21.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/12


Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione del 7 maggio 2010 in relazione ad un progetto preliminare di decisione sul caso COMP 38.511 — Memorie DRAM

Relatore: Repubblica Ceca

2011/C 180/07

1.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che i destinatari del progetto di decisione hanno partecipato ad un accordo e/o a una pratica concordata ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.

2.

Il Comitato consultivo concorda con la valutazione effettuata dalla Commissione del prodotto e dell'ambito geografico oggetto dell'accordo e/o della pratica concordata contenuta nel progetto di decisione.

3.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che i destinatari del progetto di decisione hanno partecipato ad un'infrazione unica e continuata all’articolo 101 del TFUE e all'articolo 53 dell'accordo SEE.

4.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l'obiettivo dell'accordo e/o della pratica concordata consisteva nel restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 53 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.

5.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l'accordo e/o la pratica concordata sono stati idonei a incidere in maniera significativa sugli scambi fra gli Stati membri dell'UE.

6.

Il Comitato consultivo concorda con la valutazione effettuata dalla Commissione per quanto riguarda la durata dell’infrazione.

7.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione sull’inapplicabilità di circostanze aggravanti al caso di specie.

8.

Il Comitato consultivo concorda con la valutazione effettuata dalla Commissione per quanto riguarda le circostanze attenuanti.

9.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione in merito all'applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002.

10.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi di base delle ammende.

11.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione in merito all'aumento specifico dell'importo di base delle ammende per tre destinatari della presente decisione, al fine di garantire un effetto sufficientemente dissuasivo.

12.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione in merito alla diminuzione dell'importo di base delle ammende per tre destinatari della presente decisione, sulla base di una circostanza attenuante.

13.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione per quanto concerne l'entità delle riduzioni delle ammende in base alla comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese del 2002.

14.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi definitivi delle ammende.

15.

Il Comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.