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                21.6.2011  | 
            
                IT  | 
            
                Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  | 
            
                C 180/12  | 
         
Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione del 7 maggio 2010 in relazione ad un progetto preliminare di decisione sul caso COMP 38.511 — Memorie DRAM
Relatore: Repubblica Ceca
2011/C 180/07
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                1.  | 
            
                Il Comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che i destinatari del progetto di decisione hanno partecipato ad un accordo e/o a una pratica concordata ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.  | 
         
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                2.  | 
            
                Il Comitato consultivo concorda con la valutazione effettuata dalla Commissione del prodotto e dell'ambito geografico oggetto dell'accordo e/o della pratica concordata contenuta nel progetto di decisione.  | 
         
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                3.  | 
            
                Il Comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che i destinatari del progetto di decisione hanno partecipato ad un'infrazione unica e continuata all’articolo 101 del TFUE e all'articolo 53 dell'accordo SEE.  | 
         
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                4.  | 
            
                Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l'obiettivo dell'accordo e/o della pratica concordata consisteva nel restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 53 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.  | 
         
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                5.  | 
            
                Il Comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l'accordo e/o la pratica concordata sono stati idonei a incidere in maniera significativa sugli scambi fra gli Stati membri dell'UE.  | 
         
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                6.  | 
            
                Il Comitato consultivo concorda con la valutazione effettuata dalla Commissione per quanto riguarda la durata dell’infrazione.  | 
         
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                7.  | 
            
                Il Comitato consultivo concorda con la Commissione sull’inapplicabilità di circostanze aggravanti al caso di specie.  | 
         
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                8.  | 
            
                Il Comitato consultivo concorda con la valutazione effettuata dalla Commissione per quanto riguarda le circostanze attenuanti.  | 
         
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                9.  | 
            
                Il Comitato consultivo concorda con la Commissione in merito all'applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002.  | 
         
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                10.  | 
            
                Il Comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi di base delle ammende.  | 
         
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                11.  | 
            
                Il Comitato consultivo concorda con la Commissione in merito all'aumento specifico dell'importo di base delle ammende per tre destinatari della presente decisione, al fine di garantire un effetto sufficientemente dissuasivo.  | 
         
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                12.  | 
            
                Il Comitato consultivo concorda con la Commissione in merito alla diminuzione dell'importo di base delle ammende per tre destinatari della presente decisione, sulla base di una circostanza attenuante.  | 
         
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                13.  | 
            
                Il Comitato consultivo concorda con la Commissione per quanto concerne l'entità delle riduzioni delle ammende in base alla comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese del 2002.  | 
         
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                14.  | 
            
                Il Comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi definitivi delle ammende.  | 
         
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                15.  | 
            
                Il Comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.  |