15.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/95


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla intermediazione assicurativa» (rifusione)

COM(2012) 360 final — 2012/0175 (COD)

2013/C 44/16

Relatrice: NYGREN

Il Parlamento europeo, in data 11 settembre 2012, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla intermediazione assicurativa (rifusione)

COM(2012) 360 final — 2012/0175 (COD).

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 4 dicembre 2012.

Alla sua 485a sessione plenaria, dei giorni 12 e 13 dicembre 2012 (seduta del 13 dicembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere all'unanimità.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con soddisfazione l'iniziativa della Commissione in merito alla rifusione della direttiva sull'intermediazione assicurativa, e in linea di massima ne approva le proposte, ritenendo adeguata la maggior parte di esse e fondati gli obiettivi perseguiti.

1.2

Tuttavia, alcuni aspetti della rifusione proposta non sono stati analizzati in misura sufficiente e richiedono quindi un ulteriore esame prima di poter essere attuati. In alcuni casi occorre definire con maggior precisione alcuni concetti affinché le disposizioni possano raggiungere l'effetto previsto.

1.3

Gli obblighi di informazione previsti dalla proposta sono in linea di massima adeguati e presentano vantaggi per i consumatori.

1.4

In base alla normativa proposta, l'intermediario assicurativo e l'impresa di assicurazione devono adottare le misure necessarie a individuare i conflitti di interesse che possono insorgere nel quadro dell'intermediazione di prodotti assicurativi, e informare il cliente al riguardo. Il CESE ritiene che si tratti di una disposizione importante, di cui condivide senz'altro l'obiettivo, ma anche che essa possa essere migliorata con le modifiche in appresso indicate.

1.5

Il CESE si compiace dell'introduzione di ulteriori requisiti specifici in materia di protezione dei clienti nel quadro dell'acquisto di prodotti d'investimento assicurativi. Spesso si tratta di risparmi pensionistici che presentano una notevole rilevanza finanziaria per il consumatore e riguardano un periodo di tempo piuttosto lungo. Tali prodotti sono spesso complessi, e finora è stato difficile per il consumatore esaminare e valutare in anticipo i vari contenuti e le diverse condizioni. Pertanto la protezione degli interessi dei consumatori riveste un'importanza molto maggiore in questa categoria di prodotti assicurativi, rispetto ai prodotti assicurativi semplici di minore rilievo economico.

2.   Sintesi del documento della Commissione

2.1

La direttiva sulla intermediazione assicurativa (IMD1) è l'unico atto legislativo dell'Unione che disciplina la commercializzazione dei prodotti assicurativi per garantire i diritti del consumatore. La direttiva è stata adottata nel 2002 e avrebbe dovuto essere recepita dagli Stati membri entro il gennaio 2005. La direttiva stabilisce alcuni principi generali al fine di garantire un'armonizzazione minima, per cui il suo recepimento negli ordinamenti interni è avvenuta in modo molto diverso da uno Stato membro all'altro. La necessità di rivedere l'IMD1 era già emersa nel corso delle verifiche sull'attuazione della direttiva svolte dalla Commissione nel periodo 2005-2008.

2.2

Le turbolenze finanziarie hanno evidenziato quanto sia importante garantire un'efficace tutela dei consumatori in tutti i settori finanziari. Nel 2010, il G20 ha chiesto all'OCSE e ad altre organizzazioni internazionali competenti di elaborare dei principi comuni in materia di prestazione di servizi finanziari al fine di rafforzare la tutela dei consumatori. L'attuale proposta di revisione dell'IMD1 dovrebbe essere considerata anche in tale contesto.

2.3

La direttiva rifusa in esame (IMD2) mira adesso a migliorare la regolamentazione del mercato assicurativo, garantendo condizioni paritarie tra tutti i soggetti che partecipano alla vendita di prodotti assicurativi e rafforzando la protezione degli assicurati.

2.3.1

Gli obiettivi globali dell'attuale riesame sono garantire una concorrenza leale, la tutela dei consumatori e l'integrazione dei mercati; individuare, gestire e attenuare i conflitti di interesse; garantire che le qualifiche professionali dei venditori siano commisurate alla complessità dei prodotti venduti; semplificare le procedure per l'accesso transfrontaliero ai mercati assicurativi in tutta l'UE.

2.3.2

La proposta in esame estende il campo d'azione della direttiva dalla semplice distribuzione per il tramite di intermediari assicurativi ad ogni forma di distribuzione dei diversi prodotti assicurativi.

2.3.3

Secondo la Commissione, la proposta costituisce, in generale, una direttiva di «armonizzazione minima» in base alla quale gli Stati membri dispongono di un ampio margine per rendere più stringenti gli obblighi al fine di rafforzare la tutela dei consumatori.

3.   Osservazioni del CESE in merito alla proposta di direttiva

3.1

Il CESE accoglie con soddisfazione l'iniziativa della Commissione in merito alla rifusione della direttiva sull'intermediazione assicurativa, e in linea di massima ne approva le proposte, ritenendo adeguata la maggior parte di esse e fondati gli obiettivi perseguiti. Il Comitato è inoltre favorevole alla proposta di procedere al riesame della direttiva cinque anni dopo la sua entrata in vigore. Tuttavia alcuni aspetti della rifusione proposta non sono stati analizzati in misura sufficiente e richiedono quindi un ulteriore esame prima di poter essere attuati.

3.2   Campo di applicazione e definizioni

3.2.1

L'articolo 1 della normativa proposta estende considerevolmente il campo di applicazione della direttiva rispetto alla legislazione in vigore. Nella proposta la definizione di «intermediazione assicurativa» viene estesa in modo da comprendere non solo gli intermediari autonomi ma anche i dipendenti di imprese di assicurazione. Tale estensione può costituire uno sviluppo positivo, poiché adesso l'intero mercato assicurativo è soggetto alle stesse regole. Anche le banche rientrano nel campo di applicazione della direttiva, nella misura in cui la gamma dei prodotti che esse offrono comprende anche prodotti assicurativi.

3.2.2

Secondo il CESE, è essenziale che le condizioni di vendita siano disciplinate indipendentemente dalla categoria professionale del settore assicurativo che la effettua. Per questo appare sorprendente che la normativa proposta menzioni specificamente la gestione professionale di sinistri o i servizi di accertamento del danno.

3.3   Requisiti professionali e organizzativi

3.3.1

Il CESE accoglie con grande favore il fatto che gli Stati membri debbano provvedere affinché gli intermediari assicurativi e i membri del personale delle imprese di assicurazione che svolgono attività di intermediazione assicurativa aggiornino continuamente le loro cognizioni e capacità. In tale contesto è importante sottolineare che spetta ai datori di lavoro garantire che i loro dipendenti abbiano accesso allo sviluppo professionale necessario per esercitare le loro funzioni in maniera efficace e soddisfacente.

3.3.2

A questo proposito il CESE sottolinea che sarebbe auspicabile che tutti gli intermediari assicurativi (tanto dipendenti che liberi professionisti) fossero tenuti per legge ad attestare di aver ricevuto una formazione idonea all'esercizio della loro professione.

3.3.3

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva rifusa, le persone che svolgono attività dirette di intermediazione assicurativa devono possedere un certificato penale immacolato in riferimento a illeciti penali connessi con reati contro il patrimonio o altri reati in relazione ad attività finanziarie. Secondo il CESE, le attività di controllo necessarie dovrebbero poter essere espletate dalle autorità nazionali competenti allo scopo di garantire la riservatezza ed evitare procedure complesse e costose. In questo contesto, potrebbe creare problemi il fatto che i criteri relativi all'iscrizione di un eventuale reato nel certificato penale variano da un paese all'altro, per cui tale disposizione potrebbe avere effetti diversi a seconda del paese in cui si applica.

3.4   Obblighi di informazione

3.4.1

In base alla normativa proposta, tutte le informazioni, comprese le comunicazioni di marketing, devono essere chiare e non fuorvianti. Dal materiale fornito deve risultare chiaramente se esso contiene comunicazioni di marketing oppure altre informazioni. Gli intermediari assicurativi devono inoltre informare il cliente della misura in cui si tratta di una consulenza in materia di prodotti assicurativi. Deve essere chiaro se l'intermediario agisce per conto di un'impresa di assicurazione oppure in maniera indipendente, e da chi viene remunerato. A giudizio del CESE, la proposta è in linea di massima adeguata e presenta vantaggi per i consumatori.

3.4.2

Può esservi il rischio che l'intermediario cerchi di sottrarsi alle sue responsabilità in materia di consulenza informando il cliente che la consulenza non è prevista. Le disposizioni proposte possono quindi dare adito a problemi interpretativi; se si vuol mantenerle, allora è necessario completarle con una regola in base alla quale, qualora si constatasse in seguito che l'intermediario ha effettivamente prestato consulenze in merito ai prodotti oggetto della mediazione, ciò non deve pregiudicare la possibilità del cliente di ottenere un risarcimento per il danno dovuto a una consulenza negligente.

3.4.3

Molti dei prodotti assicurativi più semplici vengono venduti senza servizi di consulenza, per esempio tramite Internet. L'articolo 18 della direttiva rifusa riguarda le vendite senza consulenza. Ai sensi del paragrafo 1, lettera b), di tale articolo, l'intermediario è tenuto a specificare, nei confronti del cliente, le ragioni su cui si fonda qualsiasi consulenza eventualmente fornita su uno specifico prodotto assicurativo, benché, come si è detto, l'articolo si applichi a situazioni in cui non sono previsti servizi di consulenza. Dato che la formulazione risulta contraddittoria, è necessario chiarire questo punto della proposta.

3.4.4

Per quanto riguarda le modalità delle informazioni ai consumatori, l'articolo 20 della direttiva rifusa stabilisce che qualsiasi informazione deve essere comunicata su supporto cartaceo. Il numero stesso delle deroghe dimostra che non si tratta più di una regola generale. Sarebbe per contro più opportuno imporre l'obbligo di fornire, su supporto cartaceo, le principali informazioni relative al prodotto che contengano anche indicazioni su dove trovare ulteriori informazioni relative al prodotto stesso.

3.5   Conflitti di interesse e trasparenza

3.5.1

In base alla normativa proposta, l'intermediario assicurativo e l'impresa di assicurazione devono adottare le misure necessarie ad individuare i conflitti di interesse che possono insorgere nel quadro dell'intermediazione di prodotti assicurativi, e informare il cliente al riguardo. Il CESE ritiene che si tratti di una disposizione importante, di cui condivide senz'altro l'obiettivo; ritiene tuttavia che essa possa essere migliorata con le modifiche in appresso indicate.

3.5.2

L'articolo 17, paragrafo 1, lettere da d) a g), detta una serie di disposizioni in merito alle informazioni da fornire al cliente riguardo alla natura del compenso ricevuto dall'intermediario in relazione al contratto di assicurazione. Il CESE approva il fatto di fornire informazioni in merito alle modalità con cui il compenso viene fissato, ma teme che informazioni eccessivamente particolareggiate in merito (cfr. in proposito la lettera f)) possano risultare fuorvianti per il cliente al momento di prendere una decisione definitiva. È importante che il cliente sia reso edotto dell'importo totale del prodotto, ma anche che sia informato della quota destinata all'intermediario assicurativo nonché dell'eventuale compenso che quest'ultimo riceverà dall'impresa di assicurazione.

3.5.3

L'articolo 17, paragrafo 4, impone l'obbligo di fornire informazioni sul compenso dell'intermediario per ciascuno dei pagamenti, qualora il cliente effettui dei pagamenti previsti dal contratto di assicurazione dopo averlo stipulato. Alla luce delle possibilità di pagamento automatiche che hanno ormai preso piede nel caso dei contratti di assicurazione a lungo termine (ad es. l'addebito permanente), la disposizione proposta appare eccessiva: è infatti sufficiente che il cliente riceva informazioni riguardo al compenso dell'intermediario una volta all'anno.

3.5.4

Il CESE approva la proposta formulata all'articolo 21 in merito alla vendita abbinata, ossia l'obbligo per l'intermediario assicurativo di informare il cliente della possibilità di acquistare separatamente i diversi componenti del pacchetto proposto.

3.5.5

L'introduzione del principio generale della parità di condizioni per i canali di distribuzione è molto importante al fine di garantire un'informazione equilibrata e la trasparenza senza rischi di distorsione della concorrenza.

3.6   Requisiti supplementari per la tutela dei consumatori in relazione ai prodotti di investimento assicurativi

3.6.1

Il CESE si compiace dell'introduzione di ulteriori requisiti specifici in materia di protezione dei clienti nel quadro dell'acquisto di prodotti di investimento assicurativi. Tra i prodotti assicurativi semplici e quelli con carattere di investimento esistono differenze considerevoli. Spesso, in quest'ultimo caso, si tratta di risparmi pensionistici, che presentano una notevole rilevanza finanziaria per il consumatore e riguardano un periodo di tempo piuttosto lungo. Tanto la fase di accumulazione quanto quella di liquidazione, infatti, possono estendersi su diversi decenni. Tali prodotti sono spesso complessi, e finora è stato difficile per il consumatore esaminare e valutare in anticipo i vari contenuti e le diverse condizioni. Pertanto la protezione degli interessi dei consumatori riveste un'importanza molto maggiore in questa categoria di prodotti assicurativi, rispetto ai prodotti assicurativi semplici di minore rilevanza economica.

3.6.2

Il CESE raccomanda di fornire una definizione più esatta dei prodotti in questione. A tale proposito, nell'articolo 2, paragrafo 4 della normativa proposta si rimanda al regolamento sui documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento. A giudizio del Comitato, tale definizione è troppo vaga, poiché nella normativa proposta vengono stabiliti requisiti più specifici in termini di protezione dei clienti in relazione a questi casi di intermediazione, ed è quindi importante definire in modo preciso e pertinente il campo di applicazione di tali disposizioni, in modo da conseguire nella pratica l'auspicata protezione dei clienti (1).

3.6.3

Quando l'intermediario informa il cliente che la consulenza sui prodotti assicurativi è fornita su base indipendente, allora, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, lettera b), non può accettare né ricevere onorari, commissioni o altri benefici monetari pagati o forniti da terzi. Il CESE accoglie con favore questa proposta, tenuto conto della particolare necessità di proteggere i consumatori in situazioni di questo tipo.

3.7   Risoluzione stragiudiziale delle controversie

3.7.1

A sensi dell'articolo 13, gli Stati membri garantiscono che siano istituite procedure adeguate, efficaci, imparziali e indipendenti per la risoluzione delle controversie da parte dei consumatori. A questo proposito il CESE sottolinea l'importanza che tali dispositivi prevedano effettive possibilità di controllo e che venga data l'opportunità di verificare le questioni relative alla prova nel quadro di un dibattimento orale, in modo da soddisfare i requisiti della direttiva. Inoltre il CESE sottolinea che va garantita, al tempo stesso, anche la possibilità di intentare un'azione legale dinanzi ad un'autorità giudiziaria, in modo che i consumatori non abbiano a disposizione soltanto la forma alternativa di risoluzione delle controversie.

3.8   Sanzioni

3.8.1

Ai sensi dell'articolo 26, gli Stati membri provvedono affinché le loro misure e sanzioni amministrative siano effettive, proporzionate e dissuasive. Il Comitato condivide questo obiettivo.

3.8.2

Al tempo stesso, tuttavia, l'articolo 28, paragrafo 2, lettera f) stabilisce che, nel caso di una persona fisica, possono essere comminate sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5 000 000 EUR. Il CESE considera tale importo veramente eccessivo, anche se si tratta dell'importo massimo irrogabile a titolo di sanzione amministrativa. Si può dubitare della fondatezza di questa disposizione, in particolare perché riguarda una sanzione amministrativa e non un risarcimento di danni stabilito da un giudice a favore di un soggetto danneggiato.

3.9   Segnalazione di violazioni

3.9.1

L'articolo 30 stabilisce che occorre mettere in atto meccanismi efficaci per incoraggiare la segnalazione di violazioni. A questo proposito il CESE sottolinea che i dipendenti delle imprese di assicurazione devono avere la possibilità di segnalare eventuali violazioni delle norme alle autorità di controllo competenti senza incorrere in conseguenze sul piano del diritto del lavoro o di altro tipo. Questo aspetto è importante per la garantire la certezza giuridica, una concorrenza senza distorsioni e, naturalmente, la protezione dei consumatori. Le possibilità di segnalazione devono valere anche per il sospetto di violazione di una normativa in vigore. Non è sufficiente rinviare i dipendenti delle imprese assicurative e di intermediazione unicamente a procedure interne di segnalazione delle irregolarità.

4.   Osservazioni specifiche

4.1

È estremamente importante definire che cosa siano i prodotti di investimento assicurativo, poiché per questi ultimi valgono normative più rigorose che per gli altri prodotti assicurativi. Pertanto la definizione contenuta nel relativo articolo – «un contratto di assicurazione che potrebbe anche essere classificato come »prodotto di investimento« […]» – appare formulata in modo inadeguato. In questo modo, infatti, si dà adito a interpretazioni divergenti su cosa possa essere un prodotto di investimento assicurativo.

4.2

Ad avviso del Comitato, non è chiara neppure la definizione di «consulenza». In svariati punti della normativa proposta vengono fatti dei tentativi di definire tale concetto. Per cominciare, all'articolo 2, paragrafo 9, la consulenza è definita come la fornitura di una raccomandazione personale a un cliente. Si tratta di una definizione molto ampia, e del resto non è affatto chiaro se sia possibile un'intermediazione di prodotti assicurativi senza consulenza.

4.2.1

Un ulteriore tentativo di definire il concetto di «consulenza» si riscontra in un altro punto della direttiva rifusa. Nel capo VI, infatti, l'articolo 17, paragrafo 1, lettera c) stabilisce che l'intermediario assicurativo è tenuto a informare il cliente del fatto che la consulenza viene fornita in base a un'analisi imparziale. All'articolo 18, paragrafo 3, vengono illustrate le caratteristiche di una consulenza basata su un'analisi imparziale, che deve essere fondata «sull'analisi di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato, che […] consenta [all'intermediario assicurativo o all'impresa di assicurazione] di formulare una raccomandazione, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo idoneo a soddisfare le esigenze del consumatore».

4.2.2

L'articolo 24, paragrafi 3 e 5, presenta invece una formulazione ancora diversa. Si tratta, in questo caso, di una consulenza «fornita su base indipendente». La normativa proposta prevede che tale consulenza possa basarsi su «un'analisi del mercato ampia o più ristretta».

4.2.3

In sintesi, si può dunque affermare che nella proposta si tiene conto di svariate tipologie di intermediazione:

intermediazione senza consulenza, ad esempio nel caso di vendita via Internet;

intermediazione con consulenza fornita come una raccomandazione personale;

intermediazione con consulenza in base a un'analisi imparziale, con l'indicazione dei relativi requisiti;

intermediazione con consulenza fornita su base indipendente

basata su un'analisi del mercato ampia, oppure

su un'analisi più ristretta.

4.2.4

Anche una consulenza fornita su base indipendente deve, come indicato sopra, soddisfare determinati requisiti. Non è chiaro, tuttavia, se tali requisiti formali debbano essere soddisfatti tanto nel caso di un'analisi di mercato ampia quanto nel caso di un'analisi più ristretta.

4.3   Articolo 17

4.3.1

Il CESE concorda sul fatto che, per il consumatore, è importante essere informato in merito ai conflitti di interesse e che debba esservi una certa trasparenza riguardo alle forme di compenso. L'accento, tuttavia, dovrebbe essere posto non soltanto sulla trasparenza nelle questioni di compenso, ma anche sui sistemi di «gestione delle prestazioni», che sono alla base sia dei compensi variabili sia dell'andamento della retribuzione fissa. I conflitti di interesse possono verificarsi anche senza che vi siano forme di compenso variabile, ad esempio quando l'intermediario è tenuto a conseguire determinati obiettivi operativi. Spesso, in questi casi, si tratta di obiettivi relativi alla vendita di un determinato prodotto, ma anche di obiettivi di carattere indiretto. Essi rischiano di innescare dei conflitti di interesse tra gli obiettivi stabiliti dall'impresa di assicurazione e l'esigenza dei clienti di acquistare prodotti assicurativi adeguati.

Bruxelles, 13 dicembre 2012

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Staffan NILSSON


(1)  Parere CESE 1841/2012, del 14 novembre 2012, in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento (non ancora pubblicato in GU).