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29.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 348/12 |
Sintesi della decisione della Commissione
del 23 giugno 2010
relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE
(Caso COMP/39.092 — Ceramiche sanitarie e rubinetteria)
[notificata con il numero C(2010) 4185]
(I testi in lingua francese, inglese, italiana e tedesca sono i soli facenti fede)
2011/C 348/09
Il 23 giugno 2010 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»). Conformemente alle disposizioni dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1), la Commissione con la presente pubblicazione divulga i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali. La versione non riservata del testo integrale della decisione nelle lingue facenti fede è disponibile sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza:
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases
1. INTRODUZIONE
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(1) |
La presente decisione è indirizzata a 62 soggetti giuridici, appartenenti a 17 imprese operanti nel settore delle installazioni e degli accessori per bagni per un'infrazione all'articolo 101 del TFUE e all'articolo 53 dell'accordo SEE. Dal 16 ottobre 1992 al 9 novembre 2004 i destinatari della presente decisione hanno partecipato a un'infrazione unica, complessa e continuata sul territorio di Austria, Germania, Paesi Bassi, Italia, Belgio e Francia consistente nel coordinamento degli aumenti dei prezzi sia su base annuale che in determinate circostanze (quali l'aumento dei prezzi delle materie prime, pedaggi autostradali, l'introduzione dell'euro), nella fissazione di prezzi minimi e di sconti e nello scambio di informazioni commerciali sensibili. |
2. DESCRIZIONE DEL CASO
2.1. Procedimento
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(2) |
Il caso in oggetto è stato avviato a seguito di una domanda di immunità presentata il 15 luglio 2004 da Masco, conformemente alla comunicazione della Commissione del 2002 sul trattamento favorevole. La Commissione ha acquisito ulteriori elementi di prova svolgendo accertamenti nel novembre 2004 nei locali di diverse imprese destinatarie della presente decisione in Austria, Belgio, Germania, Italia e i Paesi Bassi. A seguito di tali accertamenti, Grohe, Ideal Standard, Hansa, Dornbracht, Roca e Artweger hanno presentato domanda di trattamento favorevole alla Commissione, la quale, a sua volta, ha chiesto ulteriori informazioni. |
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(3) |
Il 26 marzo 2007 è stata inviata una comunicazione degli addebiti: tutte le imprese interessate hanno avuto la possibilità di accedere al fascicolo e di contestare le conclusioni preliminari dei servizi della Commissione, sia per iscritto che nel corso di un'audizione tenutasi nei giorni 12-14 novembre 2007. Il comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti ha formulato parere favorevole il 25 maggio 2010 e il 18 giugno 2010. La Commissione ha adottato la decisione il 23 giugno 2010. |
2.2. Sintesi dell'infrazione
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(4) |
La decisione riguarda un'infrazione unica e continuata all'articolo 101 del TFUE e all'articolo 53 dell'accordo SEE nel settore delle installazioni e degli accessori per bagni relativamente ai seguenti gruppi di prodotti: rubinetterie, articoli sanitari in ceramica e box doccia. |
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(5) |
L'infrazione consisteva nel coordinamento degli aumenti dei prezzi sia su base annuale che in determinate circostanze (quali l'aumento dei prezzi delle materie prime, pedaggi autostradali, l'introduzione dell'euro), nella fissazione di un prezzo minimo e di sconti e nello scambio di informazioni commercialmente sensibili. Il coordinamento dei prezzi è avvenuto soprattutto nell'ambito di riunioni svolte in 13 diverse associazioni commerciali nazionali ed è stato integrato tramite incontri bilaterali tra alcune imprese nel periodo che va dal 1992 al 2004 e riguardava la vendita dei prodotti dai fabbricanti ai grossisti. |
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(6) |
Il cartello si estendeva a sei Stati membri: Germania, Austria, Italia, Belgio, Francia e Paesi Bassi. Per quanto riguarda i Paesi Bassi, la decisione constata l'esistenza di un'infrazione, ma non irroga sanzioni perché, a seguito di prescrizione, il termine per l'imposizione di ammende a questo paese è scaduto il 31 dicembre 2009. |
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(7) |
La decisione constata un'infrazione unica, complessa e continuata per tutti e tre i gruppi di prodotti nei sei Stati membri summenzionati. Su 17 gruppi di imprese interessate, 8 sono ritenuti responsabili di un'infrazione unica, complessa e continuata in tutti e sei i paesi (Masco, American Standard, Grohe, Hansa, Duravit, Duscholux, Sanitec e Villeroy & Boch), poiché è stato accertato che non potevano non essere a conoscenza della portata generale e delle caratteristiche essenziali dell'infrazione. Le imprese restanti sono ritenute responsabili di un'infrazione unica, complessa e continuata nei paesi in cui hanno partecipato al cartello, poiché non si è potuto accertare che fossero a conoscenza della portata generale degli accordi di cartello (2). |
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(8) |
Ciascun destinatario della decisione è considerato responsabile in proporzione al suo coinvolgimento negli accordi di cartello, vale a dire o perché vi ha preso parte direttamente oppure, nel caso di una società madre, perché la responsabilità del comportamento della controllata è attribuito alla società madre, dal momento che quest'ultima ha esercitato un'influenza determinante sul comportamento delle sue controllate durante il periodo dell'infrazione. |
2.3. Società destinatarie e durata dell'infrazione
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(9) |
Destinatari della decisione sono 62 soggetti giuridici, appartenenti alle seguenti 17 società: Masco, Grohe, Ideal Standard (3), Roca, Hansa, Dornbracht, Sanitec, Villeroy & Boch, Duravit, Duscholux, Kludi, Artweger, Cisal, Mamoli, RAF, Teorema e Zucchetti. |
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(10) |
La durata dell'infrazione in riferimento a ciascun destinatario della decisione è la seguente:
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2.4. Misure correttive
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(11) |
La decisione relativa al presente caso applica gli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 (4). |
2.4.1. Importo di base dell'ammenda
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(12) |
L'importo di base dell'ammenda è stato calcolato in proporzione al valore delle vendite all'ingrosso di ceramiche sanitarie e rubinetteria realizzate da ciascuna impresa nell'area geografica interessata nell'ultimo esercizio in cui sussiste l'infrazione (il 2003 per la maggioranza delle società) moltiplicato per il numero di anni e mesi in cui ciascuna impresa ha partecipato all'infrazione (importo variabile) più un importo supplementare (diritto d'ingresso), anch'esso calcolato in proporzione al valore delle vendite, inteso a scoraggiare ulteriormente gli accordi orizzontali di fissazione dei prezzi. |
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(13) |
Considerando la natura dell'infrazione, la quota di mercato aggregata delle imprese coinvolte, l'estensione geografica dell'infrazione e l'attuazione delle pratiche illecite, le percentuali relative all'importo variabile e al diritto di ingresso sono state fissate entrambe al 15 %. |
2.4.2. Adeguamenti dell'importo di base
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(14) |
Nel caso di specie non si sono ritenute applicabili circostanze aggravanti o attenuanti. Non è stato applicato un aumento inteso a garantire l'effetto dissuasivo. |
2.4.3. Applicazione del limite del 10 % del fatturato
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(15) |
Il limite del 10 % del fatturato, previsto all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, è stato applicato a tutte le imprese eccetto due di esse. Le rispettive ammende sono state adeguate di conseguenza. |
2.4.4. Applicazione della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole: riduzione dell’importo delle ammende
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(16) |
Per quanto riguarda l’applicazione della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, a Masco è stata accordata la piena immunità dall'ammenda. Le ammende di Grohe e Ideal Standard sono state ridotte del 30 %. Inoltre, conformemente al punto 23 della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, nel determinare l'importo dell'ammenda a carico di Ideal Standard la Commissione non ha tenuto conto delle circostanze riguardanti la vendita di articoli sanitari in ceramica in Belgio e di rubinetteria e articoli sanitari in ceramica in Francia. Ciò perché Ideal Standard è stata la prima impresa a informare la Commissione in merito all'infrazione accertata per questo gruppo di prodotti e di paesi e perché i fatti riferiti erano prima di allora sconosciuti alla Commissione. Le richieste di trattamento favorevole presentate da Hansa, Roca, Dornbracht e Artweger sono state respinte in quanto le imprese suddette non hanno fornito un valore aggiunto significativo rispetto alle informazioni già in possesso della Commissione. |
2.4.5. Capacità contributiva
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(17) |
Con riferimento al punto 35 degli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006, dieci imprese hanno dichiarato di non essere in grado di pagare le ammende. La Commissione ha preso in considerazione tali dichiarazioni ed ha attentamente esaminato la situazione finanziaria di queste imprese e il rispettivo contesto sociale ed economico. |
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(18) |
Nel valutare la situazione finanziaria delle singole imprese, la Commissione ne ha esaminato i bilanci correnti e recenti e le proiezioni per gli anni a venire. La Commissione ha preso in considerazione sia una serie di indici finanziari atti a determinare solidità, redditività, solvibilità e liquidità delle imprese, sia il capitale proprio e il flusso di cassa. Inoltre, la Commissione ha tenuto conto dei rapporti con partner finanziari esterni, quali le banche, e delle relazioni con i soci. Anche i piani di ristrutturazione sono stati compresi nell'analisi. |
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(19) |
La Commissione ha valutato il contesto sociale ed economico specifico di ciascuna impresa con una situazione finanziaria ritenuta sufficientemente critica. In quest'ambito si è tenuto conto anche delle ripercussioni che la crisi economica e finanziaria internazionale ha avuto sul settore delle installazioni e degli accessori per bagni. La Commissione è altresì giunta alla conclusione che per le cinque imprese interessate l'ammenda avrebbe comportato una significativa perdita di valore delle loro attività. |
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(20) |
A seguito dell'analisi effettuata dalla Commissione, le ammende di tre società sono state ridotte del 50 % e quelle di altre due società del 25 % a causa della loro difficile situazione finanziaria. |
3. AMMENDE IMPOSTE IN FORZA DELLA DECISIONE
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1. |
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0 EUR |
A Masco Corporation; Hansgrohe AG, Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, Hansgrohe Handelsgesellschaft mbH; Hansgrohe SA/N.V., Hansgrohe B.V., Hansgrohe Sarl, Hansgrohe S.R.L., Hüppe GmbH, Hüppe Ges.mbH, Hüppe Belgium SA (N.V.) e Hüppe B.V. |
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2. |
a) |
25 372 377 EUR |
In solido a Grohe Deutschland Vertriebs GmbH, Grohe Beteiligungs GmbH e Grohe AG |
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b) |
4 917 533 EUR |
In solido a Grohe Gesellschaft mbH, Grohe Beteiligungs GmbH e Grohe AG |
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c) |
4 132 820 EUR |
In solido a Grohe SA (N.V.), Grohe Beteiligungs GmbH e Grohe AG |
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d) |
6 277 702 EUR |
In solido a Grohe Sarl, Grohe Beteiligungs GmbH e Grohe AG |
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e) |
14 124 828 EUR |
In solido a Grohe SpA, Grohe Beteiligungs GmbH e Grohe AG |
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f) |
0 EUR |
In solido a Grohe Nederland B.V., Grohe Beteiligungs GmbH e Grohe AG |
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TOTALE |
54 825 260 EUR |
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3. |
a) |
259 066 294 EUR |
A Trane Inc. |
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b) |
44 995 552 EUR |
In solido a WABCO Europe BVBA e Trane Inc. |
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c) |
1 519 000 EUR |
In solido a WABCO Austria GesmbH, WABCO Europe BVBA e Trane Inc. |
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d) |
0 EUR |
In solido a Ideal Standard France, WABCO Europe BVBA e Trane Inc. |
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e) |
12 323 430 EUR |
In solido a Ideal Standard Italia s.r.l., WABCO Europe BVBA e Trane Inc. |
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f) |
5 575 920 EUR |
In solido a Ideal Standard GmbH, WABCO Europe BVBA e Trane Inc. |
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g) |
0 EUR |
In solido a Ideal Standard Produktions-GmbH, WABCO Europe BVBA e Trane Inc. |
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h) |
2 611 000 EUR |
In solido a WABCO Austria GesmbH e Trane Inc. |
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i) |
0 EUR |
A Ideal Standard Nederland B.V. |
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TOTALE |
326 091 196 EUR |
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4. |
a) |
17 700 000 EUR |
In solido a Roca Sanitario SA e Laufen Austria AG |
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b) |
6 700 000 EUR |
In solido a Roca SARL e Roca Sanitario SA |
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c) |
14 300 000 EUR |
Laufen Austria AG |
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TOTALE |
EUR 38 700 000 EUR |
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5. |
a) |
10 181 196 EUR |
Hansa Metallwerke AG |
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b) |
2 212 713 EUR |
In solido a Hansa Austria GmbH e Hansa Metallwerke AG |
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c) |
2 036 239 EUR |
In solido a Hansa Italiana s.r.l. e Hansa Metallwerke AG |
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d) |
111 314 EUR |
In solido a Hansa Belgium BVBA-SPRL e Hansa Metallwerke AG |
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e) |
0 EUR |
In solido a Hansa Nederland B.V. e Hansa Metallwerke AG |
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TOTALE |
14 541 462 EUR (5) |
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6. |
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12 517 671 EUR |
A Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik |
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7. |
a) |
9 873 060 EUR |
A Sanitec Europe Oy |
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b) |
26 068 884 EUR |
In solido a Keramag Keramische Werke AG e Sanitec Europe Oy |
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c) |
1 395 690 EUR |
In solido a Koninklijke Sphinx B.V. e Sanitec Europe Oy |
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d) |
4 579 610 EUR |
In solido a Allia S.A.S. e Sanitec Europe Oy |
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e) |
2 529 689 EUR |
In solido a Produits Céramiques de Touraine SA, Allia S.A.S. e Sanitec Europe Oy |
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f) |
4 520 000 EUR |
In solido a Pozzi Ginori SpA e Sanitec Europe Oy |
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g) |
5 233 840 EUR |
In solido a Koralle Sanitärprodukte GmbH e Sanitec Europe Oy |
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h) |
3 489 227 EUR |
A Koralle Sanitärprodukte GmbH |
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TOTALE |
57 690 000 EUR |
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8. |
a) |
54 436 347 EUR |
A Villeroy & Boch AG |
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b) |
6 083 604 EUR |
In solido a Villeroy & Boch Austria GmbH e Villeroy & Boch AG |
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c) |
2 942 608 EUR |
In solido a Villeroy & Boch Belgium SA (N.V.) e Villeroy & Boch AG |
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d) |
8 068 441 EUR |
In solido a Villeroy & Boch S.A.S. e Villeroy & Boch AG |
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TOTALE |
71 531 000 EUR |
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9. |
a) |
25 226 652 EUR |
A Duravit AG |
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b) |
2 471 530 EUR |
In solido a Duravit BeLux SPRL/BVBA e Duravit AG |
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c) |
1 568 143 EUR |
In solido a Duravit SA e Duravit AG |
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TOTALE |
29 266 325 EUR |
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10. |
a) |
384 022 EUR |
A Duscholux GmbH & Co. KG |
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b) |
128 007 EUR |
A Duscholux Belgium SA |
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c) |
1 147 652 EUR |
A DPM Duschwand-Produktions- e Montagegesellschaft GmbH |
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TOTALE |
1 659 681 EUR |
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11. |
a) |
3 233 192 EUR |
Kludi GmbH & Co. KG |
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b) |
2 282 253 EUR |
Kludi Armaturen GmbH & Co. KG |
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TOTALE |
5 515 445 EUR |
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12. |
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2 787 015 EUR |
A Artweger GmbH. & Co. KG |
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13. |
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1 196 269 EUR |
A Rubinetteria Cisal SpA |
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14. |
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1 041 531 EUR |
A Mamoli Rubinetteria SpA |
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15. |
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253 600 EUR |
A RAF Rubinetteria SpA |
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16. |
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421 569 EUR |
A Rubinetterie Teorema SpA |
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17. |
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3 996 000 EUR |
A Zucchetti Rubinetteria SpA |
(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
(2) Si tratta delle seguenti imprese: Roca (ritenuta responsabile per l'Austria e la Francia), Dornbracht e Kludi (ritenute responsabili per Austria e Germania), Artweger (ritenuta responsabile per l'Austria) e le imprese italiane Cisal, Mamoli, RAF, Teorema, Zucchetti (ritenute tutte responsabili per l'Italia, dove il coordinamento dei prezzi, come rilevato nella decisione, riguardava solo la rubinetteria e i sanitari in ceramica).
(3) L'ex gruppo Ideal Standard si è scisso in più imprese. Il paragrafo 10, lettera c) presenta l'elenco dei soggetti giuridici, già facenti parte dell'ex gruppo Ideal Standard, destinatari della presente decisione.
(4) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU C 210 dell'1.9.2006, pag. 2).
(5) Cfr. Decisione del 1o marzo 2011 che modifica la decisione C(2010) 4185 definitivo relativa a una procedura sulla base dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE, C(2011) 1178.