11.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 43/4


Pubblicazione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

2011/C 43/06

ORDINANZA DELLA «HIGH COURT» D'IRLANDA SULLA «ALLIED IRISH BANKS», PLC AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE SUGLI ISTITUTI DI CREDITO (STABILIZZAZIONE) DEL 2010

Il 23 dicembre 2010, la High Court of Ireland, su richiesta del Ministero delle finanze irlandese (in prosieguo: il «Ministero»), ha emesso un'ordinanza (in prosieguo: l'«ordinanza») ai sensi dell'articolo 9 della legge sugli enti creditizi (Stabilizzazione) del 2010 (in prosieguo: la «legge») sul risanamento dell'Allied Irish Banks, plc (in prosieguo: la «Banca»),. Tale ordinanza in particolare dispone quanto segue:

«A.

Ordinanza ai sensi dell'articolo 9 della legge nella quale:

1.

si ingiunge alla Banca:

1.1.

di emettere 675 107 845 azioni ordinarie per una valore di 0,32 EUR ciascuna e 10 489 899 564 azioni convertibili senza diritto di voto per un valore di 0,32 EUR ciascuna (“azioni CSDV”) destinazione “National Pensions Reserve Fund Commission of Ireland” in data 23 dicembre 2010, o in una data prossima, mediante il pagamento di 3 818 438 297,54 EUR in denaro liquido dalla National Pensions Reserve Fund of Ireland previa deduzione delle spese (in prosieguo: la “sottoscrizione”);

1.2.

al più presto possibile e comunque entro il 24 dicembre 2010 di presentare una domanda:

a)

presso l'Irish Stock Exchange (in prosieguo: “l'ISE”) e l'UK Listing Authority rispettivamente per l'annullamento dell'ammissione delle azioni ordinarie della Banca nei loro rispettivi listini ufficiali e per l'ISE e il London Stock Exchange rispettivamente per l'annullamento dell'ammissione alla negoziazione delle azioni ordinarie della Banca dai loro rispettivi mercati regolamentati per titoli quotati e, ove sia necessario effettuare tale annullamento, di chiedere, nell'ambito di tale domanda, una deroga all'obbligo di cercare il consenso dell'azionista per il suddetto annullamento; e

b)

presso l'ISE per l'ammissione delle azioni ordinarie della Banca sull'Enterprise Securities Market regolamentato dall'ISE e, ove sia necessario per ottenere tale ammissione, nell'ambito di tale domanda chiedere una deroga rispetto all'obbligo di cercare il consenso dell'azionista per quanto riguarda la suddetta ammissione;

1.3.

al fine di effettuare la sottoscrizione il 23 dicembre 2010 o in una data prossima:

a)

di aumentare il capitale azionario autorizzato della Banca da 884 200 000 EUR, 500 000 000 USD, 200 000 000 GBP e 35 000 000 000 JPY a 4 457 002 371 EUR, 500 000 000 USD, 200 000 000 GBP e 35 000 000 000 JPY, mediante la creazione di 675 107 845 nuove azioni ordinarie per un valore di 0,32 EUR ciascuna e di 675 107 845 nuove azioni CSDV per un valore di 0,32 EUR ciascuna: tali nuove azioni ordinarie e CSDV con i diritti e i privilegi e assoggettate alle limitazioni e alle restrizioni stabilite nei nuovi statuti della Banca che devono essere adottati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) di cui sopra; e

1.5.

di concludere la cessione proposta a Banco Santander SA (in prosieguo: “Santander”) delle partecipazioni detenute dalla Banca nella BanK Zachodni WBK SA (in prosieguo: la “BZWBK”) e nella BZWBK AIB Asset Management SA come concluso nell'accordo siglato dalla Banca con Santander il 10 settembre 2010, subito dopo aver soddisfatto le seguenti condizioni:

a)

approvazione della commissione polacca di controllo finanziario (Komisja Nadzoru Finansowego) (in prosieguo: il “KNF”) all'acquisizione da parte di Santander della BZWBK;

b)

apporvazione della vendita da parte della Commissione dell'Unione europea o dell'ufficio polacco della concorrenza e della tutela dei consumatori (Urzad Ochrony Konkurencji I Knsoumentow) conformemente alla legge anti-trust in vigore; e

c)

approvazione da parte della KNF dell'acquisto da parte di Santander delle azioni detenute dalla BZW in alcune filiali regolamentate dalla KNF;

4.

Dichiarare ai sensi dell'articolo 9, comma 3 della legge che l'ordinanza è una misura di risanamento ai sensi della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001;»

Ai sensi dell'articolo 11 della legge, la Banca o uno dei suoi membri possono presentare un'istanza di annullamento presso la High Court of Ireland, con sede a Four Courts, Inns Quay, Dublin 7, Irlanda, con una dichiarazione giurata, entro 5 giorni lavorativi dall'emissione dell'ordinanza.

Ai sensi dell'articolo 63 della legge, le persone interessate dall'ordinanza possono chiedere alla High Court of Ireland, a una riforma al giudice competente di una decisione ai sensi della Legge relativa all'ordinanza entro 14 giorni dalla notifica della decisione alla persona interessata o dal momento in cui la persona venga comunque a conoscenza della decisione.

Si può ottenere copia integrale dell'ordinanza dall'ufficio centrale della High Court con email inviato a: listroomhighcourt@courts.ie