19.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 88/28 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001
2011/C 88/15
Aiuto n.: SA.31995 (2010/XA)
Stato membro: Regno Unito
Regione: Inghilterra
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Advice/Support to Farming Businesses under TB restrictions in England
Base giuridica: Animal Health Act 1981, Section 3
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: la spesa annua prevista nell’ambito del regime è pari a 400 000 GBP.
Intensità massima di aiuti: l’intensità dell’aiuto per l’assistenza tecnica è pari al 100 %, a norma dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.
Data di applicazione: il regime inizia a decorrere dal 10 dicembre 2010.
Durata del regime o dell'aiuto individuale: il regime inizia a decorrere dal 10 dicembre 2010. La data dell’ultimo pagamento è il 31 dicembre 2017 e la data di chiusura del regime è il 30 novembre 2017. Il regime ha pubblicato inviti a manifestare interesse ma non potrà essere concesso alcun importo fino a che la Commissione non abbia approvato il regime.
Obiettivo dell'aiuto: l’obiettivo dell’aiuto è aiutare gli allevatori ad attenuare l’impatto della tubercolosi bovina (TB) e a ridurre il rischio di recidive. Si fornirà agli allevatori colpiti da TB una consulenza rafforzata in ambito veterinario, commerciale e della biosicurezza, con un’attenzione particolare agli allevatori con mandrie sottoposte a restrizioni motivate da TB per un periodo prolungato e a quelli che ne sono colpiti per la prima volta. Le forme assunte dall’aiuto variano dalla consulenza personalizzata (per es. consulenza commerciale o visita veterinaria privata alle mandrie colpite per ridurre il rischio di ulteriori ricadute e controllarne l’impatto) alle dimostrazioni in materia di biosicurezza in situ, in collaborazione con il settore, per coinvolgere fono a 15 allevatori per evento.
La fornitura di tale assistenza tecnica al settore agricolo è conforme all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006.
Settore economico: il regime si applica al settore dell’agricoltura.
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Ente ufficiale preposto al regime: Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra) |
Organismo incaricato della gestione: Defra |
Bovine TB Programme |
6th Floor, Millbank |
Nobel House |
17 Smith Square |
London |
SW1P 3JR |
UNITED KINGDOM |
Sito web: http://www.defra.gov.uk/foodfarm/farmanimal/diseases/atoz/tb/documents/farmer-state-aid-2010.pdf
Altre informazioni: informazioni particolareggiate relative all’ammissibilità e alle norme di partecipazione al regime d’aiuto sono reperibili nel sito web indicato sopra.
Aiuto n.: SA.32011 (2010/XA)
Stato membro: Regno Unito
Regione: Irlanda del Nord
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Brucellosis Control Scheme (Northern Ireland) 2010
Base giuridica: Diseases of Animals (Northern Ireland) Order 1981
Brucellosis Control Order (Northern Ireland) 2004 (Statutory Rule 2004 No 361)
Brucellosis (Examination and Testing) Scheme Order (NI) 2004 (Statutory Rule 2004 No 364)
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: il costo del regime ammonta a 10 milioni di GBP all'anno. Sono inclusi i costi amministrativi e le spese relative al personale del dipartimento veterinario e alle spese di laboratorio.
Intensità massima di aiuti: l'aiuto per indennizzare gli agricoltori dei costi relativi alla prevenzione e alla eradicazione della brucellosi per le spese sostenute per misure quali controlli sanitari, test e altre indagini, nonché per i costi relativi alla macellazione e distruzione di capi di bestiame non supererà il 100 % dei costi ammissibili.
L'indennizzo corrisposto agli agricoltori per la macellazione di capi malati sarà limitato alle seguenti intensità massime di aiuto:
capi risultati positivi alla brucellosi: 75 % del valore di mercato del capo di bestiame,
altri capi di bestiame (risultati ammalati di brucellosi): 100 % del valore di mercato per altri animali macellati in seguito al relativo contagio.
Tutte le intensità di aiuto sono conformi all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 8).
Data di applicazione: dal 14 dicembre 2010 o dalla data in cui la comunicazione viene inoltrata alla Commissione (eventualmente più tardi).
Durata del regime o dell'aiuto individuale: il regime durerà 7 anni dalla data di pubblicazione del regime sul sito web della Commissione.
Obiettivo dell'aiuto: l'aiuto è finalizzato a risarcire gli agricoltori per i costi di prevenzione ed eradicazione della brucellosi bovina per i costi delle indagini, test e altre misure sanitarie e per la macellazione e distruzione degli animali comprese le perdite dovute agli obblighi di quarantena [articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1857/2006].
La brucellosi è una malattia di cui all'elenco dell'allegato I alla decisione del Consiglio 2009/470/CE che ha abrogato e sostituito la decisione 90/424/CEE.
Settore economico: settore zootecnico
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Department of Agriculture and Rural Development (DARD) |
TB/BR Policy Branch |
Animal Health & Welfare Policy Division |
Room 650 |
Dundonald House |
Upper Newtownards Road |
Belfast |
BT4 3SB |
UNITED KINGDOM |
Sito web: http://www.dardni.gov.uk/br
Altre informazioni: beneficiari saranno limitati alle piccole e medie imprese nell'Irlanda del Nord attiva nella produzione primaria dei prodotti agricoli [Articolo 1 del regolamento (CE) n. 1857/2006].
L'aiuto per test sanitari e misure di controllo sarà erogato con un servizio sovvenzionato [articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1857/2006] e mediante pagamenti di indennizzi agli agricoltori per animali macellati [articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1857/2006].
Sovracompensazione: sovracompensazione — L'importo massimo della perdita ammissibile per l'aiuto sarà ridotto di a) qualsiasi importo ricevuto per regimi di assicurazione; e b) costi non sostenuti per la malattia, che altrimenti sarebbero stati sostenuti [articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006].
Inoltre, le modalità di indennizzo si basano su valutazioni caso per caso effettuate da un funzionario addetto alle valutazioni del dipartimento, e, nel caso esista un disaccordo con la valutazione del dipartimento, si basano su una seconda valutazione effettuata da un esperto indipendente. Esiste infine un'ultima istanza, sia per l'allevatore che per il Department, che consiste in un ricorso al «Valuation Appeals Panel» nominato dal Department. Un funzionario di grado superiore per la valutazione del bestiame provvede alle valutazioni in modo che siano coerenti in tutta l'Irlanda del Nord; inoltre egli è incaricato di monitorare i valori di mercato per garantire che tali valutazioni riflettano le tendenze del mercato.
Aiuto n.: SA.32089 (2010/XA)
Stato membro: Repubblica federale di Germania
Regione: Freistaat Bayern
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Gewährung von Leistungen durch die Bayerische Tierseuchenkasse nach der Dritten Satzung zur Änderung der Satzung über die Leistungen der Bayerischen Tierseuchenkasse (Leistungssatzung):
Base giuridica:
1. |
§ 71 Tierseuchengesetz der Bundesrepublik Deutschland |
2. |
Art. 5 Abs. 2, Art. 5 b Abs. 2 des Gesetzes über den Vollzug des Tierseuchenrechts des Freistaats Bayern |
3. |
Satzung über die Leistungen der Bayerischen Tierseuchenkasse (Leistungssatzung), registriert von der EU-Kommission unter der Identifikationsnummer XA 287/08 |
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 1,5 milioni di EUR all’anno (finanziati tramite contributi degli allevatori a favore della Bayerische Tierseuchenkasse)
Intensità massima di aiuti: tetto del 100 %
Data di applicazione: sovvenzione annuale
Durata del regime o dell'aiuto individuale: dal giorno successivo alla notifica dell’esenzione fino al 31 dicembre 2013
Obiettivo dell'aiuto: aiuto relativo alla lotta contro le epizoozie in conformità all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006.
In Baviera i costi di vaccinazione dei bovini e degli ovini contro la febbre catarrale sono rimborsati, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006, a titolo di misura di prevenzione e di lotta contro tale epizoozia. Scopo del rimborso è incoraggiare gli allevatori a praticare la vaccinazione e assicurare la copertura più completa possibile della vaccinazione del patrimonio zootecnico bovino e ovino bavarese. In tal modo sarà possibile garantire una protezione ottimale del bestiame in questione contro la febbre catarrale, malattia che figura nell’elenco dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE) e nell’allegato alla decisione 90/424/CEE.
A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006, è concesso un aiuto inteso a compensare gli allevatori di bovini nelle zone della Baviera riconosciute indenni dal virus BHV1 (regioni della Baviera di cui all’allegato II della decisione 2004/558/CE) delle perdite di reddito causate dagli obblighi imposti in materia di quarantena sulla base della decisione della Commissione del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l’approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri (2004/558/CE). Questa misura dovrebbe rafforzare l’efficacia delle misure di quarantena e garantire che le zone attualmente riconosciute indenni dal virus BHV1 restino tali. L’epizoozia causata da tale virus figura nell’elenco dell’OIE tra quelle che causano notevoli danni all’agricoltura e la Baviera ha avviato iniziative per lottare contro tale malattia.
Beneficiarie dell’aiuto sono le piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006.
L’aiuto non concerne misure per le quali la normativa comunitaria stabilisce che i costi debbano essere sostenuti dalle aziende agricole in questione.
Gli aiuti a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006 non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori e sono concessi sotto forma di servizi agevolati. La Bayerische Tierseuchenkasse si fa carico del costo delle prestazioni e paga direttamente i prestatori del servizio. L’intensità lorda dell’aiuto non deve superare il 100 %. Le prestazioni includono i costi per l’acquisto dei vaccini contro la febbre catarrale.
Gli aiuti a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006 sono intesi a limitare le perdite di reddito causate dagli obblighi di quarantena imposti per la lotta contro il virus BHV1. Anche in tal caso l’intensità lorda dell’aiuto non può superare il 100 % dei costi.
Settore economico: allevatori del settore bovino e ovino (aziende agricole) del Land della Baviera.
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Bayerische Tierseuchenkasse |
Anstalt des öffentlichen Rechts |
Arabellastraße 29 |
81925 München |
DEUTSCHLAND |
E-mail: info@btsk.de |
Sito web: per le basi giuridiche:
Tierseuchengesetz:
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/viehseuchg/
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/viehseuchg/gesamt.pdf
Gesetz über den Vollzug des Tierseuchenrechts:
http://portal.versorgungskammer.de/portal/page/portal/btsk/btskrg/tierseuchengesetz-vollzug-2010.pdf
Satzung über die Leistungen der Bayerischen Tierseuchenkasse (Leistungssatzung):
http://portal.versorgungskammer.de/portal/page/portal/btsk/btskrg/1.1.2010-leistungssatzung.pdf
Regime di aiuto:
Satzung zur Änderung der Satzung über die Leistungen der Bayerischen Tierseuchenkasse (Leistungssatzung):
http://portal.versorgungskammer.de/portal/page/portal/btsk/btskrg/3.aenderungssatzungderleistungssatzung.pdf
Altre informazioni: —
Aiuto n.: SA.32094 (2010/XA)
Stato membro: Repubblica federale di Germania
Regione: Mecklenburg-Vorpommern
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Gewährung von Beihilfen auf der Grundlage der Beihilfesatzung der Tierseuchenkasse von Mecklenburg-Vorpommern sowie finanzielle Unterstützung der Tierseuchenkasse durch das Land daran.
Base giuridica: Tierseuchengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1260, 3588), zuletzt geändert durch Artikel 1 § 5 Abs. 3 des Gesetzes vom 13. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2930)
§ 12 i.V.m. § 16 des Ausführungsgesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern zum Tierseuchengesetz vom 6. Januar 1993 (GVOBl. M-V S. 3), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 27. Mai 2008 (GVOBl. M-V S. 142)
§ 2 der Hauptsatzung der Tierseuchenkasse von Mecklenburg-Vorpommern vom 11. März 2005 (AmtsBl. M-V S. 527)
Satzung der Tierseuchenkasse von Mecklenburg-Vorpommern über die Gewährung von Beihilfen für das Jahr 2011
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:
Aiuto totale |
2 025 200 EUR all’anno |
di cui per la Tierseuchenkasse |
1 225 200 EUR all’anno |
di cui per il Land |
800 000 EUR all’anno |
Intensità massima di aiuti: tetto del 100 % delle spese sostenute
Data di applicazione: dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011
La domanda deve essere presentata entro un termine di 90 giorni a decorrere dalla data in cui si è verificato l’episodio alla base della domanda presentata alla Tierseuchenkasse , tranne qualora altre disposizioni legislative prevedano termini più brevi.
Obiettivo dell'aiuto: aiuti per la lotta contro le epizoozie e la relativa sorveglianza, in conformità dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006, nel quadro delle strategie di controllo, monitoraggio e risanamento attuate dal Land, dal governo federale e dall’Unione europea.
Gli aiuti sono concessi segnatamente:
in qualità di aiuti complementari a seguito di misure ufficiali di prevenzione e di lotta contro le epizoozie e altre malattie contagiose degli animali o zoonosi,
in qualità di aiuti complementari nell’ambito delle misure di lotta finanziate tramite fondi pubblici o facoltative,
come ulteriori aiuti nel quadro delle attività dei servizi veterinari della Tierseuchenkasse e
per compensare le perdite di animali causate da epizoozie e zoonosi, senza tuttavia superare il valore di mercato dell’animale di cui trattasi.
Settore economico: tutte le aziende nel settore dell’allevamento equino, bovino, suino, ovino, caprino e avicolo.
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Tierseuchenkasse von Mecklenburg-Vorpommern |
Anstalt des öffentlichen Rechts |
Behördenzentrum Block C |
Neustrelitzer Str. 120 |
17033 Neubrandenburg |
DEUTSCHLAND |
Sito web: http://www.tskmv.de
Altre informazioni: b.dittmann@tskmv.de
Aiuto n.: SA.32101 (2010/XA)
Stato membro: Danimarca
Regione: —
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Vækstkaution
Base giuridica: Lovbekendtgørelse nr. 549 af den 1. juli 2002 (med ændringer), bekendtgørelse nr. 1013 af den 17. august 2007, samt ændringsbekendtgørelse nr. 237 af den 17. marts 2010, samt Finansudvalgets bevilling.
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Aiuti sotto forma di garanzie. L’importo massimo della spesa prevista dal regime di aiuti è pari a 300 milioni di DKK. Il regime di aiuti riguarda le attività dei settori primari e tutte le altre attività, e la spesa indicata rappresenta la spesa complessiva nell’ambito del regime. Le garanzie coprono al massimo il 75 % dell’importo del prestito per ciascuna azienda, a concorrenza di 10 milioni di DKK. Il metodo di calcolo per l’equivalente sovvenzione del regime delle garanzie è stato notificato alla Commissione e da essa approvato come aiuto SA.31856 (N 531/10).
Intensità massima di aiuti:
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Intensità media degli aiuti: 15,23 % della garanzia |
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Intensità massima degli aiuti: 19,02 % della garanzia |
Data di applicazione: Il giorno successivo alla pubblicazione su internet, da parte della Commissione, delle informazioni sintetiche.
Durata del regime o dell'aiuto individuale: fino al 31 dicembre 2011
Obiettivo dell'aiuto: articolo 4.
Settore economico: agricoltura, orticoltura, frutticoltura. Non è prevista alcuna restrizione particolare quanto alla natura della produzione.
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Vækstfonden |
Strandvejen 104 A |
2900 Hellerup |
DANMARK |
Sito web:
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http://www.vf.dk/OmVaekstfonden/~/media/Files/Bekendtgoerelsen%20%20%20Retsinformation.ashx |
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http://www.vf.dk/OmVaekstfonden/~/media/Files/underskrevne%20bekendtgoerelse.ashx |
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http://www.vf.dk/OmVaekstfonden/~/media/Files/Lov%20nr%20549%20af%20den%202%20juli%202002%20%20m%20som%20aendret%20%20tom%202009.ashx |
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http://vf.dk/OmVaekstfonden/~/media/Files/7%20Vaekstkaution/Akt%2063%202010.ashx |
Altre informazioni: —