4.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 299/103


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma “Giustizia” per il periodo 2014-2020»

COM(2011) 759 final — 2011/0369 (COD)

2012/C 299/19

Relatore: DE LAMAZE

Il Consiglio, in data 9 febbraio 2012, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "Giustizia" per il periodo 2014-2020

COM(2011) 759 final — 2011/0369 (COD).

La sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 28 giugno 2012.

Alla sua 482a sessione plenaria, dei giorni 11 e 12 luglio 2012 (seduta dell'11 luglio), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 126 voti favorevoli, 1 voto contrario e 5 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1   Il Comitato economico e sociale (CESE) accoglie con favore l'obiettivo di semplificazione e razionalizzazione della presente proposta di regolamento e sostiene la scelta della Commissione a favore dell'opzione B. La fusione dei programmi Giustizia civile e Giustizia penale è giustificata dalla prossimità degli obiettivi, degli attori e delle tipologie di azione da finanziare.

1.2   Tuttavia, nell'ambito di questo nuovo programma Giustizia per il periodo 2014-2020, e malgrado le giustificazioni di ordine giuridico avanzate nella presente proposta, il CESE continua a interrogarsi sull'opportunità di associare ai primi due obiettivi "specifici" - l'applicazione efficace della normativa dell'Unione nei settori della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e la facilitazione dell'accesso alla giustizia – un terzo obiettivo, ossia prevenire la domanda di droga riducendone al contempo l'offerta. Oltre al fatto che quest'ultimo obiettivo non sembra in realtà che una declinazione del primo, il CESE richiama l'attenzione sulle conseguenze in termini di immagine dell'inserimento di un simile obiettivo in un testo di natura normativa, che ha quindi un impatto forte, immediato e diretto per le parti in giudizio, le associazioni, le ONG e altri potenziali destinatari delle sovvenzioni. L'inserimento di questo obiettivo potrebbe infatti far pensare che per altre problematiche altrettanto importanti, come ad esempio la lotta contro la tratta di esseri umani, la Commissione non nutra la stessa preoccupazione.

1.3   In sostanza il CESE è preoccupato per il messaggio inviato dalla Commissione: ribadisce la posizione più volte espressa, secondo la quale, in materia di lotta contro la droga, occorre intervenire maggiormente a valle, sull'approccio educativo, sanitario e sociale, piuttosto che su quello repressivo (1).

1.4   Il CESE condivide la volontà della Commissione di garantire la massima flessibilità nella gestione dei fondi del presente programma, allo scopo di assicurare il massimo adeguamento alle esigenze della società civile, concedere la più ampia libertà possibile ai potenziali candidati, favorire la creatività dei progetti e tenere conto degli ulteriori orientamenti politici.

1.5   Pertanto, se non è possibile destinare un importo prestabilito alle diverse priorità, il CESE sottolinea l'importanza di poter disporre anticipatamente di una ripartizione del bilancio per obiettivi, almeno a titolo indicativo.

1.6   Il CESE prende atto dell'intenzione della Commissione di non attribuire all'obiettivo specifico relativo alla droga una quota di bilancio maggiore di quella che gli spetta. Invita la Commissione a rispettare rigorosamente i propri impegni e propone in quest'ottica che i fondi che verranno recuperati grazie al congelamento e alla confisca dei proventi di reato provenienti dal traffico di droga possano servire per finanziare una parte di questo obiettivo, come previsto dalla futura direttiva concernente il congelamento e la confisca dei proventi di reato.

1.7   Nonostante la complessità del regolamento finanziario vigente, il CESE sottolinea l'importanza di poter far conoscere a tutti i cittadini, in maniera chiara e intelligente, nonché in tutte le lingue dell'Unione, le condizioni di accesso ai finanziamenti. Ciò favorirebbe senza alcun dubbio la pertinenza dei progetti che verrebbero in tal modo incentivati, anche negli Stati membri finora sottorappresentati nei programmi selezionati. Il CESE insiste quindi sulla necessità di promuovere un pari accesso a questi programmi da parte di tutti i cittadini dell'UE.

1.8   La nozione di valore aggiunto europeo, che costituisce il criterio fondamentale di selezione dei programmi, meriterebbe inoltre, a suo parere, di essere meglio inquadrata. Tenuto conto dell'importo per natura limitato – che sta tuttavia subendo un aumento (accolto con favore dal CESE) – della dotazione finanziaria destinata al programma, il CESE sottolinea l'importanza di concentrare in maniera più rigorosa le sovvenzioni sui progetti il cui valore aggiunto europeo sia stato chiaramente stabilito. Devono inoltre essere incentivati i progetti transnazionali.

1.9   Poiché i programmi di lavoro annuali dovranno precisare taluni aspetti essenziali dell'attuazione del programma (in particolare la ripartizione del bilancio), il CESE ritiene che la loro adozione da parte della Commissione, sotto forma di atti di esecuzione, richieda la procedura d'esame e non la procedura consultiva come prevede la presente proposta. La procedura d'esame infatti potrebbe garantire che questi programmi non vengano adottati dalla Commissione qualora non risultino conformi al parere del comitato istituito ai sensi del regolamento n. 182/2011 (e composto da rappresentanti degli Stati membri).

1.10   Per quanto riguarda la necessità di far emergere più nettamente le priorità tra le azioni suscettibili di essere finanziate (articolo 6), il CESE ritiene in particolare che l'accento dovrebbe essere posto più chiaramente sulla giustizia elettronica (e-justice), settore in cui restano da compiere importanti progressi in vista di un accesso facilitato alla giustizia stessa.

1.11   Il CESE si compiace del nuovo orientamento che traspare nella presente proposta che mira a integrare l'insieme degli operatori giudiziari, e in particolare gli avvocati, nelle azioni di formazione giudiziaria europea; questi ultimi infatti contribuiscono, alla stessa stregua dei giudici e dei magistrati, alla corretta applicazione del diritto dell'Unione; inoltre rappresentano il primo punto di accesso al diritto per le parti in giudizio, in quanto sono essi che presentano l'istanza.

1.12   Analogamente, il CESE sottolinea l'urgenza di integrare i diversi operatori del diritto nelle reti di cooperazione giudiziaria transfrontaliera, apportando il sostegno finanziario necessario. Per garantire una maggiore coerenza con la recente spinta politica a favore di un rafforzamento dei diritti della difesa, il CESE invita soprattutto a porre più rapidamente possibile rimedio a una situazione che giudica inaccettabile, ovvero l'esclusione degli avvocati, di fatto o di diritto, dalla maggior parte delle reti di cooperazione giudiziaria transfrontaliera.

1.13   Nella prospettiva di uno spazio comune dei diritti, con particolare attenzione ai diritti relativi alla famiglia, il CESE sottolinea la necessità di fare riferimento alla Carta dei diritti fondamentali come "bussola della armonizzazione". In un contesto ancora contrassegnato da culture e concezioni giuridiche considerevolmente diverse, il CESE, in più occasioni e recentemente in materia di regimi e di effetti patrimoniali (2), ha potuto, tra l'altro, sottolineare l'opportunità di favorire il ricorso a un regime europeo supplementare e opzionale (il cosiddetto 28o regime).

2.   Contenuto della proposta

2.1   In un'ottica di semplificazione e di razionalizzazione, la Commissione ha deciso di ridurre il numero dei suoi programmi di finanziamento destinati alla realizzazione dello spazio europeo dei diritti e della giustizia, garantendo a chiunque (cittadini, partner o professionisti del diritto) la possibilità di conoscere i propri diritti e di sapere come esercitarli o applicarli. Il programma Giustizia per il periodo 2014-2020 affianca il programma Diritti e cittadinanza  (3) e riunisce i programmi Giustizia civile, Giustizia penale e Prevenzione e informazione in materia di droga.

2.2   La presente proposta di regolamento assegna a questo programma una dotazione finanziaria di 472 milioni di euro, che deve consentire il finanziamento delle attività in cui l'intervento dell'Unione può apportare un valore aggiunto rispetto all'azione dei singoli Stati membri. L'obiettivo generale consiste nel contribuire alla creazione dello spazio europeo di giustizia attraverso la promozione della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e comprende i seguenti obiettivi specifici: promuovere l'applicazione efficace della legislazione dell'Unione in materia (in conformità degli articoli 81 e 82 del TFUE), facilitare l'accesso alla giustizia, nonché prevenire e ridurre la domanda di droga; quest'ultimo aspetto viene affrontato dal punto di vista non più sanitario ma della lotta contro la criminalità (in virtù dell'articolo 84 del TFUE).

2.3   Questi obiettivi giustificano, in particolare, il sostegno a favore di attività di formazione rivolte ai magistrati e agli operatori giudiziari, compresi avvocati e notai, azioni di cooperazione sotto forma di reti per lo sviluppo della conoscenza e della fiducia reciproche, e iniziative di sensibilizzazione dei cittadini.

2.4   La dotazione finanziaria consentirà, tra l'altro, di finanziare una base analitica a sostegno del processo di elaborazione delle politiche dell'Unione. Per garantire una più ampia flessibilità, la proposta non prevede alcun importo specifico per settore d'intervento.

2.5   Le priorità annuali del programma sono adottate dalla Commissione mediante atti di esecuzione, nel quadro della procedura consultiva.

2.6   La proposta comprende obblighi di monitoraggio e valutazione (anche "intermedi").

3.   Osservazioni generali

3.1   Creare uno spazio europeo della giustizia significa creare un bene pubblico per l'UE, con vantaggi per chiunque, dai semplici cittadini ai partner. Esso infatti interessa alcuni aspetti fondamentali della vita e delle pratiche quotidiane (divorzio, diritto di alloggio e di visita dei minori, successione, tutela, controversie commerciali, controversie in materia di consumo, ecc., ma anche rispetto dei diritti in materia penale) e contribuisce a rafforzare la sicurezza all'interno dello spazio europeo, favorendo la cooperazione nella lotta alla criminalità.

3.2   Ricordando la complementarità funzionale tra il programma Giustizia e il programma Diritti e cittadinanza, il CESE ritiene che lo spazio europeo di giustizia e di libertà avrà senso soltanto in relazione ai diritti ai quali potrà di fatto accedere ciascun cittadino dell'UE, dovunque si trovi. Il presente programma dovrà quindi essere valutato in quest'ottica.

3.3   Nella prospettiva di uno spazio comune dei diritti, e con particolare attenzione ai diritti relativi alla famiglia, il CESE sottolinea la necessità di fare riferimento alla Carta dei diritti fondamentali come "bussola della armonizzazione". In un contesto contrassegnato da culture e concezioni giuridiche diverse, il CESE, in più occasioni e recentemente in materia di regimi e di effetti patrimoniali (4), ha potuto, tra l'altro, sottolineare l'opportunità di favorire il ricorso a un regime europeo supplementare e opzionale (il cosiddetto 28o regime). L'introduzione di tale regime permette di compiere progressi nel riconoscimento dei diritti dei cittadini dell'UE, lottando efficacemente contro le discriminazioni di cui questi possono essere vittime, nel caso in cui la legislazione dello Stato membro al quale appartengono dovesse accordare loro meno diritti rispetto alla legislazione di altri Stati membri.

3.4   Il rispetto dei diritti (specialmente quelli fondamentali) in seno all'UE, cui deve contribuire la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, rappresenta di per sé un obiettivo. L'effetto trainante sul mercato unico in termini di crescita e di occupazione può comunque essere significativo e deve essere quindi valorizzato, in particolare sostenendo lo sforzo formativo degli operatori del diritto (5). Il CESE ricorda infatti che una migliore cooperazione in ambito civile, e conseguentemente una più rapida composizione delle controversie transfrontaliere, influirebbe significativamente sulle imprese, favorendo il dinamismo della loro attività transfrontaliera.

3.5   Se da un lato le attività di valutazione hanno evidenziato l'efficacia dei precedenti programmi (Giustizia civile, Giustizia penale e Prevenzione e informazione in materia di droga per il periodo 2007-2013), dall'altro lato la riduzione del numero di tali programmi, e conseguentemente delle modalità di gestione, è di per sé un fatto positivo, che faciliterà la realizzazione dei diversi obiettivi. Oltre all'armonizzazione delle procedure, il CESE sottolinea l'importanza di ridurre la loro complessità intrinseca.

3.6   Il CESE, in particolare, accoglie molto favorevolmente la misura di semplificazione e di razionalizzazione consistente nella fusione dei programmi Giustizia civile e Giustizia penale, giustificata dall'abbandono del terzo pilastro nel Trattato di Lisbona, nonché dalla prossimità degli obiettivi, degli attori e delle tipologie di interventi da finanziare in questi due ambiti del diritto (in particolare in materia di giustizia elettronica e di formazione).

3.7   Il CESE raccomanda di incentivare i progetti in materia di giustizia penale, soprattutto negli Stati membri che finora hanno scarsamente beneficiato delle sovvenzioni disponibili. Trattandosi però di una tematica piuttosto recente, la strategia europea in materia non è ancora chiara e merita quindi di essere ulteriormente approfondita.

3.8   Il CESE nutre invece alcune riserve riguardo al programma Prevenzione e informazione in materia di droga, la cui base giuridica si riferisce alla sanità pubblica. Affermando l'importanza di continuare ad affrontare in via prioritaria gli aspetti relativi alla sanità pubblica, il Comitato richiama inoltre l'attenzione sul problema delle sovrapposizioni - che favorirebbe inevitabilmente un approccio esclusivamente orientato verso la repressione - con le attività finanziate nel quadro del futuro Fondo sulla sicurezza interna. Ribadisce il proprio messaggio sull'importanza di sviluppare, in materia di lotta anti-droga, un approccio innanzitutto preventivo, che offra ai tossicodipendenti la possibilità di farsi aiutare e curare. Occorre sensibilizzare maggiormente i giudici e gli avvocati su questo tema.

3.9   Inoltre, affinché l'obiettivo specifico collegato alla droga non assorba una quota sproporzionata dell'importo complessivo, il CESE propone che tale obiettivo possa essere in parte finanziato dai fondi che verranno recuperati grazie al congelamento e alla confisca dei proventi derivanti dal traffico di stupefacenti, come previsto dalla futura direttiva concernente il congelamento e la confisca dei proventi di reato (6).

3.10   Pur continuando a interrogarsi su quale forma assumeranno esattamente le azioni che verranno finanziate in materia di prevenzione della criminalità legata al traffico illecito di stupefacenti, il CESE rileva con soddisfazione che la dotazione finanziaria di 472 milioni di euro prevista per la realizzazione del presente programma sembra confermare un deciso aumento del sostegno della Commissione.

3.11   Per assicurare che il bilancio dell'UE sia effettivamente impiegato per finanziare i "beni pubblici dell'Unione europea" nonché le "azioni […] nei casi in cui l'intervento UE può garantire risultati migliori" (7), il CESE ricorda che occorre concentrare maggiormente le risorse sui progetti che comportano un forte valore aggiunto europeo (articolo 3), soprattutto in materia penale dove gli Stati membri mostrano ancora una certa riluttanza lasciare spazio all'intervento del diritto dell'Unione europea.

3.12   Il CESE sottolinea inoltre che, per garantire un'allocazione efficace dei fondi provenienti dal bilancio europeo, è importante assicurare la coerenza, la complementarità e le sinergie tra i diversi programmi di finanziamento, e in particolare quelle con il programma Diritti e cittadinanza per il periodo 2014-2020. Al contrario, i rischi di sovrapposizioni devono formare oggetto di una maggiore vigilanza.

3.13   Il CESE nota con soddisfazione che i progetti, pur essendo selezionati nel quadro dei programmi annuali di lavoro, possono durare per diversi anni, ovvero per un periodo di tempo sufficiente per poter dispiegare i loro effetti e raggiungere i loro obiettivi. Pur ritenendo valido il principio del cofinanziamento, si interroga tuttavia sulla fondatezza di una sua eventuale modulazione (8).

3.14   Nonostante la complessità del regolamento finanziario vigente, il CESE sottolinea l'importanza di poter far conoscere a tutti i cittadini, in maniera chiara e intelligente, nonché in tutte le lingue dell'Unione, le condizioni di accesso ai finanziamenti. Il CESE ritiene in particolare che la nozione di valore aggiunto europeo risulterebbe avvantaggiata se fosse meglio inquadrata. Ciò favorirebbe senza alcun dubbio la pertinenza dei progetti che verrebbero in tal modo incentivati, anche negli Stati membri finora sottorappresentati nei programmi selezionati. Il CESE insiste quindi sulla necessità di promuovere un pari accesso a questi programmi da parte di tutti i cittadini dell'UE.

3.15   Analogamente, il CESE trova sorprendente che nella scheda finanziaria legislativa non figuri nessuna ripartizione del bilancio, nemmeno indicativa, in funzione degli obiettivi specifici. Senza rimettere in discussione il bisogno legittimo di flessibilità nella gestione dei fondi, il CESE sottolinea l'importanza di disporre di alcune indicazioni preliminari in merito.

4.   Considerazioni specifiche

4.1   Formazione giudiziaria europea

4.1.1   Dato che senza fiducia reciproca non potrà essere realizzato alcun progresso reale, il CESE incoraggia il sostegno a favore delle azioni finalizzate a instaurare una cultura europea comune, decisamente orientata verso la pratica e l'esercizio del diritto e accompagnata da una conoscenza e una comprensione dei sistemi giudiziari nazionali. Per garantire il corretto funzionamento dell'assistenza reciproca all'interno dell'UE, è indispensabile assicurare in particolare la tutela dei diritti procedurali dei soggetti coinvolti in una causa negli altri sistemi nazionali.

4.1.2   Il CESE ritiene che la formazione giudiziaria europea degli operatori del diritto sia un aspetto essenziale del nuovo programma, che meriterebbe maggiore attenzione. Il diritto europeo risente di un'applicazione ancora troppo eterogenea a seconda degli Stati membri, dovuta spesso a una mancanza di interesse e di sensibilizzazione degli operatori nei suoi confronti. Il fenomeno è particolarmente evidente nel caso del diritto doganale. Il CESE ricorda a questo proposito la necessità di rafforzare significativamente il sostegno alla formazione giudiziaria europea, soprattutto in considerazione dell'obiettivo fissato dalla Commissione di formare 20 000 operatori del diritto all'anno entro il 2020, vale a dire un totale di 700 000 operatori (9). Come sottolinea giustamente la Commissione, la formazione è un requisito indispensabile per una migliore comunicazione degli operatori del diritto al di là delle frontiere nazionali, nell'ambito dello spazio europeo di giustizia e libertà.

4.1.3   Il CESE ritiene indispensabile coinvolgere in particolare gli avvocati in queste azioni di formazione. Ciò è ancora più giustificato se si tiene conto del fatto che, in alcuni Stati membri, la loro formazione avviene in comune con quella dei magistrati. Gli avvocati infatti rappresentano il primo punto di accesso al diritto. Dai loro avveduti consigli dipende successivamente l'accesso dinanzi al giudice dei soggetti incriminati. Anche gli avvocati quindi, come i giudici e i procuratori, devono poter beneficiare delle iniziative finanziate dall'UE, perché da ciò dipende la qualità dell'accesso alla giustizia nell'ambito dello spazio di diritto europeo. Questa partecipazione risulta indispensabile anche nell'interesse di un miglior equilibrio a favore dei diritti della difesa.

4.1.4   Pur deplorando la confusione cui si presta l'uso del termine di "operatore giudiziario" (10), il CESE è grato alla Commissione per aver precisato, nella presente proposta di regolamento, che tale figura comprende tutti i professionisti del diritto, compresi gli avvocati e i notai, che contribuiscono di fatto e in maniera sostanziale alla corretta applicazione del diritto dell'Unione. Il CESE esprime soddisfazione per il fatto che la Commissione sembri determinata a seguire questo approccio nel quadro del progetto pilota sulla formazione giudiziaria europea che verrà lanciato quest'anno.

4.1.5   Il CESE ritiene che sarebbe auspicabile definire alcuni criteri obiettivi ai quali dovrebbero conformarsi i programmi di formazione giudiziaria per essere ammissibili. Tra questi dovrebbe assolutamente figurare il riferimento, nell'ambito di tale formazione, alla Carta dei diritti fondamentali. La conformità di questi programmi ai criteri che verranno fissati dovrà formare oggetto di una regolare e approfondita attività di controllo e monitoraggio. Il CESE insiste sulla necessità di condizionare l'allocazione di queste sovvenzioni alla qualità intrinseca dei programmi, che dovranno formare oggetto di una valutazione rigorosa.

4.1.6   Il CESE annette particolare importanza al fatto che i programmi di formazione giudiziaria rivolti ai giudici e agli avvocati affrontino gli aspetti specifici relativi alla tossicodipendenza e permettano di sviluppare un approccio giudiziario coniugato con un approccio sanitario e sociale, orientato verso la prevenzione di recidive.

4.2   Cooperazione giudiziaria transfrontaliera

4.2.1   Il CESE invita a porre rimedio il più velocemente possibile a una situazione che giudica inaccettabile, ossia l'esclusione degli avvocati dalle reti di cooperazione giudiziaria. Se è vero che la rete giudiziaria in materia penale dipende da Eurojust e non rientra nel quadro del presente programma, è comunque significativo che gli avvocati non vi abbiano accesso. I vincoli finanziari non possono giustificare l'attuale squilibrio a favore dell'accusa. Anche se limitati, i mezzi devono comunque assicurare il rispetto del principio dell'uguaglianza tra le parti nelle cause transfrontaliere.

4.2.2   Questo requisito presuppone, soprattutto nel quadro dell'esecuzione di un mandato di arresto europeo, che gli avvocati siano in grado di individuare rapidamente un avvocato competente in un altro Stato membro, che possa accedere al dossier e fornire consigli sulle questioni di diritto procedurale nazionale di tale Stato e, più in generale, sugli aspetti locali del caso. Le nuove disposizioni contenute nella proposta di direttiva relativa al diritto di accesso a un difensore nel quadro delle procedure penali, che introducono, nel quadro del mandato di arresto europeo, il principio dell'accesso a due difensori (uno nello Stato membro emittente e l'altro in quello di esecuzione), costituiscono, se del caso, un'argomentazione supplementare, per giustificare la piena partecipazione degli avvocati alle reti europee di cooperazione giudiziaria. A questo proposito il CESE si compiace per il sostegno che la futura rete transfrontaliera di avvocati della difesa potrà apportare al lavoro del crescente numero di avvocati impegnati in situazioni transfrontaliere. Per assicurare un approccio coerente ed efficace, chiede alla Commissione che il suo impegno finanziario sia commisurato alle necessità.

4.2.3   Analogamente, per quanto riguarda la rete giudiziaria in materia civile e commerciale, il CESE deplora il fatto che gli avvocati e i notai siano in pratica emarginati, mentre sulla carta dal 1o gennaio 2011 è prevista l'apertura di tale rete ad avvocati, notai ed anche ufficiali giudiziari, vale a dire a una serie di professionisti che contribuiscono direttamente all'applicazione degli atti comunitari e degli strumenti internazionali. Anche in questo caso il corretto funzionamento della rete presuppone un adeguato sostegno finanziario.

4.2.4   Di fronte al proliferare di iniziative da parte di numerose professioni del diritto, sotto forma di piccole strutture spesso onerose, il CESE raccomanda di migliorare la coerenza e il coordinamento di queste reti, allo scopo di creare dei "cerchi di coerenza" (11) sui quali potrà basarsi una vera architettura giudiziaria europea.

4.3   Giustizia elettronica

4.3.1   La smaterializzazione della giustizia è un aspetto essenziale che, ad avviso del CESE, non riceve sufficiente attenzione nella presente proposta. Il suo impatto in materia di accesso alla giustizia, anche per i cittadini con difficoltà sociali o disabilità, merita di formare oggetto di un'analisi rigorosa. Nell'interesse comune sia delle parti in giudizio che degli operatori del diritto, devono ancora essere compiuti importanti progressi in materia.

4.3.2   A questo proposito il CESE si aspetta dalla Commissione un orientamento chiaro: la promozione degli strumenti disponibili in materia di e-justice sembra per il momento essere orientata più verso il grande pubblico che non verso i professionisti. Per garantire la qualità delle decisioni giudiziarie e la loro conformità con il diritto europeo, è tuttavia indispensabile facilitare e incoraggiare il ricorso a questi strumenti da parte degli operatori del diritto, che devono essere conseguentemente formati in materia.

4.3.3   Il CESE accoglie con favore il fatto che la dotazione finanziaria prevista dalla presente proposta possa contribuire al perfezionamento delle reti informatiche in materia (articolo 8, paragrafo 2). In questo contesto fa riferimento in particolare al progetto di motore di ricerca di un avvocato sul portale e-Justice, e al progetto e-Codex per rendere interoperativi i sistemi nazionali di giustizia elettronica. Il CESE richiama l'attenzione sul fatto che, per garantire la sicurezza e l'efficacia di queste reti, l'identità professionale degli avvocati deve poter essere certificata dagli ordini.

4.4   Indicatori

4.4.1   Gli indicatori dovranno evidentemente formare oggetto di una riflessione più approfondita. Il CESE esprime apprezzamento per il fatto che la Commissione abbia nel frattempo avviato questa riflessione riguardo sia al monitoraggio su base annua sia alla valutazione intermedia e finale. In particolare, riguardo all'accesso alla giustizia, dovrebbe essere completato il criterio puramente soggettivo (il modo in cui questo accesso è percepito in Europa). In materia di formazione, a parere del CESE, sembrerebbe opportuno valorizzare i partenariati pubblico-privato, associando università, istituti di formazione giudiziaria e ordini degli avvocati. Per i costi destinati alle attività di controllo (inteso in senso lato), che sono comunque destinati a diminuire nel corso della realizzazione del programma e che, secondo la scheda finanziaria legislativa, oscillano tra il 3 e il 6 % del bilancio totale, converrebbe, a parere del CESE, fissare un limite massimo.

4.5   Modalità di adozione dei programmi di lavoro annuali

4.5.1   Per quanto concerne i programmi di lavoro annuali che la Commissione adotta mediante atti di esecuzione, il CESE si interroga sulla validità della scelta della procedura consultiva, ritenendo invece più appropriata la procedura d'esame. Quest'ultima infatti garantisce che essi non vengano adottati dalla Commissione qualora non risultino conformi al parere del comitato istituito ai sensi del regolamento n. 182/2011 (e composto da rappresentanti degli Stati membri).

Bruxelles, 11 luglio 2012

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Staffan NILSSON


(1)  Cfr. parere del CESE in merito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Verso un'azione europea più incisiva nella lotta alla droga, adottato il 24 maggio 2012 (GU C 229 del 31.7.2012, pag. 85).

(2)  Cfr. GU C 376 del 22.12.2011, pag. 87–91.

(3)  GU C 191, 29.6.2012, pagg. 108-110

(4)  Cfr. nota 2.

(5)  Nella sua relazione Una nuova strategia per il mercato unico (9 maggio 2010), Mario MONTI sottolineava l'importanza della corretta applicazione del diritto dell'Unione e della formazione dei magistrati in materia, per migliorare l'efficienza del mercato unico.

(6)  Cfr. parere CESE (cfr. pag. della presente Gazzetta ufficiale).

(7)  COM(2010) 700 final.

(8)  Attualmente è necessario un contributo del 20 % per ottenere il restante 80 % sotto forma di sovvenzioni.

(9)  COM(2011) 551 final.

(10)  Conformemente agli articoli 81, paragrafo 2, lettera h), e 82, paragrafo 1, lettera c), del TFUE che riguardano rispettivamente la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, e che fanno esplicito riferimento a "magistrati e operatori giudiziari".

(11)  Cfr. risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sulla formazione giudiziaria (2012/2575(RSP)).