24.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/9


Avviso all'attenzione dell'Organizzazione Abu Nidal (ANO) — (anche nota come «Consiglio rivoluzionario Fatah», «Brigate rivoluzionarie arabe», «Settembre nero» e «Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti») inclusa nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo

[cfr. allegato del regolamento (UE) n. 83/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011]

2011/C 183/02

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione dell'Organizzazione Abu Nidal (ANO) — (anche nota come «Consiglio rivoluzionario Fatah», «Brigate rivoluzionarie arabe», «Settembre nero» e «Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti») elencata nel regolamento (UE) n. 83/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011 (1).

Il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001 (2), prevede che siano congelati tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche appartenenti al gruppo in questione e che i capitali, le altre attività finanziarie o le risorse economiche non siano messi a disposizione dello stesso, direttamente o indirettamente.

Sono state fornite al Consiglio nuove informazioni relativamente all'inserimento del summenzionato gruppo nell'elenco. Dopo aver vagliato tali nuove informazioni, il Consiglio ha modificato la sua motivazione di conseguenza.

Il gruppo in questione può presentare una richiesta volta ad ottenere la motivazione aggiornata del Consiglio alla base del suo mantenimento nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

(all'attenzione di: CP 931 designations)

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Tale richiesta dovrebbe essere presentata entro due settimane dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il gruppo in questione può presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all'indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che lo include e mantiene nell'elenco. Tali richieste saranno esaminate una volta pervenute. Al riguardo si attira l'attenzione del gruppo interessato sul periodico riesame dell'elenco da parte del Consiglio, conformemente all'articolo 1, paragrafo 6 della posizione comune 2001/931/PESC. Perché possano essere riesaminate in occasione della prossima revisione, le richieste dovrebbero essere presentate entro due settimane dalla data della comunicazione della motivazione.

Si attira l'attenzione del gruppo in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri interessati, elencati nell'allegato del regolamento, al fine di ottenere un'autorizzazione ad utilizzare i capitali congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 di detto regolamento. Un elenco aggiornato delle autorità competenti è disponibile in rete al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm


(1)  GU L 28 del 2.2.2011, pag. 14.

(2)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.