22.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 143/82


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006

COM(2011) 607 definitivo — 2011/0268 (COD)

2012/C 143/16

Relatore: VERBOVEN

Correlatore: CABRA DE LUNA

Il Consiglio, in data 27 ottobre 2011, e il Parlamento europeo, in data 25 ottobre 2011, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006

COM(2011) 607 final - 2011/0268 (COD).

La sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 25 gennaio 2012.

Alla sua 478a sessione plenaria, dei giorni 22 e 23 febbraio 2012 (seduta del 22 febbraio), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 217 voti favorevoli, 5 voti contrari e 7 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1   I principi di coesione economica, sociale e territoriale, nonché il principio di solidarietà, sono sanciti dal Trattato e costituiscono due dei principali pilastri dell'integrazione dei popoli, dei cittadini e dei territori. Il Fondo sociale europeo (FSE), in quanto principale strumento finanziario europeo a sostegno delle risorse umane, continuerà a contribuire alla realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale, conformemente al disposto dell'articolo 162 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

1.2   La coesione economica, sociale e territoriale deve continuare ad essere il fulcro della strategia Europa 2020. È inoltre necessario riconoscere chiaramente che tutti gli attori della società civile, compresi quelli che operano nell'ambito del volontariato, rappresentano un fattore importante per conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020, come si sostiene nelle conclusioni del Consiglio del 3 ottobre 2011 (1).

1.3   Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ritiene che, conformemente all'articolo 10 del Trattato, l'attuazione delle priorità finanziate dall'FSE dovrebbe contribuire alla lotta contro qualunque discriminazione basata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, nonché favorire il rispetto di tutti gli obblighi che figurano nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili in materia, tra l'altro, l'istruzione, il lavoro e l'occupazione e l'accessibilità.

1.4   L'FSE dev'essere lo strumento da privilegiare per l'attuazione degli obiettivi della strategia Europa 2020 soprattutto in materia di occupazione, istruzione, inclusione sociale e lotta contro la povertà. Esso deve sostenere le politiche portate avanti dagli Stati membri nel quadro degli orientamenti integrati e dei programmi nazionali di riforma (PNR). Il CESE ritiene che nei PNR dovrebbero figurare, tra l'altro, obiettivi a favore dell'inclusione sociale dei gruppi vulnerabili, come i giovani, le donne, i migranti, i disoccupati di lunga durata, gli anziani, le persone con disabilità - al fine di orientare i PNR verso il rispetto degli obblighi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili - e le minoranze etniche. I PNR dovrebbero inoltre includere degli obiettivi che permettano di conseguire l'obiettivo chiave della strategia Europa 2020, vale a dire ridurre di 20 milioni il numero delle persone che vivono in condizioni di povertà entro il 2020.

1.5   La promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale (specialmente tramite il lavoro) soprattutto dei gruppi più vulnerabili, come i giovani, le donne, i migranti, i disoccupati di lunga durata, gli anziani, le persone con disabilità e le minoranze etniche è e deve restare prioritaria per l'FSE in tutte le regioni dell'UE. In ciascuno Stato membro, almeno il 40 % delle risorse totali dell'FSE dev'essere attribuito all'obiettivo tematico "promozione dell'occupazione e sostegno alla mobilità professionale".

1.6   Il CESE condivide l'importanza attribuita all'innovazione sociale e alle possibilità di sostenere progetti nel campo dell'economia sociale, dell'imprenditorialità sociale e delle imprese sociali.

1.7   La crescita degli investimenti destinati alle infrastrutture, alla competitività regionale e allo sviluppo delle imprese va accompagnata da misure volte a creare occupazione sostenibile nei seguenti settori: politiche in materia di mercato del lavoro, istruzione e formazione, inclusione sociale, adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori, nonché capacità amministrativa.

1.8   È essenziale riproporre la strategia europea per l'occupazione e le politiche europee in materia di inclusione sociale tra le priorità dell'UE e mobilitare maggiori risorse a favore della creazione di nuovi e migliori posti di lavoro.

1.9   Secondo il CESE, il quadro strategico comune rispecchia le priorità d'investimento che derivano dagli obiettivi della strategia Europa 2020, delineando con maggior precisione le opportunità offerte da un mercato del lavoro più aperto ed accessibile soprattutto a chi è più lontano dal mercato del lavoro (come i giovani, le donne, i migranti, i disoccupati di lunga durata, gli anziani, le persone con disabilità, le minoranze etniche, ecc.).

1.10   Il CESE è favorevole al contributo dell'FSE alle altre priorità della strategia Europa 2020, vale a dire ricerca e innovazione, accesso all'informazione e alle tecnologie di comunicazione e loro utilizzazione, aumento della competitività delle piccole e medie imprese (PMI), protezione dell'ambiente, passaggio verso un'economia a basse emissioni di carbonio e utilizzazione sostenibile delle risorse.

1.11   Il CESE è favorevole alla concentrazione tematica e alla complementarità con gli altri strumenti finanziari esistenti al fine di ottenere un impatto sufficiente e visibile.

1.12   Il CESE appoggia la proposta di attribuire almeno il 20 % delle risorse totali dell'FSE all'obiettivo tematico "promozione dell'inclusione sociale e lotta contro la povertà" volto ad integrare i cittadini più lontani dal mercato del lavoro.

1.13   Il principio di partenariato, che associa le parti socioeconomiche e gli organismi che rappresentano la società civile - tra cui i partner ambientali, le organizzazioni non governative (ONG) e gli organismi di promozione della parità e della non discriminazione - costituisce la garanzia essenziale della buona riuscita delle misure attuate nel quadro dei fondi strutturali e in particolare dell'FSE.

1.14   Il "codice di condotta europeo per l'attuazione del principio di partenariato" deve chiarire e definire il ruolo di ciascun partner ai diversi livelli e precisare che, pur essendo il dialogo sociale di competenza esclusiva delle parti sociali, tutti i partner riconosciuti tali all'articolo 5 della proposta di regolamento recante disposizioni comuni sui fondi (2) devono avere garanzia di accesso alle diverse fasi di esecuzione dei fondi, ivi compresa la definizione e l'attuazione dei programmi operativi, ed essere dotati di risorse finanziarie tali da assicurarne la partecipazione.

1.15   Il CESE respinge integralmente la proposta della Commissione di applicare sanzioni finanziarie e incentivi, condizionando l'erogazione dei fondi strutturali al rispetto del Patto di stabilità e di crescita.

1.16   I fondi strutturali non sono, da soli, sufficienti per far fronte alla crisi. L'Europa ha bisogno di una governance economica diversa, che faccia prevalere una gestione responsabile, incentrata sulla crescita e la competitività, favorisca gli investimenti nelle risorse umane e promuova la giustizia, la coesione e il principio di solidarietà e di integrazione sociale. Il bilancio dell'UE dovrà esser riformato sulla base di questi principi.

1.17   La dotazione assegnata all'FSE dovrà essere mantenuta ad un livello almeno pari a quello dell'ultimo periodo di programmazione. Il fondo dovrebbe inoltre sostenere la partecipazione dei cittadini, la società civile e la sensibilizzazione ai valori comuni dell'Europa.

2.   Contesto: le proposte riguardanti il quadro finanziario pluriennale dell'UE e la politica di coesione 2014-2020

2.1   Il 17 giugno 2010 il Consiglio europeo ha approvato il nuovo quadro politico per il prossimo decennio, ossia la strategia Europa 2020.

2.2   Il 29 giugno 2011 la Commissione europea ha presentato la proposta di bilancio per la strategia 2020 (COM(2011) 500 final) che definisce le nuove prospettive finanziarie dell'UE per il periodo 2014-2020.

2.3   Il 6 ottobre 2011 la Commissione ha presentato le sue proposte legislative concernenti i fondi strutturali, tra cui figura l'FSE.

2.4   Queste proposte sono state al centro di un'ampia consultazione della società civile e delle parti interessate, che si è conclusa alla fine del 2011. Nel gennaio 2012 la Commissione prevede di pubblicare l'ultimo pacchetto di proposte relative al quadro strategico comune, da presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato delle regioni e al CESE.

2.5   Per quanto riguarda più in particolare il futuro dell'FSE, il CESE ha adottato il 15 marzo 2011 un parere sul tema Il futuro del Fondo sociale europeo dopo il 2013  (3). È opportuno ora analizzare se gli elementi principali del parere sono stati inseriti nella proposta di regolamento dell'FSE a cui il presente parere è dedicato.

2.6   Contesto economico: per condurre un'analisi adeguata delle nuove prospettive finanziarie non si può ignorare il contesto generale costituito dalle sfide della globalizzazione, dalle prospettive demografiche e migratorie e, soprattutto, dalla profonda crisi economica che ha cambiato radicalmente i principi su cui si basava la strategia Europa 2020. Di conseguenza è essenziale che l'aumento degli investimenti destinati alle infrastrutture, alla competitività regionale e allo sviluppo delle imprese - soprattutto PMI e imprese dell'economia sociale - sia accompagnato da misure volte a creare occupazione sostenibile nel quadro delle politiche sui seguenti temi: mercato del lavoro, istruzione e formazione, inclusione sociale, adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori.

2.7   Gli obiettivi e gli strumenti che figurano nella strategia Europa 2020, di per sé sostanzialmente positivi, devono essere orientati meglio ed adattati alla nuova situazione. Tale operazione va condotta nel quadro di un mercato del lavoro regolamentato ed inclusivo, che offra ai cittadini europei, soprattutto ai più lontani da tale mercato (come i giovani, le donne, i migranti, i disoccupati di lunga durata, gli anziani, le persone con disabilità, le minoranze etniche, ecc.), possibilità di impieghi stabili e di qualità, adatti alle competenze da loro acquisite.

2.8   L'attuazione delle procedure e gli aspetti pratici dell'accesso al finanziamento a titolo dell'FSE devono essere oggetto di non pochi miglioramenti, che consistono soprattutto nel ridurre la burocrazia a monte e nel corso dell'attuazione del programma operativo, rendendo più flessibili le procedure di accesso ai finanziamenti - soprattutto tramite un'accelerazione del sistema di pagamento per ridurre al minimo gli oneri finanziari a carico degli esecutori dei programmi, nonché una semplificazione delle procedure di fatturazione e di regolarizzazione dei conti; tra le altre cose, occorre applicare in maniera più ampia ma, al contempo, realistica, il principio dei tassi unici.

2.9   Secondo il CESE il quadro strategico comune rispecchia le priorità d'investimento che derivano dagli obiettivi della strategia Europa 2020, delineando con maggior precisione le opportunità offerte da un mercato del lavoro più aperto ed accessibile soprattutto a chi è più lontano dal mercato del lavoro (come i giovani, le donne, i migranti, i disoccupati di lunga durata, gli anziani, le persone con disabilità, le minoranze etniche, ecc.). Le sovvenzioni globali dovrebbero esser maggiormente utilizzate per agevolare l'accesso delle ONG di piccole dimensioni ai fondi.

2.10   L'FSE dev'essere lo strumento da privilegiare per l'attuazione degli obiettivi della strategia Europa 2020 soprattutto in materia di occupazione, istruzione, inclusione sociale e lotta contro la povertà. Esso deve sostenere le politiche portate avanti dagli Stati membri nel quadro degli orientamenti integrati e dei PNR. Il CESE ritiene che nei PNR dovrebbero figurare, tra l'altro, obiettivi a favore dell'inclusione sociale dei gruppi più svantaggiati, come i giovani, le donne, i migranti, i disoccupati di lunga durata, gli anziani, le persone con disabilità - al fine di orientare i PNR verso il rispetto degli obblighi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili - e le minoranze etniche. I PNR dovrebbero inoltre includere degli obiettivi che permettano di conseguire l'obiettivo chiave della strategia Europa 2020, vale a dire ridurre di 20 milioni il numero delle persone che vivono in condizioni di povertà entro il 2020.

2.11   Il Fondo sociale europeo dovrebbe inoltre sostenere la partecipazione dei cittadini, la società civile e la sensibilizzazione ai valori comuni dell'Europa.

3.   Osservazioni generali sulla proposta di regolamento FSE

3.1   Il bilancio dell'UE va rafforzato, soprattutto per quanto riguarda i capitoli che sostengono la crescita economica, la coesione sociale, l'innovazione - compresa quella sociale - e lo sviluppo sostenibile sul piano nazionale e regionale.

3.2   Il CESE ritiene che, alla luce della proposta della Commissione, l'importo totale del bilancio dell'UE risulterebbe comunque ridotto nonostante l'eventuale introduzione della tassa sulle operazioni finanziarie (TTF) e l'aumento della dotazione a disposizione dell'FSE.

3.3   Come già avviene nell'attuale periodo di programmazione, le regioni beneficeranno di un sostegno differenziato in funzione del loro livello di sviluppo economico, che però non dovrà essere misurato solo sulla base del PIL pro capite. Si dovrà infatti tener conto di altri criteri, compresi i tassi di disoccupazione, occupazione e attività, i livelli di competenza, i tassi di povertà e i livelli di benessere e di integrazione sociale, nonché il tasso di abbandono scolastico.

3.4   Quanto all'introduzione di una nuova categoria di regioni "in transizione", con un PIL medio pro capite che oscilla tra il 75 % e il 90 %, il CESE sente di poter accettare questa misura purché essa non vada a scapito del livello di risorse destinate alla categoria delle regioni più fragili. Le azioni a favore dell'occupazione dei gruppi più lontani dal mercato del lavoro (i disoccupati di lunga durata, i giovani, le donne, i migranti, gli anziani, le persone con disabilità e le minoranze etniche) dovranno poter essere finanziate indipendentemente dalle categorie di appartenenza delle regioni, tenendo conto della vulnerabilità di tali soggetti.

3.5   I fondi strutturali svolgono un ruolo chiave nel ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, nonché tra i diversi gruppi sociali nel quadro - peraltro - di una strategia la cui priorità è raggiungere "una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" negli Stati membri, nelle regioni e nei territori.

3.6   Naturalmente, nell'attuale contesto di crisi economica, è essenziale mettere la strategia europea per l'occupazione nuovamente al centro delle priorità dell'UE e mobilitare maggiori risorse a favore della creazione di nuovi e migliori posti di lavoro.

3.7   Secondo il CESE, l'FSE costituisce lo strumento più appropriato per sostenere l'attuazione delle politiche sociali dell'UE, soprattutto in materia di occupazione, istruzione, inclusione sociale e lotta contro la povertà, e deve mantenere questo ruolo prioritario nel quadro della strategia Europa 2020.

3.8   L'FSE non deve limitarsi ad applicare gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione nella loro definizione attuale. Occorre infatti potenziare anche il suo ruolo nell'attuazione dell'agenda sociale (4).

3.9   L'FSE dovrebbe innanzitutto sostenere le politiche portate avanti dagli Stati membri nel quadro dei PNR, contribuendo al contempo a conseguire altre priorità importanti della strategia Europa 2020, come il potenziamento degli investimenti nella ricerca e nell'innovazione, l'aumento della competitività delle PMI, il passaggio verso un'economia a basse emissioni di carbonio e l'utilizzazione sostenibile delle risorse.

3.10   Nell'attuale contesto del tutto eccezionale, l'FSE deve a sua volta considerare con particolare attenzione la lotta alla crisi economica e proteggere i lavoratori e i cittadini meno favoriti dagli effetti di tale crisi, nonché prevedere, una volta superata la crisi, delle misure preventive che consentano ai cittadini, in particolare, di sentirsi più sicuri e con maggiori capacità di difesa. In concreto, esso deve garantire un sostegno - si spera temporaneo - ai disoccupati di lunga durata, a chi è più lontano dal mercato del lavoro, vale a dire ai giovani, alle donne, ai migranti, agli anziani, alle persone con disabilità, alle minoranze etniche, ecc.

3.11   Per conseguire questo risultato, il CESE ritiene che il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) debba essere complementare all'FSE e che eventualmente, a lungo termine esso vada inserito nell'FSE per porre meglio l'accento sulla disoccupazione e facilitarne l'utilizzazione. È ugualmente essenziale garantire la medesima coerenza tra i principi dei due fondi, soprattutto in materia di partenariato e, più in particolare, di partecipazione delle parti sociali.

3.12   Il CESE suggerisce di combinare il FEG con l'esperienza maturata dall'FSE nel campo degli affari sociali per ragioni di complementarità e di coesione. Dal momento che l'FSE dispone ormai dell'esperienza necessaria per esaminare le domande con sufficiente rapidità, l'approvazione da parte delle autorità di bilancio sarebbe ormai un formalità fondata sul parere favorevole dell'FSE.

3.13   Il CESE non è favorevole all'inserimento degli agricoltori nell'area di competenza del FEG, attribuendo la parte essenziale del fondo, o addirittura la sua gestione, al settore agricolo. La politica agricola comune (PAC) e la "nuova riserva per le crisi" nel settore agricolo devono consentire di sostenere con maggior efficacia l'industria del settore primario. Il CESE invita inoltre a garantire che i fondi per l'assistenza tecnica dell'FSE continuino a essere disponibili e accessibili alla società civile (si noti che l'assistenza tecnica non è indicata espressamente nel regolamento FSE).

3.14   Il CESE ritiene che il principio di partenariato debba svolgere un ruolo chiave, garantendo il corretto funzionamento delle misure connesse ai fondi strutturali dell'UE. I regolamenti relativi a tali fondi devono definire chiaramente il principio di partenariato anziché far soltanto riferimento alle "norme e prassi nazionali vigenti", e devono inoltre precisare la funzione di ciascun partner a livello regionale e locale. Il CESE raccomanda di riconoscere specificamente il ruolo della società civile (come sottolineato nella strategia Europa 2020) nella realizzazione di progetti di inclusione sociale e di lotta alla povertà).

4.   Osservazioni specifiche e proposte relative ai singoli capitoli

4.1   Disposizioni generali

4.1.1

Il CESE sostiene l'approccio fondato su quattro obiettivi tematici tradotti in categorie d'intervento o priorità d'investimento, vale a dire:

promozione dell'occupazione e sostegno alla mobilità professionale;

investimento nell'istruzione, nelle competenze e nella formazione permanente;

promozione dell'inclusione sociale e lotta contro la povertà;

rafforzamento della capacità istituzionale e di un'amministrazione pubblica efficace.

4.1.2

In ciascuno Stato membro, almeno il 40 % delle risorse totali dell'FSE dev'essere attribuito all'obiettivo tematico "promozione dell'occupazione e sostegno alla mobilità professionale". Il CESE sostiene la proposta che almeno il 20 % delle risorse dell'FSE sia attribuito alla realizzazione dell'obiettivo tematico "promozione dell'inclusione sociale e lotta contro la povertà" al fine di promuovere l'inclusione, attraverso l'occupazione e la formazione, soprattutto dei gruppi più vulnerabili, come i giovani, le donne, i migranti, gli anziani, le persone con disabilità, le minoranze etniche, ecc. nella prospettiva di ridurre di almeno 20 milioni il numero di poveri entro il 2020.

4.1.3

Nel quadro della strategia Europa 2020, la promozione dell'occupazione, dell'inclusione sociale e dell'istruzione sono prioritarie per l'FSE e tali devono restare.

4.1.4

L'FSE deve sostenere i patti territoriali e le iniziative locali per l'occupazione, l'istruzione e l'inclusione sociale, nonché l'incentivazione del mercato tramite la creazione di nuove imprese - soprattutto PMI e imprese dell'economia sociale - e in particolare attraverso la promozione dell'inclusione digitale, della cultura e della creatività quali elementi in grado di accrescere l'occupabilità dei cittadini così come la partecipazione della società civile al processo decisionale, il sostegno alla società civile e la sensibilizzazione ai valori comuni dell'Europa.

4.1.5

Il CESE condivide l'importanza attribuita all'innovazione sociale e alle possibilità di sostenere i progetti nel campo dell'economia, dell'imprenditorialità e delle imprese di tipo sociale.

4.1.6

Il CESE è altresì favorevole al sostegno dell'FSE alla cooperazione transnazionale al fine di promuovere l'apprendimento reciproco, accrescendo in tal modo l'efficacia delle politiche finanziate dall'FSE.

4.2   Disposizioni specifiche di programmazione e di attuazione: il principio di partenariato

4.2.1

Il CESE ritiene che il principio di partenariato debba svolgere un ruolo chiave, garantendo il corretto funzionamento delle misure connesse ai fondi strutturali dell'UE.

4.2.2

I regolamenti relativi ai fondi strutturali devono definire chiaramente il principio di partenariato anziché far soltanto riferimento alle "norme e prassi nazionali vigenti", e devono inoltre precisare la funzione di ciascun partner a livello regionale e locale; è essenziale garantire i finanziamenti necessari a tal fine.

4.2.3

Il "codice di condotta europeo per l'attuazione del principio di partenariato" deve chiarire e definire il ruolo di ciascun partner ai diversi livelli e precisare che, pur essendo il dialogo sociale di competenza esclusiva delle parti sociali, tutti i partner riconosciuti tali all'articolo 5 della proposta di regolamento recante disposizioni comuni sui fondi (5) devono avere garanzia di accesso alle diverse fasi di esecuzione dei fondi, ivi compresa la definizione e l'attuazione dei programmi operativi, ed essere dotati di risorse finanziarie tali da assicurarne la partecipazione.

4.2.4

I partner devono aver accesso ai fondi per l'assistenza tecnica sin dall'inizio, al fine di intervenire in maniera strategica nella progettazione, nell'attuazione e nel monitoraggio dei programmi dei fondi strutturali. L'assistenza tecnica è inoltre essenziale per garantire la rappresentanza all'interno dei comitati di monitoraggio che definiscono e attuano i programmi operativi a tutti i livelli e per assicurare l'accesso al sostegno tecnico per i potenziali promotori di progetti.

4.2.5

Le attuali modalità di consultazione delle parti sociali assieme agli Stati membri nell'ambito del comitato dell'FSE potrebbero costituire una buona base di riferimento da estendere a tutti i fondi. Il CESE raccomanda di inserire nella stessa piattaforma meccanismi di partecipazione per tutti i partner riconosciuti all'articolo 5 del regolamento recante disposizioni comuni sui fondi.

4.2.6

Il sostegno alla partecipazione delle parti sociali e di altri diretti interessati, in particolare le ONG, alle azioni finanziate dall'FSE non deve limitarsi alle regioni più povere e/o beneficiarie del Fondo di coesione, ma al contrario estendersi a tutti gli Stati membri e le regioni dell'UE.

4.2.7

Il CESE ritiene che un 2 % delle risorse totali dell'FSE debba essere attribuito al sostegno alla partecipazione delle parti sociali e un altro 2 % alla partecipazione degli altri partner, riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 del regolamento recante disposizioni comuni sui fondi, alle azioni finanziate dall'FSE.

4.3   Disposizioni specifiche concernenti procedure, prestazioni e condizionalità

4.3.1

Il CESE condivide il parere secondo cui sarebbe opportuno coordinare in modo migliore i fondi e perfezionare la valutazione, le prestazioni e i risultati della loro utilizzazione.

4.3.2

Il CESE è favorevole anche a tutte le misure volte a limitare e riorientare le priorità dei fondi strutturali, a ridurre le restrizioni e gli oneri burocratici e ad accelerare spese e pagamenti.

4.3.3

Occorre definire degli indicatori di prestazione, ma è altrettanto importante disporre di criteri quantitativi e qualitativi. A tal fine bisogna tra l'altro valutare i risultati in termini di efficacia delle misure prese, di qualità dei posti di lavoro creati e di elenco delle misure positive adottate per garantire l'integrazione sociale.

4.3.4

Il CESE formula tuttavia forti riserve riguardo all'approccio che condiziona in toto l'erogazione dei fondi ai risultati ottenuti. Quando si analizzano la politica dell'occupazione e, più in generale, le politiche sociali, i risultati sono più difficili da misurare e meno visibili rispetto, ad esempio, alla politica dei trasporti. Ciò è vero in particolare se essi si riducono esclusivamente a risultati di natura strettamente economica (hard economic outcomes) come i posti di lavoro; al contrario, occorre piuttosto incoraggiare il riferimento a risultati appropriati, come la distanza percorsa, per i gruppi più difficili da aiutare e a risultati cosiddetti "soft", incluso il volontariato. Inoltre, se l'erogazione dei fondi è condizionata ai risultati, chi è più lontano dal mercato del lavoro - e quindi con minori probabilità di ottenere risultati "positivi" a breve termine - rischia di non avere accesso - se non limitato - a tali fondi. Per poter valutare i risultati ottenuti dai programmi co-finanziati dall'FSE, il regolamento FSE deve assolutamente proporre degli "Indicatori comuni di realizzazione e di risultato concernenti i partecipanti" che tengano conto di queste difficoltà di prestazione e delle relative complessità.

4.3.5

Il regolamento FSE dovrà prevedere, tra gli indicatori comuni di realizzazione per gli enti, il numero dei progetti sviluppati in partenariato e, tra gli indicatori comuni di risultato a più lungo termine concernenti i partecipanti, il numero dei partecipanti che abbiano ridotto il loro livello di dipendenza sociale.

4.3.6

Le condizioni relative all'utilizzazione dei fondi europei dovrebbero senza dubbio porre l'accento su obiettivi selezionati ed efficienti, senza però penalizzare lo Stato membro più vulnerabile, e puntare al sostegno della crescita dell'economia e dell'occupazione, nonché della coesione sociale.

4.3.7

Il CESE respinge integralmente la proposta della Commissione di applicare sanzioni finanziarie e incentivi, condizionando l'erogazione dei fondi strutturali al rispetto del Patto di stabilità e di crescita. Tali sanzioni penalizzerebbero infatti gli Stati membri, le regioni e i comuni già vulnerabili.

4.3.8

La solidarietà europea, inoltre, ancora insufficientemente sviluppata, risulterebbe minacciata a causa del mancato rispetto degli impegni macroeconomici. Da ciò deriverebbe un impoverimento delle popolazioni e dei gruppi sociali più vulnerabili dell'UE, e ciò è in contrasto con i principi di base della politica economica e sociale, nonché della politica di coesione territoriale nella forma riproposta dal Trattato di Lisbona.

Bruxelles, 22 febbraio 2012

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Staffan NILSSON


(1)  Riunione n. 3114 del Consiglio Occupazione, politica sociale, salute e consumatori, Lussemburgo, 3 ottobre 2011, punto 12.

(2)  COM(2011) 615 final.

(3)  GU C 132 del 3.5.2011, pagg. 8-14.

(4)  Comunicazione Agenda sociale rinnovata: Opportunità, accesso e solidarietà nell'Europa del XXI secolo, COM(2008) 412 final.

(5)  COM(2011) 615 final.