5.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 37/6


Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure previste dalla decisione 2011/72/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia

2011/C 37/04

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione 2011/72/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione 2011/79/PESC (2), e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio (3), che impongono misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia.

Il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che le persone che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse nell'elenco delle persone che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2011/72/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 101/2011.

Si richiama l'attenzione delle persone e delle entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 101/2011, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).

Le persone e le entità in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati, al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 28 del 2.2.2011, pag. 62.

(2)  GU L 31 del 5.2.2001, pag. 40.

(3)  GU L 31 del 5.2.2001, pag. 1.