27.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 283/11


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia

2011/C 283/07

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia («paesi interessati»), la Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) («regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 30 giugno 2011 da 33 produttori o gruppi di produttori dell'Unione («i richiedenti»), i quali rappresentano una quota rilevante, in questo caso più del 25 %, della produzione dell'Unione di sacchi e sacchetti di plastica.

2.   Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da sacchi e sacchetti di plastica contenenti almeno il 20 % in peso di polietilene, in fogli di spessore non superiore a 100 micrometri (μm), originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia («prodotto in esame»), che rientrano attualmente nei codici NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ed ex 3923 29 90 (codici TARIC 3923210020, 3923291020 e 3923299020).

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore sono un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 475/2011 (4) del Consiglio.

4.   Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il persistere del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

La denuncia del persistere delle pratiche di dumping da parte della Thailandia si basa sul confronto tra il valore normale costruito e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame nell'Unione europea. Su tale base il margine di dumping calcolato risulta significativo.

Allo scopo di dimostrare il rischio di persistenza del dumping da parte della Repubblica popolare cinese, in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i richiedenti hanno determinato il valore normale per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese cui, durante l'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, non era stato accordato il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato in base al valore normale costruito in un paese a economia di mercato appropriato, indicato al punto 5.1, lettera d). Per le società cui, durante l'inchiesta, era stato accordato il trattamento riservato alle imprese operanti in un'economia di mercato, il valore normale è stato determinato in base al valore normale costruito nella Repubblica popolare cinese. La denuncia di persistenza del dumping si basa sul confronto tra il valore normale, stabilito come indicato sopra, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame nell'Unione europea. I margini di dumping così calcolati risultano significativi.

Secondo gli elementi di prova prima facie presentati dai richiedenti, il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto interessato hanno continuato ad avere, tra l'altro, ripercussioni negative sul livello dei prezzi praticati dall'industria dell'Unione, compromettendone gravemente la situazione finanziaria e il livello occupazionale.

5.   Procedimento

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia detto riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

5.1.    Procedura per la determinazione del rischio di dumping e di pregiudizio

L'inchiesta determinerà se la scadenza delle misure implichi o no il rischio del persistere del dumping e del pregiudizio.

a)   Campionamento

Tenuto conto del numero elevato di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere al campionamento, in applicazione dell'articolo 17 del regolamento di base.

i)   Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e della Thailandia

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a contattare la Commissione e a fornire le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine indicato al punto 6, lettera b), i) e nella forma indicata al punto 7:

ragione sociale, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle esportazioni del prodotto in esame verso l'Unione nel periodo dall’1o luglio 2010 al 30 giugno 2011, indicati per ciascuno dei 27 Stati membri (5) separatamente e in totale,

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno nel periodo compreso tra il 1o luglio 2010 e il 30 giugno 2011,

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate verso altri paesi terzi dall’1o luglio 2010 al 30 giugno 2011,

descrizione dettagliata delle attività societarie a livello internazionale in relazione al prodotto in esame,

ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (6) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (su mercati esteri e/o su quello interno) del prodotto in esame,

ogni altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere eventualmente inclusa nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società indica che non è disposta a essere eventualmente inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze dell'omessa collaborazione sono indicate al punto 8.

Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, nonché tutte le associazioni note di produttori esportatori.

ii)   Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se risulti necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti gli importatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a contattare la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine indicato al punto 6, lettera b), i) e nella forma di cui al punto 7:

ragione sociale, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

descrizione dettagliata delle attività della società in relazione al prodotto in esame,

volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni nell'Unione e delle rivendite sul mercato dell'Unione nel periodo dall’1o luglio 2010 al 30 giugno 2011 del prodotto in esame importato dalla Repubblica popolare cinese e dalla Thailandia,

ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (7) coinvolte nella produzione e/o vendita del prodotto in esame,

ogni altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere eventualmente inclusa nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società indica che non è disposta a essere eventualmente inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze dell'omessa collaborazione sono indicate al punto 8.

Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di importatori, la Commissione contatterà anche tutte le associazioni note di importatori.

iii)   Campionamento dei produttori dell'Unione

In considerazione del numero elevato di produttori dell'Unione coinvolti nel presente procedimento e al fine di consentire l'espletamento dell'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta mediante la scelta di un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari si trovano nel fascicolo, consultabile da tutte le parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 7 per mettersi in contatto con la Commissione). Altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inclusi nel campione sono invitati a contattare la Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La Commissione comunicherà il nome delle società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti i produttori noti dell'Unione e/o a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione.

iv)   Selezione definitiva dei campioni

Ogni parte interessata che desideri fornire informazioni pertinenti relative alla selezione dei campioni è tenuta a farlo entro il termine indicato al punto 6, lettera b), ii).

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disposte a far parte del campione.

Le società incluse nei campioni devono rispondere a un questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera b), iii) e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, e dell'articolo 18 del regolamento di base. Come indicato al punto 8, una conclusione basata sui dati disponibili può risultare meno vantaggiosa per la parte interessata.

b)   Questionari

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli esponenti dell'industria dell'Unione inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione, ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e della Thailandia inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di produttori esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori, nonché alle autorità dei paesi interessati.

c)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, presentare informazioni non contenute nelle risposte al questionario e fornire i relativi elementi di prova. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 6, lettera a), ii).

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che queste ne facciano richiesta e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. La pertinente richiesta va presentata entro il termine di cui al punto 6, lettera a), parte iii).

d)   Selezione del paese ad economia di mercato

Nella precedente inchiesta era stata scelta la Malaysia come paese ad economia di mercato appropriato per stabilire il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. La Commissione intende scegliere nuovamente la Malaysia a tal fine. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni sull'adeguatezza di questa scelta entro il termine specifico indicato al punto 6, lettera c).

5.2.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Nel caso venga confermato il rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se il mantenimento delle misure antidumping non sia contrario all'interesse dell'Unione. A tal fine la Commissione potrà inviare questionari agli esponenti noti dell'industria dell'Unione, agli importatori, alle loro associazioni di rappresentanza e alle organizzazioni di rappresentanza dei consumatori e degli utilizzatori. Queste parti e quelle non note alla Commissione che comprovino l'esistenza di legami obiettivi tra la loro attività e il prodotto in esame possono contattare la Commissione e fornirle informazioni entro il termine di cui al punto 6, lettera a), ii). Le parti che abbiano seguito questa procedura possono chiedere un'audizione, indicando i motivi specifici della loro richiesta, entro il termine di cui al punto 6, lettera a), iii). Si noti che le informazioni comunicate in applicazione dell'articolo 21 del regolamento di base saranno prese in considerazione unicamente se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

6.   Termini

a)   Termini generali

i)   Termine entro il quale le parti devono richiedere il questionario

Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato a istituire le misure oggetto del presente riesame devono chiedere un questionario o altri moduli al più presto e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo disposizioni diverse, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché sia possibile tener conto di tali osservazioni e informazioni nel corso dell'inchiesta. Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali elencati nel regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.

Le società selezionate per far parte di un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera b), iii).

iii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.

b)   Termine specifico per il campionamento

i)

Le informazioni di cui al punto 5.1, lettera a), i), ii) e iii) devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione, in merito alla selezione definitiva dello stesso, entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)

Ogni altra informazione pertinente ai fini della selezione del campione di cui al punto 5.1, lettera a), iv), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

iii)

Salvo laddove altrimenti disposto, le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di notifica della loro inclusione nel campione.

c)   Termine specifico per la selezione del paese a economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'adeguatezza della scelta della Malaysia che, come risulta dal punto 5.1, lettera d), viene presa in considerazione quale paese ad economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (8) tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, compresi i dati richiesti nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga richiesto il trattamento riservato.

Le parti interessate che comunichino informazioni recanti tale dicitura sono invitate a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato contrassegnato dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Detto riassunto deve risultare sufficientemente particolareggiato da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate comunicate da una parte interessata che non presenti un riassunto non riservato del formato e della qualità richiesti potranno non essere prese in considerazione.

Le parti interessate sono pertanto tenute a presentare ogni comunicazione e richiesta in formato elettronico (le informazioni non riservate andranno trasmesse via e-mail, quelle riservate su CD-R/DVD), indicando nome o ragione sociale, indirizzo, e-mail, numero di telefono e di fax. Ogni atto di procura o certificato firmato che eventualmente corredi le risposte al questionario andrà però, alla pari di ogni aggiornamento di tali documenti, trasmesso in forma cartacea (vale a dire inviato per posta o consegnato a mano) all'indirizzo riportato più avanti. In ossequio all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, la parte interessata che non possa trasmettere le proprie comunicazioni e richieste in formato elettronico deve informarne immediatamente la Commissione.

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

Indirizzo di contatto:

 

Per questioni relative al dumping:

Indirizzo e-mail: trade-psb-dumping@ec.europa.eu

 

Per questioni relative al pregiudizio:

Indirizzo e-mail: trade-psb-injury@ec.europa.eu

8.   Omessa collaborazione

A norma dell'articolo 18 del regolamento di base, qualora una qualsiasi parte interessata rifiuti l'accesso alle necessarie informazioni, non le comunichi entro i termini stabiliti od ostacoli gravemente l'inchiesta, è possibile elaborare conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni, ricorrendo eventualmente, in forza dell'articolo 18 del regolamento di base, ai dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e si ricorre ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrà risultare meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10.   Possibilità di chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Poiché il presente riesame in previsione della scadenza è aperto conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, i relativi risultati non comporteranno una modifica del livello delle misure in vigore, ma l'abrogazione o il mantenimento di tali misure, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Qualsiasi parte interessata dal procedimento che ritenga opportuno rivedere il livello delle misure al fine di modificarlo (cioè aumentarlo o ridurlo), può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendano chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

11.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (9).

12.   Consigliere-auditore

Le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore funge da tramite tra i servizi della Commissione e le parti interessate, offrendo all'occorrenza a queste ultime una mediazione su questioni procedurali relative alla tutela dei loro interessi in questo procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso al fascicolo, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle comunicazioni scritte e/o orali. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine Web dedicate al consigliere-auditore sul sito della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm).


(1)  GU C 22 del 22.1.2011, pag. 8.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(3)  GU L 270 del 29.9.2006, pag. 4.

(4)  GU L 131 del 18.5.2011, pag. 10.

(5)  I 27 Stati membri dell'Unione europea sono: Austria, Belgio, Bułgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

(6)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(7)  Cfr. nota 6.

(8)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale documento è inoltre protetto in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(9)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.