19.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 271/138


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra»

COM(2012) 643 final — 2012/0305 (COD)

2013/C 271/26

Relatore: SOARES

Il Consiglio, in data 21 novembre 2012, e il Parlamento europeo, in data 19 novembre 2012, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra

COM(2012) 643 final – 2012/0305 (COD).

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 26 aprile 2013.

Alla sua 490a sessione plenaria, dei giorni 22 e 23 maggio 2013, (seduta del 23 maggio), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 92 voti favorevoli, 2 voti contrari e 1 astensione.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il Comitato economico e sociale (CESE) sostiene vigorosamente l'impegno della Commissione inteso a rafforzare la legislazione sui gas fluorurati a effetto serra.

1.2

Il CESE sottolinea l'importanza di concludere quanto prima un accordo globale relativo al controllo dei gas fluorurati a effetto serra al fine di sottoporre tutte le economie del pianeta alle medesime regole.

1.3

Nel quadro della crisi economica e sociale in corso, la difesa dell'occupazione deve costituire una priorità. La transizione verso un'economia rispettosa del clima e dell'ambiente deve fondarsi su un dialogo sociale forte che permetta di gestire collettivamente e democraticamente i cambiamenti futuri. Il dialogo sociale, la negoziazione e la partecipazione sono valori e strumenti fondamentali, che stanno alla base della promozione della coesione sociale e di posti di lavoro di qualità, e permettono di conciliarli con la creazione di occupazione e il rafforzamento dell'innovazione e della competitività nelle economie europee.

1.4

Il CESE esorta a ridurre gli oneri finanziari e amministrativi legati all'attuazione dei diversi elementi del regolamento in esame, in particolare per le piccole e medie imprese.

1.5

Il CESE invita a tenere maggiormente conto del consumo di energia nel corso dell'intero ciclo di vita nonché a includere nell'analisi costo/benefici gli eventuali inconvenienti legati alle tecnologie alternative proposte.

1.6

La Commissione e gli Stati membri devono rafforzare il loro sostegno alla ricerca e all'innovazione industriale, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di tecnologie alternative ai gas fluorurati a effetto serra.

1.7

Tanto gli Stati membri quanto le imprese dovrebbero compiere degli sforzi significativi per operare una transizione socialmente equa nelle politiche attuate con l'obiettivo di ridurre l'uso e la produzione dei gas fluorurati.

1.8

Potrebbe risultare necessario sviluppare programmi di formazione adeguati per preparare i lavoratori alle tecnologie alternative ai gas fluorurati a effetto serra; tuttavia occorre tenere conto della situazione particolare delle PMI. Bisognerebbe inoltre limitare l'onere finanziario e amministrativo della certificazione e della formazione.

1.9

È necessario intervenire a monte dell'uso dei gas fluorurati e pertanto evitare eventuali perdite mediante un rafforzamento dei requisiti relativi alla progettazione degli impianti che contengono tali gas.

1.10

Gli Stati membri devono mettere a punto dei sistemi di raccolta differenziata degli apparecchi a fine ciclo di vita che contengono gas fluorurati, conformemente ai principi della direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

1.11

Tutte le imprese che eseguono delle attività legate alla produzione, alla distribuzione e al montaggio di apparecchi contenenti gas fluorurati sono tenute a seguire i programmi di formazione i quali dovrebbero altresì essere estesi alle tecnologie alternative in modo da favorire il processo di transizione tecnologica.

1.12

Secondo il CESE, sarebbe più opportuno operare una distinzione tra le diverse tecnologie allo scopo di procedere a un'«eliminazione progressiva» piuttosto che a una «riduzione progressiva», quantomeno ove sia tecnicamente possibile ed economicamente realistico.

1.13

Le restrizioni previste per i produttori europei devono essere imposte anche ai prodotti importati nell'Unione europea.

1.14

La Commissione europea sarà incaricata principalmente di applicare il sistema delle quote e dovrà limitarne il costo pur garantendone l'integrità ambientale.

1.15

La Commissione dovrebbe essere abilitata a effettuare le procedure di controllo, verifica e messa in conformità del regolamento in esame.

1.16

Il CESE concorda con la scelta della protezione dell'ambiente come base giuridica; tuttavia sottolinea la necessità di evitare che l'attuazione del regolamento pregiudichi l'integrità del mercato interno.

2.   Introduzione

2.1

Nel 2004 CESE ha elaborato un parere (1) in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra (l'attuale regolamento CE n. 842/2006) in cui ha sottolineato che l'attività umana ha provocato un aumento delle concentrazioni di gas che provocano l'effetto serra e che se non si riuscirà a contenere o ad invertire le tendenze in atto, come pure il riscaldamento globale che ne deriva, si produrrà un cambiamento climatico permanente e potenzialmente dannoso. Il parere del 2004, pur sostenendo l'obiettivo e l'approccio generale della Commissione, ha posto in evidenza una serie di questioni sollevate dalla proposta di regolamento. Alcune di queste valutazioni critiche appaiono tuttora valide e vengono riprese nel presente parere.

2.2

I gas fluorurati sono sostanze prodotte dall'uomo che hanno un forte effetto serra. Attualmente tali gas sono oggetto di due accordi internazionali in funzione delle loro capacità di distruggere lo strato di ozono della stratosfera. Da un lato il protocollo di Montreal (1987) – derivante dalla Convenzione di Vienna – prevede una serie di misure di controllo della produzione e dell'impiego di tali sostanze con l'obiettivo ultimo di eliminarle. Questo protocollo si è costantemente evoluto per estendere il suo campo di applicazione a nuovi gas e a nuove applicazioni. Dall'altro, il protocollo di Kyoto comprende anche le emissioni di gas fluorurati, che non hanno alcun impatto sullo strato dell'ozono, nello sforzo volto a ridurre le emissioni di gas a effetto serra che il protocollo stesso persegue. La Coalizione per il clima e l'aria pulita (Climate and Clean Air Coalition to Reduce Short-Lived Climate Pollutants), che dal 2012 si prefigge di ridurre gli inquinanti atmosferici di breve durata, ha anch'essa posto le emissioni di idrofluorocarburi (HFC) in cima alla sua agenda.

2.3

Assieme ad altri attori, l'UE è in prima linea nella lotta contro i gas fluorurati ad effetto serra. Nel 2009, 2010, 2011 e 2012 molti dei paesi firmatari del protocollo di Montreal, compresi gli Stati Uniti, hanno presentato una serie di proposte volte a ridurre la produzione e il consumo di HFC su scala mondiale e ben 108 paesi hanno espresso il loro sostegno a favore di queste iniziative.

2.4

Tuttavia, sono stati compiuti scarsi progressi poiché diversi paesi, tra cui la Cina, il Brasile, l'India e i paesi del Golfo persico, si rifiutano di affrontare la questione nel quadro del protocollo di Montreal per il motivo che i gas fluorurati contemplati dal protocollo di Kyoto non hanno alcun impatto sullo strato di ozono della stratosfera.

2.5

Nel 2009 l'Unione europea ha adottato una serie di obiettivi di riduzione delle sue emissioni di gas a effetto serra da conseguire entro il 2020 ed il 2050. L'UE si è infatti impegnata a realizzare - entro il 2020 - una riduzione delle sue emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 20 % rispetto ai livelli del 1990 e del 30 % a condizione che si firmi un accordo generale che imponga degli obiettivi comparabili alle grandi economie del nostro pianeta.

2.6

Per riuscire a conseguire questi obiettivi l'UE si è dotata di una serie di strumenti innovativi tra i quali ricordiamo in particolare: il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (direttiva 2009/29/CE), la direttiva sulle energie rinnovabili (direttiva 2009/28/UE), la direttiva sull'efficienza energetica (direttiva 2012/27/UE) e la decisione in merito alla condivisione dell'impegno da parte degli Stati membri (decisione n. 406/2009/CE). L'UE ha riconosciuto che, entro il 2050, i paesi sviluppati dovranno ridurre le proprie emissioni dall'80 al 95 %, rispetto ai livelli del 1990, per rispettare l'obiettivo di limitare il surriscaldamento del pianeta dovuto ai cambiamenti climatici a + 2 gradi Celsius.

2.7

Nella risoluzione Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050 la Commissione europea prevede che gli scenari più efficaci dal punto di vista economico presuppongano obiettivi di riduzione delle emissioni, rispetto al 1990, di 25 % nel 2020, 40 % nel 2030 e 60 % entro il 2040.

2.8

Considerato il loro potenziale di riscaldamento globale, i gas fluorurati a effetto serra formano parte integrante del quadro europeo della lotta contro i cambiamenti climatici. La legislazione europea in materia di gas fluorurati si compone essenzialmente dei due seguenti atti legislativi:

il regolamento (CE) n. 842/2006 che stabilisce principalmente un sistema di prevenzione delle perdite durante l'utilizzo delle apparecchiature fisse e al termine della loro vita, e impone un numero limitato di divieti ad applicazioni specifiche;

la direttiva 2006/40/CE sugli impianti mobili di condizionamento d'aria.

2.9

Il CESE accoglie con favore l'obiettivo più ambizioso dell'UE di lottare contro i cambiamenti climatici e di passare a un'economia a basse emissioni di carbonio. Tuttavia, questo obiettivo deve essere sostenuto da un programma sociale credibile e dai fondi necessari per aiutare i settori e le regioni maggiormente colpiti sul piano dell'occupazione dall'assenza di progressi da parte degli altri principali paesi. Il contesto economico ed energetico mondiale rende la questione della competitività estremamente delicata, in particolare per i settori esportatori ad alta intensità energetica. Gli sforzi di decarbonizzazione dell'economia europea devono essere maggiormente legati a un progetto di re-industrializzazione basato in particolare sull'efficacia nell'utilizzo delle risorse, compresa l'energia, e sulle tecnologie sostenibili e innovative.

3.   Sintesi e motivazioni della proposta della Commissione

3.1   La proposta presentata dalla Commissione mira a:

3.1.1

sostituire il regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati a effetto serra, al fine di assicurare un contributo più efficiente sotto il profilo dei costi al raggiungimento degli obiettivi climatici dell'UE, scoraggiando l'uso dei gas fluorurati con un forte impatto sul clima a favore di alternative sicure ed efficienti sul piano energetico, e di migliorare ulteriormente le misure relative al contenimento e al trattamento alla fine del ciclo di vita dei prodotti e delle apparecchiature contenenti gas fluorurati;

3.1.2

promuovere una crescita sostenibile, stimolare l'innovazione e mettere a punto tecnologie ecologiche migliorando le opportunità di mercato per le tecnologie alternative e per i gas con un impatto climatico ridotto;

3.1.3

fare in modo che l'UE si conformi ai dati scientifici internazionali più recenti, come descritto nella quarta relazione di valutazione del gruppo di esperti intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) delle Nazioni Unite, ad esempio per quanto riguarda le sostanze contemplate dal regolamento e il calcolo del loro potenziale di riscaldamento globale;

3.1.4

contribuire a creare un consenso su un accordo internazionale per l'eliminazione graduale degli idrofluorocarburi (HFC) - il più importante gruppo di gas fluorurati- nel quadro del protocollo di Montreal;

3.1.5

semplificare e chiarire il regolamento (CE) n. 842/2006 al fine di ridurre gli oneri amministrativi, in linea con l'impegno assunto dalla Commissione di migliorare la regolamentazione.

4.   Osservazioni generali

4.1

Il CESE sostiene vigorosamente l'impegno della Commissione inteso a rafforzare la legislazione sui gas fluorurati a effetto serra. Visto il loro notevole potenziale di riscaldamento è essenziale compiere ulteriori sforzi per limitare le emissioni di tali gas nell'UE, sia a livello di produzione che di uso.

4.2

Benché la normativa vigente sia valida e adeguata, la sua applicazione presenta numerose difficoltà che il CESE aveva in gran parte individuato nel suo parere del 2004. Il Comitato invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi per applicare le decisioni da loro adottate.

4.3

Pur approvando le iniziative della Commissione, il CESE sottolinea l'importanza di concludere quanto prima un accordo globale relativo al controllo dei gas fluorurati a effetto serra al fine di sottoporre tutte le economie del pianeta alle medesime regole.

4.4

Vista l'esistenza di tecnologie alternative tecnicamente affidabili ed economicamente sostenibili, il rafforzamento della legislazione si fonda su un buon rapporto costo-efficacia in modo da limitare al massimo gli effetti macroeconomici generali, tranne per alcuni settori specifici. Tuttavia, i costi generati dall'applicazione della normativa possono essere compensati, da un lato, mediante la realizzazione di risparmi di efficienza energetica, e dall'altro, grazie a un posizionamento strategico delle imprese innovative sul mercato. Benché il rapporto costo/benefici delle misure proposte sia stato studiato con attenzione, il CESE insiste sulla necessità di limitare - per quanto possibile - l'onere finanziario derivante dall'attuazione delle disposizioni della proposta di regolamento. Inoltre, il CESE invita a tenere maggiormente conto del consumo di energia nel corso dell'intero ciclo di vita nonché a includere nell'analisi costo/benefici gli eventuali inconvenienti legati alle tecnologie alternative proposte (infiammabilità, natura esplosiva, tossicità e pericolosità della pressurizzazione). I livelli di sicurezza richiesti in taluni settori, come quello ferroviario, possono inoltre rendere impossibile l'utilizzo di sostanze alternative anche quando queste siano state sviluppate con successo. È pertanto necessario perseguire con vigore, in questi settori, soluzioni alternative che siano fattibili sotto il profilo ambientale ed economico.

4.5

Peraltro il CESE invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare il loro sostegno alla ricerca e all'innovazione industriale, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di tecnologie alternative ai gas fluorurati a effetto serra. Nel contesto della crisi economica in cui versa l'economia europea, il sostegno all'innovazione svolge un ruolo determinante nel quadro di una strategia di re-industrializzazione. Tuttavia, è necessario tenere conto anche della mancanza di certezza riguardo alla possibilità di sviluppare a un costo accettabile sostanze o tecnologie in grado di effettuare funzioni essenziali (come, ad esempio, la refrigerazione) per il funzionamento di società sviluppate.

4.6

Degno di plauso è il fatto che la proposta preveda un articolo dedicato alla formazione e alla certificazione, che potrebbe rafforzare l'efficacia della legislazione e che dovrebbe favorire lo sviluppo di sinergie con la legislazione europea in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, soprattutto affrontando i rischi legati alle tecnologie alternative. Tuttavia, il CESE constata che la mancanza di una formazione adeguata della manodopera costituisce spesso un serio ostacolo all'applicazione della normativa. Tanto gli Stati membri quanto le imprese dovrebbero compiere degli sforzi significativi per sviluppare i programmi di formazione necessari per preparare i lavoratori alle tecnologie alternative ai gas fluorurati a effetto serra. È inoltre necessario tenere conto della situazione particolare delle PMI e limitare l'onere finanziario e amministrativo della certificazione e della formazione.

4.7

Il CESE sottolinea la necessità di prendere ad esempio le buone pratiche applicate da taluni Stati membri per affrontare la questione dei gas fluorurati a effetto serra.

5.   Osservazioni specifiche

5.1

Dal momento che il costo delle misure di contenimento (controllo e rilevamento delle perdite, tenuta dei registri, ecc.) è estremamente elevato per gli utilizzatori finali, che spesso sono piccole e medie imprese, il CESE esprime preoccupazione per l'onere finanziario che la regolamentazione relativa ai gas a effetto serra fluorurati rappresenta per questo settore dell'economia già debilitato dalla crisi economica. Il CESE sottolinea la necessità di intervenire a monte dell'uso e invita pertanto a evitare le eventuali perdite mediante un rafforzamento dei requisiti in materia di progettazione degli impianti che contengono gas fluorurati.

5.2

Gli obblighi in materia di recupero di cui all'articolo 7, paragrafo 4 della proposta di regolamento, in alcuni casi riguardano gli usi domestici (condizionatori d'aria, pompe di calore). Sarebbe preferibile far sì che gli Stati membri mettano a punto dei sistemi di raccolta differenziata degli apparecchi a fine ciclo di vita che contengono gas fluorurati, conformemente ai principi della direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

5.3   Formazione e certificazione (articolo 8)

5.3.1

L'obbligo per gli Stati membri di stabilire programmi di formazione si applica solo alle imprese che svolgono le attività previste all'articolo 8, paragrafo 1, per conto di altre parti. A giudizio del CESE, tutte le imprese che eseguono delle attività legate alla produzione, alla distribuzione e al montaggio di apparecchi contenenti gas fluorurati sono tenute a seguire tali programmi di formazione. Il CESE sottolinea la necessità di estendere tali programmi alle tecnologie alternative in modo da favorire il processo di transizione tecnologica.

5.3.2

Qualora i programmi di formazione riguardino in particolare sostanze e processi di fabbricazione che potrebbero pregiudicare la salute e la sicurezza dei lavoratori, gli Stati membri dovrebbero permettere alle parti sociali di partecipare all'elaborazione di tali programmi. Il coinvolgimento delle parti sociali consentirebbe di adeguare la proposta ai principi generali della legislazione europea in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

5.3.3

Vista l'incertezza relativa al termine per l'adozione della proposta di regolamento, sarebbe opportuno sostituire la data prevista per la comunicazione da parte degli Stati membri alla Commissione dei rispettivi programmi di formazione e di certificazione con un riferimento a un periodo legato alla data di entrata in vigore del regolamento.

5.4   Immissione in commercio e controllo dell'uso

5.4.1

Nonostante le restrizioni specifiche previste agli articoli 9, 11 e 12, l'approccio generale della proposta tende a privilegiare una «riduzione progressiva» (phasing down) entro il 2030 rispetto a un'«eliminazione progressiva» (phasing out). In effetti, l'articolo 13 prevede una riduzione dell'immissione in commercio degli idrofluorocarburi mediante un sistema di quote progressive che non tiene conto delle diverse tecnologie contemplate dalla proposta di regolamento.

5.4.2

Secondo il CESE, sarebbe più opportuno operare una distinzione tra queste diverse tecnologie allo scopo di procedere a un'«eliminazione progressiva» piuttosto che a una «riduzione progressiva», quantomeno ove sia tecnicamente possibile ed economicamente realistico. Sarebbe opportuno introdurre un obiettivo di divieto di lungo periodo che sia compatibile con gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE entro il 2050, nonché con lo sviluppo delle tecnologie alternative. Riguardo ad alcuni settori o sottosettori come la refrigerazione commerciale o i grandi sistemi di refrigerazione industriale, il divieto di immissione in commercio di nuove installazioni contenenti idrofluorocarburi potrebbe applicarsi a partire dal 2025. Analogamente, il divieto andrebbe applicato anche ai contenitori di gas fluorurati non ricaricabili (spray o aerosol), con eventuali deroghe per alcune utilizzazioni indispensabili (ad esempio nel settore medico) e per le quali non sia stata dimostrata alcuna alternativa credibile.

5.4.3

Oltre agli evidenti vantaggi ambientali legati alla sostituzione completa delle tecnologie che producono gas a effetto serra particolarmente potenti e nonostante il costo finanziario che ne deriva, l'impegno a favore di una sostituzione più sistematica incoraggia l'innovazione e consente alle imprese innovatrici di ottenere un vantaggio competitivo sui mercati che si svilupperanno grazie alle normative in fase di elaborazione.

5.5

Per quanto riguarda l'etichettatura, si tratta di un mezzo di informazione essenziale dei lavoratori addetti alla manipolazione degli impianti oggetto della proposta di regolamento, tramite il quale il consumatore finale può ottenere informazioni sui rischi connessi alle tecnologie che utilizza. Per quanto riguarda i lavoratori, l'informazione tecnica deve fornire in maniera esaustiva, chiara e rigorosa tutti i dati necessari, per poter procedere alle operazioni di montaggio, mantenimento o smontaggio limitando al massimo i rischi ambientali.

5.6

Per massimizzare l'impatto del messaggio, e alla luce della complessità tecnica dell'argomento, il messaggio comunicato dovrebbe privilegiare le informazioni semplici e comprensibili per il grande pubblico. A questo proposito, sarebbe opportuno sviluppare sinergie con il sistema in vigore nel quadro della direttiva 2005/32/CE relativa alla progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, in maniera da privilegiare, laddove sia tecnicamente possibile, un sistema di etichettatura ambientale armonizzato su scala europea.

5.7

Le restrizioni previste per i produttori europei devono essere imposte anche ai prodotti importati nell'Unione europea. Il divieto di precarica delle apparecchiature permette di regolare l'importazione di gas fluorurati in maniera efficace tanto dal punto di vista ambientale quanto economico. Il CESE si chiede tuttavia se la carica sul sito di fabbricazione non offra maggiori garanzie di affidabilità dal momento che viene effettuata con materiale specialmente adattato e da personale appositamente formato. Il CESE propone pertanto che il regolamento stabilisca espressamente che il divieto di precarica non si applica alle apparecchiature destinate all'esportazione. Analogamente il CESE invita a sviluppare un regime di deroghe al divieto di precarica qualora sia accertato che la precarica di determinate apparecchiature è giustificata da ragioni di affidabilità, sicurezza o impatto ambientale.

5.8

Tutti i produttori e gli importatori di gas fluorurati a effetto serra sono tenuti a rispettare le quote stabilite. Tale obbligo non incombe né ai consumatori, né agli operatori di apparecchiature. Per ridurre gli oneri amministrativi si applica la soglia di una tonnellata metrica o mille tonnellate di CO2 equivalenti di gas fluorurati a effetto serra. Le quantità esportate non sono contabilizzate a titolo delle quote per l'immissione in commercio. La ripartizione delle quote si baserà sulle emissioni prodotte in passato. Non si è optato per l'alternativa della messa all'asta dato il numero esiguo di attori presenti su questo mercato (in realtà gli attori non sono sufficienti per creare un mercato efficace) e poiché la procedura avrebbe provocato un aumento degli oneri amministrativi. Il 5 % delle quote è accantonato per i nuovi entranti. La ripartizione delle quote sarà stabilita in funzione dei dati forniti per il periodo 2008-2011. È essenziale che gli obblighi in materia di registrazione e dichiarazione rimangano accettabili per non imporre un onere amministrativo eccessivo alle imprese e, in particolare, alle PMI. In linea generale, la questione del rapporto costo/efficacia del sistema delle quote merita di essere sollevata.

5.9

Il CESE invita la Commissione europea a pubblicare relazioni periodiche elaborate in base ai dati disponibili conformemente agli articoli 17 e 18 del progetto di regolamento. Tuttavia, tali relazioni non devono essere pregiudizievoli per il carattere riservato dei dati raccolti nelle imprese e che riguardano processi industriali protetti da diritti di proprietà intellettuale. La Commissione dovrebbe anche limitare l'onere amministrativo connesso con la raccolta dei dati sia presso le imprese interessate che presso gli Stati membri.

5.10

L'articolo 21 prevede che venga istituito un comitato incaricato di assistere la Commissione nell'esercizio del potere di adottare atti delegati. Tale comitato dovrebbe comprendere i rappresentanti di tutte le parti interessate, compresi i rappresentanti delle parti sociali.

5.11

Il CESE deplora che l'articolo 22 non abiliti la Commissione a effettuare le procedure di controllo, verifica e messa in conformità. Benché le misure di applicazione siano una prerogativa degli Stati membri, sarebbe stato opportuno permettere alla Commissione di stabilire dei requisiti minimi in questo ambito, così come previsto dagli articoli 8 e 18.

5.12

Il CESE sostiene la volontà della Commissione di fondare il regolamento relativo ai gas fluorurati a effetto serra sull'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dal momento che l'obiettivo principale di tale regolamento consiste nel garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, in particolare mediante la lotta contro il cambiamento climatico. Tuttavia, il CESE sottolinea la necessità di evitare che l'attuazione del regolamento pregiudichi l'integrità del mercato interno.

Bruxelles, 23 maggio 2013

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Henri MALOSSE


(1)  GU C 108 del 30.4.2004, pag. 62.