4.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 133/13


Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2011/C 133/07)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«VULTURE»

N. CE: IT-PDO-0005-0452-09.03.2005

DOP ( X ) IGP ( )

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1.   Servizio competente dello Stato membro:

Nome:

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Indirizzo:

Via XX Settembre 20

00187 Roma RM

ITALIA

Tel.

+39 0646655104

Fax

+39 0646655306

E-mail:

saco7@politicheagricole.it

2.   Associazione:

Nome:

Soc. coop. Rapolla Fiorente

Indirizzo:

Via Piano di Chiesa

85027 Rapolla PZ

ITALIA

Tel.

+39 0972760200

Fax

+39 0972761535

E-mail:

Composizione:

produttori/trasformatori ( X ) altro ( )

3.   Tipo di prodotto:

Classe 1.5 —

Materie grasse — olio extravergine di oliva.

4.   Disciplinare:

[sintesi dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006].

4.1.   Nome:

«Vulture».

4.2.   Descrizione:

L’olio extravergine di oliva «Vulture» al momento del confezionamento presenta le seguenti caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche:

 

acidità espressa in acido oleico ≤ 0,5 %;

 

indice di perossidi (mEq di O2/kg): ≤ 11;

 

polifenoli totali: ≥ 150;

 

K232: ≤ 2,0;

 

colore: giallo ambrato con riflessi verdi;

 

odore/flavour:

 

fruttato: mediana 4-6 e note d’erba falciata moderato;

 

pomodoro mediana 4-6;

 

amaro debole/moderato mediana 2-4;

 

piccante debole/moderato mediana 2-4.

4.3.   Zona geografica:

La zona di produzione e di trasformazione della denominazione di origine protetta «Vulture» interessa l’intero territorio amministrativo dei comuni di Melfi, Rapolla, Barile, Rionero in Vulture, Atella, Ripacandida, Maschito, Ginestra e Venosa.

4.4.   Prova dell’origine:

La tracciabilità del prodotto è garantita da una serie di adempimenti a cui si devono sottoporre i produttori; l’organismo di controllo incaricato terrà un elenco degli agricoltori, dei frantoiani e degli imbottigliatori al fine di garantire la tracciabilità e l’origine del prodotto DOP.

Gli olivicoltori, i frantoiani e gli imbottigliatori devono preventivamente aderire al sistema di controllo per la produzione di olio DOP «Vulture», presentando richiesta all’organismo di controllo e fornendo tutti i dati necessari per individuare l’oliveto e l’impianto di trasformazione e/o di imbottigliamento, l’organismo di controllo, effettuato gli accertamenti, se sono rispettati i requisiti previsti dal presente disciplinare e dal dispositivo di controllo iscrive l’oliveto e l’impianto di trasformazione e/o di imbottigliamento negli appositi registri.

Le olive, raccolte dagli oliveti preventivamente iscritti nell’apposito registro, per la produzione della DOP vengono identificate nei contenitori, trasportate, ricevute e stoccate separatamente dal frantoio in attesa della molitura. Annualmente l’olivicoltore comunica all’organismo di controllo la quantità di olive prodotte ed il frantoio presso il quale sono state conferite.

Il frantoio riceve le olive, rilascia apposita ricevuta di conferimento all’olivicoltore con indicazione della quantità e dell’oliveto di provenienza, verificando che lo stesso oliveto sia iscritto nell’apposito registro.

Le olive, in attesa della molitura, vengono immagazzinate identificandole con appositi cartelli: dopo la molitura vengono costituiti lotti omogenei di olio con specifico riferimento alle ricevute di conferimento delle olive rilasciate agli olivicoltori.

Annualmente il frantoio comunica all’organismo di controllo la produzione di olio con i relativi lotti, i produttori di olive e le quantità di olive conferite che hanno generato i lotti.

Per ogni lotto di olio viene tenuta traccia durante i trasferimenti commerciali e di confezionamento, riportando il numero del lotto su ogni bolletta di trasferimento e/o di imbottigliamento.

4.5.   Metodo di ottenimento:

L’Olio Extravergine di Oliva «Vulture» DOP è ottenuto dalla frangitura delle seguenti varietà di olivo presenti negli oliveti: per almeno il 70 % cultivar «Ogliarola del Vulture»; possono concorrere altresì le seguenti varietà: «Coratina», «Cima di Melfi», «Palmarola», «Provenzale», «Leccino», «Frantoio», «Cannellino», e «Rotondella», presenti negli oliveti in misura non superiore al 30 %, da sole o congiuntamente.

La coltivazione degli oliveti nell’area geografica del «Vulture», in particolare i sesti di impianto e le forme di allevamento, assumono caratteri tradizionali nella zona di produzione. La potatura deve essere manuale con la possibilità di utilizzare attrezzi pneumatici. La produzione massima di olive non può superare le 8 tonnellate per ettaro. La resa massima in olio non deve superare il 20 % del peso del prodotto conferito. La raccolta è effettuata a partire dall’inizio dell’invaiatura fino al 31 dicembre. È vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente sul terreno e quella sulle reti permanenti. E’ vietato anche l’uso di cascolanti. Il trasporto delle olive al frantoio deve avvenire nella stessa giornata di raccolta in cassette di plastica fessurate contenenti fino a kg 25 di olive oppure in bins (cassoni di plastica fessurati contenenti fino a 400 kg di olive). La conservazione delle olive nel frantoio deve essere limitata il più possibile, non superare le 24 ore e deve avvenire in modo da garantire l’aereazione delle olive. Per la molitura delle olive e l’estrazione dell’olio è vietato ricorrere a prodotti ad azione chimica, biochimica e meccanica, quali l’uso del talco; non è consentita la doppia centrifugazione della pasta di olive senza interruzione. La gramolatura deve essere effettuata alla temperatura massima di 27 °C per al massimo 40 minuti. L’olio deve essere conservato in zona d’origine, in locali poco illuminati, in serbatoi di acciaio inox o posture interrate rivestite in acciaio inox, piastrelle in gres porcellanato, vetro o vernice epossidica. La temperatura di conservazione non deve superare i 18 °C e non deve scendere al disotto di 10 °C.

Tutte le operazioni, ossia la produzione e la trasformazione delle olive, la conservazione dell’olio, riguardanti il prodotto «Vulture» DOP devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione. Il condizionamento può avvenire nella zona di produzione e fuori della stessa: in ogni caso deve essere garantito il controllo e la tracciabilità riportando sempre sulle bolle di trasferimento il lotto dell’olio ed il frantoio di produzione. È consentito l’ottenimento dell’olio extravergine «Vulture» DOP con metodo biologico.

4.6.   Legame:

L’area geografica delimitata è caratterizzata e conosciuta con il nome del monte «Vulture», un vulcano spento situato nell’area centrale dell’Appennino meridionale a circa 60 km dal mare. I terreni coltivati ad oliveto per la produzione dell’olio «Vulture» sono situati sulle pendici del Vulture esposte ad est — sud/est, poiché il monte influenza il microclima e protegge gli oliveti dai venti freddi invernali. II territorio delimitato si estende fra un’altitudine slm tra i 400 e i 700 metri ed ha un microclima particolare caratterizzato da una situazione di tipo continentale con inverni in genere lunghi e freddi, ed estati brevi e spesso secche.

Le precipitazioni medie raggiungono i 750 mm per anno con punte fino a 1 000 mm nelle zone più interne. Sono per lo più concentrate nel periodo autunno invernale, con una buona presenza all’inizio della primavera; ma non mancano precipitazioni anche nella primavera inoltrata ed in estate. La temperatura media annua oscilla fra i 14 ed i 15 °C ed i mesi più freddi sono gennaio e febbraio con temperature medie di 4-6 °C e che spesso scendono anche sotto lo zero: trattasi di condizioni climatiche al limite della sopravvivenza dell’olivo le cui coltivazioni confinano, nella parte più alta, con il castagno. Il clima piuttosto freddo della zona di produzione determina, come dimostrato da numerosi autori, un maggior contenuto di polifenoli nell’olio. I terreni di origine vulcanica sono particolarmente fertili per la derivazione da tufi vulcanici leucitiferi, ben forniti di anidride fosforica, potassa e calce, a cui va aggiunta una buona dotazione di sostanza organica di circa il 6 %. Secondo ricerche condotte dall’Università della Basilicata, da Metapontum Agrobios e dalla stessa Regione Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale i terreni del Vulture sono ricchi di potassio scambiabile (mediamente superiore a 450 ppm), di calcio scambiabile (mediamente superiore a 3 000 ppm), di magnesio scambiabile (mediamente superiore a 170 ppm). Il potassio nella pianta si trova principalmente nelle cavità cellulari in forma ionica ed interviene nella formazione dei glucidi e protiti, nei processi di assimilazione, di respirazione e di movimento dell’acqua nella pianta. Ulteriore elemento che caratterizza il territorio e la denominazione è la presenza della varietà «Ogliarola del Vulture», varietà autoctona che nei secoli naturalmente e con l’aiuto degli olivicoltori si è selezionata occupando l’area geografica delimitata: la varietà non ha potuto espandersi a più elevate altitudini per i rigori dell’inverno e nelle zone più calde data la presenza di varietà più produttive con piante di maggiore vigoria e più resistenti alle alte temperature. Infatti è stato dimostrato da diversi autori che esiste una correlazione tra l’origine della varietà e la tolleranza alle temperature: le varietà native di località più fredde mostrano una minore tolleranza alle alte temperature, mentre le varietà native di località più calde sono più tolleranti e viceversa. Di conseguenza l’Ogliarola del Vulture occupa solo il territorio di produzione dell’olio Vulture DOP. Nel Vulture, l’olivo non è solo risorsa produttiva ma anche un elemento che caratterizza l’identità paesaggistica ed ambientale del territorio, proteggendo lo stesso territorio dalle calamità atmosferiche da cui spesso, purtroppo questo territorio è colpito. Occupando le pendici esposte ad est-sud del Monte Vulture, di fatto l’olivo occupa terreni in pendenza e l’azione di protezione del suolo da parte di questo albero è importante quanto quella del bosco in montagna. Un’azione a difesa della stabilità idrogeologica del territorio e degli insediamenti umani occupando terreni che a causa della loro pendenza non sarebbero utilizzabili per altre coltivazioni. Nell’area del Vulture l’olivo è presente dall’antichità come emerge dai diversi documenti storici reperibili presso l’Archivio di Stato di Potenza dove sono conservate diverse statistiche e relazioni storiche che descrivono il territorio e la coltivazione dell’olivo. Da questa documentazione si rileva la presenza da epoca remota dell’olivo e della produzione dell’olio nell’area del Vulture, nonché l’evolversi di questa produzione che, progressivamente, ha acquisito una sempre maggiore importanza nel contesto economico del territorio.

4.7.   Organismo di controllo:

Nome:

C.C.I.A.A. di Potenza

Indirizzo:

Corso XVIII Agosto 34

85100 Potenza PZ

ITALIA

Tel.

Fax

E-mail:

4.8.   Etichettatura:

L’olio «Vulture» DOP deve essere commercializzato in contenitori di vetro o di banda stagnata di capacità non superiore a cinque litri. Inoltre il prodotto può essere confezionato in bustine monodose.

Sulle etichette devono essere chiaramente indicati:

il nome «Vulture», mentre al rigo sottostante «olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta», oppure «olio extravergine di oliva DOP»,

il nome e cognome del produttore o la ragione sociale e la sede dello stabilimento di imbottigliamento,

la quantità di olio contenuta nel recipiente,

la dicitura «olio imbottigliato dal produttore all’origine», oppure «olio imbottigliato nella zona di produzione», nel caso in cui l’imbottigliamento sia effettuato da terzi,

la campagna olearia di produzione,

la data di scadenza,

lotto di produzione.

È vietato aggiungere alla denominazione di origine protetta qualsiasi termine relativo a menzioni geografiche diverse da quella espressamente prevista. È possibile l’utilizzo di indicazioni relative alle aziende, ragioni sociali, marchi privati, purché non siano tali da trarre in inganno il consumatore: la dimensione dei caratteri deve essere dimezzata rispetto ai caratteri della denominazioni «Vulture».

È consentita la menzione che fa riferimento all’olio ottenuto con metodo biologico.

Il prodotto confezionato in bustine monodose deve presentare: la denominazione protetta, il lotto, la campagna di produzione e una numerazione progressiva attribuita dall’organismo di controllo.

La denominazione «Vulture» dovrà essere realizzata con le seguenti caratteristiche:

—   carattere: Korinna regular,

—   corpo caratteri esterni: 24,3,

—   colore carattere in primo piano: oro 872 U,

—   corpo caratteri interni: 17,9,

—   colore caratteri in ombra: pantone 8580 cv,

—   cornice colore: pantone 8580 cv.

Sono ammesse controetichette e collarini dei confezionatori.

Image


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.