4.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 299/89


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme per la semplificazione del trasferimento all'interno del mercato unico dei veicoli a motore immatricolati in un altro Stato membro»

COM(2012) 164 final — 2012/0082 (COD)

2012/C 299/16

Relatore generale: PÁSZTOR

Il Parlamento europeo, in data 18 aprile 2012, e il Consiglio dell'Unione europea, in data 24 aprile 2012, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme per la semplificazione del trasferimento all'interno del mercato unico dei veicoli a motore immatricolati in un altro Stato membro

COM(2012) 164 final — 2012/0082 (COD).

L'Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale europeo ha incaricato, in data 24 aprile 2012, la sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo di preparare i lavori in materia.

Vista l'urgenza dei lavori, il Comitato economico e sociale europeo, nel corso della 482a sessione plenaria, dei giorni 11 e 12 luglio 2012 (seduta del 12 luglio), ha nominato PÁSZTOR relatore generale e adottato il seguente parere all'unanimità.

1.   Raccomandazioni

1.1

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) condivide gli obiettivi della Commissione e la sua idea di disciplinare con un regolamento l'immatricolazione dei veicoli a motore già immatricolati in un altro Stato membro. Ciò è conforme sia al principio di sussidiarietà che ai requisiti di una "Europa dei cittadini". Allo stesso tempo, il CESE esprime rammarico per il fatto che non sia stato possibile introdurre una procedura uniforme di immatricolazione a livello UE, come inizialmente previsto. Il Comitato giudica quest'ultima misura indispensabile sul lungo termine.

1.2

Il CESE ritiene che, una volta adottato il regolamento proposto, immatricolare i veicoli in un altro Stato membro sarà semplice come reimmatricolarli nello stesso paese, senza oneri aggiuntivi né controlli e documenti superflui. A meno che i dati forniti risultino incompleti o non validi, lo Stato membro di destinazione non può esigere l'espletamento di ulteriori procedure amministrative, inefficienti e costose, come ad esempio i controlli tecnici. Inoltre, il costo dell'immatricolazione transfrontaliera non dovrebbe superare il costo dell'immatricolazione nazionale.

1.3

Per il CESE, il fatto che il regolamento proposto esenti i normali cittadini dall'obbligo di richiedere e fornire informazioni rappresenta un grande passo in avanti. Il Comitato auspica inoltre che l'obbligo per le autorità competenti di scambiarsi informazioni possa contribuire a rafforzare la cooperazione anche in altri e più importanti settori, dando così un sostegno efficace ai valori e agli interessi comuni dell'Europa.

1.4

Il CESE apprezza il fatto che la Commissione si impegni, nello stesso regolamento, a effettuarne una valutazione ex post, ma chiede anche che il termine fissato per la presentazione della relazione di valutazione venga ridotto da quattro a due anni.

2.   La proposta di regolamento della Commissione

2.1

La Commissione ha intrapreso un lavoro importante per cercare di semplificare, attraverso un regolamento, il trasferimento in un altro Stato membro dei veicoli a motore già immatricolati in un determinato paese. Finora, infatti, il coordinamento della forma e del contenuto dei documenti di immatricolazione di veicoli era disciplinato soltanto con una direttiva (più precisamente la direttiva 1999/37/CE). Altre misure di armonizzazione, auspicabili nella prospettiva del mercato unico, hanno assunto la forma di documenti orientativi, che, in quanto tali, hanno avuto solo un impatto limitato sugli Stati membri.

2.2

Nell'elaborare la proposta di regolamento, la Commissione ha dovuto tener conto non solo di tali considerazioni ma anche delle norme relative alla tutela dei dati personali (1) e alla lotta contro la criminalità avente implicazioni transfrontaliere (2).

2.3

Pertanto, prendendo in considerazione le esigenze del mercato unico, il regolamento proposto:

definisce regole armonizzate in materia di veicoli a motore, inclusi motociclette e ciclomotori (3), registrati in uno Stato membro ma utilizzati regolarmente in un altro. Il regolamento non si applica invece ai veicoli a motore immatricolati in un paese terzo;

stabilisce che l'immatricolazione di un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro è necessaria solo in caso di soggiorno di durata superiore ai sei mesi, o, più precisamente, se cambia la "residenza normale", vale a dire lo Stato membro in cui si trova la sede principale degli interessi professionali o dei legami personali dell'intestatario del veicolo;

elimina, a meno di validi e specifici motivi, il requisito dei controlli fisici (tecnici). Un controllo fisico può essere effettuato solo se i dati d'immatricolazione risultano incompleti o contraddittori, se si sospetta un'attività illecita, se il veicolo è gravemente danneggiato o in caso di trasferimento della proprietà. In tutti gli altri casi, i controlli tecnici effettuati nel paese d'origine devono essere riconosciuti validi;

detta norme per un approccio uniforme in materia di immatricolazioni temporanee e professionali nel mercato unico;

armonizza il commercio transfrontaliero e il trasferimento di proprietà dei veicoli usati - escludendo i paesi terzi dall'ambito di applicazione.

2.4

Il regolamento proposto impone alle autorità dello Stato membro di destinazione di chiedere a quelle dello Stato membro di origine i dati concernenti la precedente immatricolazione. In tale contesto, si fa riferimento alla possibilità di avvalersi dei più recenti sviluppi nel campo delle tecnologie dell'informazione.

Al fine di assicurare il corretto scambio d'informazioni, il regolamento impone alle autorità nazionali di utilizzare software che consentano alle autorità di altri Stati membri di accedere ai dati, escludendo al tempo stesso l'accesso a persone non autorizzate attraverso l'uso di file criptati XML. Le informazioni devono essere scambiate in tempo reale su una piattaforma online. I costi di sviluppo del software sono a carico dello Stato membro in questione;

la Commissione si impegna a creare una banca dati pubblica contenente i recapiti e gli altri dati necessari per contattare le competenti autorità nazionali;

la Commissione assicurerà inoltre lo sviluppo costante del sistema IT attraverso l'opzione giuridica degli atti delegati.

2.5

Il regolamento proposto prevede che l'immatricolazione di un veicolo possa essere negata se non vengono soddisfatte determinate condizioni. Gli interessati hanno il diritto di presentare ricorso entro un mese dalla data del rifiuto.

2.6

Nel regolamento proposto, inoltre, la Commissione si impegna a valutare l'impatto del regolamento quattro anni dopo la sua entrata in vigore.

3.   Osservazioni generali

3.1

Il CESE condivide gli obiettivi della Commissione e la sua idea di disciplinare con un regolamento l'immatricolazione dei veicoli a motore già immatricolati in precedenza in un altro Stato membro. Ciò è conforme sia al principio di sussidiarietà che ai requisiti di una "Europa dei cittadini". Al tempo stesso, la proposta tiene conto dell'esperienza della prassi burocratica, che per natura tende a gestire le questioni di minore importanza privilegiando le convenzioni e la convenienza piuttosto che cercando di adeguarsi agli obiettivi strategici.

3.2

Il CESE esprime tuttavia rammarico per il fatto che non sia stato possibile introdurre una procedura uniforme di immatricolazione a livello UE, come inizialmente previsto. Il Comitato giudica questa misura indispensabile sul lungo termine.

3.3

Il CESE ritiene che una procedura uniforme di immatricolazione non comprometterebbe le esigenze di gettito degli Stati membri, dato che il sistema permetterebbe di coprire le spese di immatricolazione. Una procedura uniforme d'immatricolazione contribuirebbe, al tempo stesso, a una maggiore trasparenza e tracciabilità.

3.4

Secondo il CESE, la proposta di regolamento adotta un approccio adeguato alla soluzione di problemi fondamentali e detta norme procedurali appropriate per l'individuazione e il superamento dei potenziali rischi per gli utenti e per le pubbliche amministrazioni. È infatti stato scelto un approccio equilibrato alla gestione del rischio piuttosto che uno basato su una eccessiva prudenza burocratica.

3.5

Il testo proposto affronta adeguatamente il problema della prevenzione della criminalità transfrontaliera, tenendo conto nel contempo degli interessi del mercato dell'usato.

3.6

Il CESE ritiene che, una volta adottato il regolamento proposto, immatricolare i veicoli in un altro Stato membro sarà semplice come reimmatricolarli nello stesso paese, senza oneri aggiuntivi né controlli e documenti superflui. A meno che i dati forniti risultino incompleti o non validi, lo Stato membro di destinazione non può esigere l'espletamento di ulteriori procedure amministrative, inefficienti e costose, come ad esempio i controlli tecnici. Inoltre, il costo dell'immatricolazione transfrontaliera non dovrebbe superare il costo dell'immatricolazione nazionale.

3.7

Per il CESE, il fatto che il regolamento proposto esenti i normali cittadini dall'obbligo di richiedere e fornire informazioni rappresenta un grande passo in avanti. Il Comitato auspica inoltre che l'obbligo per le autorità competenti di scambiarsi informazioni possa contribuire a rafforzare la cooperazione anche in altri e più importanti settori, dando così un sostegno efficace ai valori e agli interessi comuni dell'Europa.

3.8

Il CESE ritiene che, a lungo termine, mantenere l'immatricolazione temporanea e quella professionale sia privo di senso. Anche l'immatricolazione professionale rappresenta infatti soltanto una soluzione provvisoria. Al tempo stesso, considera contraddittorio concedere un'autorizzazione limitata ai veicoli non conformi, consentendo loro, in alcuni casi, addirittura di percorrere lunghe distanze tra un paese e l'altro. Tali veicoli dovrebbero invece essere trasportati o, se le loro condizioni tecniche lo permettono, godere di un'autorizzazione temporanea. D'altra parte, sarebbe opportuno impedire che i veicoli con immatricolazione temporanea possano trasportare merci e passeggeri.

3.9

Il CESE accoglie favorevolmente il risparmio di un miliardo e mezzo di euro per i cittadini e le imprese. Riconosce inoltre che i costi annuali del regolamento, pari ad un milione e mezzo di euro, avranno solo un impatto minimo sul bilancio dell'UE. Al tempo stesso, però, tiene a sottolineare che i costi del regolamento incideranno in parte anche sui bilanci nazionali e quindi, ai fini della massima chiarezza, sarebbe opportuno fornire una stima dei costi globali.

3.10

Il CESE è d'accordo sul fatto di delegare alla Commissione poteri normativi riguardo alle questioni tecniche e di contenuto dei dati poste dal funzionamento del sistema a livello europeo, come prevede il regolamento proposto.

3.11

Il CESE raccomanda alle istituzioni europee coinvolte nel processo legislativo - Parlamento europeo, Consiglio e Commissione - di considerare la possibilità che, ai fini della seconda immatricolazione, si tenga conto della totalità o di parte dei costi sostenuti per la prima dall'utente, salvo che nei casi di reimmatricolazione dovuta a un cambio di proprietà.

3.12

Il CESE apprezza il fatto che la Commissione si impegni, nello stesso regolamento, a effettuarne una valutazione ex post, ma chiede anche che il termine fissato per la presentazione della relazione di valutazione venga ridotto da quattro a due anni.

4.   Osservazioni specifiche

4.1

Il CESE ritiene che, sia nel complesso sia nelle singole disposizioni, il testo attuale della proposta di regolamento risponda alle aspettative.

4.2

Il CESE sostiene gli sforzi volti a basare le procedure di immatricolazione sui dati del sistema di omologazione per tipo dei veicoli completi (Whole Vehicle Type Approval) utilizzati ai fini del certificato di conformità. Si tratta, è vero, di dati più particolareggiati rispetto a quelli di cui all'Allegato I del regolamento proposto, ma anche e soprattutto di dati riconosciuti a livello internazionale e sui quali già si basano le procedure d'immatricolazione in vigore in diversi Stati membri.

4.3

Oltre ai dati tecnici forniti dai produttori, è necessario includere anche i valori reali basati sui più recenti test ufficiali, ad esempio in riferimento alle emissioni di sostanze inquinanti.

Bruxelles, 12 luglio 2012

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Staffan NILSSON


(1)  Direttiva 95/46/CE (GU L 281 del 23.11.1995, pagg. 31-50) e regolamento (CE) n. 45/2001 (GU L 8 del 12.1.2001, pagg. 1-22).

(2)  Decisione del Consiglio 2004/919/CE (GU L 389 del 30.12.2004, pagg. 28–30).

(3)  Direttiva 2002/24/CE (GU L 124 del 9.5.2002, pagg. 1-44).