52011PC0938

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ad alcune procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra, e dell’accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra /* COM/2011/0938 definitivo - 2011/0465 (COD) */


RELAZIONE

Il 29 aprile 2008 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra. L'accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dello scambio tra le Parti delle notifiche relative all'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica.

L'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia, firmato lo stesso giorno per consentire l'applicazione anticipata delle disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione sugli scambi e sulle questioni commerciali, è entrato in vigore il 1° febbraio 2010.

Ai fini della corretta e agevole applicazione dell’accordo interinale, si propone un regolamento di esecuzione che stabilisca modalità e procedure per l’adozione di norme dettagliate relative all’attuazione di talune disposizioni di questi accordi, come è stato fatto per altri ASA e accordi interinali.

2011/0465 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ad alcune procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra, e dell’accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea[1],

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[2],

considerando quanto segue:

1. Il 29 aprile 2008 è stato firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (in appresso denominato "ASA"). L’ASA è in corso di ratifica.

2. Il 29 aprile 2008, inoltre, il Consiglio ha concluso un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (in appresso denominato "accordo interinale")[3], che prevede l’entrata in vigore anticipata delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali contenute nell’ASA. L'accordo interinale è entrato in vigore il 1° febbraio 2010.

3. È necessario stabilire norme per l’attuazione di alcune disposizioni dell’accordo interinale e procedure per l’adozione di norme dettagliate di attuazione. Poiché le disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali di tali strumenti sono in gran parte identiche, è opportuno che il presente regolamento si applichi anche all’attuazione dell’ASA dopo la sua entrata in vigore.

4. Onde garantire condizioni uniformi per l’attuazione dell’accordo interinale e dell’ASA, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[4]. Poiché le misure di esecuzione rientrano nella politica commerciale comune, si dovrebbe ricorrere alla procedura di esame per la loro adozione. Qualora l’accordo interinale e l’ASA prevedano la possibilità, in circostanze eccezionali e critiche, di applicare immediatamente le misure necessarie ad affrontare la situazione, la Commissione dovrebbe adottare immediatamente tali atti di esecuzione.

5. L’ASA e l’accordo interinale prevedono che determinati prodotti dell’agricoltura e della pesca originari della Serbia possano essere importati nell’Unione applicando un’aliquota ridotta del dazio doganale, entro i limiti di contingenti tariffari. È pertanto necessario fissare le disposizioni che disciplinano la gestione di tali contingenti.

6. Qualora fosse necessario applicare misure di difesa commerciale, esse dovrebbero essere adottate conformemente al regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni[5], al regolamento (CE) n. 1061/2009 del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni[6], al regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea[7] o, a seconda del caso, al regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea[8].

7. Qualora uno Stato membro informi la Commissione di una possibile frode o mancata cooperazione amministrativa, si applica la pertinente normativa comunitaria, in particolare il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola[9].

8. Il presente regolamento prevede misure per l’attuazione dell’accordo interinale e dovrebbe pertanto essere applicato a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce modalità e procedure per l’adozione di norme dettagliate relative all’attuazione di talune disposizioni dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (in appresso denominato “ASA”) e dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (in appresso denominato “accordo interinale”).

Articolo 2

Concessioni relative al pesce e ai prodotti della pesca

Le norme dettagliate per l’applicazione dell’articolo 14 dell’accordo interinale e, successivamente, dell’articolo 29 dell’ASA, riguardanti i contingenti tariffari per il pesce e i prodotti della pesca, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di esame di cui all’articolo 13, paragrafo 3.

Articolo 3

Riduzioni tariffarie

1. Fatto salvo il paragrafo 2, le aliquote del dazio preferenziale sono arrotondate al primo decimale.

2. Le aliquote preferenziali sono assimilate ad un’esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione in applicazione del paragrafo 1 è:

a) pari o inferiore all’1% nel caso dei dazi ad valorem o

b) pari o inferiore a 1 euro per ogni singolo importo nel caso di dazi specifici.

Articolo 4

Adeguamenti tecnici

Le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento resi necessari dalle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della TARIC o derivanti dalla conclusione di nuovi accordi o accordi modificati in virtù dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea tra l’Unione e la Repubblica di Serbia vengono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 3, o, eventualmente, per quanto riguarda i prodotti agricoli, secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 5

Clausola di salvaguardia generale

Fatto salvo l’articolo 7, qualora l’Unione debba adottare una misura a norma dell’articolo 26 dell’accordo interinale e, successivamente, dell’articolo 41 dell’ASA, quest’ultima è adottata in conformità delle condizioni e procedure di cui al regolamento (CE) n. 260/2009, salvo diversamente indicato all’articolo 26 dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 41 dell’ASA.

Articolo 6

Clausola di penuria

Fatto salvo l’articolo 7, qualora l’Unione debba adottare una misura a norma dell’articolo 27 dell’accordo interinale e, successivamente, dell’articolo 42 dell’ASA, quest’ultima viene adottata in conformità delle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1061/2009.

Articolo 7

Circostanze eccezionali e critiche

Qualora si verifichino circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 5, lettera b), e dell’articolo 27, paragrafo 4, dell’accordo interinale nonché, successivamente, dell’articolo 41, paragrafo 5, lettera b), e dell’articolo 42, paragrafo 4, dell’ASA, la Commissione può prendere misure immediatamente applicabili ai sensi degli articoli 26 e 27 dell’accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 41 e 42 dell’ASA, conformemente alla procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 8

Clausola di salvaguardia per i prodotti dell’agricoltura e della pesca

Fatte salve le procedure di cui agli articoli 5 e 6, qualora l’Unione debba adottare una misura di salvaguardia ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, e dell’articolo 26 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 32, paragrafo 2, o dell’articolo 41 dell'ASA riguardo ai prodotti dell’agricoltura e della pesca, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, prende una decisione sulle misure necessarie previo ricorso, se del caso, alla procedura di consultazione di cui all'articolo 26 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 41 dell'ASA.

Qualora la Commissione riceva una richiesta da uno Stato membro, prende una decisione in merito:

a) entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta se non si applica la procedura di consultazione di cui all'articolo 26 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 41 dell'ASA o

b) entro tre giorni dal termine del periodo di trenta giorni di cui all'articolo 26, paragrafo 5, lettera a), dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 41, paragrafo 5, lettera a), dell'ASA se si applica la procedura di consultazione di cui all'articolo 26 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 41 dell'ASA.

La Commissione adotta questi atti immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

Articolo 9

Vigilanza

Ai fini dell’attuazione dell’articolo 17, paragrafo 2, dell’accordo interinale e, successivamente, dell’articolo 32, paragrafo 2, dell’ASA, è istituita una vigilanza dell’Unione sulle importazioni delle merci elencate nell’allegato V del protocollo 3. Si applica la procedura di cui all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario[10].

Articolo 10

Dumping e sovvenzioni

Nel caso di pratiche che possano giustificare l’applicazione da parte dell’Unione delle misure di cui all’articolo 25, paragrafo 2, dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 40, paragrafo 2, dell’ASA, l’introduzione delle misure antidumping e/o compensative viene decisa in conformità delle disposizioni contenute, rispettivamente, nel regolamento (CE) n. 1225/2009 e nel regolamento (CE) n. 597/2009.

Articolo 11

Concorrenza

1. Qualora ritenga che una pratica non sia compatibile con l'articolo 38 dell'accordo interinale e, successivamente, con l'articolo 73 dell'ASA, dopo aver esaminato il caso di propria iniziativa, o su richiesta di uno Stato membro, la Commissione decide in merito alle misure adeguate di cui all'articolo 38 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 73 dell'ASA.

Le misure di cui all’articolo 38, paragrafo 10, dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 73, paragrafo 10, dell’ASA vengono adottate, in caso di aiuti, in conformità delle procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 2026/97.

2. Nel caso di pratiche che possano esporre l’Unione a misure prese dalla Repubblica di Serbia a norma dell’articolo 38 dell’accordo interinale e, successivamente, dell’articolo 73 dell’ASA, dopo aver esaminato il caso la Commissione si pronuncia sulla loro compatibilità con i principi enunciati nell’accordo interinale e, successivamente, nell’ASA. All’occorrenza, essa prende le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dall’applicazione degli articoli 101, 102 e 107 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Articolo 12

Frode o mancata cooperazione amministrativa

Qualora la Commissione, sulla base delle informazioni fornite da uno Stato membro o di propria iniziativa, accerti che sussistono le condizioni di cui all’articolo 31 dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 46 dell’ASA, provvede senza indugio:

a) a informare il Consiglio e il Parlamento europeo, nonché

b) a notificare al comitato interinale e, successivamente, al comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni, corredate di informazioni oggettive, e ad avviare consultazioni in seno a detto comitato nonché, successivamente, al comitato di stabilizzazione e di associazione.

Tutte le pubblicazioni di cui all’articolo 31, paragrafo 5, dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 46, paragrafo 5, dell’ASA vengono eseguite dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

La Commissione può decidere, in conformità della procedura consultiva di cui all’articolo 13, paragrafo 2, di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti di cui all’articolo 31, paragrafo 4, dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 46, paragrafo 4, dell’ASA.

Articolo 13

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall’articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario[11]. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 14

Procedura di comitato relativa ai prodotti agricoli

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, istituito dall’articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli[12]. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo regolamento.

Articolo 15

Procedura di comitato applicabile alle misure prese in circostanze eccezionali e critiche

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 260/2009. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo regolamento.

Articolo 16

Notifica

La Commissione procede, a nome dell’Unione, alle notifiche al comitato interinale e, successivamente, al consiglio di stabilizzazione e di associazione e al comitato di stabilizzazione e di associazione previste dall’accordo interinale o dall’ASA.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

[1] GU C [ ] del [ ], pag.[ ].

[2] GU C [ ] del [ ], pag.[ ].

[3] GU L 28 del 30.1.2010, pag. 1.

[4] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[5] GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.

[6] GU L 291 del 7.11.2009, pag. 1.

[7] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

[8] GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

[9] GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.

[10] GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

[11] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

[12] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.