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24.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 92/10 |
Avviso all'attenzione delle persone e delle entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/137/PESC, modificata dalla decisione 2011/178/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 204/2011, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
2011/C 92/06
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone e delle entità che figurano negli allegati I e III della decisione 2011/137/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2011/178/PESC del Consiglio (1) e nell'allegato II regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2011 del Consiglio (2) concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.
Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso che le persone e che figurano nell'allegato I della risoluzione 1973 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) saranno soggette alle shall be subject alle restrizioni di viaggio di cui ai punti 15 e 16 dell'UNSCR 1970 (2011) e che le persone e le entità che figurano nell'allegato II dell'UNSCR 1973 (2011) saranno soggette al congelamento dei beni di cui ai punti 17, 19, 20 e 21 dell'UNSCR 1970 (2011).
Le persone in questione possono in qualsiasi momento presentare al comitato delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 24 dell'UNSCR 1970 (2011), unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco delle Nazioni Unite. Tali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:
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United Nations — Focal point for delisting |
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Security Council Subsidiary Organs Branch |
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Room S-3055 E |
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New York, NY 10017 |
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UNITED STATES OF AMERICA |
Per maggiori informazioni consultare: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml
Facendo seguito alla decisione delle Nazioni Unite, il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che le persone e le entità che figurano nei suddetti allegati della risoluzione 1973 (2011) dovranno essere incluse negli elenchi delle persone ed entità che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2011/137/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio. I motivi che hanno determinato l'indicazione delle persone in questione sono specificati alle voci corrispondenti degli allegati I e III della decisione del Consiglio e dell'allegato II del regolamento del Consiglio.
Si richiama l'attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 204/2011, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 7 del regolamento).
Le persone e le entità in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati al seguente indirizzo:
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Consiglio dell'Unione europea |
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Segretariato generale |
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Coordinamento TEFS |
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Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
Si richiama inoltre l'attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.