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15.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 366/9 |
RELAZIONE
sui conti annuali dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali relativi all’esercizio 2010, corredata delle risposte dell’Agenzia
2011/C 366/03
INTRODUZIONE
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1. |
L’Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (di seguito l’«Agenzia»), con sede a Vienna, è stata istituita dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio del 15 febbraio 2007 (1). L’Agenzia ha lo scopo di fornire alle competenti autorità dell’Unione e agli Stati membri, nell'attuazione del diritto UE, assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali (2). |
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2. |
Il bilancio 2010 dell’Agenzia è ammontato a 20,2 milioni di euro, contro i 17,2 milioni di euro dell’esercizio precedente. Alla fine dell'esercizio, il personale dell'Agenzia era costituito da 90 agenti, rispetto ai 77 dell’esercizio precedente. |
DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ
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3. |
In virtù dell’articolo 287, paragrafo 1, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Corte ha esaminato i conti annuali (3) dell'Agenzia, che includono «gli stati finanziari» (4) e le «relazioni sull’esecuzione del bilancio» (5) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, nonché la legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati tali conti. |
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4. |
La presente dichiarazione di affidabilità è destinata al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente all'articolo 185, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (6). |
La responsabilità del direttore
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5. |
In qualità di ordinatore, il direttore dà esecuzione alle entrate e alle spese iscritte in bilancio conformemente al regolamento finanziario dell’Agenzia, sotto la propria responsabilità e nei limiti degli stanziamenti autorizzati (7). Il direttore ha il compito di porre in essere (8) la struttura organizzativa, nonché i sistemi e le procedure di gestione e controllo interni necessari per la compilazione di conti definitivi (9) privi di inesattezze rilevanti risultanti da frode o errore, nonché di garantire la legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti. |
La responsabilità della Corte
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6. |
La Corte ha il compito di fornire, sulla base del proprio audit, una dichiarazione relativa all’affidabilità dei conti annuali dell’Agenzia e alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. |
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7. |
La Corte ha espletato l’audit conformemente ai princìpi internazionali di audit e ai codici deontologici IFAC e ISSAI (10). In base a tali princìpi, la Corte è tenuta ad applicare princìpi etici ed a programmare e svolgere i propri audit in modo da ottenere una garanzia ragionevole dell’assenza di inesattezze rilevanti nei conti, nonché della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. |
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8. |
L’audit della Corte comprende l’esecuzione di procedure volte ad ottenere elementi probatori relativi agli importi e alle informazioni riportate nei conti, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. Le procedure scelte, compresa la valutazione del rischio di inesattezze rilevanti nei conti o di operazioni illegittime o irregolari, siano esse dovute a frode o a errore, dipendono dal giudizio professionale degli auditor. Nello svolgere tali valutazioni di rischio, vengono esaminati i controlli interni applicati dall’entità alla compilazione e presentazione dei conti, allo scopo di definire procedure di audit adeguate alle circostanze. L’audit della Corte include altresì una valutazione dell'adeguatezza delle politiche contabili adottate e della ragionevolezza delle stime contabili elaborate dai responsabili, nonché la valutazione della presentazione complessiva dei conti. |
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9. |
La Corte ritiene che gli elementi probatori ottenuti forniscano una base sufficiente e adeguata per l’espressione dei giudizi esposti qui di seguito. |
Giudizio sull’affidabilità dei conti
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10. |
A giudizio della Corte, i conti annuali dell’Agenzia (11) presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2010, nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. |
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti
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11. |
A giudizio della Corte, le operazioni su cui sono basati i conti annuali dell’Agenzia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. |
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12. |
I commenti che seguono non mettono in discussione i giudizi della Corte. |
COMMENTI SULLA GESTIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO
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13. |
Nel dicembre 2010, l’Agenzia ha impegnato il 48 % (4,6 milioni di euro) delle spese operative annuali per il titolo III. Questa concentrazione della spesa nelle ultime settimane dell’anno indica la necessità di migliorare la programmazione dell'esecuzione di bilancio, in quanto ha contribuito in misura significativa ad un elevato livello di riporti (6,9 milioni di euro). |
La presente relazione è stata adottata dalla sezione IV, presieduta da Igors LUDBORŽS, membro della Corte dei conti, a Lussemburgo nella riunione del 6 settembre 2011.
Per la Corte dei conti
Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
Presidente
(1) GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.
(2) L’allegato espone in maniera sintetica le competenze e le attività dell’Agenzia, a titolo informativo.
(3) Questi conti sono accompagnati da una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio che fornisce, inter alia, il tasso di esecuzione degli stanziamenti, nonché un riepilogo degli storni di stanziamenti tra le varie voci di bilancio.
(4) Gli stati finanziari comprendono il bilancio finanziario e il conto del risultato economico, la tabella dei flussi di cassa, la situazione di variazione del patrimonio netto e l’allegato agli stati finanziari, che include una descrizione delle principali procedure contabili nonché altre informazioni esplicative.
(5) Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono il conto di risultato dell’esecuzione di bilancio e il relativo allegato.
(6) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(7) Articolo 33 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72).
(8) Articolo 38 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002.
(9) Le norme relative alla presentazione dei rendiconti e alla tenuta della contabilità da parte delle agenzie sono stabilite dal capo 1 del titolo VII del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 652/2008 (GU L 181 del 10.7.2008, pag. 23) e sono state riportate testualmente nel regolamento finanziario dell’Agenzia.
(10) Federazione internazionale dei revisori contabili (International Federation of Accountants — IFAC) e Princìpi internazionali delle Istituzioni superiori di controllo (International Standards of Supreme Audit Institutions — ISSAI).
(11) I conti annuali definitivi, compilati il 28 marzo 2011, sono pervenuti alla Corte il 20 giugno 2011. I conti annuali definitivi sono pubblicati nei seguenti siti Internet: http://eca.europa.eu/ o www.fra.europa.eu/fraWebsite/home/home_en.htm/
ALLEGATO
Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (Vienna)
Competenze e attività
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Aree di competenza dell’Unione derivanti dal trattato (Articolo 337 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea) |
Per l'esecuzione dei compiti affidatile, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche, nei limiti e alle condizioni fissate dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, conformemente alle disposizioni dei trattati. |
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Competenze dell’Agenzia [Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio del 15 febbraio 2007] |
Obiettivi Fornire alle competenti istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione e agli Stati membri, nell'attuazione del diritto dell’Unione, assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali in modo da aiutarli a rispettare pienamente tali diritti quando essi adottano misure o definiscono iniziative nei loro rispettivi settori di competenza. Compiti:
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Organizzazione |
1 — Consiglio d’amministrazione Composizione Una personalità indipendente designata da ciascuno Stato membro, una personalità indipendente nominata dal Consiglio d'Europa e due rappresentanti della Commissione. Compiti Adottare il bilancio, il programma di lavoro e le relazioni annuali. Adottare il bilancio definitivo e la tabella dell'organico. Emettere un parere sui conti definitivi. 2 — Ufficio di presidenza Composizione:
3 — Comitato scientifico Composizione
4 — Direttore Nominato dal consiglio di amministrazione su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea (che indicano i propri ordini di preferenza). 5 — Audit esterno Corte dei conti. 6 — Autorità competente per il discarico Parlamento, su raccomandazione del Consiglio. |
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Risorse messe a disposizione dell'Agenzia nel 2010 (2009) |
Bilancio definitivo 20,2 (17,2) milioni di euro di cui sovvenzione UE: 99 % (99 %). Effettivi al 31 dicembre 2010 72 (61) posti nella tabella dell'organico, di cui occupati: 69 (48) + 18 (16) altri impieghi (agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati). Totale effettivi: 90 (77), di cui addetti a funzioni:
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Attività e servizi forniti nel 2010 (2009) |
Raxen 162 (189) contributi da parte dei 27 punti focali nazionali, 1 (1) riunione Fralex 131 (227) contributi da parte di esperti giuridici, 0 (1) riunioni Relazioni di ricerca 37 (19) relazioni, 11 (20) riunioni e 2 (2) relazioni annuali Attività non legate alla ricerca 1 (1) Conferenza sui diritti fondamentali e 3 (1) pubblicazioni varie dell’Agenzia 2 (3) Diversity Day Riunioni con gli Stati membri e le altre Istituzioni Stati membri: 12 (10) Consiglio dell’UE: 6 (2) Commissione europea: 20 (17) Parlamento europeo: 5 (2) Comitato delle regioni: 2 (2) Comitato economico e sociale europeo: 1 (1) Piattaforma per i diritti fondamentali: 2 (2) Consiglio d'Europa: 10 (16) OSCE: 3 (6) Nazioni Unite: 6 (3) Interlocutori esterni: 30 (22) Organismi specializzati: 7 (9) Altre riunioni e tavole rotonde: 20 (11) |
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Fonte: Informazioni fornite dall’Agenzia. |
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RISPOSTE DELL’AGENZIA
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13. |
L’Agenzia ha preso le misure appropriate (ad esempio pianificazione con due anni di anticipo) per meglio distribuire l’attuazione del bilancio nel corso dell’anno, evitando concentrazioni nel corso dell’ultimo mese. Questa è stata considerata dallo IAS la «migliore prassi» nella sua relazione su «pianificazione e monitoraggio». |