7.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 68/80


Martedì 23 ottobre 2012
Regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione ***I

P7_TA(2012)0362

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione (COM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395 (COD))

2014/C 68 E/12

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0815),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0016/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti i pareri 3/2010 (1) e 6/2010 (2) della Corte dei conti, nella versione rivista e aggiornata del 25 gennaio 2011,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'11 luglio 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

viste le deliberazioni congiunte della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci a norma dell'articolo 51 del regolamento,

visti la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0325/2011),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (3);

2.

approva le dichiarazioni congiunte sulle questioni relative al QFP e sull'articolo 195 del regolamento finanziario, nonché la dichiarazione del Parlamento sull'articolo 18 di detto regolamento, allegate alla presente risoluzione;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 145 del 3.6.2010, pag. 1.

(2)  GU C 334 del 10.12.2010, pag. 1.

(3)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 26 ottobre 2011 (Testi approvati, P7_TA(2011)0465).


Martedì 23 ottobre 2012
P7_TC1-COD(2010)0395

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 ottobre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE, Euratom) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 966/2012.)


Martedì 23 ottobre 2012
Allegato alla risoluzione legislativa

A)   Dichiarazione congiunta sulle questioni relative al QFP

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che il regolamento finanziario sarà rivisto per includere gli emendamenti resi necessari dall'esito dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale per gli anni 2014-2020, comprese le seguenti questioni:

le norme in materia di riporto per la riserva per gli aiuti d'urgenza e per i progetti finanziati a titolo del meccanismo per collegare l'Europa;

il riporto degli stanziamenti non utilizzati e dei saldi di bilancio, nonché la relativa proposta di iscrivere tali stanziamenti in una riserva per pagamenti e impegni;

l'eventuale inclusione del Fondo europeo di sviluppo nel bilancio dell'Unione;

il trattamento dei fondi provenienti dagli accordi sulla lotta al traffico illegale di prodotti del tabacco.

B)   Dichiarazione congiunta sulle spese relative agli edifici con riferimento all'articolo 195

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che:

1.

la procedura di allerta precoce prevista dall'articolo 195, paragrafo 4, e la procedura di approvazione preventiva prevista dall'articolo 195, paragrafo 5, non si applicano all'acquisto di terreni a titolo gratuito o per un importo simbolico;

2.

qualsiasi riferimento a "edifici" all'articolo 195 si applica unicamente agli edifici non residenziali. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono richiedere informazioni relative agli edifici residenziali;

3.

in circostanze politiche eccezionali o urgenti le informazioni relative ai progetti immobiliari concernenti delegazioni dell'Unione o uffici ubicati in paesi terzi di cui all'articolo 195, paragrafo 4, possono essere presentate unitamente al progetto immobiliare di cui all'articolo 195, paragrafo 5; in tali casi, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si impegnano a esaminare il progetto immobiliare quanto prima;

4.

la procedura di approvazione preventiva prevista dall'articolo 195, paragrafi 5 e 6, non si applica ai contratti preparatori o agli studi necessari per valutare i costi dettagliati e il finanziamento del progetto immobiliare;

5.

le soglie di 750 000 EUR o di 3 000 000 EUR di cui all'articolo 195, paragrafo 7, punti da ii) a iv), includono la sistemazione dell'edificio; per i contratti di locazione, tali soglie si applicano all'affitto senza le spese, ma comprendono i costi relativi alla sistemazione dell'edificio;

6.

la spesa di cui all'articolo 195, paragrafo 3, lettera a), non include le spese;

7.

un anno dopo l'entrata in vigore del regolamento finanziario, la Commissione riferisce in merito all'applicazione delle procedure previste dall'articolo 195.

C)   Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 195, paragrafo 3

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che disposizioni equivalenti saranno inserite nel regolamento finanziario quadro per le agenzie e gli organismi istituiti a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato Euratom.

D)   Dichiarazione del Parlamento europeo

L'importo di 85,9 milioni di EUR rimborsato dal Belgio al Parlamento europeo all'inizio del 2010 e destinato a progetti immobiliari è considerato come entrata con destinazione specifica esterna a norma dell'articolo 18 del regolamento finanziario.