12.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 45/12 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001
2011/C 45/06
Aiuto n.: XA 160/10
Stato membro: Repubblica slovacca
Regione: Tutte le regioni della Repubblica slovacca
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Schéma štátnej pomoci na úhradu škôd na poľnohospodárskych plodinách spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe pre mikro, malé a stredné podniky.
Base giuridica:
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§ 5 zákona č. 267/2010 Z. z. z 10. júna 2010 o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou, |
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articoli 11 e 18 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, |
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allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), GU L 214 del 9.8.2008, |
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zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov |
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: L'importo dei finanziamenti previsto nell'ambito del regime per il 2010 è pari a 10 milioni di EUR
L'importo complessivo dei finanziamenti previsto nell'ambito del regime per il periodo 2010-2013 è pari a 40 milioni di EUR.
Intensità massima di aiuti: L'80 % delle perdite se l'agricoltore è assicurato e ha stipulato una polizza assicurativa che copra almeno il 50 % della sua produzione media annua o del reddito derivante dalla produzione dei prodotti agricoli considerati nella sua azienda e se tale assicurazione copre i fenomeni atmosferici statisticamente più significativi nella Repubblica slovacca secondo l'Istituto idrometeorologico slovacco (Slovenský hydrometeorologický ústav);
il 90 % delle perdite se l'agricoltore opera in una zona svantaggiata e ha stipulato una polizza assicurativa che copra almeno il 50 % della sua produzione media annua o del reddito derivante dalla produzione dei prodotti agricoli considerati nella sua azienda e se tale assicurazione copre i fenomeni atmosferici statisticamente più significativi nella Repubblica slovacca secondo l'Istituto idrometeorologico slovacco (Slovenský hydrometeorologický ústav);
il 40 % delle perdite se l'agricoltore non è assicurato o ha stipulato una polizza assicurativa che copra meno del 50 % della sua produzione media annua o del reddito derivante dalla produzione dei prodotti agricoli considerati nella sua azienda;
il 45 % delle perdite se l'agricoltore opera in una zona svantaggiata e non è assicurato o ha stipulato una polizza assicurativa che copra meno del 50 % della sua produzione media annua o del reddito derivante dalla produzione dei prodotti agricoli considerati nella sua azienda.
La sovvenzione può essere concessa se le perdite sono pari ad almeno 2 000 EUR.
Data di applicazione: Il regime entrerà in vigore e prenderà effetto alla data in cui sarà stato attribuito un numero di identificazione alla domanda di esenzione e si sarà proceduto alla pubblicazione delle informazioni sintetiche sul sito web della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea
Il regime di aiuto è pubblicato sul sito web seguente: http://www.land.gov.sk/sk/index.php?navID=161&id=4016
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Il regime scade il 31 dicembre 2013
Obiettivo dell'aiuto: Obiettivo dell'aiuto è indennizzare i danni causati alla produzione primaria vegetale da avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale.
La compensazione prevista dal regime è concessa in particolare ove i danni siano causati da:
Per «avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale» si intendono condizioni atmosferiche che distruggano più del 30 % della produzione media annua di un agricoltore nei tre anni precedenti o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata per l'insieme dell'azienda
Settore economico: Divisione A — Agricoltura, silvicoltura e pesca
01 — Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR |
Dobrovičova 12 |
812 66 Bratislava |
SLOVENSKO/SLOVAKIA |
Tel. +421 259266111 |
Sito web: http://www.land.gov.sk/sk/index.php?navID=161&id=4016
Altre informazioni: Per «avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale» si intendono condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità che distruggano più del 30 % della produzione media annua di un agricoltore nei tre anni precedenti o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Sono pertanto considerati ammissibili i seguenti costi:
Le perdite (riduzione del reddito) sono calcolate moltiplicando i quantitativi medi annui prodotti nei tre anni precedenti (o la produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata) per il prezzo medio di vendita ottenuto e sottraendo poi il risultato ottenuto moltiplicando il quantitativo prodotto nell'anno dell'avversità atmosferica per il prezzo medio di vendita ottenuto in tale anno. Dalle perdite così calcolate sono detratti gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi e i costi non sostenuti a causa delle avversità atmosferiche. Il calcolo è effettuato a livello della singola azienda.
Gli aiuti devono essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 8, e all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001.
Aiuto n.: XA 190/10
Stato membro: Paesi Bassi
Regione: —
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Subsidie Gebiedscoöperatie Oregional
Base giuridica: Besluit Milieusubsidies
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Un milione di EUR
Intensità massima di aiuti: La presente misura di aiuto copre fino al 100 % delle spese ammissibili (cfr. la voce «Obiettivo dell'aiuto»)
Data di applicazione: 15 ottobre 2010. La misura si applica successivamente alla pubblicazione del regime di aiuto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione
Durata del regime o dell'aiuto individuale: L'aiuto individuale sarà erogato in quattro fasi durante il periodo 2010-2013 compresi
Obiettivo dell'aiuto: Obiettivo della misura è il sostegno alle piccole e medie aziende. L'obiettivo secondario consiste nello stimolare per i prossimi tre anni la produzione sostenibile di prodotti agricoli regionali della regione di Nimega in modo efficace dal punto di vista strutturale mediante l'iniziativa Gebiedscoöperatie Oregional. Il punto essenziale è qui costituito dall'armonizzazione della domanda e dell'offerta dei prodotti regionali. La finalità del progetto finanziato è l'eliminazione degli ostacoli affinché sia possibile soddisfare in modo efficace dal punto di vista strutturale la domanda di prodotti agricoli regionali sostenibili, in particolare per gli istituti di cura, le scuole, le mense aziendali e il settore della ristorazione.
Si fa riferimento ai seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006:
Articolo 14 — Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità
Sono ammissibili al finanziamento le seguenti spese:
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100 % delle spese per ricerche di mercato e ideazione e progettazione dei prodotti, |
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100 % delle spese per introdurre i sistemi di garanzia della qualità, |
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100 % delle spese per formare il personale all'applicazione dei sistemi di garanzia della qualità, |
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100 % delle spese fatturate dagli istituti di certificazione riconosciuti per la certificazione iniziale dei sistemi di garanzia della qualità et similia |
Articolo 15 — Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo
Sono ammissibili al finanziamento le seguenti spese:
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le spese per l'istruzione e la formazione degli imprenditori agricoli e dei collaboratori, |
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le spese per servizi di consulenza forniti da terzi, che hanno natura non permanente o periodica e che non rientrano nelle spese consuete dell'azienda, |
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le spese per l'organizzazione e la partecipazione a riunioni per condividere le conoscenze fra aziende, oltre a concorsi, esposizioni e borse, |
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le spese di divulgazione delle conoscenze scientifiche, |
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le spese sostenute per le pubblicazioni, quali cataloghi o siti web contenenti informazioni pratiche sui produttori di una determinata regione o di un determinato prodotto, a condizione che le informazioni e la presentazione siano neutre e che tutti i produttori abbiano la stessa possibilità di figurare nella pubblicazione |
Settore economico: Tutte le piccole e medie aziende agricole attive nella produzione primaria dei prodotti elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Ministerie van VROM |
Postbus 20951 |
2500 EZ Den Haag |
NEDERLAND |
Sito web: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2010/10/01/verstrekking-subsidie-project-duurzaam-inkopen-van-regionale-producten.html
Altre informazioni: Ai fini del presente aiuto, si fa inoltre riferimento al regolamento (CE) n. 800/2008 (cosiddetto «regolamento generale di esenzione per categoria»). Lo stanziamento di importo pari a un milione di euro sarà destinato in via principale alle aziende agricole. La parte residua sarà destinata alle PMI.
Non è possibile conoscere in anticipo l'importo esatto assegnato a ciascuna azienda
Aiuto n.: XA 191/10
Stato membro: Italia
Regione: Lombardia
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Misure regionali di sostegno degli allevamenti suinicolo colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini — indennizzi per mancato reddito per sospensione delle fecondazioni
Base giuridica: DGR n. 581 del 6.10.2010«Misure regionali di sostegno degli allevamenti suinicolo colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini — indennizzi per mancato reddito per sospensione delle fecondazioni»
L.R. 31/2008 (Testo unico Leggi Agricoltura) art. 18
Decreto DG Sanità n. 6929 del 26.6.2007
Decreto DG Sanità n. 9348 del 27.8.2007
Provvedimento DG Sanità prot. H1.2007.0046390 del 29.10.2007«Malattia vescicolare dei suini — intervento straordinario».
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 2 000 000 EUR
Intensità massima di aiuti: Fino al 100 % del costo ammissibile, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento CE) n. 1857/06
Data di applicazione: Dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della Direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2011
Obiettivo dell'aiuto: Aiuti per compensare gli allevatori del mancato reddito per sospensione delle fecondazioni in relazione ai provvedimenti delle autorità sanitarie per l’eradicazione della malattia vescicolare suina
Settore economico: A10406 — Allevamento di suini
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Regione Lombardia |
DG Agricoltura |
Via Pola 12/14 |
20124 Milano MI |
ITALIA |
Sito web: (vedi altre informazioni)
Altre informazioni: http://www.regione.lombardia.it, clicca di seguito «Settori e politiche», «Agricoltura», «Argomenti», «Aiuti di stato nel settore agricolo: pubblicazione dei regimi di aiuto»
Aiuto n.: XA 196/10
Stato membro: Italia
Regione: Basilicata
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Sostegno delle aziende agricole per l'abbattimento di frutteti colpiti da Sharka
Base giuridica:
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direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella comunita’ di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella comunita’ e in particolare l’art. 16, punto 1 |
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legge 1 luglio 1997, n. 206 Norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi, |
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decreto del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 28 luglio 2009 recante lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka), |
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delibera di Giunta Regionale n. 1591 del 21 settembre 2010 avente per oggetto: |
Misure regionali di sostegno delle aziende frutticole colpite da Vaiolatura delle drupacee (Sharka), causate dall’agente patogeno Plum pox virus. Approvazione criteri e modulistica e contestuale apertura bando. Anno 2010.
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: L’importo globale del regime di aiuto da concedere per l’intero periodo 1 novembre 2010-30 aprile 2011 è di 328 000,00 EUR
Intensità massima di aiuti: L’indennizzo è calcolato esclusivamente in relazione al valore di mercato delle piante distrutte e alla perdita di reddito dovuta agli obblighi della quarantena ed alle difficoltà relative al reimpianto. L’entità del contributo è stabilito come nella tabella seguente:
Il contributo minimo erogabile per singolo beneficiario è stabilito in 250,00 EUR. Pertanto per importi inferiori non si procederà all’erogazione di contributi.
Data di applicazione:
Durata del regime o dell'aiuto individuale:
Obiettivo dell'aiuto: Il virus (Plum pox virus) responsabile della malattia nota come Sharka, è riconosciuto organismo nocivo da Quarantena. Il divieto della sua introduzione e diffusione nell’Unione Europea e in Italia è disposto rispettivamente dalla Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio 2000 e dal Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
La gravità di questa malattia ha portato all’emissione del Decreto del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 28 luglio 2009 recante lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka).
Le misure di aiuto si prefiggono l’obiettivo di eradicazione delle piante e dei frutteti infetti.
In conformità all’art. 10 del regolamento (CE) 1857/2006, a salvaguardia della frutticoltura regionale, si è ritenuto opportuno, in continuità con quanto realizzato nel 2008 e nel 2009, istituire un regime di aiuti teso a compensare i frutticoltori dei costi per l’eradicazione dei focolai. L’indennizzo è calcolato esclusivamente in relazione al valore di mercato delle piante distrutte e alla perdita di reddito dovuta agli obblighi della quarantena ed alle difficoltà relative al reimpianto.
Settore economico: Coltivazioni di Albicocco, Pesco e Nettarine
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto: Regione Basilicata — Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale, economia montana
Sito web: http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100049&area=111544&otype=1058&id=538603
Altre informazioni: Complessivamente i frutteti infetti da Sharka accertati ufficialmente nel 2010 e prontamente estirpati sono 12 per una superficie complessiva di 22 ettari
Aiuto n.: XA 198/10
Stato membro: Italia
Regione: Sardegna
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola).
Aiuti a favore delle aziende colpite da tubercolosi bovina nel periodo 1o gennaio 2009-31 dicembre 2010. Spesa 300 000 EUR.
Base giuridica: L.R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23
Deliberazione della Giunta regionale n. 32/25 del 15 settembre 2010 recante «Aiuti per la perdita di reddito a favore delle aziende colpite da tubercolosi bovina nel periodo 1o gennaio 2009-31 dicembre 2010». Spesa 300 000 EUR.
Deliberazione della Giunta regionale n. 13/26 del 4 marzo 2008 — All. B
Deliberazione della Giunta regionale n. 34/19 del 19 giugno 2008 — All. B
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: La dotazione finanziaria prevista per l’aiuto, riferito alle perdite degli anni 2009 e 2010 è complessivamente di 300 000,00 EUR
Intensità massima di aiuti: Aiuto per le perdite di reddito:
100 % della perdita di reddito calcolata secondo il procedimento specificato nel punto 2. delle direttive di attuazione di cui all’allegato B) della D.G.R. n. 34/19 del 19 giugno 2008.
Data di applicazione: L’ aiuto si applica a decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale della Commissione
Durata del regime o dell'aiuto individuale: per l’anno 2009 fino al 31 dicembre 2012
per l’anno 2010 fino al 31 dicembre 2013
Obiettivo dell'aiuto: L’aiuto per la perdita di reddito è applicato ai sensi dell’articolo 10 punto 2. lett. a), ii) del regolamento (CE) n. 1857/2006
Settore economico: Produzione animale: bovini
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Regione Autonoma della Sardegna |
Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale |
Via Pessagno 4 |
09125 Cagliari CA |
ITALIA |
Sito web:
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deliberazione n. 32/25 del 15 settembre 2009: http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20100920141740.pdf |
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deliberazione n. 13/26 del 4 marzo 2008: http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20080306104215.pdf |
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allegato B: http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20080306104251.pdf |
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deliberazione n. 34/19 del 19 giugno 2008: http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20080619175155.pdf |
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allegato B: http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20080624123014.pdf |
Altre informazioni: L’aiuto è finalizzato a compensare i titolari di allevamenti bovini sedi di focolai di tubercolosi bovina ubicati nel territorio regionale, per le perdite derivanti dall’applicazione delle seguenti misure restrittive prescritte dall’autorità sanitaria pubblica nell’ambito del piano di eradicazione della tubercolosi bovina, nel periodo 1 gennaio 2009-31 dicembre 2010:
divieto di monta (ne consegue diminuzione nascite di vitelli = ridotta produzione di carne = perdita di reddito);
divieto di ripopolamento (ne consegue difficoltà a reintegrare la mandria a seguito degli abbattimenti coatti, quindi diminuzione nascite di vitelli = ridotta produzione di carne = perdita di reddito)
Di norma le aziende che praticano allevamenti estensivi e semiestensivi, alle quali è destinato l’intervento, non sostengono costi per l’acquisto di mangimi e foraggi di provenienza extra aziendale in quanto gli animali adulti, fattrici e tori, utilizzano essenzialmente risorse pabulari spontanee per cui il carico di UBA per ettaro è dimensionato alle risorse foraggere naturali, mentre i vitelli si nutrono del latte materno ed una volta svezzati vengono venduti.
Pertanto dall’importo dell’aiuto non dovranno essere dedotti costi di produzione non sostenuti dalle aziende a causa delle restrizioni imposte come precedentemente indicate.
Dall’importo dell’aiuto saranno invece dedotti gli importi eventualmente percepiti dagli allevatori nell’ambito di regimi assicurativi volontari o agevolati.
Bianca CARBONI
Direttore Servizio sostegno delle imprese agricole e sviluppo delle competenze