18.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 390/88 |
Giovedì 23 giugno 2011
Attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi *
P7_TA(2011)0288
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 23 giugno 2011, alla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2010)0522 – C7-0396/2010 – 2010/0276(CNS)) (1)
2012/C 390 E/18
(Procedura legislativa speciale – consultazione)
[Em. 2]
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO (2)
alla proposta della Commissione
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0179/2011).
(2) Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▐.
Giovedì 23 giugno 2011
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 14, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
vista la posizione del Parlamento europeo (1),
visto il parere della Banca centrale europea (2),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1) |
Il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri all'interno dell'Unione, come stabilito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) , implica il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché bilancia dei pagamenti sostenibile. |
(2) |
Il Patto di stabilità e crescita, nella sua versione iniziale, era composto dal regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (3), dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (4) e dalla risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 1997 relativa al Patto di stabilità e crescita (5). I regolamenti (CE) n. 1466/97 e (CE) n. 1467/97 sono stati modificati nel 2005, dai regolamenti (CE) n. 1055/2005 e (CE) n. 1056/2005, rispettivamente. Inoltre, è stata adottata la relazione del Consiglio del 20 marzo 2005, intitolata "Migliorare l'attuazione del patto di stabilità e crescita". |
(3) |
Il patto di stabilità e crescita si fonda sull'obiettivo di finanze pubbliche sane e sostenibili come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile supportata dalla stabilità finanziaria che favorisca la creazione di posti di lavoro. |
(4) |
Il quadro comune di governance economica deve essere migliorato, anche per quanto riguarda una migliore sorveglianza di bilancio, in linea con l'alto grado di integrazione tra le economie degli Stati membri all'interno dell'Unione europea, e in particolare nell'area dell'euro. |
(4 bis) |
La realizzazione e il mantenimento di un mercato unico dinamico devono essere considerati parte integrante dell'adeguato e corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria. |
(4 ter) |
Il migliorato quadro della governance economica deve basarsi su un insieme di politiche interconnesse e tra loro coerenti a favore della crescita sostenibile e dell'occupazione, in particolare su una strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione che ponga specialmente l'accento sullo sviluppo e il rafforzamento del mercato interno e promuova le relazioni commerciali internazionali e la competitività, su un quadro efficace per prevenire e correggere i disavanzi pubblici eccessivi (il patto di stabilità e crescita), su un solido quadro per prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici, su requisiti minimi per i quadri di bilancio nazionali e su una più incisiva regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari, tra cui la vigilanza macroprudenziale ad opera del comitato europeo per il rischio sistemico. |
(4 quater) |
La realizzazione e il mantenimento di un mercato unico dinamico devono essere considerati parte integrante dell'adeguato e corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria. |
(4 quinquies) |
Il patto di stabilità e crescita e l'intero quadro della governance economica devono integrare e sostenere la strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione. Le interconnessioni tra i diversi filoni non devono comportare deroghe alle disposizioni del patto di stabilità e crescita. |
(4 sexies) |
Il rafforzamento della governance economica deve includere una più stretta e tempestiva partecipazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali. La commissione competente del Parlamento europeo può offrire allo Stato membro interessato da una raccomandazione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato, da un'intimazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, del trattato, o da una decisione adottata ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 11, del trattato, la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni. |
(4 septies) |
L'esperienza acquisita e gli errori commessi nel corso dei primi dieci anni di funzionamento dell'Unione economica e monetaria hanno evidenziato la necessità di una più efficace governance economica nell'Unione, che dovrebbe fondarsi su una maggiore titolarità nazionale delle regole e delle politiche stabilite di comune accordo e su un quadro di sorveglianza più solido delle politiche economiche nazionali a livello di Unione. |
(4 octies) |
La Commissione deve svolgere un ruolo più attivo nella procedura di sorveglianza rafforzata per quanto concerne le valutazioni specifiche per Stato membro, il monitoraggio, le missioni e le raccomandazioni. |
(4 nonies) |
In sede di applicazione del presente regolamento, la Commissione e il Consiglio devono tenere opportunamente conto di tutti i fattori pertinenti e della situazione economica e di bilancio degli Stati membri interessati. |
(5) |
La normativa sulla disciplina di bilancio deve essere rafforzata, in particolare attribuendo un ruolo più preminente al livello e all'andamento del debito e alla sostenibilità globale. Occorre inoltre rafforzare i meccanismi che garantiscano l'osservanza di tali norme e la loro applicazione. |
(5 bis) |
La Commissione deve svolgere un ruolo più incisivo nella procedura di sorveglianza rafforzata per quanto concerne le valutazioni specifiche per ciascuno Stato membro, il monitoraggio, le missioni, le raccomandazioni e gli avvertimenti. |
(6) |
L'attuazione dell'attuale procedura per i disavanzi eccessivi sulla base sia del criterio del disavanzo che del criterio del debito necessita ▐ di un termine di riferimento numerico che tenga conto del ciclo economico a partire dal quale valutare se il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo si stia riducendo in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento con un ritmo adeguato. Dovrebbe essere introdotto un periodo transitorio per consentire agli Stati membri oggetto di una procedura per disavanzo eccessivo alla data di adozione del presente regolamento di adeguare le loro politiche al termine di riferimento numerico per la riduzione del debito. Questo dovrebbe applicarsi anche agli Stati membri che sono oggetto di un programma di adeguamento dell'Unione europea o del Fondo monetario internazionale. |
(7) |
La non osservanza del termine di riferimento numerico per la riduzione del debito non è sufficiente per constatare l'esistenza di un disavanzo eccessivo, che deve prendere in considerazione l'insieme dei fattori significativi indicati nella relazione della Commissione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, del TFUE . In particolare, la valutazione dell'effetto del ciclo e la composizione dell'aggiustamento stock-flussi sull'andamento del debito possono essere sufficienti a escludere la constatazione dell'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base del criterio del debito. |
(8) |
Se il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo non supera il valore di riferimento, al momento di stabilire l'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base del criterio del disavanzo e dei passi ad essa precedenti va preso in considerazione l'insieme dei fattori significativi indicati nella relazione della Commissione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, del trattato. |
(8 bis) |
Nel considerare le riforme sistemiche dei regimi pensionistici tra i fattori pertinenti, occorre soprattutto valutare se esse rafforzano la sostenibilità a lungo termine dell'intero sistema pensionistico senza aumentare i rischi per la posizione di bilancio a medio termine. |
(9) |
La relazione della Commissione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, del trattato deve tener conto in modo adeguato della qualità del quadro di bilancio nazionale, in quanto riveste un ruolo essenziale per il risanamento del bilancio e la sostenibilità delle finanze pubbliche. Questa considerazione deve comprendere i requisiti minimi fissati nella direttiva del Consiglio [concernente i requisiti per i quadri finanziari degli Stati membri] e altri requisiti auspicabili e concordati di disciplina fiscale. |
(10) |
Onde facilitare il controllo dell'osservanza delle raccomandazioni e delle intimazioni del Consiglio per la correzione delle situazioni di disavanzo eccessivo, è necessario che esse stesse indichino degli obiettivi di bilancio annuali coerenti con l'atteso risanamento, in termini corretti per il ciclo e al netto delle misure temporanee e una tantum. A questo riguardo, il parametro di riferimento annuale dello 0,5 % del PIL va inteso come base media annua. |
(11) |
La valutazione dell'efficacia dell'azione trarrà vantaggio dal porre come termini di riferimento l'osservanza degli obiettivi globali di spesa delle amministrazioni pubbliche insieme all'attuazione delle previste misure specifiche sul lato delle entrate. |
(12) |
Al momento di valutare la possibilità di una proroga dei termini per la correzione del disavanzo eccessivo, occorre tenere nella dovuta considerazione gravi recessioni economiche della zona euro o dell'intera UE, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa . |
(13) |
È opportuno accelerare l'applicazione delle sanzioni finanziarie previste dall'articolo 126, paragrafo 11, del trattato in modo che costituiscano un reale incentivo per l'osservanza delle intimazioni di cui all'articolo 126, paragrafo 9. |
(14) |
Per garantire l'osservanza del quadro di sorveglianza di bilancio dell'UE da parte degli Stati membri partecipanti, è opportuno stabilire regole per l'imposizione di sanzioni, sulla base dell'articolo 136 del trattato, che garantiscano meccanismi equi, tempestivi ed efficaci per l'osservanza del Patto di stabilità e crescita. |
(14 bis) |
Le ammende riscosse devono essere assegnate ai meccanismi di stabilità ai fini dell'assistenza finanziaria creati dagli Stati membri la cui moneta è l'euro per salvaguardare la stabilità di tutta la zona euro. |
(15) |
È opportuno che i riferimenti contenuti nel regolamento (CE) n. 1467/97 prendano in considerazione la nuova numerazione dell'articolato del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il fatto che il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (6). |
(16) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1467/97, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1467/97 è così modificato:
1) |
l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni per l'accelerazione e il chiarimento della procedura per i disavanzi eccessivi . Lo scopo di detta procedura è di dissuadere l'emergere di disavanzi pubblici eccessivi e di correggere prontamente i disavanzi che si siano tuttavia determinati; la conformità alla disciplina di bilancio viene esaminata sulla base di criteri relativi al disavanzo e al debito pubblico. 2. Ai fini del presente regolamento per «Stati membri partecipanti» si intendono gli Stati membri la cui moneta è l'euro.»; |
2) |
l'articolo 2 è così modificato:
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2 bis) |
è inserita la seguente sezione: «Sezione 1 bis DIALOGO ECONOMICO Articolo 2 bis 1. Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e di garantire una maggiore trasparenza e responsabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare i presidenti di Consiglio e Commissione nonché, ove opportuno, il presidente dell'Eurogruppo, a discutere delle raccomandazioni del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del TFUE, delle intimazioni a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, del TFUE e delle decisioni adottate a norma dell'articolo 126, paragrafi 6 e 11, del TFUE, dinanzi alla commissione stessa. La commissione competente del Parlamento europeo può offrire allo Stato membro interessato dalle suddette raccomandazioni, intimazioni e decisioni la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni. 2. La Commissione e il Consiglio informano periodicamente il Parlamento europeo in merito all'applicazione del presente regolamento.»; |
3) |
l'articolo 3 è così modificato:
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4) |
l'articolo 4 è così modificato:
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5) |
l'articolo 5 è così modificato:
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6) |
l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 1. Nel determinare se sia stato dato seguito effettivo all'intimazione formulata a norma dell'articolo 126, paragrafo 9 del TFUE , il Consiglio decide sulla base della relazione presentata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 bis, del presente regolamento e dell'attuazione della stessa, nonché sulla base dei provvedimenti annunciati pubblicamente dal governo dello Stato membro interessato. Si prende in considerazione l'esito della missione di sorveglianza effettuata dalla Commissione a norma dell'articolo 10 bis. 2. Ove ricorra la fattispecie di cui all'articolo 126, paragrafo 11, del TFUE , il Consiglio irroga sanzioni in conformità all'articolo 126, paragrafo 11 , del TFUE . Tale eventuale decisione interviene entro quattro mesi dalla decisione del Consiglio che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure di cui all'articolo 126, paragrafo 9 , del TFUE .»; |
7) |
l'articolo 7 ▐ è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Qualora uno Stato membro partecipante non ottemperi alle successive decisioni del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafi 7 e 9, del TFUE, la decisione del Consiglio di irrogare sanzioni in conformità dell'articolo 126, paragrafo 11, del TFUE, è adottata, di norma, entro sedici mesi dalle date stabilite per la comunicazione dei dati all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 479/2009. In caso di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5, o dell'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento, il termine di sedici mesi è modificato di conseguenza. Una procedura accelerata è applicata qualora il disavanzo che il Consiglio decide essere eccessivo sia programmato deliberatamente.»; |
8) |
l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Qualora il Consiglio decida, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 11, del trattato, di intensificare le sanzioni, tale decisione interviene entro due mesi dai termini per la comunicazione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 479/2009. Qualora il Consiglio decida, in conformità all'articolo 126, paragrafo 12, del trattato, di abrogare una ovvero tutte le decisioni adottate in precedenza, tale decisione interviene quanto prima e comunque entro due mesi dai termini per la comunicazione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 479/2009.»; |
9) |
all'articolo 9, paragrafo 3, il riferimento all'articolo 6 è sostituito dal riferimento all'articolo 6, paragrafo 2; |
10) |
l'articolo 10 è così modificato:
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10 bis) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 10 bis 1. La Commissione mantiene un dialogo permanente con le autorità degli Stati membri conformemente agli obiettivi del presente regolamento. A tal fine, in particolare, la Commissione effettua delle missioni allo scopo di valutare la situazione economica effettiva dello Stato membro e di identificare eventuali rischi o difficoltà relativamente al rispetto degli obiettivi del presente regolamento. 2. Una sorveglianza rafforzata può essere attuata per gli Stati membri che sono oggetto di raccomandazioni e intimazioni formulate a seguito di una decisione a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, e di decisioni a norma dell'articolo 126, paragrafo 11, del TFUE, a fini di controllo in loco. Gli Stati membri interessati forniscono tutte le informazioni necessarie per la preparazione e lo svolgimento della missione. 3. Quando lo Stato membro interessato è uno Stato membro la cui moneta è l'euro o è ammesso all'ERM II, la Commissione può invitare rappresentanti della Banca centrale europea, se opportuno, a partecipare alle missioni di sorveglianza. 4. La Commissione riferisce al Consiglio sull'esito della missione di cui al paragrafo 2 e, se opportuno, può decidere di renderne pubblici i risultati. 5. In fase di organizzazione delle missioni di sorveglianza di cui al paragrafo 2, la Commissione trasmette le sue conclusioni provvisorie agli Stati membri interessati affinché formulino osservazioni in merito.»; |
11) |
l'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Qualora il Consiglio decida, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 11, del TFUE , di irrogare sanzioni ad uno Stato membro partecipante, esso commina, in linea di principio, un'ammenda. Il Consiglio può decidere di affiancare all'ammenda altre misure previste dall'articolo 126, paragrafo 11, del TFUE .»; |
12) |
l'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 1. L'ammenda è costituita da un elemento fisso, pari allo 0,2 % del PIL e da un elemento variabile. L'elemento variabile è pari a un decimo della differenza tra il disavanzo espresso in percentuale del PIL dell'anno precedente e il valore di riferimento per il disavanzo pubblico oppure il saldo delle amministrazioni pubbliche in percentuale del PIL che avrebbe dovuto essere raggiunto lo stesso anno a fronte dell'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, del trattato, nel caso in cui la non conformità con la disciplina di bilancio comprende il criterio del debito. 2. Per tutti gli anni successivi, sino a che la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo non sia abrogata, il Consiglio valuta se lo Stato membro partecipante interessato ha dato seguito effettivo all'intimazione del Consiglio di cui all'articolo 126, paragrafo 9, del TFUE . In tale valutazione annuale il Consiglio decide, in conformità all'articolo 126, paragrafo 11, del TFUE , di intensificare le sanzioni, salvo che lo Stato membro partecipante interessato abbia ottemperato all'intimazione del Consiglio. Se viene decisa l'irrogazione di un'ulteriore ammenda, l'importo è calcolato con la stessa modalità utilizzata per la componente variabile di cui al paragrafo 1. 3. L'importo di ciascuna delle ammende di cui ai paragrafi 1 e 2 non può superare il massimale dello 0,5 % del PIL.»; |
13) |
l'articolo 13 è abrogato e il riferimento ad esso che compare nell'articolo 15 è sostituito dal riferimento all'articolo 12; |
14) |
l'articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 Le ammende di cui all'articolo 12 del presente regolamento costituiscono altre entrate ai sensi dell'articolo 311 del trattato e sono assegnate al fondo europeo di stabilità finanziaria. Nel momento in cui gli Stati membri la cui moneta è l'euro istituiranno un altro meccanismo di stabilità ai fini dell'assistenza finanziaria per salvaguardare la stabilità dell'intera area dell'euro le ammende saranno assegnate a quest'ultimo meccanismo. »; |
14 bis) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 17 bis 1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione valuta fra l'altro:
2. Ove opportuno, la relazione è corredata da proposte di modifica del presente regolamento. 3. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.»; |
15) |
ogni riferimento all'articolo 104 all'interno del presente regolamento è sostituito dal riferimento all'articolo 126 del TFUE ; |
16) |
nell'allegato, al punto 2, nella prima colonna, i riferimenti all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio sono sostituiti dai riferimenti all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a
Per il Consiglio
Il presidente
(1) GU C …
(2) GU C 150 del 20.05.2011, pag. 1.
(3) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.
(4) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.