21.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 181/75


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un diritto comune europeo della vendita

COM(2011) 635 definitivo — 2011/0284 (COD)

e alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un diritto comune europeo della vendita per agevolare le transazioni commerciali transfrontaliere nel mercato unico»

COM(2011) 636 definitivo

2012/C 181/14

Relatrice: BONTEA

La Commissione europea, in data 11 ottobre 2011, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un diritto comune europeo della vendita per agevolare le transazioni commerciali transfrontaliere nel mercato unico

COM(2011) 636 final.

Il Consiglio, in data 16 novembre 2011, e il Parlamento europeo, in data 25 ottobre 2011, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un diritto comune europeo della vendita

COM(2011) 635 final — 2011/0284 (COD).

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 8 marzo 2012.

Alla sua 479a sessione plenaria, dei giorni 28 e 29 marzo 2012 (seduta del 29 marzo), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il presente parere con 87 voti favorevoli, 54 voti contrari e 7 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1   Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) apprezza l'intenzione della Commissione europea di contribuire ad agevolare l'espansione del commercio transfrontaliero per le imprese, in particolare le PMI, ad incoraggiare gli acquisti transfrontalieri dei consumatori e a consolidare i vantaggi offerti dal mercato interno.

1.2   Sotto il profilo della forma del Diritto comune europeo della vendita – (regolamento) e dell'opzione operata («secondo regime», facoltativo), il CESE accoglie con favore la valorizzazione delle sue precedenti proposte. Tuttavia, come già raccomandato nel precedente parere su questo tema, è convinto che «tali obiettivi debbano essere raggiunti per gradi, incominciando dai contratti di vendita transnazionali commerciali di merci (B2B), quali realizzazioni pilota, utili per verificare la coesistenza tra i regimi e la loro applicazione concreta» (1).

1.3   Sotto il profilo dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, il CESE richiama l'attenzione sul fatto che il diritto comune europeo della vendita è tenuto all'osservanza rigorosa di tali principi.

1.4   Sotto il profilo del contenuto, il CESE ritiene che la Proposta di regolamento richieda miglioramenti importanti, allo scopo di:

agevolare le transazioni in tutta l'Unione, contribuire in modo sostanziale a sostenere le attività economiche nell'ambito del mercato unico e garantire una maggiore valorizzazione del suo potenziale,

apportare un reale valore aggiunto europeo, in termini di costi e vantaggi per gli operatori economici e i consumatori,

offrire vantaggi consistenti per quanto riguarda Una migliore regolamentazione e un contesto normativo semplificato, comprensibile e semplice da utilizzare,

ridurre i costi delle transazioni transfrontaliere,

garantire la certezza giuridica nonché un'accresciuta coerenza tra i regolamenti orizzontali e verticali,

fare in modo che le PMI e i consumatori beneficino concretamente delle nuove normative.

1.5   La divisione del diritto comune europeo della vendita e la trattazione separata dei regolamenti relativi ai contratti tra imprese (B2B) e quelli relativi ai contratti tra imprese e consumatori (B2C), unitamente alla determinazione di scadenze chiare per l'attuazione di ogni contratto, contribuirà ad agevolare, in termini di tempo e di sforzi, la conoscenza e l'attuazione dei nuovi regolamenti da parte delle imprese e dei consumatori.

1.6   Il CESE ritiene particolarmente importante che la nuova normativa abbia carattere opzionale e garantisca il pieno rispetto della libertà di negoziazione in materia di recepimento del diritto comune europeo della vendita.

1.7   Il CESE sottolinea i seguenti aspetti essenziali:

la presenza di difficoltà rilevanti nell'applicazione del diritto comune europeo della vendita,

la necessità di tenere in maggiore considerazione le peculiarità delle PMI,

la necessità di elaborare, previa consultazione con le organizzazioni datoriali (ivi comprese quelle delle PMI e dei consumatori), dei modelli europei di clausole contrattuali specifiche per settore commerciale o di attività, che riportino clausole e condizioni standard e siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, divenendo strumenti applicativi particolarmente utili nelle relazioni tra imprese (B2B) e tra imprese e consumatori (B2C); tali modelli dovrebbero essere disponibili contemporaneamente alla pubblicazione del regolamento,

la necessità di garantire una maggiore certezza giuridica e di migliorare il contenuto del diritto comune europeo della vendita,

conformemente al disposto degli articoli 12 e 169 del Trattato, le esigenze di tutela dei consumatori e delle PMI devono essere tenute in considerazione in fase di elaborazione e attuazione di tutte le politiche dell'Unione nonché delle misure adottate.

1.8   Il CESE richiama l'attenzione sul fatto che l'adozione del diritto comune europeo della vendita non è sufficiente a garantire l'ampliamento del commercio transfrontaliero per le imprese e degli acquisti transfrontalieri per i consumatori, e invita la Commissione europea e gli Stati membri a proseguire l'impegno a favore di una piena valorizzazione del potenziale del mercato unico per la crescita economica e la creazione di nuovi posti di lavoro.

1.9   Richiama inoltre l'attenzione sull'importanza di elaborare misure complementari volte a garantire che i soggetti che potrebbero applicare il diritto comune europeo della vendita, se alla fine verrà adottato, sappiano come attuare efficacemente e interpretare uniformemente tale normativa.

1.10   Le organizzazioni dei consumatori sottolineano che la proposta, nella sua formulazione attuale, non dovrebbe applicarsi alle transazioni dei consumatori. Le organizzazioni delle PMI e dei datori di lavoro, invece, reputano che la proposta possa applicarsi alle transazioni dei consumatori, a condizione di apportare talune modifiche e adottare alcune misure di accompagnamento. Le proposte presentate dalle organizzazioni delle PMI e dei consumatori divergono tuttora su diversi punti: trovare la soluzione migliore, accettabile da tutti, è un processo complesso e difficile.

1.11   Il Comitato invita la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo a prendere in considerazione tali aspetti in fase di finalizzazione del diritto comune europeo della vendita, o di qualsiasi altra iniziativa intesa a regolamentare i diritti dei consumatori nell'UE, e auspica la prosecuzione del dialogo con le organizzazioni rappresentative delle PMI e dei consumatori, affinché il diritto comune europeo della vendita risponda maggiormente alle esigenze dei beneficiari e contribuisca in modo sostanziale ad agevolare le transazioni nell'UE.

2.   Contesto

2.1   Quadro giuridico attuale

2.1.1   L'attuale quadro giuridico dell'UE è caratterizzato dalla diversità dei sistemi giuridici nazionali dei 27 Stati membri e segnatamente in materia di diritto dei contratti.

2.1.2   Il diritto dell'UE contiene una serie di norme comuni, in particolare in materia di contratti tra imprese e consumatori, che armonizzano il contenuto sostanziale del diritto dei contratti applicabile ai consumatori. La direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori (2), adottata di recente, prevede l'armonizzazione completa di elementi essenziali dei contratti a distanza quali le informazioni precontrattuali, i requisiti formali, il diritto di recesso, il passaggio del rischio e la consegna, stabilendo un livello di armonizzazione minima unicamente per le garanzie giuridiche e le clausole contrattuali abusive.

2.1.3   Gli articoli 12, 38, 164, 168 e 169, paragrafo 4, del Trattato garantiscono la prevalenza delle norme nazionali, qualora queste si rivelino più vantaggiose per i consumatori.

2.2   Difficoltà riscontrate da imprenditori e consumatori

2.2.1   Attualmente, solo un imprenditore dell'Unione su dieci esporta beni all'interno del mercato unico, e per lo più in un numero ridotto di Stati membri, mentre solo l'8 % dei consumatori ha acquistato beni e servizi su Internet in un altro Stato membro. Il potenziale offerto dal mercato interno e dal commercio elettronico transfrontaliero è in parte ancora da sfruttare.

2.2.2   Gli ostacoli tuttora esistenti derivano, tra l'altro, dalla diversità dei regolamenti fiscali, dai requisiti amministrativi, dalle difficoltà nella consegna, dalla diversità dei regimi linguistici e dei contesti culturali, dalla scarsa penetrazione della banda larga, dalle regole in materia di protezione dei dati, dal design, dalle limitazioni territoriali della proprietà intellettuale, dalle modalità di pagamento e dalle differenze tra i quadri giuridici. I dati di cui dispone la Commissione, tratti da altre ricerche, rivelano che nelle transazioni tra imprese e consumatori uno dei principali ostacoli che impediscono ai consumatori di acquistare all'estero è l'assenza di efficaci mezzi di ricorso. Il 62 % dei consumatori non ha effettuato acquisti transfrontalieri online perché teme la frode, il 59 % perché non sa come comportarsi in caso di problemi, il 49 % perché preoccupato per la consegna e il 44 % non ha una conoscenza esatta dei propri diritti in quanto consumatore (3).

Gli imprenditori, in particolare le PMI, si trovano ad affrontare problemi riguardanti ad esempio:

la conoscenza delle disposizioni del diritto estero dei contratti applicabile;

la maggiore complessità giuridica nel commercio transfrontaliero rispetto a quello interno;

costi di transazione aggiuntivi elevati.

2.2.3   Gli ostacoli incontrati nel commercio transfrontaliero hanno considerevoli effetti negativi sulle imprese e sui consumatori.

3.   La proposta della Commissione

3.1   La comunicazione della Commissione (4) include la decisione di presentare una proposta di regolamento (5) relativo all'istituzione di un diritto comune europeo della vendita, con l'obiettivo dichiarato di migliorare il funzionamento del mercato interno favorendo la diffusione del commercio transfrontaliero.

3.2   La proposta della Commissione rappresenta:

a)

Dal punto di vista dello strumento scelto:

un corpus di norme alternativo al diritto dei contratti, identico in tutti gli Stati membri e comune a tutta l'Unione, che coesisterà con le norme vigenti di diritto nazionale dei contratti,

un quadro facoltativo, scelto dalle parti contraenti. Il consenso del consumatore all'adozione del diritto comune europeo della vendita deve essere prestato con una dichiarazione esplicita distinta dalla dichiarazione che esprime l'accordo a concludere il contratto.

b)

Dal punto di vista della forma: essendo un regolamento, il diritto comune europeo della vendita sarà generalmente e direttamente applicabile.

c)

Dal punto di vista del contenuto:

Un corpus esaustivo (183 articoli), benché non completo, di diritto dei contratti, che contempla:

i principi generali di diritto dei contratti,

il diritto delle parti di ricevere informazioni precontrattuali essenziali, le norme sulle modalità per concludere i contratti, sul diritto di recesso dei consumatori e sull'annullamento dei contratti,

l'interpretazione delle clausole contrattuali, le norme sul contenuto e gli effetti del contratto, nonché sulle eventuali clausole abusive,

le obbligazioni e i rimedi delle parti,

le norme comuni supplementari sul risarcimento del danno e sugli interessi per ritardo di pagamento,

la restituzione e la prescrizione.

Determinati aspetti sono tuttora disciplinati dalle norme del diritto nazionale, applicabile ai sensi del regolamento (CE) n. 593/2008 (6) («regolamento Roma I»).

3.3   Il diritto comune europeo della vendita si basa sui contratti più significativi del commercio transfrontaliero (contratti di vendita tra imprese e consumatori, o tra imprese, nel caso in cui almeno una delle parti sia una PMI, compresi i contratti di fornitura di contenuto digitale o relativi alla prestazione di servizi connessi).

3.4   Il diritto comune europeo della vendita è limitato ai contratti transfrontalieri, ma gli Stati membri potranno estenderne il campo di applicazione.

4.   Osservazioni generali

4.1   Il CESE apprezza l'intenzione della Commissione europea di contribuire ad agevolare l'espansione del commercio transfrontaliero per le imprese, in particolare le PMI, ad incoraggiare gli acquisti transfrontalieri dei consumatori e a consolidare i vantaggi offerti dal mercato interno.

4.2   Sotto il profilo dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, il Comitato richiama l'attenzione sul fatto che il diritto comune europeo della vendita è tenuto all'osservanza rigorosa di tali principi.

4.3   Sotto il profilo della forma del Diritto comune europeo della vendita (regolamento) e dell'opzione operata («secondo regime» con applicazione facoltativa in ciascuno Stato membro, sulla base di un accordo espresso delle parti), come già raccomandato dal CESE nel parere menzionato in precedenza, tali obiettivi dovrebbero «essere raggiunti per gradi, incominciando dai contratti di vendita transnazionali commerciali di merci (B2B), quali realizzazioni pilota».

4.4   Sotto il profilo del contenuto, il Comitato ritiene che la proposta di regolamento richieda miglioramenti importanti, allo scopo di:

agevolare le transazioni in tutta l'Unione grazie al diritto comune europeo della vendita, contribuire in modo sostanziale a sostenere le attività economiche nell'ambito del mercato unico e garantire una maggiore valorizzazione del suo potenziale,

apportare un reale valore aggiunto europeo, in termini di costi e vantaggi per gli operatori economici e i consumatori,

offrire vantaggi consistenti per quando riguarda Una migliore regolamentazione e un contesto normativo semplificato, comprensibile e semplice da utilizzare,

ridurre i costi delle transazioni transfrontaliere,

garantire la certezza giuridica nonché un'accresciuta coerenza tra i regolamenti orizzontali e verticali, riservando un'attenzione particolare ai criteri di trasparenza, chiarezza e semplicità, non solo ad uso dei professionisti del diritto, ma soprattutto delle piccole imprese e del comune consumatore,

fare in modo che le PMI e i consumatori beneficino concretamente delle nuove normative.

4.5   In precedenza, il CESE ha sottolineato «che tali obiettivi debbano essere raggiunti per gradi, incominciando dai contratti di vendita transnazionali commerciali di merci (Business to Business - B2B), quali realizzazioni pilota, utili per verificare la coesistenza tra i regimi e la loro applicazione concreta» (7).

La divisione del diritto comune europeo della vendita e la trattazione separata delle norme relative ai contratti tra imprese (B2B) e quelle relative ai contratti tra imprese e consumatori (B2C), unitamente alla determinazione di scadenze chiare di attuazione per ogni contratto, contribuirà ad agevolare la decisione dei legislatori su quale strumento legislativo applicare per ciascun corpus di norme, tenendo conto del potere contrattuale delle parti interessate.

4.6   L'attuale contenuto del diritto comune europeo della vendita ha suscitato non poca insoddisfazione e critiche da parte delle organizzazioni dei consumatori e delle PMI, che hanno messo in discussione l'effettiva necessità di uno strumento facoltativo per promuovere il commercio elettronico e la tecnica legislativa (regime facoltativo) utilizzata in materia di contratti tra imprese e consumatori.

4.7   Il CESE invita la Commissione, il Consiglio e il Parlamento a prendere in considerazione tali aspetti in fase di finalizzazione della normativa e auspica la prosecuzione del dialogo con le organizzazioni rappresentative delle PMI e dei consumatori, affinché il diritto comune europeo della vendita risponda maggiormente alle esigenze dei beneficiari.

4.8   Il Comitato ritiene particolarmente importante che la nuova normativa abbia carattere opzionale e garantisca il pieno rispetto della libertà di negoziazione in materia di recepimento del diritto comune europeo della vendita.

4.9   Nei rapporti con le imprese di grandi dimensioni o con una posizione dominante sul mercato si raccomanda di individuare le misure complementari più adeguate ad agevolare l'esercizio da parte delle PMI del diritto di scegliere liberamente tra i due regimi giuridici, nel rispetto del carattere opzionale del diritto comune europeo della vendita.

4.10   Conformemente al disposto degli articoli 12 e 169 del Trattato, si deve tenere conto delle esigenze di tutela dei consumatori e delle PMI in fase di elaborazione ed attuazione di tutte le politiche dell'Unione, nonché delle misure adottate.

4.11   Il Comitato pone in evidenza alcune difficoltà di rilievo nell'applicazione del diritto comune europeo della vendita:

la necessità di chiarire la relazione che intercorre tra lo strumento facoltativo e il diritto privato internazionale europeo, ivi comprese le norme nazionali di applicazione necessaria e le norme interne di ordine pubblico del foro (rispettivamente, articolo 9 e articolo 21 del regolamento (CE) n. 593/2008),

l'opportunità di esplicitare il ruolo svolto dal «regolamento Roma I» nei contratti tra imprese e consumatori (B2C), tenendo conto degli orientamenti in merito formulati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in alcune recenti sentenze,

la necessità di garantire una maggiore certezza giuridica e di definire una serie completa di norme di diritto dei contratti, che non faccia riferimento alle diverse normative interne dei 27 Stati membri e non dia adito a dubbi sull'interpretazione e l'applicazione.

4.12   Il CESE richiama l'attenzione sul fatto che l'adozione del diritto comune europeo della vendita non è sufficiente a garantire la diffusione del commercio transfrontaliero e la piena valorizzazione del potenziale del mercato unico per la crescita economica e la creazione di nuovi posti di lavoro.

4.13   Sullo sfondo dell'attuale crisi economica e finanziaria, occorre impegnarsi al massimo per garantire un contesto favorevole alle esportazioni ed eliminare i costi amministrativi, recuperando al contempo la fiducia dei consumatori nel mercato interno e incoraggiandone gli acquisti transfrontalieri mediante la messa a disposizione di mezzi efficaci di ricorso individuale.

4.14   Il Comitato invita la Commissione europea e gli Stati membri a proseguire nell'impegno di eliminare gli ostacoli ancora esistenti nel commercio transfrontaliero, a promuovere e sostenere le esportazioni delle PMI e a partecipare in modo attivo all'individuazione e attuazione di misure più consone a far sì che imprese e consumatori traggano vantaggio dalle opportunità offerte dal mercato unico, ed evidenzia l'importanza della cooperazione e del dialogo qualitativo tra autorità e parti sociali, ivi incluse le organizzazioni delle PMI e dei consumatori.

4.15   Il CESE richiama l'attenzione sull'importanza di elaborare misure complementari necessarie a garantire che le parti soggette all'applicazione del diritto comune europeo della vendita, se alla fine verrà adottato, sappiano come attuare efficacemente e interpretare uniformemente tale normativa. Mediante il sistema di informazione del mercato interno (IMI) e gli altri canali di informazione, gli Stati membri devono fare in modo che tutte le parti interessate siano al corrente del contenuto, di vasta portata, del diritto comune europeo della vendita, delle differenze tra la normativa nazionale e quella dell'Unione, nonché di taluni aspetti relativi alla giurisprudenza e alle buone pratiche constatate.

5.   Osservazioni specifiche

5.1   Necessità di tenere in maggiore considerazione le peculiarità delle PMI

5.1.1   Il CESE ritiene che la proposta di regolamento dovrebbe essere migliorata, affinché le peculiarità delle PMI siano tenute nella dovuta considerazione:

il 99,8 % delle imprese è costituito da PMI, di cui il 92 % sono microimprese, con una media di 2 dipendenti (8),

le microimprese esportano in un numero ridotto di Stati membri, dopo aver compiuto un'analisi dettagliata del mercato,

il modello imprenditoriale comune di una microimpresa non contempla la stipula di contratti transfrontalieri in 27 Stati membri,

le PMI incontrano ostacoli di rilievo nelle loro transazioni transfrontaliere (elencati al punto 2.2.2. del presente documento).

5.1.2   La proposta non riesce ad essere abbastanza interessante per le PMI. Uno strumento complesso e astratto nell'ambito del diritto dei contratti, che in taluni aspetti fa riferimento ai diversi ordinamenti giuridici interni dei 27 Stati membri, non potrà essere da esse attuato senza il ricorso a servizi di assistenza e consulenza legale. Gli strumenti applicativi sono estremamente necessari e possono far sì che le PMI ricorrano all'applicazione del diritto comune europeo della vendita.

5.1.3   Le organizzazioni delle PMI (9) sostengono la necessità di raggiungere un equilibrio più stabile tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti nei rapporti B2C, e sottolineano che occorre chiarire e semplificare i seguenti punti:

articolo 23 (le disposizioni del paragrafo 1, relativo all'obbligo di fornire informazioni su beni e servizi connessi, sono eccessivamente vaghe);

articolo 29 (le sanzioni previste sono di portata troppo vasta e di applicazione incerta);

articolo 39 (dovrebbero prevalere le condizioni del proponente);

articolo 42, paragrafo 1, lettera a) (Termine di recesso) (dovrebbero prevalere le disposizioni della direttiva sui diritti dei consumatori);

articolo 51 (avere «urgenti necessità», essere affetti da «prodigalità», «ignoranti» o «inesperti» non dovrebbe costituire una valida giustificazione – l'obbligo di agire in «buona fede e correttezza» si estende infatti anche alle fattispecie previste dall'articolo in questione);

articolo 72 (in caso di lunghe procedure negoziali, le parti dovrebbero avere facoltà di includere tutti gli accordi in un contratto unico, altrimenti gli oneri amministrativi per le PMI – in termini sia di costi che di tempo – risulteranno eccessivamente gravosi);

articolo 78 (al paragrafo 1, è necessario precisare che si dovrebbe chiedere anche il consenso dell'altra parte contraente, se si intende conferire un qualsivoglia diritto a favore di un terzo);

all'articolo 78, paragrafo 4, in merito alla possibilità che il terzo rifiuti il diritto attribuitogli, occorre sopprimere le parole «implicitamente accettato», poiché sono fonte di incertezza);

articolo 97 (occorre trovare un equilibrio tra le varie obbligazioni che incombono alle parti);

articolo 130, paragrafi 3 e 5 (non vi figura il concetto di «custodia responsabile da parte del compratore»);

articolo 142, paragrafo 4 (aggiungere: «al primo vettore»);

articolo 159, paragrafo 1 (sono necessari maggiori chiarimenti).

5.1.4   Il diritto comune europeo della vendita deve garantire, in tutte le fasi, la piena attuazione del principio Pensare anzitutto in piccolo e del principio di proporzionalità, riducendo gli oneri amministrativi e le spese superflue per le PMI. Il CESE sottolinea che è particolarmente importante mantenere i costi legati alla regolamentazione a un livello minimo per le PMI e invita la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo a tenere conto di tale aspetto in fase di finalizzazione della normativa.

5.2   Tutela dei consumatori

5.2.1   Conformemente alle sue precedenti dichiarazioni, il CESE evidenzia l'importanza di garantire la certezza giuridica «sulla base delle formule di tutela più avanzate per i cittadini e le imprese», senza «impedire ad alcuno Stato membro di mantenere o di introdurre misure di protezione più rigorose per i consumatori» (10) e si esprime a favore di «un mercato unico che sia uno strumento al servizio del cittadino-consumatore» (11).

5.2.2   Il contenuto del diritto comune europeo della vendita ha generato insoddisfazione e critiche da parte di numerose organizzazioni di consumatori rispetto al ridotto livello di protezione (se comparato con l'art. 169, par. 4, del Trattato) e all'attuazione di tale diritto, che non tiene conto della reale volontà dei consumatori e di altri aspetti. Le organizzazioni chiedono dunque che dalla normativa vengano esclusi i contratti B2C.

5.2.3   Da numerosi esempi si evince che la proposta non offre il livello più elevato di tutela dei consumatori:

articolo 5 (determinazione obiettiva della «ragionevolezza»);

articolo 13 paragrafo (1) (significato esatto di «in maniera chiara e comprensibile»);

articolo 13, paragrafo (3) lettera (c) (mancanza di definizione per «supporto durevole»);

articolo 19, paragrafo (5) (mancanza di definizione per «termine ragionevole»);

articolo 20, paragrafo (2) (significato esatto dell'espressione «transazioni commerciali giornaliere»);

articolo 28, paragrafo (1) (significato esatto dell'espressione «assicurarsi adeguatamente»);

articolo 30, paragrafo (1) lettera (c) (mancanza di definizione per «contenuto e certezza sufficienti»);

articolo 42, paragrafo (2) (in caso di mancata informazione, il contratto dovrebbe essere considerato invalido);

articolo 45 (il consumatore non dovrebbe in nessun caso sopportare il costo relativo alla restituzione dei beni);

articolo 52, paragrafo (2) [qui i termini dovrebbero essere di almeno un anno nel caso riferito alla lettera (a) e due anni in quello riferito alla lettera (b)];

articolo 53 (la conferma non dovrebbe mai essere implicita);

articolo 71 (la formulazione dovrebbe essere più chiara);

articolo 74 (significato dell'espressione «manifestamente irragionevole»);

articolo 79, paragrafo (1) (non c'è una definizione del tipo di abuso che dà luogo al carattere «non vincolante» della clausola);

articolo 79, paragrafo (2) (la direttiva non tiene conto della differenza tra gli elementi essenziali e non essenziali di un contratto);

articolo 82 [la direttiva omette di menzionare le norme relative alla comunicazione delle clausole, le obbligazioni riguardo all'informazione nonché le norme che dovrebbero essere automaticamente escluse da ogni contratto, a prescindere dalla correttezza del contenuto, poiché contravvengono alla buona fede (bona fide)];

articolo 84 [l'elenco delle clausole considerate abusive in qualsiasi circostanza («clausole nere») è troppo breve e non conforme alle normative nazionali più avanzate];

articolo 85 [lo stesso dicasi per l'elenco delle clausole che si suppongono non conformi alla normativa (grigie)];

articolo 99, paragrafo (3) (disposizione totalmente inaccettabile);

articolo 105, paragrafo (2) (il termine dovrebbe essere di almeno due anni);

articolo 142 (il senso giuridico e la natura dell'espressione «entrare in possesso dei beni» non è equivalente nelle diverse traduzioni nelle varie lingue, conformemente ai diversi ordinamenti giuridici nazionali);

articolo 142, paragrafo (2) (significato dell'espressione «possesso del contenuto digitale»);

articolo 167, paragrafo (2) (si dovrebbe escludere la possibilità di anticipare la notifica);

articoli 179 e 180 (la formulazione dovrebbe essere più chiara).

5.2.4   Per conquistare la fiducia dei consumatori, si rendono necessarie misure speciali per garantire l'assunzione di responsabilità e indagini transfrontaliere in caso di frode e truffa, citate dal 59 % per cento dei consumatori tra gli aspetti che scoraggiano le transazioni transfrontaliere.

5.3   Necessità di elaborare modelli europei di clausole contrattuali

5.3.1   Il CESE sottolinea che è necessario elaborare dei modelli europei di clausole contrattuali, i quali:

siano disponibili contemporaneamente alla pubblicazione e all'entrata in vigore del diritto comune europeo della vendita,

siano specifici per determinati settori commerciali o di attività,

contengano clausole e condizioni standard esaustive in grado di valorizzare l'acquis, garantire un elevatissimo livello di tutela del consumatore nei contratti tra imprese e consumatori (B2C) e la libertà contrattuale nei contratti tra imprese (B2B), nonché attuare integralmente lo Small Business Act,

siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'UE,

vengano monitorati e sottoposti ad analisi periodiche, al fine di migliorarne il contenuto mettendo in risalto le buone pratiche, la dottrina e la pratica giudiziaria.

Gli strumenti applicativi si rivelano particolarmente utili per le PMI che intendono concludere contratti transfrontalieri con i consumatori.

5.3.2   Sono necessarie tanto la partecipazione delle organizzazioni del mondo imprenditoriale, delle PMI e dei consumatori quanto la cooperazione con le stesse nell'elaborazione di modelli europei di clausole contrattuali.

5.4   Necessità di garantire una maggiore certezza giuridica

5.4.1   La proposta di regolamento solleva problemi relativi alla determinazione della fonte di diritto adeguata, nonché alla sua interpretazione e applicazione.

5.4.2   Per diversi aspetti si fa riferimento alla normativa nazionale (ad esempio la personalità giuridica, l'invalidità del contratto derivante da incapacità giuridica, illegalità o immoralità, la determinazione della lingua del contratto, la non discriminazione, la rappresentanza, la pluralità di debitori e creditori, la modifica delle parti compresa la cessione, la compensazione e la confusione, il diritto di proprietà - ivi compreso il trasferimento del titolo -, i diritti di proprietà intellettuale e la responsabilità extracontrattuale), il che imporrà agli imprenditori lo studio attento di tale quadro legislativo, con spese di consulenza legale più elevate, e aumenterà l'incertezza giuridica.

5.4.3   Non esistono meccanismi in grado di garantire un'interpretazione uniforme del regolamento su tutto il territorio dell'UE. Una banca dati delle decisioni delle autorità giurisdizionali non costituirà un precedente giudiziario valido per gli organi nazionali competenti in materia di interpretazione e applicazione del regolamento, dato che sono possibili interpretazioni diverse, il che è fonte di incertezza giuridica.

5.4.4   Si raccomanda il monitoraggio delle decisioni delle autorità giurisdizionali, la promozione delle buone pratiche e l'elaborazione di relazioni annuali, almeno nei primi 5 anni di applicazione del regolamento, ai fini di una costante valutazione dei risultati conseguiti, della promozione delle buone pratiche e dell'adozione di misure da cui non si può prescindere per un'interpretazione uniforme più efficace del regolamento sul territorio dell'UE.

5.5   Altre osservazioni

In un periodo di crisi, è poco probabile che vengano stanziate a livello nazionale delle somme cospicue per azioni di informazione e promozione dei nuovi regolamenti. Si raccomanda il completamento del punto 4 Incidenza sul bilancio della Relazione con misure di sostegno da attuare in futuro, che includano corsi di formazione organizzati dalla Commissione e rivolti ai rappresentanti delle organizzazioni del mondo imprenditoriale, delle PMI e dei consumatori, in modo tale da garantire una maggiore informazione dei loro membri in merito al diritto comune europeo della vendita. Si pensa, inoltre, a misure di sostegno per aiutare tali organizzazioni a fornire consulenza gratuita in fase di applicazione del regolamento.

Bruxelles, 29 marzo 2012

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Staffan NILSSON


(1)  GU C 84 del 17.3.2011, pag. 1.

(2)  GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.

(3)  Quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo, 5a edizione, marzo 2011.

(4)  COM(2011) 636 final.

(5)  COM(2011) 635 final.

(6)  GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.

(7)  GU C 84 del 17.3.2011, pag. 1.

(8)  Fonte Eurostat.

(9)  Documenti di sintesi delle posizioni dell'UEAPMI (Unione europea dell'artigianato e delle piccole e medie imprese):

 

http://www.ueapme.com/IMG/pdf/120119_pp_General_Remarks_CESL.pdf

 

http://www.ueapme.com/IMG/pdf/120119_pp_Specific_Remarks_CESL.pdf.

(10)  GU C 84 del 17.3.2011, pag. 1.

(11)  GU C 132 del 3.5.2011, pag. 3.


ALLEGATO

al Parere del Comitato economico e sociale europeo

I.   I punti del parere della sezione specializzata riportati qui di seguito sono stati modificati in seguito all'adozione di emendamenti da parte dell'Assemblea, benché il mantenimento del testo proposto dalla sezione avesse ottenuto almeno un quarto dei voti espressi (art. 54, par. 4, del Regolamento interno):

a)   Punto 1.2

Sotto il profilo della forma del Diritto comune europeo della vendita – (regolamento) e dell'opzione operata («secondo regime», facoltativo), il CESE accoglie con favore la valorizzazione delle sue precedenti proposte. Tuttavia, come già raccomandato nel precedente parere su questo tema  (1), è convinto che l'iniziativa della Commissione dovrebbe prendere il via con l'adozione di uno «strumentario» («toolbox») che serva da quadro comune di riferimento a disposizione delle parti nella stipula di contratti transnazionali, e potrebbe proseguire con l'adozione di uno strumento facoltativo per i contratti di vendita transnazionali di beni di natura commerciale (B2B), sotto forma di progetto pilota, utile per verificare la coesistenza tra i regimi e la loro applicazione effettiva.

Esito della votazione dell'emendamento

Voti favorevoli

:

93

Voti contrari

:

41

Astensioni

:

6

b)   Punto 1.7

Il CESE sottolinea i seguenti aspetti essenziali:

la presenza di difficoltà rilevanti nell'applicazione del diritto comune europeo della vendita,

la necessità di tenere in maggiore considerazione le peculiarità delle PMI,

la necessità di elaborare, previa consultazione con le organizzazioni datoriali (ivi comprese quelle delle PMI e dei consumatori), dei modelli europei di clausole contrattuali specifiche per settore commerciale o di attività, che riportino clausole e condizioni standard e siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, divenendo strumenti applicativi particolarmente utili nelle relazioni tra imprese (B2B) e tra imprese e consumatori (B2C); tali modelli possono essere promossi indipendentemente dall'attuazione o meno del diritto comune europeo della vendita,

la necessità di garantire una maggiore certezza giuridica e di migliorare il contenuto del diritto comune europeo della vendita,

conformemente al disposto degli articoli 12 e 153 del Trattato, le esigenze di tutela dei consumatori e delle PMI devono essere tenute in considerazione in fase di elaborazione e attuazione di tutte le politiche dell'Unione nonché delle misure adottate.

Esito della votazione dell'emendamento

Voti favorevoli

:

75

Voti contrari

:

68

Astensioni

:

7

c)   Punto 1.9

Richiama inoltre l'attenzione sull'importanza di elaborare misure complementari volte a garantire che i soggetti che potrebbero applicare il diritto comune europeo della vendita, se alla fine verrà adottato, sappiano come attuare efficacemente e interpretare uniformemente tale normativa. Tuttavia, il CESE sottolinea che la proposta nella sua formulazione attuale non dovrebbe applicarsi alle transazioni dei consumatori.

Esito della votazione dell'emendamento

Voti favorevoli

:

85

Voti contrari

:

53

Astensioni

:

5

d)   Punto 4.3

Sotto il profilo della forma del Diritto comune europeo della vendita (regolamento) e dell'opzione operata («secondo regime» con applicazione facoltativa in ciascuno Stato membro, sulla base di un accordo espresso delle parti), come già raccomandato dal CESE nel parere menzionato in precedenza, lo strumento potrebbe essere limitato ai contratti puramente commerciali, tralasciando per il momento i contratti stipulati con i consumatori.

Esito della votazione dell'emendamento

Voti favorevoli

:

93

Voti contrari

:

41

Astensioni

:

6

e)   Punto 4.13

Sullo sfondo dell'attuale crisi economica e finanziaria, occorre impegnarsi al massimo per garantire un contesto favorevole alle esportazioni ed eliminare i costi amministrativi, recuperando al contempo la fiducia dei consumatori nel mercato interno e incoraggiandone gli acquisti transfrontalieri mediante la messa a disposizione di efficaci mezzi di ricorso, sia individuale che collettivo.

Esito della votazione dell'emendamento

Voti favorevoli

:

71

Voti contrari

:

66

Astensioni

:

8

f)   Punto 5.3.1

Il CESE sottolinea che è necessario elaborare dei modelli europei di clausole contrattuali, i quali:

siano disponibili indipendentemente dall'entrata in vigore o meno del diritto comune europeo della vendita,

siano specifici per determinati settori commerciali o di attività,

contengano clausole e condizioni standard esaustive in grado di valorizzare l'acquis, garantire un elevatissimo livello di tutela del consumatore nei contratti tra imprese e consumatori (B2C) e la libertà contrattuale nei contratti tra imprese (B2B), nonché attuare integralmente lo Small Business Act,

siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'UE,

vengano monitorati e sottoposti ad analisi periodiche, al fine di migliorarne il contenuto mettendo in risalto le buone pratiche, la dottrina e la pratica giudiziaria.

Gli strumenti applicativi si rivelano particolarmente utili per le PMI che intendono concludere contratti transfrontalieri con i consumatori.

Esito della votazione dell'emendamento

Voti favorevoli

:

75

Voti contrari

:

68

Astensioni

:

7

II.   Il punto del parere della sezione riportato qui di seguito è stato soppresso in seguito all'adozione di un emendamento da parte dell'Assemblea, benché il mantenimento del testo proposto dalla sezione avesse ottenuto almeno un quarto dei voti espressi (art. 54, par. 4, del Regolamento interno):

a)   Punto 5.4.1

Il Comitato sottolinea che, dal punto di vista dei consumatori, uno dei nodi più problematici nel campo delle transazioni transfrontaliere è l'assenza di mezzi di ricorso efficaci. Un significativo progresso in questa direzione è rappresentato dalle recenti proposte della Commissione riguardanti una direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie e un regolamento sulla risoluzione delle controversie online; tuttavia, non esiste ancora un meccanismo giudiziale europeo di ricorso collettivo.

Esito della votazione dell'emendamento

Voti favorevoli

:

71

Voti contrari

:

71

Astensioni

:

7

L'articolo 56, par. 6, del Regolamento interno stabilisce che, se nel corso di una votazione vi è parità tra voti favorevoli e voti contrari, il voto decisivo spetta al presidente di seduta. Ai sensi di tale articolo, il presidente ha deciso di sostenere l'emendamento.


(1)  GU C 84 del 17.3.2011, pag. 1 (punti 1.2 e 1.3).