7.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 295/8 |
Sintesi della decisione della Commissione
dell'8 dicembre 2010
relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo
(Caso COMP/39.309 — LCD)
[notificata con il numero C(2010) 8761 definitivo]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 295/05
I. INTRODUZIONE
(1) |
L'8 dicembre 2010 la Commissione ha adottato una decisione concernente un procedimento ai sensi dell'articolo 101 del trattato e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali. |
(2) |
La versione non riservata della decisione è disponibile sul sito web della direzione generale della Concorrenza, al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/cartels/cases/cases.html |
(3) |
I seguenti soggetti giuridici, appartenenti a sei imprese, sono i destinatari della decisione: Samsung Electronics Co. Ltd. e Samsung Electronics Taiwan Co. Ltd., LG Display Co., Ltd. e LG Display Taiwan Co., Ltd., AU Optronics Corporation, Chimei InnoLux Corporation, Chunghwa Picture Tubes, Ltd., HannStar Display Corporation. |
II. L'INDUSTRIA LCD
(4) |
I prodotti a cui si riferisce l'infrazione sono i pannelli con display a cristalli liquidi (pannelli LCD) di grandi dimensioni per TV e applicazioni IT (schermi e notebook). I pannelli LCD sono formati da una lastra di vetro inferiore (un transistor a pellicola sottile o thin film transistor, TFT), una lastra di vetro superiore (colour filter formation) ed da uno strato intermedio di cristalli liquidi. Tale insieme, sistemato davanti ad una sorgente luminosa, funge da schermo di un'apparecchiatura elettronica. |
III. PROCEDIMENTO
(5) |
In data […] Samsung ha presentato domanda di immunità a norma della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole (1). Il […] LG Display ha presentato domanda di immunità/trattamento favorevole. |
(6) |
Il 7 dicembre 2006, la Commissione ha avviato l'indagine tramite richieste di informazioni inviate a tutte le parti interessate, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003 (2). |
(7) |
In data […], AU Optronics ha presentato domanda di trattamento favorevole, seguita dall'invio di relativa documentazione. |
(8) |
La comunicazione degli addebiti è stata pubblicata il 27 maggio 2009. Nei giorni 22 e 23 settembre 2009 si è svolta l’audizione. |
(9) |
In data […], LG Display ha presentato, a norma della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, domanda di trattamento favorevole (chiedendo la cosiddetta «immunità parziale») relativamente alla sua partecipazione al cartello nel […] 2006. |
IV. FUNZIONAMENTO DEL CARTELLO
(10) |
Tra il 5 ottobre 2001 e il 1o febbraio 2006, i destinatari della presente decisione hanno sottoscritto accordi anticoncorrenziali volti a fissare direttamente e indirettamente i prezzi del settore dei pannelli LCD. La fissazione diretta dei prezzi avveniva tramite accordi su aumenti di prezzo, fasce di prezzo e prezzi minimi. La fissazione indiretta dei prezzi avveniva tramite lo scambio regolare e puntuale di informazioni su prezzi, domanda, produzione e capacità relative al passato, al presente e al futuro. |
(11) |
Tra gli elementi di prova su cui la Commissione basa le proprie conclusioni rientrano i verbali, risalenti all'epoca dei fatti, di circa 60 riunioni mensili a cui hanno partecipato le sei imprese. |
V. MISURE CORRETTIVE
1. Importo di base dell'ammenda
(12) |
Conformemente agli orientamenti sulle ammende del 2006 (3), nel determinare l’importo di base dell’ammenda da imporre, la Commissione parte dal valore delle vendite dei beni o servizi, ai quali l'infrazione si riferisce, realizzate dall'impresa nell'area geografica interessata all'interno del SEE. |
(13) |
Come base, la Commissione ha utilizzato il valore medio annuo dei pannelli LCD venduti direttamente nel SEE dalle imprese che hanno preso parte al cartello, tenendo conto delle vendite nel SEE tanto agli acquirenti di pannelli LCD quanto agli acquirenti di televisioni, schermi e notebook il cui pannello LCD aveva subito una trasformazione interna ad opera dell'impresa partecipante al cartello. |
(14) |
Considerata la natura dell'infrazione e la portata geografica del cartello, la percentuale relativa all'importo variabile e all'importo supplementare («tariffa d'ingresso») è stata fissata al 16 %. |
(15) |
Il cartello è durato per un periodo di 4 anni, 3 mesi e 25 giorni per tutte le imprese, eccezion fatta per Hannstar, per cui la durata è di 4 anni, 3 mesi e 1 giorno. L'importo variabile è stato moltiplicato per 4,25 anni per tutte le parti, ad eccezione di LGD, per la quale, grazie alla «immunità parziale» che è stata parzialmente accettata, il fattore moltiplicatore del fatturato 2006 è stato fissato a 4,16 anni. |
2. Modifiche all'importo di base
(16) |
La Commissione non ha riconosciuto fattori aggravanti od attenuanti, ma a Samsung è stato applicato un moltiplicatore dissuasivo di 1,2 ai sensi del punto 30 degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende. |
3. Applicazione della soglia del 10 % del fatturato
(17) |
L'importo definitivo dell'ammenda inflitta alle singole imprese, calcolato prima dell'applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole, non superava il 10 % del fatturato mondiale di ciascuna delle imprese destinatarie della decisione. |
4. Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006: immunità dalle ammende e riduzione dell'importo delle ammende
(18) |
Samsung è stata la prima impresa a presentare informazioni ed elementi di prova conformi ai requisiti di cui al punto 8, lettera a), della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole. L’ammenda da infliggere a Samsung è stata ridotta del 100 %. |
(19) |
LG Display ha beneficiato di una riduzione del 50 % e di una «immunità parziale» per il 2006. |
(20) |
AU Optronics ha beneficiato di una riduzione del 20 %. |
(21) |
Pur non avendo presentato ufficialmente domanda di trattamento favorevole, Chunghwa Picture Tubes ha beneficiato di una riduzione del 5 % in virtù del valore aggiunto delle informazioni trasmesse. |
VI. DECISIONE
(22) |
Le imprese destinatarie della decisione e la durata della loro partecipazione sono le seguenti:
|
(23) |
Per le infrazioni descritte sono state inflitte le seguenti ammende:
|
(1) Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU C 45 del 19.2.2002, pag. 3).
(2) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
(3) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU C 210 dell'1.9.2006, pag. 2).