanze degli Stati membri e, se del caso, la delegazione dell'Unione possono concludere accordi locali sulla ripartizione degli oneri e sullo scambio di informazioni. Dopo la notifica alle autorità locali, tali accordi locali sono comunicati alla Commissione e al SEAE e pubblicati sul sito web della Commissione e sui pertinenti siti degli Stati membri interessati . Tali accordi rispettano pienamente le disposizioni della presente direttiva. |
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Emendamento 31 |
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Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2 |
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2. Se il cittadino dell'Unione non è in grado di presentare un passaporto o una carta d'identità in corso di validità, la cittadinanza può essere dimostrata con qualsiasi altro mezzo, se necessario previa verifica con le autorità diplomatiche e consolari dello Stato membro di cui il richiedente si dichiara cittadino. |
2. Se il cittadino dell'Unione non è in grado di presentare un passaporto o una carta d'identità in corso di validità, la cittadinanza può essere dimostrata con qualsiasi altro mezzo, se necessario previa verifica con le autorità diplomatiche e consolari dello Stato membro di cui il richiedente si dichiara cittadino. L'ambasciata o il consolato che fornisce l'assistenza fornisce ai cittadini non rappresentati gli strumenti necessari alla verifica della propria identità. |
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Emendamento 32 |
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Proposta di direttiva Capo 1 bis e articolo 5 bis (nuovo) |
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CAPO 1 bis Cooperazione e coordinamento della tutela consolare locale Articolo 5 bis Principio generale Le autorità diplomatiche e consolari degli Stati membri cooperano e si coordinano strettamente tra loro e con l'Unione per garantire la tutela dei cittadini non rappresentati alle stesse condizioni dei loro cittadini. Le delegazioni dell'Unione agevolano la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e l'Unione per garantire la tutela dei cittadini non rappresentati alle stesse condizioni dei loro cittadini. Quando un'ambasciata o un consolato o, se del caso, la delegazione dell'Unione, fornisce assistenza a un cittadino non rappresentato, l'ambasciata o il consolato più vicino competente a livello regionale o il ministero degli affari esteri dello Stato membro cui appartiene il cittadino, nonché la delegazione dell'Unione, sono contattate e cooperano al fine di definire le misure da adottare. Gli Stati membri notificano le informazioni relative alle persone di contatto dei ministeri degli affari esteri al SEAE, che le aggiorna regolarmente nel suo sito internet sicuro. |
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(L'articolo 7 della proposta della Commissione diviene obsoleto.) |
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Emendamento 33 |
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Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva |
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2. La tutela consolare di cui al paragrafo 1 comprende l'assistenza nelle seguenti situazioni: |
2. La tutela consolare di cui al paragrafo 1 comprende , in particolare, l'assistenza nelle seguenti situazioni: |
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Emendamento 34 |
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Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b |
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Emendamento 35 |
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Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo) |
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Tale tutela consolare si estende altresì a tutte le altre situazioni in cui gli Stati membri rappresentati presterebbero abitualmente assistenza ai propri cittadini. |
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Emendamento 36 |
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Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1 |
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1. Qualora il cittadino non rappresentato sia arrestato o detenuto, le ambasciate e i consolati degli Stati membri, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 1, provvedono in particolare a quanto segue: |
1. Qualora il cittadino non rappresentato sia arrestato o altrimenti detenuto, le ambasciate e i consolati degli Stati membri, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 1, provvedono in particolare a quanto segue: |
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Emendamento 37 |
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Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 3 |
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3. L'ambasciata o il consolato riferisce allo Stato membro cui il cittadino appartiene di ogni visita al cittadino e dell'esito del controllo del rispetto delle norme minime sul trattamento nelle carceri . Informa immediatamente lo Stato membro cui il cittadino appartiene di qualunque denuncia di trattamento contrario alle suddette norme minime. |
3. L'ambasciata o il consolato riferisce allo Stato membro cui il cittadino appartiene di ogni visita al cittadino e dell'esito del controllo del rispetto delle norme minime sulle condizioni di detenzione . Informa immediatamente lo Stato membro cui il cittadino appartiene di qualunque denuncia di trattamento contrario alle suddette norme minime e delle azioni intraprese al fine di evitare tale trattamento e assicurare l'applicazione delle norme minime sulle condizioni di detenzione . |
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Emendamento 38 |
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Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 4 |
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4. L'ambasciata o il consolato informa lo Stato membro cui il cittadino appartiene delle informazioni fornite al cittadino sui suoi diritti. L'ambasciata o il consolato agisce in qualità di intermediario, in particolare per aiutare il cittadino a redigere domande di grazia o di liberazione anticipata e qualora il cittadino intenda chiedere il trasferimento. Se necessario, agisce in qualità di intermediario per le spese legali depositate tramite le autorità diplomatiche o consolari dello Stato membro cui il cittadino appartiene. |
4. L'ambasciata o il consolato informa lo Stato membro cui il cittadino appartiene delle informazioni fornite al cittadino sui suoi diritti. L'ambasciata o il consolato agisce in qualità di intermediario, in particolare per garantire che il cittadino abbia accesso ad un'adeguata assistenza legale e all'assistenza, anche nel redigere domande di grazia o di liberazione anticipata e qualora il cittadino intenda chiedere il trasferimento. Se necessario, agisce in qualità di intermediario per le spese legali depositate tramite le autorità diplomatiche o consolari dello Stato membro cui il cittadino appartiene. |
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Emendamento 39 |
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Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 |
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1. Qualora il cittadino non rappresentato sia vittima di reato, le ambasciate e i consolati degli Stati membri, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 1, provvedono in particolare a quanto segue: |
1. Qualora il cittadino non rappresentato sia vittima di reato o corra il rischio di essere vittima di reato , le ambasciate e i consolati degli Stati membri, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 1, provvedono in particolare a quanto segue: |
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Emendamento 40 |
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Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2 |
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2. L'ambasciata o il consolato informa lo Stato membro cui il cittadino appartiene del fatto, della sua gravità e dell'assistenza fornita e cura i collegamenti con i familiari o altre persone significative per il cittadino qualora questo , ove possibile, vi abbia acconsentito . |
2. L'ambasciata o il consolato informa lo Stato membro cui il cittadino appartiene del fatto, della sua gravità e dell'assistenza fornita . Detto Stato membro cura i collegamenti con i familiari o altre persone significative per il cittadino , salvo che questo abbia negato il consenso . |
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Emendamento 41 |
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Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 2 |
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2. L'ambasciata o il consolato informa lo Stato membro cui il cittadino appartiene del fatto, della sua gravità e dell'assistenza fornita e, se del caso, provvede ai contatti con i familiari o altre persone significative per la vittima. Informa lo Stato membro cui il cittadino appartiene dell'eventuale necessità di un'evacuazione medica. L'evacuazione medica è subordinata al previo consenso dello Stato membro cui il cittadino appartiene, salvo in caso di estrema urgenza. |
2. L'ambasciata o il consolato informa lo Stato membro cui il cittadino appartiene del fatto, della sua gravità e dell'assistenza fornita . Detto Stato membro provvede ai contatti con i familiari o altre persone significative per la vittima , salvo che il cittadino abbia negato il consenso . Informa lo Stato membro cui il cittadino appartiene dell'eventuale necessità di un'evacuazione medica. L'evacuazione medica è subordinata al previo consenso dello Stato membro cui il cittadino appartiene, salvo in caso di estrema urgenza. |
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Emendamento 42 |
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Proposta di direttiva Articolo 11 bis (nuovo) |
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Articolo 11 bis Cooperazione locale Le riunioni di cooperazione locale comprendono uno scambio regolare di informazioni sui cittadini non rappresentati in relazione ad aspetti quali la sicurezza dei cittadini, le condizioni di detenzione o l'accesso ai servizi consolari. Salvo altrimenti concordato a livello centrale dai ministri degli affari esteri, la presidenza è assunta da un rappresentante di uno Stato membro o della delegazione dell'Unione designato a livello locale. Il presidente raccoglie e aggiorna regolarmente le informazioni di contatto, in particolare quelle dei punti di contatto degli Stati membri non rappresentati, e le comunica alle ambasciate e ai consolati locali. |
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Emendamento 43 |
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Proposta di direttiva Capo 3 e articolo 12 |
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CAPO 3 Procedure finanziarie Articolo 12 Norme generali Qualora un cittadino non rappresentato chieda assistenza sotto forma di anticipo pecuniario o di rimpatrio, si applica la seguente procedura, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 1:
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soppresso |
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Emendamento 44 |
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Proposta di direttiva Articolo 13 |
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Articolo 13 Procedura semplificata nelle situazioni di crisi 1. Nelle situazioni di crisi l'ambasciata o il consolato che fornisce l'assistenza coordina le operazioni di evacuazione del cittadino non rappresentato, o qualunque altra misura di sostegno necessaria, con lo Stato membro cui il cittadino appartiene. Lo Stato membro che presta l'assistenza presenta domanda di rimborso dei costi sostenuti per le operazioni di evacuazione o le misure di sostegno al ministero degli Affari esteri dello Stato membro cui il cittadino appartiene. Lo Stato membro che presta l'assistenza può chiedere il rimborso anche se il cittadino non rappresentato non ha firmato una promessa di restituzione ai sensi dell'articolo 12, lettera a). Il presente paragrafo non osta a che lo Stato membro cui il cittadino appartiene si rivalga in base alle norme nazionali. 2. In caso di crisi grave, su richiesta dello Stato membro che presta l'assistenza, i costi sostenuti per le operazioni di evacuazione o le misure di sostegno sono rimborsati dallo Stato membro cui il cittadino appartiene secondo un criterio pro quota, dividendo l'importo dei costi totali per il numero di cittadini assistiti. 3. Qualora i costi non possano essere calcolati, lo Stato membro che presta l'assistenza può chiedere un rimborso basato sugli importi forfettari corrispondenti al tipo di sostegno fornito di cui all'allegato 2. 4. Qualora lo Stato membro che presta l'assistenza abbia ricevuto, ai fini dell'assistenza, sostegno finanziario dal meccanismo di protezione civile dell'Unione europea, il contributo dello Stato membro cui il cittadino appartiene è determinato previa deduzione del contributo dell'Unione. 5. Le domande di rimborso sono presentate usando i moduli comuni di cui all'allegato 2. |
soppresso |
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Emendamento 45 |
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Proposta di direttiva Capo 4 – titolo |
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Cooperazione e coordinamento locali e nelle situazioni di crisi |
Cooperazione e coordinamento nelle situazioni di crisi |
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Emendamento 46 |
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Proposta di direttiva Articolo 14 |
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Articolo 14 Cooperazione locale Le riunioni di cooperazione locale comprendono uno scambio regolare di informazioni sui cittadini non rappresentati in relazione ad aspetti quali la sicurezza dei cittadini, le condizioni di detenzione o l'accesso ai servizi consolari. Salvo altrimenti concordato a livello centrale dai ministri degli Affari esteri, la presidenza è assunta da un rappresentante di uno Stato membro o della delegazione dell'Unione designato a livello locale. Il presidente raccoglie e aggiorna regolarmente le informazioni di contatto, in particolare quelle dei punti di contatto degli Stati membri non rappresentati, e le comunica alle ambasciate e ai consolati locali. |
soppresso |
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Emendamento 47 |
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Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 1 |
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1. Al fine di garantire una preparazione completa, la pianificazione di emergenza locale tiene conto dei cittadini non rappresentati. Gli Stati membri rappresentati in un paese terzo coordinano i piani di emergenza tra loro e con la delegazione dell'Unione. Essi concordano i rispettivi compiti affinché i cittadini non rappresentati siano pienamente assistiti in caso di crisi, designano i rappresentanti per i punti di raccolta e informano i cittadini non rappresentati delle misure di preparazione alle crisi alle stesse condizioni dei loro cittadini. |
1. Le delegazioni dell'Unione coordinano la pianificazione di emergenza tra gli Stati membri al fine di garantire una preparazione completa, compresa la ripartizione dei compiti affinché i cittadini non rappresentati siano pienamente assistiti in caso di crisi, la nomina dei rappresentanti per i punti di raccolta e le informazioni da fornire ai cittadini non rappresentati sulle misure di preparazione alle crisi alle stesse condizioni dei loro cittadini. |
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Emendamento 48 |
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Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 2 |
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2. In caso di crisi, gli Stati membri e l'Unione cooperano strettamente per garantire l'assistenza efficace dei cittadini non rappresentati. Gli Stati membri e l' Unione si informano reciprocamente , in tempo utile, delle capacità di evacuazione disponibili . Su richiesta, gli Stati membri possono ricevere sostegno dalle squadre d'intervento esistenti a livello di Unione, che comprendono esperti consolari provenienti in particolare dagli Stati membri non rappresentati. |
2. In caso di crisi, gli Stati membri e il SEAE cooperano strettamente per garantire l'assistenza efficace dei cittadini non rappresentati. La delegazione dell' Unione assicura , in tempo utile, il coordinamento dello scambio di informazioni sulle capacità di evacuazione disponibili , il coordinamento dell'evacuazione stessa e fornisce l'assistenza necessaria ai fini dell'evacuazione, con l'eventuale sostegno delle squadre d'intervento esistenti a livello di Unione, che comprendono esperti consolari provenienti in particolare dagli Stati membri non rappresentati. |
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Emendamento 49 |
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Proposta di direttiva Articolo 16 – titolo |
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Stato guida |
Coordinamento per la preparazione alle crisi e in caso di crisi |
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Emendamento 50 |
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Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1 |
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1. Ai fini della presente direttiva, sono "Stati guida" gli Stati membri in un determinato paese terzo incaricati del coordinamento e della conduzione delle operazioni di assistenza per la preparazione alle crisi e in caso di crisi, con un ruolo specifico in relazione ai cittadini non rappresentati. |
1. Le delegazioni dell'Unione sono incaricate del coordinamento e della fornitura di assistenza per la preparazione alle crisi e in caso di crisi, con un ruolo specifico in relazione ai cittadini non rappresentati. |
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Emendamento 51 |
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Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 2 |
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2. Uno Stato membro è designato Stato guida in un determinato paese terzo se notifica la sua intenzione in tal senso mediante la rete di comunicazione sicura esistente, a meno che un altro Stato membro vi si opponga entro 30 giorni o lo Stato guida proposto vi rinunci mediante la rete di comunicazione sicura. Se più Stati membri desiderano assumere congiuntamente il ruolo di Stato guida, lo notificano congiuntamente mediante la rete di comunicazione sicura. In caso dicrisi, uno o più Stati membri possono assumere immediatamente tale ruolo e procedono alla notifica entro 24 ore. Gli Stati membri possono rifiutare l'offerta, ma i loro cittadini e gli altri potenziali beneficiari continuano ad avere titolo, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, all'assistenza dello Stato guida. In mancanza di uno Stato guida, gli Stati membri rappresentati in loco designano di comune accordo lo Stato membro che coordinerà l'assistenza per i cittadini non rappresentati. |
soppresso |
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Emendamento 52 |
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Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 3 |
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3. Ai fini della preparazione alle crisi, lo Stato guida garantisce che la pianificazione di emergenza delle ambasciate e dei consolati tenga debitamente conto dei cittadini non rappresentati, che i piani di emergenza siano compatibili e che le ambasciate, i consolati e le delegazioni dell'Unione siano debitamente informati di tali misure. |
3. Ai fini della preparazione alle crisi, la delegazione dell'Unione garantisce che la pianificazione di emergenza delle ambasciate e dei consolati tenga debitamente conto dei cittadini non rappresentati, che i piani di emergenza siano compatibili e che le ambasciate, i consolati e le delegazioni dell'Unione siano debitamente informati di tali misure. |
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Emendamento 53 |
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Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 4 |
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4. In caso di crisi, lo Stato guida o lo Stato membro che coordina le operazioni di assistenza provvede a coordinare e condurre le operazioni di assistenza, di raccolta e , se del caso, di evacuazione dei cittadini non rappresentati verso un luogo sicuro, con il sostegno degli altri Stati membri interessati. Inoltre istituisce un punto di contatto per gli Stati membri non rappresentati tramite il quale questi possano ricevere informazioni sui loro cittadini e coordinare le operazioni di assistenza necessarie. Lo Stato guida o lo Stato membro che coordina le operazioni di assistenza dei cittadini non rappresentati può , se opportuno, ottenere sostegno dal meccanismo di protezione civile dell'Unione europea e dalle strutture di gestione delle crisi del servizio europeo per l'azione esterna. Gli Stati membri forniscono allo Stato guida o allo Stato membro che coordina le operazioni di assistenza tutte le informazioni pertinenti sui loro cittadini non rappresentati presenti in una situazione di crisi. |
4. In caso di crisi, la delegazione dell'Unione provvede a coordinare e condurre le operazioni di assistenza, di raccolta e di coordinamento dell' evacuazione dei cittadini non rappresentati verso un luogo sicuro, con il sostegno degli Stati membri interessati. Inoltre istituisce un punto di contatto per gli Stati membri non rappresentati tramite il quale questi possano ricevere informazioni sui loro cittadini e coordinare le operazioni di assistenza necessarie. La delegazione dell'Unione e gli Stati membri interessati possono , se opportuno, ottenere sostegno dal meccanismo di protezione civile dell'Unione europea e dalle strutture di gestione delle crisi del servizio europeo per l'azione esterna. Gli Stati membri forniscono alla delegazione dell'Unione tutte le informazioni pertinenti sui loro cittadini non rappresentati presenti in una situazione di crisi. |
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Emendamento 54 |
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Proposta di direttiva Capo 4 bis (nuovo) |
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CAPO 4 bis Procedure finanziarie |
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Emendamento 55 |
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Proposta di direttiva Articolo 16 bis (nuovo) |
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Articolo 16 bis Norme generali Qualora un cittadino non rappresentato chieda assistenza sotto forma di anticipo pecuniario o di rimpatrio, si applica la seguente procedura, alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1:
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Emendamento 56 |
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Proposta di direttiva Articolo 16 ter (nuovo) |
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Articolo 16 ter Procedura semplificata nelle situazioni di crisi 1. Nelle situazioni di crisi la delegazione dell'Unione coordina le operazioni di evacuazione del cittadino non rappresentato, o qualunque altra misura di sostegno necessaria, con lo Stato membro cui il cittadino appartiene. 2. Il SEAE dispone dei mezzi finanziari necessari per coordinare e fornire assistenza in merito alla preparazione alle crisi e in situazioni di crisi. |
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Emendamento 57 |
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Proposta di direttiva Articolo 18 bis (nuovo) |
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Articolo 18 bis Modifiche degli allegati Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 ter riguardo a qualsiasi modifica degli allegati. |
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Emendamento 58 |
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Proposta di direttiva Articolo 18 ter (nuovo) |
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Articolo 18 ter Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 18 bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da … (1). 3. La delega di potere di cui all'articolo 18 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 18 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
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(1) Data di entrata in vigore della presente direttiva.